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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1386/2020 R.G., avente ad oggetto: morte
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Di Santo ed elettivamente domiciliati presso lo
[...] studio della medesima, sito in PA (CS), alla Via Giacontesi n.12, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, nella persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste procure allegate
CONVENUTA
NONCHE' con Sede Legale in Via Clerici 14, 20121 – Milano Controparte_2
(MI) Italia, p.iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto P.IVA_1
Chiodo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in al Corso CP_1
Mazzini n.217, giusta procura in calce all'atto di costituzione
ZA TA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo addetto all'UNEP, in data 24.11.2020, i sig.ri
, , e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
1 di genitore e rappresentante legale del minore convenivano in giudizio dinanzi Persona_1 al Tribunale di PA, l' in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 assumendo che: in data 5 maggio 2017 era deceduta, presso la sala di rianimazione dell'Ospedale
Civile di RA, all'età di 48 anni, la SI.ra , che era nata a [...] M.mo (CS) Persona_2 il 22 febbraio del 1969; la predetta, nel corso della giornata del 24 aprile 2017, aveva accusato dolore alla testa con conati di vomito, tanto che i familiari conviventi avevano prima tentato vanamente di rintracciare il medico di famiglia per via telefonica e si erano poi determinati ad accompagnare la congiunta presso la Guardia Medica di San Lucido, dove il medico di turno, previa visita, praticava alla paziente una iniezione per bloccare il vomito, prescrivendo una terapia antibiotica con
“MACLADIN MG. 500” e “TACHIPIRINA 100MG COMPRESSE”, dopodiché licenziava la paziente ed i propri accompagnatori;
perdurando lo stato di malessere, la mattina del 25 aprile, alle ore 10.23 circa, i familiari della sig.ra contattavano il 118 e ne sollecitavano Persona_2
l'intervento, veniva inviata ambulanza con codice giallo che giungeva sul posto, ossia presso l'abitazione della paziente, alle ore 10.43; ivi, i sanitari del 118, nella specie un medico del pronto soccorso, accompagnato dall'autista e da un'infermiera, annotavano che la paziente era diabetica ed anemica, misuravano la saturazione dell'ossigeno (96%), la pressione arteriosa (150/89), la frequenza cardiaca (90) e la glicemia (286) e diagnosticavano una sindrome febbrile in terapia …. In terapia antibiotica ed antipiretica senza nulla rilevare in merito allo stato neurologico e cognitivo della e ritenendo non necessario il ricovero della stessa, nonostante le insistenze dei familiari;
nel Pt_2 pomeriggio dello stesso 25 aprile, i congiunti di , atteso l'evidente aggravarsi delle Persona_2 condizioni cliniche della stessa (iperpiressia e in stato catatonico), tentavano varie volte, senza fortuna, di contattare nuovamente il pronto soccorso, prima di sollecitare addirittura l'intervento dei carabinieri per denunciare il caso di malasanità; solo in serata, intorno alle ore 20.15 circa, si ripresentava presso l'abitazione della paziente il gruppo di operatori del 118, capitanati dallo stesso medico del primo intervento, il quale, dopo aver annotato che la paziente era diabetica ed anemica, in terapia con metforal, la saturazione dell'ossigeno (95%), la pressione arteriosa (160/90), la frequenza arteriosa (100), la glicemia (306) e la temperatura (38), diagnosticava, anche in tale occasione, una sindrome febbrile, anemica, iperglicemia in diabete, posizionava la fleboclisi di soluzione fisiologica da 100 e si determinava per il trasporto della stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA, dove giungeva alle ore 20.41; in anamnesi veniva riportato che: “i familiari riferiscono stato di torpore da questa mattina; la frequenza respiratoria in ingresso era 19, la frequenza cardiaca 124 ritmica, con una pressione arteriosa di 130/70, stick glicemico 305 mg/dl, saturazione di 02 97% e temperatura corporea 37.3”; venivano, successivamente, effettuati esami di laboratorio: - TC encefalo, che evidenziava ridotta rappresentazione degli spazi liquorali
2 pericerebrali all'emisfero cerebrale di destra, maggiormente evidente in sede frontale … sempre a destra appaiono definibili due bolle aeree verosimilmente in corrispondenza degli spazi liquorali pericerebrali della regione temporale, in prossimità della petrosa omolaterale…; -RX torace, che evidenziava accentuazione diffusa della trama polmonare, scissurite interlobare destra, ili congesti, seno costo frenico laterale destro poco profondo, ombra cardiovascolare mal valutabile; - visita internistica, nella quale veniva refertato … i parenti riferiscono febbre alta 39/40 e da questa mattina la pz non appare vigile e lamentava cefalea. EO: paziente collaborante … riduzione del murmure vescicolare all'emitorace dx, polipnea con 36 atti/min … tremori diffusi e movimenti oculogiri dei bulbi. Babinski + a sx, dolorabilità alla flessione del capo; in considerazione del sospetto di meningoencefalite si richiedeva, alle ore 00.10, visita neurologica, per cui alle ore 00.13 del
26/05/2017 la paziente veniva trasferita presso l'ospedale di per consulenza neurologica e CP_1 infettivologica con diagnosi di stato soporoso con deficit neurologici ed iperpiressia con scissurite in paziente con grave ritardo mentale; alle ore 00.20 del 26/04/2017 la paziente veniva inviata presso il P.O.- Reparto Malattie Infettive Ospedale Annunziata di per effettuare consulenza CP_1 neurologica ed infettivologica successivamente veniva trasferita presso l'U.O. della Controparte_3 medesima struttura ospedaliera, dove giungeva all'osservazione del personale sanitario alle 2.00 in stato di coma GCS 3 , gasping, ipotensione, anurica;
veniva sottoposta ad intubazione orotracheale e ventilazione artificiale, monitoraggio e stabilizzazione dei parametri vitali, effettuava rachicentesi positiva per Streptococcus Pneumoniae e consulenza infettivologica;
per mancanza di posti letto presso del P.O. di veniva trasferita nell'U.O. Rianimazione di RA ed ivi CP_3 CP_1 ricoverata, alle ore 13.07 del 26/04/2017, con diagnosi di stato di coma in paz. Con meningite da
Streptococcus Pneumoniae;
all'ingresso la paziente era intubata e sedata, le pupille in midriasi, il riflesso fotomotore torpido, il riflesso palpebrale assente;
durante la degenza le condizioni cliniche della si mantenevano stabilmente gravi;
il 28/04/2017 veniva sottoposta a trasfusione di Pt_2 emazie;
il 30/04/2017 compariva insufficienza renale acuta per cui il nefrologo chiamato in consulenza prescriveva terapia dialitica con emofiltrazione;
in data 4/5/2017 veniva effettuata consulenza oculistica per esoftalmo ed occhio secco da esposizione per cui si prescriveva terapia locale e di chiudere meccanicamente le palpebre con cerotto;
il 5/5/2017 la appariva molto Pt_2 ipotesa, con emodinamica supportata da amine ad alte dosi ed, alle ore 16.25, si verificava asistolia per cui si iniziavano le manovre di rianimazione cardiopolmonare e massaggio cardiaco esterno, somministrazione di adrenalina 1mg ogni 3-5 minuti e 30 mEq di bicarbonato;
dopo circa 30 minuti non si otteneva il ripristino del ritmo sinusale per cui, alle ore 16.55, si constatava il decesso della paziente, alla giovane età di 48 anni;
eredi legittimi della deceduta risultano essere Persona_2
i genitori e con i quali la stessa coabitava, nonché i fratelli Persona_1 Parte_1
3 e;
particolarmente legati alla vittima, sotto il profilo affettivo, erano altresì Parte_3 Parte_2 la cognata ed il nipotino , con il quale trascorreva molto Parte_4 Persona_1 tempo nel corso della giornata;
la SI.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa Persona_2 retribuita ma era comunque percettrice di pensione di invalidità ed accompagnamento, per un importo complessivo mensile di circa €800,00; le circostanze di fatto che hanno condotto alla morte della sig.ra sono state denunciate dagli eredi, a mezzo di querela, al competente Ufficio Persona_2 della Procura della Repubblica, in quanto ritenute di rilevanza penale e, in conseguenza di essa, è stato disposto il rinvio a giudizio;
in data 15/02/2019 è stato esperito tentativo obbligatorio di Cont mediazione, su istanza degli eredi della vittima nei confronti dell' di ritenuta CP_1 responsabile della morte della sig.ra , che ha però sortito esito negativo. Persona_2
Gli attori, pertanto, domandavano: accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli operatori sanitari che ebbero in cura la deceduta e, per essi, la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., nella causazione e determinazione del decesso della sig.ra verificatosi in data 5/5/2017, presso l'Ospedale di RA;
condannarsi la suddetta Persona_2 convenuta al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio o iure hereditatis , per la complessiva somma di €699.892,50 ( o di quella maggiore o minore risultante dal giudizio), come di seguito quantificato: quanto alla madre della vittima, iure proprio, €300.000,00 per danno morale da perdita di congiunto, Parte_1
€17.000,00 per danno biologico iure proprio ed €35.000,00 per danno patrimoniale, per un totale di
€352.000,00; quanto a ciascuno dei fratelli e , iure proprio, la somma di Pt_2 Parte_3
€130.000,00 a titolo di danno morale da perdita di congiunto;
quanto alla cognata , Parte_4 iure proprio, la complessiva somma di €48.000,00 ( di cui €24.000.00 quale rappresentante legale del minore ); quanto agli eredi legittimi , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, iure hereditatis, l'ulteriore somma di €39.892,50 cumulativamente ( e dunque pro quota Parte_3
€13.297,50 per ciascuno di essi); il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
sulle somme che saranno liquidate agli attori, per le singole poste risarcitorie richieste, spetteranno, altresì, gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso della vittima (5/5/2017) e via via rivalutata anno per anno sino alla sentenza ( secondo le indicazioni della sentenza n. 1712/1995 delle
Sezioni Unite della Cassazione), nonché, successivamente, gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Salvo ulteriore risarcimento danni in ipotesi di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi subiti dai danneggiati a causa del ritardato pagamento del credito;
vinte le spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, ex D.M. n. 55/14 e ss. modifiche.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 11.02.21, si costituiva l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., la quale domandava: in via preliminare, Controparte_1
4 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo e disporsi lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto ex art. 163 bis e seguenti c.p.c.; in via principale e nel merito, respingersi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi il terzo chiamato
[...]
P.IVA_ con sede legale al Centro Direzionale IS E/3 Napoli a manlevare la Controparte_5 convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le due parti, per quanto CP_6 fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo, con atto di citazione parte convenuta chiamava in causa
[...]
, domandando: in via principale di merito, respingersi la domanda attrice perché CP_7 infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi il terzo chiamato , con sede legale in ( 20121) Milano Controparte_8 alla via Clerici n. 14, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a manlevare la convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le due parti, per quanto fosse CP_6 eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 16.6.21, si costituiva la quale, Controparte_2 dopo aver precisato che e a Controparte_7 Controparte_9 decorrere dal 31.7.2020, avevano trasferito il loro portafoglio assicurativo alla stessa Società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo domandava: in via preliminare, dichiararsi CP_2
l'inoperatività della polizza invocata dalla terza chiamante;
nel merito, rigettarsi l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la reale entità delle lesioni subite dal dante causa dell'istante e, conseguentemente determinarsi l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c.
e tenuto conto del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, poi rinnovata, il Giudice in data 24.9.25 assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Si ritiene di condividere l'osservazione della convenuta, secondo cui “priva di fondamento è la tesi sostenuta da parte avversa che la richiesta di risarcimento risale al momento del sequestro della cartella clinica, in quanto tale circostanza non rientra assolutamente nella elencazione fatta nel contratto, alla pagina 5, di cosa debba intendersi per “richiesta di risarcimento”, ove si legge ”ogni richiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato o qualsiasi citazione in giudizio o altra
5 comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure rivolge all'Assicurato una formale richiesta scritta di risarcimento dei danni subiti”. Orbene, il sequestro della cartella clinica, non è una richiesta di risarcimento nei confronti dell' , è semplicemente, un adempimento della Procura della Parte_5
Repubblica competente, finalizzato alla conoscenza dei fatti da parte del Magistrato adito in sede penale. Ben diversa è la richiesta formulata dal terzo all'assicurata che coincide con CP_6 la prima richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi della sig.ra , con l'invito alla Pt_2 mediazione del 21.11.2018”.
La stessa parte attrice, a pag. 11 della comparsa conclusionale, deduce che “contrariamente a quanto Cont sostenuto dalla compagnia assicurativa della convenuta ai fini della operatività della relativa polizza non rileva il momento in cui è stato disposto il sequestro delle cartelle cliniche da parte dell'autorità giudiziaria ma quello in cui l'Azienda Sanitaria ha avuto conoscenza del sinistro tramite la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, da parte degli eredi della vittima, collocabile e riferibile alla data del 21.11.2018. A tale data la polizza era perfettamente e regolarmente operante, essendo stata rinnovata a decorrere dalle ore 24.00 del 21.12.31.12.2017, per come precisato dalla stessa terza chiamata”.
Risultano in atti: documentazione medica;
stato di famiglia, rilasciato dal Comune di San Lucido, attestante la composizione della famiglia del SI. , padre della vittima;
l'atto di Persona_1 denuncia, a mezzo querela, effettuato dal SI. dinanzi alla Procura della Persona_1
Repubblica di PA, in seguito al decesso della figlia;
certificato di stato di famiglia del nucleo familiare di cui fa parte nonché certificato di nascita di . Parte_4 Persona_1
È allegato altresì verbale di tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo effettuato in data
17.12.18.
Parte convenuta, invece, allegava contratto di assicurazione stipulato tra il cui Controparte_10 domicilio per denuncia sinistri è eletto presso e Controparte_11 [...] in data 3.7.15 con decorrenza dal 31.10.15 e scadenza il 3.12.20, come si evince da pag.7, CP_6 con regime di “claims made”.
Va evidenziato che nel presente giudizio sono state espletate ben due CTU, che hanno entrambe escluso la responsabilità medica dedotta da parte attrice.
Nella CTU depositata il 23.11.23 il Collegio peritale composto dai Dott.ri e Persona_3
rileva che: “l'esame della documentazione prodotta consente di poter affermare Persona_4 che il decesso della vittima non è etiologicamente riconducibile a condotte commissive\omissive dei sanitari che l'ebbero in cura, condotte che non vengono rilevate essendosi il meccanismo patogenetico che ha determinato la morte innescatosi e auto-mantenuto indipendentemente dalla
6 precocità o meno dell'inizio della seppur corretta terapia antibiotica. Per questo motivo è più probabile che non che il decesso della paziente si fosse verificato indipendentemente da un ricovero più anticipato, considerando ininfluente il presunto ritardo di 8\10 ore come causa di morte della stessa. Nel caso in oggetto la richiesta di soccorso è stata indirizzata verso una sindrome febbrile in una persona disabile, con diabete e con una presunta grave anemizzazione (non sappiamo da dove venga desunta tale informazione) senza segnalare altri sintomi utili ad indirizzare provvedimenti diversi. Quando con la seconda visita effettuata dal Medico del 118, dopo alcune ore, dalla prima visita, nella stessa giornata, la sintomatologia clinica è risultata peggiorata, immediatamente si è provveduto al ricovero ospedaliero. È importante sottolineare che ci troviamo di fronte ad un caso clinico di non facile individuazione, in una persona disabile, non in condizione di offrire un valido contributo nel riferire sintomi patognomonici e poter collaborare ad un esame obiettivo adeguato. Va rappresentato inoltre che le informazioni fornite dagli astanti alla centrale operativa non hanno fornito nessun utile ausilio a chiarire il quadro clinico per cui il Medico intervenuto non aveva alcuna possibilità di individuare una problematica clinica altamente complessa, senza avere notizie in merito a gravi problematiche cliniche coesistenti, verosimilmente non note neppure ai parenti della paziente… tale condizione clinica a causa delle plurime comorbilità coesistenti, ha una altissima probabilità di evolvere negativamente pur iniziando una corretta terapia antibiotica anche in tempi brevi per cui una condotta diversa non avrebbe consentito un esito diverso.
In conclusione, si può affermare che dalla vicenda clinica in esame non emergono e non sono identificabili profili di responsabilità medica a carico dei sanitari che ebbero in cura Per_2
”.
[...]
Nelle risposte dei predetti CTU alle osservazioni, gli stessi hanno fatto presente “che l'apparente complessità valutativa dei comportamenti professionali tenuti dal sanitario del P.O. del 118, è racchiusa in un solo documento sanitario: il verbale del soccorso operato la mattina del 25/4/2017.
Nessun'altra prova documentale è stata prodotta da parte attrice, solo riferimenti verbali dello stato di salute della de cuius, nessuna certificazione della guardia medica, soltanto testimonianze sullo stato di salute, non documentate peraltro da certificazioni scritte… Dal legale e dai CCTTPP di parte attrice il polo su cui gravita tutta la responsabilità e la colpa del sanitario del 118, è da tutti identificato nel comportamento omissivo di non aver sottoposto la fu sig.ra a visita neurologica. La Pt_2 Pt_2 stava assumendo dalla sera prima terapia antibiotica e antipiretica. Non appariva presentare rigidità nucale né fenomeni convulsivi, segni peraltro facilmente identificabili, per i quali non erano richiesti particolari tests neurologici, bastava l'osservazione. È universalmente riconosciuto che la sintomatologia tipica della meningite batterica è generalmente rappresentata da febbre, modificazioni della vigilanza-coscienza e rigidità nucale. Infatti, il successivo soccorso, nella serata dello stesso
7 giorno, allorquando le condizioni cliniche peggioravano e, soprattutto, la comparsa di uno stato catatonico (modificazione vigilanza e coscienza) e non una rigidità nucale, veniva subito trasferita in ambulanza al P.S dell'Ospedale di PA. Si riafferma pertanto che si trattava di un caso difficilmente identificabile e diagnosticabile, nel momento del primo soccorso, in assenza del tipico corredo sintomatologico”, ribadendo che “non si ritiene, individuabile, in tale fattispecie peritale, alcuna colpa medica”.
All'udienza del 10/04/2024, come risulta dal relativo verbale, il CTU dott. , precisato che Per_3
“la diagnosi di meningite ormai la si fa con la puntura lombare per averne certezza, tutti gli altri sono sintomi aspecifici, documentati da chiara letteratura scientifica citata nella CTU”, ha evidenziato e ribadito ulteriormente “che l'evoluzione clinica che ha presentato la paziente è una situazione inevitabile e imprevedibile e che sulla base della descrizione fisiopatologica intervenuta non si sarebbe giovata di nessun trattamento antibiotico”.
Anche la seconda CTU espletata ha confermato l'assenza dell'asserita colpa medica.
Il CTU Dott.ssa , nella relazione tecnica depositata il 4.10.24, ha evidenziato che: Persona_5
“dalla disamina della documentazione presente agli atti non si rilevano elementi di censura nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la SI , in particolar modo per quanto Persona_2 riguarda l'operato dei medici del Centro SP RA PA e dell CP_1 CP_12
. I suddetti difatti agivano tempestivamente effettuando le procedure diagnostiche idonee al
[...] caso di specie, volte a individuare nel più breve tempo possibile la causa della condizione patologica presentata dalla e somministrando successivamente le opportune terapie conformi alle linee Pt_2 guida del caso in esame. In relazione all'operato dei sanitari del 118 che intervenivano la mattina del
25.04.2017 in seguito a chiamata per stato febbrile con anemia della non emergono condotte Pt_2 censurabili in quanto i suddetti non ritenevano di dovere trasportare la paziente in PS poiché verosimilmente la stessa presentava ancora obiettività e sintomi sfumati e aspecifici compatibili, peraltro, con la sindrome influenzale, già in terapia antibiotica e antipiretica, diagnosticata dai sopracitati medici. A conferma di ciò vi è la condotta dello stesso medico che interveniva nuovamente la sera a seguito della seconda chiamata effettuata alla c.o. del 118 per iperpiressia e stato catatonico della signora . Il suddetto, valutando le condizioni cliniche peggiorate della paziente riteneva Pt_2 in questo caso di dover disporre il trasporto della in Pronto Soccorso. È ragionevole dunque Pt_2 pensare che, trattandosi del medesimo operatore sanitario, se esso avesse sospettato una sindrome neurologica, come pare sia avvenuto in sede di secondo intervento del 118, fin da subito, avrebbe con elevata probabilità agito diversamente e trasportato la paziente in PS sin dalla mattina, come difatti avveniva la sera. È doveroso altresì specificare che in entrambi i verbali di intervento del 118 non sono compilate le sezioni relative all'esame neurologico, ciò comunque non ha limitato l'operato del
8 suddetto medico che tuttavia ha predisposto il trasporto della in PS la sera del 25.04.2017, Pt_2 quando da lui ritenuto opportuno, in seguito all'obiettività rilevata in sede di visita medica. Allo stesso modo è giusto precisare che la scheda del verbale di intervento del 118 andrebbe compilata in tutte le sue sezioni in modo preciso. Ciò detto, effettuando un ragionamento controfattuale, è ammissibile ritenere che, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, se anche la SI Per_2
fosse stata trasportata in PS la mattina del 15.04.2017, anziché la sera, il decorso della
[...] condizione clinica della paziente non sarebbe considerevolmente mutato, alla luce della gravità del quadro clinico instauratosi così violentemente in virtù della patologia di cui risultava affetta considerando anche lo stato preesistente della stessa ossia il ritardo psicomotorio”.
Il CTU Dott.ssa , nella “risposta alle osservazioni”, ha rilevato che: “sia nella Scheda Persona_5 di ricezione chiamata della Centrale Operativa SUEM 118 compilata il 25.04.2017 alle ore CP_1
10.23, sia nel Verbale di intervento 118 della Centrale Operativa SUEM 118 della stessa CP_1 mattina … , non vengono mai citati né lo stato soporoso e simil catatonico della SI.ra , né Pt_2 la scarsa reattività della paziente, né il fatto che la stessa non rispondesse alle domande, né la presenza di confusione mentale, cefalea, nausea e vomito. Sulla base di tale quadro non riscontrato dal medico del 118 non veniva per l'appunto disposto il trasporto in PS della SI. Il suddetto sanitario, infatti, rilevava uno stato febbrile della paziente, tra l'altro già in terapia antibiotica e antipiretica.
La condotta del sopracitato medico appare invece completamente diversa la sera del medesimo giorno, 25.04.2017, quando egli stesso, riscontrando un peggioramento della condizione clinica della
che si trovava in stato catatonico (come riportato sulla Scheda di ricezione chiamata della Pt_2
Centrale Operativa SUEM 118 Cosenza delle ore 20.06 del 25.04.2017), decideva prontamente di disporre il trasporto della suddetta in Pronto Soccorso. Alla luce di quanto appena esposto e sulla base della documentazione agli atti si ribadisce, pertanto, che non emergono elementi di censura nell'operato dei sanitari del 118 che intervenivano la mattina del 25.04.2017”.
Va puntualizzato che: la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020); “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari
e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso
9 che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo,
l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno)”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018).
Tanto precisato, non può ritenersi adeguatamente provato dalla parte attrice, in base al criterio giuridico del "più probabile che non", il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, escluso dalle due CTU espletate, che hanno entrambe ritenuto il decesso della vittima non eziologicamente riconducibile a condotte dei sanitari che l'ebbero in cura.
Quanto alle spese di lite in caso di chiamata in garanzia “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del
01/07/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Evidenziato che, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e che, a pag. 23 dell'atto di citazione, parte attrice ha domandato condannarsi la convenuta “al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio o iure hereditatis, per la complessiva somma di
€699.892,50 (o di quella maggiore o minore risultante dal giudizio)”, le spese giudiziali, liquidate
10 come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione indeterminabile
- complessità media), seguono la soccombenza di parte attrice.
Parimenti vanno poste a carico di quest'ultima le spese delle CTU espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1386/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi, € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4) pone le spese delle CTU espletate a carico di parte attrice.
PA, lì 23.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1386/2020 R.G., avente ad oggetto: morte
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Di Santo ed elettivamente domiciliati presso lo
[...] studio della medesima, sito in PA (CS), alla Via Giacontesi n.12, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, nella persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste procure allegate
CONVENUTA
NONCHE' con Sede Legale in Via Clerici 14, 20121 – Milano Controparte_2
(MI) Italia, p.iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto P.IVA_1
Chiodo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in al Corso CP_1
Mazzini n.217, giusta procura in calce all'atto di costituzione
ZA TA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo addetto all'UNEP, in data 24.11.2020, i sig.ri
, , e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
1 di genitore e rappresentante legale del minore convenivano in giudizio dinanzi Persona_1 al Tribunale di PA, l' in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 assumendo che: in data 5 maggio 2017 era deceduta, presso la sala di rianimazione dell'Ospedale
Civile di RA, all'età di 48 anni, la SI.ra , che era nata a [...] M.mo (CS) Persona_2 il 22 febbraio del 1969; la predetta, nel corso della giornata del 24 aprile 2017, aveva accusato dolore alla testa con conati di vomito, tanto che i familiari conviventi avevano prima tentato vanamente di rintracciare il medico di famiglia per via telefonica e si erano poi determinati ad accompagnare la congiunta presso la Guardia Medica di San Lucido, dove il medico di turno, previa visita, praticava alla paziente una iniezione per bloccare il vomito, prescrivendo una terapia antibiotica con
“MACLADIN MG. 500” e “TACHIPIRINA 100MG COMPRESSE”, dopodiché licenziava la paziente ed i propri accompagnatori;
perdurando lo stato di malessere, la mattina del 25 aprile, alle ore 10.23 circa, i familiari della sig.ra contattavano il 118 e ne sollecitavano Persona_2
l'intervento, veniva inviata ambulanza con codice giallo che giungeva sul posto, ossia presso l'abitazione della paziente, alle ore 10.43; ivi, i sanitari del 118, nella specie un medico del pronto soccorso, accompagnato dall'autista e da un'infermiera, annotavano che la paziente era diabetica ed anemica, misuravano la saturazione dell'ossigeno (96%), la pressione arteriosa (150/89), la frequenza cardiaca (90) e la glicemia (286) e diagnosticavano una sindrome febbrile in terapia …. In terapia antibiotica ed antipiretica senza nulla rilevare in merito allo stato neurologico e cognitivo della e ritenendo non necessario il ricovero della stessa, nonostante le insistenze dei familiari;
nel Pt_2 pomeriggio dello stesso 25 aprile, i congiunti di , atteso l'evidente aggravarsi delle Persona_2 condizioni cliniche della stessa (iperpiressia e in stato catatonico), tentavano varie volte, senza fortuna, di contattare nuovamente il pronto soccorso, prima di sollecitare addirittura l'intervento dei carabinieri per denunciare il caso di malasanità; solo in serata, intorno alle ore 20.15 circa, si ripresentava presso l'abitazione della paziente il gruppo di operatori del 118, capitanati dallo stesso medico del primo intervento, il quale, dopo aver annotato che la paziente era diabetica ed anemica, in terapia con metforal, la saturazione dell'ossigeno (95%), la pressione arteriosa (160/90), la frequenza arteriosa (100), la glicemia (306) e la temperatura (38), diagnosticava, anche in tale occasione, una sindrome febbrile, anemica, iperglicemia in diabete, posizionava la fleboclisi di soluzione fisiologica da 100 e si determinava per il trasporto della stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA, dove giungeva alle ore 20.41; in anamnesi veniva riportato che: “i familiari riferiscono stato di torpore da questa mattina; la frequenza respiratoria in ingresso era 19, la frequenza cardiaca 124 ritmica, con una pressione arteriosa di 130/70, stick glicemico 305 mg/dl, saturazione di 02 97% e temperatura corporea 37.3”; venivano, successivamente, effettuati esami di laboratorio: - TC encefalo, che evidenziava ridotta rappresentazione degli spazi liquorali
2 pericerebrali all'emisfero cerebrale di destra, maggiormente evidente in sede frontale … sempre a destra appaiono definibili due bolle aeree verosimilmente in corrispondenza degli spazi liquorali pericerebrali della regione temporale, in prossimità della petrosa omolaterale…; -RX torace, che evidenziava accentuazione diffusa della trama polmonare, scissurite interlobare destra, ili congesti, seno costo frenico laterale destro poco profondo, ombra cardiovascolare mal valutabile; - visita internistica, nella quale veniva refertato … i parenti riferiscono febbre alta 39/40 e da questa mattina la pz non appare vigile e lamentava cefalea. EO: paziente collaborante … riduzione del murmure vescicolare all'emitorace dx, polipnea con 36 atti/min … tremori diffusi e movimenti oculogiri dei bulbi. Babinski + a sx, dolorabilità alla flessione del capo; in considerazione del sospetto di meningoencefalite si richiedeva, alle ore 00.10, visita neurologica, per cui alle ore 00.13 del
26/05/2017 la paziente veniva trasferita presso l'ospedale di per consulenza neurologica e CP_1 infettivologica con diagnosi di stato soporoso con deficit neurologici ed iperpiressia con scissurite in paziente con grave ritardo mentale; alle ore 00.20 del 26/04/2017 la paziente veniva inviata presso il P.O.- Reparto Malattie Infettive Ospedale Annunziata di per effettuare consulenza CP_1 neurologica ed infettivologica successivamente veniva trasferita presso l'U.O. della Controparte_3 medesima struttura ospedaliera, dove giungeva all'osservazione del personale sanitario alle 2.00 in stato di coma GCS 3 , gasping, ipotensione, anurica;
veniva sottoposta ad intubazione orotracheale e ventilazione artificiale, monitoraggio e stabilizzazione dei parametri vitali, effettuava rachicentesi positiva per Streptococcus Pneumoniae e consulenza infettivologica;
per mancanza di posti letto presso del P.O. di veniva trasferita nell'U.O. Rianimazione di RA ed ivi CP_3 CP_1 ricoverata, alle ore 13.07 del 26/04/2017, con diagnosi di stato di coma in paz. Con meningite da
Streptococcus Pneumoniae;
all'ingresso la paziente era intubata e sedata, le pupille in midriasi, il riflesso fotomotore torpido, il riflesso palpebrale assente;
durante la degenza le condizioni cliniche della si mantenevano stabilmente gravi;
il 28/04/2017 veniva sottoposta a trasfusione di Pt_2 emazie;
il 30/04/2017 compariva insufficienza renale acuta per cui il nefrologo chiamato in consulenza prescriveva terapia dialitica con emofiltrazione;
in data 4/5/2017 veniva effettuata consulenza oculistica per esoftalmo ed occhio secco da esposizione per cui si prescriveva terapia locale e di chiudere meccanicamente le palpebre con cerotto;
il 5/5/2017 la appariva molto Pt_2 ipotesa, con emodinamica supportata da amine ad alte dosi ed, alle ore 16.25, si verificava asistolia per cui si iniziavano le manovre di rianimazione cardiopolmonare e massaggio cardiaco esterno, somministrazione di adrenalina 1mg ogni 3-5 minuti e 30 mEq di bicarbonato;
dopo circa 30 minuti non si otteneva il ripristino del ritmo sinusale per cui, alle ore 16.55, si constatava il decesso della paziente, alla giovane età di 48 anni;
eredi legittimi della deceduta risultano essere Persona_2
i genitori e con i quali la stessa coabitava, nonché i fratelli Persona_1 Parte_1
3 e;
particolarmente legati alla vittima, sotto il profilo affettivo, erano altresì Parte_3 Parte_2 la cognata ed il nipotino , con il quale trascorreva molto Parte_4 Persona_1 tempo nel corso della giornata;
la SI.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa Persona_2 retribuita ma era comunque percettrice di pensione di invalidità ed accompagnamento, per un importo complessivo mensile di circa €800,00; le circostanze di fatto che hanno condotto alla morte della sig.ra sono state denunciate dagli eredi, a mezzo di querela, al competente Ufficio Persona_2 della Procura della Repubblica, in quanto ritenute di rilevanza penale e, in conseguenza di essa, è stato disposto il rinvio a giudizio;
in data 15/02/2019 è stato esperito tentativo obbligatorio di Cont mediazione, su istanza degli eredi della vittima nei confronti dell' di ritenuta CP_1 responsabile della morte della sig.ra , che ha però sortito esito negativo. Persona_2
Gli attori, pertanto, domandavano: accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli operatori sanitari che ebbero in cura la deceduta e, per essi, la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., nella causazione e determinazione del decesso della sig.ra verificatosi in data 5/5/2017, presso l'Ospedale di RA;
condannarsi la suddetta Persona_2 convenuta al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio o iure hereditatis , per la complessiva somma di €699.892,50 ( o di quella maggiore o minore risultante dal giudizio), come di seguito quantificato: quanto alla madre della vittima, iure proprio, €300.000,00 per danno morale da perdita di congiunto, Parte_1
€17.000,00 per danno biologico iure proprio ed €35.000,00 per danno patrimoniale, per un totale di
€352.000,00; quanto a ciascuno dei fratelli e , iure proprio, la somma di Pt_2 Parte_3
€130.000,00 a titolo di danno morale da perdita di congiunto;
quanto alla cognata , Parte_4 iure proprio, la complessiva somma di €48.000,00 ( di cui €24.000.00 quale rappresentante legale del minore ); quanto agli eredi legittimi , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, iure hereditatis, l'ulteriore somma di €39.892,50 cumulativamente ( e dunque pro quota Parte_3
€13.297,50 per ciascuno di essi); il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
sulle somme che saranno liquidate agli attori, per le singole poste risarcitorie richieste, spetteranno, altresì, gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso della vittima (5/5/2017) e via via rivalutata anno per anno sino alla sentenza ( secondo le indicazioni della sentenza n. 1712/1995 delle
Sezioni Unite della Cassazione), nonché, successivamente, gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Salvo ulteriore risarcimento danni in ipotesi di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi subiti dai danneggiati a causa del ritardato pagamento del credito;
vinte le spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, ex D.M. n. 55/14 e ss. modifiche.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 11.02.21, si costituiva l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., la quale domandava: in via preliminare, Controparte_1
4 autorizzarsi la chiamata in causa del terzo e disporsi lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto ex art. 163 bis e seguenti c.p.c.; in via principale e nel merito, respingersi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi il terzo chiamato
[...]
P.IVA_ con sede legale al Centro Direzionale IS E/3 Napoli a manlevare la Controparte_5 convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le due parti, per quanto CP_6 fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo, con atto di citazione parte convenuta chiamava in causa
[...]
, domandando: in via principale di merito, respingersi la domanda attrice perché CP_7 infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi il terzo chiamato , con sede legale in ( 20121) Milano Controparte_8 alla via Clerici n. 14, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a manlevare la convenuta in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le due parti, per quanto fosse CP_6 eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 16.6.21, si costituiva la quale, Controparte_2 dopo aver precisato che e a Controparte_7 Controparte_9 decorrere dal 31.7.2020, avevano trasferito il loro portafoglio assicurativo alla stessa Società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo domandava: in via preliminare, dichiararsi CP_2
l'inoperatività della polizza invocata dalla terza chiamante;
nel merito, rigettarsi l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la reale entità delle lesioni subite dal dante causa dell'istante e, conseguentemente determinarsi l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c.
e tenuto conto del massimale e della franchigia previsti dalla polizza;
il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, poi rinnovata, il Giudice in data 24.9.25 assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Si ritiene di condividere l'osservazione della convenuta, secondo cui “priva di fondamento è la tesi sostenuta da parte avversa che la richiesta di risarcimento risale al momento del sequestro della cartella clinica, in quanto tale circostanza non rientra assolutamente nella elencazione fatta nel contratto, alla pagina 5, di cosa debba intendersi per “richiesta di risarcimento”, ove si legge ”ogni richiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato o qualsiasi citazione in giudizio o altra
5 comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure rivolge all'Assicurato una formale richiesta scritta di risarcimento dei danni subiti”. Orbene, il sequestro della cartella clinica, non è una richiesta di risarcimento nei confronti dell' , è semplicemente, un adempimento della Procura della Parte_5
Repubblica competente, finalizzato alla conoscenza dei fatti da parte del Magistrato adito in sede penale. Ben diversa è la richiesta formulata dal terzo all'assicurata che coincide con CP_6 la prima richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi della sig.ra , con l'invito alla Pt_2 mediazione del 21.11.2018”.
La stessa parte attrice, a pag. 11 della comparsa conclusionale, deduce che “contrariamente a quanto Cont sostenuto dalla compagnia assicurativa della convenuta ai fini della operatività della relativa polizza non rileva il momento in cui è stato disposto il sequestro delle cartelle cliniche da parte dell'autorità giudiziaria ma quello in cui l'Azienda Sanitaria ha avuto conoscenza del sinistro tramite la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, da parte degli eredi della vittima, collocabile e riferibile alla data del 21.11.2018. A tale data la polizza era perfettamente e regolarmente operante, essendo stata rinnovata a decorrere dalle ore 24.00 del 21.12.31.12.2017, per come precisato dalla stessa terza chiamata”.
Risultano in atti: documentazione medica;
stato di famiglia, rilasciato dal Comune di San Lucido, attestante la composizione della famiglia del SI. , padre della vittima;
l'atto di Persona_1 denuncia, a mezzo querela, effettuato dal SI. dinanzi alla Procura della Persona_1
Repubblica di PA, in seguito al decesso della figlia;
certificato di stato di famiglia del nucleo familiare di cui fa parte nonché certificato di nascita di . Parte_4 Persona_1
È allegato altresì verbale di tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo effettuato in data
17.12.18.
Parte convenuta, invece, allegava contratto di assicurazione stipulato tra il cui Controparte_10 domicilio per denuncia sinistri è eletto presso e Controparte_11 [...] in data 3.7.15 con decorrenza dal 31.10.15 e scadenza il 3.12.20, come si evince da pag.7, CP_6 con regime di “claims made”.
Va evidenziato che nel presente giudizio sono state espletate ben due CTU, che hanno entrambe escluso la responsabilità medica dedotta da parte attrice.
Nella CTU depositata il 23.11.23 il Collegio peritale composto dai Dott.ri e Persona_3
rileva che: “l'esame della documentazione prodotta consente di poter affermare Persona_4 che il decesso della vittima non è etiologicamente riconducibile a condotte commissive\omissive dei sanitari che l'ebbero in cura, condotte che non vengono rilevate essendosi il meccanismo patogenetico che ha determinato la morte innescatosi e auto-mantenuto indipendentemente dalla
6 precocità o meno dell'inizio della seppur corretta terapia antibiotica. Per questo motivo è più probabile che non che il decesso della paziente si fosse verificato indipendentemente da un ricovero più anticipato, considerando ininfluente il presunto ritardo di 8\10 ore come causa di morte della stessa. Nel caso in oggetto la richiesta di soccorso è stata indirizzata verso una sindrome febbrile in una persona disabile, con diabete e con una presunta grave anemizzazione (non sappiamo da dove venga desunta tale informazione) senza segnalare altri sintomi utili ad indirizzare provvedimenti diversi. Quando con la seconda visita effettuata dal Medico del 118, dopo alcune ore, dalla prima visita, nella stessa giornata, la sintomatologia clinica è risultata peggiorata, immediatamente si è provveduto al ricovero ospedaliero. È importante sottolineare che ci troviamo di fronte ad un caso clinico di non facile individuazione, in una persona disabile, non in condizione di offrire un valido contributo nel riferire sintomi patognomonici e poter collaborare ad un esame obiettivo adeguato. Va rappresentato inoltre che le informazioni fornite dagli astanti alla centrale operativa non hanno fornito nessun utile ausilio a chiarire il quadro clinico per cui il Medico intervenuto non aveva alcuna possibilità di individuare una problematica clinica altamente complessa, senza avere notizie in merito a gravi problematiche cliniche coesistenti, verosimilmente non note neppure ai parenti della paziente… tale condizione clinica a causa delle plurime comorbilità coesistenti, ha una altissima probabilità di evolvere negativamente pur iniziando una corretta terapia antibiotica anche in tempi brevi per cui una condotta diversa non avrebbe consentito un esito diverso.
In conclusione, si può affermare che dalla vicenda clinica in esame non emergono e non sono identificabili profili di responsabilità medica a carico dei sanitari che ebbero in cura Per_2
”.
[...]
Nelle risposte dei predetti CTU alle osservazioni, gli stessi hanno fatto presente “che l'apparente complessità valutativa dei comportamenti professionali tenuti dal sanitario del P.O. del 118, è racchiusa in un solo documento sanitario: il verbale del soccorso operato la mattina del 25/4/2017.
Nessun'altra prova documentale è stata prodotta da parte attrice, solo riferimenti verbali dello stato di salute della de cuius, nessuna certificazione della guardia medica, soltanto testimonianze sullo stato di salute, non documentate peraltro da certificazioni scritte… Dal legale e dai CCTTPP di parte attrice il polo su cui gravita tutta la responsabilità e la colpa del sanitario del 118, è da tutti identificato nel comportamento omissivo di non aver sottoposto la fu sig.ra a visita neurologica. La Pt_2 Pt_2 stava assumendo dalla sera prima terapia antibiotica e antipiretica. Non appariva presentare rigidità nucale né fenomeni convulsivi, segni peraltro facilmente identificabili, per i quali non erano richiesti particolari tests neurologici, bastava l'osservazione. È universalmente riconosciuto che la sintomatologia tipica della meningite batterica è generalmente rappresentata da febbre, modificazioni della vigilanza-coscienza e rigidità nucale. Infatti, il successivo soccorso, nella serata dello stesso
7 giorno, allorquando le condizioni cliniche peggioravano e, soprattutto, la comparsa di uno stato catatonico (modificazione vigilanza e coscienza) e non una rigidità nucale, veniva subito trasferita in ambulanza al P.S dell'Ospedale di PA. Si riafferma pertanto che si trattava di un caso difficilmente identificabile e diagnosticabile, nel momento del primo soccorso, in assenza del tipico corredo sintomatologico”, ribadendo che “non si ritiene, individuabile, in tale fattispecie peritale, alcuna colpa medica”.
All'udienza del 10/04/2024, come risulta dal relativo verbale, il CTU dott. , precisato che Per_3
“la diagnosi di meningite ormai la si fa con la puntura lombare per averne certezza, tutti gli altri sono sintomi aspecifici, documentati da chiara letteratura scientifica citata nella CTU”, ha evidenziato e ribadito ulteriormente “che l'evoluzione clinica che ha presentato la paziente è una situazione inevitabile e imprevedibile e che sulla base della descrizione fisiopatologica intervenuta non si sarebbe giovata di nessun trattamento antibiotico”.
Anche la seconda CTU espletata ha confermato l'assenza dell'asserita colpa medica.
Il CTU Dott.ssa , nella relazione tecnica depositata il 4.10.24, ha evidenziato che: Persona_5
“dalla disamina della documentazione presente agli atti non si rilevano elementi di censura nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la SI , in particolar modo per quanto Persona_2 riguarda l'operato dei medici del Centro SP RA PA e dell CP_1 CP_12
. I suddetti difatti agivano tempestivamente effettuando le procedure diagnostiche idonee al
[...] caso di specie, volte a individuare nel più breve tempo possibile la causa della condizione patologica presentata dalla e somministrando successivamente le opportune terapie conformi alle linee Pt_2 guida del caso in esame. In relazione all'operato dei sanitari del 118 che intervenivano la mattina del
25.04.2017 in seguito a chiamata per stato febbrile con anemia della non emergono condotte Pt_2 censurabili in quanto i suddetti non ritenevano di dovere trasportare la paziente in PS poiché verosimilmente la stessa presentava ancora obiettività e sintomi sfumati e aspecifici compatibili, peraltro, con la sindrome influenzale, già in terapia antibiotica e antipiretica, diagnosticata dai sopracitati medici. A conferma di ciò vi è la condotta dello stesso medico che interveniva nuovamente la sera a seguito della seconda chiamata effettuata alla c.o. del 118 per iperpiressia e stato catatonico della signora . Il suddetto, valutando le condizioni cliniche peggiorate della paziente riteneva Pt_2 in questo caso di dover disporre il trasporto della in Pronto Soccorso. È ragionevole dunque Pt_2 pensare che, trattandosi del medesimo operatore sanitario, se esso avesse sospettato una sindrome neurologica, come pare sia avvenuto in sede di secondo intervento del 118, fin da subito, avrebbe con elevata probabilità agito diversamente e trasportato la paziente in PS sin dalla mattina, come difatti avveniva la sera. È doveroso altresì specificare che in entrambi i verbali di intervento del 118 non sono compilate le sezioni relative all'esame neurologico, ciò comunque non ha limitato l'operato del
8 suddetto medico che tuttavia ha predisposto il trasporto della in PS la sera del 25.04.2017, Pt_2 quando da lui ritenuto opportuno, in seguito all'obiettività rilevata in sede di visita medica. Allo stesso modo è giusto precisare che la scheda del verbale di intervento del 118 andrebbe compilata in tutte le sue sezioni in modo preciso. Ciò detto, effettuando un ragionamento controfattuale, è ammissibile ritenere che, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, se anche la SI Per_2
fosse stata trasportata in PS la mattina del 15.04.2017, anziché la sera, il decorso della
[...] condizione clinica della paziente non sarebbe considerevolmente mutato, alla luce della gravità del quadro clinico instauratosi così violentemente in virtù della patologia di cui risultava affetta considerando anche lo stato preesistente della stessa ossia il ritardo psicomotorio”.
Il CTU Dott.ssa , nella “risposta alle osservazioni”, ha rilevato che: “sia nella Scheda Persona_5 di ricezione chiamata della Centrale Operativa SUEM 118 compilata il 25.04.2017 alle ore CP_1
10.23, sia nel Verbale di intervento 118 della Centrale Operativa SUEM 118 della stessa CP_1 mattina … , non vengono mai citati né lo stato soporoso e simil catatonico della SI.ra , né Pt_2 la scarsa reattività della paziente, né il fatto che la stessa non rispondesse alle domande, né la presenza di confusione mentale, cefalea, nausea e vomito. Sulla base di tale quadro non riscontrato dal medico del 118 non veniva per l'appunto disposto il trasporto in PS della SI. Il suddetto sanitario, infatti, rilevava uno stato febbrile della paziente, tra l'altro già in terapia antibiotica e antipiretica.
La condotta del sopracitato medico appare invece completamente diversa la sera del medesimo giorno, 25.04.2017, quando egli stesso, riscontrando un peggioramento della condizione clinica della
che si trovava in stato catatonico (come riportato sulla Scheda di ricezione chiamata della Pt_2
Centrale Operativa SUEM 118 Cosenza delle ore 20.06 del 25.04.2017), decideva prontamente di disporre il trasporto della suddetta in Pronto Soccorso. Alla luce di quanto appena esposto e sulla base della documentazione agli atti si ribadisce, pertanto, che non emergono elementi di censura nell'operato dei sanitari del 118 che intervenivano la mattina del 25.04.2017”.
Va puntualizzato che: la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020); “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari
e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso
9 che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo,
l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno)”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018).
Tanto precisato, non può ritenersi adeguatamente provato dalla parte attrice, in base al criterio giuridico del "più probabile che non", il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, escluso dalle due CTU espletate, che hanno entrambe ritenuto il decesso della vittima non eziologicamente riconducibile a condotte dei sanitari che l'ebbero in cura.
Quanto alle spese di lite in caso di chiamata in garanzia “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del
01/07/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Evidenziato che, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) e che, a pag. 23 dell'atto di citazione, parte attrice ha domandato condannarsi la convenuta “al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio o iure hereditatis, per la complessiva somma di
€699.892,50 (o di quella maggiore o minore risultante dal giudizio)”, le spese giudiziali, liquidate
10 come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione indeterminabile
- complessità media), seguono la soccombenza di parte attrice.
Parimenti vanno poste a carico di quest'ultima le spese delle CTU espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1386/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi, € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della terza chiamata, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4) pone le spese delle CTU espletate a carico di parte attrice.
PA, lì 23.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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