Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 30242/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 02/08/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ecuador) il 21 febbraio 1992, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Pini presso il cui studio sito in Milano, via Cosimo del Fante n. 16, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador) ) il 19 marzo 1989, rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana Pica, presso il cui studio in
Senago (MI), Via Cavour 57, è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso del 01/08/2022, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio col resistente, dalla quale nascevano i figli il 15 febbraio 2013 e , il 15 febbraio Per_1 Per_2
2015, allegando le violenze subite dal marito, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei minori, il loro collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione della casa familiare di Milano, via Cogne n. 7, la regolamentazione delle visite paterne, un contributo paterno al mantenimento dei figli dell'importo di 900,00 euro mensili, oltre all'80% delle spese extra assegno.
Con provvedimento del 5.09.2022 il Presidente disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali di Milano e regolamentazione provvisoria delle visite paterne.
In data 25.02.2023 si costituiva il convenuto, il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte, chiedeva l'affido condiviso dei minori, la regolamentazione delle frequentazioni paterne in caso di collocamento prevalente presso la madre, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.03.2023, il Giudice delegato, sentite le parti e i difensori, assegnava termine alle stesse per il deposito di documentazione reddituale e per formulare le proprie richieste economiche, riservandosi all'esito.
Con provvedimento del 3 maggio 2023, il Tribunale, in via provvisoria, disponeva a carico del padre un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, di 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, autorizzava la ricorrente a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico per i figli e disponeva che i servizi sociali completassero gli accertamenti mancanti e depositassero relazione conclusiva.
All'udienza del 27.06.2023, il Giudice delegato rilevava che nessuna relazione era stata depositata, sentiva le parti che riferivano in mero agli incontri paterni in Spazio neutro con i minori, e autorizzava i Servizi incaricati ad ampliare le visite paterne, inviando relazione di aggiornamento.
All'udienza del 20.09.2023, le parti chiedevano che il procedimento rimanesse aperto con delega ai
Servizi. Il Giudice relatore, sentite le parti, assegnava termine per aggiornare le rispettive documentazioni patrimoniali, e disponeva che i Servizi sociali proseguissero nella calendarizzazione degli incontri paterni con eventuale ampliamento e liberalizzazione.
pagina 2 di 8 Con provvedimento del 20.12.2023, il Tribunale confermava il contributo paterno al mantenimento dei minori dell'importo di euro 500,00, rendendolo omnicomprensivo delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.01.2024, il Giudice, sentite le parti, delegava i Servizi sociali a proseguire l'intervento in Spazio Neutro con ampliamento e liberalizzazione nei tempi meglio ritenuti nonché a valutare la necessità urgente di un intervento psicologico per i minori al fine di gestire la difficoltà rispetto alla nascita del fratellino, figlio del padre con la nuova compagna.
All'udienza del 16.05.2024, il Giudice dava atto che non era pervenuta alcuna relazione da parte di
Spazio Neutro, e pertanto, disponeva la convocazione degli operatori del Servizio.
All'udienza del 6.06.2024, il Giudice, sentiti gli operatori di Spazio Neutro che riferivano l'intenzione di procedere con la liberalizzazione degli incontri, predisponendo un calendario che coinvolgesse mamma/papà/bambini, disponeva l'attuazione del progetto come delineato, con deposito di relazione di aggiornamento.
All'udienza del 23.12.2024 le parti riferivano che le visite erano state liberalizzate senza la redazione di un calendario. Il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al collegio.
Con sentenza del 23.12.2024, il Tribunale, rilevato che dalle relazioni dei Servizi sociali di Milano non risultava alcuna osservazione degli operatori con riguardo all'andamento delle visite padre-figli liberalizzate, effettuate dopo settembre 2024, e ritenuta necessaria la trasmissione di relazione contenente la programmazione degli incontri tra il padre e i minori, al fine di assumere ogni opportuno provvedimento, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, il deposito degli aggiornamenti reddituali delle parti, fermi allo stato i provvedimenti in punto economico, e assegnava termine ai Servizi sociali di Milano per il deposito di relazione contenente la programmazione predisposta di incontri padre-figli, nonché ogni informazione utile relativa all'andamento degli incontri liberi padre-figli, con conferma di tutti gli incarichi precedentemente conferiti.
All'udienza del 27.01.2025, il Giudice Delegato, letta la relazione dei Servizi, sentite le parti, disponeva, su istanza delle parti, la prosecuzione negli incarichi in atto e nella calendarizzazione delle visite padre/figlio con le modalità e i tempi di ampliamento meglio ritenuti opportuni.
All'udienza del 5.05.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.D., lette le note di parte, rimetteva la causa al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Giurisdizione e legge applicabile
pagina 3 di 8 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2019/1111 art. 7 in quanto in Italia risiedono abitualmente i figli minori.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Devono pertanto essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti. L'istanza di indagini tributarie, avanzata dalla ricorrente, è esplorativa e generica. La domanda volta all'acquisizione del fascicolo del procedimento penale a carico del
Signor è del tutto superflua ai fini della decisione e vista la Controparte_1 documentazione già agli atti. L'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c formulata dalla ricorrente è superflua alla luce della documentazione economica già depositata dalle parti. La domanda di prova orale avanzata dal convenuto è, altresì, del tutto superflua ai fini della decisione.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale ed alle questioni economiche.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere mantenuto il regime di affido dei minori in via esclusiva alla madre, richiamando le motivazioni di cui al recente decreto collegiale del 23.12.2024, non essendo sopravvenute modifiche nei rapporti tra le parti e i minori.
Come evidenziato dai Servizi sociali incaricati, nella relazione conclusiva depositata in data
24.04.2025, l'affido esclusivo dei minori alla madre risponde, allo stato, nel miglior modo alle esigenze dei minori.
La signora invero, è il genitore che si occupa in via del tutto prevalente delle esigenze Pt_1 quotidiane dei minori e tale disposizione risulta necessaria al fine di garantire l'assunzione di pagina 4 di 8 tempestive decisioni relative ai minori, necessità che diversamente risulterebbe compromessa attesa gli attuali limitati scambi di comunicazioni tra le parti a fronte del procedimento penale pendente nei confronti del resistente e come in ogni caso confermato da quest'ultimo all'udienza del
23/12/2024.
Per quanto riguarda le frequentazioni paterne, dall'avvio del presente procedimento i figli hanno incontrato il padre con le modalità di Spazio Neutro a cadenza quindicinale e ciò sino alla conclusione positiva del percorso nel luglio 2024. Ad oggi, gli incontri padre-figli risultano liberalizzati sulla base di una calendarizzazione predisposta dai Servizi sociali incaricati, che riferiscono come i genitori riescano a gestire in autonomia l'attuale regolamentazione degli incontri padre-figli - a cadenza quindicinale nella giornata di domenica dalle 10.30 alle 18 - senza particolari criticità.
I Servizi hanno espresso parere favorevole al mantenimento delle frequentazioni come attualmente regolate, con valutazione di possibili ampliamenti in itinere, anche sulla base degli esiti del procedimento penale ancora in fase di dibattimento. Pertanto, si incaricano i Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo e specialmente sull'andamento dei rapporti padre- figli con la possibilità di valutare un ampliamento delle frequentazioni, qualora ciò risulti nell'interesse dei minori.
Devono essere altresì delegati i Servizi sociali a mantenere ed attivare, se ritenuto opportuno nel miglior interesse per i bambini, ogni supporto e/o sostegno psico-educativo, in collaborazione con i servi specialistici dell'ASST o servizi ad esse collegati, tra cui i percorsi attivati per i minori presso
UONPIA, che ha già preso in carico i minori e ha predisposto, con la scuola di un Piano Per_1
Educativo Individualizzato rispetto ai Bisogni Educativi Speciali del minore, e presso il Consultorio familiare, finalizzato al miglioramento dell'esercizio delle funzioni genitoriali della coppia alla luce della storia familiare e il supporto ai bambini nell'elaborazione dei traumi e del disagio che ancora provano in determinate occasioni come indicato dai Servizi, nel frequentare il padre (pur esprimendo affetto verso di lui), nella considerazione della specificità del nucleo relativamente alla dimensione transculturale.
Conseguentemente, la casa familiare deve essere assegnata alla madre, unica collocataria dei minori.
Contributo al mantenimento dei figli minori
Con provvedimento del maggio 2023 il Tribunale disponeva un contributo paterno di euro 500,00 mensili, con suddivisione al 50% delle spese extra, valutate le condizioni reddituali ed economiche delle parti.
pagina 5 di 8 Con provvedimento di dicembre 2023 il Tribunale, rilevato che i dati economici per il 2023 erano del tutto immutati, che la madre percepiva in via esclusiva l'assegno unico, che il padre aveva avuto un altro figlio da nuova relazione nel luglio 2023 e che le spese straordinarie costituivano costante motivo di discussione tra le parti, confermava l'assegno mensile di euro 500,00, da intendersi tuttavia omnicomprensivo delle spese extra per i minori.
Le condizioni economiche delle parti sono sostanzialmente invariate a far data da dicembre 2023.
La ricorrente, a seguito dell'interruzione della relazione, ha sempre lavorato come addetta alle pulizie presso un asilo guadagnando circa euro 1.000,00 netti mensili. L'ultimo dato reddituale disponibile risale al 2023 (modello 730 2024) e certifica un reddito annuo lordo di 13.863,00. La signora sostiene il costo del mutuo per l'abitazione di euro 500,00 mensili, rata che dovrebbe essere suddivisa in quote del 50% con il sig. il quale, non starebbe adempiendo alla sua CP_1
obbligazione. Si osserva che il Giudice odierno non è competente per le questioni inerenti al dare- avere tra le parti, che, in caso di inadempimento dell'obbligato, dovranno essere risolte secondo le ordinarie regole del diritto civile. La ricorrente ha allegato e documentato (doc. 53) la volontà della banca di risolvere il contratto di mutuo per inadempimento.
Il resistente è magazziniere presso DHL e percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro
1.600,00. Il modello 730 2024 relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito annuo lordo di euro 22.624,00. Vive con la compagna – anche lei assunta presso DHL con stipendio mensile di circa euro 1.500,00 – in un appartamento a Lodi con canone di locazione di euro 300,00 mensili.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti, tenuto conto della situazione di inadempienza del pagamento del mutuo della casa coniugale e della necessità per la madre di reperire una nuova soluzione abitativa per lei e i minori, tenuto altresì conto che il padre ha avuto un nuovo figlio – nato a [...] 2023 -, si ritiene debba essere aumentato il contributo paterno al mantenimento dei figli ad euro 600,00 mensili.
Devono essere escluse dal contributo al mantenimento ordinario, le spese straordinarie mediche e scolastiche sostenute dalla madre nell'interesse dei figli, come dalla stessa richiesto. Invero, alla luce del particolare incremento di tali spese, allegato dalla madre – in particolare dentistiche –, si ritiene necessario porle a carico del padre nella quota del 50%, al fine di ugualmente ripartirle tra i genitori, ed evitare l'impossibilità per la madre di far fronte autonomamente, con il solo contributo ordinario paterno, alle spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione dei figli.
L'assegno unico per i minori deve essere percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite
pagina 6 di 8 Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico del resistente per
1/3, vista la sua posizione di soccombenza in punto di responsabilità genitoriale e vista la reciproca soccombenza in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) (nato il [...]) ed (nata il 15/0272015) in via esclusiva alla madre, Persona_3 Per_2
con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, dei minori presso la stessa;
2) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano a mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione familiare e sull'andamento delle frequentazioni paterne, valutando un eventuale ampliamento anche in relazione agli esiti del procedimento penale e tenuto conto dell'interesse dei minori, proseguendo gli interventi attivati per gli stessi presso UONPIA e quelli ritenuti necessari a supporto della genitorialità, con onere di segnalare alle competenti Autorità eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) Conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali, di proseguire il percorso di supporto psicologico attivato in favore dei minori presso il Consultorio familiare di Milano, via Aldini n. 72;
4) Assegna la casa di Milano, via Cogne n. 7 e tutto ciò che l'arreda alla Signora Parte_1
affinché continui a viverci con i figli;
Parte_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 indiretto dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI), con decorrenza da maggio 2023;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 7 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone che la madre percepisce integralmente l'assegno unico;
8) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
9) Condanna al pagamento della quota complessiva di 1/3 delle Controparte_1
spese di lite, quota quantificata in euro 900,00 oltre Iva, Cpa e spese generali;
DERETO esecutivo ex lege
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Così deciso, in Milano il giorno 4 giugno 2025
I
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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