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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3189/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e , con gli avvocati Renato Vernizzi e Vincenzo Parte_1 Parte_2
Pignatelli ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di _1
, nato a [...] l'[...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile.
[...]
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrente fanno parte di una famiglia stabilita in Brasile da molti anni e discendenti di un cittadino italiano, Persona_1
( ), nato a [...], il [...], dal padre e dalla _1 Persona_2 Persona_3 madre come risulta dall'estratto di nascita rilasciato dal Comune di Brescia (BS) Persona_4
(doc. 01. Nascita - RE ).
2. emigrò in Brasile e si unì in matrimonio a _1 Persona_1
Espírito Santo do Rio Pardo, attuale Pardinho/SP (Brasile) il 11 giugno 1918 con Persona_5
tutto come risulta dal certificato di matrimonio (doc. 02. Matrimonio – RE Arrigo).
[...]
lì visse fino alla morte senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana (doc. 03. Non Persona_1
Naturalizzazione – RE ) e quindi senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. 3. _1
Dall'unione di con nacque a Rio Bonito, attuale Bofete/SP Persona_1 Persona_5
(Brasile) il 07 febbraio 1921 la figlia , come risulta dal registro di nascita (doc. Persona_6
04. Nascita – ) - evidenziando che nell'atto di nascita il nome della madre fu Persona_6 trascritto con i cognomi del suo padre “ (si noti che all'epoca in Brasile le persone Persona_7
venivano indentificate con il cognome del padre, perciò (v. doc. 02. Persona_8
Matrimonio – RE Arrigo).
4. si unì in matrimoni a Pardinho/SP (Brasile) il Persona_6
12/10/1940 con (doc. 05. Matrimonio – ) e da tale Persona_9 Persona_6
unione nacque il 14 luglio 1952 a Bofete/SP (Brasile) il figlio (doc. 06. Persona_10
Nascita - ).
5. contrasse matrimonio il 15 Persona_10 Persona_10 gennaio 1972 a Bofete/SP (Brasile) con de ÁT UE (doc. 07. Matrimonio - Pt_3 [...]
), la quale cambiò il nome dopo il matrimonio e aggiunse il cognome del marito Persona_10
– .
6. Dal suddetto matrimonio nacque a Bofete/SP (Brasile) la figlia Persona_11
, il 28 ottobre 1972 (doc. 08. Nascita - ). Persona_12 Persona_12 _12
contrasse matrimonio il 21 gennaio 1989 ad Anhembi/SP (Brasile) con (doc.
[...] _13
09. Matrimonio - ), la quale cambiò il nome dopo il matrimonio e aggiunse Persona_12 il cognome del marito – .
7. Dall'unione di Persona_14 Persona_14
con nasceva nel distretto di Rubião Júnior - Botucatu/SP (Brasile) il 15 maggio
[...] _13
1995 il figlio e odierno ricorrente , come risulta dal registro di nascita (doc. Parte_1
10. Nascita – ) 8. ha contratto matrimonio a Email_1 Parte_1
Botucatu/SP (Brasile) il 20 dicembre 2014 con (doc. 11. Matrimonio Persona_15
- ), la quale cambiò il nome dopo il matrimonio e aggiunse il cognome del Parte_1
marito – , i quali si sono divorziati come dalla Sentenza Persona_16
emessa dal Tribunale di Giustizia dello Stato di São Paulo – Forum di Botucatu dell'11 marzo 2019
– passaggio in giudicato il 10 giugno 2019 (doc. 12. Divorzio - ) – dopo il Parte_1 divorzio l'ex moglie torna a firmare con suo nome da nubile.
9. Dopo il divorzio Parte_1
ha iniziato la sua attuale convivenza con e da questa relazione è nata
[...] Controparte_2
a Botucatu/SP (Brasile), fuori dal matrimonio, la figlia e odierna ricorrente Parte_2
il 22 agosto 2019 (doc. 13. Nascita - IR ). 10. Per maggiore chiarezza
[...] Parte_2 espositiva, si riproduce l'albero genealogico (doc. 14. Albero Genealogico) appena descritto, nel quale le caselle di colore blu rappresentano la linea di discendenza italiana e le caselle di colore verde gli odierni ricorrenti. 11. Come risulta dalla narrativa, il capostipite era Persona_1
cittadino italiano, non ha mai ricevuto la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e quindi non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. doc. 03. Non Naturalizzazione - RE Arrigo).
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] l'[...] (doc. 1 fasc. ric.) non Persona_1
ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 3.4.25
Il giudice
Christian Colombo