Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
411/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dagli Parte_1 avv.ti Alessandra Di Bugno, Alessia Cangelosi e
Alessio Coli per mandato allegato in calce alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difeso dall'avvocato Gian Luigi Controparte_1
Fondi e dall'avv. Paolo Vanelli per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma della sentenza del
Tribunale di Massa n. 746/2023 del 15/12/2023, repertorio n. 1131/2023 del 15/12/2023, notificata a mezzo PEC in data 11.03.2024 dall'Avv. Paolo Vanelli, difensore del Sig. CP_1
[...] preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata, nel caso in cui questa fosse, nelle more, iniziata, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c. nelle parti oggi appellate;
nel merito, in accoglimento dei motivi
d'appello di cui alla narrativa, previo eventuale rinnovo della CTU, riformare i capi della sentenza appellata, con riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto, anche in considerazione delle effettive responsabilità nella causazione dei danni addebitabili all'
[...]
appellante e ricalcolare in maniera Parte_2 corretta gli interessi dovuti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado”.
PER PARTE APPELLATA: “Nel merito, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Massa n.
746/2023 del 15/12/2023, repertorio n.
1131/2023, e conseguentemente rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione che si intendono qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, dell'istruzione preventiva e della fase sospensiva dell'appello, valori medi del “decisum” ex d.m
55/14 e successive modifiche”.
Parole chiave: danno da perdita anticipata della vita -risarcimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Controparte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_2 ed ha sostenuto:
[...]
• di essere figlio di Persona_1
• che quest'ultima, già affetta da colangiocarcinoma in trattamento chemioterapico, il 1 giugno del
2015 era stata ricoverata in ospedale per un dolore toracico a sede retrosternale irradiato agli arti e posteriormente associato a dispnea, sudorazione profusa e marcata astenia;
• che la donna era poi deceduta il 16 giugno del
2025;
• che la morte, come già evidenziato nell'atp promosso dal ricorrente, era stata causata da un errore del personale medico, che aveva sottovalutato il quadro clinico, che indirizzava da subito verso una diagnosi di sindrome coronarica acuta ad elevata potenzialità evolutiva verso una necrosi miocardica massiva, ritardando gli interventi salvavita;
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni patiti iure proprio e da perdita di chance di sopravvivenza, conseguenti al decesso della madre,
[...]
PE
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto di CP_2 respingere le domande proposte.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo per atp e chiamata a chiarimenti dei ctu e prove documentali, ed all'esito è stata decisa con la sentenza n. 746/2023, datata 14/12/23 e pubbl. il 15/12/2023, che ha così deciso in dispositivo: “Dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno iure hereditatis avanzate in via principale;
- Accerta la responsabilità di
[...] in relazione al sinistro per cui Controparte_2
è causa;
- Accoglie la domanda principale di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale;
- Condanna a Controparte_2 risarcire a il danno come sopra, Controparte_1 liquidato nella somma di € 181.710, oltre interessi
e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
-
Condanna alla refusione Controparte_2 delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 13.633,00 per onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta per legge e rimborso delle spese della C.T.U.”.
La sentenza, riconosciuta la responsabilità dell'ospedale per la morte della sig.ra ha CP_3 liquidato il danno patito dall'attore, per la perdita della madre, applicando le tabelle del Tribunale di
Milano per il danno da lesione parentale.
Il Tribunale ha ridotto l'ammontare del risarcimento altrimenti dovuto in attuazione della tabella milanese, in quanto la vittima primaria aveva un'aspettativa di vita di soli 6 mesi, per la patologia tumorale da cui era afflitta.
La correzione si è tradotta nel considerare, nel punteggio dell'età della donna, non quello attribuito dalle tabelle milanesi in relazione alla sua età effettiva (12 punti), bensì quello previsto per l'intervallo di età 81 – 90 anni (8 punti).
A sostegno di tale soluzione, il Tribunale ha evidenziato che i punti calcolati dalle tabelle di
Milano si fondano sulla presunzione che la vittima avrebbe vissuto fino ad 85 anni, che rappresenta l'aspettativa di vita media. Tale presunzione non era applicabile nella specie, dal momento che, diversamente, la sig.ra per le sue PE pregresse condizioni di salute, sarebbe mancata prima. Per questo, il Tribunale ha utilizzato, ai fini del parametro dell'età, il punteggio previsto per coloro che hanno già superato l'aspettativa di vita media e, cioè, per le persone che hanno un'età compresa tra 81 e 90 anni.
2 L'appello
La ha impugnato la sentenza in CP_2 esame ed ha chiesto di ridurre gli importi che era stata condannata a pagare alla controparte. si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di respingere l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la ha CP_2 lamentato la “erroneità, contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza impugnata sulla quantificazione del danno”. Il
Tribunale aveva liquidato il danno in modo eccessivo rispetto alle peculiarità del caso concreto, non dando adeguato rilievo alla ridotta aspettativa di vita della donna. Quest'ultima, anche senza l'errore medico, sarebbe presumibilmente deceduta nell'arco di 6 mesi. Il
Tribunale avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente tutti i punti di ogni voce conteggiati dalle tabelle del Tribunale di Milano ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e non solo quelli legati all'età della vittima.
Infatti, il Tribunale non aveva tenuto conto che, nelle tabelle di Milano, il punteggio attribuito per l'intervallo di età 81-90 non considera affatto l'aspettativa di vita come nulla, tant'è che prevede un ulteriore intervallo (tra 91 anni e 100).
In secondo luogo, il danno doveva essere ridimensionato, in considerazione del verosimile arco temporale (non più di 6 mesi) in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.
In terzo luogo, tutti i parametri sono diretti a misurare la sofferenza soggettiva ed i pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, per cui essi costituiscono un unicum e non ha alcun senso ridurne uno e mantenere inalterati gli altri.
Con il secondo motivo di appello, la ha CP_2 lamentato la “erronea applicazione di interessi e rivalutazione”. Il Giudice aveva liquidato la somma di € 181.710,00, utilizzando i valori delle Tabelle di Milano 2022, per cui non doveva essere riconosciuta alcuna rivalutazione, trattandosi già di un importo attualizzato. Inoltre, il Tribunale aveva cumulato interessi e rivalutazione, e ciò costituisce una ingiusta duplicazione risarcitoria, da evitare come riconosciuto da costante
Giurisprudenza.
3 La liquidazione del danno da perdita della vita anticipata
Il primo motivo di appello è fondato, nei limiti di cui in motivazione.
Il danno patito dall'attore, figlio della sig.ra consiste nel “pregiudizio da minor tempo CP_3 vissuto con il congiunto” (Cass. 21415/24).
Non è dubbio che il danno in esame altro non è che una species di quello da perdita del rapporto parentale, caratterizzato dal fatto che la sig.ra era già in condizioni invalidanti idonee a PE condurla alla morte nel giro di 6 mesi, a prescindere da eventuali condotte di terzi, ma è deceduta a causa dell'erroneo intervento medico.
Da ciò ne discende che dovranno trovare applicazione, per la sua liquidazione, le tabelle di
Milano previste per tale tipologia di danno, fermo restando il dovere di personalizzazione della liquidazione, che tenga conto delle peculiarità della vicenda in esame.
Ciò è quanto fatto dal Tribunale di Massa.
Il Tribunale ha assimilato, ai fini della liquidazione, il caso in esame a quello di chi perde un congiunto che ha raggiunto un'età prossima o superiore all'aspettativa di vita media.
Si tratta, però, a giudizio della Corte, di due ipotesi ben differenti.
La morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze anche nelle relazioni tra i superstiti.
Il dolore, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita di chi sopravvive sono tanto maggiori quanto più l'evento luttuoso è inaspettato. Per questo, del resto, tanto più giovane è la vittima primaria, tanto maggiore è il punteggio attribuito dalle tabelle di Milano.
Nel caso di morte di persona che, secondo la scienza medica, non ha speranza di sopravvivenza oltre una certa data, il congiunto è, se non pronto psicologicamente a metabolizzare il lutto (per quanto sia possibile prepararsi ad un simile evento), comunque, meno impreparato a tentare di attutirne le conseguenze. Per questo, l'impatto sulla vita intima e sulle abitudini di vita dovrebbe essere di minor portata.
Tale preparazione spirituale è assai meno presente nel caso in cui il congiunto deceduto sia una persona anziana, in buona salute. L'evento luttuoso è, in qualche modo, previsto, ma solo come ipotesi astratta, possibile, ma non certo come probabile e, anzi, l'eventualità viene, per una reazione psicologica comprensibile, rifiutata.
Un conto è la perdita di un caro con il quale si presume di vivere per un periodo di tempo che, allo stato, sembra indeterminato, sia pure limitato nel tempo;
altro è perdere la possibilità di godere del congiunto la cui vita era certamente destinata a interrompersi in un arco temporale prevedibile e previsto.
Inoltre, l'attore, a causa dell'illecito, non ha perso un periodo di tempo di vita comune indeterminato, ma ha perso solo pochi mesi, dal momento che l'altrui condotta ha solo anticipato un evento comunque ineluttabile.
Le tabelle del Tribunale di Milano 2022 prevedevano, nell'ipotesi in cui la sig.ra PE avesse avuto una normale aspettativa di vita (di 11 anni), una liquidazione di 195.170,00 euro.
Dal momento, però, che, in realtà, la madre avrebbe potuto vivere solo altri 6 mesi, il
Tribunale ha adattato il punteggio risultante dalle tabelle del Milano, riducendolo a 181.710,00 euro.
In sostanza, per l'ipotesi di 11 anni di aspettativa sono dovuti poco più di 17.000,00 euro per ogni anno perso;
nel caso, invece, in esame, invece, vengono liquidati oltre 30.000,00 euro per ogni mese di vita comune perduto.
La sproporzione è troppo marcata per essere giustificata.
In ultimo, si deve considerare che, nella categoria delle persone che hanno un'età compresa tra 81 e
90 anni, vi sono anche coloro che hanno un'aspettativa di vita di alcuni anni (un 81enne ha una presumibile aspettativa di almeno 4 anni di vita) e non di pochi mesi come la sig.ra
PE
Tuttavia, anche il criterio di liquidazione invocato dall'appellante non convince appieno. Secondo
l'appellante e secondo la giurisprudenza di merito probabilmente maggioritaria, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale deve essere liquidato in misura proporzionale rispetto alla minore durata del rapporto parentale rispetto alla media. In sostanza, tale criterio propugna una riduzione di tutti i punti legati ad ogni parametro indicato per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale proporzionale all'intervallo di tempo tra l'aspettativa di vita effettiva e quella media.
Il criterio è ben spiegato a pag. 10 della sentenza impugnata, che lo ha preso in esame per scartarlo. Il metodo sopra riassunto determina, sulla base di una media matematica, il valore pecuniario attribuito dalle tabelle milanesi per ogni anno di vita comune perso, avendo riguardo all'aspettativa di vita media;
tale valore viene quindi, moltiplicato per gli anni residui di vita secondo l'aspettativa di vita concreta risultante dai dati scientifici in possesso, in relazione alle condizioni di salute della vittima primaria dell'errore medico.
Così facendo, però, si attribuisce ad ogni anno di vita comune perduta il medesimo valore.
Per chi sta a fianco di un congiunto, malato terminale, quelli che si sanno essere gli ultimi 6 mesi di vita del congiunto hanno un valore diverso rispetto ad un analogo periodo “ordinario”, non accompagnato da tale certezza. Non è la stessa cosa passare 6 mesi con chi sta bene e non lascia presagire alcun exitus imminente, rispetto all'identico periodo temporale passato con chi, invece, si sa essere prossimo a lasciare definitivamente. Questi sei mesi finali, in questo secondo caso, rappresentano probabilm ente il periodo più intenso nel rapporto con il congiunto, decisivi sia per rimuovere ogni incomprensione, sia per non lasciare alcun non detto, sia per poter accompagnare il congiunto nel fine vita, completando il processo di addio e di separazione dal congiunto.
Di ciò, il criterio liquidatorio proporzionale invocato dall'appellante e sopra indicato non tiene conto.
Inoltre, la liquidazione del danno avviene in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 2056 c.c.
Tale liquidazione deve individuare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, che “l'ambiente sociale accetta come equa” (Cass. 1579/19).
Il criterio proposto dall'appellante avrebbe portato il Tribunale a liquidare il danno patito dall'attore da perdita del congiunto in misura inferiore a
9.000,00 euro.
Ma nessun “ambiente sociale” può accettare che ad un valore incommensurabile com'è la vita venga attribuito un valore pecuniario così basso.
La Cassazione non ha fornito indicazioni significative in merito al criterio di liquidazione in situazioni analoghe alla presente. L'unica sentenza che si occupa incidentalmente della problematica è la Cass. 35998/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno da morte anticipata del congiunto sulla base delle tabelle di Milano, equitativamente ridotte in percentuale.
Neppure tale metodo risulta, però, pienamente appagante, in quanto lascia una discrezionalità eccessiva al Giudice, in contrasto con le tendenze giurisprudenziali più recenti ai fini della liquidazione del danno che hanno portato all'attuale criterio di liquidazione a punti.
A questo punto, si deve procedere ad una combinazione dei due criteri da ultimo esaminati.
Il riferimento al valore medio per anno della liquidazione di cui al primo metodo costituisce uno strumento per ridurre la discrezionalità del
Giudice, mentre il correttivo equitativo consente di tener conto delle peculiarità della vicenda sopra indicate.
Sotto tale profilo, la liquidazione segue le nuove tabelle Milano 2024.
Il punteggio complessivo, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dall'appellato, a seguito della morte della madre,
è pari a 54. Con una normale aspettativa di vita per la vittima primaria, sarebbero dovuti
211.194,00.
Il valore medio per ogni anno vita comune perduta
è pari a 19.199,45 (calcolando 11 anni di aspettativa di vita).
6 mesi equivalgono, quindi, a 9.599,72 euro.
L'importo così ottenuto viene triplicato in via equitativa, proprio per tener conto della particolare intensità dei mesi di vita perduti.
L'importo complessivo porta a 28.799,18, che, arrotondato, porta ad una liquidazione di
30.000,00, euro, importo già comprensivo di interessi e rivalutazione, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
4 le spese di lite
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, in conformità con la giurisprudenza dominante, in merito al criterio della soccombenza, si deve aver riguardo all'esito complessivo della lite. Non è Parte dubbio che la è, all'esito del giudizio, soccombente, alla luce della sua responsabilità.
Secondo la giurisprudenza, il fatto che le pretese della parte attrice non siano state integralmente accolte non è motivo di compensazione delle stesse
(sul punto, Cass. Sez. Un. 32061/22: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”).
Le spese di lite devono, comunque, essere riliquidate tenendo conto del criterio di cui all'art. 5, co. 1 DM 55/14, avendo riguardo, ai fini del valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa 746/2023, datata 14/12/23 e pubbl. il
15/12/2023 ed in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 condanna a pagare a Parte_1
30.000,00 euro;
Controparte_1 ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado che è tenuta a Parte_1 rifondere a in 7.616,00 euro per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a Parte_1 le spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in euro 6.946,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 4 marzo 2022
Il consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno