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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 607/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 607/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto Viale Cerquestrette n. 14 - rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro n./B, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata a e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Riziero Angeletti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Rieti, Via dei
Gerani n. 8, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 17.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“concludono affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati , ponendo a carico di il pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 425.00 mensili a titolo di contributo al mantenimento , rivalutabile secondo gli indici ISTAT , entro il giorno 10 di ciascun mese;
spese compensate tra le part.
Il Presidente riserva la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 22.04.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla moglie, Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Spoleto, in data 2.08.1981, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 99, Parte II, Serie A, anno 1981;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 1986; Per_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi tanto che già dal 2009 il ricorrente ha lasciato la casa coniugale.
Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, stabilendo a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della moglie per euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat.
si è costituita in giudizio in data 10.06.2024, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale ma chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare;
mantenimento a carico del ricorrente e a favore della moglie di euro 700,00 mensili;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 17.09.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
pagina 2 di 3 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario contratto in Spoleto, in data 2.08.1981, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 99, Parte II, Serie A, anno 1981;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
CL IN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 607/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto Viale Cerquestrette n. 14 - rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro n./B, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata a e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Riziero Angeletti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Rieti, Via dei
Gerani n. 8, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 17.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“concludono affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati , ponendo a carico di il pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 425.00 mensili a titolo di contributo al mantenimento , rivalutabile secondo gli indici ISTAT , entro il giorno 10 di ciascun mese;
spese compensate tra le part.
Il Presidente riserva la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 22.04.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla moglie, Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Spoleto, in data 2.08.1981, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 99, Parte II, Serie A, anno 1981;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 1986; Per_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi tanto che già dal 2009 il ricorrente ha lasciato la casa coniugale.
Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, stabilendo a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della moglie per euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat.
si è costituita in giudizio in data 10.06.2024, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale ma chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare;
mantenimento a carico del ricorrente e a favore della moglie di euro 700,00 mensili;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 17.09.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
pagina 2 di 3 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario contratto in Spoleto, in data 2.08.1981, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 99, Parte II, Serie A, anno 1981;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
CL IN
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