Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10380 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 (due) di consegna inflitta dal Comandante di Compagnia Roma Casilina della Legione Carabinieri Lazio con la comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo numero -OMISSIS- di prot. del 22 febbraio 2023 notificata in pari data nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e comunque conseguenziale tra cui il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico ex art. 1363 e seguenti del c.o.m. D. Lgs 66/2010 presentato al sig. comandante del gruppo carabinieri di Roma tramite pec in data 21 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Vista la dichiarazione della parte ricorrente depositata il 26.1.26, che afferma di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto dichiarato in atti dal ricorrente, con atto depositato in giudizio in data 26.1.2026;
Considerato che, pertanto, al Collegio non resti altro che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che tale esito processuale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | VA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.