Legge 13 agosto 2010, n. 129

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  • 1Consiglio di Stato
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  • 2diritto tributario
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    Diritto / Giudice Tributario, membro dell'Associazione Internazionale dei Giudici Tributari – IATJ. Considerazioni a margine della XIIa assemblea annuale dell'Associazione Internazionale dei Giudici Tributari (IATJ). Diritto / Tremonti ambientale: l'ordinanza 21526/2022 della Cassazione è la luce alla fine del tunnel? Tremonti ambientale: alcune considerazioni per poter utilizzare la pronuncia della Cassazione nella strategia difensiva Diritto / Quali confini per le acquisizioni nel processo penale delle risultanze tributarie? Acquisizioni delle risultanze tributarie nel processo penale: poteri, limiti e confini Diritto / Una notte di inverno un civilista; viaggio nel disorientamento …

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  • 3incentivi
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    Attualità / Bonus 200 euro: ecco chi sarà escluso Pensionati dal mese di luglio e lavoratori precari non saranno beneficiari del bonus 200 euro Attualità / Ecobonus: in arrivo gli incentivi per auto e moto Le FAQ sull'Ecobonus sul sito del Mise per per sciogliere i dubbi sulle risorse stanziate, la presentazione della domanda, i beneficiari, i veicoli ammessi. Attualità / Incentivi auto: un settore da risollevare Incentivi auto: un settore da risollevare. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Diritto / II Conto Energia da “Salva Alcoa” è un II Conto a tutti gli effetti Chi fruisce del II Conto Energia in base all'articolo 1, comma 1-septies …

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  • 4DDL CONCORRENZA: Tutte le novità della Legge di conversione n.124
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza. 2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito …

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  • 5Corte di giustizia UE, settima sezione, sentenza 23 gennaio 2025
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/05/2018, n. 11537
    Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23608-2016 proposto da: FINTEC EOLICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIMONELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSALIA IANDIORIO ed ANTONIO TRULIO; - ricorrente - contro GI PP, GI ZI, GI IA, GI IO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MONICA BRUNO; - resistenti - contro COMUNE DI PICERNO, REGIONE BASILICATA, CROCE WIND ENERGY S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 3783/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata 1'1/09/2016. …
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    • illegittimità costituzionale·
    • DIA (denuncia di inizio attività)·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse ad impugnare·
    • competenza concorrente·
    • omesso esercizio potere giurisdizionale·
    • travalcamento limiti giurisdizione·
    • sentenza Corte Costituzionale 107/2011·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 12 d.lgs. 387/2003

  • 2Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2343
    Provvedimento: Pubblicato il 21/03/2025 N. 02343/2025REG.PROV.COLL. N. 07264/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7264 del 2022, proposto da NA De IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De IN, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice 63; contro GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; …
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    • decadenza benefici·
    • autotutela amministrativa·
    • incentivi fotovoltaici·
    • art. 1 septies legge n. 129/2010·
    • art. 42 d.lgs. n. 28/2011·
    • recupero somme indebitamente erogate·
    • principio di effettività della giustizia·
    • documentazione fotografica·
    • principio del giusto procedimento·
    • onere della prova

  • 3TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/07/2024, n. 13285
    Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2024 N. 13285/2024 REG.PROV.COLL. N. 05008/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2020, proposto da S-Energia II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffre', Maurizio Panattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II; contro G.S.E. S.p.A. - …
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    • estinzione del giudizio·
    • incentivi fotovoltaici·
    • D.M. 19 febbraio 2007·
    • giurisdizione amministrativa·
    • rinuncia al ricorso·
    • art. 84 c.p.a.·
    • controlli GSE·
    • D.M. 5 maggio 2011·
    • compensazione spese di lite

  • 4TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/08/2024, n. 16003
    Provvedimento: Pubblicato il 29/08/2024 N. 16003/2024 REG.PROV.COLL. N. 15163/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15163 del 2019, proposto da Sicil Agricola società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Buscaglia, Calogero Caramazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati …
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    • riesame provvedimento amministrativo·
    • principio di autoresponsabilità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • decadenza tariffe incentivanti·
    • improcedibilità ricorso·
    • Secondo Conto Energia·
    • difetto di istruttoria·
    • onere della prova·
    • difetto di motivazione

  • 5Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9951
    Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2025 N. 09951/2025REG.PROV.COLL. N. 00187/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 187 del 2024, proposto dalla società semplice US, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Parrotta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio …
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    • decadenza incentivi·
    • autotutela amministrativa·
    • art. 21-nonies legge 241/1990·
    • Conto Energia·
    • giurisdizione amministrativa·
    • annullamento d'ufficio·
    • potere di verifica e controllo·
    • legittimo affidamento·
    • procedimento amministrativo·
    • art. 42 d.lgs. 28/2011
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , recante misure urgenti in materia di energia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Avvertenza:
    Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010.
    A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 82.
  • Allegato della Legge 13 agosto 2010, n. 129
    Allegato


    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
    AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 1. - (Misure urgenti in materia di energia). - 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell' articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , sono sostituiti dai seguenti:
    "l. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
    3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l' articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 , anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
    4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
    a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;
    b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate".
    2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , come ridefiniti dall' articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 , cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
    3. All' articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».
    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 1-bis. - (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
    2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
    3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati personali e sensibili.
    4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura.
    Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
    Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
    Art. 1-ter. - (Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW). - 1. L' articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , si interpreta nel senso che:
    a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
    b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99 .
    Art. 1-quater. - (Denunce di inizio attivita' per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita' a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    Art. 1-quinquies. - (Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di contrastare le attivita' speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinche' l'istanza per l'autorizzazione di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
    Art. 1-sexies. - (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico). - 1. Per far fronte alle criticita' di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
    2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Art. 1-septies. - (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 , e' sostituito dai seguenti:
    "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
    1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".
    2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate.
    Art. 1-octies. - (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
    Art. 1-novies. - (Competenze in materia di attivita' sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA). - 1. All' articolo 1-sexies, comma 4- undecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , e successive modificazioni, le parole: "e notifica" sono sostituite dalle seguenti: "che puo' notificare"».
    All'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita' e in posizione di terzieta', secondo i principi del diritto dell'Unione europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
    1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
    L'articolo 3 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. - (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dall' articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».