Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3619/2024 R.G.N.C. promosso da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(avv. LAURICELLA GABRIELE);
e
, nato a [...] il [...] (avv. RUSSO Controparte_1
FRANCESCA ); con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale di udienza del 25 marzo 2025
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in Taormina (ME) il
30/06/2001 alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 25 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
1
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza non definitiva n. 4690/2019, emessa il 25.10.2019 e successiva sentenza definitiva n. 4198/2020 del 18.12.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. In considerazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio ormai maggiorenne, viene meno l'obbligo posto a carico di Persona_1
di corrispondere al la somma di € 200,00 Parte_1 Controparte_1 mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio ed il 50% delle spese straordinarie.
Viene meno, altresì, per le medesime ragioni, il diritto del Controparte_1 all'assegnazione in uso della casa coniugale.
2. L'immobile sito in Monreale (Pa), in via Linea Ferrata n. 13/1, già adibito a residenza familiare, del quale le parti sono comproprietarie in ragione di ½ ciascuna, attualmente abitato dal resterà, con gli annessi accessori, Controparte_1 dipendenze e pertinenze nella disponibilità di entrambe, che potranno dunque accedervi liberamente, salvo che una di esse intenda goderne in modo esclusivo. Le parti concordano che, in caso di alienazione, il prezzo di vendita sarà ripartito tra loro in eguale misura al 50%, previa estinzione del debito residuo relativo al contratto di mutuo ad oggi ancora in essere mediante destinazione di parte del prezzo ricavato della vendita. Analogamente, le parti concordano che se l'immobile e i suoi accessori, dipendenze e pertinenze fossero locati a terzi, il canone di locazione mensile sarà equamente ripartito tra loro in eguale misura al 50%.
2 Nelle more dell'alienazione o della locazione dell'immobile e delle sue pertinenze, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così gli oneri di natura tributaria, resteranno a carico di entrambe le parti in eguale misura al 50%. Qualora una delle parti volesse adibire l'immobile a propria abitazione di residenza, domicilio e/o dimora,
o intendesse disporne e goderne in modo esclusivo, potrà farlo solo previa acquisizione del consenso dell'altra parte, corrispondendo in tal caso una indennità pecuniaria mensile, che sarà calcolata in misura pari al 50% del canone di locazione mensile che sarebbe ragionevolmente esigibile tenuto conto del valore e degli indici di mercato dell'immobile nel periodo di riferimento. In tal caso, le spese di manutenzione ordinaria, così come le utenze domestiche e gli oneri tributari relativi alla tassa sui rifiuti, resterebbero ad integrale carico della parte che utilizza il bene in modo esclusivo. Resta fermo che, sino a quando l'immobile non sarà alienato a terzi, entrambi i comproprietari si impegnano ad adempiere le obbligazioni di pagamento di cui al suddetto contratto di mutuo, secondo il piano di ammortamento vigente, restando a carico di ciascuna parte il versamento del 50% delle rate mensili.
3. Entrambe le parti, economicamente autosufficienti e percettrici di redditi propri, rinunciano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento economico.
4. I conti correnti, intestati a ciascuno dei coniugi, resteranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari e titolari, con reciproca rinuncia a qualunque pretesa sulle somme ivi depositate. Con riferimento al conto corrente cointestato, sul quale confluiscono le somme relative al pagamento delle rate del contratto di mutuo relativo all'immobile, le parti concordano che lo stesso sarà estinto contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del contratto di mutuo mediante ricavato della vendita dell'immobile. Allo stesso modo, resteranno nella esclusiva disponibilità di ciascun proprietario beni mobili registrati.
5. Le parti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredi e oggetti di valore già presenti nella casa familiare” (cfr. ricorso congiunto depositato in data
30/07/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
3 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Taormina, in data 30/06/2001, da
, nata a [...] il [...] e Parte_1
da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di al n. 70 – parte 2- serie A – Anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 26/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora
Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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