Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02590/2025REG.PROV.COLL.
N. 05984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2024, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti il 19.1.2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al numero di registro generale 3467 del 2016 avanti al T.A.R. Lazio, integrato da due successivi atti di motivi aggiunti, proposto originariamente dal fu -OMISSIS-, al quale, in corso di causa, subentravano gli eredi -OMISSIS-, veniva impugnato il decreto nr. 261/N – Posizione 501479/B in data 09.02.2016 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 1^ Sezione (nonché i presupposti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio), con il quale si era ritenuto che l'infermità “ Esiti di intervento di emicolectomia destra allargata al trasverso per adenocarcinoma del colon destro, in soggetto già sottoposto a ciclo chemioterapico, da ricontrollare ” non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
Con i motivi aggiunti presentati il 21\11\2018 veniva impugnato il decreto nr. 2500 – Posizione 501479/D in data 24.09.2018 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione, 3^ Sezione nella parte in cui non era stata accolta la domanda di concessione dell'equo indennizzo; con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, presentati il 23\5\2019, veniva infine impugnato il decreto nr. 284 – Posizione 501479/E in data 11.02.2019 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione, 3^ Sezione, nella parte in cui l'equo indennizzo era stato liquidato applicando la riduzione del 25% prevista dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
1.1. Il ricorrente, Ufficiale dell’Esercito Italiano, impiegato dal 1999 al 2009 in varie missioni internazionali di pace in teatri esteri, tra cui l’ex Jugoslavia, l’Iraq e l’Afghanistan, tutti caratterizzati da ambienti contaminati dall’uso di munizioni ad uranio impoverito, aveva sviluppato una patologia diagnosticata nell’ottobre del 2009 come “ Adenocarcinoma moderatamente differenziato con aspetti di tipo mucinoso del colon ”, per la quale si era reso necessario un intervento chirurgico di “ emicolectomia destra allargata al trasverso ”.
1.2. In relazione a tale patologia, il militare aveva presentato in data 12.2.2010 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con l’attribuzione del corrispondente equo indennizzo, che il Ministero della Difesa, però, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito CVCS), aveva rigettato con Decreto nr. 261/N – Pos. 501479/B del 9.2.2016.
1.3. Nelle more del giudizio intrapreso avverso il diniego, l’Amministrazione chiedeva al Comitato di verifica per le cause di servizio di riesaminare gli atti e l’Organo consultivo - vista la specifica relazione della Difesa sulle condizioni ambientali connesse all’impiego estero del ricorrente, con il parere nr. 180012018 posizione 501479 del 21.09.2018- si riesprimeva in senso favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tuttavia non accogliendo la domanda di concessione dell’equo indennizzo.
1.4. Il ricorrente impugnava allora il suddetto decreto nr. 2500 del 24.09.2018 con motivi aggiunti, successivamente al deposito dei quali il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione, 3^ Sezione riesaminava gli atti e con il decreto nr. 284 – Posizione 501479/E dell’11.02.2019 procedeva alla liquidazione dell’equo indennizzo di 6^ Categoria, Tabella “A”, applicando però la riduzione del 25%, ai sensi dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
1.5. Con ulteriori motivi aggiunti l’Ufficiale gravava anche detta ultima determinazione ministeriale nella parte in cui era stata applicata la riduzione dell'equo indennizzo.
2. Il T.A.R. adito ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti ed accolto i secondi motivi aggiunti.
2.1. Dopo aver individuato la normativa applicabile nella l. n.1094/70, comunque di tenore non differente da quello di cui al combinato tra gli artt. 3 del d.P.R. n. 3/1957 e 49, commi 2 e 3, del d.P.R. 686/57 (entrambe facendo riferimento, per l’applicazione della decurtazione, all'età che il soggetto aveva “al momento dell'evento dannoso”), ha rilevato che, essendo nato l’originario ricorrente il 18.08.1961, egli non aveva raggiunto il citato limite dei 50 anni di età al momento dell’evento dannoso, da individuarsi nel momento di percezione degli effetti invalidanti della patologia, a sua volta riconducibile, secondo la documentazione sanitaria allegata all’istanza, all’esame istologico dell’Università di Perugia del 5.11.2009 o, al più tardi, al 12.2.2010, momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, date comunque ambedue antecedenti al compimento del cinquantesimo anno d’età da parte dell’interessato.
3. Con il ricorso in appello l’Amministrazione deduce l’erroneità della decisione, in quanto la menomazione fisica conseguente all’infermità in questione si sarebbe manifestata solo in data 15.03.2013, assunta dalla C.M.O. di Messina (verbale mod. BL/B. n. 509 del 15.03.2013) quale data di stabilizzazione della predetta infermità.
Pertanto, è a tale data, in cui erano divenuti concretamente percepibili gli esiti invalidanti dell’infermità, che doveva aversi riguardo ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 1094/1970.
4. Gli appellati (congiunti ed eredi dell’originario ricorrente) si sono costituiti in giudizio e, con un’articolata memoria, hanno controdedotto alla ricostruzione operata nell’atto di appello, ritenendo apodittica l’asserzione che la patologia si sarebbe “manifestata” solo al momento della “stabilizzazione”. Al contrario, argomentano, il de cuius aveva avuto contezza della patologia, della sua gravità e dei suoi effetti invalidanti fin dal momento in cui gli venne comunicata la diagnosi della neoplasia (5.11.2009).
5. All'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa che è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio ritiene l’appello infondato.
6.1. Come esposto nelle premesse di fatto, l’Amministrazione contesta la sentenza appellata sostenendo l’erroneità della datazione dell’evento dannoso in questione al 5.11.2009 (data in cui il de cuius aveva avuto contezza della diagnosi infausta, contenuta nel Referto dell’esame istologico rilasciato dall’Università di Perugia ed allegato all’originaria istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) o, al più tardi, a quella di presentazione della domanda di equo indennizzo (12.2.2010), date entrambe antecedenti al compimento del 50° anno di età da parte dell’Ufficiale (nato il [...]). Nell’atto di appello, l’Amministrazione sostiene che “ la menomazione fisica conseguente all’infermità in questione si è manifestata solo in data 15.3.2013, data individuata dalla CMO di Messina quale data di stabilizzazione della predetta infermità nel verbale mod. BL/B n. 509 del 15.3.2013 ”.
Ma la ricostruzione non può essere condivisa.
7. L'art. 2, comma 2, l. 23 dicembre 1970 n. 1094, prevede che " l'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età ".
Le parti dibattono intorno all’individuazione del momento dell'evento dannoso valutabile quale " dies a quo " per il calcolo dell'età del militare.
La sentenza appellata lo ha individuato in quello in cui, per la prima volta, è emersa la menomazione dell'integrità fisica dell'interessato, quindi sarebbe ininfluente che quei limiti di età siano stati superati nel momento degli aggravamenti della menomazione accertati successivamente ovvero, come nel caso de quo , alla stabilizzazione.
Invece l’Amministrazione ritiene che si debba guardare al momento della stabilizzazione.
7.1. Occorre intanto rilevare che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (il 21.9.2018, cfr. verbale del Comitato depositato in adempimento all’istruttoria in primo grado) è quella stessa di cui all’istanza e di cui al verbale mod. BL/B n. 1185 in data 28.07.2010, con il quale la C.M.O. di Messina ha giudicato il richiedente affetto dall’infermità “ esiti di intervento di emicolectomia destra allargata al traverso per adenocarcinoma del colon destro, in soggetto gia' sottoposto a ciclo chemioterapico, da ricontrollare ”, ossia la patologia non stabilizzata (“ da ricontrollare ”).
Con il decreto n. 2500/2018 < l’infermità “esiti di intervento di emicolectomia destra allargata al traverso per adenocarcinoma del colo destro, in soggetto già sottoposto a ciclo chemioterapico, da ricontrollare” è riconosciuta SI DIPENDENTE da causa di servizio >.
Per detta infermità è stato poi concesso l’equo indennizzo della cui decurtazione si controverte.
In particolare, in data 7.11.2018 la Direzione generale previdenza militare e leva, II Rep., 5ª div., 1ª Sezione chiedeva di acquisire il processo verbale dal quale risultasse la data di stabilizzazione dell’infermità e l’eventuale ascrivibilità a categoria ai fini dell’equo indennizzo dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto n. 2500 del 24.09.2018.
La CMO trasmetteva il verbale del 15.3.2013, che aveva indicato in pari data la stabilizzazione.
L’Amministrazione ritiene che ai fini della decurtazione si debba guardare appunto alla data di stabilizzazione della patologia.
7.2. Ora, al di là della circostanza che l’infermità per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (esiti dell’intervento chirurgico di resezione della neoplasia) è la patologia non stabilizzata (“da ricontrollare”), quindi non si vede perché il dies a quo riferito all’equo indennizzo debba essere traslato in avanti di anni, in ogni caso la pretesa non appare, in generale, ragionevole.
7.3. La patologia stabilizzata è quella non rivedibile perché insuscettibile di modifica nel corso del tempo.
Il concetto si ricava dall'art. 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti , che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Si tratta di fasi successive alla diagnosi della patologia, allorquando si raggiunge la certezza che la patologia non migliorerà.
Non appare quindi ragionevole individuare il “momento dell’evento dannoso”, ai fini della decurtazione dell’equo indennizzo, con il giudizio di stabilizzazione che, rispetto la data di insorgenza della patologia e del rivelarsi della sua oggettiva e chiara gravità, può intervenire a distanza di anni, con evidente pregiudizio per il militare che, ammalatosi di grave patologia in giovane età, veda poi slittare di anni il giudizio di stabilizzazione (si pensi al quinquennio di trattamento chemioterapico), incorrendo nella decurtazione per aver superato, nel frattempo, la mezza età.
Il giudizio di stabilizzazione può essere utile al fine di inquadrare l’irreversibilità della patologia, ma non certo al diverso fine di cui si è detto.
D’altra parte, anche a voler seguire la giurisprudenza, citata dall’appellante, secondo la quale il momento cui occorre avere riguardo ai fini della riduzione dell'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 l. 23 dicembre 1970, n. 1094, è quello in cui si manifesta la perdita dell'integrità fisica e non quello dell'insorgenza della malattia che ha determinato la menomazione, nel caso in esame la perdita dell’integrità fisica coincide con la mutilazione conseguente all’intervento chirurgico di asportazione della neoplasia e delle porzioni di organi/tessuti circostanti, che certo non possono risanarsi con il trascorrere degli anni.
Al riguardo, non è inutile rilevare come, in tema di applicazione dell’analogo istituto nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2007, n.21332) abbia identificato il momento in cui debba essere quantificato l'indennizzo nella data della diagnosi.
8. Conclusivamente, l’appello è infondato e dev’essere respinto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. La particolarità della fattispecie e l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.