Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2017, n. 21512
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Sentenza 15 settembre 2017

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La liquidazione dell'equo indennizzo dev'essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, comma 3, della l. n. 312 del 1980 e, successivamente, dell'art. 22, comma 27, della l. n. 724 del 1994, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, pur avendo fatto riferimento alla retribuzione corrisposta alla data della domanda amministrativa, quale parametro per la liquidazione dell’equo indennizzo, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi legali dal momento dell’evento invalidante, epoca in cui il credito non era ancora divenuto liquido ed esigibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2017, n. 21512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21512
    Data del deposito : 15 settembre 2017

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