Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 459 / 2025 N. 154/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI AN SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 3710/2024, estensore giudice DOTT.SSA PAOLA GHINOY, discussa all'udienza del 28.5.2025 e promossa da:
) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
d te P.IVA_2 dall'AVVOCATURA EL STATO di AN , presso i cui C.F._1
Uffici in VIA FREGUGLIA, 1 AN, domicilia APPELLANTI
CONTRO
) e CP_2 C.F._2 CP_3
, di di C.F._3 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. EZIO BONANNI C.F._4
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO, 2 00193 C.F._5 ore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia codesta Corte di Appello adita: Nel Merito In via principale Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rigettare interamente le domande formulate dal Sig. ; Condannare in ogni caso l'appellato Persona_1 al pagamento delle del presente giudizio”.
1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, voler così provvedere: In via pregiudiziale e preliminare, di rito e di merito, chiede che Codesta Corte dichiari inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., ovvero comunque non sanate le decadenze in cui è incorso il Parte_1 in primo grado, in relazione agli artt. 115, I co., c.p.c. e/o 416, I co., c.p.c. e/o 420 e 421 c.p.c., per assenza di contestazione degli elementi costitutivi della domanda e/o degli atti e documenti allegati e prodotti, anche in relazione a SS.UU. 1099/98, e SS.UU. 11353/2004, e SS.UU. 761/2002 e quant'altro osservato in premessa, e/o in relazione all'art. 434 c.p.c. e/o 437, II co., c.p.c. e comunque con rilevanza dell'assenza di contestazione della CTU medico legale, già in primo grado e financo in appello e senza accettazione del mezzo di impugnazione sub 2 perché in violazione dell'art. 437, II co., c.p.c., ed in ogni caso in relazione al passaggio in giudicato per mancata impugnazione dei capi da 12 a ss. della sentenza stessa di I grado, ed in relazione agli artt. 324 c.p.c. e/o 2909 c.c. e per quant'altro osservato nei capi da 1 a 1.4 e poi capo 2 e relativi sottocapi della su estesa comparsa, che si intende qui riportata, reiterata e riscritta e parte integrante delle presenti conclusioni;
In via istruttoria, e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito e di merito, e di quant'altro a difesa degli appellati, come già rimarcato sub capo 3, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte, ove volesse ritenere di un qualche fondamento l'appello, Voglia ordinare al di rendere conto del Decreto del 22.10.2009, che impose Parte_1
Teulada, e degli indici epidemiologici perfino tra la popolazione civile, per l'uso di bombardamenti con proiettili radioattivi, e svolgimento delle missioni dei militari in luoghi altamente contaminato nella base di Capo Teulada, e su quanto riportato a pag. 7 del doc. 1/t del doc. 5, circa l'interdizione del poligono D della penisola di Capo Teulada “utilizzato come zona di arrivo dei colpi (proiettili, razzi e bombe)” e presso cui ha svolto servizio il , dal 05.12.1968 al Parte_2 Persona_1
07.09.1969, come pacificamente confermato anche nell'atto di appello, ed in ogni caso questa difesa insiste perché siano acquisiti gli atti relativi alla bonifica solo parziale dell'intero complesso, ed in particolare sul fatto che ci fossero tonnellate di residui, anche per l'impiego di truppe corazzate nelle
“esercitazioni militari con impiego di mezzi corazzati e con attività a fuoco comprendenti missili” (pag. 7 del doc. 1/t del doc. 5), ed in ogni caso con l'ammissione della CTU tecnica e tecnico-ambientale ex art. 445 c.p.c., e con ogni altro mezzo istruttorio, compreso l'utilizzo dei poteri ufficiosi, ex art. 421 c.p.c., piuttosto che 437 c.p.c.; Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, ed in ogni caso, per tutto quanto riportato nella sentenza di primo grado, che si intende qui riportata, reiterata e riscritta, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio e dei documenti ivi allegati, e di quelli che si accludono alla presente comparsa, che si intendono qui integralmente riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni, con conferma delle statuizioni di primo grado;
Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2 ______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13.2.2025, il proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di AN aveva dichiarato che il mesotelioma pleurico contratto da aveva costituito conseguenza dell'esposizione a Persona_1 pol llo stesso subita nel corso del servizio militare, prestato dall'11.07.1968 al 7.09.1969, quale meccanico di automezzi.
Il primo Giudice aveva – anzitutto – disatteso le tre eccezioni preliminari svolte dai dicasteri convenuti, essendosi ritenuto investito della giurisdizione, in difetto di alcun potere discrezionale dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum dei benefici di natura assistenziale garantiti alle vittime del dovere.
Sempre in via preliminare, era stata altresì affermata dalla sentenza la legittimazione passiva del , in considerazione della Parte_1 CP_1 formulata richiesta di inclusione del nominativo nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 DPR 234/2006 ed era stata esclusa l'eccepita prescrizione, costituendo la condizione di vittima del dovere uno "status", non soggetto a termini estintivi, diversamente dai relativi trattamenti economici, tempestivamente richiesti nel caso di specie.
Sotto l'aspetto fattuale, il TRIBUNALE aveva rilevato come avesse svolto ER servizio militare di leva, durante il periodo sopra indicato rma Fanteria, con incarico 43/B di dapprima presso il C.A.R. Controparte_4
Truppe Corazzate, poi torizzazione ed infine – dal 4.12.1968 – presso il Centro Addestramento Unità Corazzate di Capo Teulada.
Secondo la sentenza, dalle deposizioni dei testi, Gen. e dr. Testimone_1
, era emersa l'esposizione di nello Testimone_2 ER svolgimento del servizio di leva, con particolare riferimento all'attività di meccanico di mezzi corazzati svolta presso la Scuola della Motorizzazione e presso il Centro Addestramento Unità Corazzate di Capo Teulada, comprensiva di interventi sul sistema frenante e sui ferodi contenenti amianto.
Alla luce dell'esperita CTU, il TRIBUNALE aveva disatteso i rilievi di parte convenuta, concernenti la brevità del periodo di servizio militare ed il riconoscimento della malattia professionale per esposizione ad amianto con riferimento all'attività svolta dal 1969 in poi presso le OGR di Torino, compiuto dall' in favore di sulla base del parere espresso dalla Consulenza CP_5 ER
Tec certamento Prevenzione (CON.T.A.R.P.) per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
In base alle conclusioni del Consulente d'Ufficio, il servizio il servizio di leva era stato identificato dalla sentenza come concausa efficiente e determinante l'insorgere dell'accertata infermità, secondo un criterio di rilevante o
3 ragionevole probabilità scientifica, fondato sul principio del «più probabile che non».
Il primo Giudice aveva, in proposito, recepito l'accertamento peritale, secondo cui il servizio di leva aveva, per ragionevole probabilità scientifica, innescato i fattori biologici che avevano condotto allo sviluppo del mesotelioma, con il contributo della prolungata esposizione all'amianto, riportata durante la successiva attività lavorativa.
A sostegno di tale valutazione, erano stati ricordati nella motivazione i lunghi tempi di latenza dell'azione lesiva dell'amianto – compresi tra 15 e oltre 40 anni – rilevabile anche in soggetti con esposizione breve e/o di modesta intensità.
Su tali presupposti, la sentenza aveva affermato “il raggiungimento dell'adeguata e sufficiente soglia probatoria in merito alla circostanza dell'effettiva esposizione del militare all'amianto, nonché la conferma dell'elevata probabilità del nesso causale tra detta esposizione e l'insorgenza della patologia”.
Ad avviso del TRIBUNALE, “l'esposizione alla sostanza oncogenetica è stata quindi causa efficiente dell'insorgenza del mesotelioma del sig. ”. ER
L'accertata esposizione all'amianto era stata identificata dal primo Giudice con le particolari condizioni ambientali ed operative, richieste dall' art. 1 comma n. 564, l. n. 266/2005, per l'equiparazione del militare alle vittime del dovere.
Per gli effetti, il era stato condannato a pagare a Parte_1
, quale erede di , dell'equo indennizzo CP_2 Persona_1
l DPR n. 3 del 1 rmità alla I cat., Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, “con accessori di legge”, nonché a riconoscere al de cuius lo status di vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della l. n. 266 del 23.12.2005, con conseguente erogazione – in favore della suddetta erede – della speciale elargizione di € 200.000,00 oltre perequazioni, EL speciale assegno vitalizio mensile e dell'assegno vitalizio mensile, del maggior importo di € 500,00, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con accessori di legge.
Il era stato condannato all'aggiornamento della Controparte_1 graduatoria unica ex art. 3 co. 3 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, con l'inserimento del nominativo di e, per esso, dei suoi Persona_1 familiari superstiti.
In ragione della soccombenza, i convenuti erano altresì stati CP_6 condannati alla rifusione delle spe zio, liquidate in complessivi € 9.000,000, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
4 Le spese di CTU erano state poste dal TRIBUNALE definitivamente a carico del
DELLA DIFESA. Parte_1
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava il rigetto dell'eccezione di prescrizione con riguardo ai ratei mensili degli assegni periodici e della erogazione speciale una tantum, nonostante il decorso del decennio dall'entrata in vigore della Legge istitutiva n. 266/2005, avvenuta il 1° gennaio 2006, data dalla quale era decorso – ad avviso dell'appellante – il termine estintivo di tali benefici.
Nell'ottica del gravame, questi si sarebbero – pertanto – dovuti richiedere entro il 1° gennaio 2016, epoca in cui già “aveva avuto contezza che la ER patologia sofferta potesse avere un col nto con il servizio espletato”, con conseguente tardività dell'istanza, presentata nel caso di specie solo il 19.12.2019.
Veniva, inoltre, affermato nell'atto di appello che la locuzione “status” doveva considerarsi atecnica o meramente descrittiva, in quanto non contemplata dalla norma dispositiva (art. 1, co. 564 l. 266/2005).
Con il secondo motivo, si denunciava la violazione e falsa applicazione di tale disciplina e dei criteri di accertamento degli elementi causalmente rilevanti, commessa dal primo Giudice – ad avviso dell'appellante – per avere affermato la rilevanza eziologica della presunta esposizione ad amianto, nel periodo intercorso dal 11.07.1968 al 07.09.1970, rispetto al riportato mesiotelioma pleurico, nonostante la ridotta durata del servizio di leva.
Il contestava, inoltre, l'applicazione del co. 564, cit., in assenza dei Parte_1 presupposti normativi costituiti dall'espletamento di una missione, vale a dire di un'attività particolare e di una certa importanza, connotata da un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello ordinariamente generato dalla funzione istituzionale, non bastando la dipendenza della patologia da causa di servizio, peraltro secondo l'appellante non adeguatamente provata.
Veniva in proposito evidenziato nell'atto di appello come , durante il ER servizio di leva, non avesse partecipato ad alcuna operazione militare, né fosse stato sottoposto a particolari stress psico-fisici, essendosi limitato alla prestazione di normali mansioni di aiuto meccanico, senza diretta manipolazione di componenti in amianto e, pertanto, in difetto delle particolari condizioni ambientali od operative richieste dalla norma citata.
Nello specifico, il sosteneva come i mezzi in uso presso il “CAUC” Parte_1 di Capo Teulada, veva prestato servizio, non fossero pericolosi per ER la salute dei militari, in quanto sottoposti a manutenzione giornaliera.
L'appellante contestava, inoltre, che fosse stato provato l'utilizzo, da parte del militare, dell'arma MG 42/59 con l'ausilio di pezze e guanti in amianto: si trattava, infatti, di armi di reparto, non assegnate indistintamente a titolo
5 individuale, ma unicamente durante le esercitazioni al poligono;
inoltre, ER aveva rivestito il ruolo di aiuto specializzato della categoria 43/B e mitragliere, con conseguente esclusione dell'uso di tale arma, oltre a non essere stato impiegato presso la Caserma Aminto Caretto di Miano – Napoli Nord.
Né il TRIBUNALE aveva adeguatamente valutato, ad avviso del , Parte_1
l'esposizione del de cuius all'amianto durante l'attività lavorativa svolta, prima del servizio militare, quale meccanico-tornitore, e dopo la conclusione del periodo di leva, presso le OGR di Torino, con la contrazione di malattia professionale riconosciuta dall' nonché a causa delle condizioni CP_5 ambientali delle località di residenza, caratterizzate da intensa industrializzazione.
Nell'ottica del gravame, gli elementi così descritti avrebbero dovuto indurre il primo Giudice ad escludere il nesso causale fra la patologia e l'attività svolta durante il servizio militare, priva di dominante efficienza causale.
In terzo luogo, si rimproverava al TRIBUNALE il malgoverno delle prove in ordine al nesso causale fra le prestazioni svolte da quale militare e la ER malattia riportata, accertato – secondo il MINISTERO – senza adeguata considerazione dei possibili fattori concausali sopra indicati e sulla base di dichiarazioni testimoniali prive di valenza probatoria, poiché non riferite al servizio prestato dal de cuius, bensì – genericamente – alle mansioni del soldato di leva e all'attività di meccanico mezzi corazzati.
Quanto alla presenza dell'amianto nelle caserme di assegnazione di , ER emersa dall'istruttoria, l'appellante evidenziava come tale materiale – a per cui è causa – fosse stato comunemente utilizzato anche in ambienti civili.
Né era desumibile dalle prove, proseguiva l'atto di impugnazione, che il de cuius avesse svolto interventi di sostituzione dei ferodi o lavorazioni sugli impianti frenanti e di frizione, né che egli avesse partecipato ad esercitazioni condotte con la mitragliatrice MG 42/59, di cui lo stesso aveva solo appreso le modalità di montaggio e smontaggio, attività non implicanti l'utilizzo di pezze in amianto per il surriscaldamento dovuto all'uso dell'arma.
Ad avviso del Dicastero, l'occasionale attività di guida degli automezzi pesanti e dei carri armati non poteva avere comportato alcuna significativa esposizione all'asbesto.
In tale quadro, nel ricorso in appello si lamentava che “paradossalmente il Consulente ha ritenuto di attribuire maggior rilievo al servizio di leva, della breve durata di un anno, in cui l'esposizione al minerale è stata dedotta genericamente sulla base di dichiarazioni testimoniali decontestualizzate, rispetto al successivo periodo lavorativo in cui il è stato sicuramente ER esposto per circa trenta anni all'azione nociva del m e”.
6 Con la quarta censura, si denunciava l'erronea od omessa applicazione dell'art. 2 co. I, D.P.R. 461/2001, in cui il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere condannato l'Amministrazione a corrispondere l'equo indennizzo di prima categoria, nonostante l'intempestività della domanda di dipendenza, in quanto presentata il 23.12.2019, dopo lo spirare del previsto termine semestrale dalla diagnosi della patologia, posta il 21.05.2019.
Con il quinto motivo si censurava la condanna al pagamento degli “accessori di legge” sull'equo indennizzo, il cui carattere indennitario (e non retributivo, né risarcitorio) precludeva – ad avviso dell'appellante – il riconoscimento della rivalutazione monetaria, in quanto quantificato in base al trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento e, quindi, già dotato di un meccanismo di rivalutazione autonomo.
A sostegno di tale doglianza, si richiamava il parere n. 903/2021, con cui il Consiglio di Stato aveva escluso l'applicazione di interessi e rivalutazione ordinaria sull'equo indennizzo in ragione del relativo meccanismo di rivalutazione automatica in corso di servizio, “salva la diversa ipotesi - … - che il beneficio sia chiesto dagli eredi del dipendente defunto”.
Pertanto, ad avviso del , non potevano riconoscersi gli interessi Parte_1 dalla data dell'istanza fino alla data del decreto di liquidazione.
Con il sesto motivo, l'appellante contestava la condanna all'inserimento dei familiari superstiti del de cuius nella graduatoria unica ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 243/2006, a suo modo di vedere riservata alle sole vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, benché deceduti, con esclusione dei familiari.
Con il settimo motivo, si criticava il riconoscimento, ad opera del TRIBUNALE, degli “accessori” sugli assegni vitalizi di cui all'art. 8 l. n. 302/1990, già soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, anche alla luce del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto dal combinato disposto degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Su tali presupposti, il sosteneva che, su tali benefici, non Parte_1 potessero applicarsi gli i li o – in subordine – che gli stessi non potessero che decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, dettato dall'art. 1043, lett. l) del D. lgs. 90/2010.
Con l'ottavo motivo, la decisione del TRIBUNALE veniva contestata in punto spese, secondo l'appellante liquidate in misura eccessiva rispetto al livello di complessità della controversia, decisa “sulla base della relazione del CTU”, in difetto di contrasti giurisprudenziali ovvero di specifiche questioni giuridiche preliminari da approfondire.
7 Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse “le domande formulate dal Sig. ”, Persona_1 con vittoria di spese.
Gli appellati e resistevano mediante memoria depositata il CP_2 ER
15.4.2025, e o narmente la inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di appello per violazione degli artt. 434 e 437 c.p.c., anche in relazione all'art. 416, III co., c.p.c. e 420 e 421 c.p.c., con riferimento alla mancata contestazione – nell'avversaria memoria difensiva di primo grado – dei fatti costituitivi dell'azione e dei documenti allegati, nonché dell'omessa formulazione di alcuna critica all'elaborato peritale depositato dal CTU in primo grado;
inoltre, secondo detti appellati, l'atto di impugnazione non si confrontava con il contenuto della sentenza, non avendo specificato i capi e le parti oggetto di censura.
Con particolare riguardo al secondo mezzo di impugnazione, gli stessi dichiaravano, inoltre, di non accettare il contraddittorio relativamente alle deduzioni svolte dal nell'atto di appello sull'attività lavorativa Parte_1 espletata dal de cuius edo, non avanzate avanti al TRIBUNALE, né in tale sede supportate da alcun elemento probatorio.
Analoga eccezione veniva rivolta dagli appellati sopra nominati all'affermata insussistenza del nesso causale, a loro avviso mai eccepita né dimostrata dall'Amministrazione in primo grado.
Nel merito, e invocavano la declaratoria di passaggio in giudicato CP_2 ER della pronu le on specificamente impugnate e chiedevano, in ogni caso, il rigetto dell'appello avversario per infondatezza, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 28.5.2025, il procuratore EL Stato precisava che l'impugnazione doveva intendersi come proposta anche in rappresentanza del;
indi la causa veniva decisa come da dispositivo in Controparte_1
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Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario,
8 quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Né l'eccezione di inammissibilità appare accoglibile sotto l'ulteriore profilo, sollevato dagli odierni appellati, della mancata contestazione – ad opera dei
– dei presupposti delle domande nell'ambito del giudizio di primo CP_6 grado: l'esame della memoria difensiva, depositata dai convenuti avanti al TRIBUNALE, evidenzia, infatti, specifici rilievi volti a contrastare le deduzioni attoree relativamente, sia all'esposizione all'amianto durante il servizio di leva (v. pagg. 13 e ss.), sia al nesso causale rispetto alla patologia riportata, con
9 particolare riferimento alle attività lavorative svolte dal de cuius dopo il congedo (v. pagg. 17 e ss.).
Il gravame, certamente ammissibile, è tuttavia fondato con esclusivo riguardo al profilo degli accessori spettanti sui benefici riconosciuti ai ricorrenti in primo grado e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
La sentenza appellata resiste, anzitutto, alla censura riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione, basata sull'affermato decorso del termine decennale dall'entrata in vigore della Legge istitutiva n. 266/2005, avvenuta il 1° gennaio 2006.
La tesi di parte appellante, secondo cui – a tale data – già “aveva avuto ER contezza che la patologia sofferta potesse avere un collegamento con il servizio espletato”, con conseguente tardività dell'istanza, presentata il 19.12.2019, appare smentita dal fatto che la prima diagnosi di mesotelioma è pacificamente avvenuta solo il 16.5.2019 (doc. 3d, ric. I gr.), momento prima del quale il termine estintivo non poteva, pertanto, essere decorso.
Le doglianze relative all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 1 co. 564, l. n. 266 del 2005 – quali lo svolgimento di servizio in “missione” ed il rischio ulteriore e diverso rispetto a quello ordinario – nonché del nesso causale fra esposizione all'amianto e patologia, vanno esaminate congiuntamente, per la loro logica connessione.
Esse non appaiono condivisibili, alla luce dell'univoco quadro probatorio formatosi nel corso della prima fase processuale, correttamente valutato dal TRIBUNALE sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, già più volte recepiti da questa stessa Corte in analoghe controversie.
L'esposizione all'amianto, emersa in modo evidente dall'istruttoria testimoniale, ha – infatti – certamente comportato l'esposizione a rischi maggiori e diversi rispetto all'ordinario servizio di leva, con incidenza causale sul mesotelioma diagnosticato a nel 2019, accertata dal CTU in base ad esaurienti ER argomentazioni e non intaccata dalle successive occasioni di contatto con il materiale nocivo.
Dal lato fattuale, è pacifico e documentale che , Persona_1 arruolato nell'Esercito Italiano – in adempimento del servizio di leva all'epoca obbligatorio – dall'11.07.1968 al 7.09.1969, ha svolto l'addestramento presso la caserma “Aminto Caretto” del C.A.RT.C. (Centro Addestramento Reclute Truppe Corazzate), in Miano – Napoli Nord dal 11.07.1968 al 8.08.1968, per poi frequentare il corso di specializzazione per meccanico di mezzi corazzati (“43/B”) dal 9.08.1968, presso le Scuole della Motorizzazione della Cecchignola
– Roma, all'esito del quale veniva nominato “aiuto specializzato nella categoria 43/B”, con decorrenza dal 1°.12.1968; egli veniva poi trasferito alla caserma
10 “Pisano” del C.A.U.C. (Campo Addestramento Unità Corazzate) di Capo Teulada, sino al congedo (v. docc. 6/a e 6/b, ric. I gr.).
Sulla presenza e l'utilizzo di amianto nei siti sopra indicati, con particolare riferimento ai compiti ivi espletati dal militare, hanno ampiamente riferito i testimoni assunti durante il primo grado di giudizio.
CP_ Nello specifico, il teste , già Ufficiale dell' dal 24.1.1978 al Tes_1
25.6.2016 ha esposto ch i tutti i mezzi cing o corazzati, come CP_ anche nei mezzi ruotati, utilizzati in quel periodo dall' e dalle Forze Armate erano presenti componenti in amianto”, precisand parliamo di impianti frenanti, parti dell'impianto di scarico, guarnizioni, rivestimenti (pannellature) e coibentazioni dell'impianto di scarico - … - so che i carri armati M47 e M60 e gli M113 c'erano sia al Cauc di Capo Teulada che alla Cecchignola - … - tutti i mezzi di quel tipo avevano quella presenza di amianto di cui ho detto - … - i mezzi AR59, ACL-51 e erano presenti in tutte le caserme perché in CP_8 quegli anni erano i mez utilizzati dall'esercito”.
Con riguardo al corso frequentato presso le Scuole della Cecchignola, il medesimo teste ha affermato che “se il sig. ha frequentato la scuola di ER motorizzazione, …, il suo ambiente di lavoro dovrebbe essere stato l'officina, dove c'erano i cingolati e ruotati di cui ho parlato. Il meccanico 43/B lavorava prevalentemente sui veicoli corazzati e cingolati”.
In ordine all'addestramento svolto presso il Centro di Capo Teulada, Tes_1 ha dichiarato:
“il corso comportava la permanenza dalle 8 alle 17 nell'officina sia per i corsi sia per gli interventi sui mezzi - … - ritengo che da meccanico qualificato a Capo Teulada il sig. abbia lavorato in officina da lunedì ER al venerdì sui carri armati e cingolati - … - il CAUC aveva in dotazione un certo numero di carri armati e cingolati che venivano di volta in volta dai in prestito ai reparti che si avvicendavano. Avendo questi mezzi, questi dovevano essere mantenuti e riparati alle scadenze. Non ricordo come fosse l'officina del CAUC. Ricordo che era molto grande, ma fino agli anni 80 non vi erano grandi impianti di aerazione o aspirazione che io ricordi. Erano capannoni che si potevano chiudere e se i mezzi venivano accesi venivano lasciati aperti i portoni. Non posso riferire con precisione sui capannoni in questione. Negli anni 80 la situazione è cambiata, perché noi facevamo l'addestramento con i nostri mezzi. Non era prevista dotazione di maschere o dispositivi di protezione, forse solo i militari con incarico di verniciatore avevano la mascherina per la verniciatura. Pur non avendo verificato la situazione del CAUC posso dire in generale e per averlo verificato nell'officina della mia caserma Bafile di Malcontenta di Mira (VE), che quando i meccanici lavoravano sui ferodi, e in generale sugli impianti frenanti, si poteva sviluppare polvere”.
11 Il teste , qualificatosi come “tecnico della prevenzione negli Testimone_2 ambien tto a conoscenza EL stato della caserma Aminto Carretto di Miano negli anni 1968 e 1969 in ragione delle “approfondite indagini su tutte le forze armate italiane compreso l'esercito in merito alle esposizioni a sostanze pericolose in primis amianto, di tutti i militari di leva e di carriera, di tutti i gradi (militari di truppa, ufficiali e sottoufficiali”, svolte presso la Procura della Repubblica di Padova tramite assunzione di “decine e decine di dichiarazioni testimoniali da ex militari o militari anche dell'esercito” ed acquisizione di “specifica e approfondita informazione afferente alla presenza di amianto o di materiali contenti amianto nelle infrastrutture, nelle armi e negli armamenti dell'esercito, a partire almeno dal 1945 fino al 2015”.
Fatta tale premessa, lo stesso teste ha riferito che le caserme, presso le quali aveva operato (vale a dire quelle di Miano - Napoli Nord e della ER
Cecchignola) e “tutte le caserme dell'esercito e delle altre forze armate
e Carabinieri) avevano e hanno tutt'oggi ancora una significativa CP_9 mianto e o di materiali contenenti amianto nella componentistica edilizia e infrastrutturale”: nello specifico, proseguiva , “la Tes_2 componente edilizia aveva e residualmente ha ancora oggi presenza di tale sostanza cancerogena almeno nelle coperture in cemento armato, più note con il nome di eternit, nei pavimenti con vinilamianto, detto anche linoleum, nonché soprattutto al sud, negli intonaci dei muri e dei soffitti”.
Nella medesima deposizione veniva precisato: “questo si verificava nelle caserme che abbiamo indicato”, in quanto “si trattava di materiale largamente utilizzato, tanto che nel 1985 con circolare del Ministero della Sanità n. 45, per la prima volta, si cominciò a disciplinare l'utilizzo e la sostituzione con bonifica dell'amianto e del materiale contenente amianto negli ospedali e nelle scuole”.
Le conseguenze della presenza di tale materiale nelle strutture in questione è stata efficacemente descritta da , il quale ha spiegato che Tes_2
“qualsiasi manufatto esposto ad age ici, dopo cinque anni, provoca un depauperamento dei materiali superficiali, quindi la progressione del tempo comporta una continua esaltazione del rilascio delle fibre frammiste alla matrice cementizia (copertura in cemento amianto) o resinoide (linoleum)”, precisando che “dopo quindici o vent'anni, il fenomeno è talmente palese, non si può parlare di friabilità di materiale compatto”.
L'esposizione all'amianto veniva, poi, così circostanziata, nella testimonianza in esame, con specifico riferimento all'attività di meccanico di mezzi corazzati, svolta da durante il servizio militare: “questa comporta una spaventosa ER esposizione in quanto le operazioni specifiche anche solo di normale manutenzione, provoca impressionanti esposizioni da fibre corte di amianto”, in quanto “i manutentori intervengono per rimuovere e operare delle normali piccole o medie manutenzioni degli organi meccanici, comprensivi del sistema frenante e del sistema di trasmissione del moto”.
12 Secondo quanto illustrato da , “il sistema frenante utilizzava ed Tes_2 utilizza dei grandi ferodi (ossi ce in materiale resinoide impastato con fibre di amianto) per contenere l'attrito e il conseguente calore (anche più di 1000° C) sviluppato dall'attrito stesso conseguente alla movimentazione del mezzo. Necessitava per queste operazioni addivenire ad una pulizia sommaria del mezzo e degli organi meccanici, allo smontaggio di componenti meccanici e alla loro manutenzione o sostituzione. Tali operazioni avvenivano senza l'uso di particolari dispostivi di protezione, anzi utilizzando normali capi di abbigliamento in cotone, e che quindi non facevano scivolare le fibre, anzi favorivano il loro insudiciamento e impolveramento”, intensificato dall'“uso comunissimo” di “utilizzare delle pistole ad aria compressa per spostare o asportare lo sfrido prodotto per l'utilizzo dei freni e addivenire alle operazioni di sostituzione e manutenzione”.
“Questi interventi”, riferiva , “venivano effettuati in massima parte Tes_2 nell'officina di Capo Teulada, dove si realizzavano gli interventi meccanici di normale e media manutenzione dei carri armati là assegnati. In primis, l'M47 Patton ma anche il carro armato M60 A1 che era un carro armato più potente e più costoso. E questi erano in dotazione anche a Capo Teulada, presso il CAUC (Centro Addestramento Unità Corazzate). Nei carrarmati che ho indicato l'amianto era presente anche in molteplici altre parti, soprattutto nella parte motore, nella parte stoccaggio munizionamento proprio per contenere il calore e il fuoco in caso di shock o knock da parte dell'avversario, per fronteggiare un'eventualità di incendio. Vi erano anche dotazioni di amianto a bordo quali teli e guanti”.
Ai compiti di meccanico si aggiungevano poi per i militari di leva, secondo il medesimo teste, le “normali e frequenti incombenze di caserma, quali: corvée di cucina, servizio ramazza, servizi di guardia armata, addestramento al tiro di armi individuali e di reparto”, compiti che comportavano “una residua esposizione ad amianto, comunque significativa”, poiché “in cucina le protezioni contro il fuoco erano in amianto ed erano ubiquitarie - … - il servizio di ramazza comportava spazzare enormi piazzali impermeabilizzati, in cui si erano depositate le fibre ruscellate dalle piogge dalle coperture in eternit”.
Inoltre, secondo “per tutte le reclute, soprattutto nelle scuole di Tes_2 addestramento q i Miano”, veniva effettuato “l'addestramento al tiro con la mitragliatrice di reparto identificata come MG4259 (mitragliatrice in servizio dal 1960 ed è tutt'ora in servizio), che comportava la frequente sostituzione della canna in quanto surriscaldata fin dopo alcune decine di colpi”, compiuta con l'ausilio di “una pezza di amianto, simile a un fazzoletto”, la quale “con l'uso si deteriorava dopo poco tempo determinando significativa presenza di fibre aerodisperse nella zona di lavoro”.
Anche a CAPO TEULADA, puntualizzava il teste, “si facevano e si fanno tutt'ora le campagne di tiro in appositi poligoni”.
13 Dichiarazioni, quelle appena riportate, confermate anche dal teste , il Tes_1 quale ha riferito che “la mitragliatrice MG41/59 era un'arma d in dotazione credo a tutti i reparti”, fornita ad ogni squadra (“formata da sette persone”), nell'ambito della quale vi era “un capo arma MG che la usava e un servente che l'aiutava a impiegarla e portava le dotazioni e le munizioni”.
ha confermato che la sostituzione della canna, veniva effettuata – Tes_1 ogni 250 colpi – tramite “un guanto che conteneva amianto”, passato dal
“servente” al “capo arma” insieme alla canna di ricambio, “che veniva poi sostituita dal capoarma stesso”.
Il contatto con l'amianto, emerso dalle dichiarazioni testimoniali sopra citate, avveniva, secondo il teste , senza l'utilizzo di dispositivi di Tes_2 protezione (“fino a ben dopo l'entrata in vigore della legge 297/92 sulla dismissione dell'amianto di fatto i militari non avevano in dotazione nessun dispositivo personale di protezione volto a contenere o a mitigare l'esposizione ad agenti fisici e chimici pericolosi. Anzi, soltanto a far data dal 2000 il
, con apposito D.M., ha esteso l'osservanza dei precetti Parte_1 della l. 626/94 sulla tutela dei lavoratori e del d.lgs. n. 277/1991 sulla cessazione dell'amianto e del piombo negli ambienti di lavoro. La sua attuazione è avvenuta gradualmente solo a partire dal 2005 in poi”).
Le risultanze istruttorie, acquisite durante l'istruttoria di primo grado relativamente al servizio di leva, sono state valutate dal CTU – al fine di accertare la sussistenza del nesso causale con il diagnosticato mesotelioma – anche alla luce dell'esposizione all'amianto riconducibile alle attività lavorative, svolte da dopo il congedo come operaio delle Ferrovie EL Stato (non ER essendo s enuta adeguatamente verificabile quella riferita alla pregressa attività di tornitore).
Tale valutazione è stata compiuta sulla base EL “delle conoscenze scientifiche”, secondo cui “non è possibile stabilire un livello di esposizione minimo a fibre di amianto al di sotto del quale non sussista il rischio di sviluppare il mesotelioma”.
Tuttavia, precisava il Consulente, “gli studi scientifici che hanno utilizzato la dose cumulativa per indagare sulla relazione dose-risposta nel mesotelioma maligno indicano una relazione di proporzionalità con l'esposizione cumulativa” e “anche gli studi che hanno utilizzato il carico polmonare di fibre per indagare la relazione dose-risposta nel mesotelioma maligno indicano una relazione di proporzionalità con l'esposizione cumulativa”.
Su tali presupposti, nell'elaborato peritale si chiariva che “l'assenza di una soglia priva di effetto non autorizza a prospettare che la più piccola esposizione sia associata all'intero aumento del rischio. Anzi in caso di esposizioni multiple l'incidenza di mesotelioma è il risultato della loro azione congiunta”.
14 L'applicazione di tali conoscenze scientifiche alle caratteristiche del caso di specie ha condotto il Consulente d'Ufficio ad affermare, in base ad approfondite e coerenti argomentazioni correttamente ritenute recepibili dal TRIBUNALE, che “secondo un criterio di maggiore probabilità, legata alla successione temporale degli eventi, il servizio di leva ha probabilmente innescato quei fattori biologici che hanno condotto allo sviluppo del mesotelioma a cui ha, altrettanto probabilmente, contribuito la successiva attività lavorativa con una esposizione probabilmente più prolungata nel tempo”.
Le risultanze degli accertamenti istruttori e tecnici esperiti in primo grado – fin qui richiamati – sono state ritenute idonee dal TRIBUNALE ad affermare la sussistenza del nesso causale fra l'esposizione all'amianto subita da ER durante il servizio di leva e la patologia che ne ha determinato il decesso.
Tale valutazione appare al Collegio pienamente condivisibile.
E', infatti, emerso dalle prove un contatto rilevante e costante con il materiale, riconducibile a plurime fonti fra loro concorrenti, di carattere sia strutturale che funzionale: l'amianto è risultato presente negli edifici, dai quali si diffondeva nell'aria; nelle parti meccaniche degli automezzi, su cui operava ER durante il servizio, con ampia dispersione di fibre increment lla pulizia tramite aria compressa;
nelle protezioni contro il fuoco presenti nelle cucine, ove il militare di leva era chiamato a prestare le ordinarie incombenze di caserma.
E', poi, stata accertata la totale assenza di adeguati dispositivi di protezione.
Pur nel concorso dell'esposizione subita durante la successiva attività lavorativa, quella riferibile al servizio di leva ha rivestito – in base alle conoscenze scientifiche richiamate dal CTU – rilevanza causale secondo il corretto criterio della “maggiore probabilità”, per avere innescato i meccanismi biologici che hanno poi condotto allo sviluppo della patologia.
La pronuncia impugnata, sorretta da coerente supporto fattuale e scientifico, resiste, al riguardo, alle censure avanzate nell'atto di appello.
Lo stesso può affermarsi in ordine al presupposto normativo della “missione”.
Nell'affermarne la sussistenza, il primo Giudice ha, infatti, correttamente applicato una nozione ampia delle "particolari condizioni ambientali o operative" di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, comprensiva di qualsiasi circostanza implicante l'incremento dei rischi, cui il personale è stato esposto, rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto: concetto, questo, certamente riscontrabile in presenza della rilevante esposizione all'amianto accertata nel caso di specie, esulante dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali nei normali contesti ambientali.
15 La decisione del TRIBUNALE è pienamente conforme al costante orientamento espresso da questa stessa Corte relativamente a fattispecie sovrapponibili, sotto ogni aspetto, a quella che forma oggetto del presente giudizio, in base alle seguenti motivazioni, condivise dal Collegio e qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c.:.
“il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il moEL di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: "condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (vedi Cass., 5-10-2018, n. 24592). Ne deriva, pertanto, che l'esposizione all'amianto – se comprovata – integra certamente il requisito delle “particolari condizioni ambientali o operative” in quanto il militare risulta, in tal modo, esposto a maggiori rischi della salute in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali, che dovrebbero invece svolgersi in contesti ambientali salubri. - … - In sintesi,
16 quindi, si deve considerare che nella genesi del mesotelioma abbia valore non tanto la singola dose inspirata, bensì la dose cumulativa assorbita;
l'insorgenza di mesotelioma è stata più volte osservata in soggetti con esposizione breve e/o di modesta intensità; il rischio di insorgenza della neoplasia aumenta progressivamente per almeno 20 anni dall'inizio esposizione anche in caso di esposizioni multiple, per poi stabilizzarsi indipendentemente dal fatto che l'esposizione prosegua o venga a cessare. Pertanto, l'esposizione subita dal sig. xxx durante il servizio di leva, ancorché di breve durata rispetto a quella correlata alle attività lavorative svolte prima e dopo il militare, non può essere derubricata come esposizione irrilevante. Dal momento che casi di mesotelioma sono stati osservati anche in soggetti con esposizioni brevi e/o moderate, si può affermare che con elevato grado di probabilità il mesotelioma avrebbe potuto insorgere in capo al sig. xxx anche se non avesse subito esposizioni in ambito lavorativo né prima né dopo il servizio di leva. Come già detto, trattasi di un soggetto con esposizioni multiple, susseguitesi nel tempo: l'esposizione correlata al servizio di leva, benché limitata nel tempo rispetto alla ben più prolungata esposizione correlata alle attività lavorative precedenti e successive al servizio militare, contribuisce alla dose cumulativa capace di indurre l'insorgenza del tumore e riveste un ruolo concausale nella genesi del mesotelioma. E' noto che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., 2/12/2021, n. 38123)” (sent. n. 259/2023, Pres. , Est. CASELLA;
Per_2 nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano, Sez. L 259/2023, Pres.
Est. ) Per_3 Per_4
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente EL stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Parimenti infondato appare il quarto motivo di appello, con cui è stato censurato il rigetto dell'eccezione di tardività della domanda di equo indennizzo, ex art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001, in quanto proposta il 23.12.2019, oltre sei mesi dopo la diagnosi del 21.5.2019.
17 Per condivisa giurisprudenza, infatti, il termine semestrale stabilito da tale disposizione di Legge “deve considerarsi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità, ma dal momento dell'esatta percezione della sua natura e gravità e del suo nesso causale con un fatto di servizio” (Cons. di Stato, Sez. II, 21/06/2024, n. 5546; conforme, Cons. Stato, Sez. II, 29/04/2024, n. 3887).
Il dies a quo, così individuato, non può certamente identificarsi con quello della prima diagnosi della patologia, momento in cui non può ritenersi, in base agli elementi probatori in atti, che ne fossero esattamente percepibili la gravità e – soprattutto – il nesso causale con un fatto di servizio.
La quinta censura, relativa al riconoscimento – ad opera del TRIBUNALE – degli
“accessori di legge” sull'equo indennizzo, è parzialmente condivisibile.
Infatti, l'autonomo meccanismo di rivalutazione sotteso alla quantificazione del beneficio – invocato nell'atto di appello a sostegno della doglianza in esame – opera fino al momento della presentazione della domanda, a partire dal quale operano – secondo la giurisprudenza di legittimità - “i rimedi civilistici a tutela dell'interessato”, vale a dire gli accessori civilistici, con la limitazione del divieto di cumulo che presiede alla materia in questione.
Nello specifico, secondo l'art. 22 co. 27, l. n. 724/1924, “per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo EL stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio”.
Analogamente, l'art. 1 co. 210, L. n. 266/2005, stabilisce che “nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo EL stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo”.
Con sentenza n. 21512 del 15.9.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che
“la liquidazione dell'equo indennizzo dev'essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, comma 3, della l. n. 312 del 1980 e, successivamente, dell'art. 22, comma 27, della l. n. 724 del 1994, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato” (conf. Cass. 9.3.2012, n. 3800).
18 Gli “accessori”, riconosciuti dalla sentenza sull'equo indennizzo senza alcuna ulteriore specificazione, vanno, pertanto, limitati alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza a partire dalla data di presentazione della domanda del 31.12.2019.
Va, invece, disatteso il motivo di gravame concernente la condanna all'inserimento di nella graduatoria unica ex art. 3, comma 3, del D.P.R. CP_2
243/2006.
Diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, per consolidata giurisprudenza, i superstiti destinatari del beneficio in questione sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, che – al co. I n.
1 - espressamente indica “il coniuge superstite”.
Il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente affermato che “i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980” (Cass. 6.4.2022, n. 11181; nello stesso senso, v. Cass. SS. UU. 25.9.2018, n. 22753).
A tale principio il Collegio intende uniformarsi, condividendolo pienamente in ragione della sua conformità al chiaro dettato normativo.
Le censure svolte dagli appellanti in ordine al riconoscimento degli accessori sugli assegni vitalizi, di cui all'art. 8 l. n. 302/1990, sono fondate nei limiti che seguono.
Vero è, infatti, che, ai sensi dell'art. 8 l. ult. cit., “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF” (co. I) e “le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF” (co. II).
Tuttavia, gli accessori, pur nel rispetto dell'invocato divieto di cumulo, spettano certamente sugli arretrati, in ragione del ritardato pagamento, senza applicazione del termine di 120 gg., previsto dall'art. 7 l. 533/1973 per le somme richieste “all'istituto assicuratore”, “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”, ambito nel quale non rientrano gli assegni in questione.
Gli “accessori”, genericamente riconosciuti dalla sentenza di primo grado relativamente a tale beneficio, vanno – pertanto – limitati alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione sui ratei arretrati, con decorrenza dalla data della domanda al pagamento, con esclusione dei quelli relativi ai ratei erogati successivamente all'esecuzione della pronuncia di primo grado, soggetti
19 al meccanismo di automatica rivalutazione annuale, previsto dalla norma sopra citata.
La decisione del TRIBUNALE appare, infine, immune da censure in punto spese, liquidate in misura proporzionata alla rilevante complessità della controversia, delle plurime questioni giuridiche trattate e degli articolati accertamenti, sia istruttori che tecnici, esperiti durante la prima fase processuale, considerata anche la pluralità di parti.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, parziale riforma della gravata sentenza gli accessori sull'equo indennizzo e sugli arretrati relativi agli assegni vitalizi, di cui all'art. 8 l. n. 302/1990, vanno limitati alla sola maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 31.12.2019 all'effettiva erogazione degli importi, mentre vanno esclusi gli accessori relativi ai ratei dei predetti assegni vitalizi successivi all'esecuzione della stessa.
La pronuncia di primo grado merita, nel resto, conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, nonché del DM 8.3.18, n. 37, con particolare riferimento all'incremento da apportare in ragione della pluralità di parti, nella misura del 30% per ogni soggetto ulteriore al primo.
Nello specifico, ad un importo base di € 3.500,00 va aggiunta la quota del 30%
- pari ad € 1.050,00 – per la seconda parte appellata, a dare un totale di € 4.550,00. Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3710/2024 del Tribunale di AN, limita gli accessori sull'equo indennizzo e sugli arretrati relativi agli assegni vitalizi di cui all'art. 8 l. n. 302/1990 alla sola maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 31.12.2019 all'effettiva erogazione degli importi ed esclude gli accessori relativi ai ratei dei predetti assegni vitalizi successivi all'esecuzione della pronuncia di primo grado;
conferma nel resto;
condanna gli appellanti a rifondere a e le spese CP_2 CP_3 del grado, liquidate in complessivi € e o e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 28/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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