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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7084 del R.G. 2022 , riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 ed avente ad oggetto:
separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Zaccaria Filomena, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laddomada Francesco e Controparte_1
Colucci Valeria, come da mandato in atti. CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Ceglie SA in data 15.07.2017 con e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio in data 09.04.2019, chiedeva pronunziarsi Per_1
la separazione con addebito al marito a causa delle gravissime violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio perpetuate da quest'ultimo; esponeva infatti di essere stata vittima nel corso della vita coniugale di reiterati episodi di violenza sia fisica che verbale da parte del , il quale non perdeva occasione di avvilirla e mortificarla anche alla presenza CP_1
del figlio minore preoccupata per la sua stessa incolumità e per quella del figlio, Per_1
si era allontanata dalla casa coniugale ed aveva sporto formale denuncia per i maltrattamenti subiti;
nuovamente vessata ed aggredita dal , aveva cercato rifugio CP_1
presso una struttura protetta unitamente al figlio.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice adito di assegnarle in godimento la casa coniugale per abitarla con il figlio, disponendo altresì l'affidamento esclusivo di quest'ultimo in suo favore per tutte le incresciose vicende esposte in narrativa, rimarcandone in particolare i risvolti fortemente lesivi del benessere psicofisico del minore;
domandava quindi disporsi a carico del un assegno mensile pari ad euro 250,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
insisteva, infine, per la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00, stante il suo stato di disoccupazione e la sperequazione tra la sua situazione economica e quella del marito.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto non si opponeva alla separazione, ma contestava la ricostruzione in fatto della , ricollegando i dissidi ed i litigi con la Pt_1
moglie, che pur non negava, alle indebite ingerenze della famiglia di lei;
si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo del figlio alla , sottolineando di essere stato Pt_1
sempre presente nella vita di si dichiarava disponibile alla corresponsione di un Per_1
contributo al mantenimento del figlio nella misura richiesta da controparte, ma si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, pienamente inserita nel mondo del lavoro.
Con ordinanza del 30.03.2023, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, i quali prevedevano l'affido esclusivo del minore alla madre, con Per_1
contestuale sospensione temporanea del diritto di vista paterno nei suoi confronti,
statuizioni tutte giustificate dalla condotta del resistente, dalle misure cautelari emesse nei suoi confronti e, in ultimo, dalla sentenza penale di condanna emessa per i reati a lui ascritti;
con riferimento ai provvedimenti di natura accessoria, il Giudice poneva a carico del il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 350,00 complessivi da versare CP_1
in favore della , di cui euro 100,00 per il mantenimento di quest'ultima ed euro Pt_1
250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore;
assegnava alla la Pt_1
casa coniugale poiché genitore collocatario di prole minorenne.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia della separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di addebito formulata dalla difesa attrice ha ricevuto ampio riscontro dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura CP_1
del rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la straordinaria gravità della condotta tenuta nel corso del matrimonio dal convenuto, il quale, ha più volte aggredito la moglie e i parenti della stessa, generando un clima di ansia e frustrazione tale da indurre la resistente dapprima a trasferirsi presso la casa dei suoi genitori e poi, constatato il perdurante pericolo costituito dalle reiterate condotte del , a rifugiarsi in una struttura protetta. CP_1
L'assoluta intollerabilità di tale comportamento tenuto dal convenuto risulta ampiamente documentata dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Taranto n. 409/2023
depositata in data 21.03.2023 e dalla sentenza penale n. 520/2023 emessa in data
11.09.2023 dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pienamente efficaci nell'ambito del presente giudizio civile in ordine ai fatti accertati, in forza delle quali il risulta condannato alla pena detentiva di anni 3 di reclusione. CP_1
Alla luce di tali inequivoche emergenze processuali, non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi del tutto superflua ogni ulteriore attività istruttoria, seppur articolata dalle parti antecedentemente alle pronunzie penali.
Quanto alla prole, ritiene il Collegio vadano integralmente accolte le richieste formulate da parte attrice in ordine al regime di affidamento e collocazione del figlio.
A tal proposito, occorre evidenziare che le condotte violente e lo stato detentivo del CP_1
giustifica ampiamente l'affidamento esclusivo del minore alla madre, anche in considerazione delle incombenze relative alla sua istruzione e crescita.
I gravi episodi di aggressione e violenza perpetuati dal a danno della , CP_1 Pt_1
giustificano inoltre, almeno allo stato, la protrazione della sospensione del diritto di visita,
apparendo del tutto evidente che una frequentazione diretta con il padre, ancora in stato detentivo, debba ritenersi, come chiaramente esposto dalla difesa ricorrente ed in considerazione dell'età del minore, potenzialmente pregiudizievole per gli equilibri psicologici da quest'ultimo faticosamente raggiunti.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, ritiene il collegio di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ( Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022), con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla . Pt_1
In ordine agli aspetti economici della separazione, valutate le capacità reddituali dei coniugi, lo stato di disoccupazione della e lo stato detentivo del , pare equo Pt_1 CP_1
confermare nella somma mensile di euro 350,00 l'assegno che il verserà alla CP_1
a titolo di assegno di mantenimento, in ragione di euro 100,00 per la moglie e di Pt_1
euro 250,00; l'affidamento esclusivo giustifica la percezione dell'intero assegno unico in favore della . Pt_1
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse del figlio, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo Tribunale.
Alla pronunzia di addebito della separazione consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, nel ricorso depositato in data 14.12.2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 07.03.1989, e , nato a [...] il [...], uniti Controparte_1
in matrimonio in Ceglie SA (BR) il 15.07.2017, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 17, parte II, serie A, anno 2017, addebitandola al
; CP_1
2) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, alla quale assegna la casa Per_1
coniugale, confermando la sospensione del diritto di visita paterno;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile CP_1 Pt_1
di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento, di cui euro 100,00 per la moglie ed euro 250,00 il figlio minore oltre rivalutazione annuale secondo gli Per_1
indici ISTAT;
oltre all'intero assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie;
4) condanna il convenuto a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per competenze;
oltre accessori di legge;
5) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Ceglie
SA (BR) per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
Così deciso in Taranto, 28.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7084 del R.G. 2022 , riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 ed avente ad oggetto:
separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Zaccaria Filomena, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laddomada Francesco e Controparte_1
Colucci Valeria, come da mandato in atti. CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Ceglie SA in data 15.07.2017 con e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio in data 09.04.2019, chiedeva pronunziarsi Per_1
la separazione con addebito al marito a causa delle gravissime violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio perpetuate da quest'ultimo; esponeva infatti di essere stata vittima nel corso della vita coniugale di reiterati episodi di violenza sia fisica che verbale da parte del , il quale non perdeva occasione di avvilirla e mortificarla anche alla presenza CP_1
del figlio minore preoccupata per la sua stessa incolumità e per quella del figlio, Per_1
si era allontanata dalla casa coniugale ed aveva sporto formale denuncia per i maltrattamenti subiti;
nuovamente vessata ed aggredita dal , aveva cercato rifugio CP_1
presso una struttura protetta unitamente al figlio.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice adito di assegnarle in godimento la casa coniugale per abitarla con il figlio, disponendo altresì l'affidamento esclusivo di quest'ultimo in suo favore per tutte le incresciose vicende esposte in narrativa, rimarcandone in particolare i risvolti fortemente lesivi del benessere psicofisico del minore;
domandava quindi disporsi a carico del un assegno mensile pari ad euro 250,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
insisteva, infine, per la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00, stante il suo stato di disoccupazione e la sperequazione tra la sua situazione economica e quella del marito.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto non si opponeva alla separazione, ma contestava la ricostruzione in fatto della , ricollegando i dissidi ed i litigi con la Pt_1
moglie, che pur non negava, alle indebite ingerenze della famiglia di lei;
si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo del figlio alla , sottolineando di essere stato Pt_1
sempre presente nella vita di si dichiarava disponibile alla corresponsione di un Per_1
contributo al mantenimento del figlio nella misura richiesta da controparte, ma si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, pienamente inserita nel mondo del lavoro.
Con ordinanza del 30.03.2023, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, i quali prevedevano l'affido esclusivo del minore alla madre, con Per_1
contestuale sospensione temporanea del diritto di vista paterno nei suoi confronti,
statuizioni tutte giustificate dalla condotta del resistente, dalle misure cautelari emesse nei suoi confronti e, in ultimo, dalla sentenza penale di condanna emessa per i reati a lui ascritti;
con riferimento ai provvedimenti di natura accessoria, il Giudice poneva a carico del il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 350,00 complessivi da versare CP_1
in favore della , di cui euro 100,00 per il mantenimento di quest'ultima ed euro Pt_1
250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore;
assegnava alla la Pt_1
casa coniugale poiché genitore collocatario di prole minorenne.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia della separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di addebito formulata dalla difesa attrice ha ricevuto ampio riscontro dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura CP_1
del rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la straordinaria gravità della condotta tenuta nel corso del matrimonio dal convenuto, il quale, ha più volte aggredito la moglie e i parenti della stessa, generando un clima di ansia e frustrazione tale da indurre la resistente dapprima a trasferirsi presso la casa dei suoi genitori e poi, constatato il perdurante pericolo costituito dalle reiterate condotte del , a rifugiarsi in una struttura protetta. CP_1
L'assoluta intollerabilità di tale comportamento tenuto dal convenuto risulta ampiamente documentata dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Taranto n. 409/2023
depositata in data 21.03.2023 e dalla sentenza penale n. 520/2023 emessa in data
11.09.2023 dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pienamente efficaci nell'ambito del presente giudizio civile in ordine ai fatti accertati, in forza delle quali il risulta condannato alla pena detentiva di anni 3 di reclusione. CP_1
Alla luce di tali inequivoche emergenze processuali, non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi del tutto superflua ogni ulteriore attività istruttoria, seppur articolata dalle parti antecedentemente alle pronunzie penali.
Quanto alla prole, ritiene il Collegio vadano integralmente accolte le richieste formulate da parte attrice in ordine al regime di affidamento e collocazione del figlio.
A tal proposito, occorre evidenziare che le condotte violente e lo stato detentivo del CP_1
giustifica ampiamente l'affidamento esclusivo del minore alla madre, anche in considerazione delle incombenze relative alla sua istruzione e crescita.
I gravi episodi di aggressione e violenza perpetuati dal a danno della , CP_1 Pt_1
giustificano inoltre, almeno allo stato, la protrazione della sospensione del diritto di visita,
apparendo del tutto evidente che una frequentazione diretta con il padre, ancora in stato detentivo, debba ritenersi, come chiaramente esposto dalla difesa ricorrente ed in considerazione dell'età del minore, potenzialmente pregiudizievole per gli equilibri psicologici da quest'ultimo faticosamente raggiunti.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, ritiene il collegio di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ( Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022), con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla . Pt_1
In ordine agli aspetti economici della separazione, valutate le capacità reddituali dei coniugi, lo stato di disoccupazione della e lo stato detentivo del , pare equo Pt_1 CP_1
confermare nella somma mensile di euro 350,00 l'assegno che il verserà alla CP_1
a titolo di assegno di mantenimento, in ragione di euro 100,00 per la moglie e di Pt_1
euro 250,00; l'affidamento esclusivo giustifica la percezione dell'intero assegno unico in favore della . Pt_1
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse del figlio, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo Tribunale.
Alla pronunzia di addebito della separazione consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, nel ricorso depositato in data 14.12.2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 07.03.1989, e , nato a [...] il [...], uniti Controparte_1
in matrimonio in Ceglie SA (BR) il 15.07.2017, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 17, parte II, serie A, anno 2017, addebitandola al
; CP_1
2) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, alla quale assegna la casa Per_1
coniugale, confermando la sospensione del diritto di visita paterno;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile CP_1 Pt_1
di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento, di cui euro 100,00 per la moglie ed euro 250,00 il figlio minore oltre rivalutazione annuale secondo gli Per_1
indici ISTAT;
oltre all'intero assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie;
4) condanna il convenuto a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per competenze;
oltre accessori di legge;
5) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Ceglie
SA (BR) per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
Così deciso in Taranto, 28.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola