Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 119/2023RG vertente tra
, in persona dell'omonimo legale Parte_1
rappresentante, corrente in Fano, frazione Fenile (PU), Via del Colle n.3 (C.F. C.F._1
– P.I. ), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Elena Limonta (C.F.
[...] P.IVA_1 [...]
– pec ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Ancona (AN), Corso Mazzini Giuseppe n. 107 (Studio Avv. Barbara
Burattini);
-parte appellante principale/appellata incidentale e
, nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Comunale Filetto n. 5/A (C.F. titolare dell'omonima ditta individuale C.F._3
corrente ad Ostra (AN) in Via Belvedere Ostrense n. 40 (P. I.V.A. rappresentato e P.IVA_2
difeso sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro dagli Avv.ti Bruno Brunetti (C.F.
, Massimo Olivetti (C.F. ) e (C.F. C.F._4 C.F._5 Controparte_2
) del Foro di Ancona componenti lo C.F._6 Controparte_3
(P. I.V.A. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito
[...] P.IVA_3
a Senigallia (AN) in Via Gherardi n. 70;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione notificato il 04.01.2019 , titolare dell'impresa Parte_1 individuale artigiana (d'ora in poi, per brevità, ) ha convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio titolare dell'omonima impresa individuale, conducente attività di Controparte_1 azienda agricola, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 205.072,49 asseritamente dovuta per lavori extra rispetto a quelli commissionati all'attore con contratto di appalto del 13.07.2010 (doc.
1-bis citazione).
A fondamento della domanda l'attore ha allegato che il 13.07.2010 tra le parti è stato stipulato un contratto di appalto del valore di € 1.408.000, I.V.A. 10% inclusa, tra Controparte_1 committente, e l'impresa individuale , appaltatore. Parte_1
Il contratto ha avuto a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Ostra
(AN), via Strada Comunale Filetto n. 5/A sul terreno identificato catastalmente al foglio 41, mappale 94-100, di proprietà di padre del committente e in uso a quest'ultimo in Persona_1 forza di contratto di affitto;
l'assistenza per l'espletamento delle pratiche con l'ente Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) e con l'ENEL per le pratiche riferite alla connessione alla rete e all'esercizio dell'impianto. Il prezzo convenuto è stato integralmente corrisposto dal committente, come pattuito.
L'appaltatore ha dichiarato di aver eseguito la propria prestazione a regola d'arte e a Parte_1 conferma di ciò ha prodotto: la comunicazione di fine lavori del 29.12.2010 a firma dell'ing.
[...]
quale progettista degli stessi, inoltrata all'ufficio urbanistico del Comune di Ostra (doc. 2 CP_4
attore); la comunicazione di fine lavori del 29.12.2010 a firma del committente Controparte_1 attestante il compimento di tutti i lavori richiesti dall'ENEL nel corso del sopralluogo del
05.10.2010 e strumentali all'ottenimento della connessione alla rete di Enel Distribuzione (doc. 3 attore); la comunicazione di fine lavori - sempre a firma del committente al GSE - Controparte_1 ai fini della richiesta di accesso ai benefici ai sensi dell'art.
1-septies della l. 129 del 13.08.2010 per l'applicazione della tariffa incentivante prevista dalla legge (documenti 5 e 6 attore). ha allegato che dopo aver regolarmente eseguito i lavori e percepito l'intero corrispettivo, Pt_2
avrebbe commissionato ad attività ulteriori non ricomprese nel contratto di CP_1 Parte_1
appalto iniziale.
Tali nuovi lavori sono consistiti:
- nella realizzazione di un fabbricato per il punto di consegna ENEL per una spesa di € 46.532,49,
I.V.A. esclusa, anticipata da (doc. 7 attore); Parte_1
- nel ripristino di opere, resosi necessario a seguito di movimento franoso che aveva compromesso una parte della struttura dell'impianto fotovoltaico di - e precisamente due “vele” - CP_1
realizzato dalla (società alla quale aveva subappaltato, con contratto del Controparte_5 Parte_1
20.07.2010, il posizionamento dei pannelli fotovoltaici, per una spesa di € 87.500, I.V.A. esclusa) e nella manodopera per lo scollegamento e lo smontaggio dei pannelli e rimontaggio e ricollegamento degli stessi da parte di , corrispettivo dovuto € 29.240, I.V.A. esclusa (documenti 8, 9, Parte_1
10, 11, 12 e 13 attore) per un ammontare complessivo di € 116.740;
- ulteriori interventi tecnici per la regimazione delle acque piovane derivanti dai pannelli fotovoltaici con F.P.O. di natura tecnica eseguiti da su richiesta del committente a Parte_1 seguito del ripristino dell'impianto franato per € 19.800, I.V.A. inclusa, (doc. 14 attore);
- altre opere richieste dall'ENEL a con comunicazione del 16.06.2011 (documenti 15, 16, CP_1
17, 18, 19, 20 e 21) per € 22.000, I.V.A. inclusa. costituendosi tempestivamente ha eccepito, in rito, l'improcedibilità della domanda ai CP_1 sensi dell'art. 12 del contratto di appalto del 13.07.2010 per il mancato svolgimento della procedura di “amichevole composizione” ivi concordata prima di azionare un eventuale giudizio (doc. 2 convenuto).
Nel merito, ha negato di aver commissionato ad opere extra contratto, in quanto i lavori Parte_1
e opere per i quali l'attore ha rivendicato un ulteriore compenso, in parte, rientrerebbero nell'ambito di quanto già previsto in contratto, in parte, sarebbero stati eseguiti da necessariamente Parte_1 per porre rimedio ai vizi e ai difetti cui è risultato essere affetto l'impianto fotovoltaico da quest'ultima realizzato e/o per sopperire alla mancanza di opere che, pur essendo state inizialmente commissionate, non erano state tuttavia realizzate.
Nello specifico della somma di € 116.700, domandata dall'appaltatore quale corrispettivo asseritamente dovuto per le opere eseguite per il ripristino dell'impianto a seguito del movimento franoso, il committente ha allegato che la somma non sarebbe dovuta in quanto i danni CP_1 subiti all'impianto sarebbero frutto di un difetto di costruzione dello stesso, difetto che sarebbe stato ammesso dallo stesso appaltatore. Invero:
- l'11.02.2011 si è verificato un movimento franoso che ha interessato due “vele” dell'impianto fotovoltaico. Il fatto è stato immediatamente segnalato da a;
CP_1 Parte_1
- il 24.02.2011 ha effettuato un sopralluogo e, alla presenza di testimoni, avrebbe Parte_1 riconosciuto l'esistenza di un vizio ascrivibile al proprio operato (doc. 3 convenuto);
- avrebbe assicurato un tempestivo intervento ripristinatore che, tuttavia, non Parte_1
sarebbe intervenuto nei tempi promessi;
- a causa delle copiose piogge, proseguite anche nei giorni successivi, il terreno sul quale era stato installato l'impianto ha subito un ulteriore rilevante movimento che ha investito anche la zona a valle dell'impianto e la zona E dello stesso;
- il 15.03.2011 il legale del convenuto ha inviato una formale lettera di diffida ad Parte_1 invitandola all'urgente ripristino dell'intera area per evitare il determinarsi di ulteriori pregiudizi
(doc. 3 convenuto);
- il 31.03.2011 l'avv. ha riscontrato detta missiva per conto di parte attrice (doc. 4 CP_6
convenuto). Il contenuto della stessa avrebbe valore di riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, in quanto l'avv. avrebbe imputato l'errore al subappaltatore ( CP_6 CP_5
; gli avversi eventi metereologici verificatisi dopo il 21.02.2011 avrebbero costituito solo una
[...] concausa dell'evento, il che troverebbe conferma anche nella consulenza tecnica depositata in atti dallo stesso attore (doc. 10), dalla valenza confessoria;
- sempre il 31.03.2011 l'avv. ha contestualmente sollecitato il ripristino della CP_6 situazione alla che aveva realizzato l'impianto fotovoltaico per conto di Controparte_5 Parte_1
(doc. 5 convenuto).
Inoltre, quanto alle ulteriori somme richieste, il committente convenuto ha allegato che il contratto ha previsto la consegna del sito “chiavi in mano”.
In ragione di ciò, non sarebbe dovuta la somma richiesta dall'attore per la realizzazione della strada che doveva condurre all'impianto, sia nell'an che nel quantum. La strada, che l'appaltatore ha tracciato, oltretutto solo nella misura di un terzo, in quanto, per la restante parte è stata completata direttamente da con propri mezzi, sarebbe rientrata senz'altro nel contratto di appalto del CP_1
13.07.2010.
Lo stesso motivo è posto a contestazione della somma di € 46.532,49 - I.V.A. esclusa - richiesta dall'attore (sulla base delle fatture numeri 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/2012 - documenti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 attore) per la realizzazione del fabbricato per il punto di consegna ENEL, opera che, al contrario, sarebbe comunque da intendersi compresa nel contratto iniziale.
Il committente convenuto ha poi lamentato di essersi dovuto far carico personalmente di alcune spese nonostante fossero previste in contratto: € 1.000 per l'impianto di monitoraggio ed € 3.000 per l'impianto di climatizzazione, entrambi non realizzati.
Infine, per le stesse ragioni ha contestato la debenza delle somme richieste da per Pt_2
“interventi vari e spese di accatastamento” pari a € 41.800, in quanto anch'esse si sono rese necessarie per ovviare ai vizi e difetti presenti nei lavori appaltati e a seguito delle sopra citate opere di ripristino;
inoltre, in quanto in forza del citato art. 8 la gestione delle autorizzazioni presso gli enti locali sono a carico dell'appaltatore.
Negata la sussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria in capo ad , il committente Pt_2 contenuto ha eccepito la presenza di ulteriori vizi, difformità e difetti riscontrati nell'impianto successivamente alla consegna, asseritamente contestati ad con missive del 23.04.2012 e Parte_1 del 19.09.2012 e ha formulato domanda riconvenzionale per complessivi € 654.000 di cui:
- € 128.000 a titolo di penale prevista dall'art. 15 del contratto di appalto per ritardo nella presentazione della dichiarazione di fine lavori che sarebbe dovuta avvenire entro il 10.11.2010, mentre è avvenuta il 27-29.12.2010
- € 15.000 a titolo di indebito oggettivo equivalente al costo di numero 16 pannelli fotovoltaici, pagati dal committente, ma mai forniti;
- € 5.000 per gli ulteriori vizi presenti nell'impianto;
- € 10.000 per lavori svolti dal committente in favore di;
CP_1 Parte_1
- € 1.000 per l'impianto di monitoraggio;
- € 3.000 per l'impianto di climatizzazione;
- € 592.000 a titolo di lucro cessante in quanto a causa dell'evento franoso sarebbe venuta meno la vendita dell'impianto.
Da ultimo, il committente convenuto ha domandato la compensazione tra eventuali reciproci rapporti di dare/avere che il tribunale dovesse ritenere sussistenti tra le parti.
Con la prima memoria istruttoria l'attore ha precisato la domanda replicando alle difese avversarie e soprattutto alle domande riconvenzionali (perdita di chance, pagamento penale e rimborso danni e spese sostenute dal instando per l'integrale rigetto. CP_1
In breve: - ha chiesto respingersi l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di “composizione amichevole” della lite poiché infondata in fatto e in diritto;
- ha eccepito l'inammissibilità in rito della riconvenzionale per carenza dei presupposti della connessione oggettiva e soggettiva di cui all'art. 36 c.p.c.;
- ha eccepito la decadenza per la mancata denuncia dei vizi nei termini di legge;
- ha ribadito che gli importi richiesti con atto di citazione si riferirebbero tutti a prestazioni extra contratto di appalto, come documentalmente provato dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 dello stesso, commissionate una volta ultimata l'esecuzione delle opere di cui al contratto del
13.07.2010;
- ha contestato di aver riconosciuto i vizi e difetti nell'opera appaltata e comunque ha negato qualsivoglia responsabilità in ordine all'accaduto che sarebbe da ascriversi in via esclusiva all'eccezionalità degli eventi atmosferici del febbraio/marzo 2011;
- ha dedotto che il fabbricato per il punto di consegna ENEL, le opere e le attività oggetto delle fatture di cui ai documenti da 16 a 21 dell'atto di citazione, non sarebbero comprese nel contratto del 2011 (né potevano esserlo, anche perché queste ultime sono state richieste dall'ENEL il
16.06.2011 in esito al sopralluogo effettuato nel maggio 2011);
- ha dedotto che l'accatastamento sarebbe di competenza esclusiva del committente, la relativa spesa non sarebbe compresa nell'art. 8 del contratto di appalto e comunque è adempimento richiesto per tutti i beni immobili - quali sono considerati i pannelli fotovoltaici - e quindi non è conseguenza dell'evento frana. In particolare, ha evidenziato che alla data di fine lavori 27-29.12.2010 il committente ha corrisposto il prezzo dell'appalto (€ 1.408.000) nella sua interezza e ha accettato l'opera senza riserva alcuna, così come anche l'ing. che ha seguito i lavori;
CP_4
- con riferimento al peggioramento della situazione determinatosi con il passare dei giorni dopo le prime manifestazioni dello scivolamento del terreno, ha precisato che non sarebbe potuta Parte_1
intervenire prima in quanto a ciò ostava la mancanza delle autorizzazioni richieste dal committente solo il 16.03.2011 e il 24.03.2011 (doc. 11 attore); CP_1
- ha domandato operarsi la compensazione nel caso in cui venissero rilevati reciproci rapporti dare/avere tra le parti.
In esito alla fase istruttoria la causa era discussa e decisa nelle forme di rito.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'avvenuta effettuazione dei lavori oggetto della domanda attorea non è oggetto di contestazione, la divergenza di posizioni riguarda piuttosto la causa e la natura di detti lavori: secondo l'attore extra contrattuali e quindi ulteriori e diversi rispetto a quelli già commissionati con il Parte_1
contratto di appalto del 13.07.2010; secondo il committente, i lavori sarebbero stati finalizzati, invece, a porre rimedio ai vizi e ai difetti nonché a opere incompiute rispetto a detto contratto di appalto e comunque contestati nel loro quantum.
5. Così delineati petitum e causa petendi, nell'esaminare le questioni poste dalle parti, occorre muovere dall'esame delle questioni pregiudiziali di rito.(…)
6. È necessario poi soffermarsi sull'eccepita tardività delle eccezioni in senso stretto formulate da parte attrice con la prima memoria istruttoria, in risposta ai fatti dedotti con le domande riconvenzionali tempestivamente formulate da parte convenuta.
È principio consolidato in ambito processuale che la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali devono, invece, essere proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (cfr., ex multiis, già citata C. 30745/2019; C. 9880/2016; C.
3806/2016; C. 25409/2013 e C. 3567/2011). In particolare, oltre tale termine, è preclusa all'attore la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio dal giudice.
Nel caso di specie, in occasione della prima udienza di comparizione/trattazione del 21.05.2019 entrambe le parti si sono limitate a richiedere la concessione del triplo termine ex art. 183 c.p.c.
Solo con la memoria 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la difesa attorea ha sollevato, in merito alle proposte domande riconvenzionali, eccezioni di inammissibilità per carenza dei presupposti fattuali e giuridici di cui all'art. 36 c.p.c., di decadenza e/o prescrizione e di compensazione.
Al riguardo si rileva che è pacifico che l'eccezione di prescrizione (ex art. 2938 c.c.), l'eccezione di decadenza (ex art. 2969 c.c. “salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”, circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie) e l'eccezione di compensazione (ex art. 1242, primo comma,
c.c.) siano eccezioni in senso stretto e come tali proponibili solo dalla parte. Dette eccezioni sono dunque tardive sia in base alla lettera dell'art. 183, comma quinto, c.p.c. (“Nella udienza [il riferimento è all'udienza di prima comparizione della parti e trattazione della causa] l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”), che in relazione alla sopra richiamata giurisprudenza.
L'attore è quindi incorso nella perdita della facoltà processuale di far valere l'eccezione di decadenza, di prescrizione e di compensazione.
Inconferente è il richiamo operato da parte attrice, per tentare di confutare l'eccezione avversaria, alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione 12310/2015 e 22404/2018 che si sono occupate di delineare i confini tra mutatio ed emendatio libelli.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 36 c.p.c., anche tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta in sede di prima udienza e tanto basta per il rigetto della stessa. Tuttavia, ad abundantiam, occorre precisare che non sempre la domanda riconvenzionale è ammissibile, in quanto presupposto per la sua ammissibilità è che sia collegata alla domanda principale, ma tale collegamento non va inteso in senso restrittivo.
Domanda principale e domanda riconvenzionale non devono necessariamente dipendere da un unico titolo: affinché la seconda sia ammissibile è sufficiente - ma anche imprescindibile - che essa sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale e che si renda quindi necessario o anche solo opportuno il simultaneus processus per economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo cfr. C. 27564/2011).
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che le opere per cui è causa siano extra appalto o siano invece ricomprese nell'appalto (ipotesi in cui anche il titolo coincide), vi è senz'altro connessione tra la domanda attorea e quelle riconvenzionali del convenuto, in quanto sussiste identità soggettiva tra le parti che hanno avanzato reciproche pretese, ma anche identità oggettiva perché le stesse hanno tutte a che fare, se non con il contratto di appalto, con l'impianto fotovoltaico oggetto dello stesso traendo origine da un'unica situazione fattuale.
Ciò significa che le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto rientrano a pieno titolo nell'oggetto del presente giudizio e dovranno essere esaminate nel merito unitamente alla domanda attorea.
7. Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che non è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, non richiesta dalle parti.
Al riguardo entrambe le parti hanno ritenuto sufficiente il contenuto della relazione geologica prodotta dallo stesso attore, redatta nel mese di aprile 2011 dal geologo per conto Persona_2 della contenente “Progetto di ripristino di un movimento franoso in via Strada Controparte_5
Comunale Filetto n. 5/A” (doc. 10 attore). A commento di detta consulenza, il convenuto ha poi prodotto una consulenza tecnica di parte redatta il 15.07.2019 dall'ing. Persona_3
depositata in allegato alla seconda memoria istruttoria.
Pertanto, nel corso dell'istruttoria non è stato necessario disporre consulenza tecnica in quanto le parti hanno aderito all'accertamento tecnico operato dal geologo seppure il contenuto è Per_2
stato oggetto di interpretazioni contrastanti.
In punto di diritto si evidenzia che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che: da un lato, il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte;
dall'altro, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma dell'art. 1667 c.c. - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (cfr. Cass, n. 3472 del 2008, Cass. n. 936 del
2010, Cass. n. 98 del 2019).
Nel caso di specie, il committente convenuto ha eccepito in primo luogo che la frana occorsa nel febbraio 2011 sul terreno dove è stato istallato l'impianto fotovoltaico è stata determinata principalmente da vizi presenti sull'impianto, le cui conseguenze dannose sono state poi occasionate dalle prime forti piogge che hanno interessato l'impianto dopo la fine dei lavori. I lavori e le opere aggiuntivi, il cui costo è stato domandato dall'appaltatore in questa sede, sarebbero stati pertanto conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore stesso.
Il committente, per assolvere l'onere di allegazione dei vizi ritenuti presenti nell'opera, si è avvalso della relazione sopra citata, redatta dal geologo ad aprile 2011 prodotta dalla Per_2 controparte ( cfr. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione cit.) ; dal canto suo, anche l'appaltatore ha utilizzato la stessa relazione geologica per escludere l'imputabilità dell'inadempimento contestato.
Tali vizi sono stati individuati dal committente
- nella installazione dei pali dei pannelli ad una profondità inadeguata , che sarebbe dovuta essere maggiore di 1,5 mt rispetto a quella realizzata, per consentire un adeguato ancoraggio al terreno dei pali;
tale inadeguatezza sarebbe dovuta essere tenuta presente dall'appaltatore alla luce della specifica relazione geologica fatta redigere nel luglio 2010 (relazione geologo Persona_4
cfr. doc. 7 allegato alla comparsa);
- nella realizzazione di gradoni sul terreno, prima non presenti;
- nella mancata realizzazione di opere di drenaggio dell'acqua piovana.
A prescindere da quanto già rilevato in ordine alla tardività delle eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dall'attore, nel caso specifico la decadenza dall'eccezione risulta irrilevante in quanto dalla documentazione in atti emerge che l'appaltatore ha riconosciuto Parte_1
l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati dal committente appena citati. Al riguardo si evidenzia che in tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza.
In primo luogo, si rileva che l'esistenza dei vizi denunciati è stata riscontrata in maniera specifica nella relazione del geologo seppure redatta non allo scopo dichiarato di evidenziare Per_2
responsabilità, ma di rispristinare lo status quo ante e di evitare ulteriori danni dopo la frana del febbraio 2011. Nella relazione, infatti, la causa del dissesto è individuata nell' “accumulo eccessivo delle acque all'interno dei terreni dissestati” e i rimedi sono stati individuati: a) nel posizionamento dei pali ad una profondità maggiore dello strato superficiale di argilla limosa;
b) nell'eliminazione dei gradoni;
c) nella realizzazione di opere di drenaggio e di canalette di scolo e grondaie, non presenti in loco. Il geologo ha precisato che la maggior profondità dei pali di ancoraggio nel caso di specie è necessaria per ovviare alle specifiche caratteristiche del terreno che sullo strato più superficiale è composto da “argilla limosa di bassa consistenza” che
“rappresenta il livello entro il quale si risentono gli effetti e le influenze della degradazione meteorica” (cfr. relazione geologica, doc. 10 cit.).
La relazione è stata prodotta dallo stesso appaltatore che non ne ha contestato il contenuto, ma si è limitato a interpretarlo.
Nell'appalto, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto, seppure in ipotesi fornito dal committente (nel caso di specie la redazione del progetto esecutivo era onere dell'appaltatore), anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (cfr. e multis C. 5144/2020; C. 23665/2016; C.
28812/2013).
In secondo luogo, il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore è testimoniato anche dal chiaro tenore letterale della già richiamata missiva del 31.03.2011 inviata all'avv. Massimo
Olivetti e, per conoscenza, al cliente dal precedente legale di avv. CP_1 Pt_2 CP_6
nella quale è stato dichiarato che: “in riferimento al contratto stipulato in Ancona il
[...]
20.07.2010 tra la ditta Alphatek e la ed in particolare all'accaduto e cioè CP_7
movimento terra, la mia assistita il giorno 24 febbraio c.a. ha effettuato come da Voi già detto nella missiva del 15.03, un sopralluogo riconoscendone il vizio”.
In terzo luogo, il riconoscimento è stato confermato dal testimone all'epoca Testimone_1
dipendente di che ha dichiarato di essere stato presente in occasione del sopralluogo sul Parte_1 terreno dove è istallato l'impianto effettuato subito dopo la frana: “ Cap. 4) ricordo successivamente, nei pressi della sede “Enel Si” di Senigallia, a cui credo la ditta attrice fosse affiliata, un incontro con tutte le parti, il progettista, i sig.ri il sig. , i titolari CP_1 Persona_5 della ditta Grofix. L'ing. che ha seguito il progetto e la ditta Grofix, che ha installato i CP_8 pali, si rimpallavano la colpa della profondità dei pali. In quell'occasione il Persona_5
concordava con la ditta Grofix, alla presenza dei sig.ri ed , di smontare i CP_1 CP_1 Per_1
pannelli fotovoltaici e la struttura di fissaggio a terra dei pannelli fotovoltaici nella parte interessata dal movimento franoso e la reinstallazione degli stessi pannelli con una rete di ancoraggio a terra più profonda. L'intervento sarebbe stato gratuito. Non possoriferire espressioni particolari da cui desumere la gratuità dell'intervento. Ricordo che l'impressione che ebbi dal discorso delle parti fosse quello che l'intervento riparatore sarebbe stato gratuito”.
La testimonianza ha confermato non solo l'avvenuto riconoscimento del vizio, ma costituisce anche prova che il riconoscimento è stato accompagnato dall'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi
(gratuitamente), tenuto conto di quanto riscontrato all'esito della consulenza geologica di L'impegno a eliminare i vizi, oltre a rendere inutile una tempestiva denuncia ex art. Per_2
1667, secondo comma, c.c., costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all'originaria garanzia, senza estinguerla.
E' evidente che a fronte dell'impegno assunto, l'appaltatore non può in questa sede pretendere alcun corrispettivo per i lavori e le opere eseguite per emendare i vizi presenti sull'impianto fotovoltaico a causa di carenze progettuali e realizzative. Al riguardo si precisa che nei confronti del committente l'appaltatore è responsabile anche degli inadempimenti eventualmente imputabili a imprese subappaltatrici e irrilevante è l'eventuale riparto interno di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore.
Irrilevante è anche l'accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente in quanto i vizi oggetto di contestazione non erano palesi nè facilmente riconoscibili, perché riconducibili alle caratteristiche del terreno che avrebbero richiesto una differente progettazione dell'impianto.
Pertanto infondata è la domanda dell'attore di condanna del committente al pagamento della somma di € 116.740.
7.1. Per la stessa ragione non dovuta è l'ulteriore somma richiesta pari a € 19.800, I.V.A. inclusa, per “interventi per la regimazione delle acque piovane derivanti dai pannelli fotovoltaici con
- fornitura e posa in opera - di cole di materiale PVC installate in coda agli stessi e CP_9 convogliate su canalizzazioni a terra fino allo scarico nel fosso sottostante il terreno in opera”
(doc. 14 attore), in quanto lavori e opere eseguite sempre in conseguenza della frana e relative a opere prescritte dal geologo e che sarebbero dovute essere già previste in sede di progettazione e alla cui realizzazione si è impegnato l'appaltatore al fine di ripristinare lo status quo ante.
8. Quanto alle somme richieste da per la realizzazione del fabbricato per il punto di Parte_1 consegna ENEL per € 46.532,49 secondo le istruzioni impartite dall'Enel in seguito al sopralluogo del 5.10.2010 (doc. 4 allegato alla citazione), devono considerarsi comprese nel corrispettivo complessivamente dovuto e pagato per l'esecuzione dell'appalto, pattuito nella somma di €
1.408.000.
Invero, si rileva, in primo luogo, che il corrispettivo è stato pattuito per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico “chiavi in mano” (art. 2, rubricato “Oggetto del contratto”, comma primo del contratto depositato da entrambe le parti).
In base poi all' art. 8 rubricato “La fornitura comprende”, si ritiene che la realizzazione del fabbricato per il punto di consegna ENEL rientra nella voce “Fornitura e la posa in opera di servizi accessori dell'impianto fotovoltaico” che, tra le altre attività, prevede, oltre alla “Fornitura “chiavi in mano” dell'impianto fotovoltaico come da progetto esecutivo” , anche l' “Assistenza agli adempimenti per la richiesta da parte del Committente per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione” e la “Fornitura e la posa in opera di servizi accessori dell'impianto fotovoltaico”.
Dirimente sul punto, in assenza di un capitolato di appalto, sono i documenti tecnici in atti (CD allegato 7 di parte convenuta contenente gli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia depositata in Comune) e, segnatamente, le tavole di progetto, la relazione tecnica illustrativa del progetto che a pag. 12 prevede che: “Come rilevabile dalle Tavole di progetto, l'edificio a supporto dell'impianto verrà realizzato in conformità alle esigenze del gestore dell'energia. Il manufatto edilizio previsto, adibito all'alloggiamento delle apparecchiature elettriche dell'impianto ed ai relativi servizi, avrà una modesta elevazione (ad unico piano), con copertura piana. Sarà scelto un blocco pre-fabbricato, il che ne permetterà un domani, in caso di dismissione una più facile gestione. La cabina riportata nella presente relazione è indicativa, si fa presente che ci si riserva di aspettare il parere finale dell'Enel per la scelta definitiva della cabina, che comunque resterà della tipologia qui illustrata e sarà pre-fabbricata. […]” [enfasi aggiunta ndr].
Analogo contenuto ha la relazione preliminare dell'impianto elettrico (tavola 5; pag. 12).
Pertanto è ragionevole ritenere che i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori richiesti dall'Enel nel 2010 fossero già compresi nel corrispettivo dell'appalto. Oltretutto, in occasione del sopralluogo svoltosi il 05.10.2010 i lavori nel cantiere erano in piena esecuzione tanto che mancavano ancora circa tre mesi alla fine lavori.
Quanto ai lavori che hanno portato ad un esborso di € 22.000 “prescritti, richiesti e dettagliati dall'ENEL al Ceccacci con comunicazione del 16.06.2011” (doc. 15 attore) e occasionati dal successivo sopralluogo effettuato dai tecnici Enel nei mesi di maggio e giugno 2011, dopo la frana del terreno e alla redazione della consulenza del geologo essi devono considerarsi Per_2
funzionali al ripristino dello status quo ante, a evitare future infiltrazioni di acqua piovana e alla regimazione della stessa. Tutti accorgimenti necessari per una corretta funzionalità della cabina e che avrebbero dovuti essere previsti già in fase di progettazione.
Oltre a ciò si rileva che delle fatture prodotte per documentare i costi sostenuti per i lavori non vi è prova che l'attore abbia effettivamente sostenuto dette spese, in quanto non sono stati prodotti bonifici o quietanze di pagamento.
Tale rilievo vale sia per le fatture datate ante fine lavori che per quelle successive e anche per la fattura n. 30/2012 del 09.03.2012 relativa alle pratiche di accatastamento il che esime dall'entrare nel merito della questione inerente alla ricomprensione o meno delle stesse nel contratto del 2010
e/o del soggetto a carico del quale doveva essere posta la spesa.
A ciò si aggiunga che i lavori che parte attrice definisce extra contratto sono iniziati dopo la relazione geologica redatta dal geologo nel mese di aprile 2011 (doc. 10 attore) e le Per_2
autorizzazioni richieste da sono del 16.03.2011 e del 24.03.2011 (doc. 11 attore). CP_1
Tutte le domande attoree devono quindi essere rigettate.
9. Si passa ora all'esame della riconvenzionale avversaria per complessivi € 654.000 articolatasi in una pluralità di domande. ha in primo luogo contestato ad il mancato rispetto del termine previsto per il CP_1 Parte_1 deposito della dichiarazione di fine lavori e, pertanto, ha chiesto all'attore, in via riconvenzionale, la corresponsione della somma di euro 128.000 a titolo di penale ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto in atti che dispone che: “Fatti salvi gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, le parti concordano che nel caso in cui il fornitore non riesca a presentare la dichiarazione di fine lavori entro la data del 10.11.2010, il fornitore stesso riconoscerà al committente una penale pari all'ultima trance del pagamento indicato nell'art. 5, pari ad euro
128.000,00, pertanto, nell'evenienza suddetta, detto importo non verrà corrisposto dal committente al fornitore” [enfasi aggiunta ndr].
Dal tenore letterale della clausola, può desumersi che il primo momento utile per far valere la penale per il ritardo è il termine per il pagamento della trance finale dei lavori.
Pertanto, l'avvenuto pagamento senza riserve può essere interpretato come accettazione dell'opera, possibile anche per facta concludentia. L'accettazione esige che il committente esprima
(anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente vera e propria manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il suo diritto al pagamento del prezzo
(Cass. n. 15711 del 2013 e Cass. n. 19019 del 2017). L' art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente: in particolare, detto articolo, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". In tema di onere probatorio, l'eventuale sussistenza di un'accettazione che osta all'operatività della garanzia è circostanza che va dimostrata dall'appaltatore, qualificandosi come eccezione
(rectius fatto impeditivo al sorgere della responsabilità dell'appaltatore).
Nel caso di specie, in riferimento alla contestata penale, il committente ha pagato CP_1
l'ultima trance dei lavori senza eccepire alcunché, con ciò tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di volersi avvalere della clausola penale per il ritardo, clausola che presuppone pur sempre l'imputabilità dell'inadempimento.
Oltre a ciò si rileva che in base all'interpretazione sistematica del contratto la data del 10.11.2010 non deve ritenersi essenziale.
Invero, al fine di comprendere la reale volontà delle parti, l'art. 15 del contratto deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 3, secondo comma, del contratto che dispone che: “Il fornitore si impegna a fornire i materiali, ultimare i lavori e collaudare l'impianto entro la data del
10.11.2010 e comunque non oltre la data ultima disponibile per accedere all'incentivazione del
2010”.
Dalla lettura congiunta delle due clausole emerge che il termine previsto per la consegna dei lavori
è essenziale per le parti non in sé per sé, ma in relazione alla possibilità per il committente di accedere agli incentivi economici previsti dal legislatore per l'anno 2010.
Pertanto, ciò che conta ai fini della valutazione della sussistenza o meno del contestato inadempimento è che il committente non ha perso nessuna utilità economica, nonostante i CP_1 lavori siano stati consegnati il 29.12.2010, ma pur sempre prima della fine dell'anno (infatti il
31.12.2010 era la data rilevante per la comunicazione di fine lavori stabilita dal decreto “Salva
Alcoa” - legge 129/2010 - entrato in vigore ad agosto 2010). Al riguardo non è stato contestato, infatti, che abbia ottenuto dall'ente GSE gli incentivi rappresentanti lo scopo e l'utilità CP_1
economica voluta con il contratto di appalto
Pertanto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma pari a € 128.000 a titolo di penale deve essere rigettata.
10. Non merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale avente a oggetto la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni pari a € 592.000, subiti in conseguenze dell'asserito mancato guadagno che avrebbe invece conseguito dalla vendita dell'impianto CP_1 fotovoltaico a “RA NE per € 1.900.000, vendita che sarebbe sfumata proprio a causa dei vizi e difetti palesatisi nel sito. Al riguardo si precisa che il lucro cessante risarcibile ex art. 1223 c.c. presuppone la prova, seppure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve, perciò, essere escluso per quei mancati guadagni che siano meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo. Tale giudizio può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Il risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, si differenzia ontologicamente dalla chance – non richiesta nella specie dal convenuto – che è invece caratterizzata dall'incertezza dell'evento (cfr. e multis C.
25886/2022; C. 13491/2014).
Secondo le allegazioni del convenuto, avrebbe realizzato l'impianto al fine di rivenderlo e CP_1
lucrarne la differenza di prezzo tra quanto investito e quanto realizzato dalla compravendita.
Tuttavia, non è stata prodotta documentazione atta a provare l'esistenza di un serio e concreto interesse all'acquisto dell'impianto da parte di terzi, come ad esempio un contratto preliminare ovvero scambi epistolari da cui poter desumere l'esistenza di una trattativa in stato avanzato. Al riguardo non è sufficiente la email inviata da , in rappresentanza di “ditta Controparte_10 tedesca …RA NE del 28.04.2016 in cui si afferma che “RA RG … mi ha informato di non voler sottoscrivere alcun impegno scritto relativo l'impianto sito in Ostra da te proposto ad euro 1.900.000,00 …poiché a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico di loro fiducia, è stato dato un parere negativo di fattibilità, in quanto l'impianto è in scivolamento e in zona franosa” (doc. 6 convenuto).
Del pari, la testimonianza resa dall'agente immobiliare che ha accompagnato sul posto il cliente interessato all'acquisito, RA RG, non ha precisato in alcun modo l'esistenza di una vera e propria trattativa tra le parti ovvero di un semplice interessamento a visitare il sito.
Pertanto anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere rigettata.
11. Con la domanda riconvenzionale il committente convenuto ha chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di una serie di vizi ulteriori riscontrati nell'impianto fotovoltaico:
- € 5.000 per (cfr. pagg. 9 e 19 della comparsa): presenza di 16 pannelli in meno;
paletti recinzione storti;
mancanza di tiranti e fili nella parte bassa dell'impianto; nel cancello a monte il chiavistello non arriva a chiuderlo;
mancanza tubo di scolo delle cole nella quarta fila, procedendo dal fondo dei pannelli;
la centralina antifurto non si attiva più con il telecomando;
non era stato eseguito l'ancoraggio a terra delle cole con idonei pali di sostegno inossidabili posti a distanze di 3 metri l'uno dall'altro come stabilito;
manca un dispositivo di monitoraggio a distanza dei dati di produzione giornaliera dell'impianto tramite internet;
nell'impianto piccolo situato in casa l'inverter nuovo di colore giallo funziona, mentre quello rosso si blocca regolarmente ogni giorno, con conseguenti ripercussioni sulla produzione di energia;
- € 10.000 sostenuti direttamente da per svolgere lavori che sarebbero dovuti essere di CP_1
competenza di quali il completamento della strada. Parte_1
Ribadito quanto già rilevato in punto di tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dall'attore,
e ribaditi i principi in materia di onere della prova, si rileva che a fronte delle specifiche allegazioni del committente convenuto in merito ai vizi riscontrati nell'impianto fotovoltaico contenute nell'atto di citazione, l'appaltatore non ha specificamente contestato esistenza e consistenza dei vizi né tantomeno provato di aver eseguito e completato a regola d'arte le opere oggetto di contestazione.
Dalle relazioni allegate alla pratica edilizia (doc. 7 allegato alla comparsa cit.) e nello specifico dalla relazione preliminare all'impianto elettrico (pag. 12 e ss) e dalla relazione tecnico illustrativa (pag. 16 e ss) emerge che le opere sopra indicate rientravano nel progetto e che pertanto dovevano essere realizzate dall'appaltatore.
Inoltre, nelle due relazioni citate il numero di pannelli che sarebbero dovuti essere istallati – e pertanto su cui è stato calcolato il prezzo poi effettivamente pagato dal committente – risulta essere di 1.960. Al contrario, il testimone ha dichiarato che sono stati istallati 1940 pannelli, Tes_1
pertanto 20 in meno a quelli previsti in contratto.
Inoltre, dalle testimonianze rese dai testimoni e risulta confermata Tes_1 Persona_1
l'esistenza dei vizi dedotti e il fatto che il committente si sia fatto carico delle spese relative all'impianto di monitoraggio e all'impianto di climatizzazione presente nella cabina di trasformazione Enel. Nulla tuttavia è stato precisato dai testimoni in merito alla strada, se è stata realizzata e a chi poi l'abbia realizzata.
A fronte di tale quadro indiziario, e in assenza di specifica contestazione, può dirsi presuntivamente provato pertanto che il committente abbia subito danni limitatamente alla somma di € 19.000 di cui: € 1.000 per l'impianto di monitoraggio, € 3.000 per l'impianto di climatizzazione ed € 15.000 per il maggior costo sostenuto per pagare 15 pannelli fotovoltaici in realtà non istallati. La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta in tal minor importo.
11.1 L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali, ha natura di debito di valore, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, e il denaro è il mezzo di reintegrazione della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (cfr. e multis, Cass.
n. 10493 del 1994; n. Cass. n. 5963 del 1996, Cass. n. 5845 del 1997; Cass. n. 11618 del 1997;
Cass. n. 11937 del 1997; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 12698 del 2014; Cass. n. 7948 del 2020).
Per l'effetto, la somma sopra indicata deve esse rivalutata dalla data dell'evento lesivo
(individuata nella data di consegna delle opere avvenuta il 29.12.2010) sino alla pubblicazione della sentenza.
Del pari, nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, e quindi dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario: essi costituiscono infatti mera componente dell'unico danno da illecito contrattuale, e non frutto civile dell'obbligazione principale e vanno liquidati dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche facendo ricorso al saggio degli interessi (cfr., in tema di illecito extracontrattuale, e multis, Cass. n. 17155 del 2012; Cass. n. 12140 del 2016; Cass.
n. 39376 del 2021; a differenza delle obbligazioni pecuniarie, cfr. e multis, Cass. n. 4423 del 2004;
Cass. n. 18292 del 2016; Cass. n. 36659 del 2021 ).
Gli interessi compensativi devono essere calcolati (secondo l'orientamento espressa dalla suprema
Corte a S.U. n. 1712 del 1995) applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inadempimento, e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali dalla data dell'inadempimento alla data di pubblicazione della sentenza.
Sono dovuti ulteriori interessi, di natura corrispettiva, sulle somme in questa sede liquidate dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo, in quanto il debito si converte in debito di valuta. 12. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. condanna , titolare dell'impresa Parte_1
individuale denominata Alfa Tek impianti di LA HI, a rimborsare a Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, le spese processuali anticipate da quest'ultimo, liquidate in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 (nella versione vigente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 26 maggio 2022 e quindi ante modifiche apportate dal d.m. 13.08.2022 n. 147, applicabili a far data dal 23.10.2022 e dunque non alla presente controversia, cfr. C. S.U. 17405 e 17406/2012 e C. S.U. 33482/2022), scaglione di riferimento compreso tra € 52.00 ed € 260.000, (tenuto conto del valore del petitum della domanda avanzata dall'attore e del valore del decisum della domanda riconvenzionale), valori medi previsti per le quattro fasi in cui si è svolto il procedimento (non può pertanto essere applicata la nota spese depositata dalla difesa di in quanto basata su parametri pari al petitum). CP_1
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da , titolare dell'impresa individuale Parte_1
denominata Alfa Tek impianti di LA HI, nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, con atto di citazione depositato il 16 gennaio 2019;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, condanna
, titolare dell'impresa individuale denominata Alfa Tek impianti di LA Parte_1
HI, a pagare a titolare dell'omonima impresa individuale, la somma Controparte_1 pari a € 19.000, oltre rivalutazione e interessi come precisato in motivazione al punto 11.1; oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
3) condanna , titolare dell'impresa individuale denominata Alfa Tek impianti di Parte_1
LA HI a rimborsare a titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in € 13.430, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale ed € 1.686 per spese non imponibili.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti
4.Vanno innanzitutto esaminati i motivi con cui l'appellante principale censura la pronuncia di primo grado per aver respinto la propria domanda di condanna, nei confronti dell'appellata principale, al pagamento delle somme asseritamente dovute per lavori extra-contratto e, al riguardo, debbono essere svolte le seguenti preliminari considerazioni: • le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione per vizi sollevate dalla parte originaria attrice sono state disattese dal Tribunale con statuizione di inammissibilità in rito non impugnata e passata in giudicato;
• l'accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente è irrilevante perché, come correttamente ritenuto dal Tribunale, i vizi oggetto di contestazione non erano palesi né facilmente riconoscibili perché riconducibili alle caratteristiche del terreno che avrebbero richiesto una differente progettazione dell'impianto; la Cassazione è costante nel ritenere che l'accettazione dell'opera (anche tacita se il committente riceve l'opera senza riserve ex art. 1665 c.c., comma 4) se libera l'appaltatore per i vizi dell'opera riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica non lo libera per le difformità ed i vizi occulti dell'opera stessa ( ex multis Cass. n.11/2019; Cass. n. 23293/2014 ; Cass. 12/6/2000 n. 7969);
• debbono essere richiamati i principi enunciati da Cass.n.13506/2024: “(…)questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010, Rv. 611262 - 01; nello stesso senso:
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20/01/2015, Rv. 634361 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv.
618664 - 01)”;
• debbono anche essere richiamati i principi enunciati da Cass. n. 7267/2023 :
“(…)nell'appalto è effettivamente previsto un temperamento alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento cristallizzata da Cass. s.u. 13533/2001 (secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della corretta esecuzione della prestazione a carico del debitore;
il medesimo principio è applicabile, a parti invertite, ove invece sia il debitore ad eccepire l'inadempimento della controparte).L'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce - difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.Va anche ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".L'atto di "consegna" va tuttavia distinto dall'"accettazione": la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige che il committente esprima (anche per "facta concludentia") il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo (Cass.
5131/2007).Poste tali premesse, è però decisivo considerare che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16).In conclusione, accertata - nel caso concreto - l'esistenza dei difetti delle opere, la prova liberatoria competeva all'appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che essi non erano dipesi dall'uso del bene, non avendo più alcun rilievo l'accettazione - espressa o tacita - da parte della committente”.
5.Tanto premesso e richiamato, osserva la Corte che in atti è stata positivamente raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi denunciati attraverso la relazione del geologo in cui la causa del Per_2 dissesto è individuata nell'accumulo eccessivo delle acque all'interno dei terreni dissestati:
6. Il geologo ha altresì individuato i rimedi: a) nel posizionamento dei pali ad una profondità maggiore dello strato superficiale di argilla limosa;
b) nell'eliminazione dei gradoni;
c) nella realizzazione di opere di drenaggio e di canalette di scolo e grondaie, non presenti in loco.
Il geologo ha precisato che la maggior profondità dei pali di ancoraggio nel caso di specie è necessaria per ovviare alle specifiche caratteristiche del terreno che sullo strato più superficiale è composto da “argilla limosa di bassa consistenza” che “rappresenta il livello entro il quale si risentono gli effetti e le influenze della degradazione meteorica” (cfr. relazione geologica, doc. 10 cit.).
Sulla base di tali premesse in fatto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui
“L'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende infatti anche dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno, sicchè la relativa indagine, nell'ipotesi in cui non presenti particolari difficoltà, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività costruttiva, non può che far carico all'appaltatore. Si è pertanto ritenuto che la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori o da richiedere modalità di esecuzione diverse e più gravose non possa essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del suolo (o sottosuolo, come nella specie) sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere dilazioni od indennizzi, potendo la sua responsabilità essere esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accettabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (cfr. Cass.n.28812/2013 ; conf. da ultimo Cass.n. 27830/2024 ed inoltre
Cass.n. n. 5144/2020, Cass. n. 3932/2008; Cass.n. 12995/2006;).
7.Dunque nella presente fattispecie:
• è rimasta accertata l'esistenza di un vizio costituente inadempimento dell'appaltatore consistito nel non aver adeguatamente valutato ed accertato, come suo onere, le caratteristiche idrogeologiche del suolo e del sottosuolo sul quale l'opera è stata realizzata e nel non aver in alcun modo preso in considerazione la necessità di predisporre opere di drenaggio per evitare accumuli ed infiltrazioni di acque ed opere di scorrimento superficiale aventi la medesima funzione;
• il vizio è imputabile all'appaltatore perché la verifica delle caratteristiche del suolo e sottosuolo poteva avvenire con gli ordinari strumenti di indagine del settore e perché
l'omissione di adeguate opere di drenaggio/scorrimento è contrario alla buona tecnica costruttiva riferita al progetto in esecuzione.
8.Quanto alle argomentazioni di parte appellante secondo cui l'evento frana era riconducibile “alle condizioni atmosferiche straordinarie, provate documentalmente dall'attore (cfr. doc.ti 8 e 9 atto di citazione) e non contestate dal convenuto, che si erano abbattute in loco all'epoca dei fatti e considerare che l'appalto, al momento della frana, era terminato” osserva il Collegio che alla parte appellante principale, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente la produzione di documentazione di giornale di contenuto generale e descrittivo o copia di bollettini meteo. Infatti
l'appaltatrice avrebbe dovuto provare, con specifico ed adeguato contributo tecnico (riferito sia ai fenomeni metereologici manifestatisi in loco sia all'opera da essi interessata) che i danni si sarebbero comunque manifestati anche se la realizzazione dell'opera fosse avvenuta a regola d'arte.
Tale prova è mancata e l'appellante principale non può invocare il fortuito.
8.In tal modo restano accertati:
• l'inadempimento dell'appaltatore,
• l'esistenza di vizi ad esso imputabili
• la fondatezza dell'eccezione ex art. 1667 cc dell'appellato principale. Con la conseguenza che, indipendentemente da ogni questione sull'accettazione dell'opera, sul riconoscimento dei vizi e sull'impegno ad eliminarli, l'appaltatore non può, in ogni caso, pretendere alcun corrispettivo per i lavori e le opere da lui eseguite solo ed esclusivamente per emendare i vizi manifestatisi sull'impianto fotovoltaico in conseguenza delle proprie carenze realizzative.
Come già chiarito è coperta da giudicato ogni questione su decadenza/prescrizione della garanzia per vizi.
9.Deve peraltro aggiungersi come dai seguenti elementi:
• missiva dell'avv. del 31.3.2011 con cui richiamava il riconoscimento già CP_6
operato dal cliente:
• deposizione del teste che, pur non riferendo di ricordare la gratuità…. Tes_1
• riconoscimento del vizio per facta concludentia costituito dal comportamento dell'impresa appaltatrice che, dopo le contestazioni di controparte committente, è intervenuta per realizzare le opere secondo le indicazioni del geologo.
La conclusione che se ne trae è quella raggiunta dal Tribunale e cioè che l'operato dell'appellante principale non si connette a dedotti lavori extra-contratto da retribuire ma all'obbligazioni derivante dal riconoscimento del vizio e dall'impegno al ripristino, attuato per facta concludentia.
10.Va pertanto confermata la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda dell'attore di condanna del committente al pagamento della somma di € 116.740.
11.Con un ulteriore ordine di motivi, l'appellante principale censura il mancato accoglimento delle domande per il pagamento di euro 19.800,00 ed €. 46.532,49 (opere aggiuntive) per aver il
Tribunale:
“(…)posto a fondamento della decisione nozioni di fatto non provate dal committente che, però, ne aveva l'onere, non rientrando nel patrimonio della comune esperienza. Il Giudice, difatti, ha errato nel considerare che le opere oggetto delle predette domande giudiziali sarebbero dovute essere già previste nel progetto iniziale e, come tali, che sarebbero dovute rientrare nel “chiavi in mano”.
La contraddizione del ragionamento del giudicante, si evince proprio dalla frase evidenziata dallo stesso in grassetto: “si fa presente che ci si riserva di aspettare il parere finale dell'Enel per la scelta definitiva della cabina”.
Va da sé che non può rientrare nella realizzazione “chiavi in mano” un'opera che deve ancora essere determinata e che, per essere esattamente dettagliata, necessita di sopralluoghi da parte di tecnici dell'Enel”.
L'assunto di parte è errato.
12.Il Tribunale ha ben chiarito che le somme richieste da per la realizzazione del Parte_1
fabbricato per il punto di consegna ENEL per euro 46.532,49 secondo le istruzioni impartite dall'Enel in seguito al sopralluogo del 5.10.2010 dovevano considerarsi comprese nel corrispettivo complessivamente dovuto e pagato per l'esecuzione dell'appalto atteso che:
• il corrispettivo era stato pattuito per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico “chiavi in mano” (art. 2, rubricato “Oggetto del contratto”, comma primo del contratto depositato da entrambe le parti);
• la previsione dell' art. 8 rubricato “La fornitura comprende” andava estesa alla realizzazione del fabbricato per il punto di consegna ENEL rientrando nella voce “Fornitura e la posa in opera di servizi accessori dell'impianto fotovoltaico” che, tra le altre attività, prevedeva, oltre alla “Fornitura “chiavi in mano” dell'impianto fotovoltaico come da progetto esecutivo” , anche l' “Assistenza agli adempimenti per la richiesta da parte del Committente per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione” e la
“Fornitura e la posa in opera di servizi accessori dell'impianto fotovoltaico”;
• in assenza di un capitolato di appalto, andavano valorizzati i documenti tecnici contenuti nel il CD allegato 7 di parte convenuta contenente gli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia depositata in Comune (il documento non è stato ritualmente depositato in appello, come si vedrà, ma il contenuto riportato dal Tribunale non è stato fatto oggetto di contestazione in questo grado);
• dalle tavole di progetto e dalla la relazione tecnica illustrativa del progetto a pag. 12 risultava che: “Come rilevabile dalle Tavole di progetto, l'edificio a supporto dell'impianto verrà realizzato in conformità alle esigenze del gestore dell'energia. Il manufatto edilizio previsto, adibito all'alloggiamento delle apparecchiature elettriche dell'impianto ed ai relativi servizi, avrà una modesta elevazione (ad unico piano), con copertura piana. Sarà scelto un blocco pre-fabbricato, il che ne permetterà un domani, in caso di dismissione una più facile gestione. La cabina riportata nella presente relazione è indicativa, si fa presente che ci si riserva di aspettare il parere finale dell'Enel per la scelta definitiva della cabina, che comunque resterà della tipologia qui illustrata e sarà pre-fabbricata. […]”
• analogo contenuto aveva la relazione preliminare dell'impianto elettrico (tavola 5; pag. 12).
13.Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale l'inciso “La cabina riportata nella presente relazione è indicativa, si fa presente che ci si riserva di aspettare il parere finale dell'Enel per la scelta definitiva della cabina, che comunque resterà della tipologia qui illustrata e sarà pre- fabbricata” va letto nel senso che:
• la cabina era compresa nel prezzo “chiavi in mano”,
• le parti concordavano sull'indicazione di una “cabina modello” da fornire;
• l'esatta individuazione della concreta cabina da realizzare ( di tipologia assimilabile al
“modello”) sarebbe avvenuta in esito alle indicazioni tecniche dell'Enel.
14.Dunque è corretta la valutazione del Tribunale secondo cui i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori richiesti dall'Enel nel 2010 fossero già compresi nel corrispettivo dell'appalto.
Oltretutto, in occasione del sopralluogo svoltosi il 05.10.2010 i lavori nel cantiere erano in piena esecuzione tanto che mancavano ancora circa tre mesi alla fine lavori.
15.Quanto alla somma di €. 22.000,00 chiesta dall'appellante per i lavori “prescritti, richiesti e dettagliati dall'ENEL al con comunicazione del 16.06.2011” e occasionati dal successivo CP_1
sopralluogo effettuato dai tecnici Enel nei mesi di maggio e giugno 2011, dopo la frana del terreno e alla redazione della consulenza del geologo correttamente il Tribunale ha ritenuto che Per_2
essi fossero dovuti siccome funzionali al ripristino dello status quo ante per evitare future infiltrazioni di acqua piovana ed alla regimazione della stessa.
D'altra parte una realizzazione a regola d'arte del manufatto avrebbe dovuto contemplare le opere prescritte dall'ENEL già in fase di progettazione/realizzazione. Dunque con responsabilità dell'appaltatrice. Corretta appare infine la valutazione del Tribunale secondo cui dalle fatture prodotte per documentare i costi sostenuti per i lavori non emerge la prova che l'attore abbia effettivamente sostenuto dette spese in quanto non sono stati prodotti bonifici o quietanze di pagamento
16.Vanno di seguito esaminati i motivi di appello principale con cui si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accolto la riconvenzionale dell'originario convenuto.
Per chiarezza si ritrascrive il contenuto della sentenza in parte qua:
“Con la domanda riconvenzionale il committente convenuto ha chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di una serie di vizi ulteriori riscontrati nell'impianto fotovoltaico:
- € 5.000 per (cfr. pagg. 9 e 19 della comparsa): presenza di 16 pannelli in meno;
paletti recinzione storti;
mancanza di tiranti e fili nella parte bassa dell'impianto; nel cancello a monte il chiavistello non arriva a chiuderlo;
mancanza tubo di scolo delle cole nella quarta fila, procedendo dal fondo dei pannelli;
la centralina antifurto non si attiva più con il telecomando;
non era stato eseguito l'ancoraggio a terra delle cole con idonei pali di sostegno inossidabili posti a distanze di 3 metri l'uno dall'altro come stabilito;
manca un dispositivo di monitoraggio a distanza dei dati di produzione giornaliera dell'impianto tramite internet;
nell'impianto piccolo situato in casa l'inverter nuovo di colore giallo funziona, mentre quello rosso si blocca regolarmente ogni giorno, con conseguenti ripercussioni sulla produzione di energia;
- € 10.000 sostenuti direttamente da per svolgere lavori che sarebbero dovuti essere di CP_1
competenza di quali il completamento della strada. Parte_1
Ribadito quanto già rilevato in punto di tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dall'attore,
e ribaditi i principi in materia di onere della prova, si rileva che a fronte delle specifiche allegazioni del committente convenuto in merito ai vizi riscontrati nell'impianto fotovoltaico contenute nell'atto di citazione, l'appaltatore non ha specificamente contestato esistenza e consistenza dei vizi né tantomeno provato di aver eseguito e completato a regola d'arte le opere oggetto di contestazione.
Dalle relazioni allegate alla pratica edilizia (doc. 7 allegato alla comparsa cit.) e nello specifico dalla relazione preliminare all'impianto elettrico (pag. 12 e ss) e dalla relazione tecnico illustrativa (pag. 16 e ss) emerge che le opere sopra indicate rientravano nel progetto e che pertanto dovevano essere realizzate dall'appaltatore. Inoltre, nelle due relazioni citate il numero di pannelli che sarebbero dovuti essere istallati – e pertanto su cui è stato calcolato il prezzo poi effettivamente pagato dal committente – risulta essere di 1.960. Al contrario, il testimone ha dichiarato che sono stati istallati 1940 pannelli, Tes_1
pertanto 20 in meno a quelli previsti in contratto.
Inoltre, dalle testimonianze rese dai testimoni e risulta confermata Tes_1 Persona_1
l'esistenza dei vizi dedotti e il fatto che il committente si sia fatto carico delle spese relative all'impianto di monitoraggio e all'impianto di climatizzazione presente nella cabina di trasformazione Enel. Nulla tuttavia è stato precisato dai testimoni in merito alla strada, se è stata realizzata e a chi poi l'abbia realizzata.
A fronte di tale quadro indiziario, e in assenza di specifica contestazione, può dirsi presuntivamente provato pertanto che il committente abbia subito danni limitatamente alla somma di € 19.000 di cui: € 1.000 per l'impianto di monitoraggio, € 3.000 per l'impianto di climatizzazione ed € 15.000 per il maggior costo sostenuto per pagare 15 pannelli fotovoltaici in realtà non istallati.
La domanda riconvenzionale deve quindi essere accolta in tal minor importo”.
17.Osserva il Collegio che il Tribunale, avendo ritenuto in motivazione che l'opera fosse stata accettata senza riserve, per accogliere la domanda risarcitoria dell'originario convenuto avrebbe dovuto verificare se il committente avesse compiutamente provato quanto meno l'esistenza del vizio o le previsioni contrattuali fonte delle obbligazioni rimaste inadempiute (mancata realizzazione di opere).
I vizi riconosciuti e liquidati dal Tribunale sono:
• euro 1000,00 per l'impianto di monitoraggio,
• euro 3.000 per l'impianto di climatizzazione,
• euro 15.000 per il maggior costo sostenuto per pagare 15 pannelli fotovoltaici in realtà non istallati.
18.Va detto che le caratteristiche ed il numero dei pannelli da installare così come l'obbligo di installare l'impianto di monitoraggio e l'impianto di climatizzazione risultano, secondo il Tribunale, da documenti (relazioni allegate alla pratica edilizia originario doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in pèrimo grado) non ritualmente prodotti in appello e dunque non esaminabili.
Infatti in primo grado il doc. n. 7 in realtà era un CD allegato alla comparsa e conteneva gli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia depositata in Comune menzionati dal giudice. In appello il documento non è stato trasformato in formato digitale e l'appellato principale, pur avendo proposto istanza di deposito “fisico” del supporto informatico, non ha chiarito, come suo onere, le specifiche ragioni che impedivano il trasferimento dei contenuti del CD in formato telematico (anche tramite scannerizzazione).
L'istanza è dunque infondata perché non espone le ragioni specifiche dell'intrasferibilità dei dati e la produzione “fisica” del CD inammissibile.
Sul punto Cassazione civile sez. un., 05/12/2023 n.33959 ha chiarito che:
“L'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 2, siccome modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali
"esclusivamente con modalità telematiche". La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del predetto comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui "Il giudice (ordini) il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche", nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema.
Il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l'introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente ("per ragioni specifiche") dal giudice fanno escludere efficacia al deposito cartaceo.
Di, conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, S.U. n. 22074, 24/7/2023).
Ove, come nel caso in esame, sia l'intimato a non rispettare la prescrizione del deposito telematico non può che concludersi per l'inammissibilità del deposito cartaceo, salvo che nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c. costui reiteri il deposito nella prevista forma telematica”.
In tal modo il documento irritualmente prodotto non può essere esaminato e si pone la questione dell'applicazione del principio di non dispersione della prova in appello (Cassazione civile sez. un.,
16/02/2023, n.4835).
Ritiene la Corte che la soluzione del problema vada trovata non nella rimessione istruttoria con invito alla produzione del documento in formato telematico (o con altro provvedimento acquisitivo) ma più opportunamente, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, con il criterio decisorio della ragione più liquida. 19.L'appellato principale/originario convenuto ha proposto, in primo grado, una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dal dedotto inadempimento contrattuale di controparte.
Dunque la parte aveva l'onere di provare non solo il titolo della pretesa ma anche l'esistenza e l'esatta consistenza del danno cioè la sua specifica quantificazione.
20.Nel presente giudizio l'appellato principale non ha fornito alcun elemento documentale giustificativo dei pretesi esborsi e segnatamente le fatture e le contabili dei pagamenti.
In tal modo è radicalmente impossibile determinare il quantum effettivo della pretesa risarcitoria attesa la totale inverificabilità delle somme esposte.
21.Quanto alla prova con i testi e va detto che essa non solo non fornisce alcun Tes_1 CP_1
elemento sul titolo delle obbligazioni asseritamente inadempiute (numero di pannelli, obbligo di installare gli impianti, caratteristiche degli stessi) ma per quel che qui più interessa, non offre alcun elemento certo sull'effettivo esborso di somme da parte dell'appellato principale e sull'esatta entità delle stesse.
Dalle lettura delle deposizioni resta evidente che il nulla riferisce sui costi ed il Tes_1 CP_1
riferisce circostanze generiche peraltro de relato perché apprese dal figlio/parte convenuta.
Peraltro il teste CP_1
(a) è il padre dell'appellato,
(b) è il proprietario dei terreni su cui è realizzato l'impianto,
(c) riferisce di circostanze generiche prive del benché minimo riscontro documentale ordinariamente riscontrabile nei rapporti d'opera e/o di appalto per cui è invocato il risarcimento.
Per tali ragioni il teste è da ritenersi del tutto inattendibile anche in considerazione delle evidenti ricadute (economiche e non) del contenzioso sulla sua posizione dominicale : ricadute di rilevante impatto anche quantitativo.
22.La parte appellata principale, come già rilevato, non ha prodotto documentazione attestante la realizzazione ed il pagamento dei pannelli e degli altri impianti, impedendo di apprezzare l'effettività e la congruità degli esborsi asseritamente sostenuti. In tal modo resta comunque assolutamente incerto il costo degli asseriti interventi e dunque la quantificazione del pregiudizio che, contestato dall'appellante, avrebbe dovuto trovare specifica riscontro probatorio.
23.Va di seguito esaminato l'appello incidentale con cui si è chiesto il riconoscimento del credito risarcitorio e per penali (derivante da inadempienze della controparte) già fatto valere in primo grado per complessivi euro 654.000,00 e liquidato dal Tribunale nella minor somma di euro
19.000,00.
24.La Corte deve innanzitutto osservare che non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione il capo di pronuncia con cui il Tribunale ha ampiamente motivato sul rigetto della domanda di attribuzione della penale.
Di talché sulla questione è sceso il giudicato di rigetto.
25.Neppure è stato fatto oggetto di specifica impugnazione il capo di pronuncia con cui è stata respinta la domanda risarcitoria per la perdita del guadagno derivante dalla vendita dell'impianto:
“Non merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale avente a oggetto la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni pari a € 592.000, subiti in conseguenze dell'asserito mancato guadagno che avrebbe invece conseguito dalla vendita dell'impianto CP_1 fotovoltaico a “RA NE per € 1.900.000, vendita che sarebbe sfumata proprio a causa dei vizi e difetti palesatisi nel sito.
Al riguardo si precisa che il lucro cessante risarcibile ex art. 1223 c.c. presuppone la prova, seppure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve, perciò, essere escluso per quei mancati guadagni che siano meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo. Tale giudizio può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Il risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, si differenzia ontologicamente dalla chance – non richiesta nella specie dal convenuto – che è invece caratterizzata dall'incertezza dell'evento (cfr. e multis C.
25886/2022; C. 13491/2014). Secondo le allegazioni del convenuto, avrebbe realizzato l'impianto al fine di rivenderlo e CP_1
lucrarne la differenza di prezzo tra quanto investito e quanto realizzato dalla compravendita.
Tuttavia, non è stata prodotta documentazione atta a provare l'esistenza di un serio e concreto interesse all'acquisto dell'impianto da parte di terzi, come ad esempio un contratto preliminare ovvero scambi epistolari da cui poter desumere l'esistenza di una trattativa in stato avanzato. Al riguardo non è sufficiente la email inviata da , in rappresentanza di “ditta Controparte_10 tedesca …RA NE del 28.04.2016 in cui si afferma che “RA RG … mi ha informato di non voler sottoscrivere alcun impegno scritto relativo l'impianto sito in Ostra da te proposto ad euro 1.900.000,00 …poiché a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico di loro fiducia, è stato dato un parere negativo di fattibilità, in quanto l'impianto è in scivolamento e in zona franosa” (doc. 6 convenuto).
Del pari, la testimonianza resa dall'agente immobiliare che ha accompagnato sul posto il cliente interessato all'acquisito, RA RG, non ha precisato in alcun modo l'esistenza di una vera e propria trattativa tra le parti ovvero di un semplice interessamento a visitare il sito.
Pertanto anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere rigettata.
26.Sul punto l'appellante incidentale si è limitato a riproporre il contenuto della testimonianza di
(agente immobiliare) ed a richiamare il contenuto dalla mail del Dott. Testimone_2 [...]
di Osimo del 28.04.2011 (elementi specificamente esaminati e ritenuti privi di valore CP_10
probatorio dal Tribunale) senza formulare alcuna specifica censura delle argomentazioni che hanno condotto il primo giudicante a disattendere la domanda.
Ed è noto che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ. (nel testo ratione temporis applicabile), per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Si richiama ex multis Cassazione civile sez. II, 24/02/2022, n.6145 : “Nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;
ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. Con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilita in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime”.
27.Nella presente fattispecie le ragioni sulle quali si fonda il gravame non sono esposte con sufficiente grado di specificità considerando che il Tribunale ha compiutamente argomentato sul punto sia in diritto che in fatto.
Alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata l'appellante incidentale non solo non ha contrapposto proprie argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime ma non le ha neppure esaminate sostanzialmente ignorando la pronuncia del Tribunale.
Tanto basta per ritenere inammissibile il motivo.
28.In definitiva:
• l'appello principale va accolto limitatamente ai motivi aventi ad oggetto la riconvenzionale di controparte con conseguente riforma, in parte qua della pronuncia di primo grado e con il rigetto integrale della complessiva domanda riconvenzionale;
• l'appello principale va respinto nel resto;
• l'appello incidentale va integralmente disatteso;
• in ragione della reciproca soccombenza le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata pronuncia, respinge tutte le domande proposte in via riconvenzionale dall'originario convenuto/odierno appellato principale;
2-respinge per il resto l'appello principale;
3-respinge l'appello incidentale;
4-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado;
5-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini