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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3533 22 R.G., vertente tra la signora nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Poggiomarino (NA) alla via Tenente Giovanni Losco n. 19/21, CodiceFiscale_1
elettivamente domi- ciliata in Poggiomarino (Na) alla Via Vittorio Emanuele, 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in alce all'atto di opposizione e dall'avv Cristina Serafino come da procura depositata in atti
e
. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, Controparte_1 P.IVA_1
codice fiscale con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. C.F._3
Francesco Galasso, codice fiscale , Via Santa Lucia 20, 80132 Napoli ,in C.F._4
virtù di procura in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La giurisprudenza ritiene che l'opposizione al decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione ed in giurisprudenza, oramai costantemente, si afferma che il giudizio di opposizione è un momento processuale intimamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione, del quale costituisce una fase eventuale e non un'impugnazione vera e propria. L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà
valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass.
9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In giurisprudenza tale concetto è pacifico ( Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass.
5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95).
Nel caso che ci occupa parte opponente ha sostanzialmente dedotto di non aver sottoscrittto il contratto di finanziamento. Invero, la ctu, con motivazioni logiche e giuridiche ineccepibili che si confermano nella loro intwerezza stabilisce che..” Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria presente nelle firme autografe, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'autografia delle scritture in verifica, ovvero che le firme a nome apparente di apposte su: Parte_1
la richiesta di prestito personale n. pratica 3259908 datata 30.06.2009;
§ la comunicazione al cliente datata 30.06.2009;
§ la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento;
§ le informazioni da rendere al contraente e il consenso al trattamento dei dati personali;
acquisite ed esaminate in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV e microscopio a luce polarizzata, sono riconducibili con grado di certezza tecnica alla mano della sig.ra
[...]
” Parte_1
Ciò posto deve rigettarsi la opposizione per essere del tutto chiaro che la sottoscrizione è della opponente. Spese come da dispositivo che seguono la soccombenza
Il giudice, definitivamente pronunziandosi ogni altra istanza disattesa
PQM
Rigetta la opposizione
Condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 140,00
per spese ed euro 1.100,00 per competenze oltre ctu iva e sg 15%
Il go Dott Salvatore Nasti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3533 22 R.G., vertente tra la signora nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Poggiomarino (NA) alla via Tenente Giovanni Losco n. 19/21, CodiceFiscale_1
elettivamente domi- ciliata in Poggiomarino (Na) alla Via Vittorio Emanuele, 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in alce all'atto di opposizione e dall'avv Cristina Serafino come da procura depositata in atti
e
. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, Controparte_1 P.IVA_1
codice fiscale con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. C.F._3
Francesco Galasso, codice fiscale , Via Santa Lucia 20, 80132 Napoli ,in C.F._4
virtù di procura in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La giurisprudenza ritiene che l'opposizione al decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione ed in giurisprudenza, oramai costantemente, si afferma che il giudizio di opposizione è un momento processuale intimamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione, del quale costituisce una fase eventuale e non un'impugnazione vera e propria. L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà
valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass.
9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In giurisprudenza tale concetto è pacifico ( Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass.
5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95).
Nel caso che ci occupa parte opponente ha sostanzialmente dedotto di non aver sottoscrittto il contratto di finanziamento. Invero, la ctu, con motivazioni logiche e giuridiche ineccepibili che si confermano nella loro intwerezza stabilisce che..” Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria presente nelle firme autografe, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'autografia delle scritture in verifica, ovvero che le firme a nome apparente di apposte su: Parte_1
la richiesta di prestito personale n. pratica 3259908 datata 30.06.2009;
§ la comunicazione al cliente datata 30.06.2009;
§ la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento;
§ le informazioni da rendere al contraente e il consenso al trattamento dei dati personali;
acquisite ed esaminate in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV e microscopio a luce polarizzata, sono riconducibili con grado di certezza tecnica alla mano della sig.ra
[...]
” Parte_1
Ciò posto deve rigettarsi la opposizione per essere del tutto chiaro che la sottoscrizione è della opponente. Spese come da dispositivo che seguono la soccombenza
Il giudice, definitivamente pronunziandosi ogni altra istanza disattesa
PQM
Rigetta la opposizione
Condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 140,00
per spese ed euro 1.100,00 per competenze oltre ctu iva e sg 15%
Il go Dott Salvatore Nasti