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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. EA Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 71/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MONTE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2 il 14/07/1976 Con il patrocinio dell'Avv. MONTE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto 2) Aspetti genitoriali L'affidamento dei figli sarà esercitato in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Pombia (No) via Cervino n. 4, con ampia libertà di regolamentazione degli incontri
Pag. 1 paterni con entrambi i figli, in quanto tra i ricorrenti non è mai sorta alcuna diatriba in merito. Tali incontri dovranno avvenire nel rispetto delle attività scolastiche e ludico-sportive di e EA. Per_1
3) Mantenimento dei figli I ricorrenti hanno stabilito che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento di entram ensile di euro 700, scun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente Poste Italiane Spa di Varese iban : [...], intestato alla sig.ra o con altre modalità scelte di Parte_2 comune accordo tra i coniugi;
i ricorrenti hanno, inoltre, mborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non mutuabili, per ciascun figlio. Le spese verranno necessariamente previamente concordate e la rispettiva quota di spettanza verrà immediatamente rimborsata a favore del coniuge che le avrà anticipate con le modalità di cui sopra. Le somme verranno accreditate sui rispettivi conti bancari (per la sig.ra come sopra conto corrente presso Poste Italiane Spa di Varese iban Pt_1
: [...] e per il sig. conto corrente bancario presso BPER di Varese iban: CP_1
[...]), od anche co odalità scelte di comune accordo tra i coniugi.
3-bis) Casa famigliare La casa famigliare, sita in Pombia (No) via Cervino n. 4, come sopra indicato, di proprietà comune, sulla quale è acceso un finanziamento presso l'Istituto BPER di Varese con rate di mutuo con decorrenza dal dicembre 2010 e, per n. 360 scadenze mensili, sino al dicembre 2040, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed i beni Pt_1 presenti;
i coniugi hanno già raggiunto un accordo per la suddivisione dei beni e degli arredi contenuti nella casa famigliare. Il Sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate del predetto finanziamento e ciò sino alla sua CP_1 estinzi Le spese straordinarie relative a tale abitazione saranno a carico di entrambi i coniugi;
quelle ordinarie saranno a carico della sig.ra Pt_1
4) Condizioni pa li tra i coniugi Le parti dichiarano quanto segue:
Pag.
2 -la sig.ra è titolare del conto corrente presso Poste Italiane Spa di Varese iban: Parte_1
[...]. La sig.ra lavora dall'ottobre 2024 preso la Società Umana di Borgomanero con un reddito mensile di circa Pt_1 euro 1.900,00 (come risulta dalla documentazione prodotta, busta paga, doc.4). La sig.ra non ha proprietà immobiliari, salvo quanto sopra indicato relativamente alla casa coniugale, ed Pt_1 ha la proprietà dei seguenti beni mobili registrati: Fiat Punto tg CG42ORN, Fiat 16 tg EL72OJY, e Fiat Talento tg NO666016, mezzi che rimarranno in uso alla stessa con onere di provvedere ai relativi pagamenti di bollo e assicurazione, non ha partecipazioni societarie.
-il sig. è titolare del conto corrente presso BPER di Varese iban: [...]. CP_1
Il sig. lavora presso la società svizzera ST Ag con un reddito mensile netto medio di circa euro CP_1
2.500 e risulta dalla documentazione che si produce, doc.3). Il sig. non ha proprietà immobiliari, salvo quanto sopra indicato relativamente alla casa coniugale;
non ha CP_1 la pro beni mobili registrati, non ha partecipazioni societarie. 5) I coniugi si danno reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e/o passaporto, validi per l'espatrio, per entrambi i figli. Salvo tutto quanto sopra esposto in ordine alle reciproche condizioni patrimoniali e le reciproche concessioni, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, pertanto, alcun assegno di mantenimento per sé, e dichiarano altresì di avere regolarizzato ogni ulteriore aspetto patrimoniale. I sottoscritti sig.ri e dichiarano espressamente, inoltre, di non volersi Parte_1 Controparte_1 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Somma Lombardo (VA), in data 19/7/2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/3/2009) e EA (12/7/2011). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(BT) in data 04/06/1978 e , nato in [...]_1
(VA) n data 14/07/1976;
Pag. 3 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18/12/2025.
Il Presidente EA Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. EA Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 71/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MONTE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2 il 14/07/1976 Con il patrocinio dell'Avv. MONTE MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto 2) Aspetti genitoriali L'affidamento dei figli sarà esercitato in modo condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Pombia (No) via Cervino n. 4, con ampia libertà di regolamentazione degli incontri
Pag. 1 paterni con entrambi i figli, in quanto tra i ricorrenti non è mai sorta alcuna diatriba in merito. Tali incontri dovranno avvenire nel rispetto delle attività scolastiche e ludico-sportive di e EA. Per_1
3) Mantenimento dei figli I ricorrenti hanno stabilito che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento di entram ensile di euro 700, scun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente Poste Italiane Spa di Varese iban : [...], intestato alla sig.ra o con altre modalità scelte di Parte_2 comune accordo tra i coniugi;
i ricorrenti hanno, inoltre, mborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non mutuabili, per ciascun figlio. Le spese verranno necessariamente previamente concordate e la rispettiva quota di spettanza verrà immediatamente rimborsata a favore del coniuge che le avrà anticipate con le modalità di cui sopra. Le somme verranno accreditate sui rispettivi conti bancari (per la sig.ra come sopra conto corrente presso Poste Italiane Spa di Varese iban Pt_1
: [...] e per il sig. conto corrente bancario presso BPER di Varese iban: CP_1
[...]), od anche co odalità scelte di comune accordo tra i coniugi.
3-bis) Casa famigliare La casa famigliare, sita in Pombia (No) via Cervino n. 4, come sopra indicato, di proprietà comune, sulla quale è acceso un finanziamento presso l'Istituto BPER di Varese con rate di mutuo con decorrenza dal dicembre 2010 e, per n. 360 scadenze mensili, sino al dicembre 2040, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed i beni Pt_1 presenti;
i coniugi hanno già raggiunto un accordo per la suddivisione dei beni e degli arredi contenuti nella casa famigliare. Il Sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate del predetto finanziamento e ciò sino alla sua CP_1 estinzi Le spese straordinarie relative a tale abitazione saranno a carico di entrambi i coniugi;
quelle ordinarie saranno a carico della sig.ra Pt_1
4) Condizioni pa li tra i coniugi Le parti dichiarano quanto segue:
Pag.
2 -la sig.ra è titolare del conto corrente presso Poste Italiane Spa di Varese iban: Parte_1
[...]. La sig.ra lavora dall'ottobre 2024 preso la Società Umana di Borgomanero con un reddito mensile di circa Pt_1 euro 1.900,00 (come risulta dalla documentazione prodotta, busta paga, doc.4). La sig.ra non ha proprietà immobiliari, salvo quanto sopra indicato relativamente alla casa coniugale, ed Pt_1 ha la proprietà dei seguenti beni mobili registrati: Fiat Punto tg CG42ORN, Fiat 16 tg EL72OJY, e Fiat Talento tg NO666016, mezzi che rimarranno in uso alla stessa con onere di provvedere ai relativi pagamenti di bollo e assicurazione, non ha partecipazioni societarie.
-il sig. è titolare del conto corrente presso BPER di Varese iban: [...]. CP_1
Il sig. lavora presso la società svizzera ST Ag con un reddito mensile netto medio di circa euro CP_1
2.500 e risulta dalla documentazione che si produce, doc.3). Il sig. non ha proprietà immobiliari, salvo quanto sopra indicato relativamente alla casa coniugale;
non ha CP_1 la pro beni mobili registrati, non ha partecipazioni societarie. 5) I coniugi si danno reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e/o passaporto, validi per l'espatrio, per entrambi i figli. Salvo tutto quanto sopra esposto in ordine alle reciproche condizioni patrimoniali e le reciproche concessioni, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, pertanto, alcun assegno di mantenimento per sé, e dichiarano altresì di avere regolarizzato ogni ulteriore aspetto patrimoniale. I sottoscritti sig.ri e dichiarano espressamente, inoltre, di non volersi Parte_1 Controparte_1 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Somma Lombardo (VA), in data 19/7/2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/3/2009) e EA (12/7/2011). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(BT) in data 04/06/1978 e , nato in [...]_1
(VA) n data 14/07/1976;
Pag. 3 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18/12/2025.
Il Presidente EA Ghinetti
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