TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1600/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ripalta Cremasca alla via Ugo Foscolo n. 3/C, rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIANO DUVA
(c.f. ), e domiciliato presso il suo Studio in Crema alla Piazza Marconi 1; C.F._2
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), oggi denominata
[...] P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Crema alla via Olivetti n. 17, in persona del legale rappresentante dott.
[...]
quale commissario nominato dal Presidente della Confederazione Sistema come da Controparte_3
provvedimento di commissariamento del 05.11.2024, rappresentata e difesa dall'avv. EMILIO LIBERATORE del Foro di Foggia (cod. fisc. , con C.F._3
studio in Torremaggiore (FG), alla via Portatori Maria SS della Fontana, n. 6, e dall' avv.
SA RA del Foro di Agrigento (cod. fisc. , con studio in C.F._4
Agrigento, alla via Mazzini, n. 205, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
(ora , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare disporre, inaudita altera parte e,
pagina 1 di 8 successivamente, svolte le formalità di cui all'art. 23 cod. civ. o, in subordine, art. 700 cod. proc. civ., la sospensione cautelare delle deliberazioni impugnate e/o comunque della loro esecuzione, confermando la permanenza in carica, sino alla definizione del giudizio di merito, di Parte_1
quale presidente di Asvicom;
nel merito accertare e dichiarare la inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile de, o in subordine annullare: 1) la delibera della assemblea degli associati del 7 agosto
2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e
, rep. 40.417, racc. 15.849 (cit. doc. 1); 2) l'atto denominato Verbale di assemblea (in realtà, Per_1
Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8 agosto 2024, rep. n. 40.418, racc. n. 15.850, a medesimo ministero, di cui al documento secondo;
in ogni caso: accertare e dichiarare che l'attore Pt_1
, non essendo mai stato legittimamente sostituito, è ancora in carica come Presidente di
[...]
IC e come tale membro del Consiglio Direttivo;
assumere ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli atti medio tempore compiuti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Consiglio apparentemente in essere Spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
(ora , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione, e difesa, - dichiarare inammissibili
e/o comunque rigettare integralmente, perché destituite di fondamento in fatto e in diritto, le domande spiegate dall'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare ogni opportuna richiesta, anche istruttoria, nei termini di rito”.
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, l'attore ha precisato le domande nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e/o comunque respingere l'eccezione di annullamento della delibera assembleare di nomina di quale amministratore e consigliere, e della Parte_1
delibera consigliare di nomina dello stesso quale presidente: a) per difetto di legittimazione attiva di
; b) per intervenute prescrizione e decadenza;
c) in ogni caso per infondatezza;
Controparte_4
dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e/o comunque respingere ogni altra eccezione (fra cui quella di mancato pagamento delle quote) o domanda nei confronti dell'attore; accertare e dichiarare la inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile , o in subordine annullare: 1) la delibera della assemblea degli associati del 7 agosto 2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-
Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e , rep. 40.417, racc. 15.849 (cit. doc. 1); 2) l'atto Per_1
pagina 2 di 8 denominato Verbale di assemblea (in realtà, Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8 agosto 2024, rep.
n. 40.418, racc. n. 15.850, a medesimo ministero, di cui al documento secondo;
in ogni caso: accertare
e dichiarare che l'attore , non essendo mai stato legittimamente sostituito, è ancora in Parte_1
carica come Presidente di e Controparte_4
come tale membro del Consiglio Direttivo;
assumere ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli atti medio tempore compiuti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consiglio apparentemente in essere Spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 30/10/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da vanno parzialmente accolte, nei limiti e per le ragioni che Parte_1
seguono.
L'attore ha infatti chiesto pronunciarsi l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o l'annullamento della delibera della Assemblea degli associati del 7/8/2024 e del verbale di Assemblea (in realtà, Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8/8/2024, con conseguente domanda di accertamento che lo stesso Pt_1
non essendo mai stato legittimamente sostituito, sia ancora in carica come Presidente di
[...]
AS.VI.COM (ora e come tale membro del Consiglio CP_1 Controparte_2
Direttivo.
Si è tuttavia dato atto nel corso del giudizio (e tali circostanze sono pacifiche tra le parti, quantomeno in fatto) che: a) in data 5/11/2024 è stato disposto, dal Presidente della confederazione Sistema
Impresa, sentita la Giunta confederale, il commissariamento della associazione convenuta, con nomina del Commissario con “tutti i poteri degli organi statutari del socio” (id est la società) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della confederazione (doc. 2, 7, 8 convenuta); b) da ultimo, in data 15/9/2025 e
29/9/2025 l'Assemblea della società, convocata dal Commissario suddetto, ha approvato le modifiche statutarie e ha nominato i nuovi organi statutari, tra cui i componenti del Consiglio direttivo e il
Presidente (doc. 33-39 convenuta, la cui ammissibilità è dovuta alla sopravvenienza di tali documenti rispetto alla scadenza dei termini istruttori).
pagina 3 di 8 Va sul punto premesso che vi è una sostanziale differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza di interesse ad agire, come chiarito dalla giurisprudenza (in particolar modo da quella amministrativa).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue infatti alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio (ad esempio, in caso di spontanea soddisfazione del bene della vita da parte del convenuto) idonea a definire il giudizio nel merito: la situazione sopravvenuta soddisfa, in questo caso, in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Invece, la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
In altre parole, mentre nel primo caso viene ottenuto il bene della vita preteso, nel secondo caso diventa inutile pretenderlo.
E' evidente che nel caso che ci occupa, in relazione ai fatti sopravvenuti dedotti, sia intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse ad agire solo con riguardo alla domanda di accertamento che l'attore sia attualmente Presidente e membro del Consiglio direttivo della società.
Invero, il commissariamento della società, ma ancor più il completo rinnovo delle cariche sociali, ha fatto venir meno l'interesse concreto ed attuale di alla reintegra nella carica di Presidente Parte_1
(che non sarebbe neppure più possibile).
Invece, non si ritiene che sia venuto meno l'interesse ad agire in relazione all'annullamento delle delibere impugnate, e ciò in quanto la declaratoria di loro illegittimità permetterebbe all'attore (che comunque si ritiene essere già pienamente legittimato ad impugnare la decisione di commissariamento e gli atti conseguenti, in quanto associato) di essere compiutamente reintegrato nella qualifica di
Presidente qualora venisse meno (a seguito dell'impugnazione su prospettata, per cui non vi sono limiti di tempo) il commissariamento e le decisioni assembleari successive allo stesso.
Opinando diversamente, si costringerebbe l'attore ad impugnare nuovamente le delibere oggetto di causa dopo l'eventuale declaratoria di invalidità del commissariamento e di quanto ad esso seguito, con evidente spreco di risorse e violazione del giusto processo.
Si ritiene dunque che permanga l'interesse ad ottenere la presente pronuncia, nei limiti su precisati.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, vanno altresì sconfessate le ulteriori eccezioni di rito svolte dalla convenuta, ossia: a)
l'improponibilità della presente azione non essendo l'attore in regola con il versamento delle quote sociali, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale;
b) l'improponibilità della presente azione in quanto la deliberazione impugnata sarebbe stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c.
Infatti, in primo luogo, lo statuto sociale (art. 9) preclude ai soci non regolarmente iscritti e non al corrente con il versamento delle quote sociali l'esercizio del diritto sociale.
Nel caso di specie, invece, si tratta di una azione giudiziale esercitata non da un socio in quanto tale bensì da un componente del consiglio direttivo (e Presidente), legato alla società non (solo) da un rapporto “sociale” ma da un incarico fiduciario ad hoc, e per questo non rientrante nella previsione di cui all'art. 9, che si riferisce ai soci ed ai rapporti ordinari dei soci con la assocazione.
E' peraltro irrilevante che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente debba essere eletto “purché socio dell'associazione”, e ciò in quanto: a) era anche membro del consiglio direttivo, Parte_1
nomina slegata dal concetto di associato;
b) in ogni caso, come detto, si tratta di rapporti con la società completamente diversi;
se non in qualità di associato, può opporsi alle delibere che Parte_1
hanno portato alla sua destituzione quale (ex) Presidente e membro del consiglio direttivo, nonché quale interessato e destinatario della decisione, e dunque per ciò solo legittimato ad impugnare una delibera che lo riguarda direttamente.
Peraltro, la sospensione dei diritti sociali (ancorché ritenuta estensibile, come invece non è, all'esercizio della presente azione) dovrebbe in ogni caso essere preceduta dall'iter di cui all'articolo
48 dello Statuto, iter mai avviato, come dimostra peraltro il fatto che nonostante il prolungato pagamento delle quote sociali sin dal 2014, è stato nominato Presidente senza nulla Parte_1
osservare al riguardo.
In secondo luogo, non è intervenuta alcuna sostituzione delle delibere impugnate ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c., bensì l'adozione di diverse (nell'oggetto, nell'organo che le ha prese, nella sua composizione) ed autonome decisioni, inidonee dunque a fondare l'eccezione suddetta.
Infatti, secondo la granitica giurisprudenza sul tema, per applicarsi la suddetta norma, la delibera successiva deve rimuovere la precedente causa di invalidità e deve avere il medesimo oggetto di quella sostituita (ossia, nel caso di specie, avrebbe dovuto trattarsi di delibera assembleare, nella medesima composizione, avente ad oggetto nuovamente l'esame della posizione di quale Parte_1
Presidente in regime di prorogatio).
pagina 5 di 8 Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di annullamento della deliberazione del 2016 che ha nominato ab origine quale Presidente, si rileva che l'associazione da cui la deliberazione Parte_1
promana non è legittimata ad impugnare la delibera stessa (v. Cass. sent. n. 16396/2021, secondo la quale l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare,
l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero;
l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà). La carenza di legittimazione ad agire travolge l'azione quale condizione della domanda stessa, e dunque (a maggior ragione) anche dell'eccezione, che mira ad ottenere, seppure in via incidentale, il medesimo risultato. E' poi irrilevante il citato art. 1442 c.c., sull'azione di annullamento dei contratti, e che si riferisce in ogni caso alla reviviscenza dell'azione di annullamento avanzata in via di eccezione, oltre il termine di prescrizione, da colui (in quanto contraente chiamato per l'esecuzione del contratto) che era in ogni caso legittimato a domandarne l'annullamento ab origine
(ove invece la legittimazione qui va esclusa).
La domanda di annullamento delle deliberazioni assunte, ai sensi dell'art. 23 c.c., deve essere invece accolta.
Invero, la delibera adottata in data 7/8/2024 in seconda convocazione è illegittima in quanto, in assorbimento degli ulteriori vizi pur dedotti: a) la prima convocazione dell'assemblea stessa non è intervenuta secondo i dettami dell'art. 13 e 23 dello Statuto (doc. 5 attore), come preso atto in tale sede
(ed il contenuto di tale presa d'atto non è oggetto di impugnazione, neppure da parte convenuta), nonché dell'art. 20 c.c. (in quanto non convocata dal Consiglio Direttivo), e la seduta è stata dichiarata ufficialmente chiusa alle ore 19 del 6/8/2024 (doc. 1 attore), peraltro con comunicazione inviata ai soci di scioglimento definitivo della sessione anche in seconda convocazione (doc. 8 attore); b) di conseguenza neppure può dirsi validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione del
7/8/2024, e ciò in quanto deriva da una prima convocazione invalidamente avvenuta, in contrasto con l'intervenuta espressa revoca, comunicata agli associati, della sessione in seconda convocazione.
Dalla suddetta invalidità della convocazione e della deliberazione dell'assemblea del 7/8/2024 (la quale ha illegittimamente dichiarato cessata la carica di Presidente dell'attore e dunque di componente del
Consiglio Direttivo) consegue automaticamente l'invalidità della delibera del consiglio direttivo pagina 6 di 8 8/8/2024 (doc. 2 attore), in quanto emessa da un organo non correttamente formato e convocato in violazione dell'art. 23 dello Statuto sociale.
In ogni caso, l'invalidità di quest'ultima deliberazione deriva anche dalla violazione di legge: come chiarito dalla giurisprudenza, gli organi dell'associazione non riconosciuta legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto o dall'assemblea (che tuttavia deve essere, a differenza che nel caso di specie, validamente convocata) fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale perpetuatio sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse (v. Cass. ord. n. 24214/2019).
L'invalidità formale (e anche in parte di merito per i motivi dedotti) accertata assorbe gli ulteriori motivi di invalidità nonché le ulteriori questioni in ordine alle presunte gravi inadempiente imputate all'attore dalla associazione, che comunque in caso di inerzia nella convocazione dell'assemblea avrebbe ben potuto adire l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 20 c.c. e promuovere regolarmente la sua destituzione.
In conclusione, dunque, va accolta la domanda di annullamento delle delibere impugnate, con la conseguenza dell'illegittimità della revoca dell'attore dalla carica quantomeno sino alla delibera di commissariamento dell'associazione, mentre va dichiarata la carenza sopravvenuta di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento che l'attore è ancora in carica come Presidente Parte_1
di IC e come tale membro del Consiglio Direttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (sostanziale, con riguardo alla prima domanda, e virtuale, con riguardo alla seconda, per le medesime ragioni esposte in ordine alla prima) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1600/2024 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da , DICHIARA l'annullamento, ai Parte_1 sensi dell'art. 23 c.c.,: 1) della delibera della assemblea degli associati del 7 agosto 2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e , rep. 40.417, Per_1
racc. 15.849; 2) dell'atto denominato Verbale di assemblea dell'8 agosto 2024, rep. n. 40.418, racc. n.
15.850, a medesimo ministero.
pagina 7 di 8 DICHIARA l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, della domanda di accertamento che l'attore è tuttora in carica come Presidente di IC (ora Parte_1
e come tale membro del Consiglio Direttivo. Controparte_2
CONDANNA la società convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 8,991,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 27 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1600/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ripalta Cremasca alla via Ugo Foscolo n. 3/C, rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIANO DUVA
(c.f. ), e domiciliato presso il suo Studio in Crema alla Piazza Marconi 1; C.F._2
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), oggi denominata
[...] P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Crema alla via Olivetti n. 17, in persona del legale rappresentante dott.
[...]
quale commissario nominato dal Presidente della Confederazione Sistema come da Controparte_3
provvedimento di commissariamento del 05.11.2024, rappresentata e difesa dall'avv. EMILIO LIBERATORE del Foro di Foggia (cod. fisc. , con C.F._3
studio in Torremaggiore (FG), alla via Portatori Maria SS della Fontana, n. 6, e dall' avv.
SA RA del Foro di Agrigento (cod. fisc. , con studio in C.F._4
Agrigento, alla via Mazzini, n. 205, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
(ora , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare disporre, inaudita altera parte e,
pagina 1 di 8 successivamente, svolte le formalità di cui all'art. 23 cod. civ. o, in subordine, art. 700 cod. proc. civ., la sospensione cautelare delle deliberazioni impugnate e/o comunque della loro esecuzione, confermando la permanenza in carica, sino alla definizione del giudizio di merito, di Parte_1
quale presidente di Asvicom;
nel merito accertare e dichiarare la inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile de, o in subordine annullare: 1) la delibera della assemblea degli associati del 7 agosto
2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e
, rep. 40.417, racc. 15.849 (cit. doc. 1); 2) l'atto denominato Verbale di assemblea (in realtà, Per_1
Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8 agosto 2024, rep. n. 40.418, racc. n. 15.850, a medesimo ministero, di cui al documento secondo;
in ogni caso: accertare e dichiarare che l'attore Pt_1
, non essendo mai stato legittimamente sostituito, è ancora in carica come Presidente di
[...]
IC e come tale membro del Consiglio Direttivo;
assumere ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli atti medio tempore compiuti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Consiglio apparentemente in essere Spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
(ora , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione, e difesa, - dichiarare inammissibili
e/o comunque rigettare integralmente, perché destituite di fondamento in fatto e in diritto, le domande spiegate dall'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare ogni opportuna richiesta, anche istruttoria, nei termini di rito”.
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, l'attore ha precisato le domande nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e/o comunque respingere l'eccezione di annullamento della delibera assembleare di nomina di quale amministratore e consigliere, e della Parte_1
delibera consigliare di nomina dello stesso quale presidente: a) per difetto di legittimazione attiva di
; b) per intervenute prescrizione e decadenza;
c) in ogni caso per infondatezza;
Controparte_4
dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e/o comunque respingere ogni altra eccezione (fra cui quella di mancato pagamento delle quote) o domanda nei confronti dell'attore; accertare e dichiarare la inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile , o in subordine annullare: 1) la delibera della assemblea degli associati del 7 agosto 2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-
Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e , rep. 40.417, racc. 15.849 (cit. doc. 1); 2) l'atto Per_1
pagina 2 di 8 denominato Verbale di assemblea (in realtà, Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8 agosto 2024, rep.
n. 40.418, racc. n. 15.850, a medesimo ministero, di cui al documento secondo;
in ogni caso: accertare
e dichiarare che l'attore , non essendo mai stato legittimamente sostituito, è ancora in Parte_1
carica come Presidente di e Controparte_4
come tale membro del Consiglio Direttivo;
assumere ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli atti medio tempore compiuti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consiglio apparentemente in essere Spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 30/10/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da vanno parzialmente accolte, nei limiti e per le ragioni che Parte_1
seguono.
L'attore ha infatti chiesto pronunciarsi l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o l'annullamento della delibera della Assemblea degli associati del 7/8/2024 e del verbale di Assemblea (in realtà, Delibera del Consiglio Direttivo) dell'8/8/2024, con conseguente domanda di accertamento che lo stesso Pt_1
non essendo mai stato legittimamente sostituito, sia ancora in carica come Presidente di
[...]
AS.VI.COM (ora e come tale membro del Consiglio CP_1 Controparte_2
Direttivo.
Si è tuttavia dato atto nel corso del giudizio (e tali circostanze sono pacifiche tra le parti, quantomeno in fatto) che: a) in data 5/11/2024 è stato disposto, dal Presidente della confederazione Sistema
Impresa, sentita la Giunta confederale, il commissariamento della associazione convenuta, con nomina del Commissario con “tutti i poteri degli organi statutari del socio” (id est la società) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della confederazione (doc. 2, 7, 8 convenuta); b) da ultimo, in data 15/9/2025 e
29/9/2025 l'Assemblea della società, convocata dal Commissario suddetto, ha approvato le modifiche statutarie e ha nominato i nuovi organi statutari, tra cui i componenti del Consiglio direttivo e il
Presidente (doc. 33-39 convenuta, la cui ammissibilità è dovuta alla sopravvenienza di tali documenti rispetto alla scadenza dei termini istruttori).
pagina 3 di 8 Va sul punto premesso che vi è una sostanziale differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza di interesse ad agire, come chiarito dalla giurisprudenza (in particolar modo da quella amministrativa).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue infatti alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio (ad esempio, in caso di spontanea soddisfazione del bene della vita da parte del convenuto) idonea a definire il giudizio nel merito: la situazione sopravvenuta soddisfa, in questo caso, in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Invece, la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
In altre parole, mentre nel primo caso viene ottenuto il bene della vita preteso, nel secondo caso diventa inutile pretenderlo.
E' evidente che nel caso che ci occupa, in relazione ai fatti sopravvenuti dedotti, sia intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse ad agire solo con riguardo alla domanda di accertamento che l'attore sia attualmente Presidente e membro del Consiglio direttivo della società.
Invero, il commissariamento della società, ma ancor più il completo rinnovo delle cariche sociali, ha fatto venir meno l'interesse concreto ed attuale di alla reintegra nella carica di Presidente Parte_1
(che non sarebbe neppure più possibile).
Invece, non si ritiene che sia venuto meno l'interesse ad agire in relazione all'annullamento delle delibere impugnate, e ciò in quanto la declaratoria di loro illegittimità permetterebbe all'attore (che comunque si ritiene essere già pienamente legittimato ad impugnare la decisione di commissariamento e gli atti conseguenti, in quanto associato) di essere compiutamente reintegrato nella qualifica di
Presidente qualora venisse meno (a seguito dell'impugnazione su prospettata, per cui non vi sono limiti di tempo) il commissariamento e le decisioni assembleari successive allo stesso.
Opinando diversamente, si costringerebbe l'attore ad impugnare nuovamente le delibere oggetto di causa dopo l'eventuale declaratoria di invalidità del commissariamento e di quanto ad esso seguito, con evidente spreco di risorse e violazione del giusto processo.
Si ritiene dunque che permanga l'interesse ad ottenere la presente pronuncia, nei limiti su precisati.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, vanno altresì sconfessate le ulteriori eccezioni di rito svolte dalla convenuta, ossia: a)
l'improponibilità della presente azione non essendo l'attore in regola con il versamento delle quote sociali, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale;
b) l'improponibilità della presente azione in quanto la deliberazione impugnata sarebbe stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c.
Infatti, in primo luogo, lo statuto sociale (art. 9) preclude ai soci non regolarmente iscritti e non al corrente con il versamento delle quote sociali l'esercizio del diritto sociale.
Nel caso di specie, invece, si tratta di una azione giudiziale esercitata non da un socio in quanto tale bensì da un componente del consiglio direttivo (e Presidente), legato alla società non (solo) da un rapporto “sociale” ma da un incarico fiduciario ad hoc, e per questo non rientrante nella previsione di cui all'art. 9, che si riferisce ai soci ed ai rapporti ordinari dei soci con la assocazione.
E' peraltro irrilevante che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente debba essere eletto “purché socio dell'associazione”, e ciò in quanto: a) era anche membro del consiglio direttivo, Parte_1
nomina slegata dal concetto di associato;
b) in ogni caso, come detto, si tratta di rapporti con la società completamente diversi;
se non in qualità di associato, può opporsi alle delibere che Parte_1
hanno portato alla sua destituzione quale (ex) Presidente e membro del consiglio direttivo, nonché quale interessato e destinatario della decisione, e dunque per ciò solo legittimato ad impugnare una delibera che lo riguarda direttamente.
Peraltro, la sospensione dei diritti sociali (ancorché ritenuta estensibile, come invece non è, all'esercizio della presente azione) dovrebbe in ogni caso essere preceduta dall'iter di cui all'articolo
48 dello Statuto, iter mai avviato, come dimostra peraltro il fatto che nonostante il prolungato pagamento delle quote sociali sin dal 2014, è stato nominato Presidente senza nulla Parte_1
osservare al riguardo.
In secondo luogo, non è intervenuta alcuna sostituzione delle delibere impugnate ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c., bensì l'adozione di diverse (nell'oggetto, nell'organo che le ha prese, nella sua composizione) ed autonome decisioni, inidonee dunque a fondare l'eccezione suddetta.
Infatti, secondo la granitica giurisprudenza sul tema, per applicarsi la suddetta norma, la delibera successiva deve rimuovere la precedente causa di invalidità e deve avere il medesimo oggetto di quella sostituita (ossia, nel caso di specie, avrebbe dovuto trattarsi di delibera assembleare, nella medesima composizione, avente ad oggetto nuovamente l'esame della posizione di quale Parte_1
Presidente in regime di prorogatio).
pagina 5 di 8 Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di annullamento della deliberazione del 2016 che ha nominato ab origine quale Presidente, si rileva che l'associazione da cui la deliberazione Parte_1
promana non è legittimata ad impugnare la delibera stessa (v. Cass. sent. n. 16396/2021, secondo la quale l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare,
l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero;
l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà). La carenza di legittimazione ad agire travolge l'azione quale condizione della domanda stessa, e dunque (a maggior ragione) anche dell'eccezione, che mira ad ottenere, seppure in via incidentale, il medesimo risultato. E' poi irrilevante il citato art. 1442 c.c., sull'azione di annullamento dei contratti, e che si riferisce in ogni caso alla reviviscenza dell'azione di annullamento avanzata in via di eccezione, oltre il termine di prescrizione, da colui (in quanto contraente chiamato per l'esecuzione del contratto) che era in ogni caso legittimato a domandarne l'annullamento ab origine
(ove invece la legittimazione qui va esclusa).
La domanda di annullamento delle deliberazioni assunte, ai sensi dell'art. 23 c.c., deve essere invece accolta.
Invero, la delibera adottata in data 7/8/2024 in seconda convocazione è illegittima in quanto, in assorbimento degli ulteriori vizi pur dedotti: a) la prima convocazione dell'assemblea stessa non è intervenuta secondo i dettami dell'art. 13 e 23 dello Statuto (doc. 5 attore), come preso atto in tale sede
(ed il contenuto di tale presa d'atto non è oggetto di impugnazione, neppure da parte convenuta), nonché dell'art. 20 c.c. (in quanto non convocata dal Consiglio Direttivo), e la seduta è stata dichiarata ufficialmente chiusa alle ore 19 del 6/8/2024 (doc. 1 attore), peraltro con comunicazione inviata ai soci di scioglimento definitivo della sessione anche in seconda convocazione (doc. 8 attore); b) di conseguenza neppure può dirsi validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione del
7/8/2024, e ciò in quanto deriva da una prima convocazione invalidamente avvenuta, in contrasto con l'intervenuta espressa revoca, comunicata agli associati, della sessione in seconda convocazione.
Dalla suddetta invalidità della convocazione e della deliberazione dell'assemblea del 7/8/2024 (la quale ha illegittimamente dichiarato cessata la carica di Presidente dell'attore e dunque di componente del
Consiglio Direttivo) consegue automaticamente l'invalidità della delibera del consiglio direttivo pagina 6 di 8 8/8/2024 (doc. 2 attore), in quanto emessa da un organo non correttamente formato e convocato in violazione dell'art. 23 dello Statuto sociale.
In ogni caso, l'invalidità di quest'ultima deliberazione deriva anche dalla violazione di legge: come chiarito dalla giurisprudenza, gli organi dell'associazione non riconosciuta legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto o dall'assemblea (che tuttavia deve essere, a differenza che nel caso di specie, validamente convocata) fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale perpetuatio sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse (v. Cass. ord. n. 24214/2019).
L'invalidità formale (e anche in parte di merito per i motivi dedotti) accertata assorbe gli ulteriori motivi di invalidità nonché le ulteriori questioni in ordine alle presunte gravi inadempiente imputate all'attore dalla associazione, che comunque in caso di inerzia nella convocazione dell'assemblea avrebbe ben potuto adire l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 20 c.c. e promuovere regolarmente la sua destituzione.
In conclusione, dunque, va accolta la domanda di annullamento delle delibere impugnate, con la conseguenza dell'illegittimità della revoca dell'attore dalla carica quantomeno sino alla delibera di commissariamento dell'associazione, mentre va dichiarata la carenza sopravvenuta di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento che l'attore è ancora in carica come Presidente Parte_1
di IC e come tale membro del Consiglio Direttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (sostanziale, con riguardo alla prima domanda, e virtuale, con riguardo alla seconda, per le medesime ragioni esposte in ordine alla prima) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1600/2024 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da , DICHIARA l'annullamento, ai Parte_1 sensi dell'art. 23 c.c.,: 1) della delibera della assemblea degli associati del 7 agosto 2024, con verbale a ministero della dottoressa Elisabetta Rotta-Gentile, notaio in Rivolta d'Adda e , rep. 40.417, Per_1
racc. 15.849; 2) dell'atto denominato Verbale di assemblea dell'8 agosto 2024, rep. n. 40.418, racc. n.
15.850, a medesimo ministero.
pagina 7 di 8 DICHIARA l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, della domanda di accertamento che l'attore è tuttora in carica come Presidente di IC (ora Parte_1
e come tale membro del Consiglio Direttivo. Controparte_2
CONDANNA la società convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 8,991,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 27 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8