CASS
Sentenza 2 aprile 1976
Sentenza 2 aprile 1976
Massime • 1
In caso di recesso del preponente nel contratto di Agenzia, senza preavviso, la relativa indennita sostitutiva deve essere calcolata con riferimento a tutti gli affari conclusi dall'agente nel corso dell'anno precedente la risoluzione del rapporto e che abbiano avuto regolare esecuzione, anche se il credito per le provvigioni non sia stato soddisfatto nell'anno stesso.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1976, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1976 |
Testo completo
In caso di recesso del preponente nel contratto di Agenzia, senza preavviso, la relativa indennita sostitutiva deve essere calcolata con riferimento a tutti gli affari conclusi dall'agente nel corso dell'anno precedente la risoluzione del rapporto e che abbiano avuto regolare esecuzione, anche se il credito per le provvigioni non sia stato soddisfatto nell'anno stesso.*