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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 4/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocato Vincenzo Mandanici, nell'interesse dell'appellante dall'Avv. Giuseppe Chiofalo, Parte_1
nell'interesse della appellato - letto ed applicato l'art. Controparte_1
281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza in tema di responsabilità civile promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv.to
Vincenzo Mandanici, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiofalo, giusta procura in atti.
- appellato –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 12/2022 Parte_1
depositata il 6.6.2022 (procedimento n. 52/2021 R.G.) non notificata, con cui il Giudice di Pace di Novara di Sicilia, pronunciando sulle domande avanzate in prime cure da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni liquidati
[...]
nella complessiva somma di € 3.000,00 a titolo di perdita di n. 210 piante di KU 20x80 (del valore di € 1.680,00) nonché di n.120 piantine di
KU 20x10 (del valore di € 1.320,00) – derivante dalla mancata consegna commissionatagli dall'attore “presso il domicilio stabilito” del carico di piantine “lasciato in luogo diverso da quello stabilito dall'accordo”- oltre interessi e spese del procedimento (liquidate a favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario) chiedendone la riforma, con condanna alla refusione delle spese e, altresì, “condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. e ciò a fronte dell'incauta esecuzione posta in essere in danno del deducente”.
L'appellante – parte convenuta nel giudizio di prime cure - ha affidato il gravame ai motivi inerenti: a) alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 1326, 1678, 1693 e 2951 c.c. dolendosi della mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni pag. 2/15 asseritamente subiti dall'attore odierno appellato, in Controparte_1
forza della errata applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per la responsabilità aquiliana (art. 2947 c.c.) in luogo del termine annuale di prescrizione previsto in materia di responsabilità contrattuale (art. 2951 c.c.) erroneamente escluso pure al cospetto di configurazione della fattispecie negoziale, come pure riconosciuto in sentenza, in termini di contratto di trasporto;
b) alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 1678, 1686, 1693, 1696, 1697, 2697 e 1227 c.c., riproponendo la tesi della infondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado dal e dolendosi della CP_1
erronea valutazione del compendio istruttorio, operata dal Giudice di Pace, idoneo, invece, a fare emergere l'assenza di responsabilità della CP_2
facente capo all'appellante rispetto ai fatti Parte_1
contestatigli dal in virtù della sussumibilità della condotta del CP_1
trasportatore nella zona franca di esonero di cui all'art. 1693 c.c. - emergendo, dalle prove orali raccolte e, in particolare, dal narrato del teste
, escusso nel corso dell'udienza del 14/01/2022, la non Testimone_1
imputabilità al vettore della mancata consegna nel luogo stabilito – avuto riguardo, in particolare, ai fattori escludenti derivanti: i) dalla autorizzazione alla consegna in luogo diverso ricevuta telefonicamente dal mittente, avvisato prontamente della impossibilità di transito imposta dalle autorità per l'avvento del regime restrittivo della circolazione derivante dalle misure di contrasto al Covid-19; ii) dalla condotta negligente del mittente stesso, attardatosi a riprendere la merce di cui ha autorizzato il deposito nel diverso sito (Mercato dei Fiori di Pescia) emergente in prime cure (“dall'istruttoria svolta in primo grado è emersa inequivocabilmente
pag. 3/15 la prova che i danni denunciati in citazione si siano verificati, se del caso, per fatto e colpa esclusiva dello stesso mittente sig. ”) e, Controparte_1
in ogni caso, alla mancanza di prova idonea circa l'effettiva sussistenza dei danni subiti dalle piantine, né tanto meno del loro reale ammontare, in contrasto, tra le altre, con il dettato normativo di cui all'art. 1697 c.c.
Il gravame è stato trattato nella resistenza dell'appellato Controparte_1
Part il quale – ribadendo la commessa, affidata al convento
[...]
nel mese di marzo 2020, per il trasporto di piante presso due Parte_1
ditte con sede nel Nord Italia, e segnatamente, “n. 210 piante di Kunquat
20x80 per un valore di € 1.680,00, da consegnare presso la ditta di vivai
con sede a Colognola ai Colli (VR) e n. 120 Controparte_3
piantine di Kunquat 20x10 da consegnare presso la ditta EN di VA per un valore di € 1.320,00”, nonché la presa in consegna, sull'automezzo del delle piantine e la sottoscrizione dei documenti di trasporto Pt_1
– ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n.
12/2022.
La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.25 – viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Posta la tempestività del gravame – notificato (30/12/2022) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (data di deposito
06/06/2022) (cfr. Ricevuta di accettazione del 30/12/2022 sub fascicolo pag. 4/15 appellante) – nonché considerata la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, relativa alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in lite, al fine della annessa applicazione del regime giuridico corrispondente, sia in punto di clausole di esonero della responsabilità del vettore sia, a monte, dei termini di prescrizione breve previsti dalla disciplina tipica – alla luce del quadro assertivo e documentale acquisito – incluso il fascicolo di prime cure acquisito il
24.1.2023 – fondata, anzitutto, è la prima doglianza dell'appellante.
L'appellante, in particolare, dolendosi della mancata applicazione del regime di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. – e, quindi, dolendosi dell'errata applicazione, alla fattispecie, dell'art. 2947 c.c. dettato in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso responsabilità da fatto illecito – censura la sentenza appellata nella parte in cui ha statuito “che nel caso di specie non si verte in materia di responsabilità contrattuale, bensì in ambito di responsabilità extracontrattuale. Invero il contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore ed il convenuto, di fatto, non si è mai concluso, atteso che la merce non fu mai consegnata presso il domicilio stabilito” (cfr. sentenza appellata).
Censura, quindi, la parte motiva in cui la fattispecie è stata qualificata in termini non negoziali, con esclusione del regime tipico previsto dal codice ai sensi degli artt. 2951 e 1678 c.c. così, nello specifico, ove l'appellante pag. 5/15 espone: “Il Giudice di Pace di Novara di Sicilia, infatti, partendo dal presupposto che il contratto di trasporto intercorso tra le parti non si sarebbe mai concluso, poiché la merce non venne mai consegnata nei punti stabiliti, sostiene che nel caso di specie non si verterebbe in materia di responsabilità contrattuale, bensì extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. La decisione adottata sul punto dal Giudice di primo grado si rivela tuttavia priva di qualsivoglia fondamento giuridico e ciò se si considera che è lo stesso attore a riconoscere che tra le parti in causa sarebbe intervenuto un vero e proprio contratto di trasporto” (cfr. pagg.
5-6 atto d'appello).
Ponendo a confronto il motivo di gravame – teso, nella sostanza ed in sintesi, a denunciare errata qualificazione giuridica della fattispecie (illecito aquiliano derivante dall'abbandono delle merci non consegnate nel domicilio convenuto, piuttosto che trasporto co responsabilità regolata dagli artt. 1686 e 1693 c.c.) e annessa errata applicazione del regime giuridico – con la parte motiva della sentenza appellata – nell'ottica della natura devolutiva dell'appello, pur nei limiti delle censure proposte ex art. 346 c.c. – si evince la ricorrenza di errata/illogica/non coerente motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata in prime cure e riproposta in questa sede.
In particolare, la premessa utilizzata in motivazione – ovvero “in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto….si rileva che nel
pag. 6/15 caso di specie non si verte in materia di responsabilità contrattuale, bensì in ambito di responsabilità extracontrattuale” - risulta basata su presupposto errato – ovvero ove si afferma: “ Invero il contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore ed il convenuto, di fatto, non si è mai concluso, atteso che la merce non fu mai consegnata presso il domicilio stabilito. Infatti, come emerso dalla prova testimoniale espletata, il carico di piantine fu lasciato in deposito in un luogo diverso da quello stabilito dall'accordo di cui prima, in quanto il trasportatore, a suo dire, impossibilitato a raggiungere il luogo di destinazione del carico effettuato, lasciva il prodotto di cui prima in un deposito con l'impegno di provvedere successivamente a ricondurre medesimo al punto di partenza e cioè a dire presso il legittimo proprietario che aveva stipulato il contratto di trasporto, senza, però, che ciò mai avvenisse. Pertanto proprio tale ultimo comportamento posto in essere dal trasportatore ha determinato in capo allo stesso il sorgere della responsabilità extracontrattuale che non va valutata come mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, bensì quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito” – in quanto contrastante con le stesse evidenze probatorie già riconducibili al narrato attoreo oltreché alla documentazione prodotta.
Quanto al narrato attoreo, dalla citazione introduttiva del giudizio di prime cure si evince descrizione degli elementi sufficienti alla sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo della figura di cui agli artt. 1678 e ss. c.c.
pag. 7/15 avuto riguardo, tra le altre, al riferimento esplicito all'affidamento, da parte di (attore) nel mese di marzo 2020, alla ditta Da CA Controparte_1
Salvatore del “trasporto di piante presso due ditte con sede con sede nel
Nord Italia, e più segnatamente n. 210 piante di Kunquat 20x80 per un valore di € 1.680,00, da consegnare presso la ditta di Controparte_4
con sede a Colognola ai Colli (VR) e n. 120 piantine di Kunquat
[...]
20x10 da consegnare presso la ditta EN di VA per un valore di €
1.320,00. Per dare esecuzione al contratto di trasporto, il Sig. Pt_1
pertanto, in data 8 marzo 2020 si è recato presso il vivaio del Sig. CP_1
sito in Mazzarrà Sant'Andrea, ed ha caricato sul proprio automezzo le piantine de quibus, dopo aver regolarmente sottoscritto i documenti di trasporto. Però, invece di rispettare il contratto di trasporto per quanto concerne il luogo di consegna, ha depositato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dell'attore, le merci affidategli presso il mercato dei fiori di Pescia in Provincia di Pistoia, avvertendo telefonicamente l'attore, senza giustificarne nella maniera più assoluta le ragioni” (cfr. atto di citazione e, altresì, memoria costituzione appellato)
Quanto alla documentazione, in particolare, rilevano i documenti di trasporto – attestanti l'esistenza del rapporto qualificato tra la ditta FÒ
e la ditta Da CA - (cfr. doc. n. 3 fascicolo appellato).
L'illogicità, peraltro, si manifesta e si apprezza anche con riferimento alle stesse ulteriori parti di cui si compone la motivazione.
pag. 8/15 Pur risultando, infatti, negata la sussistenza di un contratto di trasporto, dalla lettura della sentenza emergono plurimi e reiterati riferimenti a tale schema negoziale, ovvero al “comportamento posto in essere dal trasportatore” consistente nell'aver lasciato il prodotto preso in consegna per il trasporto “in un deposito con l'impegno di provvedere successivamente a ricondurre il medesimo al punto di partenza e cioè a dire presso il legittimo proprietario che aveva stipulato il contratto di trasporto”. Ancora, con maggior nitore, il travisamento della realtà fattuale emerge dalla lettura della motivazione nella parte in cui reca riferimento alle prove orali raccolte, stante l'affermazione: “in sede di espletamento della prova testimoniale, i testi escussi….hanno confermato l'esistenza del contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore e il convenuto” (cfr. sentenza appellata).
È, dunque, probabile inferire che la mancata esecuzione del contratto – i.e.
l'esatto adempimento – tramite consegna delle piantine prese in carico
(tant'è che lo stesso attore appellato deduce la firma dei DDT da parte del odierno appellante) nel luogo concordato – ovvero presso due Pt_1
ditte con sede nel Nord Italia, quali: ditta di vivai HI CP_3
con sede a Colognola ai Colli (VR) e ditta EN di VA (dati, questi, pacifici inter partes) – sia stata sovrapposta e confusa con il mancato perfezionamento della fattispecie, invero, avvenuto per come dedotto dallo stesso attore e per come desumibile dai DDT prodotti.
pag. 9/15 D'altra parte, la disciplina tipica non prevede la forma scritta ai fini della validità o della prova del contratto di trasporto. Sicché, alla conclusione di tale schema causale, si attagliano, per il principio di libertà delle forme, gli istituti di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Il contratto di trasporto, infatti, può ritenersi concluso in quanto ha avuto un inizio di esecuzione: in tal senso militano le stesse allegazioni attoree, ribadite nella memoria di costituzione dell'appellato, recanti riferimento alla presa in carico, elemento connotativo del trasporto. Così, nello specifico, ove si deduce “il Sig. pertanto, in data 8 marzo 2020 Pt_1
si è recato presso il vivaio del Sig. sito in Mazzarrà Sant'Andrea, CP_1
ed ha caricato sul proprio automezzo le piantine de quibus, dopo aver regolarmente sottoscritto i documenti di trasporto” (cfr. atto di citazione e comparsa costituzione appellato).
La firma dei documenti di trasporto, d'altronde, può rilevare come sintomo di accettazione della proposta di farsi carico della merce per il trasporto presso il luogo pattuito.
Ne segue, allora, che alla riqualificazione della fattispecie in termini di trasporto consegue l'applicazione – a fronte di eccezione di prescrizione
– del regime breve di cui all'art. 2951 c.c., ovvero di un anno dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
pag. 10/15 Nel merito, se si ha riguardo alla produzione documentale eseguita in prime cure dall'attore odierno appellato, non trova riscontro la produzione, all'interno dell'indice numerato in calce alla citazione, del documento – prodotto in questa sede (doc. n. 5 fascicolo appellato) – costituente diffida di pagamento diretta a ottenere il risarcimento del danno quantificato in misura di euro 3.000,00.
Né a tale documento fa riferimento la sentenza di primo grado.
Dall'indice dei documenti depositati in primo grado, infatti, emerge unicamente l'offerta in comunicazione di invito alla stipula di negoziazione assistita e relativo riscontro negativo (cfr. docc. n. 3 e n. 4 indice atto di citazione in primo grado).
Né, ancora, l'appellato costituendosi, ha resistito alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione, facendo riferimento chiaro ed esplicito alla missiva recante diffida di pagamento/interruzione eventuali termini di prescrizionali (oggetto di produzione sub doc. n. 5 fascicolo appellato).
Sicché, prescindendo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dalla missiva spedita con pec dell'8.3.2021, occorre anzitutto individuare il dies a quo della prescrizione annuale prevista per i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
In linea generale, in materia di trasporto l'art. 2951 cod. civ. – che prevede un termine breve di prescrizione di un anno per esercitare i relativi diritti – costituisce disposizione di carattere speciale rispetto al 2935 cod. civ. in ordine al momento a partire dal quale tali diritti possono essere esercitati.
pag. 11/15 Il precetto di base posto all'art. 2935 cod. civ. stabilisce che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", mentre il comma terzo dell'art. 2951 cod. civ. prevede che il termine decorre "... dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione".
Sicché, valorizzando la ratio legis – i.e. circoscrivere in un ristretto arco di tempo la possibilità di azionare diritti derivanti dal contratto di trasporto, come si ricava dal rilievo per cui si tende ad includere nel termine indicato anche i diritti relativi a prestazioni accessorie connesse al contratto di trasporto e, al contempo, ad agganciare il dies a quo al momento della consegna o quando essa sarebbe dovuta avvenire al luogo di destinazione anche in ipotesi di furto della merce (cfr. Cass. 13 novembre
2002, n. 15936) – considerato che, in mancanza di forma scritta, soccorrono gli usi per individuare il momento della consegna della merce presa in carico, ai sensi dell'art. 1687 c.c., consegue che, rispetto alla presa in consegna (8.3.2020 per come pacifico tra le parti oltreché risultante dai
DDT) il dies a quo può agganciarsi al giorno (10.3.2020) in cui il mezzo utilizzato per il trasporto è giunto a destinazione. In tal senso, infatti, il narrato del teste - sentito all'udienza del 14/01/2022 – Testimone_1
attendibile giacché ha dichiarato di aver appreso direttamente tramite percezione sensoriale (audio) dovuta alla circostanza della di lui presenza a bordo dell'automezzo incaricato del trasporto delle piantine.
pag. 12/15 Sicché, poiché l'atto interruttivo prodotto in prime cure – oggetto di riferimento specifico e chiaro anche tra le difese riproposte in questa sede dall'appellato che ha prodotto il documento (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellato)– è l'invito a negoziazione assistita inviato il 17.3.2021, consegue, in difetto di validi e idonei atti interruttivi anteriori, la fondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto e riproposta in questa sede quale motivo di gravame.
L'inidoneità della pec datata 8.3.2021, d'altra parte, è apprezzabile – ove il documento si ritenesse produzione ammissibile – alla luce del fatto che la missiva risulta spedita a indirizzo pec non riconducibile al domicilio digitale del convenuto, odierno appellante: la ricevuta di avvenuta consegna, infatti, reca indirizzo mentre, invece, il Email_1
domicilio digitale riferibile a convenuto in prime Parte_1
cure, è come risulta dalla istanza rivolta in Email_2
primo grado al giudice di Pace (per la riforma dell'ordinanza reiettiva della eccezione proposta) e annessa documentazione di estrazione indirizzo pec da registro IN (cfr. doc. istanza 10.3.22 sub fascicolo appellante).
Decidendo, quindi, nei limiti delle domande, eccezioni e difese proposte dalle parti, l'appello è fondato con assorbimento degli altri motivi.
Ne segue, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata e riproposta dall'appellato, il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
. CP_1
pag. 13/15 L'accoglimento del gravame importa – in linea con la richiesta formulata dall'appellante: “Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il 15% della Legge Professionale”
(cfr. atto di appello e note conclusive) – la condanna dell'appellato alla refusione delle spese di secondo grado, liquidate ai medi tabellari, secondo il valore dichiarato, considerata la natura documentale della istruttoria e il pregio della difesa tecnica.
Non può trovare ingresso, in questa sede, salva la deducibilità nelle sedi oppositive opportune, la pretesa di “condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 2
c.p.c. e ciò a fronte dell'incauta esecuzione posta in essere in danno del deducente, il cui ammontare potrà essere liquidato dal Tribunale anche in via equitativa” mancando la prova dell'avvio e della utile coltivazione dell'incauta esecuzione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 660/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
spiegate in motivazione così riformando la sentenza di primo grado n.
12/2022 resa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia nel giudizio civile iscritto al n°52/2021 R.G., pubblicata in data 06/06/2022;
pag. 14/15 DICHIARA pertanto prescritto ex art. 2951 c.c., il diritto al risarcimento del danno azionato da (e, dunque, non Controparte_1
dovuta la liquidazione accordata nella sentenza gravata in misura pari a euro 3.000,00 oltre interessi);
CONDANNA l'appellato soccombente alla refusione delle spese del giudizio sostenute dall'appellante liquidate in complessivi euro 1.701,00 oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge ed oltre rimborso spese vive pari a euro 174,00 (CU e diritti).
Barcellona P.G. 26.6.25.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/15
N. R.G. 4/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocato Vincenzo Mandanici, nell'interesse dell'appellante dall'Avv. Giuseppe Chiofalo, Parte_1
nell'interesse della appellato - letto ed applicato l'art. Controparte_1
281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza in tema di responsabilità civile promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv.to
Vincenzo Mandanici, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiofalo, giusta procura in atti.
- appellato –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 12/2022 Parte_1
depositata il 6.6.2022 (procedimento n. 52/2021 R.G.) non notificata, con cui il Giudice di Pace di Novara di Sicilia, pronunciando sulle domande avanzate in prime cure da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni liquidati
[...]
nella complessiva somma di € 3.000,00 a titolo di perdita di n. 210 piante di KU 20x80 (del valore di € 1.680,00) nonché di n.120 piantine di
KU 20x10 (del valore di € 1.320,00) – derivante dalla mancata consegna commissionatagli dall'attore “presso il domicilio stabilito” del carico di piantine “lasciato in luogo diverso da quello stabilito dall'accordo”- oltre interessi e spese del procedimento (liquidate a favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario) chiedendone la riforma, con condanna alla refusione delle spese e, altresì, “condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c. e ciò a fronte dell'incauta esecuzione posta in essere in danno del deducente”.
L'appellante – parte convenuta nel giudizio di prime cure - ha affidato il gravame ai motivi inerenti: a) alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 1326, 1678, 1693 e 2951 c.c. dolendosi della mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni pag. 2/15 asseritamente subiti dall'attore odierno appellato, in Controparte_1
forza della errata applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per la responsabilità aquiliana (art. 2947 c.c.) in luogo del termine annuale di prescrizione previsto in materia di responsabilità contrattuale (art. 2951 c.c.) erroneamente escluso pure al cospetto di configurazione della fattispecie negoziale, come pure riconosciuto in sentenza, in termini di contratto di trasporto;
b) alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 1678, 1686, 1693, 1696, 1697, 2697 e 1227 c.c., riproponendo la tesi della infondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado dal e dolendosi della CP_1
erronea valutazione del compendio istruttorio, operata dal Giudice di Pace, idoneo, invece, a fare emergere l'assenza di responsabilità della CP_2
facente capo all'appellante rispetto ai fatti Parte_1
contestatigli dal in virtù della sussumibilità della condotta del CP_1
trasportatore nella zona franca di esonero di cui all'art. 1693 c.c. - emergendo, dalle prove orali raccolte e, in particolare, dal narrato del teste
, escusso nel corso dell'udienza del 14/01/2022, la non Testimone_1
imputabilità al vettore della mancata consegna nel luogo stabilito – avuto riguardo, in particolare, ai fattori escludenti derivanti: i) dalla autorizzazione alla consegna in luogo diverso ricevuta telefonicamente dal mittente, avvisato prontamente della impossibilità di transito imposta dalle autorità per l'avvento del regime restrittivo della circolazione derivante dalle misure di contrasto al Covid-19; ii) dalla condotta negligente del mittente stesso, attardatosi a riprendere la merce di cui ha autorizzato il deposito nel diverso sito (Mercato dei Fiori di Pescia) emergente in prime cure (“dall'istruttoria svolta in primo grado è emersa inequivocabilmente
pag. 3/15 la prova che i danni denunciati in citazione si siano verificati, se del caso, per fatto e colpa esclusiva dello stesso mittente sig. ”) e, Controparte_1
in ogni caso, alla mancanza di prova idonea circa l'effettiva sussistenza dei danni subiti dalle piantine, né tanto meno del loro reale ammontare, in contrasto, tra le altre, con il dettato normativo di cui all'art. 1697 c.c.
Il gravame è stato trattato nella resistenza dell'appellato Controparte_1
Part il quale – ribadendo la commessa, affidata al convento
[...]
nel mese di marzo 2020, per il trasporto di piante presso due Parte_1
ditte con sede nel Nord Italia, e segnatamente, “n. 210 piante di Kunquat
20x80 per un valore di € 1.680,00, da consegnare presso la ditta di vivai
con sede a Colognola ai Colli (VR) e n. 120 Controparte_3
piantine di Kunquat 20x10 da consegnare presso la ditta EN di VA per un valore di € 1.320,00”, nonché la presa in consegna, sull'automezzo del delle piantine e la sottoscrizione dei documenti di trasporto Pt_1
– ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n.
12/2022.
La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.25 – viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Posta la tempestività del gravame – notificato (30/12/2022) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (data di deposito
06/06/2022) (cfr. Ricevuta di accettazione del 30/12/2022 sub fascicolo pag. 4/15 appellante) – nonché considerata la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, relativa alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in lite, al fine della annessa applicazione del regime giuridico corrispondente, sia in punto di clausole di esonero della responsabilità del vettore sia, a monte, dei termini di prescrizione breve previsti dalla disciplina tipica – alla luce del quadro assertivo e documentale acquisito – incluso il fascicolo di prime cure acquisito il
24.1.2023 – fondata, anzitutto, è la prima doglianza dell'appellante.
L'appellante, in particolare, dolendosi della mancata applicazione del regime di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. – e, quindi, dolendosi dell'errata applicazione, alla fattispecie, dell'art. 2947 c.c. dettato in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso responsabilità da fatto illecito – censura la sentenza appellata nella parte in cui ha statuito “che nel caso di specie non si verte in materia di responsabilità contrattuale, bensì in ambito di responsabilità extracontrattuale. Invero il contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore ed il convenuto, di fatto, non si è mai concluso, atteso che la merce non fu mai consegnata presso il domicilio stabilito” (cfr. sentenza appellata).
Censura, quindi, la parte motiva in cui la fattispecie è stata qualificata in termini non negoziali, con esclusione del regime tipico previsto dal codice ai sensi degli artt. 2951 e 1678 c.c. così, nello specifico, ove l'appellante pag. 5/15 espone: “Il Giudice di Pace di Novara di Sicilia, infatti, partendo dal presupposto che il contratto di trasporto intercorso tra le parti non si sarebbe mai concluso, poiché la merce non venne mai consegnata nei punti stabiliti, sostiene che nel caso di specie non si verterebbe in materia di responsabilità contrattuale, bensì extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. La decisione adottata sul punto dal Giudice di primo grado si rivela tuttavia priva di qualsivoglia fondamento giuridico e ciò se si considera che è lo stesso attore a riconoscere che tra le parti in causa sarebbe intervenuto un vero e proprio contratto di trasporto” (cfr. pagg.
5-6 atto d'appello).
Ponendo a confronto il motivo di gravame – teso, nella sostanza ed in sintesi, a denunciare errata qualificazione giuridica della fattispecie (illecito aquiliano derivante dall'abbandono delle merci non consegnate nel domicilio convenuto, piuttosto che trasporto co responsabilità regolata dagli artt. 1686 e 1693 c.c.) e annessa errata applicazione del regime giuridico – con la parte motiva della sentenza appellata – nell'ottica della natura devolutiva dell'appello, pur nei limiti delle censure proposte ex art. 346 c.c. – si evince la ricorrenza di errata/illogica/non coerente motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata in prime cure e riproposta in questa sede.
In particolare, la premessa utilizzata in motivazione – ovvero “in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto….si rileva che nel
pag. 6/15 caso di specie non si verte in materia di responsabilità contrattuale, bensì in ambito di responsabilità extracontrattuale” - risulta basata su presupposto errato – ovvero ove si afferma: “ Invero il contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore ed il convenuto, di fatto, non si è mai concluso, atteso che la merce non fu mai consegnata presso il domicilio stabilito. Infatti, come emerso dalla prova testimoniale espletata, il carico di piantine fu lasciato in deposito in un luogo diverso da quello stabilito dall'accordo di cui prima, in quanto il trasportatore, a suo dire, impossibilitato a raggiungere il luogo di destinazione del carico effettuato, lasciva il prodotto di cui prima in un deposito con l'impegno di provvedere successivamente a ricondurre medesimo al punto di partenza e cioè a dire presso il legittimo proprietario che aveva stipulato il contratto di trasporto, senza, però, che ciò mai avvenisse. Pertanto proprio tale ultimo comportamento posto in essere dal trasportatore ha determinato in capo allo stesso il sorgere della responsabilità extracontrattuale che non va valutata come mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, bensì quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito” – in quanto contrastante con le stesse evidenze probatorie già riconducibili al narrato attoreo oltreché alla documentazione prodotta.
Quanto al narrato attoreo, dalla citazione introduttiva del giudizio di prime cure si evince descrizione degli elementi sufficienti alla sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo della figura di cui agli artt. 1678 e ss. c.c.
pag. 7/15 avuto riguardo, tra le altre, al riferimento esplicito all'affidamento, da parte di (attore) nel mese di marzo 2020, alla ditta Da CA Controparte_1
Salvatore del “trasporto di piante presso due ditte con sede con sede nel
Nord Italia, e più segnatamente n. 210 piante di Kunquat 20x80 per un valore di € 1.680,00, da consegnare presso la ditta di Controparte_4
con sede a Colognola ai Colli (VR) e n. 120 piantine di Kunquat
[...]
20x10 da consegnare presso la ditta EN di VA per un valore di €
1.320,00. Per dare esecuzione al contratto di trasporto, il Sig. Pt_1
pertanto, in data 8 marzo 2020 si è recato presso il vivaio del Sig. CP_1
sito in Mazzarrà Sant'Andrea, ed ha caricato sul proprio automezzo le piantine de quibus, dopo aver regolarmente sottoscritto i documenti di trasporto. Però, invece di rispettare il contratto di trasporto per quanto concerne il luogo di consegna, ha depositato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dell'attore, le merci affidategli presso il mercato dei fiori di Pescia in Provincia di Pistoia, avvertendo telefonicamente l'attore, senza giustificarne nella maniera più assoluta le ragioni” (cfr. atto di citazione e, altresì, memoria costituzione appellato)
Quanto alla documentazione, in particolare, rilevano i documenti di trasporto – attestanti l'esistenza del rapporto qualificato tra la ditta FÒ
e la ditta Da CA - (cfr. doc. n. 3 fascicolo appellato).
L'illogicità, peraltro, si manifesta e si apprezza anche con riferimento alle stesse ulteriori parti di cui si compone la motivazione.
pag. 8/15 Pur risultando, infatti, negata la sussistenza di un contratto di trasporto, dalla lettura della sentenza emergono plurimi e reiterati riferimenti a tale schema negoziale, ovvero al “comportamento posto in essere dal trasportatore” consistente nell'aver lasciato il prodotto preso in consegna per il trasporto “in un deposito con l'impegno di provvedere successivamente a ricondurre il medesimo al punto di partenza e cioè a dire presso il legittimo proprietario che aveva stipulato il contratto di trasporto”. Ancora, con maggior nitore, il travisamento della realtà fattuale emerge dalla lettura della motivazione nella parte in cui reca riferimento alle prove orali raccolte, stante l'affermazione: “in sede di espletamento della prova testimoniale, i testi escussi….hanno confermato l'esistenza del contratto di trasporto intervenuto tra l'odierno attore e il convenuto” (cfr. sentenza appellata).
È, dunque, probabile inferire che la mancata esecuzione del contratto – i.e.
l'esatto adempimento – tramite consegna delle piantine prese in carico
(tant'è che lo stesso attore appellato deduce la firma dei DDT da parte del odierno appellante) nel luogo concordato – ovvero presso due Pt_1
ditte con sede nel Nord Italia, quali: ditta di vivai HI CP_3
con sede a Colognola ai Colli (VR) e ditta EN di VA (dati, questi, pacifici inter partes) – sia stata sovrapposta e confusa con il mancato perfezionamento della fattispecie, invero, avvenuto per come dedotto dallo stesso attore e per come desumibile dai DDT prodotti.
pag. 9/15 D'altra parte, la disciplina tipica non prevede la forma scritta ai fini della validità o della prova del contratto di trasporto. Sicché, alla conclusione di tale schema causale, si attagliano, per il principio di libertà delle forme, gli istituti di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Il contratto di trasporto, infatti, può ritenersi concluso in quanto ha avuto un inizio di esecuzione: in tal senso militano le stesse allegazioni attoree, ribadite nella memoria di costituzione dell'appellato, recanti riferimento alla presa in carico, elemento connotativo del trasporto. Così, nello specifico, ove si deduce “il Sig. pertanto, in data 8 marzo 2020 Pt_1
si è recato presso il vivaio del Sig. sito in Mazzarrà Sant'Andrea, CP_1
ed ha caricato sul proprio automezzo le piantine de quibus, dopo aver regolarmente sottoscritto i documenti di trasporto” (cfr. atto di citazione e comparsa costituzione appellato).
La firma dei documenti di trasporto, d'altronde, può rilevare come sintomo di accettazione della proposta di farsi carico della merce per il trasporto presso il luogo pattuito.
Ne segue, allora, che alla riqualificazione della fattispecie in termini di trasporto consegue l'applicazione – a fronte di eccezione di prescrizione
– del regime breve di cui all'art. 2951 c.c., ovvero di un anno dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
pag. 10/15 Nel merito, se si ha riguardo alla produzione documentale eseguita in prime cure dall'attore odierno appellato, non trova riscontro la produzione, all'interno dell'indice numerato in calce alla citazione, del documento – prodotto in questa sede (doc. n. 5 fascicolo appellato) – costituente diffida di pagamento diretta a ottenere il risarcimento del danno quantificato in misura di euro 3.000,00.
Né a tale documento fa riferimento la sentenza di primo grado.
Dall'indice dei documenti depositati in primo grado, infatti, emerge unicamente l'offerta in comunicazione di invito alla stipula di negoziazione assistita e relativo riscontro negativo (cfr. docc. n. 3 e n. 4 indice atto di citazione in primo grado).
Né, ancora, l'appellato costituendosi, ha resistito alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione, facendo riferimento chiaro ed esplicito alla missiva recante diffida di pagamento/interruzione eventuali termini di prescrizionali (oggetto di produzione sub doc. n. 5 fascicolo appellato).
Sicché, prescindendo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dalla missiva spedita con pec dell'8.3.2021, occorre anzitutto individuare il dies a quo della prescrizione annuale prevista per i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
In linea generale, in materia di trasporto l'art. 2951 cod. civ. – che prevede un termine breve di prescrizione di un anno per esercitare i relativi diritti – costituisce disposizione di carattere speciale rispetto al 2935 cod. civ. in ordine al momento a partire dal quale tali diritti possono essere esercitati.
pag. 11/15 Il precetto di base posto all'art. 2935 cod. civ. stabilisce che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", mentre il comma terzo dell'art. 2951 cod. civ. prevede che il termine decorre "... dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione".
Sicché, valorizzando la ratio legis – i.e. circoscrivere in un ristretto arco di tempo la possibilità di azionare diritti derivanti dal contratto di trasporto, come si ricava dal rilievo per cui si tende ad includere nel termine indicato anche i diritti relativi a prestazioni accessorie connesse al contratto di trasporto e, al contempo, ad agganciare il dies a quo al momento della consegna o quando essa sarebbe dovuta avvenire al luogo di destinazione anche in ipotesi di furto della merce (cfr. Cass. 13 novembre
2002, n. 15936) – considerato che, in mancanza di forma scritta, soccorrono gli usi per individuare il momento della consegna della merce presa in carico, ai sensi dell'art. 1687 c.c., consegue che, rispetto alla presa in consegna (8.3.2020 per come pacifico tra le parti oltreché risultante dai
DDT) il dies a quo può agganciarsi al giorno (10.3.2020) in cui il mezzo utilizzato per il trasporto è giunto a destinazione. In tal senso, infatti, il narrato del teste - sentito all'udienza del 14/01/2022 – Testimone_1
attendibile giacché ha dichiarato di aver appreso direttamente tramite percezione sensoriale (audio) dovuta alla circostanza della di lui presenza a bordo dell'automezzo incaricato del trasporto delle piantine.
pag. 12/15 Sicché, poiché l'atto interruttivo prodotto in prime cure – oggetto di riferimento specifico e chiaro anche tra le difese riproposte in questa sede dall'appellato che ha prodotto il documento (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellato)– è l'invito a negoziazione assistita inviato il 17.3.2021, consegue, in difetto di validi e idonei atti interruttivi anteriori, la fondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto e riproposta in questa sede quale motivo di gravame.
L'inidoneità della pec datata 8.3.2021, d'altra parte, è apprezzabile – ove il documento si ritenesse produzione ammissibile – alla luce del fatto che la missiva risulta spedita a indirizzo pec non riconducibile al domicilio digitale del convenuto, odierno appellante: la ricevuta di avvenuta consegna, infatti, reca indirizzo mentre, invece, il Email_1
domicilio digitale riferibile a convenuto in prime Parte_1
cure, è come risulta dalla istanza rivolta in Email_2
primo grado al giudice di Pace (per la riforma dell'ordinanza reiettiva della eccezione proposta) e annessa documentazione di estrazione indirizzo pec da registro IN (cfr. doc. istanza 10.3.22 sub fascicolo appellante).
Decidendo, quindi, nei limiti delle domande, eccezioni e difese proposte dalle parti, l'appello è fondato con assorbimento degli altri motivi.
Ne segue, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata e riproposta dall'appellato, il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
. CP_1
pag. 13/15 L'accoglimento del gravame importa – in linea con la richiesta formulata dall'appellante: “Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA ed il 15% della Legge Professionale”
(cfr. atto di appello e note conclusive) – la condanna dell'appellato alla refusione delle spese di secondo grado, liquidate ai medi tabellari, secondo il valore dichiarato, considerata la natura documentale della istruttoria e il pregio della difesa tecnica.
Non può trovare ingresso, in questa sede, salva la deducibilità nelle sedi oppositive opportune, la pretesa di “condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 2
c.p.c. e ciò a fronte dell'incauta esecuzione posta in essere in danno del deducente, il cui ammontare potrà essere liquidato dal Tribunale anche in via equitativa” mancando la prova dell'avvio e della utile coltivazione dell'incauta esecuzione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 660/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
spiegate in motivazione così riformando la sentenza di primo grado n.
12/2022 resa dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia nel giudizio civile iscritto al n°52/2021 R.G., pubblicata in data 06/06/2022;
pag. 14/15 DICHIARA pertanto prescritto ex art. 2951 c.c., il diritto al risarcimento del danno azionato da (e, dunque, non Controparte_1
dovuta la liquidazione accordata nella sentenza gravata in misura pari a euro 3.000,00 oltre interessi);
CONDANNA l'appellato soccombente alla refusione delle spese del giudizio sostenute dall'appellante liquidate in complessivi euro 1.701,00 oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge ed oltre rimborso spese vive pari a euro 174,00 (CU e diritti).
Barcellona P.G. 26.6.25.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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