Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1789 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Meloni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Gli stessi si concedono vicendevolmente l'assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
3. La casa coniugale sita in Cagliari nella Via Pantelleria è assegnata al marito;
la signora ha già provveduto in accordo con il marito a rilasciarla. CP_1
4. Tutti gli oneri, nessuno escluso, compresi quelli di carattere fiscale, afferenti la casa coniugale, anche se contratti nel periodo di convivenza, sono e restano a carico del sig. Parte_1
5. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le Per_1 norme sull'affidamento condiviso ed andrà ad abitare, prevalentemente con la madre presso la quale terrà il domicilio e la residenza.
6. I coniugi svolgeranno congiuntamente le funzioni genitoriali, vigilando sulle metodiche di educazione svolte dall'altro e concordando tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione della figlia.
7. I genitori potranno esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della
Pag. 2 di 5 minore presso di loro;
le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla propria figlia e dovranno entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze della minore in particolare, ai compiti di cura, educazione e istruzione.
8. Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere la figlia in ogni Per_1 momento, previo accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- i giorni di lunedì, mercoledì, venerdì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore
20,00;
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20,00 della domenica sera nei mesi invernali e alle ore 21,00 nei mesi estivi;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- per almeno dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive (in assenza di accordo, ad anni alterni, nel mese di agosto);
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito dalla signora CP_1
Essendo i coniugi economicamente autosufficienti non si prevede alcun assegno di mantenimento a carico di alcuno.
Per ciò che concerne il mantenimento della minore figlia, ciascun genitore vi provvederà direttamente nel periodo di permanenza della stessa presso di sé.
10. Con particolare riferimento alle spese straordinarie, onde evitare equivoci e/o contestazioni sull'individuazione delle stesse, le parti offrono un elenco di quelle spese che sono considerate straordinarie, ormai anche in diversi tribunali italiani, e che dovranno essere poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%:
a. Spese mediche: medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche, trattamenti ortodontici di cura e mantenimento, tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci, spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure termali e fisioterapiche, spese mediche specialistiche per patologie pregresse.
b. Spese scolastiche: ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica e privata di tutti i gradi, compresa l'università pubblica e privata, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico
Pag. 3 di 5 da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico), gite ed attività scolastiche con e senza pernottamento, alloggio, utenze e spese di trasporto per la sede universitaria frequentata dalla prole, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, corsi scolastici extracurriculari.
c. Spese extrascolastiche: a) attività sportive, artistiche (ad es. musica, disegno, danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria;
b) spese per la custodia della prole (baby sitting) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia del minore e/o del genitore affidatario;
e) spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva, frequentate dal figlio, delle locali parrocchie e/o degli enti analoghi (colonie e luoghi assimilati); f) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; g) corsi di lingua;
h) corsi di informatica;
i) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) nonché le relative spese di bollo e assicurazione.
Con l'ulteriore precisazione tra quelle che debbono essere previamente concordate o no:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) spese sanitarie urgenti;
f) acquisto di farmaci ad eccezione di quelli da banco;
g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
h) spese mediche e specialistiche per patologie pregresse e le spese dentistiche urgenti.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e protesiche non coperte dal SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) spese per interventi chirurgici;
f) spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche e private convenzionate;
g) esami diagnostici e analisi cliniche;
h) visite specialistiche;
i) cicli di psicoterapia e logopedia.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo
Pag. 4 di 5 estivo e gruppo estivo;
d) le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingua e attività artistiche (musica, disegno, pittura); b) corsi di informatica;
c) viaggi di istruzione, vacanze trascorse senza i genitori;
d) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) attività sportive, e relativo abbigliamento e attrezzatura nonché tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
11. Per quanto non contenuto nel presente ricorso i coniugi fanno pieno ed integrale riferimento al contenuto del piano genitoriale che si allega al presente ricorso;
i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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