TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 43 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...].) il 29.09.1969 c.f.: Parte_1
residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso e nello Studio Professionale dell'Avv. Vincenzo Bombardieri., giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in
Roma, Via Ciro il Grande;
Resistente
(contumace)
Cont Avente ad oggetto: contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.01.2025, la ricorrente , ex LSU Parte_1 presso il Comune di San Ferdinando (RC) da ultimo stabilizzata con contratto a tempo indeterminato, ha formulato azione giudiziale volta ad ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato in costanza del precedente rapporto a tempo determinato con il medesimo Ente locale.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, rappresentava di aver – in una prima fase del rapporto – prestato servizio presso il suindicato Ente locale nell'ambito di progetti di pubblica utilità, operando a tale titolo dal 25.01.1999 al 30.12.2014.
Alla scadenza del termine il rapporto era poi proseguito, senza soluzione di continuità, sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato costantemente rinnovati fino al momento della stabilizzazione, avvenuta per tutti in forza di contratti sottoscritti in data 31.12.2019.
Tanto premesso, precisando di aver già inutilmente presentato all' richieste del CP_1
medesimo tenore, eccepiva il proprio diritto a ottenere il pagamento del TFR maturato nel periodo tra l'assunzione a tempo determinato e la successiva stabilizzazione.
Sul punto, ricostruendo previamente l'evoluzione della disciplina dell'istituto nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, richiamava recente giurisprudenza attestante il superamento del c.d. principio di infrazionabilità del
TFR.
Rilevando pertanto di poter ottenere il richiesto emolumento fin dalla cessazione del singolo rapporto di lavoro, senza che sia all'uopo altresì necessaria l'estinzione del rapporto con l'Ente previdenziale, concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto all'erogazione del TFR dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di San Ferdinando – accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 30.12.2014 al 30.12.2019– e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento, a tale titolo, di 3.922,92, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Non si è costituiva in giudizio l' il quale pertanto rimaneva contumace. CP_1
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR legato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito – senza soluzione di continuità – dall'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Come anticipato, infatti, la ricorrente, ex LPU del Comune di San Ferdinando, è stata dipendente assunta, in un primo momento, a tempo determinato dal medesimo ente attraverso un primigenio contratto concluso in data 31.12.2014, prorogato di anno in anno sino al 31.12.2019, con inquadramento nella Categoria C1, posizione economica
C1, profilo professionale istruttore, e successivamente divenuta dipendente a tempo indeterminato presso il Comune a far data dal 30 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Orbene la vicenda fattuale denota come, pur in presenza di un rapporto continuo alle dipendenze dello stesso ente, si sia configurata in forza della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato una cesura negoziale, giustificativa – secondo la prospettazione attorea – dell'esistenza del diritto alla corresponsione del TFR.
Sul punto, e in particolare sul generale principio di frazionabilità del TFR legata alla cessazione dal servizio, in ragione della natura prettamente retributiva di tale emolumento, si è espressa la giurisprudenza di legittimità a più riprese (cfr. ex multis
Cass. n. 9141/2024), statuendo che “la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati (cfr. Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020; per un analogo ragionamento, Cass., Sez. L, n. 2828 del 5 febbraio 2021, non massimata).”
Richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 24280/2014, espressesi anche sulla natura prettamente retributiva del TFR così da rendere inattendibile la tesi secondo cui lo stesso, ancorato al rapporto previdenziale, sarebbe erogabile esclusivamente al termine di quest'ultimo e non del rapporto di lavoro atomisticamente inteso, nella pronuncia sopra richiamata è stato altresì osservato: “Il TFR, quindi, è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale”.
Il ricorso, pertanto, risulta fondato sotto il profilo dell'an. Invero anche in ordine al quantum, è stata fornita prova del dovuto, mediante la produzione di conteggi non contestati, da doversi ritenere pertanto corretti.
Per tali ragioni va disposta la condanna dell' al pagamento di euro 3.922,92 in favore CP_1
della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore CP_1 della parte ricorrente del Trattamento di fine rapporto dovuto, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di San Ferdinando, determinato in € 3.922,92
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€ 850,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 43 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...].) il 29.09.1969 c.f.: Parte_1
residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso e nello Studio Professionale dell'Avv. Vincenzo Bombardieri., giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in
Roma, Via Ciro il Grande;
Resistente
(contumace)
Cont Avente ad oggetto: contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.01.2025, la ricorrente , ex LSU Parte_1 presso il Comune di San Ferdinando (RC) da ultimo stabilizzata con contratto a tempo indeterminato, ha formulato azione giudiziale volta ad ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato in costanza del precedente rapporto a tempo determinato con il medesimo Ente locale.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, rappresentava di aver – in una prima fase del rapporto – prestato servizio presso il suindicato Ente locale nell'ambito di progetti di pubblica utilità, operando a tale titolo dal 25.01.1999 al 30.12.2014.
Alla scadenza del termine il rapporto era poi proseguito, senza soluzione di continuità, sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato costantemente rinnovati fino al momento della stabilizzazione, avvenuta per tutti in forza di contratti sottoscritti in data 31.12.2019.
Tanto premesso, precisando di aver già inutilmente presentato all' richieste del CP_1
medesimo tenore, eccepiva il proprio diritto a ottenere il pagamento del TFR maturato nel periodo tra l'assunzione a tempo determinato e la successiva stabilizzazione.
Sul punto, ricostruendo previamente l'evoluzione della disciplina dell'istituto nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, richiamava recente giurisprudenza attestante il superamento del c.d. principio di infrazionabilità del
TFR.
Rilevando pertanto di poter ottenere il richiesto emolumento fin dalla cessazione del singolo rapporto di lavoro, senza che sia all'uopo altresì necessaria l'estinzione del rapporto con l'Ente previdenziale, concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto all'erogazione del TFR dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di San Ferdinando – accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 30.12.2014 al 30.12.2019– e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento, a tale titolo, di 3.922,92, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Non si è costituiva in giudizio l' il quale pertanto rimaneva contumace. CP_1
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR legato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito – senza soluzione di continuità – dall'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Come anticipato, infatti, la ricorrente, ex LPU del Comune di San Ferdinando, è stata dipendente assunta, in un primo momento, a tempo determinato dal medesimo ente attraverso un primigenio contratto concluso in data 31.12.2014, prorogato di anno in anno sino al 31.12.2019, con inquadramento nella Categoria C1, posizione economica
C1, profilo professionale istruttore, e successivamente divenuta dipendente a tempo indeterminato presso il Comune a far data dal 30 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Orbene la vicenda fattuale denota come, pur in presenza di un rapporto continuo alle dipendenze dello stesso ente, si sia configurata in forza della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato una cesura negoziale, giustificativa – secondo la prospettazione attorea – dell'esistenza del diritto alla corresponsione del TFR.
Sul punto, e in particolare sul generale principio di frazionabilità del TFR legata alla cessazione dal servizio, in ragione della natura prettamente retributiva di tale emolumento, si è espressa la giurisprudenza di legittimità a più riprese (cfr. ex multis
Cass. n. 9141/2024), statuendo che “la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati (cfr. Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020; per un analogo ragionamento, Cass., Sez. L, n. 2828 del 5 febbraio 2021, non massimata).”
Richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 24280/2014, espressesi anche sulla natura prettamente retributiva del TFR così da rendere inattendibile la tesi secondo cui lo stesso, ancorato al rapporto previdenziale, sarebbe erogabile esclusivamente al termine di quest'ultimo e non del rapporto di lavoro atomisticamente inteso, nella pronuncia sopra richiamata è stato altresì osservato: “Il TFR, quindi, è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale”.
Il ricorso, pertanto, risulta fondato sotto il profilo dell'an. Invero anche in ordine al quantum, è stata fornita prova del dovuto, mediante la produzione di conteggi non contestati, da doversi ritenere pertanto corretti.
Per tali ragioni va disposta la condanna dell' al pagamento di euro 3.922,92 in favore CP_1
della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore CP_1 della parte ricorrente del Trattamento di fine rapporto dovuto, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di San Ferdinando, determinato in € 3.922,92
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€ 850,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti