TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 233
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione clausola di salvaguardia

    La Corte ha ritenuto che la circolare del 2016 non sia più attuale, essendo stata abrogata la normativa di riferimento e introdotte modifiche significative al quadro normativo in materia di accoglienza dei migranti, che hanno portato al superamento della clausola di salvaguardia.

  • Rigettato
    Mancato esame del parere del Comune

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione procedente abbia correttamente preso in considerazione il parere del Comune, che era obbligatorio ma non vincolante. Il parere era incentrato sulla clausola di salvaguardia e su generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'amministrazione ha dato atto del parere del Ministero dell'Interno sull'inoperatività della clausola e ha considerato che le valutazioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica sono recessive rispetto a quelle del Prefetto. Inoltre, l'apertura di una struttura di accoglienza non è di per sé idonea ad incrementare il tasso di criminalità.

  • Rigettato
    Inefficacia accordo quadro

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 233
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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