Articolo 1545 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1544Articolo 1583
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Art. 1545. (( (Collocamento in congedo assoluto). )) ((1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento del sessantottesimo anno di eta'))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025