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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6067 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avvocato Alessio Migliardi
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avvocato Edelvais Maria Francione
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.116/2024 (giudizi riuniti RG n. 1401/2021 e
1742/21), pubblicata in data 28.02.2024 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore proponeva un primo giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide (recante r.g.n.1401/2021) nel quale impugnava l'estratto di ruolo n. 2014/2702 dell'importo di € 439,18 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore
Regione Campania.
Con separato atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al medesimo Giudice di Pace l'estratto di ruolo n.2014/2699 dell'importo di € 1.230,41 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania. Tale giudizio veniva iscritto a ruolo al R.g.n.1742/2021.
Nell'atto introduttivo di entrambi i giudizi, l'attore deduceva di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato.
In entrambi i procedimenti si costituiva l' richiedendo, in via Parte_1 preliminare, che ne fosse disposta la riunione, poiché aventi ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratti di ruolo relativi alla medesima cartella esattoriale. Eccepiva, ancora, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di Salerno nonché la incompetenza per territorio. Eccepiva, altresì, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, provvedendo al deposito di documentazione attestante la notifica sia della cartella di pagamento, che di successivi atti interruttivi, concludendo per il rigetto della eccepita prescrizione.
Soggiungeva la propria carenza di legittimazione per tutte le contestazioni anteriori alla consegna del ruolo, con richiesta di essere tenuta indenne da qualsivoglia soccombenza per i motivi esposti.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 116/2024, previa riunione dei giudizi, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di gravame: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
violazione dei principi sulla competenza per materia e per territorio;
inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado ed irretrattabilità del credito, attesa la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Con propria memoria depositata in data 7.10.2024 si costituiva l'appellato che, in via preliminare, assumeva l'inammissibilità dell'appello per cessata materia del contendere, ricomprendendo un debito di € 439,18, inferiore, quindi, ad € 1.000,00 e, come tale, rientrante nello stralcio previsto ex.
L. n. 197 del 29.12.2022, annullabile ex lege, anche in assenza di specifico provvedimento da parte dell' Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo di aver Controparte_2 correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale e avendo pieno interesse alla decisione. In ultimo, insisteva per l'accertamento della prescrizione del credito e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Il giudizio, rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 19.03.2025, veniva riservato a sentenza.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 116/2024 è stata depositata in data
28.02.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 31.07.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
2. Accertatane la tempestività, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, sempre in via preliminare, ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'attore in primo grado si opponeva agli estratti di ruolo n. 2014/2702 dell'importo di € 439,18 e n.2014/2699 dell'importo di € 1.230,41, entrambi relativi alla cartella di pagamento n.
10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania, eccependone la intervenuta prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr.
Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio
2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_3 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_2 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte, ivi compresa ogni valutazione sulla cessazione della materia del contendere per l'eccepito stralcio ex l.
n. 197/2022, come domandata dall'appellato.
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.116/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6067 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avvocato Alessio Migliardi
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avvocato Edelvais Maria Francione
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n.116/2024 (giudizi riuniti RG n. 1401/2021 e
1742/21), pubblicata in data 28.02.2024 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore proponeva un primo giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide (recante r.g.n.1401/2021) nel quale impugnava l'estratto di ruolo n. 2014/2702 dell'importo di € 439,18 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore
Regione Campania.
Con separato atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al medesimo Giudice di Pace l'estratto di ruolo n.2014/2699 dell'importo di € 1.230,41 relativo alla cartella di pagamento n. 10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania. Tale giudizio veniva iscritto a ruolo al R.g.n.1742/2021.
Nell'atto introduttivo di entrambi i giudizi, l'attore deduceva di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato.
In entrambi i procedimenti si costituiva l' richiedendo, in via Parte_1 preliminare, che ne fosse disposta la riunione, poiché aventi ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratti di ruolo relativi alla medesima cartella esattoriale. Eccepiva, ancora, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di Salerno nonché la incompetenza per territorio. Eccepiva, altresì, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, provvedendo al deposito di documentazione attestante la notifica sia della cartella di pagamento, che di successivi atti interruttivi, concludendo per il rigetto della eccepita prescrizione.
Soggiungeva la propria carenza di legittimazione per tutte le contestazioni anteriori alla consegna del ruolo, con richiesta di essere tenuta indenne da qualsivoglia soccombenza per i motivi esposti.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 116/2024, previa riunione dei giudizi, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di gravame: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
violazione dei principi sulla competenza per materia e per territorio;
inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado ed irretrattabilità del credito, attesa la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Con propria memoria depositata in data 7.10.2024 si costituiva l'appellato che, in via preliminare, assumeva l'inammissibilità dell'appello per cessata materia del contendere, ricomprendendo un debito di € 439,18, inferiore, quindi, ad € 1.000,00 e, come tale, rientrante nello stralcio previsto ex.
L. n. 197 del 29.12.2022, annullabile ex lege, anche in assenza di specifico provvedimento da parte dell' Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo di aver Controparte_2 correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale e avendo pieno interesse alla decisione. In ultimo, insisteva per l'accertamento della prescrizione del credito e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Il giudizio, rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 19.03.2025, veniva riservato a sentenza.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 116/2024 è stata depositata in data
28.02.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 31.07.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
2. Accertatane la tempestività, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, sempre in via preliminare, ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'attore in primo grado si opponeva agli estratti di ruolo n. 2014/2702 dell'importo di € 439,18 e n.2014/2699 dell'importo di € 1.230,41, entrambi relativi alla cartella di pagamento n.
10020140028023136000 notificata in data 11.08.2014 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009, ente impositore Regione Campania, eccependone la intervenuta prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr.
Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio
2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_3 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_2 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte, ivi compresa ogni valutazione sulla cessazione della materia del contendere per l'eccepito stralcio ex l.
n. 197/2022, come domandata dall'appellato.
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.116/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)