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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2401/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2401/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MAURO VIVALDI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. SUSANNA Controparte_1 P.IVA_2
CENERINI, l'Avv. LUCIA MACCHIA, l'Avv. CRISTIANA SARDI e l'Avv. MARIA TERESA ZENTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 21/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per le causali negli individuate e descritte nella narrativa che precede, in totale riforma della sentenza n. 690/2022 pubblicata in data 21.09.2022 dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, resa tra le parti nella causa iscritta al R.G. 2583/2021 del Tribunale di Livorno, accogliere la domanda di parte appellante e, per l'effetto:
pagina 1 di 24 1) accertare e dichiarare la grave inadempienza del nell'affidamento in Controparte_1 convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata “baracchina” sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, CP_1 affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità, se non per mezzo della completa demolizione dell'immobile, per verifiche già in possesso del al Controparte_1 momento della volturazione della convenzione in favore della ste on conseguente condanna dell'ente concedente: A) alla ripetizione delle somme pagate dall'attrice per l'acquisto della cd “pergotenda” per € 47.581,80 escluso IVA;
B) al mancato guadagno derivante dall'inutilizzo della cd “pergotenda” nell'anno 2017, per € 29.492,23; C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018- maggio 2022 della società Parte_1 per € 284.745,00, per la conclamata inagibilità della struttura, con calcol
[...] avviso di accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla società con Provinciale CP_1 di alla società con rideterminazione del reddito d'impresa, sub. doc. n. 26 del CP_1 giudizio di primo grado;
D) alla refusione delle spese della CTU dell'TP, della consulenza tecnica di parte e delle competenze legali ivi sostenute;
E) al ristoro, infine, dei danni non patrimoniali relativi alla lesione della reputazione e dell'immagine commerciale della società attrice, per tutti gli anni nei quali ha dovuto difendere la propria onorabilità di impresa in tutte le sedi giudiziali adite, con liquidazione rimessa alla prudente valutazione equitativa del Giudice adito;
2) Accertare, altresì, la corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere da parte della società al Comune di , rispetto al Parte_1 CP_1 diminuito utilizzo della ” dal febbraio 2014- data di affidamento dell'immobile- Parte_2 all'agosto 2018- data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU dell'TP del Tribunale di Livorno- con conseguente condanna dell'ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di valore differenziale rispetto ai canoni effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria processuale.
Il tutto con interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per TP nanti il Tribunale di Livorno in data 17.05.2019 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata: insiste, contrariis rejectis, per la integrale conferma della sentenza in questa sede appellata per le motivazioni già ampiamente spese nella memoria di costituzione e nelle note già in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 690/2022 pubblicata il 21/09/2022, ha così deciso:
1) dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in relazione alle domande risarcitorie correlate all'illegittimità della determina n. 10191 del 22.12.2016 emessa dal;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice Controparte_1 pagina 2 di 24 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
con atto di citazione del 31.7.2021, aveva convenuto dinanzi al Parte_3
Tribunale di Livorno il e, Controparte_1
1.1.a premesso, da un lato, che:
(-) era titolare dal 12.2.2014 di convenzione in affidamento dell'immobile denominato
Baracchina 4 in Viale Italia 18 di proprietà del per essere CP_1 Controparte_1 succeduta alla precedente affidataria (ex art. 1406 c.c.), che la conduceva dal CP_2
2003;
(-) le “baracchine”, costruite ex novo dal Comune, sin dal 2004 avevano presentato gravi problemi di infiltrazione, riscontrati anche a seguito di TP (c.t.u. dell'Ing. Persona_1
, che avevano determinato l'intervento dei Vigili del Fuoco e la ASL di;
[...] CP_1
(-) il 9.10.2013 il Comune di aveva stipulato anche con una CP_1 CP_2 transazione, nella quale «[…] prendendo atto della suddetta questione si impegnava “a tale scopo la baracchina potrà essere interessata da lavori straordinari – posti pattiziamente a carico dello stesso ente pubblico - che potrebbero comportare una sospensione dell'attività commerciale. Onde evitare pregiudizio all'affidatario, detti lavori dovranno essere svolti con esclusione del periodo compreso tra il primo aprile e il trenta settembre”; […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 3);
(-) nondimeno, il 21.12.2018 e poi il 10.4.2019 era stata costretta a contestare Parte_1 al Comune che i problemi continuavano, tanto da avere determinato nuovi interventi dei Vigili del Fuoco e della AUSL Toscana Nord Ovest, sin quando era stato necessario, per motivi di sicurezza, chiudere al pubblico dall'11.4.2019;
(-) era stato svolto nuovo TP (c.t.u. dfel Geom. , che aveva così concluso: Persona_2
«[…] lo scrivente non ritiene di dover predisporre un elenco esaustivo di opere da dover realizzare, ed il relativo costo, in quanto lo stato di manutenzione e le strutture sono così compromessi che risulta economicamente non vantaggioso sostenere un costo per riparazioni mirate, ma molto estese ed invasive (sia per i costi che per tempistica). Il tutto ovviamente anche per non gravare di costi la procedura. Il concetto sopra esposto anche considerando i vizi di progettazione che si sono già in linea di massima indicati, che interessano tutti i livelli dell'edificio, e quindi, non localizzati, aggravando il tutto. Nel caso di opere di ripristino, per quanto pur estese, la tipologia propria del fabbricato determinerebbe ingenti spese di pagina 3 di 24 manutenzione nel futuro, sia ordinarie che straordinarie, tanto da rendere antieconomico il tutto. Nel caso specifico possiamo parlare di una obsolescenza funzionale dell'edificio, causata da difetti della struttura, nei materiali scelti (dilatazioni diversificate) e nella progettazione, riguardo a requisiti funzionali e più efficienti, tanto da essere considerata ineliminabile (non è economicamente conveniente correggere). Il tutto determina uno standard al di sotto delle normali condizioni funzionalità in cui dovrebbe essere un edificio del genere
(somministrazione alimenti bevande e cibi) non in linea con le esigenze espresse nel mercato.
Si ha quindi un deterioramento fisico praticamente incurabile, se non con interventi troppo invasivi per risultare economicamente sostenibili, come già detto. In sintesi, l'immobile (per deficienze realizzative e progettuali) ha finito anzitempo il proprio ciclo vitale, in quanto la sua obsolescenza funzionale rende antieconomico qualsiasi intervento manutentivo, ancorché pesante, tanto da rendere preferibile una demolizione ed una ricostruzione, con metodologia più accorta. Tra l'altro tale ipotesi è stata presa in considerazione dall'Amministrazione
(anche con qualche ripensamento), come riportato negli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale che si allegano alla presente (all. n. 96)”, Pagine 26 e 27 della CTU in sede di
TP. […]» (ivi, pagg. 4-5);
1.1.b premesso, inoltre, che:
(-) aveva ottenuto dal l'autorizzazione paesaggistica n.9786 del Controparte_1
29.12.2015, per l'installazione di una pergotenda nella Baracchina 4, ma l'ente territoriale, con successiva Determina n. 10191 del 22.12.2016 l'aveva inopinatamente annullata, determinando poi il sequestro penale preventivo del 7.2.2019;
(-) il TAR, adito da carambola, aveva, con sentenza n. 233 del 30.1.2019, irrevocabile, annullato la Determina n. 10191, così come la S.C., con provvedimento del 9.11.2017, aveva annullato il sequestro preventivo penale;
aveva chiesto: Pt_4
1) accertare e dichiarare la grave inadempienza del Controparte_1 nell'affidamento in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata
“baracchina” sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione CP_1 alimenti e bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità, se non per mezzo della completa demolizione dell'immobile, per verifiche già in possesso del
al momento della volturazione della convenzione in favore della stessa Controparte_1 parte attrice, con conseguente condanna dell'ente concedente: A) alla ripetizione delle pagina 4 di 24 somme pagate dall'attrice per l'acquisto della cd “pergotenda” per € 47.581,80 escluso
IVA;B) al mancato guadagno derivante dall'inutilizzo della cd “pergotenda” nell'anno 2017, per € 29.492,23; C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018-maggio 2022 della società per € 284.745,00, per la conclamata inagibilità della struttura, con Parte_1 calcolo basato su avviso di accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per
l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla CP_1 società con rideterminazione del reddito d'impresa, sub. doc. n. 26; D) alla refusione delle spese della CTU dell'TP, della consulenza tecnica di parte e delle competenze legali ivi sostenute;
E) al ristoro, infine, dei danni non patrimoniali relativi alla lesione della reputazione e dell'immagine commerciale della società attrice, per tutti gli anni nei quali ha dovuto difendere la propria onorabilità di impresa in tutte le sedi giudiziali adite, con liquidazione rimessa alla prudente valutazione equitativa del Giudice adito;
2) Accertare, altresì, la corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere da parte della società al Comune di , rispetto al Parte_1 CP_1 diminuito utilizzo della ” dal febbraio 2014- data di affidamento dell'immobile- Parte_2 all'agosto 2018- data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU del
Tribunale di Livorno- con conseguente condanna dell'ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di valore differenziale rispetto ai canoni effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria processuale.
Il tutto con interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per TP nanti il
Tribunale di Livorno in data 17.05.2019 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
1.2 Il , si era costituito per resistere. Controparte_1
1.2.a Quanto alle infiltrazioni nella Baracchina 4, aveva eccepito che le pretese della controparte erano inibite dal contenuto della transazione stipulata il 9.10.2013 con CP_2
il cui contenuto era stato espressamente accettato da quando, il 12.2.2014,
[...] Parte_1 era succeduta ex art. 1406 c.c. nella veste di affidataria in convenzione.
La transazione, infatti, aveva specificato che erano rinunciate anche pretese future.
In ogni caso, aveva contestato che la situazione della 4 fosse quella ex Parte_2 adverso dedotta;
e che ne era a piena conoscenza, così che, ai sensi dell'art. 1578 Parte_1
pagina 5 di 24 c.c., nulla poteva pretendere.
per di più, era restata morosa sin dall'agosto 2017, pur avendo proseguito la Parte_1 sua attività sino al dicembre 2018; né aveva rilasciato l'immobile, pur avendo chiuso l'attività.
1.2.b Quanto al danno correlato all'annullamento del provvedimento autorizzativo della pergotenda, aveva eccepito che il manufatto in concreto realizzato era risultato del tutto in contrasto con le regole urbanistico-edilizie.
Aveva quindi chiesto il rigetto delle domande.
1.3 Il Tribunale ha:
1.3.a Respinto le domande correlate alle infiltrazioni e alla chiusura della baracchina.
In primo luogo, ha recepito la tesi del in merito alla portata della transazione CP_1 del 2013, recepita nell'atto di successione nel contratto di Carambola.
In secondo luogo, ha ritenuto che conoscesse i problemi della struttura e, Parte_1 dunque, non potesse avanzare pretese ex art. 1578 c.c.-
In via gradata, ha ritenuto, quanto alla domanda risarcitoria per lucro cessante, che essa fosse infondata anche per difetto di prova di un danno e del suo quantum, posto che ogni pretesa si basava esclusivamente su un accertamento della Agenzia delle Entrate, che aveva accertato redditi omessi, a fronte di una dichiarazione negativa del contribuente.
1.3.b Dichiarato la carenza di giurisdizione sulla domanda inerente la pergotenda, dovendone conoscere il giudice amministrativo.
Ha, sul punto, richiamato il seguente principio affermato dal Consiglio di Stato (AP
29.11.2021 n. 20): “È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole, posto che in base al richiamato art. 7, comma 1, c.p.a. la giurisdizione generale amministrativa di legittimità include i « comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni
»; ed inoltre che « nelle particolari materie indicate dalla legge » di giurisdizione esclusiva
— quale quella sugli « atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia » di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. — essa si manifesta « attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela », anche dei diritti soggettivi, oltre che dell'affidamento sulla legittimità dei provvedimenti
pagina 6 di 24 emessi dall'amministrazione”.
1.3.c Compensato integralmente le spese, ritenendo sussistere gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale) in relazione alla cessazione anticipata della locazione per i gravi difetti infiltrativi e al rilievo solo officioso della carenza di giurisdizione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il CP_1
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza
[...] per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo si articola in distinte censure.
2.1.a Innanzitutto, lamenta che l'interpretazione della transazione del 2013 Parte_1 da parte del primo giudice sia stata erronea.
A ben vedere, l'accordo non poteva riguardare i fatti futuri oggetto di causa, in quanto essi non erano in alcun modo prevedibili al momento in cui esso fu stipulato.
2.1.b In secondo luogo, si duole che non sia stata accolta la domanda Parte_1 risarcitoria nonché quella di riduzione del canone.
La convenzione in essere sarebbe scaduta solo il 1.3.2022, sicché, al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale, i contraenti prevedevano che il bene potesse essere utilmente usato fino a quella data.
Il c.t.u. (del secondo TP Geom. aveva messo in luce la sostanziale inidoneità della Per_2 per vizi strutturali. Parte_2
Ne discenderebbe il pieno diritto al risarcimento e alla riduzione dei canoni.
2.2 Il secondo motivo contesta la motivazione relativa alla mancata prova del danno.
La domanda, infatti, era stata supportata da una perizia di parte e la circostanza che vi fosse stato un accertamento fiscale in danno di non doveva portare il giudice civile, Parte_1 come aveva fatto, a tacciare addirittura la parte di evadere le tasse, ma doveva confermare l'esistenza di redditi in seguito perduti per responsabilità del concedente CP_1
2.3 Il terzo motivo impugna la declaratoria di carenza di giurisdizione.
pagina 7 di 24 Ad avviso di infatti, il Tribunale non ha tenuto conto che, una volta stipulato Parte_1 il suo ingresso nella convenzione, l'intero rapporto – compresa la questione della pergotenda - si risolveva in un contratto di diritto privato, che non poteva che essere conosciuto se non dal giudice ordinario. si duole anche, con autonomo ulteriore mezzo, della mancata CP_3 ammissione delle sue istanze istruttorie, ossia una c.t.u. sull'immobile e una c.t.u. contabile.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 3.4.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svolta con esito negativo, non avendo partecipato l'appellato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello non può essere accolto.
A. La prima censura portata dal primo motivo attiene alla interpretazione dell'accordo transattivo del 2013.
pagina 8 di 24 A.1 Il Tribunale ha considerato ricompresa nella rinuncia a pretese risarcitorie da parte de (cessionaria del contratto a favore di anche qualsiasi CP_2 Parte_1 rivendicazione futura:
La società attrice infatti è subentrata ex 1406 c.c. nella medesima posizione contrattuale della cedente e nell'atto di cessione rep. n. 59814 del 12.2.2014 la CP_2
Co cessionaria dichiarava espressamente di accettare “la convenzione per Parte_1
l'affidamento della baracchina n. 4 repertorio 59706 del 9.10.2013 della quale restano ferme tutte le clausole, i patti e le condizioni” (vedi doc. 4 di parte convenuta).
Nella “TRANSAZIONE” repertorio 59706 del 9.10.2013 era espressamente dato atto del contenzioso relativo ai difetti strutturale dell'immobile, ai danni correlati alle infiltrazioni di acqua e all'articolo 1 era formulata una espressa e generale rinunzia “qualsiasi formulata o formulanda richiesta di risarcimento dei danni patiti e … altresì a qualsiasi azione presente
e futura contro il comune finalizzata ad ottenere detto risarcimento”; nell'ambito di tale accordo transattivo le parti procedevano poi ad una rideterminazione del canone ed alla diversa riparti-zione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al dichiarato fine “di risolvere transattivamente e definitivamente le questioni originate con il contenzioso stragiudiziale riassunto in premessa” (ovverosia proprio il contenzioso relativo ai difetti strutturali dell'immobile, alle lamentate infiltrazioni di acqua piovana).
Tale accordo transattivo (con rinunzia anche alle azioni future) è quindi preclusivo delle domande risarcitorie qui proposte, correlate, come emerge chiaramente dall'esposizione in atto di citazione, alle medesime ragioni e motivazioni.
A.2 L'appellante obietta che i fatti che fondano la domanda risarcitoria avanzata in questo processo sono successivi e imprevedibili rispetto a quelli transatti e che, dunque,
l'accordo non li concerne: «[…] Come è facilmente intelligibile, l'atto di transazione del
09.10.2013 poneva un linea di demarcazione temporale con riferimento alle problematiche prodotte dalle infiltrazioni di acqua piovana fino a tale data, rinunciando a tale proposito, parte attrice ivi appellante, per quelli stessi accadimenti passati ad ogni azione risarcitoria prevista al riguardo. […]» (appello, pag. 11).
La giurisprudenza di legittimità, prosegue l'appellante, ammette sì la possibilità che una transazione riguardi anche potenziali fatti futuri, ma solo se essi siano ragionevolmente prevedibili.
pagina 9 di 24 Nel caso di specie, aveva inviato al lettere di messa in mora nelle Parte_1 CP_1 date 21.12.2018 e 10.4.2019 per sollecitare interventi di straordinaria manutenzione, rappresentando che il 4.12.2018 l e Parte_5 ancora prima, il 14.8.2018, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco avevano ritenuto la pericolosa e da chiudere subito. Parte_2
E il c.t.u. Geom. aveva confermato totalmente quanto denunciato da Persona_2 [...]
Parte_6
A.3 Il replica che il tenore della transazione, correttamente valutato dal CP_1
Tribunale, copre senz'altro le odierne pretese avversarie, perché vengono dedotti danni che dipendono dalla medesima situazione controversa che è stata transatta.
A.4 Va confermata la decisione di prime cure.
A.
4.a La transazione del 2013 contiene, per quanto interessi, le seguenti clausole:
A.
4.a.i All'art. 1, intitolato “Oggetto”, si legge: “Le parti come sopra rappresentate addivengono al presente accordo per risolvere transattivamente e definitivamente le questioni originate con il contenzioso stragiudiziale riassunto in premessa. Per questo rinunciano a qualsiasi formulata o formulanda richiesta di risarcimento danni patiti e originati dal contenzioso e rinunciano altresì a qualsiasi azione presente e/o futura contro il
Comune finalizzata ad ottenere detto risarcimento.”
A.
4.a.ii All'art. 2, intitolato “Manutenzioni” (nelle premesse si era dato atto che la controversia si incentrava, per l'appunto, su questo tema: “Ciò ha dato inizio ad un lungo contenzioso extragiudiziale tra l'Amministrazione comunale ed i conduttori delle strutture incentrato sulla competenza ad intervenire e a sopportare le relative spese per rimediare alle problematiche lamentate dai gestori”), dopo una prima parte che addossa l'onere della manutenzione ordinaria, si legge: “Le manutenzioni straordinarie sono a carico del
[...]
. A tale scopo la baracchina potrà essere interessata da lavori straordinari che CP_1 potrebbero comportare una sospensione dell'attività commerciale. Onde evitare pregiudizio all'affidatario, detti lavori dovranno essere svolti con esclusione del periodo compreso tra il primo aprile e il trenta settembre. L'affidatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa presente e futura di risarcimento danni per tale causa.”
A.
4.a.iii All'art. 3, intitolato “Canone”, è specificato che esso viene rideterminato per tener conto della “nuova disciplina delle manutenzioni di cui al precedente articolo”.
pagina 10 di 24 A.
4.a.iv L'art. 5 stabilisce, infine, che le clausole della pregressa convenzione del 2005 da intendersi ancora in vita sono quelle che vengono di seguito riportate e trascritte, nella
Parte II della transazione.
A.
4.b Occorre poi effettuare una breve ricognizione del sindacato rimesso al giudice d'appello dall'impugnazione.
Esso è confinato alla valutazione se la transazione del 2013 riguardi anche fatti futuri come quelli posti a fondamento della domanda risarcitoria.
È dunque esclusa qualsiasi richiesta, anche incidentale, di accertamento dell'inefficacia della transazione del 2013 per inadempimento del CP_1
abbia discorsivamente e brevemente dedotto di avere sollecitato Per_3 Parte_1 il a intervenire sulle strutture nel 2018, è però incontestabile che: CP_1
Contr A.
4.b.i nell'enunciare l'azione, ha richiamato l'obbligazione del di CP_1 provvedere alla manutenzione straordinaria, come per la prima volta assunta dall'ente all'art. 3 della transazione.
È appena il caso di osservare che nella originaria convenzione mancava una esplicita assunzione dell'onere di manutenzione straordinaria in capo all'ente e che, proprio per questo, manifestatisi i primi fenomeni di infiltrazione, era insorta la controversia risolta dalla transazione (vds premesse, supra, § A.
4.a.ii).
A.
4.b.ii Ciò di cui si è lamentata e si lamenta invece, è, a ben vedere, che il Parte_1 sia restato inadempiente ab origine all'obbligazione derivante dalla convenzione, di CP_1 mettere a disposizione un bene idoneo a essere goduto conformemente al titolo.
Le conclusioni proposte in primo grado e in secondo grado, infatti, sono, sul punto: accertare e dichiarare la grave inadempienza del nell'affidamento Controparte_1 in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata ” Parte_2 sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e CP_1 bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità […] con conseguente condanna dell'ente concedente: […] C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018- maggio 2022 della società per € 284.745,00, per la Parte_1 conclamata inagibilità della struttura […].
pagina 11 di 24 E, nel proporre impugnazione, deduce: «[…] successivamente al 09.10.2013 Parte_1 dal momento del subentro nella convenzione della società si erano Parte_1 ripresentate le medesime problematiche di infiltrazioni di acqua piovana, già rilevate anche dall'ente concedente al momento della consegna delle “baracchina” all'originario gestore nel lontano anno 2003-2004, senza mai alcun intervento di manutenzione straordinaria a carico del , con l'aumento e la progressione dei danni determinati non Controparte_1 soltanto a livello della struttura, delle attrezzature e degli arredamenti, ma anche con il manifestarsi ed il protrarsi della pericolosità per la incolumità fisica dei gestori, del personale dipendente e degli avventori, trattandosi di locale notoriamente aperto al pubblico. […]» (appello, pagg. 13-14).
Sicché, a dispetto della circostanza che l'aggravarsi della situazione sia stata riscontrata dagli organi di controllo e vigilanza (Vigili del Fuoco e AUSL) a far data dal 2018, sta di fatto che non ha denunciato l'inadempimento della transazione, nella parte in cui ha per Parte_1 la prima volta stabilito che la manutenzione straordinaria competesse all'ente territoriale, ma solo l'inadempimento della originaria convenzione da parte della concedente rispetto all'obbligazione avente a oggetto l'affidamento in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata ” sita in Viale Italia 18 per Parte_2 CP_1
l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità.
A.
4.b.iii Al Tribunale, che ha ritenuto quella obbligazione della convenzione, asseritamente inadempiuta, estinta per transazione, l'appellante non ha obiettato, col gravame, l'inefficacia della transazione per l'omesso adempimento dell'obbligo di manutenzione straordinaria (assunto a seguito di transazione), ma si è limitata a sostenere che, essendo i danni chiesti qui ragionevolmente imprevedibili all'epoca della transazione, essi attengono a un diritto risarcitorio non transatto, con ciò ulteriormente confermando che l'oggetto della causa non è l'inadempimento della transazione (con le eventuali conseguenze, trattandosi all'evidenza di transazione non novativa), ma la sua interpretazione, se, cioè, da intendersi estesa anche a danni come quelli di cui si discute;
ovvero la sua
A.
4.b.iv Infine: contestare che la transazione sia stata mal interpretata e che, in ogni caso, essa non abbia per oggetto i fatti che sono stati posti a fondamento della domanda risarcitoria, in quanto all'epoca non prevedibili, implica, sul piano logico, il riconoscimento della piena efficacia della transazione, contestandone solo la portata.
pagina 12 di 24 A.
4.c Così determinato il perimetro della cognizione, va senz'altro condiviso con l'appellante il principio per cui il limite in cui la transazione può legittimamente riguardare anche fatti futuri è quello della loro ragionevole prevedibilità.
I fatti successivi alla transazione che non siano a quell'epoca ragionevolmente prevedibili non costituiscono oggetto della transazione, appunto perché per loro natura esclusi dalla rappresentazione delle parti nel formare la loro volontà e, di conseguenza, dall'accordo.
Infatti: «Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
(Fattispecie in tema di danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà altrui).» (Cass. sez. 3^ civ. 12.10.2011 n. 20981 rv 619863; in precedenza Cass. sez.
^ civ. 10.6.2005 n. 12320; Cass. sez. 3^ civ. 17.1.2003 n. 615).
A.
4.d Tuttavia, ciò che ha dedotto come danno, altro non è se non Parte_1
l'aggravarsi della situazione che aveva dato vita alla prima controversia.
Quando, nel brano d'appello già trascritto, la società sostiene che si erano ripresentate le medesime problematiche di infiltrazioni di acqua piovana, già rilevate anche dall'ente concedente al momento della consegna delle “baracchina” all'originario gestore nel lontano anno 2003-2004, senza mai alcun intervento di manutenzione straordinaria a carico del
con l'aumento e la progressione dei danni determinati non soltanto a Controparte_1 livello della struttura, delle attrezzature e degli arredamenti, ma anche con il manifestarsi ed il protrarsi della pericolosità per la incolumità fisica dei gestori, del personale dipendente
e degli avventori, trattandosi di locale notoriamente aperto al pubblico, sta di fatto rappresentando nient'altro se non un aggravamento della situazione originaria, che era quella che, in difetto di una chiara previsione contrattuale sull'onere della manutenzione straordinaria, aveva fatto insorgere il primo contrasto;
e che, dunque, nella prospettazione attorea configura, nell'intero periodo del contratto, la messa a disposizione da parte della concedente di un bene inservibile.
pagina 13 di 24 A.
4.e Ritiene il collegio che, dunque, la decisione del Tribunale sia corretta, perché
l'aggravamento della situazione in atto era uno sviluppo futuro che, quantunque di certo non voluto e da scongiurarsi, si poteva ragionevolmente presumere come possibile dopo la transazione.
Fra l'altro, come ha giustamente messo in luce il Tribunale, alla data della transazione era già stata espletata la c.t.u. del primo TP (Ing. , la quale aveva Persona_1 evidenziato le problematiche di fondo che rendevano anche la n. 4 Parte_2 particolarmente esposta alle infiltrazioni (rel. il quale conclusivamente dava atto che Per_1
«[…] le cause delle infiltrazioni d'acqua e quindi dei danno sono dovute al sistema di protezione dalla piogge risultate inadatte per le baracchine […]»), per deficienze strutturali, quali l'insufficienza delle guaine, l'aggiunta, rispetto alle tavole di progetto, di elementi non previsti, la installazione di docce (canali in rame) e scossaline del trave di bordo in due pezzi anziché in un solo pezzo, ecc.-
E, retrospettivamente, ne ha dato conferma anche il c.t.u. del secondo TP (Geom.
, il quale, in sostanza, ha rilevato che le cause del problema di infiltrazione che Persona_2 ha riscontrato all'epoca della sua indagine (2020) erano i medesimi macrofattori (rel., pag.
20) già noti, ossia l'imperfetta impermeabilizzazione, ecc.-
I danni lamentati in questa sede sono dovuti alla stessa situazione causale che esisteva nel momento in cui la dante causa di sottoscrivendo la transazione del 2013, ha Parte_1 rinunciato a qualsiasi diritto risarcitorio futuro che dipendesse dalla permeabilità dell'immobile alle acque piovane.
Prevedere che la situazione in atto possa aggravarsi, ad avviso del collegio, rientra assolutamente nel novero di ciò che è ragionevole presumere per il futuro, perché si tratta del semplice sviluppo di un nucleo causale già in essere, che col tempo, di per sé, non può che peggiorare.
Ed è ben vero che la transazione portò anche al sorgere, quale effetto delle reciproche concessioni, di un obbligo manutentivo in capo al ma questo tema è estraneo al CP_1 giudizio, perché, come si è ampiamente premesso,
(-) non è l'inadempimento di quell'obbligo (che aveva titolo nella transazione e non nella convenzione) che ha fatto valere in giudizio, ma solo l'idoneità ab origine (per Parte_1 infiltrazioni) del bene concesso;
pagina 14 di 24 (-) non è l'efficacia della transazione e le sue eventuali conseguenze a essere poste in discussione, ma, all'opposto, il diverso tema se i danni oggi lamentati siano coperti dalla transazione oppure no.
A.
4.f Recepire la tesi di induce a conclusioni inaccettabili. Parte_1
A.
4.f.i Se si sostenesse che l'aggravamento nel 2018 della situazione di deficit strutturale ben nota nel 2013 non costituisce un fattore ragionevolmente prevedibile al momento della transazione, si svuoterebbe, in violazione dell'art. 1367 c.c., di ogni e qualsiasi contenuto la clausola che transige anche qualsiasi azione presente e/o futura, non essendo francamente possibile ipotizzarne un minimo contenuto concreto.
L'aggravamento di una situazione di deficit strutturale nota, infatti, è uno sviluppo causale massimamente prevedibile, perché coerente con la fisiologica ingravescenza del problema: un edificio permeabile alle piogge resterà tale e le conseguenze delle infiltrazioni non potranno che aumentare col ripetersi dei fenomeni atmosferici.
Sicché, se neppure un fatto così facilmente prevedibile possa dirsi tale, nessun altro potrebbe esserlo e la clausola non avrebbe senso.
A.
4.f.ii Anche secondo una interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.), può dirsi evidente che la clausola fu voluta dal (e accettata dalla controparte, verosimilmente CP_1 per ottenere una riformulazione dei rispettivi obblighi e per una revisione del canone) per porsi al riparo una volta per tutte dalle problematiche che concernevano il fenomeno di infiltrazione.
Proprio perché la situazione dell'immobile era deficitaria, la clausola concernente i danni futuri rispondeva all'interesse del di coprirsi da responsabilità su quel versante. CP_1
L'accettazione da parte de ha trovato bilanciamento nella nuova CP_2 rideterminazione complessiva dei reciproci doveri e obblighi, non competendo, per il resto, al giudice sindacare le libere scelte di una parte (che, fra l'altro, di lì a poco avrebbe dismesso la gestione, cedendo il contratto a . Parte_1
A.
4.g In conclusione, la decisione del primo giudice, sul punto, resiste alle critiche mosse: i danni oggetto della domanda giudiziale di – i cui termini sono stati Parte_1 ampiamente delimitati - sono proprio un evento ragionevolmente prevedibile al momento di stipulazione della transazione e sono dunque coperti dalla rinuncia ivi contenuta.
pagina 15 di 24 B. La seconda critica che il primo motivo muove alla sentenza riguarda l'osservazione del primo giudice secondo la quale non «[…] può imputarsi al la mancata esecuzione CP_1 di opere di manutenzione straordinaria (le uniche a carico del secondo l'accordo- CP_1 transazione del rep. 59706 del 9.10.2013), posto che, come accertato dalla stessa consulenza svolta su richiesta della società attrice, tali opere di manutenzione straordinaria erano comunque inutili ed antieconomiche (vedi relazione di CTU, doc. 18 di parte attrice:
"l'immobile (per deficienze realizzative e progettuali) ha finito anzitempo il proprio ciclo vitale, in quanto la sua obsolescenza funzionale rende antieconomico qualsiasi intervento manutentivo, ancorché pesante, tanto da rendere preferibile una demolizione ed una ricostruzione"). E' fondato anche il rilievo di parte convenuta in merito alla inapplicabilità della previsione dell'art. 1578 c.c. in tema di riduzione del canone per vizi, trattandosi nella fattispecie di vizi conosciuti (ed anzi espressamente previsti e considerati nell'ambito di accordo transattivo) […]» (passo di pagina 7 della sentenza, così trascritto a pagina 16 dell'appello per individuare il punto della sentenza impugnato).
B.1 L'appellante muove le seguenti critiche:
B.
1.a l'accordo prevedeva una durata ulteriore del rapporto sino al 1.3.2022, sicché la motivazione del Tribunale è contraddittoria, perché presuppone che il ciclo vitale del bene fosse venuto meno quattro anni prima della scadenza del contratto: constatazione che pone automaticamente nel nulla il tema della conoscenza dei vizi ex art. 1578 c.c.;
B.
1.b la demolizione della baracchina è, per il Tribunale, una «[…] conseguenza normale e assennata del denaro pubblico […]» (appello, pag. 18), affermazione palesemente incongrua;
B.
1.c La c.t.u. ha chiaramente accertato che la struttura è affetta da “negligenze e Per_2 deficienze progettuali realizzative, oltrechè di errato o inesatto impiego dei materiali”; da
“carenze di esecuzione, ma anche di carenze progettuali, in quanto non sono stati predisposti alcuni importanti accorgimenti per il tipo di strutture realizzate, molto diverse tra loro ed eterogenee (legno, cemento, cartongesso metallo) che si comportano diversamente a livello di dilatazioni termiche, resistenze all'acqua, etc.”.
B.2 Le critiche che precedono sono, indistintamente, poste a servizio, pur in difetto di una precisa deduzione di parte, sia della domanda risarcitoria (il bene era tout court inutilizzabile per la sua funzione, tanto da avere una vita residua precedente alla scadenza del contratto), sia di quella di riduzione del canone nel periodo 2014/2018 (la ridotta fruibilità del pagina 16 di 24 bene per la presenza dei vizi infiltrativi, richiedeva, ex art. 1578 c.c., una riduzione del canone, con restituzione di quanto pagato in più).
B.
2.a La motivazione spesa sul punto dal Tribunale è, quanto al rigetto della domanda risarcitoria, meramente rafforzativa.
La critica che dunque, potrebbe reputarsi assorbita, dal momento che, Parte_7 quand'anche essa fosse fondata, la erroneità della motivazione spesa dal primo giudice ad abundantiam, lascerebbe intatta la vera, autonoma e già confermata, ragione del decidere.
È solo per completezza che:
(-) si ribadisce che un'obbligazione del a eseguire la manutenzione straordinaria CP_1
è sorta solo con la transazione e l'adempimento di quella obbligazione non è oggetto della causa, perché si è limitata a far valere l'inadempimento dell'obbligo del concedente Parte_1 di mettere a disposizione ab origine un immobile adeguato alla sua funzione, non l'inadempimento alla transazione (supra, § A);
(-) è succeduta a nella conduzione dell'immobile nel 2014, Parte_1 CP_2 accettando espressamente il contenuto della transazione del 2013; la piena consapevolezza della situazione dell'immobile nel momento in cui ha manifestato la volontà di Parte_1 subentrarvi, quindi, è un dato di fatto indiscutibile;
(-) non può, quindi, lamentarsi dell'idoneità del bene alla sua funzione, dopo Parte_1 averlo preso in concessione nella piena consapevolezza del suo stato di deficit strutturale, che già la c.t.u. aveva fatto emergere e che la c.t.u. si è limitata a convalidare, Per_4 Per_2 prendendo atto dell'ulteriore aggravamento.
B.
2.b Quanto alla domanda ex art. 1578 c.c., l'appello è ai limiti dell'ammissibilità.
L'appellante, anziché contrastare la motivazione del Tribunale in punto di conoscenza dei vizi quale ragione che esclude la garanzia dell'art. 1578 co. 1^ c.c., tenta di eluderla rimarcando la gravità della situazione, come infine accertata dal c.t.u. Per_2
Con ciò, resta fermo che nel succedere a nel 2014, conosceva Parte_1 CP_2 esattamente lo stato dell'immobile e, in particolare, i gravi vizi che determinavano la permeabilità dell'immobile alle piogge, vizi che erano stati già accertati nel primo TP e che a distanza di anni il secondo TP ha semplicemente confermato, salvo prendere atto dell'ulteriore aggravamento. ha dichiarato di accettare le condizioni della Parte_1 transazione e in quell'atto erano fra l'altro indicate, nelle premesse, le ragioni, attinenti alle pagina 17 di 24 infiltrazioni, che avevano determinato la pregressa controversia col Sostenere che CP_1 non conoscesse i vizi, ivi compresa la loro incidenza, al momento di contrarre è Parte_1 assolutamente impossibile;
né, a ben vedere, l'appellante tenta di farlo.
Ne discende che risulta integrata l'esclusione della garanzia ex art. 1578 co. 1^ c.c. (salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili), restando, sotto questo profilo, del tutto irrilevante quanto i vizi fossero gravi.
D. Il secondo motivo attinge la motivazione del Tribunale che attiene la mancata prova di un danno risarcibile.
D.1 In primo luogo, il Tribunale ha osservato che la necessità di chiudere l'immobile ha determinato «[…] l'estinzione della locazione per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile ma, in correlazione alla non imputabilità dell'evento al locatore, non comporta alcun obbligo risarcitorio a carico del locatore per l'estinzione anticipata della locazione […]» (sent., pag.
7).
Se ne duole osservando che il primo giudice non ha tenuto conto che la Parte_1 distruzione del bene è dipesa da colpa del concedente, in quanto «[…] soggetto ideatore, progettatore e costruttore del bene immobile, appunto, “per le originarie deficienze realizzative e progettuali” addebitali in toto all'ente pubblico […]» (appello, pag. 22).
Osserva il collegio che questo tema è assorbito dal rigetto dei precedenti mezzi: il diritto risarcitorio fatto valere, infatti, è coperto dalla transazione e, dunque, in ogni caso irrisarcibile;
l'inadempimento attinente alla messa a disposizione, con la originaria convenzione, di un bene inidoneo, è a sua volta coperto dalla consapevole e piena accettazione di esso da parte di che non è un soggetto che è entrato in un immobile senza Parte_1 conoscerne a fondo la situazione, ma che è un soggetto che, nell'entrarvi, ha pienamente accettato la transazione del 2013, dal cui solo tenore ogni problematica era ben evidente nella sua esatta portata.
D.2 In secondo luogo, il Tribunale stigmatizza che il danno da lucro cessante viene parametrato su un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato nel 2020 e relativo ai redditi del 2016, che, a fronte di un reddito dichiarato come negativo, ha contestato pagina 18 di 24 a l'esistenza di maggiori ricavi, con evasione di imposta: «[…] Niente è dedotto od Parte_1 allegato in ordine alla sorte di tale avviso di accertamento (prodotto come doc. 26, privo di allegato) e la richiesta risarcitoria non può invero fondarsi solo sulla base della qualità di evasore fiscale contestata dall'amministrazione finanziaria (ed anche la consulenza di parte depositata si fonda, quale dato reddituale, unicamente su tale elemento). […]» (sentenza, pagg. 7-8).
D.3 Se ne duole l'appellante, facendo notare che: «[…] la domanda risarcitoria della società fondata sulla relazione contabile Dott. del Parte_1 Testimone_1
01.02.2021, documento n. 27 del primo grado di merito, comprendeva, a parte la questione della “pergotenda”, di cui infra,: 1) il mancato guadagno del periodo dicembre 2018-maggio
2022 della società per € 284.745,00, con calcolo basato su avviso di Parte_1 accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla società con CP_1 Parte_1 rideterminazione del reddito d'impresa, doc. n. 26; 2) l'accertamento della corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere al Controparte_1 rispetto al diminuito utilizzo della struttura dal febbraio 2014 - data di affidamento dell'immobile - all'agosto 2018 - data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU del Tribunale di Livorno - chiedendo la condanna dell'Ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di differenziale rispetto ai canoni di effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018. […]» (appello, pagg. 22-23); non senza aggiungere, polemicamente, che «[…] L'affermazione del tutto gratuita ed offensiva sulla “qualità di evasore fiscale” della società contenuta nella sentenza Parte_1 impugnata, Pag. 7, non è degna di essere parte di una motivazione di un provvedimento giurisidizionale di natura civilistica. […]» (ivi, pag. 24).
Premesso che la seconda osservazione, relativa alla determinazione del canone, è estranea al passo impugnato della sentenza (e attiene alla domanda ex art. 1578 c.c., già disattesa, per altra assorbente ragione, a monte), non si può, per il resto, che confermare la assoluta correttezza e condivisibilità della motivazione.
L'appellante travisa malamente la sentenza: il Tribunale non ha qualificato Parte_1 come evasore fiscale, ma, più semplicemente, ha ritenuto che l'unica prova dei redditi prodotti nel 2016 (che dovrebbero servire da base per la determinazione dei guadagni perduti) è costituita, in difetto di altri elementi, dalla qualità di evasore fiscale contestata
pagina 19 di 24 dall'amministrazione finanziaria, circostanza questa vera, tale essendo la posizione assunta della amministrazione finanziaria, nel contestare all'appellante redditi non dichiarati:
l'appellante attribuisce al giudice civile una qualificazione, quella di evasore fiscale, che il
Tribunale non ha affatto espresso, avendo solo riportato, in forma diretta, ma corrispondente al vero, la considerazione dell'amministrazione finanziaria implicita nel suo accertamento.
A prescindere, comunque, da elementi meramente lessicali, quel che rileva è che l'avviso di accertamento fiscale (doc. 26) contiene solo una ricostruzione di redditi non dichiarati effettuata dall'Agenzia delle Entrate;
e che essa costituisce pressoché la sola fonte dei dati concernenti i guadagni di che sono stati presi a base dal perito di parte Dott. Parte_1 Tes_1 nella sua elaborazione contabile (doc. 27).
Il giudice civile non l'ha considerata una prova adeguata dei redditi e la Corte condivide tale giudizio.
Per quel che risulti in causa, per l'anno 2016, ha dichiarato un reddito Parte_1 negativo e tale dichiarazione, di contenuto lato sensu confessorio, non è smentita dall'accertamento tributario, del quale, come il Tribunale ha già dato atto, non è dato conoscere l'esito.
Non consta – e, francamente, è impossibile presumere – che abbia prestato Parte_1 acquiescenza all'accertamento, sicché il dato è equivoco e assolutamente irricevibile.
E. Il terzo motivo impugna la declaratoria di carenza di giurisdizione, per appartenere essa al giudice amministrativo, della domanda concernente risarcimento correlato alla illegittimità della determina n. 10191 del 22.12.2016 emessa dal di Controparte_1 annullamento della precedente autorizzazione paesaggistica n.9786 del 29.12.2015, per l'installazione di una pergotenda.
E.1 Il primo giudice ha sostenuto, col conforto di giurisprudenza amministrativa (è ripotata a pag. 8 della sentenza, la massima di CdS A.P. 29.11.2021 n. 20) che sussiste la giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento derivante da annullamento di atto amministrativo ampliativo illegittimo.
E.2 Se ne duole l'appellante.
Riepiloga i fatti rilevanti: pagina 20 di 24 (-) il 29.12.2015 era stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica alla istallazione della pergotenda, ma il 22.12.2016 essa era stata revocata;
(-) d'altra parte, riponendo legittimo affidamento nella realizzazione e Parte_1 istallazione della pergotenda, aveva sostenuto il costo di € 47.581,80 per realizzarla e istallarla;
(-) dopo il 22.12.2016 e sino al 13.3.2018, la pergotenda non si era potuto più usare, con perdita di guadagno.
Nota allora l'appellante che l'art. 15 della convenzione stabilisce che “Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente quello di . CP_1
Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R della Toscana”.
Stipulata la convenzione e concluso il negozio sinallagmatico, il rapporto è meramente civilistico.
E.3 Il motivo è infondato.
Non si sta discutendo della convenzione;
ossia di un danno che dipende dall'inadempimento della convenzione;
per il semplice motivo che la istallazione della pergotenda non ne è oggetto.
La questione portata alla cognizione del giudice, per contro, ancorché collegata in punto di fatto, come ovvio, alla convenzione (perché la pergotenda serviva per ampliare la possibilità recettiva della 4), concerne il nocumento patito per avere la P.A. dapprima Parte_2 concesso una autorizzazione (autonoma e distinta dalla convenzione) a istallare la pergotenda, per poi indebitamente revocarla.
Sicché deve proprio applicarsi il principio diritto fissato dal CdS e richiamato dal giudice:
“È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole, posto che in base al richiamato art. 7, comma 1, c.p.a. la giurisdizione generale amministrativa di legittimità include i «comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni
»; ed inoltre che « nelle particolari materie indicate dalla leg-ge » di giurisdizione esclusiva
— quale quella sugli « atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pagina 21 di 24 urbanistica e edilizia » di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. — essa si manifesta « attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela », anche dei diritti soggettivi, oltre che dell'affidamento sulla legittimità dei provvedimenti emessi dall'amministrazione.
L'errore dell'appellante, almeno ad avviso del collegio, sta nel ricomprendere nel rapporto di convenzione anche la questione della pergotenda, come se essa fosse regolata da quel titolo negoziale privatistico, sì che il comportamento della P.A., sul punto, sarebbe quella di un contraente di diritto privato che determina la controparte a riporre legittimo affidamento nella stipulazione di una clausola (autorizzazione a istallare la pergotenda nell'immobile in concessione), che poi, inopinatamente, non ha più effetto (una sorta di responsabilità precontrattuale sul contenuto di un contratto concluso).
Ma l'istallazione della pergotenda non è oggetto della contrattazione convenzionale privatistica, ma di una autonoma richiesta del privato alla P.A., la quale esercita, sul punto, suoi poteri autoritativi collegati alla tutela del paesaggio. Ogni indebito atto o comportamento della P.A. nell'esercizio di quel potere, dunque, è fuori della convenzione e attiene alla diversa sfera della giurisdizione amministrativa.
F. Le istanze istruttorie non possono essere ammesse.
F.1 la c.t.u. sullo stato dell'immobile è, a tacer d'altro, superflua, essendovi in atti già ben due c.t.u. (redatte nel corso di due TP), senza che vi siano ulteriori profili da indagare;
F.2 la c.t.u. contabile per il danno correlato alla pergotenda è assorbita dalla conferma della carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
F.3 la c.t.u. contabile sul danno civilistico è assorbita dalla conferma che il diritto risarcitorio è coperto dalla transazione e, comunque, inammissibile, perché esplorativa, non disponendosi di validi elementi di prova, che spettava alla parte fornire, che giustifichino l'intervento di un tecnico dell'ufficio, a ciò non valendo, per quanto già motivato,
l'accertamento dell'adE.
G. Le spese del grado seguono la soccombenza;
le ragioni che il Tribunale ha valorizzato per la compensazione degli oneri di primo grado non possono essere estesi al secondo grado,
pagina 22 di 24 posto che la sentenza impugnata offriva esaustivi e convincenti argomenti contro le tesi di per come almeno dedotte in questo processo. Parte_1
La liquidazione, in difetto di nota, si opera in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi
(ove non diversamente indicato), con esclusione della fase 3, perché non svolta in concreto, nonché dei compensi per la mediazione, alla quale il non ha partecipato;
valore di CP_1 causa pari alle somme domandate (in tutto 428mila euro, come anche dichiarato a fini fiscali dalla parte).
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 3.649,00 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per tener conto del mancato deposito della memoria di replica), in tutto €
10.590,00, oltre accessori di legge.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
[...]
21/09/2022, che conferma;
2. condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.590,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2401/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MAURO VIVALDI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. SUSANNA Controparte_1 P.IVA_2
CENERINI, l'Avv. LUCIA MACCHIA, l'Avv. CRISTIANA SARDI e l'Avv. MARIA TERESA ZENTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 21/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per le causali negli individuate e descritte nella narrativa che precede, in totale riforma della sentenza n. 690/2022 pubblicata in data 21.09.2022 dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, resa tra le parti nella causa iscritta al R.G. 2583/2021 del Tribunale di Livorno, accogliere la domanda di parte appellante e, per l'effetto:
pagina 1 di 24 1) accertare e dichiarare la grave inadempienza del nell'affidamento in Controparte_1 convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata “baracchina” sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, CP_1 affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità, se non per mezzo della completa demolizione dell'immobile, per verifiche già in possesso del al Controparte_1 momento della volturazione della convenzione in favore della ste on conseguente condanna dell'ente concedente: A) alla ripetizione delle somme pagate dall'attrice per l'acquisto della cd “pergotenda” per € 47.581,80 escluso IVA;
B) al mancato guadagno derivante dall'inutilizzo della cd “pergotenda” nell'anno 2017, per € 29.492,23; C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018- maggio 2022 della società Parte_1 per € 284.745,00, per la conclamata inagibilità della struttura, con calcol
[...] avviso di accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla società con Provinciale CP_1 di alla società con rideterminazione del reddito d'impresa, sub. doc. n. 26 del CP_1 giudizio di primo grado;
D) alla refusione delle spese della CTU dell'TP, della consulenza tecnica di parte e delle competenze legali ivi sostenute;
E) al ristoro, infine, dei danni non patrimoniali relativi alla lesione della reputazione e dell'immagine commerciale della società attrice, per tutti gli anni nei quali ha dovuto difendere la propria onorabilità di impresa in tutte le sedi giudiziali adite, con liquidazione rimessa alla prudente valutazione equitativa del Giudice adito;
2) Accertare, altresì, la corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere da parte della società al Comune di , rispetto al Parte_1 CP_1 diminuito utilizzo della ” dal febbraio 2014- data di affidamento dell'immobile- Parte_2 all'agosto 2018- data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU dell'TP del Tribunale di Livorno- con conseguente condanna dell'ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di valore differenziale rispetto ai canoni effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria processuale.
Il tutto con interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per TP nanti il Tribunale di Livorno in data 17.05.2019 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata: insiste, contrariis rejectis, per la integrale conferma della sentenza in questa sede appellata per le motivazioni già ampiamente spese nella memoria di costituzione e nelle note già in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 690/2022 pubblicata il 21/09/2022, ha così deciso:
1) dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in relazione alle domande risarcitorie correlate all'illegittimità della determina n. 10191 del 22.12.2016 emessa dal;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice Controparte_1 pagina 2 di 24 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
con atto di citazione del 31.7.2021, aveva convenuto dinanzi al Parte_3
Tribunale di Livorno il e, Controparte_1
1.1.a premesso, da un lato, che:
(-) era titolare dal 12.2.2014 di convenzione in affidamento dell'immobile denominato
Baracchina 4 in Viale Italia 18 di proprietà del per essere CP_1 Controparte_1 succeduta alla precedente affidataria (ex art. 1406 c.c.), che la conduceva dal CP_2
2003;
(-) le “baracchine”, costruite ex novo dal Comune, sin dal 2004 avevano presentato gravi problemi di infiltrazione, riscontrati anche a seguito di TP (c.t.u. dell'Ing. Persona_1
, che avevano determinato l'intervento dei Vigili del Fuoco e la ASL di;
[...] CP_1
(-) il 9.10.2013 il Comune di aveva stipulato anche con una CP_1 CP_2 transazione, nella quale «[…] prendendo atto della suddetta questione si impegnava “a tale scopo la baracchina potrà essere interessata da lavori straordinari – posti pattiziamente a carico dello stesso ente pubblico - che potrebbero comportare una sospensione dell'attività commerciale. Onde evitare pregiudizio all'affidatario, detti lavori dovranno essere svolti con esclusione del periodo compreso tra il primo aprile e il trenta settembre”; […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 3);
(-) nondimeno, il 21.12.2018 e poi il 10.4.2019 era stata costretta a contestare Parte_1 al Comune che i problemi continuavano, tanto da avere determinato nuovi interventi dei Vigili del Fuoco e della AUSL Toscana Nord Ovest, sin quando era stato necessario, per motivi di sicurezza, chiudere al pubblico dall'11.4.2019;
(-) era stato svolto nuovo TP (c.t.u. dfel Geom. , che aveva così concluso: Persona_2
«[…] lo scrivente non ritiene di dover predisporre un elenco esaustivo di opere da dover realizzare, ed il relativo costo, in quanto lo stato di manutenzione e le strutture sono così compromessi che risulta economicamente non vantaggioso sostenere un costo per riparazioni mirate, ma molto estese ed invasive (sia per i costi che per tempistica). Il tutto ovviamente anche per non gravare di costi la procedura. Il concetto sopra esposto anche considerando i vizi di progettazione che si sono già in linea di massima indicati, che interessano tutti i livelli dell'edificio, e quindi, non localizzati, aggravando il tutto. Nel caso di opere di ripristino, per quanto pur estese, la tipologia propria del fabbricato determinerebbe ingenti spese di pagina 3 di 24 manutenzione nel futuro, sia ordinarie che straordinarie, tanto da rendere antieconomico il tutto. Nel caso specifico possiamo parlare di una obsolescenza funzionale dell'edificio, causata da difetti della struttura, nei materiali scelti (dilatazioni diversificate) e nella progettazione, riguardo a requisiti funzionali e più efficienti, tanto da essere considerata ineliminabile (non è economicamente conveniente correggere). Il tutto determina uno standard al di sotto delle normali condizioni funzionalità in cui dovrebbe essere un edificio del genere
(somministrazione alimenti bevande e cibi) non in linea con le esigenze espresse nel mercato.
Si ha quindi un deterioramento fisico praticamente incurabile, se non con interventi troppo invasivi per risultare economicamente sostenibili, come già detto. In sintesi, l'immobile (per deficienze realizzative e progettuali) ha finito anzitempo il proprio ciclo vitale, in quanto la sua obsolescenza funzionale rende antieconomico qualsiasi intervento manutentivo, ancorché pesante, tanto da rendere preferibile una demolizione ed una ricostruzione, con metodologia più accorta. Tra l'altro tale ipotesi è stata presa in considerazione dall'Amministrazione
(anche con qualche ripensamento), come riportato negli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale che si allegano alla presente (all. n. 96)”, Pagine 26 e 27 della CTU in sede di
TP. […]» (ivi, pagg. 4-5);
1.1.b premesso, inoltre, che:
(-) aveva ottenuto dal l'autorizzazione paesaggistica n.9786 del Controparte_1
29.12.2015, per l'installazione di una pergotenda nella Baracchina 4, ma l'ente territoriale, con successiva Determina n. 10191 del 22.12.2016 l'aveva inopinatamente annullata, determinando poi il sequestro penale preventivo del 7.2.2019;
(-) il TAR, adito da carambola, aveva, con sentenza n. 233 del 30.1.2019, irrevocabile, annullato la Determina n. 10191, così come la S.C., con provvedimento del 9.11.2017, aveva annullato il sequestro preventivo penale;
aveva chiesto: Pt_4
1) accertare e dichiarare la grave inadempienza del Controparte_1 nell'affidamento in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata
“baracchina” sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione CP_1 alimenti e bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità, se non per mezzo della completa demolizione dell'immobile, per verifiche già in possesso del
al momento della volturazione della convenzione in favore della stessa Controparte_1 parte attrice, con conseguente condanna dell'ente concedente: A) alla ripetizione delle pagina 4 di 24 somme pagate dall'attrice per l'acquisto della cd “pergotenda” per € 47.581,80 escluso
IVA;B) al mancato guadagno derivante dall'inutilizzo della cd “pergotenda” nell'anno 2017, per € 29.492,23; C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018-maggio 2022 della società per € 284.745,00, per la conclamata inagibilità della struttura, con Parte_1 calcolo basato su avviso di accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per
l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla CP_1 società con rideterminazione del reddito d'impresa, sub. doc. n. 26; D) alla refusione delle spese della CTU dell'TP, della consulenza tecnica di parte e delle competenze legali ivi sostenute;
E) al ristoro, infine, dei danni non patrimoniali relativi alla lesione della reputazione e dell'immagine commerciale della società attrice, per tutti gli anni nei quali ha dovuto difendere la propria onorabilità di impresa in tutte le sedi giudiziali adite, con liquidazione rimessa alla prudente valutazione equitativa del Giudice adito;
2) Accertare, altresì, la corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere da parte della società al Comune di , rispetto al Parte_1 CP_1 diminuito utilizzo della ” dal febbraio 2014- data di affidamento dell'immobile- Parte_2 all'agosto 2018- data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU del
Tribunale di Livorno- con conseguente condanna dell'ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di valore differenziale rispetto ai canoni effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria processuale.
Il tutto con interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per TP nanti il
Tribunale di Livorno in data 17.05.2019 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
1.2 Il , si era costituito per resistere. Controparte_1
1.2.a Quanto alle infiltrazioni nella Baracchina 4, aveva eccepito che le pretese della controparte erano inibite dal contenuto della transazione stipulata il 9.10.2013 con CP_2
il cui contenuto era stato espressamente accettato da quando, il 12.2.2014,
[...] Parte_1 era succeduta ex art. 1406 c.c. nella veste di affidataria in convenzione.
La transazione, infatti, aveva specificato che erano rinunciate anche pretese future.
In ogni caso, aveva contestato che la situazione della 4 fosse quella ex Parte_2 adverso dedotta;
e che ne era a piena conoscenza, così che, ai sensi dell'art. 1578 Parte_1
pagina 5 di 24 c.c., nulla poteva pretendere.
per di più, era restata morosa sin dall'agosto 2017, pur avendo proseguito la Parte_1 sua attività sino al dicembre 2018; né aveva rilasciato l'immobile, pur avendo chiuso l'attività.
1.2.b Quanto al danno correlato all'annullamento del provvedimento autorizzativo della pergotenda, aveva eccepito che il manufatto in concreto realizzato era risultato del tutto in contrasto con le regole urbanistico-edilizie.
Aveva quindi chiesto il rigetto delle domande.
1.3 Il Tribunale ha:
1.3.a Respinto le domande correlate alle infiltrazioni e alla chiusura della baracchina.
In primo luogo, ha recepito la tesi del in merito alla portata della transazione CP_1 del 2013, recepita nell'atto di successione nel contratto di Carambola.
In secondo luogo, ha ritenuto che conoscesse i problemi della struttura e, Parte_1 dunque, non potesse avanzare pretese ex art. 1578 c.c.-
In via gradata, ha ritenuto, quanto alla domanda risarcitoria per lucro cessante, che essa fosse infondata anche per difetto di prova di un danno e del suo quantum, posto che ogni pretesa si basava esclusivamente su un accertamento della Agenzia delle Entrate, che aveva accertato redditi omessi, a fronte di una dichiarazione negativa del contribuente.
1.3.b Dichiarato la carenza di giurisdizione sulla domanda inerente la pergotenda, dovendone conoscere il giudice amministrativo.
Ha, sul punto, richiamato il seguente principio affermato dal Consiglio di Stato (AP
29.11.2021 n. 20): “È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole, posto che in base al richiamato art. 7, comma 1, c.p.a. la giurisdizione generale amministrativa di legittimità include i « comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni
»; ed inoltre che « nelle particolari materie indicate dalla legge » di giurisdizione esclusiva
— quale quella sugli « atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia » di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. — essa si manifesta « attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela », anche dei diritti soggettivi, oltre che dell'affidamento sulla legittimità dei provvedimenti
pagina 6 di 24 emessi dall'amministrazione”.
1.3.c Compensato integralmente le spese, ritenendo sussistere gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (come risultante dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale) in relazione alla cessazione anticipata della locazione per i gravi difetti infiltrativi e al rilievo solo officioso della carenza di giurisdizione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il CP_1
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza
[...] per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo si articola in distinte censure.
2.1.a Innanzitutto, lamenta che l'interpretazione della transazione del 2013 Parte_1 da parte del primo giudice sia stata erronea.
A ben vedere, l'accordo non poteva riguardare i fatti futuri oggetto di causa, in quanto essi non erano in alcun modo prevedibili al momento in cui esso fu stipulato.
2.1.b In secondo luogo, si duole che non sia stata accolta la domanda Parte_1 risarcitoria nonché quella di riduzione del canone.
La convenzione in essere sarebbe scaduta solo il 1.3.2022, sicché, al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale, i contraenti prevedevano che il bene potesse essere utilmente usato fino a quella data.
Il c.t.u. (del secondo TP Geom. aveva messo in luce la sostanziale inidoneità della Per_2 per vizi strutturali. Parte_2
Ne discenderebbe il pieno diritto al risarcimento e alla riduzione dei canoni.
2.2 Il secondo motivo contesta la motivazione relativa alla mancata prova del danno.
La domanda, infatti, era stata supportata da una perizia di parte e la circostanza che vi fosse stato un accertamento fiscale in danno di non doveva portare il giudice civile, Parte_1 come aveva fatto, a tacciare addirittura la parte di evadere le tasse, ma doveva confermare l'esistenza di redditi in seguito perduti per responsabilità del concedente CP_1
2.3 Il terzo motivo impugna la declaratoria di carenza di giurisdizione.
pagina 7 di 24 Ad avviso di infatti, il Tribunale non ha tenuto conto che, una volta stipulato Parte_1 il suo ingresso nella convenzione, l'intero rapporto – compresa la questione della pergotenda - si risolveva in un contratto di diritto privato, che non poteva che essere conosciuto se non dal giudice ordinario. si duole anche, con autonomo ulteriore mezzo, della mancata CP_3 ammissione delle sue istanze istruttorie, ossia una c.t.u. sull'immobile e una c.t.u. contabile.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 3.4.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svolta con esito negativo, non avendo partecipato l'appellato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello non può essere accolto.
A. La prima censura portata dal primo motivo attiene alla interpretazione dell'accordo transattivo del 2013.
pagina 8 di 24 A.1 Il Tribunale ha considerato ricompresa nella rinuncia a pretese risarcitorie da parte de (cessionaria del contratto a favore di anche qualsiasi CP_2 Parte_1 rivendicazione futura:
La società attrice infatti è subentrata ex 1406 c.c. nella medesima posizione contrattuale della cedente e nell'atto di cessione rep. n. 59814 del 12.2.2014 la CP_2
Co cessionaria dichiarava espressamente di accettare “la convenzione per Parte_1
l'affidamento della baracchina n. 4 repertorio 59706 del 9.10.2013 della quale restano ferme tutte le clausole, i patti e le condizioni” (vedi doc. 4 di parte convenuta).
Nella “TRANSAZIONE” repertorio 59706 del 9.10.2013 era espressamente dato atto del contenzioso relativo ai difetti strutturale dell'immobile, ai danni correlati alle infiltrazioni di acqua e all'articolo 1 era formulata una espressa e generale rinunzia “qualsiasi formulata o formulanda richiesta di risarcimento dei danni patiti e … altresì a qualsiasi azione presente
e futura contro il comune finalizzata ad ottenere detto risarcimento”; nell'ambito di tale accordo transattivo le parti procedevano poi ad una rideterminazione del canone ed alla diversa riparti-zione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al dichiarato fine “di risolvere transattivamente e definitivamente le questioni originate con il contenzioso stragiudiziale riassunto in premessa” (ovverosia proprio il contenzioso relativo ai difetti strutturali dell'immobile, alle lamentate infiltrazioni di acqua piovana).
Tale accordo transattivo (con rinunzia anche alle azioni future) è quindi preclusivo delle domande risarcitorie qui proposte, correlate, come emerge chiaramente dall'esposizione in atto di citazione, alle medesime ragioni e motivazioni.
A.2 L'appellante obietta che i fatti che fondano la domanda risarcitoria avanzata in questo processo sono successivi e imprevedibili rispetto a quelli transatti e che, dunque,
l'accordo non li concerne: «[…] Come è facilmente intelligibile, l'atto di transazione del
09.10.2013 poneva un linea di demarcazione temporale con riferimento alle problematiche prodotte dalle infiltrazioni di acqua piovana fino a tale data, rinunciando a tale proposito, parte attrice ivi appellante, per quelli stessi accadimenti passati ad ogni azione risarcitoria prevista al riguardo. […]» (appello, pag. 11).
La giurisprudenza di legittimità, prosegue l'appellante, ammette sì la possibilità che una transazione riguardi anche potenziali fatti futuri, ma solo se essi siano ragionevolmente prevedibili.
pagina 9 di 24 Nel caso di specie, aveva inviato al lettere di messa in mora nelle Parte_1 CP_1 date 21.12.2018 e 10.4.2019 per sollecitare interventi di straordinaria manutenzione, rappresentando che il 4.12.2018 l e Parte_5 ancora prima, il 14.8.2018, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco avevano ritenuto la pericolosa e da chiudere subito. Parte_2
E il c.t.u. Geom. aveva confermato totalmente quanto denunciato da Persona_2 [...]
Parte_6
A.3 Il replica che il tenore della transazione, correttamente valutato dal CP_1
Tribunale, copre senz'altro le odierne pretese avversarie, perché vengono dedotti danni che dipendono dalla medesima situazione controversa che è stata transatta.
A.4 Va confermata la decisione di prime cure.
A.
4.a La transazione del 2013 contiene, per quanto interessi, le seguenti clausole:
A.
4.a.i All'art. 1, intitolato “Oggetto”, si legge: “Le parti come sopra rappresentate addivengono al presente accordo per risolvere transattivamente e definitivamente le questioni originate con il contenzioso stragiudiziale riassunto in premessa. Per questo rinunciano a qualsiasi formulata o formulanda richiesta di risarcimento danni patiti e originati dal contenzioso e rinunciano altresì a qualsiasi azione presente e/o futura contro il
Comune finalizzata ad ottenere detto risarcimento.”
A.
4.a.ii All'art. 2, intitolato “Manutenzioni” (nelle premesse si era dato atto che la controversia si incentrava, per l'appunto, su questo tema: “Ciò ha dato inizio ad un lungo contenzioso extragiudiziale tra l'Amministrazione comunale ed i conduttori delle strutture incentrato sulla competenza ad intervenire e a sopportare le relative spese per rimediare alle problematiche lamentate dai gestori”), dopo una prima parte che addossa l'onere della manutenzione ordinaria, si legge: “Le manutenzioni straordinarie sono a carico del
[...]
. A tale scopo la baracchina potrà essere interessata da lavori straordinari che CP_1 potrebbero comportare una sospensione dell'attività commerciale. Onde evitare pregiudizio all'affidatario, detti lavori dovranno essere svolti con esclusione del periodo compreso tra il primo aprile e il trenta settembre. L'affidatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa presente e futura di risarcimento danni per tale causa.”
A.
4.a.iii All'art. 3, intitolato “Canone”, è specificato che esso viene rideterminato per tener conto della “nuova disciplina delle manutenzioni di cui al precedente articolo”.
pagina 10 di 24 A.
4.a.iv L'art. 5 stabilisce, infine, che le clausole della pregressa convenzione del 2005 da intendersi ancora in vita sono quelle che vengono di seguito riportate e trascritte, nella
Parte II della transazione.
A.
4.b Occorre poi effettuare una breve ricognizione del sindacato rimesso al giudice d'appello dall'impugnazione.
Esso è confinato alla valutazione se la transazione del 2013 riguardi anche fatti futuri come quelli posti a fondamento della domanda risarcitoria.
È dunque esclusa qualsiasi richiesta, anche incidentale, di accertamento dell'inefficacia della transazione del 2013 per inadempimento del CP_1
abbia discorsivamente e brevemente dedotto di avere sollecitato Per_3 Parte_1 il a intervenire sulle strutture nel 2018, è però incontestabile che: CP_1
Contr A.
4.b.i nell'enunciare l'azione, ha richiamato l'obbligazione del di CP_1 provvedere alla manutenzione straordinaria, come per la prima volta assunta dall'ente all'art. 3 della transazione.
È appena il caso di osservare che nella originaria convenzione mancava una esplicita assunzione dell'onere di manutenzione straordinaria in capo all'ente e che, proprio per questo, manifestatisi i primi fenomeni di infiltrazione, era insorta la controversia risolta dalla transazione (vds premesse, supra, § A.
4.a.ii).
A.
4.b.ii Ciò di cui si è lamentata e si lamenta invece, è, a ben vedere, che il Parte_1 sia restato inadempiente ab origine all'obbligazione derivante dalla convenzione, di CP_1 mettere a disposizione un bene idoneo a essere goduto conformemente al titolo.
Le conclusioni proposte in primo grado e in secondo grado, infatti, sono, sul punto: accertare e dichiarare la grave inadempienza del nell'affidamento Controparte_1 in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata ” Parte_2 sita in Viale Italia 18 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e CP_1 bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità […] con conseguente condanna dell'ente concedente: […] C) al mancato guadagno del periodo dicembre 2018- maggio 2022 della società per € 284.745,00, per la Parte_1 conclamata inagibilità della struttura […].
pagina 11 di 24 E, nel proporre impugnazione, deduce: «[…] successivamente al 09.10.2013 Parte_1 dal momento del subentro nella convenzione della società si erano Parte_1 ripresentate le medesime problematiche di infiltrazioni di acqua piovana, già rilevate anche dall'ente concedente al momento della consegna delle “baracchina” all'originario gestore nel lontano anno 2003-2004, senza mai alcun intervento di manutenzione straordinaria a carico del , con l'aumento e la progressione dei danni determinati non Controparte_1 soltanto a livello della struttura, delle attrezzature e degli arredamenti, ma anche con il manifestarsi ed il protrarsi della pericolosità per la incolumità fisica dei gestori, del personale dipendente e degli avventori, trattandosi di locale notoriamente aperto al pubblico. […]» (appello, pagg. 13-14).
Sicché, a dispetto della circostanza che l'aggravarsi della situazione sia stata riscontrata dagli organi di controllo e vigilanza (Vigili del Fuoco e AUSL) a far data dal 2018, sta di fatto che non ha denunciato l'inadempimento della transazione, nella parte in cui ha per Parte_1 la prima volta stabilito che la manutenzione straordinaria competesse all'ente territoriale, ma solo l'inadempimento della originaria convenzione da parte della concedente rispetto all'obbligazione avente a oggetto l'affidamento in convenzione alla parte attrice di una struttura commerciale, denominata ” sita in Viale Italia 18 per Parte_2 CP_1
l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, affetta da genetici vizi edilizi strutturali insanabili nell'attualità.
A.
4.b.iii Al Tribunale, che ha ritenuto quella obbligazione della convenzione, asseritamente inadempiuta, estinta per transazione, l'appellante non ha obiettato, col gravame, l'inefficacia della transazione per l'omesso adempimento dell'obbligo di manutenzione straordinaria (assunto a seguito di transazione), ma si è limitata a sostenere che, essendo i danni chiesti qui ragionevolmente imprevedibili all'epoca della transazione, essi attengono a un diritto risarcitorio non transatto, con ciò ulteriormente confermando che l'oggetto della causa non è l'inadempimento della transazione (con le eventuali conseguenze, trattandosi all'evidenza di transazione non novativa), ma la sua interpretazione, se, cioè, da intendersi estesa anche a danni come quelli di cui si discute;
ovvero la sua
A.
4.b.iv Infine: contestare che la transazione sia stata mal interpretata e che, in ogni caso, essa non abbia per oggetto i fatti che sono stati posti a fondamento della domanda risarcitoria, in quanto all'epoca non prevedibili, implica, sul piano logico, il riconoscimento della piena efficacia della transazione, contestandone solo la portata.
pagina 12 di 24 A.
4.c Così determinato il perimetro della cognizione, va senz'altro condiviso con l'appellante il principio per cui il limite in cui la transazione può legittimamente riguardare anche fatti futuri è quello della loro ragionevole prevedibilità.
I fatti successivi alla transazione che non siano a quell'epoca ragionevolmente prevedibili non costituiscono oggetto della transazione, appunto perché per loro natura esclusi dalla rappresentazione delle parti nel formare la loro volontà e, di conseguenza, dall'accordo.
Infatti: «Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
(Fattispecie in tema di danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà altrui).» (Cass. sez. 3^ civ. 12.10.2011 n. 20981 rv 619863; in precedenza Cass. sez.
^ civ. 10.6.2005 n. 12320; Cass. sez. 3^ civ. 17.1.2003 n. 615).
A.
4.d Tuttavia, ciò che ha dedotto come danno, altro non è se non Parte_1
l'aggravarsi della situazione che aveva dato vita alla prima controversia.
Quando, nel brano d'appello già trascritto, la società sostiene che si erano ripresentate le medesime problematiche di infiltrazioni di acqua piovana, già rilevate anche dall'ente concedente al momento della consegna delle “baracchina” all'originario gestore nel lontano anno 2003-2004, senza mai alcun intervento di manutenzione straordinaria a carico del
con l'aumento e la progressione dei danni determinati non soltanto a Controparte_1 livello della struttura, delle attrezzature e degli arredamenti, ma anche con il manifestarsi ed il protrarsi della pericolosità per la incolumità fisica dei gestori, del personale dipendente
e degli avventori, trattandosi di locale notoriamente aperto al pubblico, sta di fatto rappresentando nient'altro se non un aggravamento della situazione originaria, che era quella che, in difetto di una chiara previsione contrattuale sull'onere della manutenzione straordinaria, aveva fatto insorgere il primo contrasto;
e che, dunque, nella prospettazione attorea configura, nell'intero periodo del contratto, la messa a disposizione da parte della concedente di un bene inservibile.
pagina 13 di 24 A.
4.e Ritiene il collegio che, dunque, la decisione del Tribunale sia corretta, perché
l'aggravamento della situazione in atto era uno sviluppo futuro che, quantunque di certo non voluto e da scongiurarsi, si poteva ragionevolmente presumere come possibile dopo la transazione.
Fra l'altro, come ha giustamente messo in luce il Tribunale, alla data della transazione era già stata espletata la c.t.u. del primo TP (Ing. , la quale aveva Persona_1 evidenziato le problematiche di fondo che rendevano anche la n. 4 Parte_2 particolarmente esposta alle infiltrazioni (rel. il quale conclusivamente dava atto che Per_1
«[…] le cause delle infiltrazioni d'acqua e quindi dei danno sono dovute al sistema di protezione dalla piogge risultate inadatte per le baracchine […]»), per deficienze strutturali, quali l'insufficienza delle guaine, l'aggiunta, rispetto alle tavole di progetto, di elementi non previsti, la installazione di docce (canali in rame) e scossaline del trave di bordo in due pezzi anziché in un solo pezzo, ecc.-
E, retrospettivamente, ne ha dato conferma anche il c.t.u. del secondo TP (Geom.
, il quale, in sostanza, ha rilevato che le cause del problema di infiltrazione che Persona_2 ha riscontrato all'epoca della sua indagine (2020) erano i medesimi macrofattori (rel., pag.
20) già noti, ossia l'imperfetta impermeabilizzazione, ecc.-
I danni lamentati in questa sede sono dovuti alla stessa situazione causale che esisteva nel momento in cui la dante causa di sottoscrivendo la transazione del 2013, ha Parte_1 rinunciato a qualsiasi diritto risarcitorio futuro che dipendesse dalla permeabilità dell'immobile alle acque piovane.
Prevedere che la situazione in atto possa aggravarsi, ad avviso del collegio, rientra assolutamente nel novero di ciò che è ragionevole presumere per il futuro, perché si tratta del semplice sviluppo di un nucleo causale già in essere, che col tempo, di per sé, non può che peggiorare.
Ed è ben vero che la transazione portò anche al sorgere, quale effetto delle reciproche concessioni, di un obbligo manutentivo in capo al ma questo tema è estraneo al CP_1 giudizio, perché, come si è ampiamente premesso,
(-) non è l'inadempimento di quell'obbligo (che aveva titolo nella transazione e non nella convenzione) che ha fatto valere in giudizio, ma solo l'idoneità ab origine (per Parte_1 infiltrazioni) del bene concesso;
pagina 14 di 24 (-) non è l'efficacia della transazione e le sue eventuali conseguenze a essere poste in discussione, ma, all'opposto, il diverso tema se i danni oggi lamentati siano coperti dalla transazione oppure no.
A.
4.f Recepire la tesi di induce a conclusioni inaccettabili. Parte_1
A.
4.f.i Se si sostenesse che l'aggravamento nel 2018 della situazione di deficit strutturale ben nota nel 2013 non costituisce un fattore ragionevolmente prevedibile al momento della transazione, si svuoterebbe, in violazione dell'art. 1367 c.c., di ogni e qualsiasi contenuto la clausola che transige anche qualsiasi azione presente e/o futura, non essendo francamente possibile ipotizzarne un minimo contenuto concreto.
L'aggravamento di una situazione di deficit strutturale nota, infatti, è uno sviluppo causale massimamente prevedibile, perché coerente con la fisiologica ingravescenza del problema: un edificio permeabile alle piogge resterà tale e le conseguenze delle infiltrazioni non potranno che aumentare col ripetersi dei fenomeni atmosferici.
Sicché, se neppure un fatto così facilmente prevedibile possa dirsi tale, nessun altro potrebbe esserlo e la clausola non avrebbe senso.
A.
4.f.ii Anche secondo una interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.), può dirsi evidente che la clausola fu voluta dal (e accettata dalla controparte, verosimilmente CP_1 per ottenere una riformulazione dei rispettivi obblighi e per una revisione del canone) per porsi al riparo una volta per tutte dalle problematiche che concernevano il fenomeno di infiltrazione.
Proprio perché la situazione dell'immobile era deficitaria, la clausola concernente i danni futuri rispondeva all'interesse del di coprirsi da responsabilità su quel versante. CP_1
L'accettazione da parte de ha trovato bilanciamento nella nuova CP_2 rideterminazione complessiva dei reciproci doveri e obblighi, non competendo, per il resto, al giudice sindacare le libere scelte di una parte (che, fra l'altro, di lì a poco avrebbe dismesso la gestione, cedendo il contratto a . Parte_1
A.
4.g In conclusione, la decisione del primo giudice, sul punto, resiste alle critiche mosse: i danni oggetto della domanda giudiziale di – i cui termini sono stati Parte_1 ampiamente delimitati - sono proprio un evento ragionevolmente prevedibile al momento di stipulazione della transazione e sono dunque coperti dalla rinuncia ivi contenuta.
pagina 15 di 24 B. La seconda critica che il primo motivo muove alla sentenza riguarda l'osservazione del primo giudice secondo la quale non «[…] può imputarsi al la mancata esecuzione CP_1 di opere di manutenzione straordinaria (le uniche a carico del secondo l'accordo- CP_1 transazione del rep. 59706 del 9.10.2013), posto che, come accertato dalla stessa consulenza svolta su richiesta della società attrice, tali opere di manutenzione straordinaria erano comunque inutili ed antieconomiche (vedi relazione di CTU, doc. 18 di parte attrice:
"l'immobile (per deficienze realizzative e progettuali) ha finito anzitempo il proprio ciclo vitale, in quanto la sua obsolescenza funzionale rende antieconomico qualsiasi intervento manutentivo, ancorché pesante, tanto da rendere preferibile una demolizione ed una ricostruzione"). E' fondato anche il rilievo di parte convenuta in merito alla inapplicabilità della previsione dell'art. 1578 c.c. in tema di riduzione del canone per vizi, trattandosi nella fattispecie di vizi conosciuti (ed anzi espressamente previsti e considerati nell'ambito di accordo transattivo) […]» (passo di pagina 7 della sentenza, così trascritto a pagina 16 dell'appello per individuare il punto della sentenza impugnato).
B.1 L'appellante muove le seguenti critiche:
B.
1.a l'accordo prevedeva una durata ulteriore del rapporto sino al 1.3.2022, sicché la motivazione del Tribunale è contraddittoria, perché presuppone che il ciclo vitale del bene fosse venuto meno quattro anni prima della scadenza del contratto: constatazione che pone automaticamente nel nulla il tema della conoscenza dei vizi ex art. 1578 c.c.;
B.
1.b la demolizione della baracchina è, per il Tribunale, una «[…] conseguenza normale e assennata del denaro pubblico […]» (appello, pag. 18), affermazione palesemente incongrua;
B.
1.c La c.t.u. ha chiaramente accertato che la struttura è affetta da “negligenze e Per_2 deficienze progettuali realizzative, oltrechè di errato o inesatto impiego dei materiali”; da
“carenze di esecuzione, ma anche di carenze progettuali, in quanto non sono stati predisposti alcuni importanti accorgimenti per il tipo di strutture realizzate, molto diverse tra loro ed eterogenee (legno, cemento, cartongesso metallo) che si comportano diversamente a livello di dilatazioni termiche, resistenze all'acqua, etc.”.
B.2 Le critiche che precedono sono, indistintamente, poste a servizio, pur in difetto di una precisa deduzione di parte, sia della domanda risarcitoria (il bene era tout court inutilizzabile per la sua funzione, tanto da avere una vita residua precedente alla scadenza del contratto), sia di quella di riduzione del canone nel periodo 2014/2018 (la ridotta fruibilità del pagina 16 di 24 bene per la presenza dei vizi infiltrativi, richiedeva, ex art. 1578 c.c., una riduzione del canone, con restituzione di quanto pagato in più).
B.
2.a La motivazione spesa sul punto dal Tribunale è, quanto al rigetto della domanda risarcitoria, meramente rafforzativa.
La critica che dunque, potrebbe reputarsi assorbita, dal momento che, Parte_7 quand'anche essa fosse fondata, la erroneità della motivazione spesa dal primo giudice ad abundantiam, lascerebbe intatta la vera, autonoma e già confermata, ragione del decidere.
È solo per completezza che:
(-) si ribadisce che un'obbligazione del a eseguire la manutenzione straordinaria CP_1
è sorta solo con la transazione e l'adempimento di quella obbligazione non è oggetto della causa, perché si è limitata a far valere l'inadempimento dell'obbligo del concedente Parte_1 di mettere a disposizione ab origine un immobile adeguato alla sua funzione, non l'inadempimento alla transazione (supra, § A);
(-) è succeduta a nella conduzione dell'immobile nel 2014, Parte_1 CP_2 accettando espressamente il contenuto della transazione del 2013; la piena consapevolezza della situazione dell'immobile nel momento in cui ha manifestato la volontà di Parte_1 subentrarvi, quindi, è un dato di fatto indiscutibile;
(-) non può, quindi, lamentarsi dell'idoneità del bene alla sua funzione, dopo Parte_1 averlo preso in concessione nella piena consapevolezza del suo stato di deficit strutturale, che già la c.t.u. aveva fatto emergere e che la c.t.u. si è limitata a convalidare, Per_4 Per_2 prendendo atto dell'ulteriore aggravamento.
B.
2.b Quanto alla domanda ex art. 1578 c.c., l'appello è ai limiti dell'ammissibilità.
L'appellante, anziché contrastare la motivazione del Tribunale in punto di conoscenza dei vizi quale ragione che esclude la garanzia dell'art. 1578 co. 1^ c.c., tenta di eluderla rimarcando la gravità della situazione, come infine accertata dal c.t.u. Per_2
Con ciò, resta fermo che nel succedere a nel 2014, conosceva Parte_1 CP_2 esattamente lo stato dell'immobile e, in particolare, i gravi vizi che determinavano la permeabilità dell'immobile alle piogge, vizi che erano stati già accertati nel primo TP e che a distanza di anni il secondo TP ha semplicemente confermato, salvo prendere atto dell'ulteriore aggravamento. ha dichiarato di accettare le condizioni della Parte_1 transazione e in quell'atto erano fra l'altro indicate, nelle premesse, le ragioni, attinenti alle pagina 17 di 24 infiltrazioni, che avevano determinato la pregressa controversia col Sostenere che CP_1 non conoscesse i vizi, ivi compresa la loro incidenza, al momento di contrarre è Parte_1 assolutamente impossibile;
né, a ben vedere, l'appellante tenta di farlo.
Ne discende che risulta integrata l'esclusione della garanzia ex art. 1578 co. 1^ c.c. (salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili), restando, sotto questo profilo, del tutto irrilevante quanto i vizi fossero gravi.
D. Il secondo motivo attinge la motivazione del Tribunale che attiene la mancata prova di un danno risarcibile.
D.1 In primo luogo, il Tribunale ha osservato che la necessità di chiudere l'immobile ha determinato «[…] l'estinzione della locazione per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile ma, in correlazione alla non imputabilità dell'evento al locatore, non comporta alcun obbligo risarcitorio a carico del locatore per l'estinzione anticipata della locazione […]» (sent., pag.
7).
Se ne duole osservando che il primo giudice non ha tenuto conto che la Parte_1 distruzione del bene è dipesa da colpa del concedente, in quanto «[…] soggetto ideatore, progettatore e costruttore del bene immobile, appunto, “per le originarie deficienze realizzative e progettuali” addebitali in toto all'ente pubblico […]» (appello, pag. 22).
Osserva il collegio che questo tema è assorbito dal rigetto dei precedenti mezzi: il diritto risarcitorio fatto valere, infatti, è coperto dalla transazione e, dunque, in ogni caso irrisarcibile;
l'inadempimento attinente alla messa a disposizione, con la originaria convenzione, di un bene inidoneo, è a sua volta coperto dalla consapevole e piena accettazione di esso da parte di che non è un soggetto che è entrato in un immobile senza Parte_1 conoscerne a fondo la situazione, ma che è un soggetto che, nell'entrarvi, ha pienamente accettato la transazione del 2013, dal cui solo tenore ogni problematica era ben evidente nella sua esatta portata.
D.2 In secondo luogo, il Tribunale stigmatizza che il danno da lucro cessante viene parametrato su un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato nel 2020 e relativo ai redditi del 2016, che, a fronte di un reddito dichiarato come negativo, ha contestato pagina 18 di 24 a l'esistenza di maggiori ricavi, con evasione di imposta: «[…] Niente è dedotto od Parte_1 allegato in ordine alla sorte di tale avviso di accertamento (prodotto come doc. 26, privo di allegato) e la richiesta risarcitoria non può invero fondarsi solo sulla base della qualità di evasore fiscale contestata dall'amministrazione finanziaria (ed anche la consulenza di parte depositata si fonda, quale dato reddituale, unicamente su tale elemento). […]» (sentenza, pagg. 7-8).
D.3 Se ne duole l'appellante, facendo notare che: «[…] la domanda risarcitoria della società fondata sulla relazione contabile Dott. del Parte_1 Testimone_1
01.02.2021, documento n. 27 del primo grado di merito, comprendeva, a parte la questione della “pergotenda”, di cui infra,: 1) il mancato guadagno del periodo dicembre 2018-maggio
2022 della società per € 284.745,00, con calcolo basato su avviso di Parte_1 accertamento n. T8H03I101848 notificato in data 14.02.2020 per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di alla società con CP_1 Parte_1 rideterminazione del reddito d'impresa, doc. n. 26; 2) l'accertamento della corretta rideterminazione del canone di locazione mensile a corrispondere al Controparte_1 rispetto al diminuito utilizzo della struttura dal febbraio 2014 - data di affidamento dell'immobile - all'agosto 2018 - data di dichiarazione inagibilità della struttura poi confermata dal CTU del Tribunale di Livorno - chiedendo la condanna dell'Ente pubblico al versamento in suo favore della somma di € 66.228,24 a titolo di differenziale rispetto ai canoni di effettivamente corrisposti fino all'agosto 2018. […]» (appello, pagg. 22-23); non senza aggiungere, polemicamente, che «[…] L'affermazione del tutto gratuita ed offensiva sulla “qualità di evasore fiscale” della società contenuta nella sentenza Parte_1 impugnata, Pag. 7, non è degna di essere parte di una motivazione di un provvedimento giurisidizionale di natura civilistica. […]» (ivi, pag. 24).
Premesso che la seconda osservazione, relativa alla determinazione del canone, è estranea al passo impugnato della sentenza (e attiene alla domanda ex art. 1578 c.c., già disattesa, per altra assorbente ragione, a monte), non si può, per il resto, che confermare la assoluta correttezza e condivisibilità della motivazione.
L'appellante travisa malamente la sentenza: il Tribunale non ha qualificato Parte_1 come evasore fiscale, ma, più semplicemente, ha ritenuto che l'unica prova dei redditi prodotti nel 2016 (che dovrebbero servire da base per la determinazione dei guadagni perduti) è costituita, in difetto di altri elementi, dalla qualità di evasore fiscale contestata
pagina 19 di 24 dall'amministrazione finanziaria, circostanza questa vera, tale essendo la posizione assunta della amministrazione finanziaria, nel contestare all'appellante redditi non dichiarati:
l'appellante attribuisce al giudice civile una qualificazione, quella di evasore fiscale, che il
Tribunale non ha affatto espresso, avendo solo riportato, in forma diretta, ma corrispondente al vero, la considerazione dell'amministrazione finanziaria implicita nel suo accertamento.
A prescindere, comunque, da elementi meramente lessicali, quel che rileva è che l'avviso di accertamento fiscale (doc. 26) contiene solo una ricostruzione di redditi non dichiarati effettuata dall'Agenzia delle Entrate;
e che essa costituisce pressoché la sola fonte dei dati concernenti i guadagni di che sono stati presi a base dal perito di parte Dott. Parte_1 Tes_1 nella sua elaborazione contabile (doc. 27).
Il giudice civile non l'ha considerata una prova adeguata dei redditi e la Corte condivide tale giudizio.
Per quel che risulti in causa, per l'anno 2016, ha dichiarato un reddito Parte_1 negativo e tale dichiarazione, di contenuto lato sensu confessorio, non è smentita dall'accertamento tributario, del quale, come il Tribunale ha già dato atto, non è dato conoscere l'esito.
Non consta – e, francamente, è impossibile presumere – che abbia prestato Parte_1 acquiescenza all'accertamento, sicché il dato è equivoco e assolutamente irricevibile.
E. Il terzo motivo impugna la declaratoria di carenza di giurisdizione, per appartenere essa al giudice amministrativo, della domanda concernente risarcimento correlato alla illegittimità della determina n. 10191 del 22.12.2016 emessa dal di Controparte_1 annullamento della precedente autorizzazione paesaggistica n.9786 del 29.12.2015, per l'installazione di una pergotenda.
E.1 Il primo giudice ha sostenuto, col conforto di giurisprudenza amministrativa (è ripotata a pag. 8 della sentenza, la massima di CdS A.P. 29.11.2021 n. 20) che sussiste la giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento derivante da annullamento di atto amministrativo ampliativo illegittimo.
E.2 Se ne duole l'appellante.
Riepiloga i fatti rilevanti: pagina 20 di 24 (-) il 29.12.2015 era stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica alla istallazione della pergotenda, ma il 22.12.2016 essa era stata revocata;
(-) d'altra parte, riponendo legittimo affidamento nella realizzazione e Parte_1 istallazione della pergotenda, aveva sostenuto il costo di € 47.581,80 per realizzarla e istallarla;
(-) dopo il 22.12.2016 e sino al 13.3.2018, la pergotenda non si era potuto più usare, con perdita di guadagno.
Nota allora l'appellante che l'art. 15 della convenzione stabilisce che “Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente quello di . CP_1
Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R della Toscana”.
Stipulata la convenzione e concluso il negozio sinallagmatico, il rapporto è meramente civilistico.
E.3 Il motivo è infondato.
Non si sta discutendo della convenzione;
ossia di un danno che dipende dall'inadempimento della convenzione;
per il semplice motivo che la istallazione della pergotenda non ne è oggetto.
La questione portata alla cognizione del giudice, per contro, ancorché collegata in punto di fatto, come ovvio, alla convenzione (perché la pergotenda serviva per ampliare la possibilità recettiva della 4), concerne il nocumento patito per avere la P.A. dapprima Parte_2 concesso una autorizzazione (autonoma e distinta dalla convenzione) a istallare la pergotenda, per poi indebitamente revocarla.
Sicché deve proprio applicarsi il principio diritto fissato dal CdS e richiamato dal giudice:
“È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole, posto che in base al richiamato art. 7, comma 1, c.p.a. la giurisdizione generale amministrativa di legittimità include i «comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni
»; ed inoltre che « nelle particolari materie indicate dalla leg-ge » di giurisdizione esclusiva
— quale quella sugli « atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pagina 21 di 24 urbanistica e edilizia » di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. — essa si manifesta « attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela », anche dei diritti soggettivi, oltre che dell'affidamento sulla legittimità dei provvedimenti emessi dall'amministrazione.
L'errore dell'appellante, almeno ad avviso del collegio, sta nel ricomprendere nel rapporto di convenzione anche la questione della pergotenda, come se essa fosse regolata da quel titolo negoziale privatistico, sì che il comportamento della P.A., sul punto, sarebbe quella di un contraente di diritto privato che determina la controparte a riporre legittimo affidamento nella stipulazione di una clausola (autorizzazione a istallare la pergotenda nell'immobile in concessione), che poi, inopinatamente, non ha più effetto (una sorta di responsabilità precontrattuale sul contenuto di un contratto concluso).
Ma l'istallazione della pergotenda non è oggetto della contrattazione convenzionale privatistica, ma di una autonoma richiesta del privato alla P.A., la quale esercita, sul punto, suoi poteri autoritativi collegati alla tutela del paesaggio. Ogni indebito atto o comportamento della P.A. nell'esercizio di quel potere, dunque, è fuori della convenzione e attiene alla diversa sfera della giurisdizione amministrativa.
F. Le istanze istruttorie non possono essere ammesse.
F.1 la c.t.u. sullo stato dell'immobile è, a tacer d'altro, superflua, essendovi in atti già ben due c.t.u. (redatte nel corso di due TP), senza che vi siano ulteriori profili da indagare;
F.2 la c.t.u. contabile per il danno correlato alla pergotenda è assorbita dalla conferma della carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
F.3 la c.t.u. contabile sul danno civilistico è assorbita dalla conferma che il diritto risarcitorio è coperto dalla transazione e, comunque, inammissibile, perché esplorativa, non disponendosi di validi elementi di prova, che spettava alla parte fornire, che giustifichino l'intervento di un tecnico dell'ufficio, a ciò non valendo, per quanto già motivato,
l'accertamento dell'adE.
G. Le spese del grado seguono la soccombenza;
le ragioni che il Tribunale ha valorizzato per la compensazione degli oneri di primo grado non possono essere estesi al secondo grado,
pagina 22 di 24 posto che la sentenza impugnata offriva esaustivi e convincenti argomenti contro le tesi di per come almeno dedotte in questo processo. Parte_1
La liquidazione, in difetto di nota, si opera in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi
(ove non diversamente indicato), con esclusione della fase 3, perché non svolta in concreto, nonché dei compensi per la mediazione, alla quale il non ha partecipato;
valore di CP_1 causa pari alle somme domandate (in tutto 428mila euro, come anche dichiarato a fini fiscali dalla parte).
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 3.649,00 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per tener conto del mancato deposito della memoria di replica), in tutto €
10.590,00, oltre accessori di legge.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
[...]
21/09/2022, che conferma;
2. condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.590,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24