Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1333 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato ad [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Trapani, presso lo studio dell'Avv. MARRONE
GIOVANNA DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata ad [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. ALOSI
PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni dei ricorrenti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/10/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Trapani, in data 18/8/2008, alle seguenti condizioni:
“SUL COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori ed restano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Inoltre, entrambi i coniugi avranno il diritto-dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione impartendo agli stessi le cure necessarie, l'educazione e l'istruzione.
In relazione al regime di affidamento congiunto, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, viene stabilito che il padre dovrà
tenere con sé i figli tenendo conto del seguente schema:
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1. La prima e la terza settimana del mese, il Martedì dalle 14,00 alle
19,30 il Giovedì dalle 14,00 fino all'indomani con obbligo di riaccompagnare i figli a scuola a settimane alterne;
la seconda settimana del mese il Martedì dalle 14,00 alle 19,30 il venerdì dalle ore 14,00 fino alla domenica alle ore 19.00; la quarta settimana di ogni mese il Martedì
dalle 14,00 alle 19,30, il venerdì dalle ore 14,00 fino a lunedì mattina con obbligo per il padre di accompagnare entrambi i figli a scuola.
Rimane da parte di entrambi i genitori la facoltà di derogare al presente accordo per esigenze che potrebbero insorgere, preventivamente comunicate;
2. Durante le festività natalizie e salvo diverso accordo, i figli trascorreranno con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 26 dicembre,
con pernottamento presso il medesimo, e nell'anno successivo dal 31
dicembre al 2 gennaio, sempre con pernottamento compreso e, quindi, così
alternativamente con la madre.
I Figli trascorreranno pure ad anni alterni con il padre e la madre le festività pasquali, ed in particolare il giorno di Pasqua con uno e il lunedì
dell'angelo con l'altra, previo accordo tra gli stessi.
3. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno 8
giorni consecutivi con pernottamento presso di lui, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 luglio di ciascun anno, stessa cosa farà
la madre che terrà con sé i figli per almeno 8 giorni consecutivi nel periodo estivo. Verranno sollecitate tutte le iniziative, e le proposte di contatto con il genitore non convivente ogni qual volta quest'ultimo abbia la possibilità
(ricorrenze del non convivente, e dei familiari del genitore non convivente,
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anche in sua assenza);
Resta inteso che i coniugi di comune accorso potranno modificare i suddetti accordi in relazione alle esigenze dei figli o per proprie esigenze personali e/o lavorative e ciò anche per il periodo estivo e per quello relativo alle festività natalizie.
QUANTIFICAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il Sig. si obbliga a versare alla moglie, entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di Euro 500.00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo in uso in questo Tribunale.
La suddetta somma subirà annualmente l'aumento ISTAT, così come previsto dalla legge, con decorrenza successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di divorzio.
I coniugi hanno convenuto di fare domanda autonoma per l'assegno unico che per l'anno 2024 viene già accreditato per metà nei conti di ciascuno genitore.
La casa coniugale e gli arredi restano assegnati alla proprietaria
, al fine di consentire ai figli minorenni di goderne come Controparte_1
hanno fatto fino ad oggi, mantenendo così l'habitat domestico.
Le parti dichiarano espressamente che i presenti accordi avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del ricorso.
Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei relativi
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passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e concordano che i figli saranno muniti di autonomo documento”.
Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e pa-
trimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai loro figli minorenni, , nato ad [...] il [...], e Per_1 Per_2
nato ad [...], il [...], provvedendo al deposito della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473 bis.12, cpc.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale,
conclusasi con decreto d'omologazione n. 3984/2023, emesso da questo
Tribunale alle date del 4/6/2023 e del 5/6/2023.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Infine, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole, sicché possono essere recepite in seno alla presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trapani, in data 18/8/2008, da , nato Parte_1
ad RI (TP) in data 13/8/1975 e da nata ad [...]
RI (TP) in data 10/10/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 156, parte II, serie A, Uff. 1 , dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale
di Trapani, in data 20/1/2025 .
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
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