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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 12 dicembre 2025
Nella causa per opposizione all'esecuzione
promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. A, Malerba come da mandato Parte_1
in atti
contro
, in persona del Controparte_1
direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nonchè
Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con l'atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha impugnato Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 059 2121 90012538 80/000, notificata in data 22.6.2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.05920110004970638000, notificata il
14/09/2011 per “sanzioni amministrative L. 689/81 art. 27 e L.386/1990, maggiorazioni,
recupero spese anno 2009- ”.. Controparte_2
Con comparsa di risposta del 20.01.2023 si costituivano rispettivamente e per contestare l'assunto Controparte_1 Controparte_2
attoreo e chiederne il rigetto.
Precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more del presente giudizio, il sig. ha presentato con Parte_1
istanza del 28.06.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(«rottamazione quater»), la quale è stata regolarmente accettata da CP_1
– vedi documentazione in atti
[...]
La suddetta dichiarazione reca l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Orbene, quando le parti risolvono fuori dal processo la propria controversia viene meno il concreto e tutelato interesse a ottenere una pronuncia del Giudice e, quindi, anche l'interesse alla domanda, che ne condiziona la inammissibilità.
Sul punto si osserva che l'interesse ad agire ( art. 100 c.p.c.), quale condizione della domanda, deve presentare due requisiti:
concretezza, nel senso che è necessaria la concreta esistenza di un pregiudizio attuale e, non meramente potenziale, per il diritto azionato;
attualità, nel senso che detto pregiudizio deve esistere al momento della pronuncia del giudice.
2 La mancanza dell'interesse ad agire porta, come conseguenza, la inammissibilità della domanda.
In tal senso va segnalata la posizione assunta dalla sezione lavoro della
Cassazione con l'ordinanza n. 15722 05.06.2023.
In tale pronuncia, la Suprema corte, dopo aver dato atto che «nelle more del presente giudizio, la società ricorrente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata («rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia» e che la medesima «dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima», ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» ( vedi Cass. N. 27846/20)
La particolarità della vicenda induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione promossa da . Parte_1
2) Spese di lite compensate fra le parti in causa
3 .
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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