Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott. Sergio Rossetti giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento unitario iscritto al n. 532 (532-1, 532 -2, 532 - 3) /2024 R.G avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(c.f. ) con sede legale in MILANO;
Parte_1 P.IVA_1 letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
RILEVATO
- che con ricorso depositato in data 23.4.24 il ha chiesto che venga Parte_2 dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- in data 3.6.24 si è costituita dando atto di aver presentato in data 30 maggio Parte_1
2024, ha depositato istanza di accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi ex art 17
CCII, con richiesta di misure protettive ex art 18 CCII;
- con atto d'intervento depositato in data 3.6.24 il ha chiesto che venga Parte_3 dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- con ricorso depositato in data 12.7.24 il PM ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- in data 10.12.2024 la composizione negoziata della crisi è stata archiviata, a seguito della relazione negativa dell'Esperto (v. ricorso ex art. 44 co 1 CCII depositato in data 27.1.25 pag. 4)
- successivamente con ricorso depositato in data 27.1.25 ha proposto domanda Parte_1 ex art. 44 CCII, chiedendo che “l'on. Tribunale, nel rispetto della norma ex art. 44 primo comma lettera a), conceda il termine di 60 giorni sia per perseguire il percorso al fine di raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti (con
1
- con decreto del 30.1.25 questo Tribunale ha concesso termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria, ossia sino al 7.4.25;
- con decreto emesso in pari data sono state confermate le misure protettive, stabilendone la durata in mesi tre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (28.1.25), dunque sino al 28.4.25;
- in data 26.3.25 a depositato stanza “di proroga del termine concesso per la presentazione Parte_1 del piano ex art. 44 comma 1 lett.a) CCII e pedissequa proroga per le misure protettive”;
- il CG ha espresso parere non favorevole depositato in data 3.4.25, ritenendo che “non ricorrano i presupposti previsti dalla legge per la concessione della proroga richiesta con le conseguenze di legge sulle misure protettive concesse fino al 28/4/2025” (pag. 12);
- in data 7.4.25 a depositato ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione dei Parte_1 debiti ex art. 57 CCII, con il quale ha chiesto “di omologare l'accordo di ristrutturazione, ex art.57 CCII, poiché esistono le condizioni per adempiere agli accordi con i creditori aderenti e non. (…). Si reitera la richiesta di proroga per tutte le motivazioni in narrativa esposte” (pagine 11 e 12), allegando in particolare il piano e l'attestazione;
- con decreto emesso in data 24.4.25 questo Tribunale, a seguito della nota depositata in data 11.4.25 dalla ricorrente e dell'ulteriore parere depositato dal CG, ha rigettato l'istanza di proroga del termine ex art. 44 co 1 CCII, ha rigettato l'istanza di proroga delle misure protettive (sc. 28.4.25) e ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio l'udienza del 15/05/2025, assegnando alle parti termini per memorie, sulla base delle ragioni che verranno di seguito richiamate;
- a seguito del deposito delle suddette memorie e del parere finale non favorevole depositato dal CG, all'odierna udienza ha chiesto il differimento dell'udienza da un minimo di 30 Parte_1 giorni ad un massimo di 90 giorni decorrenti dal deposito dell'istanza di rateizzazione straordinaria, al fine di attendere la risposta dell;
il e il Controparte_1 Parte_2
hanno fatto presente di aver formalizzato con la ricorrente gli accordi che sono Parte_3 stati sottoposti all'approvazione alla giunta dei rispettivi consigli comunali “questa mattina”, il CG si è riportato ai propri pareri già in atti e il PM ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
CONSIDERATO
- che, preliminarmente, questo Collegio si è riservato all'udienza del 15.5.25, autorizzando soltanto le produzioni esibite dal PM e pertanto tutti gli atti, non autorizzati, depositati successivamente e rispettivamente dal Pm e da parte di on sono oggetto della presente decisione;
Parte_1
- che, anche alla luce delle ulteriori note depositate da prima dell'udienza del Parte_1
15.5.25, nonché della documentazione ad esse allegata, delle note depositate dai Comuni istanti, del parere finale non favorevole depositato dal CG, di quanto dedotto ed allegato dal PM in udienza, permangono plurimi e gravi profili di criticità in ordine all'ammissibilità della domanda;
- per comodità espositiva si richiamano tali profili, così come già indicati nel decreto emesso in data
16.4.24, aggiornati a seguito delle repliche e del contraddittorio svoltosi in udienza;
2 - come noto, secondo la fattispecie normativa dell'ADR di cui all'art. 57 CCII la ricorrente con la domanda ha l'onere di produrre gli accordi che “devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione” e “devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei”, il piano – che “deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56”, i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3 CCII e la relazione di un professionista indipendente – che “deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano” nonché “specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”
- quanto agli invocati accordi, tra la molteplice documentazione depositata da Parte_1 anche con svariati e plurimi depositi, risulta che il e il Parte_2 [...]
hanno soltanto prodotto le rispettive delibere del consiglio comunale con le quali è Parte_3 stato deciso di approvare l'ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito di ai Parte_1 sensi dell'art. 57 CCII nell'ambito della procedura concorsuale pendente davanti al Tribunale di Milano, iscritta al n. 532-2/2024 , autorizzando conseguentemente il Sindaco alla sottoscrizione, ma tuttavia alcun accordo è stato prodotto, né è stata depositata istanza di rinuncia alla richiesta di apertura della LG.
Parimenti, quanto al presunto accordo con il creditore Intesa San Paolo e per essa Intrum, in atti vi è soltanto una proposta ed una disponibilità ad “istruire la proposta transattiva” (v. allegati nota del
26.3.25).
- la documentazione contabile e finanziaria depositata dalla ricorrente era e resta incompleta, tanto che il CG non ha potuto formulare un giudizio adeguato in merito alla condizione attuale della gestione di
Inoltre la carenza della documentazione si riflette inevitabilmente sulla valutazione del Parte_1 piano e dell'attestazione. Ma vi è di più. Tra la documentazione parzialmente depositata ( si richiama qui quanto verificato dal CG ed indicato nel proprio parere finale pagine 6 e ss) risulta incompleto l'elenco dei creditori, ciò che non consente alla radice un giudizio positivo di ammissibilità dell'ADR, tenuto conto che non rende possibile la verifica dei presupposti di cui all'art. 57 CCII, in particolare con riferimento al raggiungimento delle percentuali e all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti;
- il piano allegato al ricorso per omologa di ADR e così come integrato - il quale prevede che il fabbisogno sia coperto grazie ai flussi della continuità, ciò che come appena detto non è possibile verificare stante l'incompletezza della documentazione contabile e finanziaria a sostegno – era e resta gravemente incompleto, manifestatamente inadeguato e del tutto generico;
- parimenti risulta apparente, lacunosa e carente l'attestazione, anche a seguito dell'integrazione allegata, sia in relazione all'esame della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano sia con riferimento all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, per l'evidente mancanza di un'analisi critica dei dati ed in particolare della carenza di una compiuta analisi di sensitività sui flussi prospettati;
- quanto all'apporto di finanza esterna, i è limitata ad enunciarla senza dar prova Parte_1
e allegare alcunché;
- con riferimento al trattamento dei crediti fiscali è stata soltanto prodotta l'istanza alla riammissione alla c.d. «Rottamazione quater» (per l'importo pari a euro 21.421.379,00) nonché istanza di accesso
3 all'istituto della “rateizzazione straordinaria”(per l'importo pari a euro 22.040.003,00 mediante 120 rate di importo mensile – ovvero mediante pagamento in 10 anni) e non invece la transazione fiscale, in violazione con l'art. 63 CCII.
Dall'esame dell'art. 63, infatti, è chiara ed evidente la volontà del legislatore, ossia che il trattamento dei crediti tributari e contribuitivi deve necessariamente avvenire attraverso la transazione fiscale, ivi disciplinata.
Invero l'uso di tali strumenti di agevolazione da parte della società debitrice è motivato dalla stessa al fine di comporre diversamente il valore del passivo, rispetto al quale calcolare le percentuali di cui all'art. 57 co. 1 CCII. Nello specifico detrae dal valore del passivo “originario” (euro Parte_1
61.907.141,00), la somma di euro 43.461.382,00, ossia il “il debito per il quale è stata presentata istanza di rottamazione” e il “debito per il quale pende istanza di rateizzazione”, in quanto considera il primo
“debito non esigibile” sull'assunto che con la rottamazione si ha novazione del debito , e osserva che il debito oggetto della rateizzazione regolamento da “leggi speciali in materia tributaria e amministrativa” non può essere considerato inadempiuto fino al consenso o diniego dell'ente pubblico. In tal modo il passivo complessivo è soltanto pari alla somma di euro 18.446.559,00, rispetto al quale quindi i creditori preannunciati come aderenti (per un importo complessivo pari ad euro 15.783.059,97) rappresentano l'84,31%.
Ebbene tale operazione non può essere qui condivisa da un punto di vista logico-normativo, tenuto conto che al fine del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57 co. 1 CCII va considerato l'intero passivo.
- risultano versamenti non autorizzati effettuati da a favore della controllante – Parte_1 CP_2 nei cui confronti è pendente dinanzi a questo stesso Tribunale procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale n. 840/24 RG - in data successiva a quella di deposito del Ricorso
(27/1/2025) per il complessivo importo di euro 222.000,00 a titolo di rimborso di finanziamenti soci;
- emerge, infine, una situazione di aggravio dello stato d'insolvenza, tenuto conto che, come emerge da quanto dedotto e allegato dal PM in udienza, la società ricorrente è stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio a fronte di violazioni del TIUF emesso in data 12.09.2024 da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Circostanza, che a prescindere di un'eventuale “gestione” di questo debito, dà evidenza di ulteriore aumento del passivo in costanza del presente procedimento;
- pertanto il fine perseguito dalla ricorrente appare chiaramente quello strettamente dilatorio, così come del resto confermato dalla richiesta di differimento dell'udienza formulata da Parte_1
RITENUTO Contr che, alla luce ragioni sopra svolte, la domanda di omologa dell è manifestatamente inammissibile;
che, invece, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste la legittimazione attiva del e del Parte_2 Parte_3
, risultando il credito dalla documentazione in atti e in ogni caso dal riconoscimento dei
[...] rispettivi debiti da parte della Parte_1
• parimenti sussiste la legittimazione attiva del PM, ai sensi dell'art. 38 CCII;
4 • la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.
Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.
Ebbene fin dalla prima memoria di costituzione ha riconosciuto di essere impossibilitata Parte_1 ad onorare i propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, dando atto di aver presentato istanza di composizione negoziata e ribadendo tale impossibilità depositando ricorso ex art. 44 co. 1 CCII.
Infine, dall'esame del ricorso per l'omologa dell'ADR e dalla successiva integrazione, risulta evidente che, alla luce delle gravi criticità sopra ampiamente esaminate, tale insolvenza sia strutturale ed irreversibile.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA inammissibile la domanda di “omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57
CCII”;
2. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano;
3. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
4. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. NOMINA Curatore dott. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
Persona_1
6. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 12.11.25 alle ore 12.10 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5 9. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
10. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
11. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
12. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 15.5.25
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
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