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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 684 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
Cod. Fisc. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/06/1968, residente a SILVI (TE), VIA TINTORETTO, 5, rapp.ta e difesa dall'Avv.
Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.ta presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: accertare e
1 dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per n. 4 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il a Controparte_1 riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.1500, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2022 - 2023, 2021 – 2022, 2020 - 2021 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27/03/2025 Parte_1 docente non di ruolo di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di Controparte_1 ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
2 (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1
evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come
3 partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria».
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
4 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del
23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e
5 l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
6 La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
7 La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
8 corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
9 Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
10 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento
11 dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il
12 diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
13 2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda deve trovare accoglimento.
Dai documenti di causa, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente risulta che la stessa sia stata immessa in ruolo a decorrere dal 1.9.2023 e che presti servizio tuttora.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Emerge, altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente della scuola dell'infanzia, su posto comune, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (supplenza annuale) per l'anno scolastico 2021/2022, così come si evince dallo stato matricolare.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per tali anni scolastici rientra tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze di durata annuale, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire CP_1
alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo
(nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
14 3. Considerato il progressivo indirizzo della maggioranza delle corti di merito, le spese di lite sono poste a carico del convenuto come indicato in dispositivo, facendo CP_1 applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e €
5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 684 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente Controparte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 1.029,49 per compensi oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
Cod. Fisc. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/06/1968, residente a SILVI (TE), VIA TINTORETTO, 5, rapp.ta e difesa dall'Avv.
Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.ta presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: accertare e
1 dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per n. 4 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il a Controparte_1 riconoscere in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.1500, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2022 - 2023, 2021 – 2022, 2020 - 2021 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27/03/2025 Parte_1 docente non di ruolo di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di Controparte_1 ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
2 (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1
evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/05/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come
3 partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria».
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
4 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del
23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e
5 l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
6 La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
7 La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
8 corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
9 Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
10 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento
11 dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il
12 diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
13 2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda deve trovare accoglimento.
Dai documenti di causa, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente risulta che la stessa sia stata immessa in ruolo a decorrere dal 1.9.2023 e che presti servizio tuttora.
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Emerge, altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente della scuola dell'infanzia, su posto comune, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (supplenza annuale) per l'anno scolastico 2021/2022, così come si evince dallo stato matricolare.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per tali anni scolastici rientra tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze di durata annuale, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire CP_1
alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo
(nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
14 3. Considerato il progressivo indirizzo della maggioranza delle corti di merito, le spese di lite sono poste a carico del convenuto come indicato in dispositivo, facendo CP_1 applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e €
5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 684 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente Controparte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 1.029,49 per compensi oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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