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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2776/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Treves Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Treves Alberto del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sant'Antonino di Saluggia
(VC) il 15/05/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2010.
Dall'unione è nato, in data 23/07/2011, il figlio , ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 381 del 18/07/2017 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
il figlio minore veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere con la madre. Il figlio nel corso del corrente anno ha manifestato però la volontà di andare a vivere con il padre;
le parti hanno quindi raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui al divorzio, tenendo conto della volontà del figlio.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 381 del 18/07/2017, secondo le
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso il padre dove avrà la formale residenza in Vercelli, Via Neghelli n. 3;
2. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dopo l'uscita da scuola, previe intese con il padre e compatibilmente con gli impegni degli stessi, e riporterà il minore al padre entro le ore 22,30; la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni, dal sabato alla domenica, quando riporterà presso Per_1
l'abitazione del padre. La sig.ra nei giorni e nei fine settimana di sua Parte_3 competenza, si recherà a prendere il figlio a scuola ovvero presso la casa del sig. CP_1 presso il quale ultimo lo riaccompagnerà negli orari concordati. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive i genitori potranno tenere il minore con sé per i 15 giorni coincidenti con le proprie ferie lavorative e nel restante tempo secondo le identiche modalità utilizzate nel resto dell'anno. I genitori si impegnano a concordare e comunicarsi reciprocamente per tempo, e comunque non oltre il mese di giugno, il periodo di ferie loro spettante in modo tale da evitare che siffatto periodo di ferie lavorative venga a coincidere. I genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni le festività di Natale e Pasqua. Sono sempre fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente l'esatto indirizzo e/o recapito telefonico ove il minore trascorrerà i periodi durante i quali quest'ultimo è loro affidato;
3. DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del minore e la sig.ra verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_2 somma di € 100,00 (eurocento) somma che sarà versata in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese sino a quando il figlio non sarà esso stesso economicamente Per_1 autosufficiente. Tale importo verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo- vita. La madre contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese accessorie e/o straordinarie (mediche scolastiche, ludico-sportive, etc.) come disciplinate e previste dal protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli. AUTORIZZA il sig. a CP_1 percepire, dal mese di gennaio 2026, l'intero importo dell'assegno unico nella misura del 100% che tratterà in via esclusiva, con rinuncia da parte della sig.ra alla Parte_3 propria quota;
4. DÀ ATTO che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2776/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Treves Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Treves Alberto del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sant'Antonino di Saluggia
(VC) il 15/05/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2,
Parte II - Serie A, Anno 2010.
Dall'unione è nato, in data 23/07/2011, il figlio , ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 381 del 18/07/2017 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
il figlio minore veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere con la madre. Il figlio nel corso del corrente anno ha manifestato però la volontà di andare a vivere con il padre;
le parti hanno quindi raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui al divorzio, tenendo conto della volontà del figlio.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 381 del 18/07/2017, secondo le
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso il padre dove avrà la formale residenza in Vercelli, Via Neghelli n. 3;
2. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì dopo l'uscita da scuola, previe intese con il padre e compatibilmente con gli impegni degli stessi, e riporterà il minore al padre entro le ore 22,30; la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week-end alterni, dal sabato alla domenica, quando riporterà presso Per_1
l'abitazione del padre. La sig.ra nei giorni e nei fine settimana di sua Parte_3 competenza, si recherà a prendere il figlio a scuola ovvero presso la casa del sig. CP_1 presso il quale ultimo lo riaccompagnerà negli orari concordati. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive i genitori potranno tenere il minore con sé per i 15 giorni coincidenti con le proprie ferie lavorative e nel restante tempo secondo le identiche modalità utilizzate nel resto dell'anno. I genitori si impegnano a concordare e comunicarsi reciprocamente per tempo, e comunque non oltre il mese di giugno, il periodo di ferie loro spettante in modo tale da evitare che siffatto periodo di ferie lavorative venga a coincidere. I genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni le festività di Natale e Pasqua. Sono sempre fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente l'esatto indirizzo e/o recapito telefonico ove il minore trascorrerà i periodi durante i quali quest'ultimo è loro affidato;
3. DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del minore e la sig.ra verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_2 somma di € 100,00 (eurocento) somma che sarà versata in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese sino a quando il figlio non sarà esso stesso economicamente Per_1 autosufficiente. Tale importo verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo- vita. La madre contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese accessorie e/o straordinarie (mediche scolastiche, ludico-sportive, etc.) come disciplinate e previste dal protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli. AUTORIZZA il sig. a CP_1 percepire, dal mese di gennaio 2026, l'intero importo dell'assegno unico nella misura del 100% che tratterà in via esclusiva, con rinuncia da parte della sig.ra alla Parte_3 propria quota;
4. DÀ ATTO che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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