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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2014 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto D'Andrea ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio in Cori, Via Vittorio Emanuele II n. 28, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Calisi Parte_6 C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Felice Circeo (LT) alla Via Sabaudia n.
60, giusta procura in atti;
(C.F. ) e (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Torre ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Augusto Aubry n. 5, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio La Parte_9 C.F._9
Macchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Amedeo II n. 4, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_1 C.F._10
D'Aniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Adua n. 52, giusta procura in atti;
pagina 1 di 31 CONVENUTO
Nonché
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Don Torello n. 78, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona Parte_10 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via A. Saffi n. 29, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_11 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Malta n. 7, giusta procura in atti;
(C.F. ), e per essa, (C.F. CP_4 Parte_12 P.IVA_3 CP_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Claudio De Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Viale della
Vittoria n. 33, giusta procura in atti;
CONVENUTE
E
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e convenivano Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_6 Parte_9
in giudizio , nonché CP_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
Controparte_8
Controparte_9
pagina 2 di 31 Gli attori esponevano di essere proprietari di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali e non, sito in Sabaudia via Sant'Andrea angolo via Colle Piuccio, denominato ex Podere 2068
O.N.C., esteso circa 31 ettari, 34 are e 80 centiare;
che tale podere apparteneva in origine ai
Sigg.ri , , , e per Persona_1 CP_10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
averlo riscattato dall'Opera Nazionale Combattenti con atto per Notaio del Persona_5
21.07.1965 (Rep. n. 11785 raccolta n. 5207); che qualche anno dopo, il cedeva i Persona_2
suoi diritti sul fondo a e , i quali subentravano nella quota di Parte_7 Parte_6
1/5 spettante al predetto.
Successivamente, decedevano:
- , nel 1973, lasciando quali eredi legittimi , , CP_10 Parte_7 Parte_6
, e che divenivano comproprietari per 1/25 Parte_3 Parte_8 CP_11 CP_12
ciascuno per successione nella quota già appartenente allo stesso;
CP_10
- , nel 1978, lasciando quali eredi , Persona_4 Parte_9 Parte_2 Pt_1
e , i quali diventavano comproprietari per 1/25
[...] Parte_3 Parte_4
ciascuno per successione nella quota già appartenente a (tenuto conto anche Persona_4
della successiva scomparsa della moglie di quest'ultimo, ; Persona_6
- , che vita natural durante, per atto Notaio del 14.10.1976, Rep. 14862 Persona_3 Per_7
Racc. 4547 (e successiva precisazione del 29.11.1977, Rep. 5811 Racc. 827) aveva ceduto al figlio la propria intera quota. Parte_5
Quindi, gli attori deducevano che , con atto per Notaio del 22.03.1974 Rep. CP_1 Per_8
113763 Rogito 12367, acquistava dal padre l'intera quota di 1/5 (già appartenente Persona_1
allo stesso ) sul detto podere;
che con atto Notaio del 15.12.1982 Rep. 6154 Persona_1 Per_9
Racc. 3274, le sigg.re e vendevano ai sigg.ri Parte_3 CP_12 CP_11 Parte_6
e la loro intera quota mentre la sig.ra vendeva agli stessi una Parte_7 Parte_8
porzione; che, pertanto, alla luce delle cessioni avvenute inter vivos e mortis causa, l'intero podere di cui sopra risultava attualmente così intestato: a 180/900, a CP_1 Parte_7
175/900, a 175/900, a 10/900, a 180/900, a
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_5
, e ciascuno Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
36/900; che nel corso del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Latina (R.G. 4619/2005) veniva disposta CTU diretta a predisporre un progetto divisionale degli immobili che tenesse conto delle quote di diritto spettanti ai comproprietari nonché della pregressa detenzione di pagina 3 di 31 porzioni di fondo e fabbricati, da parte degli stessi;
che il tecnico incaricato dell'espletamento della predetta CTU, l'ing. predisponeva, sulla scorta delle indicazioni ricevute, un Persona_10
progetto di assegnazione di porzioni del fondo;
che tutti i comproprietari esprimevano il consenso all'assegnazione come era stata proposta dall'ing. , anche considerato che gli immobili, Per_10
così come assegnati, erano già nel loro esclusivo, pacifico ed ininterrotto possesso da oltre venti anni in forza di accordi divisionali e che, comunque, il valore delle quote assegnate, rispetto a quelle di diritto astrattamente spettanti, dipendeva dal fatto che gli assegnatari avevano provveduto, a loro cure e spese, ad eseguire sulle porzioni di fondo loro spettanti una serie di migliorie ed addizioni;
che la domanda di divisione era stata dichiarata improcedibile;
che gli attori nei giorni precedenti avevano sottoscritto un atto idoneo di transazione ed assegnazione nel rispetto delle quote di cui al progetto dell'ing. e, pertanto, volevano procedere alla loro Per_10
assegnazione definitiva delle quote e a definire, anche in via transattiva, tutti i rapporti tra le parti;
che il predetto Podere 2068 ex O.N.C. attualmente risultava così individuato al Catasto
Terreni:
- foglio 93, particella 25, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 90 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 26, qualità bosco alto, classe 1, are 04 ca 50 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93 particella 34 qualità bosco alto, classe 1, are 02, ca 90 attualmente detenuta da
; CP_1
- foglio 93, particella 48, qualità seminativo, classe 2, are 15, ca 20 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 49, qualità seminativo, classe 2, are 19, ca 10 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 56, qualità seminativo, classe 3, are 50, ca 50 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 58 qualità seminativo, classe 2, are 32, ca 40 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Pt_7 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 61, qualità seminativo, classe 2, are 63, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_7
pagina 4 di 31 - foglio 93, particella 165, qualità seminativo, classe 3, ha 4, are 81, ca 91 attualmente detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, particella 166, qualità seminativo, classe 3, ha 2, are 32, ca 29attualmente detenuta da , e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 167 qualità seminativo, classe 2, are 68, ca 46 attualmente detenuta da
; CP_1
- foglio 93, particella 168, qualità seminativo, classe 2, are 61, ca 86 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 169 qualità seminativo, classe 2, are 69, ca 96 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 170, qualità seminativo classe 2, are 69, ca 96 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 171, qualità seminativo classe 2, are 64 ca 66 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 174, qualità seminativo classe 2, are 16 ca 79 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 175 qualità seminativo, classe 2, are 02, ca 40 attualmente detenuta da
; Parte_8
- foglio 93, particella 176, qualità seminativo, classe 2, are 37, ca 12 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93 particella 177, qualità seminativo, classe 2, ha 3, are 81, ca 15 attualmente detenuta da;
Parte_6
- foglio 93, particella 179, qualità seminativo, classe 2, are 20, ca 34 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 181, qualità fabbricato rurale, are 02 ca 20 attualmente detenuta da
[...]
; Parte_7
- foglio 93, particella 182, qualità seminativo, classe 2, are 17, ca 43 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 184, qualità seminativo, classe 2, are 10, ca 90 attualmente detenuta da
; Parte_5
pagina 5 di 31 - foglio 93, particella 185, qualità seminativo, classe 2, are 01, ca 10 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 186, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 187, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 10 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 188, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93 particella 189, qualità bosco alto classe 2, are 06, ca 70 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 190, qualità seminativo classe 2, are 78, ca 57 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 192, qualità seminativo, classe 2, are 00, ca 03 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 193, qualità seminativo, classe 2, are 24, ca 72 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 194 qualità seminativo, classe 2, ha 3 are 69, ca 98 attualmente detenuta da;
Parte_7
- foglio 93, particella 195 qualità seminativo, classe 2, are 28, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_8
- foglio 93, particella 196, qualità seminativo classe 2, ha 2 are 03, ca 95 attualmente detenuta da , e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 203, qualità seminativo classe 2, are 07, ca 50 ed ancora detenuta senza titolo da terza persona;
- foglio 93, particella 204, qualità seminativo classe 2 are 01, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 1018, porz. A, qualità orto irrig., ha 1, are 94, ca 00 attualmente detenuta da;
CP_1
- foglio 93, particella 1018) porz. B, qualità serra, ha 1 are, 50, ca 00 attualmente detenuta da
; CP_1
pagina 6 di 31 - foglio 93, particella 1018, porz. C, qualità seminativo, classe 2, ha 1 are 46, ca 80 attualmente detenuta da;
CP_1
che, inoltre, nel corso degli anni erano state ristrutturate ed edificate delle unità immobiliari così individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Sabaudia:
- foglio 93, p.lla 217, categoria A\3, classe 1, consistenza 6,5 vani edificata e attualmente abitata da Parte_1
- foglio 93, p.lla 1007, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata dal defunto e successivamente dal figlio e attualmente da quest'ultimo abitata;
Persona_11 Pt_5
- foglio 93, p.lla 1007, sub 2, categoria D\ 10 edificata e detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, p.lla 1004, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 7 vani edificata dal defunto e abitata da , Persona_4 Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
- foglio 93, p.lla 1005, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 7,5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_7
- foglio 93, p.lla 1005, sub 2, categoria A\3, classe 2, consistenza 4,5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 3, categoria A\3, classe 2, consistenza 5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 4, categoria D\10 attualmente detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 6, categoria c\2, classe 1, consistenza 125 mq detenuta da
[...]
; Pt_7
- foglio 93, p.lla 1006, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata e abitata da
; CP_1
- foglio 93, p.lla 1016, ex “fortino militare” (“Casamatta” edificata negli anni 1940/45) detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, p.lla 1004, sub 4, categoria D\ 10 edificato e abitato da Parte_9 [...]
, e;
Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, p.lla 1006, sub 4, categoria D\ 10 edificata e abitata da;
CP_1
Continuavano gli attori rilevando che con atto del 29.04.2003 Capitalia s.p.a. iscriveva ipoteca giudiziale contro (a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) per l'importo di CP_1
€ 70.000,00 sulle particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60, 61 del Foglio 93;
pagina 7 di 31 che con atto del 26.05.2004 il Servizio di Riscossione Tributi di Latina iscriveva contro CP_1
(a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) ipoteca legale per l'importo di €
[...]
99.096,00 sulle medesime particelle sopra indicate;
che con atto del 25.10.2004, la
[...]
iscriveva contro (a carico del suo 1/5 indiviso Controparte_8 CP_1
dell'intera proprietà) ipoteca giudiziale per l'importo di € 178.000,00 sulle particelle come sopra indicate;
che con atto del 01.02.2006, il Servizio Riscossione Tributi di Latina iscriveva contro
(a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) ipoteca legale per l'importo di € CP_1
3.732,68 sulle particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46 del Foglio 93; che con atto di pignoramento immobiliare la società pignorava il 1/5 spettante a e che la Parte_11 CP_1
procedura era ancora pendente;
che dalla Relazione redata dal Notaio di Latina del Per_12
13.09.2011, prodotta nel succitato procedimento R.G. 4619/2005 Tribunale di Latina, risultava ancora iscritto al n° 933 di formalità di privilegio agrario di Lire 24.6000.000 del 07.04.1989 contro a favore dell'Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (nei Parte_5
cui rapporti attivi e passivi sono subentrate nel tempo diverse società e, da ultimo, la
[...]
a garanzia di un finanziamento per l'acquisto di macchinari agricoli, CP_6
finanziamento che risulta essere stato estinto con il pagamento di tutte le rate ma il privilegio n°
933 del 07.4.1989 non risultava ancora cancellato;
che, quindi, gli attori chiedevano lo scioglimento della comunione con l'assegnazione in loro favore, o l'accertamento giudiziale dell'acquisizione della piena proprietà per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- a : terreni foglio 93, particella 25, qualità bosco alto, classe 2, are 02, Parte_7
ca 90, foglio 93, particella 26, qualità bosco alto, classe 1, are 04 ca 50, foglio 93, particella
48 qualità seminativo, classe 2, are 15, ca 20, foglio 93, particella 49, qualità seminativo, classe 2, are 19, ca 10, foglio 93, Particella 61, qualità seminativo, classe 2, are 63, ca 00, foglio 93, particella 168, qualità seminativo, classe 2, are 61, ca 86, foglio 93, particella 174, qualità seminativo classe 2, are 16 ca 79, foglio 93, particella 182, qualità seminativo, classe
2, are 17, ca 43, foglio 93, particella 187, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 10, foglio 93, particella 192, qualità seminativo, classe 2, are 00, ca 03, foglio 93, particella 194, qualità seminativo, classe 2, ha 3 are 69 ca 98, foglio 93, particella 204, qualità seminativo classe 2 are 01, ca 00, fabbricati foglio 93, particella 181, qualità fabbricato rurale, are 02 Ca 20 abitata da , foglio 93, p.lla 1005, sub 1, categoria A\3, classe 2, Parte_7
consistenza 7,5 vani ex fabbricato poderale abitata da , foglio 93, p.lla Parte_7
pagina 8 di 31 1005, sub 6,-categoria c\2, classe 1, consistenza 125 mq abitata da , ; il Parte_7
tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a terreni foglio 93, particella 175, qualità seminativo, classe 2, are 02 ca 40, Parte_8
foglio 93, particella 195, qualità seminativo, classe 2, are 28, ca 00; il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a : terreni foglio 93, particella 56, qualità seminativo, classe 3, are 50 ca 50; Parte_5
foglio 93, particella 165, qualità seminativo, classe 3, ha 4, are 81 ca 91, foglio 93 particella
171 qualità seminativo classe 2, are 64 ca 66, foglio 93, particella' 184, qualità seminativo, classe. 2, are 10, ca 90, foglio 93 particella 189 qualità bosco alto classe 2 are 06 ca 70, foglio
93 particella 203, qualità seminativo, classe 2, are 07, ca 50 (ancora detenuta senza titolo da terza persona) e fabbricati foglio 93 p.lla 1007 sub 1, categoria A\3 classe 2 consistenza 6,5 vani edificata ed abitata da , foglio 93, p.lla 1007 sub 2 categoria D\10 edificata Parte_5
ed abitata da foglio 93, particella 1016, unità collabenti (ex “fortino militare” - Parte_5
“Casamatta” edificata negli anni 1940/45); il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a , e tutti Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
insieme: terreni foglio 93 particella 58 qualità seminativo classe 2, are 32 ca 40, foglio 93, particella 166, qualità seminativo, classe 3 ha 2, are 32, ca 29; foglio93, particella 170, qualità seminativo classe 2, are 69 ca 96, foglio 93, particella 176, qualità seminativo, classe 2, are
37, ca 12, foglio 93, particella 185, qualità seminativo, classe 2, are 01, ca 10, foglio 93, particella 188, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40, foglio 93, particella 196,qualità seminativo classe 2, ha 2 are 03, ca 95; a , Parte_9 Parte_2 Parte_1
e , tutti insieme: fabbricati-foglio 93 p.lla 1004, sub 4, Parte_3 Parte_4
categoria D\10 edificata ed utilizzata dagli stessi;
a , Parte_9 Parte_2 Pt_7
e , tutti insieme fabbricato foglio 93, p.lla 1004, sub 1, categoria Parte_3 Parte_4
A\3, classe 2, consistenza 7 vani edificata ed abitata dagli stessi;
a fabbricato Parte_1
foglio 93, p.lla 217, categoria A\3, classe 1, consistenza 6,5 vani edificata ed abitata dallo stesso il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria Parte_1
allegata al presente atto (in colore verde è evidenziato il fabbricato di;
Parte_1
- a terreni foglio 93, particella 169 qualità seminativo, classe 2, are 69, ca 96, Parte_6
foglio 93 particella 177, qualità seminativo, classe 2, ha 3, are 81, ca 15, foglio 93, particella pagina 9 di 31 179, qualità seminativo, classe 2, are 20, ca 34, foglio 93, particella 186, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40, foglio 93, particella 190, qualità seminativo classe 2, are 78, ca 57, foglio 93, particella 193, qualità seminativo, classe 2, are 24, ca 72, e fabbricati foglio 93,
p.lla 1005, sub 3, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani ex fabbricato poderale abitata da , foglio 93, p.lla 1005, sub 3, categoria A\3, classe 2, consistenza 5 vani ex Parte_6
fabbricato poderale abitata da foglio 93, p.lla 1005 sub 4, categoria D\10 Parte_6
abitata da;
il tutto, comunque viene individuato con esattezza nella planimetria Parte_6
allegata al presente atto;
- a : terreni foglio 93 particella 34, qualità bosco alto, classe 1, are 02; ca 90, foglio CP_1
93, particella 167, qualità seminativo, classe 2, are 68, ca 46, foglio 93, p.lla 1018, porz. A, qualità orto rrig. ha 1, are 94, ca 00, foglio 93, particella 1018, porz. B, qualità serra, ha 1, are
50, ca 00, foglio 93, p.lla 1018; porz. C, qualità seminativo, classe 2, ha 1 are 46, ca 80, fabbricati foglio 93 p.lla 1006, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata e abitata da , foglio 93, p.lla 1006, sub 4, categoria L. D\10 edificata e abitata da CP_1
; il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al CP_1
presente atto;
Data la dislocazione in generale dei vari terreni, ed, in particolare, ricadendo gli stessi terreni su entrambi i lati del Canale di Bonifica denominato Chiavarino Alto, che era attraversabile mediante un solo ponte, risultava costituita servitù di transito pedonale e carrabile, sullo stradone già esistente della larghezza di quattro metri per consentire l'accesso ai vari fondi (tutti come identificati con differenti segni grafici nella planimetria allegata al presente atto); più precisamente, per consentire il collegamento tra le p.lle 1006+1018 e 167+34, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 174, 193, 194, 176, 177, 196, 25, 26 e 168; per consentire il collegamento tra le p.lle 174+194+49+48+61+181+182+192+204+1005 e 25+
26+187+168, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 193, 176, 177 e 196; per consentire il collegamento tra le p.lle 177+179+190+193+1005 e 186+169, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 176, 196, 25, 26, 187; per consentire il collegamento tra le p.lle 58+166+176+185+196+1004+217 e 170+188, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 25, 26, 187, 186, 169; il collegamento tra le varie p.lle assegnate a
[...]
avveniva mediante ponte ONC sullo stesso canale Chiavarino Alto vicino all' ex Pt_5
“Fortino Militare”.
pagina 10 di 31 Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina adito, accertata la formale comproprietà tra le parti dei beni oggetto del presente giudizio, - disporre la divisione tenendo conto degli insediamenti così come analiticamente descritti nella premessa del presente atto e comunque attribuendo ad ognuno dei comproprietari le porzioni di immobili (terreni e fabbricati) sulla base della proposta divisionale sopra rappresentata e con espressa rinuncia a conguagli;
in via subordinata, riconoscere in capo a tutti i comproprietari
l'acquisto per intervenuta usucapione di tutti gli immobili (terreni e fabbricati), ciascuno secondo il dettaglio riportato nella sua indicata proposta divisionale. Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata. - ordinare a , e CP_7 Controparte_3 [...]
di Controparte_8
procedere alla riduzione delle ipoteche restringendo le iscrizioni di cui in premessa soltanto sui beni che all'esito del giudizio saranno assegnati al debitore , con cancellazione delle CP_1
iscrizioni gravanti su tutti gli altri beni;
- ordinare alla di restringere e Parte_11
comunque disporre la riduzione del pignoramento immobiliare esclusivamente sui beni che all'esito del giudizio saranno assegnati al debitore con cancellazione delle CP_1
pregiudizievoli gravanti su tutti gli altri beni;
- ordinare alla (subentrata in Controparte_6
tutti i rapporti già facenti capo all'Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia centrale e da questo alla Credito Agricolo Italiano spa, alla Credito Agrario Italiano spa, alla Credito
Agricolo & Industriale s.p.a., alla Sedici Banca s.p.a.) di procedere alla cancellazione del privilegio agrario di lire 24.600.000 del 07/04/1989 ancora iscritto al n. 933 di formalità contro
, con svincolo di tutti i beni. Il tutto con ordine di annotazione al Conservatore dei Parte_5
Registri Immobiliari (Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare) e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.04.2014, si costituiva , il CP_1
quale dichiarava di non opporsi alla domanda attorea di accertamento della formale comproprietà tra le parti dei beni immobili come descritti dagli attori, mentre aderiva solo parzialmente sia alla domanda di disporre la divisione tenendo conto degli insediamenti così come analiticamente descritti nelle premesse dell'atto di citazione e sia alla domanda di attribuire ad ognuno dei comproprietari la porzione di immobili sulla base della proposta divisionale dell'ing. Per_10
allegata all'atto di citazione. Deduceva il convenuto che la divisione e la consequenziale attribuzione delle porzioni di immobili doveva essere seguita solo ed esclusivamente a) previa la pagina 11 di 31 misurazione esatta della totalità dell'intero potere e b) secondo le spettanze di ciascun condividente risultante dall'atto dell'Opera Nazionale Combattenti;
c) previa apposizione di picchetti di confine su tutti i lotti;
d) previa la costituzione di una comoda servitù di passaggio sulla proprietà dell'attore in favore della proprietà di;
e) previo Parte_7 CP_1
riconoscimento da parte degli attori della particella 1016 (ex Fortino) quale proprietà esclusiva di
, in quanto già essa di proprietà del padre di , per averla CP_1 CP_1 Persona_1
acquistata negli anni '70 direttamente dall'Opera Nazionale Combattenti con Atto mai registrato ma a conoscenza di tutti gli odierni attori. Quindi riteneva opportuna la nomina di un CTU anche al fine di verificare la correttezza delle richieste degli attori di procedere in contraddittorio tra le parti. Quindi, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “Il Sig. non si oppone CP_1
alla domanda di accertamento della formale comproprietà tra le parti dei beni immobili descritti ma aderisce solo parzialmente sia alla domanda di disporne la divisione tenendo conto degli insediamenti così come descritti nelle premesse dell'atto di citazione e sia alla domanda di attribuire ad ognuno dei comproprietari la porzione di immobili sulla base della proposta divisionale dell'ing. allegata in atti dagli attori e ciò in quanto alla suddetta divisione ed Per_10
attribuzione dovrà essere effettuata solo a seguito di rituale CTU svolta in contraddittorio delle parti tra l'altro:
1. provveda alla misurazione esatta della totalità dell'intero potere;
2. provveda ad attribuire le quote secondo le spettanze di ciascun condividente risultante dall'atto dell'Opera
Nazionale Combattenti;
3. provveda alla apposizione di picchetti di confine su tutti i lotti
(pianura e pantano);
4. provveda alla costituzione di una comoda servitù di passaggio sulla proprietà dell'attore in favore della proprietà di . Chiede, altresì, Parte_7 CP_1
all'esito della espletanda istruttoria:
1.1 il riconoscimento da parte degli attori della particella
1016 (ex Fortino) quale proprietà esclusiva di in quanto già essa di proprietà del CP_1
padre di , , per averla egli acquistata negli anni '70 direttamente CP_1 Persona_1
dall'Opera Nazionale Combattenti…. Con vittoria di spese competenze e onorari e rimborso spese ex DM numero 55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.03.2014, si costituiva la CP_3
la quale rappresentava che l'Agente aveva provveduto ad iscrivere ipoteca ex articolo 77
[...]
DPR 602/73 su alcuni beni di proprietà del signor per la quota di 1/5 a seguito del CP_1
mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali regolarmente notificate e non opposte, rimaste inevase per un importo complessivo di € 49.658,67 e per l'ulteriore importo di € 1.490,91 con pagina 12 di 31 fascicolo n. 2006 0006362. Evidenziava la convenuta che l'ipoteca era stata iscritta in data
03/06/2004 al n. 3155 di reg. part. per la quota di 1/5 di proprietà del signor sui CP_1
seguenti terreni: terreno sito in Sabaudia podere 2068 distinto al Catasto Terreni al foglio 93 particella 25, 26, 28, 34, 42, 45 ,46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60 e 61 e con successivo fascicolo n.
2006 0006362 integrazione dell'ipoteca per l'importo di € 1.490,91. Deduceva la convenuta che alcun tipo di ricorso avverso le cartelle esattoriali era stato mai proposto dal , CP_1
pertanto, era inevitabile l'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente. In base a quanto richiesto dalle parti costituite in giudizio, chiedeva che rimanesse inalterato il diritto di ipoteca CP_3
con il grado derivante dall'originaria iscrizione. Nell'ipotesi di accettazione del progetto di divisione come indicato nell'atto di citazione, chiedeva che l'ipoteca venisse spostata ed iscritta sui beni assegnati all'esito del giudizio al signor in base all'iscrizione ipotecaria CP_1
dell' che ha trascritto ipoteca legale per un debito attuale con l'erario del signor CP_3 Pt_7 pari ad € 49.658,67 e dell'ulteriore importo di € 1.490,91. Tutto ciò premesso CP_3
concludeva “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: dichiarare inalterato il diritto di ipoteca dell'Agente della riscossione Equitalia spa con il grado derivante dall'originaria iscrizione e per
l'effetto restringerlo sul bene che eventualmente verrà assegnato al signor;
nella CP_1
denegata ipotesi di vendita dei beni disporre che le somme spettanti a vengano CP_1
direttamente assegnate alla nella misura dell'importo di € 49.658,67 Controparte_3
relativamente alle cartelle esattoriali n. 057 2001 0081990580, n. 057 2002 0055256202 e n. 057
2003 001594532 per il quale è stata iscritta ipoteca con fascicolo 2004 0139859 e nella misura dell'ulteriore importo di € 1.490,91 relativamente alle cartelle n. 057 2005 0007495787 e n. 057
2005 0089748732 per il quale è stata scritta ipoteca con fascicolo numero 2006 0006392. Si chiede la condanna delle parti alla refusione degli onorari e delle spese di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.05.2014, si costituiva la
[...]
, la quale deduceva di essere creditrice del sig. della Controparte_8 CP_1 somma di € 89.463,22 come da Decreto Ingiuntivo n° 1493/2004, notificatogli il 19.11.2004, non opposto. Rilevava la che il suddetto credito era garantito da ipoteca iscritta sui beni CP_8
immobili siti in Sabaudia, catastalmente individuati al foglio 93, particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45
,46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60 e 61; che tutte le quote di proprietà indivisa di erano CP_1
oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 454/2011 promossa dalla con Parte_11
pagina 13 di 31 pignoramento del 9.07.2011; che in tale procedura con atto del 9.09.2011 era intervenuta la
[...]
per il proprio credito. Quindi, concludeva aderendo alla Controparte_8
domanda di divisione così come proposta dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.05.2014, si costituiva la Controparte_13
la quale deduceva di essere creditrice del sig. della somma di € 5.323,00, oltre
[...] CP_1
spese ed accessori, in virtù del legittimo possesso di due titoli cambiari entrambi emessi il 7 aprile 2009, di cui uno, per l'importo di € 2.913,00 con scadenza 15.05.2009 e l'altro, dell'importo di € 2.410,00 con scadenza 30.05.2009, entrambi mandati insoluti e protestati.
Deduceva inoltre, che l'atto di precetto, notificato il 10.07.2010, dell'importo di € 5.767,00 era rimasto infruttuoso come era risultato infruttuoso anche l'accesso esecutivo dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Latina, come risultava dal verbale di tentato pignoramento del
17.09.2010; che il 27.04.2011 veniva notificato l'atto di precetto per la somma di € 6.082,28 oltre accessori maturati e maturandi e spese legali successive occorrende;
che il 20.07.2011 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare relativo agli immobili di seguito indicati;
che il
6.10.2011 veniva trascritto il pignoramento immobiliare (Reg. gen. n. 23739, Reg. part. n.
16068). Quindi, la convenuta nulla opponeva alla divisione dei beni caduti in successione e/o in comunione, con attribuzione delle quote e dei beni spettanti al sig. ; tuttavia, rilevava CP_1
che si doveva tenere in considerazione la anteriorità delle trascrizioni pregiudizievoli, in relazione alla maturazione della usucapione e la insensibilità della detta usucapione alle garanzie e ai vincoli di cui alle trascrizioni iscritte, sulla base del principio res transit cum onere suo. Quindi, così concludeva: “Nulla opponendo alla giudiziale divisione ed attribuzione dei beni in ordine alla posizione di esso Sig. , ma tenuto conto degli effetti di cui alle trascrizioni ed CP_1 iscrizioni pregiudizievoli. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.05.2021, si costituiva la CP_5
la quale deduceva che Capitalia S.p.a. – Gruppo Bancario Capitalia- già CP_14
originaria titolare del credito aveva ottenuto Decreto Ingiuntivo n. 624/2003, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 66.899,47= oltre interessi come richiesti in ricorso, nei confronti di e che in data 10.06.2003 era stata apposta la formula esecutiva;
CP_1 CP_15
che in data 13.05.2003 era stata iscritta ipoteca giudiziale presso l' di Roma Controparte_2
2 al Reg. gen. 13638 e Reg. part. 3152, sulla quota di proprietà di 1/5 (180/900) di CP_1
dei seguenti beni: NCT Comune di Sabaudia Fg. 93 P.lla 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49,
pagina 14 di 31 55, 56, 58, 60, 61. In data 04.04.2021 la , e per essa, Controparte_16 CP_5
era intervenuta nella procedura esecutiva RGE 454/11 Tribunale di Latina in cui erano pignorati per la quota di proprietà 180/900 di i beni oggetto del presente giudizio di divisione. CP_1
Pertanto, era interesse della deducente recuperare coattivamente il suo credito escutendo l'ipoteca
Reg. gen. 13638 e Reg. part. 3152, gravante si 180/900 iscritta sulla quota di proprietà di CP_1
che ha assunto primo grado, sui predetti beni. Quanto alla richiesta delle controparti di
[...]
considerare ai fini della divisione i beni usucapiti la convenuta evidenziava che sul punto il
Tribunale di Latina si era pronunciato con sentenza n. 53/2014 con cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Non si opponeva alla divisione dei beni caduti in successione e/o in comunione, tuttavia chiedeva, affinché il suo credito fosse garantito che si tenesse conto dell'anteriorità delle trascrizioni e delle iscrizioni nonché i valori reali dei beni caduti in successione, gravando per l'intero monte ipotecario la quota che sarà attribuita a . Per CP_1
tale ragione depositava copia della perizia dell'esperto ex art. 568 cpc in atti della procedura esecutiva RGE 454/2011 Tribunale di Latina (doc.3). Tanto premesso la Controparte_16
e per essa, concludeva “Nulla oppone alla divisione giudiziale e chiede
[...] CP_5
che la quota attribuita a sia rapportata al reale valore dei suoi diritti e gravata CP_1 dell'intero monte ipotecario iscritto a garanzia del credito, con favore di spese”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.10.2017, chiedeva Parte_6
che venisse dichiarata cessata la materia del contendere nei proprio confronti. Infatti, deduceva che lo stesso, nella qualità di possessore livellario di immobili gravati da canone enfiteutico in favore del aveva chiesto l'affrancazione del canone derivante dalla Controparte_17
concessione enfiteutica e in data 28/06/2016 il aveva dichiarato affrancato Controparte_17
l'immobile distinto in NCT del comune di Sabaudia al foglio 93 particella
169,176,177,179,186,190,193, 1005 sub 2,3,4,6 come risultava dal documento prodotto. Inoltre, in data 19/10/2017 ED OR aveva donato tali particelle alla moglie e ai Controparte_18
figli , e con diritto di usufrutto;
essendo, CP_19 CP_20 CP_21 Per_13
quindi, diventato il e poi per lui la moglie e i figli proprietari delle particelle di cui Parte_6
si chiedeva la divisione, concludeva affinché, contrariis rejectis, fosse pronunciata e dichiarata nei suoi confronti e relativamente alle suddette particelle, cessata la materia del contendere. In subordine, che venisse pronunciata e dichiarata nei confronti di e relativamente alle Parte_6
pagina 15 di 31 suddette particelle, la estromissione dello stesso dal presente giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2.1.2025 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ordinaria tra , , , , Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_22 Pt_8
, , e ,
[...] Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
degli immobili facenti parte del l'ex Podere ONC n° 2068, con sovrastanti fabbricati rurali, in
Sabaudia, angolo via Colle Piuccio e via Sant'Andrea.
Più nel dettaglio, vengono in rilievo tre distinti gruppi di fabbricati:
1) il 1°gruppo riguarda il vecchio podere ex ONC n° 2068, con accesso dalla strada
Sant'Andrea civici N° 28 e 28Ae censito al F.93 mappale 1005 Sub.1-2-3-4 e 6. Il fabbricato principale è composto da un piano terra e P. 1° diviso in 3 U.I..;
2) il 2°gruppo di fabbricati è quello realizzato nella parte Ovest del podere con accesso sempre dalla strada Sant'Andrea, civici n° 30 e 30A e sono censiti nel N.C.E.U. al f. 93 mappali 1004,1007,217,1016;
3) il 3° gruppo di fabbricati è quello realizzato nella parte Est del Podere ex 2068 con accesso dalla via “Colle Piuccio” dal civico n° 34, adibito ad azienda agricola di CP_1
. Tali immobili risultano censiti nel N.C.E.U. e sono individuati al F.93, mappali
[...]
pagina 16 di 31 Come noto, l'art. 1111, comma 1, c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Va altresì precisato che, con atto di donazione del Notaio in Velletri Persona_14
del 19.10.2017, Rep. n° 85514, Reg. a Velletri il 23.10-2017 al n° 3251, , asserendo Parte_6
di essere “proprietario” del complesso immobiliare in Sabaudia, composto di un appartamento al
P.1°, di un vecchio magazzino e ricovero attrezzi con annessa tettoia, di un magazzino con annessa corte esclusiva, identificati in catasto al F. 93, particella 1005, Sub. 2-3-4- e 6 e di un terreno agricolo di m² 61326,00, censito nel N.C.T. al F. 93, particelle: 169 di m² 6.996,00; 176 di m² 3.712,00; 177 di m² 38.115,00; 179 di m² 2.034,00; 186 di m² 140,00; 190 di m² 7.857,00;
Per 193 di m² 2.472,00, donava tali beni ai figli , , CP_20 CP_21 CP_19
Ebbene, ritiene il Tribunale che il summenzionato atto di donazione non debba essere preso in considerazione al fine di determinare la sussistenza del diritto di comproprietà tra le odierne parti in causa sugli immobili sopra descritti e di individuare le quote spettanti ai singoli comunisti.
Invero, come puntualmente verificato dal CTU incaricato, arch. , tale atto di donazione Per_15
si fonda sulla presunta affrancazione dei terreni richiesta ed ottenuta da dal Comune Parte_6
di Terracina in data 28.6.2016. Dalla documentazione reperita dal CTU, tuttavia, risulta che l'ONC avesse già promosso giudizio contro il per l'affrancazione del Controparte_17
canone enfiteutico gravante sui terreni dell'ex “Selva Marittima di Terracina”, ivi compreso il podere in oggetto, e che tali terreni erano stati già affrancati in forza della Sentenza del Pretore di
Terracina del 05.12.1969, Rep. n°338, Trascritta a Velletri il 27.01.1970, Reg. Part. n° 661 e Reg.
Gen. n° 865. Ne deriva che i terreni sopra riportati erano già liberi e affrancati e di natura privata.
Pertanto, non soltanto ha chiesto una affrancazione su terreni già liberi, non gravati Parte_6
da canone enfiteutico, ma ha dichiarato, nell'atto di donazione, di essere esclusivo proprietario dei beni, di cui era, in verità, comproprietario di diritti indivisi unitamente agli altri soggetti parti del presente giudizio.
Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante” (Cass. Civ., Sez. Un., 15.3.2016, n. 5068). Ciò in quanto pagina 17 di 31 l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi, sicché, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
L'unica eccezione alla nullità è stata delineata dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, nel qual caso la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. Dunque, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto. Orbene, nel caso di specie ha operato Parte_6
il contestato trasferimento nell'errata convinzione di essere l'esclusivo titolare del diritto di proprietà del fondo, sicché, non ravvisandosi i presupposti per qualificare la donazione come obbligatoria, non può che concludersi nel senso della nullità del contratto, costituente un'ipotesi di donazione di cosa parzialmente altrui.
Tuttavia, in questa sede non può essere adottata una formale declaratoria di nullità del suddetto atto di donazione, giacché i donatari che ne hanno beneficiato non sono parti del presente giudizio, e in ogni caso la relativa domanda non è stata tempestivamente proposta, neanche a seguito del rilievo officioso da parte del Giudice.
Tanto chiarito, appurata l'inidoneità dell'atto di donazione posto in essere da in data Parte_6
19.10.2017 a produrre effetti nel presente giudizio, risulta che le odierne parti in causa sono titolari ciascuna delle quote di comproprietà di seguito indicate sui fabbricati e sui terreni oggetto di causa:
1. : 175/900 Parte_6
2. : 175/900 Parte_7
3. : 180/900 CP_1
4. : 180/900 Parte_5
5. : 10/900 Parte_8
6. 36/900 Parte_9
pagina 18 di 31 7. : 36/900 Parte_2
8. 36/900 Parte_1
9. 36/900 Parte_3
10. : 36/900. Parte_4
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della mutata situazione di fatto tra la prima e la seconda relazione peritale redatte dal CTU in corso di causa.
Invero, nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 13.10.2019, l'arch. aveva Per_15
concluso nel senso della sussistenza di molteplici abusi edilizi, non suscettibili di sanatoria se non mediante il ripristino dello status quo ante, ostativi alla divisione giudiziale degli immobili.
Come noto, infatti, in caso di domanda di scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria che sia, la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica e quindi il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti ex art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ex art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Cass.
Civ., sez. un., 07/10/2019 , n. 25021).
Al contempo, allorquando tra i beni comuni vi siano edifici abusivi, i comproprietari hanno diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi.
Pertanto, con ordinanza del 24.4.2024, questo Giudice ha disposto procedersi ad un supplemento di CTU, affinché il consulente incaricato predisponesse un nuovo progetto divisionale, secondo le quote di diritto, espungendo gli immobili affetti da abusi edilizi che non risultassero nelle more aver formato oggetto di ripristino o sanatoria, indicando i relativi conguagli in denaro.
Quindi, durante l'espletamento delle indagini peritali integrative, l'arch. ha potuto Per_15
constatare l'integrale eliminazione degli abusi edilizi, operata mediante demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio (cfr. pagg. 3 e ss. della relazione integrativa depositata in data 21.11.2024).
A questo punto, appurata l'insussistenza di ostacoli alla divisione dei beni comuni, è ora possibile procedere ad una più dettagliata individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di comunione tra le parti, nello stato di fatto esistente all'attualità, tutti compiutamente descritti dal consulente tecnico d'ufficio nella menzionata consulenza integrativa.
pagina 19 di 31 Primo gruppo di fabbricati.
In particolare, il primo gruppo di fabbricati, costituito come detto dall'ex podere ONC n° 2068 e annessi pertinenziali, via Sant'Andrea n° 28, (cfr. schede nn. 2, 3 e 4 allegate alla relazione integrativa) è nel possesso di e , ed è stato stimato dal CTU Parte_6 Parte_7 per un valore complessivo di € 434.053,60, così suddiviso:
1. foglio 93 part.1005 ex sub1 (piano terra e primo): € 225.784,00;
2. foglio 93 part.1005 ex sub2: € 78.143,00;
3. foglio 93 part.1005 ex sub3: € 73.411,00;
4. foglio 93 part.1005 ex sub4 (parte): € 17.010,00;
5. foglio 93 part.1005 ex sub 6: € 39.705,60.
Secondo gruppo di fabbricati.
Il secondo gruppo di fabbricati, siti in via Sant'Andrea al civico n.° 30 e 30/A, risulta invece in possesso di , e (cfr. schede nn. 5, 6, 7, 8, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
9 e 10 allegate alla relazione), ed è stato oggetto della seguente stima da parte del CTU:
1. foglio 93, part. 1004 sub 1: € 135.487,00;
2. Foglio 93 part.1004 sub 4: a) 24.000,00 (tettoia) + b) 3.654,00 (pollaio) + c) 12.348,00
(magazzino) = 40.002,00
3. Foglio 93, part. 1007 sub1: € 125.686,00
4. Foglio 93 part. 1007 sub2: a) € 18.720,00 (tettoia) + b) € 13.104,00 (pollaio+ ric. attrezzi agricoli+2 magazzini+ w) + c) € 36.801,00 (cantina al P.1/S + magazz.+ tettoia al P.T) =
68.625,00
5. Foglio 93 part.217: € 159.500,00;
6. Foglio 93 part.1016: 8.148,00.
Il valore complessivo del secondo gruppo di fabbricati ammonta, pertanto, ad € 537.448,00.
Terzo gruppo di fabbricati.
Il terzo gruppo di fabbricati attiene, invece, all'azienda agricola di , la quale ha subito CP_1
in corso di causa un notevole deprezzamento a causa di un vasto incendio verificatosi il
13.05.2021, che ha causato la perdita totale del capannone agricolo più grande di m² 359,00, la tettoia di m² 84,10, la cella frigorifero di m² 53,16 e tutto ciò che era custodito al suo interno, compreso il box container dello stesso capannone. In particolare, l'arch. ha riscontrato Per_15
che, al momento dell'accesso del 23.05.2024, risultava realizzata abusivamente una precaria pagina 20 di 31 baracca in legno con copertura in telo di nylon, fatta demolire dallo scrivente (vedi verbale di sopralluogo n.° 3, e Foto n° 16,17,18,25 e 26). Risultava, inoltre, realizzata sull'area del capannone distrutto una nuova struttura metallica, composta da soli elementi verticali (pilastri HE
e da travi orizzontali reticolari) priva di qualsiasi copertura e tamponatura, completamente allo stato grezzo, i cui lavori risultavano praticamente fermi da molto tempo.
In conseguenza di tale evento, il CTU ha attribuito al terzo gruppo di fabbricati il valore complessivo di € 211.186,40 (cfr. schede nn. 11 e 12) così ripartito:
1. Foglio 93 part. 1006 sub 1: € 105.611,00
2. Foglio 93 part.1006 sub 4: a) € 57.231,00 (magazzino ex mensa e servizi P.T); b) €
23.027,00 (deposito mezzi agricoli); c) € 22.667,00; e) € 2.650,00 (piccoli fabbricati, tettoie, pollaio, rip).
In definitiva, il valore complessivo dei fabbricati ammonta ad € 1.182.688,00.
Terreni.
Per quanto riguarda i terreni, fanno parte della comunione tra le parti:
A. il terreno agricolo di mq 277.480 ( - m² 750 della part. 203, e compreso le Superfici dei
D/10 (1004+1005+1006+1007), parte alta, fronte strada Sant'Andrea, di buona qualità e stimato dal CTU per un valore di € 5,00 al mq;
B. il terreno Agricolo di m² 35.680,00, parte bassa, di natura paludosa e non coltivabile tutto l'anno, stimato dal CTU per un valore di € 2,50 al mq.
Ciò detto, il Giudicante ritiene di aderire alla stima degli immobili effettuata dal consulente, con relazione chiara, precisa e convincente, intrinsecamente attendibile e immune da vizi logico- giuridici.
Venendo, quindi, alla divisione dei beni comuni, il perito ha predisposto un progetto divisionale che, per come precisato nella relazione integrativa, risulta congruo ed idoneo ad assicurare ai condividenti porzioni in natura corrispondenti all'entità delle quote di rispettiva pertinenza e già nel consolidato possesso di ciascuno di essi.
Le parti, peraltro, hanno manifestato la propria volontà di procedere alla divisione mediante assegnazione dei beni, in conformità all'ipotesi divisionale prospettata dal consulente con riferimento alle porzioni di fabbricati e di terreno in comunione tra di esse ed in modo tale da rispettare lo stato di possesso attualmente esistente.
pagina 21 di 31 Dunque, il primo gruppo di fabbricati viene diviso tra i condividenti e Parte_6 [...]
, mediante attribuzione agli stessi delle seguenti porzioni in proprietà esclusiva: Parte_7
A) a , i seguenti beni del valore complessivo di € 208.270,00 : Parte_6
1. porzione di fabbricato foglio 93 part.1005 al P.T. (ex sub2) di m² 60,11 per un valore di €
78.143,00;
2. porzione di fabbricato F.93 part.1005 P.1. (ex sub3) di m² 56,47 per un valore di €
73.411,00;
3. porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub4 parte) per un valore di € 17.010,00;
4. porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub6) per un valore di € 39.705,60;
B) a : porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub1) P.T. e P.1 per un Parte_7 valore di € 225.784,00.
Il secondo gruppo di fabbricati viene diviso tra , , Parte_13 Parte_3 Pt_9
e da un lato, e , dall'altro, nei termini che seguono: Pt_4 Pt_1 Controparte_22
C) a , , , e beni per € 334.989,00; Parte_13 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
1. il mappale 1004 sub.1 per un valore di € 135.487,00;
2. il mappale 1004 sub 4 a, b e c, per un valore di € 40.002,00;
3. il mappale 217, € per un valore di € 159.500,00;
D) a , beni per € 202.459,00: Parte_5
1. il mappale 1007 sub.1, per un valore di € 125.686,00;
2. il mappale 1007 sub. 2 (a+b+c), per un valore di € 68.625,00;
3. il mappale 1016, per un valore di € 8.148,00.
E) Il terzo gruppo di fabbricati, composto dal mappale 1006 sub 1 e sub 4, per il valore di €
211.186,40, viene attribuito a . CP_1
Per quanto concerne, invece, l'assegnazione dei terreni, occorre innanzitutto soffermarsi sulla questione della divisione dell'area di corte dell'ex podere ONC n. 2068, di cui alla particella n.
1005, dell'estensione di mq 4826. In proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire alla seconda ipotesi divisionale predisposta dal CTU, reputata preferibile anche dai condividenti interessati,
e , di cui alla scheda n.
1-a allegata alla relazione integrativa. Parte_6 Parte_7
Tale soluzione, in particolare, comporta l'attribuzione ad di mq 2571 e a di mq Pt_6 Pt_7
1843,21, salva la previsione di un'area di manovra comune ad entrambi, come meglio dettagliato nella scheda n.
1-A allegata alla relazione peritale.
pagina 22 di 31 Ciò posto, i terreni vengono assegnati in conformità a quanto dettagliatamente indicato dal CTU
a pagg. 27 e ss. della prima relazione peritale, e graficamente esplicato nella tavola finale allegata alla relazione integrativa. Non si tiene conto, invece, dei chiarimenti depositati dal CTU in data
21.12.2024, in quanto nelle tabelle ivi riportati si riscontrano alcune incongruenze nelle particelle assegnate ai condividenti rispetto a quanto risultante dalla tavola finale e dalla precedente relazione.
A) a : Parte_6
- part. 1005 per m² 2571 (qualità buona);
- part. 177 di m² 38.115 (qualità buona);
- part. 179 di m² 2.034(qualità buona);
- part. 190 di m² 7.857(qualità buona);
- part. 176 di m² 3.712 (qualità buona);
- particella 169 di m² 6.996 (qualità paludosa);
- part. 186 di m² 140 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 61.471 mq di cui m² 54.289 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 289.285,00.
B) a : Parte_7
- part. 1005 per m² 1843,21 (qualità buona);
- part. 192 di m² 3,00 (qualità buona);
- part. 193 di m² 2.472 (qualità buona);
- part. 181 di m² 220 (qualità buona);
- part. 182 di m² 1.743 (qualità buona);
- part. 61 di m² 6.300 (qualità buona);
- part. 204 di m² 100 (qualità buona);
- part. 48 di m² 1.520 (qualità buona);
- part. 49 di m² 1.910 (qualità buona);
- part. 194 di m² 36.998 (qualità buona);
- particella 168 di m² 6.186 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 59.295,21 mq di cui m² 53.109,21 a € 5,00 al mq e 6186 a € 2,5, per un valore di € 281.011,05.
C) a : Parte_8
pagina 23 di 31 - part. n° 195 di m² 2.800,00 (qualità buona);
- part. 175 di m² 240 (qualità buona);
- part. 187 di m² 210 (qualità paludosa);
- part. 25 di m² 290 (qualità paludosa);
- part. 26 di m² 450 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati:
3.990 mq di cui m² 3.040 a € 5,00 al mq e 950 a € 2,5, per un valore di € 17.575,00.
D) a : CP_1
- part. n° 1006 di m² 5.331,00 (qualità buona);
- part. 174 di m² 1.679 (qualità buona);
- part. 1.018 (A-B-C) di m² 49.080 (qualità buona);
- part. 167 di m² 6.846 (qualità paludosa);
- part. 34 di m² 290 (qualità paludosa).
Totale mq di terreno assegnati: 62.226 mq di cui m² 56.090 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 298.290,00.
E) a : Parte_5
- part. 1007 di m² 3.890,00 (qualità buona);
- part. 165 di m² 48.191 (qualità buona);
- part. 184 di m² 1.090 (qualità buona);
- part. 56 di m² 5.050 (qualità buona);
- part. 1016 di m² 1.190 (qualità buona);
- part. 171 di m² 6.466 (qualità paludosa);
- part. 189 di m² 670 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 66.547 mq di cui m² 59.411 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 314.895,00.
F) a + 4 Parte_9
- part. 1004 di m² 3.275,00 (qualità buona);
- part. 217 di m² 450 (qualità buona);
- part. 58 di m² 3.240 (qualità buona);
- part. 185 di m² 110 (qualità buona);
- part. 166 di m² 23.229 (qualità buona);
pagina 24 di 31 - part. 196 di m² 20.395 (qualità buona);
- part. 170 di m² 6.996 (qualità paludosa);
- part. 188 di m² 140 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 57.835 mq di cui m² 50.699 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 271.335,00.
Tutto ciò posto, sommando il valore dei fabbricati e dei terreni, risultano attribuite ai singoli comunisti beni del seguente valore:
1. : € 208.270,00 (fabbricati) + € 289.285,00 (terreni) = 497.555,00 Parte_6
2. : € 225.784,00 (fabbricati) + € 281.011,05 (terreni) = 506.795,05; Parte_7
3. : € 17.575,00 (terreni); Parte_8
4. : € 211.186,40 (fabbricati) + € 298.290,00 (terreni) =509.476,40; CP_1
5. : € 202.459,00 (fabbricati) + € 314.895,00 (terreni) = 517.354,00; Controparte_22
6. + 4: € 334.989,00 (fabbricati) + € 271.335,00 (terreni) = € 606.324,00. Parte_9
Il valore complessivo dei beni assegnati ai comproprietari ammonta dunque ad € 2.655.079,45.
Le quote spettanti a ciascuno dei condividenti, pertanto, sono le seguenti:
1. (175/900) : € 516.265,44; Parte_6
2. (175/900): € 516.265,44; Parte_7
3. (180/900): 531.015,89; CP_1
4. (180/900): 531.015,89; Controparte_22
5. (10/900): € 29.500,88; Parte_8
6. (36/900): € 106.203,17; Parte_9
7. (36/900): € 106.203,17; Parte_2
8. (36/900): € 106.203,17; Parte_1
9. 36/900): € 106.203,17; Parte_3
10. (36/900): € 106.203,17. Parte_4
Ne derivano i seguenti conguagli:
1. deve avere € 18.710,44 (€ 516.265,44 - 497.555,00); Parte_6
2. deve avere € 9.470,39 (€ 516.265,44 - 506.795,05); Parte_7
3. deve avere € 11.925,88 (€ 29.500,88 – 17.575,00); Parte_8
4. deve avere € 21.539,49 (€ 531.015,89 - 509.476,40); CP_1
5. deve avere € 13.661,89 (€ 531.015,89 - 517.354,00) Controparte_22
pagina 25 di 31 6. + 4 devono dare € 75.308,15 (€ 606.324,00 - € 531.015,89). Parte_9
Va infine disposta la costituzione della servitù pedonale e carrabile in conformità al tracciato riportato dal CTU nella tavola B, allegata alla relazione peritale depositata in data 13.10.2019.
Da ultimo, resta da esaminare la questione delle ipoteche iscritte dai creditori nei confronti di
. CP_1
Sul punto, deve essere richiamato il disposto dell'art. 2825 c.c., secondo cui: “I. La ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. II. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con la indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. III. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti
i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. IV. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti”.
La citata norma prende in considerazione l'ipotesi in cui l'ipoteca concernente beni indivisi sia costituita contro uno soltanto dei condividenti, e prevede un meccanismo in forza del quale, intervenuta la divisione, in forza della sua efficacia retroattiva e natura dichiarativa, l'ipoteca si considera come se fosse stata iscritta ab origine sui beni assegnati al debitore in sede di divisione.
La giurisprudenza ha quindi chiarito che qualora il bene gravato da ipoteca venga assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso la garanzia, il bene dovrà pervenire libero da ogni peso all'assegnatario (Cass. III, n. 1062/1979). Qualora, invece, al condividente nei cui confronti
è stata iscritta ipoteca non venga assegnato alcun bene o vengano attribuiti beni di valore inferiore alla sua quota, l'ipoteca si trasferirà sui conguagli in denaro. Nell'ipotesi in cui, invece, siano assegnati beni il cui valore superi quello della quota astratta, l'ipoteca si estenderà a tutti i beni assegnati.
pagina 26 di 31 Ne consegue che i creditori ipotecari dovranno trasferire le rispettive ipoteche, nello stesso ordine e grado cui risultavano iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c., sui beni oggetto di assegnazione in favore dell'unico coerede debitore, ovvero , liberando dai predetti gli CP_1
altri immobili assegnati agli altri coeredi non debitori, potendo rivalersi, ove i beni assegnati al debitore risultino di valore inferiore rispetto a quelli ipotecati, sul conguaglio in denaro disposto in favore dello stesso . CP_1
Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, tenuto conto della natura del giudizio di divisione.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti condividenti, in proporzione delle rispettive quote. Restano esclusi, quindi, dal pagamento delle spese di CTU i creditori ipotecari iscritti.
Le spese da affrontare per il frazionamento degli immobili dovranno essere a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone lo scioglimento della comunione tra , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3 Pt_1
;
[...] Parte_4
- approva il progetto divisionale elaborato dal CTU, con le precisazioni di cui in parte motiva, e per l'effetto: quanto alla divisione dei fabbricati:
1) assegna a i seguenti immobili siti in Sabaudia, Via Sant'Andrea n. 28, meglio Parte_6
descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 2, 3 e 4 ad essa allegata:
a) Porzione di fabbricato di cui al F. 93, part. 1005, P.T. (ex sub2) di m² 60,11;
b) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 P.1. (ex sub3) di m² 56,47;
c) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 (ex sub4 parte);
d) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 (ex sub6);
2) assegna a i seguenti immobili siti in Sabaudia, Via Sant'Andrea n. 28, Parte_7
meglio descritti nella relazione peritale in atti e nella scheda n. 2 ad essa allegata:
pagina 27 di 31 a) Porzione di fabbricato di cui al F. 93 part.1005 (ex sub1) P.T. di m² 108,41 e P.1 di m²
65,26;
3) assegna a , e Parte_2 Parte_3 Parte_9 Parte_4 Pt_1
pro indiviso tra loro, i seguenti immobili in Sabaudia, via Sant'Andrea al civico n.° 30 e
[...]
30/A, meglio descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 5, 6 e 9 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 1004 sub.1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 1004, sub 4, a), b) e c);
c) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 217;
4) assegna a i seguenti immobili in Sabaudia, via Sant'Andrea al civico Controparte_22
n.° 30 e 30/A, meglio descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 7, 8 e 10 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1007 sub.1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1007 sub. 2, a), b) e c);
c) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1016;
5) assegna a i seguenti immobili in Sabaudia, via Colle Piuccio n.° 25, meglio CP_1
descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 11 e 12 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1006 sub 1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1006 sub 4; quanto alla divisione dei terreni (cfr. tavola finale allegata alla relazione peritale in atti):
1) dispone lo scioglimento dell'area di corte dell'ex podere ONC N. 2068 (part. 1005) tra Pt_6
e in conformità alla seconda ipotesi divisionale prospettata dal
[...] Parte_7
CTU nella relazione peritale in atti, ed alla scheda n.
1-A allegata alla relazione peritale;
2) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite Parte_6
in Catasto al foglio 93:
- part. 1005 per m² 2571;
- part. 177 di m² 38.115;
- part. 179 di m² 2.034;
- part. 190 di m² 7.857;
- part. 176 di m² 3.712;
- particella 169 di m² 6.996;
- part. 186 di m² 140;
pagina 28 di 31 3) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Parte_7
Sabaudia, censite in Catasto al foglio 93:
- part. 1005 per m² 1843,21;
- part. 192 di m² 3,00;
- part. 193 di m² 2.472;
- part. 181 di m² 220;
- part. 182 di m² 1.743;
- part. 61 di m² 6.300;
- part. 204 di m² 100;
- part. 48 di m² 1.520;
- part. 49 di m² 1.910;
- part. 194 di m² 36.998;
- part. 168 di m² 6.186;
4) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in Parte_8
Catasto al foglio 93:
- part. n. 195 di m² 2.800,00;
- part. 175 di m² 240;
- part. 187 di m² 210;
- part. 25 di m² 290;
- part. 26 di m² 450;
5) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in CP_1
Catasto al foglio 93:
- part. n. 1006 di m² 5.331,00 ;
- part. 174 di m² 1.679;
- part. 1.018 (A-B-C) di m² 49.080;
- part. 167 di m² 6.846;
- part. n° 34 di m² 290;
6) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite Parte_5
in Catasto al foglio 93:
- part. n. 1007 di m² 3.890,00;
- part. 165 di m²48.191;
pagina 29 di 31 - part. 184 di m² 1.090;
- part. 56 di m² 5.050;
- part. 1016 di m² 1.190;
- part. 171 di m² 6.466;
- part. 189 di m² 670;
7) assegna a , , e pro indiviso tra loro, Parte_2 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in Catasto al foglio 93:
- part. n. 1004 di m² 3.275,00;
- part. 217 di m² 450;
- part. 58 di m² 3.240;
- part. 185 di m² 110;
- part. 166 di m² 23.229;
- part. 196 di m² 20.395;
- part. 170 di m² 6.996;
- part. 188 di m² 140;
- dispone che , e in solido tra loro, Parte_2 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
versino a favore degli altri condividenti i seguenti conguagli:
A) € 18.710,44 a favore di;
Parte_6
B) € 9.470,39 a favore di;
Parte_7
C) € 11.925,88 a favore di;
Parte_8
D) € 21.539,49 a favore di;
CP_1
D) € 13.661,89 a favore di;
Controparte_22
- dispone la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in conformità al tracciato di cui alla tavola B allegata alla relazione peritale depositata dal CTU arch. Per_15
in data 13.10.2019;
- dispone l'esecuzione, a cura e spese delle parti, degli adempimenti necessari per il frazionamento degli immobili;
- ordina ai creditori ipotecari di cancellare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, le ipoteche gravanti sugli immobili assegnati a Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Controparte_22 Parte_2 Parte_3 Parte_9
pagina 30 di 31 e e di trasferirle, nello stesso ordine e grado, sui beni immobili Parte_4 Parte_1
assegnati a e sul conguaglio a quest'ultimo dovuto;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, su istanza delle parti interessate, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1006 Sub. 1; Sub . 4, Cat. D/10.
A ciò si aggiunge il terreno Agricolo di m² 277.480 ( - m² 750 della part. 203, e compreso le
Superfici dei D/10 (1004+1005+1006+1007), ed il terreno Agricolo di m² 35.680,00 (di natura paludoso, non coltivabile tutto l'anno), per un totale di 313.090 mq di terreni (312.410 escludendo i 750 mq della part. 203, non appartenente alle odierne parti in causa).
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto che le parti hanno adeguatamente comprovato la sussistenza della contitolarità dei beni oggetto della domanda di divisione, emergente dalla produzione dei titoli di provenienza degli immobili e dalla documentazione ipotecaria e catastale depositata nel corso del giudizio. Ritiene quindi il Giudicante che la domanda di scioglimento della comunione debba essere accolta nei limiti di seguito precisati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2014 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto D'Andrea ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio in Cori, Via Vittorio Emanuele II n. 28, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Calisi Parte_6 C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Felice Circeo (LT) alla Via Sabaudia n.
60, giusta procura in atti;
(C.F. ) e (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Torre ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Augusto Aubry n. 5, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio La Parte_9 C.F._9
Macchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Amedeo II n. 4, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_1 C.F._10
D'Aniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Adua n. 52, giusta procura in atti;
pagina 1 di 31 CONVENUTO
Nonché
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Don Torello n. 78, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona Parte_10 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via A. Saffi n. 29, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_11 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Malta n. 7, giusta procura in atti;
(C.F. ), e per essa, (C.F. CP_4 Parte_12 P.IVA_3 CP_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Claudio De Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Viale della
Vittoria n. 33, giusta procura in atti;
CONVENUTE
E
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e convenivano Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_6 Parte_9
in giudizio , nonché CP_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
Controparte_8
Controparte_9
pagina 2 di 31 Gli attori esponevano di essere proprietari di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali e non, sito in Sabaudia via Sant'Andrea angolo via Colle Piuccio, denominato ex Podere 2068
O.N.C., esteso circa 31 ettari, 34 are e 80 centiare;
che tale podere apparteneva in origine ai
Sigg.ri , , , e per Persona_1 CP_10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
averlo riscattato dall'Opera Nazionale Combattenti con atto per Notaio del Persona_5
21.07.1965 (Rep. n. 11785 raccolta n. 5207); che qualche anno dopo, il cedeva i Persona_2
suoi diritti sul fondo a e , i quali subentravano nella quota di Parte_7 Parte_6
1/5 spettante al predetto.
Successivamente, decedevano:
- , nel 1973, lasciando quali eredi legittimi , , CP_10 Parte_7 Parte_6
, e che divenivano comproprietari per 1/25 Parte_3 Parte_8 CP_11 CP_12
ciascuno per successione nella quota già appartenente allo stesso;
CP_10
- , nel 1978, lasciando quali eredi , Persona_4 Parte_9 Parte_2 Pt_1
e , i quali diventavano comproprietari per 1/25
[...] Parte_3 Parte_4
ciascuno per successione nella quota già appartenente a (tenuto conto anche Persona_4
della successiva scomparsa della moglie di quest'ultimo, ; Persona_6
- , che vita natural durante, per atto Notaio del 14.10.1976, Rep. 14862 Persona_3 Per_7
Racc. 4547 (e successiva precisazione del 29.11.1977, Rep. 5811 Racc. 827) aveva ceduto al figlio la propria intera quota. Parte_5
Quindi, gli attori deducevano che , con atto per Notaio del 22.03.1974 Rep. CP_1 Per_8
113763 Rogito 12367, acquistava dal padre l'intera quota di 1/5 (già appartenente Persona_1
allo stesso ) sul detto podere;
che con atto Notaio del 15.12.1982 Rep. 6154 Persona_1 Per_9
Racc. 3274, le sigg.re e vendevano ai sigg.ri Parte_3 CP_12 CP_11 Parte_6
e la loro intera quota mentre la sig.ra vendeva agli stessi una Parte_7 Parte_8
porzione; che, pertanto, alla luce delle cessioni avvenute inter vivos e mortis causa, l'intero podere di cui sopra risultava attualmente così intestato: a 180/900, a CP_1 Parte_7
175/900, a 175/900, a 10/900, a 180/900, a
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_5
, e ciascuno Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
36/900; che nel corso del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Latina (R.G. 4619/2005) veniva disposta CTU diretta a predisporre un progetto divisionale degli immobili che tenesse conto delle quote di diritto spettanti ai comproprietari nonché della pregressa detenzione di pagina 3 di 31 porzioni di fondo e fabbricati, da parte degli stessi;
che il tecnico incaricato dell'espletamento della predetta CTU, l'ing. predisponeva, sulla scorta delle indicazioni ricevute, un Persona_10
progetto di assegnazione di porzioni del fondo;
che tutti i comproprietari esprimevano il consenso all'assegnazione come era stata proposta dall'ing. , anche considerato che gli immobili, Per_10
così come assegnati, erano già nel loro esclusivo, pacifico ed ininterrotto possesso da oltre venti anni in forza di accordi divisionali e che, comunque, il valore delle quote assegnate, rispetto a quelle di diritto astrattamente spettanti, dipendeva dal fatto che gli assegnatari avevano provveduto, a loro cure e spese, ad eseguire sulle porzioni di fondo loro spettanti una serie di migliorie ed addizioni;
che la domanda di divisione era stata dichiarata improcedibile;
che gli attori nei giorni precedenti avevano sottoscritto un atto idoneo di transazione ed assegnazione nel rispetto delle quote di cui al progetto dell'ing. e, pertanto, volevano procedere alla loro Per_10
assegnazione definitiva delle quote e a definire, anche in via transattiva, tutti i rapporti tra le parti;
che il predetto Podere 2068 ex O.N.C. attualmente risultava così individuato al Catasto
Terreni:
- foglio 93, particella 25, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 90 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 26, qualità bosco alto, classe 1, are 04 ca 50 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93 particella 34 qualità bosco alto, classe 1, are 02, ca 90 attualmente detenuta da
; CP_1
- foglio 93, particella 48, qualità seminativo, classe 2, are 15, ca 20 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 49, qualità seminativo, classe 2, are 19, ca 10 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 56, qualità seminativo, classe 3, are 50, ca 50 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 58 qualità seminativo, classe 2, are 32, ca 40 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Pt_7 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 61, qualità seminativo, classe 2, are 63, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_7
pagina 4 di 31 - foglio 93, particella 165, qualità seminativo, classe 3, ha 4, are 81, ca 91 attualmente detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, particella 166, qualità seminativo, classe 3, ha 2, are 32, ca 29attualmente detenuta da , e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 167 qualità seminativo, classe 2, are 68, ca 46 attualmente detenuta da
; CP_1
- foglio 93, particella 168, qualità seminativo, classe 2, are 61, ca 86 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 169 qualità seminativo, classe 2, are 69, ca 96 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 170, qualità seminativo classe 2, are 69, ca 96 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 171, qualità seminativo classe 2, are 64 ca 66 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 174, qualità seminativo classe 2, are 16 ca 79 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 175 qualità seminativo, classe 2, are 02, ca 40 attualmente detenuta da
; Parte_8
- foglio 93, particella 176, qualità seminativo, classe 2, are 37, ca 12 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93 particella 177, qualità seminativo, classe 2, ha 3, are 81, ca 15 attualmente detenuta da;
Parte_6
- foglio 93, particella 179, qualità seminativo, classe 2, are 20, ca 34 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 181, qualità fabbricato rurale, are 02 ca 20 attualmente detenuta da
[...]
; Parte_7
- foglio 93, particella 182, qualità seminativo, classe 2, are 17, ca 43 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 184, qualità seminativo, classe 2, are 10, ca 90 attualmente detenuta da
; Parte_5
pagina 5 di 31 - foglio 93, particella 185, qualità seminativo, classe 2, are 01, ca 10 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 186, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 187, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 10 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 188, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40 attualmente detenuta da
, e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93 particella 189, qualità bosco alto classe 2, are 06, ca 70 attualmente detenuta da
; Parte_5
- foglio 93, particella 190, qualità seminativo classe 2, are 78, ca 57 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 192, qualità seminativo, classe 2, are 00, ca 03 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 193, qualità seminativo, classe 2, are 24, ca 72 attualmente detenuta da
; Parte_6
- foglio 93, particella 194 qualità seminativo, classe 2, ha 3 are 69, ca 98 attualmente detenuta da;
Parte_7
- foglio 93, particella 195 qualità seminativo, classe 2, are 28, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_8
- foglio 93, particella 196, qualità seminativo classe 2, ha 2 are 03, ca 95 attualmente detenuta da , e;
Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, particella 203, qualità seminativo classe 2, are 07, ca 50 ed ancora detenuta senza titolo da terza persona;
- foglio 93, particella 204, qualità seminativo classe 2 are 01, ca 00 attualmente detenuta da
; Parte_7
- foglio 93, particella 1018, porz. A, qualità orto irrig., ha 1, are 94, ca 00 attualmente detenuta da;
CP_1
- foglio 93, particella 1018) porz. B, qualità serra, ha 1 are, 50, ca 00 attualmente detenuta da
; CP_1
pagina 6 di 31 - foglio 93, particella 1018, porz. C, qualità seminativo, classe 2, ha 1 are 46, ca 80 attualmente detenuta da;
CP_1
che, inoltre, nel corso degli anni erano state ristrutturate ed edificate delle unità immobiliari così individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Sabaudia:
- foglio 93, p.lla 217, categoria A\3, classe 1, consistenza 6,5 vani edificata e attualmente abitata da Parte_1
- foglio 93, p.lla 1007, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata dal defunto e successivamente dal figlio e attualmente da quest'ultimo abitata;
Persona_11 Pt_5
- foglio 93, p.lla 1007, sub 2, categoria D\ 10 edificata e detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, p.lla 1004, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 7 vani edificata dal defunto e abitata da , Persona_4 Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
- foglio 93, p.lla 1005, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 7,5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_7
- foglio 93, p.lla 1005, sub 2, categoria A\3, classe 2, consistenza 4,5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 3, categoria A\3, classe 2, consistenza 5 vani ex fabbricato poderale oggi detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 4, categoria D\10 attualmente detenuto da;
Parte_6
- foglio 93, p.lla 1005, sub 6, categoria c\2, classe 1, consistenza 125 mq detenuta da
[...]
; Pt_7
- foglio 93, p.lla 1006, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata e abitata da
; CP_1
- foglio 93, p.lla 1016, ex “fortino militare” (“Casamatta” edificata negli anni 1940/45) detenuta da;
Parte_5
- foglio 93, p.lla 1004, sub 4, categoria D\ 10 edificato e abitato da Parte_9 [...]
, e;
Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
- foglio 93, p.lla 1006, sub 4, categoria D\ 10 edificata e abitata da;
CP_1
Continuavano gli attori rilevando che con atto del 29.04.2003 Capitalia s.p.a. iscriveva ipoteca giudiziale contro (a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) per l'importo di CP_1
€ 70.000,00 sulle particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60, 61 del Foglio 93;
pagina 7 di 31 che con atto del 26.05.2004 il Servizio di Riscossione Tributi di Latina iscriveva contro CP_1
(a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) ipoteca legale per l'importo di €
[...]
99.096,00 sulle medesime particelle sopra indicate;
che con atto del 25.10.2004, la
[...]
iscriveva contro (a carico del suo 1/5 indiviso Controparte_8 CP_1
dell'intera proprietà) ipoteca giudiziale per l'importo di € 178.000,00 sulle particelle come sopra indicate;
che con atto del 01.02.2006, il Servizio Riscossione Tributi di Latina iscriveva contro
(a carico del suo 1/5 indiviso dell'intera proprietà) ipoteca legale per l'importo di € CP_1
3.732,68 sulle particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46 del Foglio 93; che con atto di pignoramento immobiliare la società pignorava il 1/5 spettante a e che la Parte_11 CP_1
procedura era ancora pendente;
che dalla Relazione redata dal Notaio di Latina del Per_12
13.09.2011, prodotta nel succitato procedimento R.G. 4619/2005 Tribunale di Latina, risultava ancora iscritto al n° 933 di formalità di privilegio agrario di Lire 24.6000.000 del 07.04.1989 contro a favore dell'Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (nei Parte_5
cui rapporti attivi e passivi sono subentrate nel tempo diverse società e, da ultimo, la
[...]
a garanzia di un finanziamento per l'acquisto di macchinari agricoli, CP_6
finanziamento che risulta essere stato estinto con il pagamento di tutte le rate ma il privilegio n°
933 del 07.4.1989 non risultava ancora cancellato;
che, quindi, gli attori chiedevano lo scioglimento della comunione con l'assegnazione in loro favore, o l'accertamento giudiziale dell'acquisizione della piena proprietà per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- a : terreni foglio 93, particella 25, qualità bosco alto, classe 2, are 02, Parte_7
ca 90, foglio 93, particella 26, qualità bosco alto, classe 1, are 04 ca 50, foglio 93, particella
48 qualità seminativo, classe 2, are 15, ca 20, foglio 93, particella 49, qualità seminativo, classe 2, are 19, ca 10, foglio 93, Particella 61, qualità seminativo, classe 2, are 63, ca 00, foglio 93, particella 168, qualità seminativo, classe 2, are 61, ca 86, foglio 93, particella 174, qualità seminativo classe 2, are 16 ca 79, foglio 93, particella 182, qualità seminativo, classe
2, are 17, ca 43, foglio 93, particella 187, qualità bosco alto, classe 2, are 02, ca 10, foglio 93, particella 192, qualità seminativo, classe 2, are 00, ca 03, foglio 93, particella 194, qualità seminativo, classe 2, ha 3 are 69 ca 98, foglio 93, particella 204, qualità seminativo classe 2 are 01, ca 00, fabbricati foglio 93, particella 181, qualità fabbricato rurale, are 02 Ca 20 abitata da , foglio 93, p.lla 1005, sub 1, categoria A\3, classe 2, Parte_7
consistenza 7,5 vani ex fabbricato poderale abitata da , foglio 93, p.lla Parte_7
pagina 8 di 31 1005, sub 6,-categoria c\2, classe 1, consistenza 125 mq abitata da , ; il Parte_7
tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a terreni foglio 93, particella 175, qualità seminativo, classe 2, are 02 ca 40, Parte_8
foglio 93, particella 195, qualità seminativo, classe 2, are 28, ca 00; il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a : terreni foglio 93, particella 56, qualità seminativo, classe 3, are 50 ca 50; Parte_5
foglio 93, particella 165, qualità seminativo, classe 3, ha 4, are 81 ca 91, foglio 93 particella
171 qualità seminativo classe 2, are 64 ca 66, foglio 93, particella' 184, qualità seminativo, classe. 2, are 10, ca 90, foglio 93 particella 189 qualità bosco alto classe 2 are 06 ca 70, foglio
93 particella 203, qualità seminativo, classe 2, are 07, ca 50 (ancora detenuta senza titolo da terza persona) e fabbricati foglio 93 p.lla 1007 sub 1, categoria A\3 classe 2 consistenza 6,5 vani edificata ed abitata da , foglio 93, p.lla 1007 sub 2 categoria D\10 edificata Parte_5
ed abitata da foglio 93, particella 1016, unità collabenti (ex “fortino militare” - Parte_5
“Casamatta” edificata negli anni 1940/45); il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al presente atto;
- a , e tutti Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
insieme: terreni foglio 93 particella 58 qualità seminativo classe 2, are 32 ca 40, foglio 93, particella 166, qualità seminativo, classe 3 ha 2, are 32, ca 29; foglio93, particella 170, qualità seminativo classe 2, are 69 ca 96, foglio 93, particella 176, qualità seminativo, classe 2, are
37, ca 12, foglio 93, particella 185, qualità seminativo, classe 2, are 01, ca 10, foglio 93, particella 188, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40, foglio 93, particella 196,qualità seminativo classe 2, ha 2 are 03, ca 95; a , Parte_9 Parte_2 Parte_1
e , tutti insieme: fabbricati-foglio 93 p.lla 1004, sub 4, Parte_3 Parte_4
categoria D\10 edificata ed utilizzata dagli stessi;
a , Parte_9 Parte_2 Pt_7
e , tutti insieme fabbricato foglio 93, p.lla 1004, sub 1, categoria Parte_3 Parte_4
A\3, classe 2, consistenza 7 vani edificata ed abitata dagli stessi;
a fabbricato Parte_1
foglio 93, p.lla 217, categoria A\3, classe 1, consistenza 6,5 vani edificata ed abitata dallo stesso il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria Parte_1
allegata al presente atto (in colore verde è evidenziato il fabbricato di;
Parte_1
- a terreni foglio 93, particella 169 qualità seminativo, classe 2, are 69, ca 96, Parte_6
foglio 93 particella 177, qualità seminativo, classe 2, ha 3, are 81, ca 15, foglio 93, particella pagina 9 di 31 179, qualità seminativo, classe 2, are 20, ca 34, foglio 93, particella 186, qualità bosco alto, classe 2, are 01, ca 40, foglio 93, particella 190, qualità seminativo classe 2, are 78, ca 57, foglio 93, particella 193, qualità seminativo, classe 2, are 24, ca 72, e fabbricati foglio 93,
p.lla 1005, sub 3, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani ex fabbricato poderale abitata da , foglio 93, p.lla 1005, sub 3, categoria A\3, classe 2, consistenza 5 vani ex Parte_6
fabbricato poderale abitata da foglio 93, p.lla 1005 sub 4, categoria D\10 Parte_6
abitata da;
il tutto, comunque viene individuato con esattezza nella planimetria Parte_6
allegata al presente atto;
- a : terreni foglio 93 particella 34, qualità bosco alto, classe 1, are 02; ca 90, foglio CP_1
93, particella 167, qualità seminativo, classe 2, are 68, ca 46, foglio 93, p.lla 1018, porz. A, qualità orto rrig. ha 1, are 94, ca 00, foglio 93, particella 1018, porz. B, qualità serra, ha 1, are
50, ca 00, foglio 93, p.lla 1018; porz. C, qualità seminativo, classe 2, ha 1 are 46, ca 80, fabbricati foglio 93 p.lla 1006, sub 1, categoria A\3, classe 2, consistenza 6,5 vani edificata e abitata da , foglio 93, p.lla 1006, sub 4, categoria L. D\10 edificata e abitata da CP_1
; il tutto, comunque, viene individuato con esattezza nella planimetria allegata al CP_1
presente atto;
Data la dislocazione in generale dei vari terreni, ed, in particolare, ricadendo gli stessi terreni su entrambi i lati del Canale di Bonifica denominato Chiavarino Alto, che era attraversabile mediante un solo ponte, risultava costituita servitù di transito pedonale e carrabile, sullo stradone già esistente della larghezza di quattro metri per consentire l'accesso ai vari fondi (tutti come identificati con differenti segni grafici nella planimetria allegata al presente atto); più precisamente, per consentire il collegamento tra le p.lle 1006+1018 e 167+34, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 174, 193, 194, 176, 177, 196, 25, 26 e 168; per consentire il collegamento tra le p.lle 174+194+49+48+61+181+182+192+204+1005 e 25+
26+187+168, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 193, 176, 177 e 196; per consentire il collegamento tra le p.lle 177+179+190+193+1005 e 186+169, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 176, 196, 25, 26, 187; per consentire il collegamento tra le p.lle 58+166+176+185+196+1004+217 e 170+188, a favore delle stesse la servitù doveva gravare sulle p.lle 25, 26, 187, 186, 169; il collegamento tra le varie p.lle assegnate a
[...]
avveniva mediante ponte ONC sullo stesso canale Chiavarino Alto vicino all' ex Pt_5
“Fortino Militare”.
pagina 10 di 31 Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina adito, accertata la formale comproprietà tra le parti dei beni oggetto del presente giudizio, - disporre la divisione tenendo conto degli insediamenti così come analiticamente descritti nella premessa del presente atto e comunque attribuendo ad ognuno dei comproprietari le porzioni di immobili (terreni e fabbricati) sulla base della proposta divisionale sopra rappresentata e con espressa rinuncia a conguagli;
in via subordinata, riconoscere in capo a tutti i comproprietari
l'acquisto per intervenuta usucapione di tutti gli immobili (terreni e fabbricati), ciascuno secondo il dettaglio riportato nella sua indicata proposta divisionale. Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata. - ordinare a , e CP_7 Controparte_3 [...]
di Controparte_8
procedere alla riduzione delle ipoteche restringendo le iscrizioni di cui in premessa soltanto sui beni che all'esito del giudizio saranno assegnati al debitore , con cancellazione delle CP_1
iscrizioni gravanti su tutti gli altri beni;
- ordinare alla di restringere e Parte_11
comunque disporre la riduzione del pignoramento immobiliare esclusivamente sui beni che all'esito del giudizio saranno assegnati al debitore con cancellazione delle CP_1
pregiudizievoli gravanti su tutti gli altri beni;
- ordinare alla (subentrata in Controparte_6
tutti i rapporti già facenti capo all'Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia centrale e da questo alla Credito Agricolo Italiano spa, alla Credito Agrario Italiano spa, alla Credito
Agricolo & Industriale s.p.a., alla Sedici Banca s.p.a.) di procedere alla cancellazione del privilegio agrario di lire 24.600.000 del 07/04/1989 ancora iscritto al n. 933 di formalità contro
, con svincolo di tutti i beni. Il tutto con ordine di annotazione al Conservatore dei Parte_5
Registri Immobiliari (Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare) e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.04.2014, si costituiva , il CP_1
quale dichiarava di non opporsi alla domanda attorea di accertamento della formale comproprietà tra le parti dei beni immobili come descritti dagli attori, mentre aderiva solo parzialmente sia alla domanda di disporre la divisione tenendo conto degli insediamenti così come analiticamente descritti nelle premesse dell'atto di citazione e sia alla domanda di attribuire ad ognuno dei comproprietari la porzione di immobili sulla base della proposta divisionale dell'ing. Per_10
allegata all'atto di citazione. Deduceva il convenuto che la divisione e la consequenziale attribuzione delle porzioni di immobili doveva essere seguita solo ed esclusivamente a) previa la pagina 11 di 31 misurazione esatta della totalità dell'intero potere e b) secondo le spettanze di ciascun condividente risultante dall'atto dell'Opera Nazionale Combattenti;
c) previa apposizione di picchetti di confine su tutti i lotti;
d) previa la costituzione di una comoda servitù di passaggio sulla proprietà dell'attore in favore della proprietà di;
e) previo Parte_7 CP_1
riconoscimento da parte degli attori della particella 1016 (ex Fortino) quale proprietà esclusiva di
, in quanto già essa di proprietà del padre di , per averla CP_1 CP_1 Persona_1
acquistata negli anni '70 direttamente dall'Opera Nazionale Combattenti con Atto mai registrato ma a conoscenza di tutti gli odierni attori. Quindi riteneva opportuna la nomina di un CTU anche al fine di verificare la correttezza delle richieste degli attori di procedere in contraddittorio tra le parti. Quindi, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “Il Sig. non si oppone CP_1
alla domanda di accertamento della formale comproprietà tra le parti dei beni immobili descritti ma aderisce solo parzialmente sia alla domanda di disporne la divisione tenendo conto degli insediamenti così come descritti nelle premesse dell'atto di citazione e sia alla domanda di attribuire ad ognuno dei comproprietari la porzione di immobili sulla base della proposta divisionale dell'ing. allegata in atti dagli attori e ciò in quanto alla suddetta divisione ed Per_10
attribuzione dovrà essere effettuata solo a seguito di rituale CTU svolta in contraddittorio delle parti tra l'altro:
1. provveda alla misurazione esatta della totalità dell'intero potere;
2. provveda ad attribuire le quote secondo le spettanze di ciascun condividente risultante dall'atto dell'Opera
Nazionale Combattenti;
3. provveda alla apposizione di picchetti di confine su tutti i lotti
(pianura e pantano);
4. provveda alla costituzione di una comoda servitù di passaggio sulla proprietà dell'attore in favore della proprietà di . Chiede, altresì, Parte_7 CP_1
all'esito della espletanda istruttoria:
1.1 il riconoscimento da parte degli attori della particella
1016 (ex Fortino) quale proprietà esclusiva di in quanto già essa di proprietà del CP_1
padre di , , per averla egli acquistata negli anni '70 direttamente CP_1 Persona_1
dall'Opera Nazionale Combattenti…. Con vittoria di spese competenze e onorari e rimborso spese ex DM numero 55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.03.2014, si costituiva la CP_3
la quale rappresentava che l'Agente aveva provveduto ad iscrivere ipoteca ex articolo 77
[...]
DPR 602/73 su alcuni beni di proprietà del signor per la quota di 1/5 a seguito del CP_1
mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali regolarmente notificate e non opposte, rimaste inevase per un importo complessivo di € 49.658,67 e per l'ulteriore importo di € 1.490,91 con pagina 12 di 31 fascicolo n. 2006 0006362. Evidenziava la convenuta che l'ipoteca era stata iscritta in data
03/06/2004 al n. 3155 di reg. part. per la quota di 1/5 di proprietà del signor sui CP_1
seguenti terreni: terreno sito in Sabaudia podere 2068 distinto al Catasto Terreni al foglio 93 particella 25, 26, 28, 34, 42, 45 ,46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60 e 61 e con successivo fascicolo n.
2006 0006362 integrazione dell'ipoteca per l'importo di € 1.490,91. Deduceva la convenuta che alcun tipo di ricorso avverso le cartelle esattoriali era stato mai proposto dal , CP_1
pertanto, era inevitabile l'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente. In base a quanto richiesto dalle parti costituite in giudizio, chiedeva che rimanesse inalterato il diritto di ipoteca CP_3
con il grado derivante dall'originaria iscrizione. Nell'ipotesi di accettazione del progetto di divisione come indicato nell'atto di citazione, chiedeva che l'ipoteca venisse spostata ed iscritta sui beni assegnati all'esito del giudizio al signor in base all'iscrizione ipotecaria CP_1
dell' che ha trascritto ipoteca legale per un debito attuale con l'erario del signor CP_3 Pt_7 pari ad € 49.658,67 e dell'ulteriore importo di € 1.490,91. Tutto ciò premesso CP_3
concludeva “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: dichiarare inalterato il diritto di ipoteca dell'Agente della riscossione Equitalia spa con il grado derivante dall'originaria iscrizione e per
l'effetto restringerlo sul bene che eventualmente verrà assegnato al signor;
nella CP_1
denegata ipotesi di vendita dei beni disporre che le somme spettanti a vengano CP_1
direttamente assegnate alla nella misura dell'importo di € 49.658,67 Controparte_3
relativamente alle cartelle esattoriali n. 057 2001 0081990580, n. 057 2002 0055256202 e n. 057
2003 001594532 per il quale è stata iscritta ipoteca con fascicolo 2004 0139859 e nella misura dell'ulteriore importo di € 1.490,91 relativamente alle cartelle n. 057 2005 0007495787 e n. 057
2005 0089748732 per il quale è stata scritta ipoteca con fascicolo numero 2006 0006392. Si chiede la condanna delle parti alla refusione degli onorari e delle spese di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.05.2014, si costituiva la
[...]
, la quale deduceva di essere creditrice del sig. della Controparte_8 CP_1 somma di € 89.463,22 come da Decreto Ingiuntivo n° 1493/2004, notificatogli il 19.11.2004, non opposto. Rilevava la che il suddetto credito era garantito da ipoteca iscritta sui beni CP_8
immobili siti in Sabaudia, catastalmente individuati al foglio 93, particelle 25, 26, 28, 34, 42, 45
,46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60 e 61; che tutte le quote di proprietà indivisa di erano CP_1
oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 454/2011 promossa dalla con Parte_11
pagina 13 di 31 pignoramento del 9.07.2011; che in tale procedura con atto del 9.09.2011 era intervenuta la
[...]
per il proprio credito. Quindi, concludeva aderendo alla Controparte_8
domanda di divisione così come proposta dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.05.2014, si costituiva la Controparte_13
la quale deduceva di essere creditrice del sig. della somma di € 5.323,00, oltre
[...] CP_1
spese ed accessori, in virtù del legittimo possesso di due titoli cambiari entrambi emessi il 7 aprile 2009, di cui uno, per l'importo di € 2.913,00 con scadenza 15.05.2009 e l'altro, dell'importo di € 2.410,00 con scadenza 30.05.2009, entrambi mandati insoluti e protestati.
Deduceva inoltre, che l'atto di precetto, notificato il 10.07.2010, dell'importo di € 5.767,00 era rimasto infruttuoso come era risultato infruttuoso anche l'accesso esecutivo dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Latina, come risultava dal verbale di tentato pignoramento del
17.09.2010; che il 27.04.2011 veniva notificato l'atto di precetto per la somma di € 6.082,28 oltre accessori maturati e maturandi e spese legali successive occorrende;
che il 20.07.2011 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare relativo agli immobili di seguito indicati;
che il
6.10.2011 veniva trascritto il pignoramento immobiliare (Reg. gen. n. 23739, Reg. part. n.
16068). Quindi, la convenuta nulla opponeva alla divisione dei beni caduti in successione e/o in comunione, con attribuzione delle quote e dei beni spettanti al sig. ; tuttavia, rilevava CP_1
che si doveva tenere in considerazione la anteriorità delle trascrizioni pregiudizievoli, in relazione alla maturazione della usucapione e la insensibilità della detta usucapione alle garanzie e ai vincoli di cui alle trascrizioni iscritte, sulla base del principio res transit cum onere suo. Quindi, così concludeva: “Nulla opponendo alla giudiziale divisione ed attribuzione dei beni in ordine alla posizione di esso Sig. , ma tenuto conto degli effetti di cui alle trascrizioni ed CP_1 iscrizioni pregiudizievoli. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.05.2021, si costituiva la CP_5
la quale deduceva che Capitalia S.p.a. – Gruppo Bancario Capitalia- già CP_14
originaria titolare del credito aveva ottenuto Decreto Ingiuntivo n. 624/2003, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 66.899,47= oltre interessi come richiesti in ricorso, nei confronti di e che in data 10.06.2003 era stata apposta la formula esecutiva;
CP_1 CP_15
che in data 13.05.2003 era stata iscritta ipoteca giudiziale presso l' di Roma Controparte_2
2 al Reg. gen. 13638 e Reg. part. 3152, sulla quota di proprietà di 1/5 (180/900) di CP_1
dei seguenti beni: NCT Comune di Sabaudia Fg. 93 P.lla 25, 26, 28, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49,
pagina 14 di 31 55, 56, 58, 60, 61. In data 04.04.2021 la , e per essa, Controparte_16 CP_5
era intervenuta nella procedura esecutiva RGE 454/11 Tribunale di Latina in cui erano pignorati per la quota di proprietà 180/900 di i beni oggetto del presente giudizio di divisione. CP_1
Pertanto, era interesse della deducente recuperare coattivamente il suo credito escutendo l'ipoteca
Reg. gen. 13638 e Reg. part. 3152, gravante si 180/900 iscritta sulla quota di proprietà di CP_1
che ha assunto primo grado, sui predetti beni. Quanto alla richiesta delle controparti di
[...]
considerare ai fini della divisione i beni usucapiti la convenuta evidenziava che sul punto il
Tribunale di Latina si era pronunciato con sentenza n. 53/2014 con cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Non si opponeva alla divisione dei beni caduti in successione e/o in comunione, tuttavia chiedeva, affinché il suo credito fosse garantito che si tenesse conto dell'anteriorità delle trascrizioni e delle iscrizioni nonché i valori reali dei beni caduti in successione, gravando per l'intero monte ipotecario la quota che sarà attribuita a . Per CP_1
tale ragione depositava copia della perizia dell'esperto ex art. 568 cpc in atti della procedura esecutiva RGE 454/2011 Tribunale di Latina (doc.3). Tanto premesso la Controparte_16
e per essa, concludeva “Nulla oppone alla divisione giudiziale e chiede
[...] CP_5
che la quota attribuita a sia rapportata al reale valore dei suoi diritti e gravata CP_1 dell'intero monte ipotecario iscritto a garanzia del credito, con favore di spese”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.10.2017, chiedeva Parte_6
che venisse dichiarata cessata la materia del contendere nei proprio confronti. Infatti, deduceva che lo stesso, nella qualità di possessore livellario di immobili gravati da canone enfiteutico in favore del aveva chiesto l'affrancazione del canone derivante dalla Controparte_17
concessione enfiteutica e in data 28/06/2016 il aveva dichiarato affrancato Controparte_17
l'immobile distinto in NCT del comune di Sabaudia al foglio 93 particella
169,176,177,179,186,190,193, 1005 sub 2,3,4,6 come risultava dal documento prodotto. Inoltre, in data 19/10/2017 ED OR aveva donato tali particelle alla moglie e ai Controparte_18
figli , e con diritto di usufrutto;
essendo, CP_19 CP_20 CP_21 Per_13
quindi, diventato il e poi per lui la moglie e i figli proprietari delle particelle di cui Parte_6
si chiedeva la divisione, concludeva affinché, contrariis rejectis, fosse pronunciata e dichiarata nei suoi confronti e relativamente alle suddette particelle, cessata la materia del contendere. In subordine, che venisse pronunciata e dichiarata nei confronti di e relativamente alle Parte_6
pagina 15 di 31 suddette particelle, la estromissione dello stesso dal presente giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2.1.2025 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ordinaria tra , , , , Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_22 Pt_8
, , e ,
[...] Parte_9 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
degli immobili facenti parte del l'ex Podere ONC n° 2068, con sovrastanti fabbricati rurali, in
Sabaudia, angolo via Colle Piuccio e via Sant'Andrea.
Più nel dettaglio, vengono in rilievo tre distinti gruppi di fabbricati:
1) il 1°gruppo riguarda il vecchio podere ex ONC n° 2068, con accesso dalla strada
Sant'Andrea civici N° 28 e 28Ae censito al F.93 mappale 1005 Sub.1-2-3-4 e 6. Il fabbricato principale è composto da un piano terra e P. 1° diviso in 3 U.I..;
2) il 2°gruppo di fabbricati è quello realizzato nella parte Ovest del podere con accesso sempre dalla strada Sant'Andrea, civici n° 30 e 30A e sono censiti nel N.C.E.U. al f. 93 mappali 1004,1007,217,1016;
3) il 3° gruppo di fabbricati è quello realizzato nella parte Est del Podere ex 2068 con accesso dalla via “Colle Piuccio” dal civico n° 34, adibito ad azienda agricola di CP_1
. Tali immobili risultano censiti nel N.C.E.U. e sono individuati al F.93, mappali
[...]
pagina 16 di 31 Come noto, l'art. 1111, comma 1, c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Va altresì precisato che, con atto di donazione del Notaio in Velletri Persona_14
del 19.10.2017, Rep. n° 85514, Reg. a Velletri il 23.10-2017 al n° 3251, , asserendo Parte_6
di essere “proprietario” del complesso immobiliare in Sabaudia, composto di un appartamento al
P.1°, di un vecchio magazzino e ricovero attrezzi con annessa tettoia, di un magazzino con annessa corte esclusiva, identificati in catasto al F. 93, particella 1005, Sub. 2-3-4- e 6 e di un terreno agricolo di m² 61326,00, censito nel N.C.T. al F. 93, particelle: 169 di m² 6.996,00; 176 di m² 3.712,00; 177 di m² 38.115,00; 179 di m² 2.034,00; 186 di m² 140,00; 190 di m² 7.857,00;
Per 193 di m² 2.472,00, donava tali beni ai figli , , CP_20 CP_21 CP_19
Ebbene, ritiene il Tribunale che il summenzionato atto di donazione non debba essere preso in considerazione al fine di determinare la sussistenza del diritto di comproprietà tra le odierne parti in causa sugli immobili sopra descritti e di individuare le quote spettanti ai singoli comunisti.
Invero, come puntualmente verificato dal CTU incaricato, arch. , tale atto di donazione Per_15
si fonda sulla presunta affrancazione dei terreni richiesta ed ottenuta da dal Comune Parte_6
di Terracina in data 28.6.2016. Dalla documentazione reperita dal CTU, tuttavia, risulta che l'ONC avesse già promosso giudizio contro il per l'affrancazione del Controparte_17
canone enfiteutico gravante sui terreni dell'ex “Selva Marittima di Terracina”, ivi compreso il podere in oggetto, e che tali terreni erano stati già affrancati in forza della Sentenza del Pretore di
Terracina del 05.12.1969, Rep. n°338, Trascritta a Velletri il 27.01.1970, Reg. Part. n° 661 e Reg.
Gen. n° 865. Ne deriva che i terreni sopra riportati erano già liberi e affrancati e di natura privata.
Pertanto, non soltanto ha chiesto una affrancazione su terreni già liberi, non gravati Parte_6
da canone enfiteutico, ma ha dichiarato, nell'atto di donazione, di essere esclusivo proprietario dei beni, di cui era, in verità, comproprietario di diritti indivisi unitamente agli altri soggetti parti del presente giudizio.
Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante” (Cass. Civ., Sez. Un., 15.3.2016, n. 5068). Ciò in quanto pagina 17 di 31 l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi, sicché, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
L'unica eccezione alla nullità è stata delineata dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, nel qual caso la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. Dunque, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto. Orbene, nel caso di specie ha operato Parte_6
il contestato trasferimento nell'errata convinzione di essere l'esclusivo titolare del diritto di proprietà del fondo, sicché, non ravvisandosi i presupposti per qualificare la donazione come obbligatoria, non può che concludersi nel senso della nullità del contratto, costituente un'ipotesi di donazione di cosa parzialmente altrui.
Tuttavia, in questa sede non può essere adottata una formale declaratoria di nullità del suddetto atto di donazione, giacché i donatari che ne hanno beneficiato non sono parti del presente giudizio, e in ogni caso la relativa domanda non è stata tempestivamente proposta, neanche a seguito del rilievo officioso da parte del Giudice.
Tanto chiarito, appurata l'inidoneità dell'atto di donazione posto in essere da in data Parte_6
19.10.2017 a produrre effetti nel presente giudizio, risulta che le odierne parti in causa sono titolari ciascuna delle quote di comproprietà di seguito indicate sui fabbricati e sui terreni oggetto di causa:
1. : 175/900 Parte_6
2. : 175/900 Parte_7
3. : 180/900 CP_1
4. : 180/900 Parte_5
5. : 10/900 Parte_8
6. 36/900 Parte_9
pagina 18 di 31 7. : 36/900 Parte_2
8. 36/900 Parte_1
9. 36/900 Parte_3
10. : 36/900. Parte_4
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della mutata situazione di fatto tra la prima e la seconda relazione peritale redatte dal CTU in corso di causa.
Invero, nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 13.10.2019, l'arch. aveva Per_15
concluso nel senso della sussistenza di molteplici abusi edilizi, non suscettibili di sanatoria se non mediante il ripristino dello status quo ante, ostativi alla divisione giudiziale degli immobili.
Come noto, infatti, in caso di domanda di scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria che sia, la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica e quindi il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti ex art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ex art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Cass.
Civ., sez. un., 07/10/2019 , n. 25021).
Al contempo, allorquando tra i beni comuni vi siano edifici abusivi, i comproprietari hanno diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi.
Pertanto, con ordinanza del 24.4.2024, questo Giudice ha disposto procedersi ad un supplemento di CTU, affinché il consulente incaricato predisponesse un nuovo progetto divisionale, secondo le quote di diritto, espungendo gli immobili affetti da abusi edilizi che non risultassero nelle more aver formato oggetto di ripristino o sanatoria, indicando i relativi conguagli in denaro.
Quindi, durante l'espletamento delle indagini peritali integrative, l'arch. ha potuto Per_15
constatare l'integrale eliminazione degli abusi edilizi, operata mediante demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio (cfr. pagg. 3 e ss. della relazione integrativa depositata in data 21.11.2024).
A questo punto, appurata l'insussistenza di ostacoli alla divisione dei beni comuni, è ora possibile procedere ad una più dettagliata individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di comunione tra le parti, nello stato di fatto esistente all'attualità, tutti compiutamente descritti dal consulente tecnico d'ufficio nella menzionata consulenza integrativa.
pagina 19 di 31 Primo gruppo di fabbricati.
In particolare, il primo gruppo di fabbricati, costituito come detto dall'ex podere ONC n° 2068 e annessi pertinenziali, via Sant'Andrea n° 28, (cfr. schede nn. 2, 3 e 4 allegate alla relazione integrativa) è nel possesso di e , ed è stato stimato dal CTU Parte_6 Parte_7 per un valore complessivo di € 434.053,60, così suddiviso:
1. foglio 93 part.1005 ex sub1 (piano terra e primo): € 225.784,00;
2. foglio 93 part.1005 ex sub2: € 78.143,00;
3. foglio 93 part.1005 ex sub3: € 73.411,00;
4. foglio 93 part.1005 ex sub4 (parte): € 17.010,00;
5. foglio 93 part.1005 ex sub 6: € 39.705,60.
Secondo gruppo di fabbricati.
Il secondo gruppo di fabbricati, siti in via Sant'Andrea al civico n.° 30 e 30/A, risulta invece in possesso di , e (cfr. schede nn. 5, 6, 7, 8, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
9 e 10 allegate alla relazione), ed è stato oggetto della seguente stima da parte del CTU:
1. foglio 93, part. 1004 sub 1: € 135.487,00;
2. Foglio 93 part.1004 sub 4: a) 24.000,00 (tettoia) + b) 3.654,00 (pollaio) + c) 12.348,00
(magazzino) = 40.002,00
3. Foglio 93, part. 1007 sub1: € 125.686,00
4. Foglio 93 part. 1007 sub2: a) € 18.720,00 (tettoia) + b) € 13.104,00 (pollaio+ ric. attrezzi agricoli+2 magazzini+ w) + c) € 36.801,00 (cantina al P.1/S + magazz.+ tettoia al P.T) =
68.625,00
5. Foglio 93 part.217: € 159.500,00;
6. Foglio 93 part.1016: 8.148,00.
Il valore complessivo del secondo gruppo di fabbricati ammonta, pertanto, ad € 537.448,00.
Terzo gruppo di fabbricati.
Il terzo gruppo di fabbricati attiene, invece, all'azienda agricola di , la quale ha subito CP_1
in corso di causa un notevole deprezzamento a causa di un vasto incendio verificatosi il
13.05.2021, che ha causato la perdita totale del capannone agricolo più grande di m² 359,00, la tettoia di m² 84,10, la cella frigorifero di m² 53,16 e tutto ciò che era custodito al suo interno, compreso il box container dello stesso capannone. In particolare, l'arch. ha riscontrato Per_15
che, al momento dell'accesso del 23.05.2024, risultava realizzata abusivamente una precaria pagina 20 di 31 baracca in legno con copertura in telo di nylon, fatta demolire dallo scrivente (vedi verbale di sopralluogo n.° 3, e Foto n° 16,17,18,25 e 26). Risultava, inoltre, realizzata sull'area del capannone distrutto una nuova struttura metallica, composta da soli elementi verticali (pilastri HE
e da travi orizzontali reticolari) priva di qualsiasi copertura e tamponatura, completamente allo stato grezzo, i cui lavori risultavano praticamente fermi da molto tempo.
In conseguenza di tale evento, il CTU ha attribuito al terzo gruppo di fabbricati il valore complessivo di € 211.186,40 (cfr. schede nn. 11 e 12) così ripartito:
1. Foglio 93 part. 1006 sub 1: € 105.611,00
2. Foglio 93 part.1006 sub 4: a) € 57.231,00 (magazzino ex mensa e servizi P.T); b) €
23.027,00 (deposito mezzi agricoli); c) € 22.667,00; e) € 2.650,00 (piccoli fabbricati, tettoie, pollaio, rip).
In definitiva, il valore complessivo dei fabbricati ammonta ad € 1.182.688,00.
Terreni.
Per quanto riguarda i terreni, fanno parte della comunione tra le parti:
A. il terreno agricolo di mq 277.480 ( - m² 750 della part. 203, e compreso le Superfici dei
D/10 (1004+1005+1006+1007), parte alta, fronte strada Sant'Andrea, di buona qualità e stimato dal CTU per un valore di € 5,00 al mq;
B. il terreno Agricolo di m² 35.680,00, parte bassa, di natura paludosa e non coltivabile tutto l'anno, stimato dal CTU per un valore di € 2,50 al mq.
Ciò detto, il Giudicante ritiene di aderire alla stima degli immobili effettuata dal consulente, con relazione chiara, precisa e convincente, intrinsecamente attendibile e immune da vizi logico- giuridici.
Venendo, quindi, alla divisione dei beni comuni, il perito ha predisposto un progetto divisionale che, per come precisato nella relazione integrativa, risulta congruo ed idoneo ad assicurare ai condividenti porzioni in natura corrispondenti all'entità delle quote di rispettiva pertinenza e già nel consolidato possesso di ciascuno di essi.
Le parti, peraltro, hanno manifestato la propria volontà di procedere alla divisione mediante assegnazione dei beni, in conformità all'ipotesi divisionale prospettata dal consulente con riferimento alle porzioni di fabbricati e di terreno in comunione tra di esse ed in modo tale da rispettare lo stato di possesso attualmente esistente.
pagina 21 di 31 Dunque, il primo gruppo di fabbricati viene diviso tra i condividenti e Parte_6 [...]
, mediante attribuzione agli stessi delle seguenti porzioni in proprietà esclusiva: Parte_7
A) a , i seguenti beni del valore complessivo di € 208.270,00 : Parte_6
1. porzione di fabbricato foglio 93 part.1005 al P.T. (ex sub2) di m² 60,11 per un valore di €
78.143,00;
2. porzione di fabbricato F.93 part.1005 P.1. (ex sub3) di m² 56,47 per un valore di €
73.411,00;
3. porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub4 parte) per un valore di € 17.010,00;
4. porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub6) per un valore di € 39.705,60;
B) a : porzione di fabbricato F.93 part.1005 (ex sub1) P.T. e P.1 per un Parte_7 valore di € 225.784,00.
Il secondo gruppo di fabbricati viene diviso tra , , Parte_13 Parte_3 Pt_9
e da un lato, e , dall'altro, nei termini che seguono: Pt_4 Pt_1 Controparte_22
C) a , , , e beni per € 334.989,00; Parte_13 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
1. il mappale 1004 sub.1 per un valore di € 135.487,00;
2. il mappale 1004 sub 4 a, b e c, per un valore di € 40.002,00;
3. il mappale 217, € per un valore di € 159.500,00;
D) a , beni per € 202.459,00: Parte_5
1. il mappale 1007 sub.1, per un valore di € 125.686,00;
2. il mappale 1007 sub. 2 (a+b+c), per un valore di € 68.625,00;
3. il mappale 1016, per un valore di € 8.148,00.
E) Il terzo gruppo di fabbricati, composto dal mappale 1006 sub 1 e sub 4, per il valore di €
211.186,40, viene attribuito a . CP_1
Per quanto concerne, invece, l'assegnazione dei terreni, occorre innanzitutto soffermarsi sulla questione della divisione dell'area di corte dell'ex podere ONC n. 2068, di cui alla particella n.
1005, dell'estensione di mq 4826. In proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire alla seconda ipotesi divisionale predisposta dal CTU, reputata preferibile anche dai condividenti interessati,
e , di cui alla scheda n.
1-a allegata alla relazione integrativa. Parte_6 Parte_7
Tale soluzione, in particolare, comporta l'attribuzione ad di mq 2571 e a di mq Pt_6 Pt_7
1843,21, salva la previsione di un'area di manovra comune ad entrambi, come meglio dettagliato nella scheda n.
1-A allegata alla relazione peritale.
pagina 22 di 31 Ciò posto, i terreni vengono assegnati in conformità a quanto dettagliatamente indicato dal CTU
a pagg. 27 e ss. della prima relazione peritale, e graficamente esplicato nella tavola finale allegata alla relazione integrativa. Non si tiene conto, invece, dei chiarimenti depositati dal CTU in data
21.12.2024, in quanto nelle tabelle ivi riportati si riscontrano alcune incongruenze nelle particelle assegnate ai condividenti rispetto a quanto risultante dalla tavola finale e dalla precedente relazione.
A) a : Parte_6
- part. 1005 per m² 2571 (qualità buona);
- part. 177 di m² 38.115 (qualità buona);
- part. 179 di m² 2.034(qualità buona);
- part. 190 di m² 7.857(qualità buona);
- part. 176 di m² 3.712 (qualità buona);
- particella 169 di m² 6.996 (qualità paludosa);
- part. 186 di m² 140 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 61.471 mq di cui m² 54.289 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 289.285,00.
B) a : Parte_7
- part. 1005 per m² 1843,21 (qualità buona);
- part. 192 di m² 3,00 (qualità buona);
- part. 193 di m² 2.472 (qualità buona);
- part. 181 di m² 220 (qualità buona);
- part. 182 di m² 1.743 (qualità buona);
- part. 61 di m² 6.300 (qualità buona);
- part. 204 di m² 100 (qualità buona);
- part. 48 di m² 1.520 (qualità buona);
- part. 49 di m² 1.910 (qualità buona);
- part. 194 di m² 36.998 (qualità buona);
- particella 168 di m² 6.186 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 59.295,21 mq di cui m² 53.109,21 a € 5,00 al mq e 6186 a € 2,5, per un valore di € 281.011,05.
C) a : Parte_8
pagina 23 di 31 - part. n° 195 di m² 2.800,00 (qualità buona);
- part. 175 di m² 240 (qualità buona);
- part. 187 di m² 210 (qualità paludosa);
- part. 25 di m² 290 (qualità paludosa);
- part. 26 di m² 450 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati:
3.990 mq di cui m² 3.040 a € 5,00 al mq e 950 a € 2,5, per un valore di € 17.575,00.
D) a : CP_1
- part. n° 1006 di m² 5.331,00 (qualità buona);
- part. 174 di m² 1.679 (qualità buona);
- part. 1.018 (A-B-C) di m² 49.080 (qualità buona);
- part. 167 di m² 6.846 (qualità paludosa);
- part. 34 di m² 290 (qualità paludosa).
Totale mq di terreno assegnati: 62.226 mq di cui m² 56.090 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 298.290,00.
E) a : Parte_5
- part. 1007 di m² 3.890,00 (qualità buona);
- part. 165 di m² 48.191 (qualità buona);
- part. 184 di m² 1.090 (qualità buona);
- part. 56 di m² 5.050 (qualità buona);
- part. 1016 di m² 1.190 (qualità buona);
- part. 171 di m² 6.466 (qualità paludosa);
- part. 189 di m² 670 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 66.547 mq di cui m² 59.411 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 314.895,00.
F) a + 4 Parte_9
- part. 1004 di m² 3.275,00 (qualità buona);
- part. 217 di m² 450 (qualità buona);
- part. 58 di m² 3.240 (qualità buona);
- part. 185 di m² 110 (qualità buona);
- part. 166 di m² 23.229 (qualità buona);
pagina 24 di 31 - part. 196 di m² 20.395 (qualità buona);
- part. 170 di m² 6.996 (qualità paludosa);
- part. 188 di m² 140 (qualità paludosa);
Totale mq di terreno assegnati: 57.835 mq di cui m² 50.699 a € 5,00 al mq e 7136 a € 2,5, per un valore di € 271.335,00.
Tutto ciò posto, sommando il valore dei fabbricati e dei terreni, risultano attribuite ai singoli comunisti beni del seguente valore:
1. : € 208.270,00 (fabbricati) + € 289.285,00 (terreni) = 497.555,00 Parte_6
2. : € 225.784,00 (fabbricati) + € 281.011,05 (terreni) = 506.795,05; Parte_7
3. : € 17.575,00 (terreni); Parte_8
4. : € 211.186,40 (fabbricati) + € 298.290,00 (terreni) =509.476,40; CP_1
5. : € 202.459,00 (fabbricati) + € 314.895,00 (terreni) = 517.354,00; Controparte_22
6. + 4: € 334.989,00 (fabbricati) + € 271.335,00 (terreni) = € 606.324,00. Parte_9
Il valore complessivo dei beni assegnati ai comproprietari ammonta dunque ad € 2.655.079,45.
Le quote spettanti a ciascuno dei condividenti, pertanto, sono le seguenti:
1. (175/900) : € 516.265,44; Parte_6
2. (175/900): € 516.265,44; Parte_7
3. (180/900): 531.015,89; CP_1
4. (180/900): 531.015,89; Controparte_22
5. (10/900): € 29.500,88; Parte_8
6. (36/900): € 106.203,17; Parte_9
7. (36/900): € 106.203,17; Parte_2
8. (36/900): € 106.203,17; Parte_1
9. 36/900): € 106.203,17; Parte_3
10. (36/900): € 106.203,17. Parte_4
Ne derivano i seguenti conguagli:
1. deve avere € 18.710,44 (€ 516.265,44 - 497.555,00); Parte_6
2. deve avere € 9.470,39 (€ 516.265,44 - 506.795,05); Parte_7
3. deve avere € 11.925,88 (€ 29.500,88 – 17.575,00); Parte_8
4. deve avere € 21.539,49 (€ 531.015,89 - 509.476,40); CP_1
5. deve avere € 13.661,89 (€ 531.015,89 - 517.354,00) Controparte_22
pagina 25 di 31 6. + 4 devono dare € 75.308,15 (€ 606.324,00 - € 531.015,89). Parte_9
Va infine disposta la costituzione della servitù pedonale e carrabile in conformità al tracciato riportato dal CTU nella tavola B, allegata alla relazione peritale depositata in data 13.10.2019.
Da ultimo, resta da esaminare la questione delle ipoteche iscritte dai creditori nei confronti di
. CP_1
Sul punto, deve essere richiamato il disposto dell'art. 2825 c.c., secondo cui: “I. La ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. II. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con la indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. III. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti
i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. IV. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti”.
La citata norma prende in considerazione l'ipotesi in cui l'ipoteca concernente beni indivisi sia costituita contro uno soltanto dei condividenti, e prevede un meccanismo in forza del quale, intervenuta la divisione, in forza della sua efficacia retroattiva e natura dichiarativa, l'ipoteca si considera come se fosse stata iscritta ab origine sui beni assegnati al debitore in sede di divisione.
La giurisprudenza ha quindi chiarito che qualora il bene gravato da ipoteca venga assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso la garanzia, il bene dovrà pervenire libero da ogni peso all'assegnatario (Cass. III, n. 1062/1979). Qualora, invece, al condividente nei cui confronti
è stata iscritta ipoteca non venga assegnato alcun bene o vengano attribuiti beni di valore inferiore alla sua quota, l'ipoteca si trasferirà sui conguagli in denaro. Nell'ipotesi in cui, invece, siano assegnati beni il cui valore superi quello della quota astratta, l'ipoteca si estenderà a tutti i beni assegnati.
pagina 26 di 31 Ne consegue che i creditori ipotecari dovranno trasferire le rispettive ipoteche, nello stesso ordine e grado cui risultavano iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c., sui beni oggetto di assegnazione in favore dell'unico coerede debitore, ovvero , liberando dai predetti gli CP_1
altri immobili assegnati agli altri coeredi non debitori, potendo rivalersi, ove i beni assegnati al debitore risultino di valore inferiore rispetto a quelli ipotecati, sul conguaglio in denaro disposto in favore dello stesso . CP_1
Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, tenuto conto della natura del giudizio di divisione.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti condividenti, in proporzione delle rispettive quote. Restano esclusi, quindi, dal pagamento delle spese di CTU i creditori ipotecari iscritti.
Le spese da affrontare per il frazionamento degli immobili dovranno essere a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone lo scioglimento della comunione tra , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3 Pt_1
;
[...] Parte_4
- approva il progetto divisionale elaborato dal CTU, con le precisazioni di cui in parte motiva, e per l'effetto: quanto alla divisione dei fabbricati:
1) assegna a i seguenti immobili siti in Sabaudia, Via Sant'Andrea n. 28, meglio Parte_6
descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 2, 3 e 4 ad essa allegata:
a) Porzione di fabbricato di cui al F. 93, part. 1005, P.T. (ex sub2) di m² 60,11;
b) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 P.1. (ex sub3) di m² 56,47;
c) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 (ex sub4 parte);
d) Porzione di fabbricato di cui al F.93 part.1005 (ex sub6);
2) assegna a i seguenti immobili siti in Sabaudia, Via Sant'Andrea n. 28, Parte_7
meglio descritti nella relazione peritale in atti e nella scheda n. 2 ad essa allegata:
pagina 27 di 31 a) Porzione di fabbricato di cui al F. 93 part.1005 (ex sub1) P.T. di m² 108,41 e P.1 di m²
65,26;
3) assegna a , e Parte_2 Parte_3 Parte_9 Parte_4 Pt_1
pro indiviso tra loro, i seguenti immobili in Sabaudia, via Sant'Andrea al civico n.° 30 e
[...]
30/A, meglio descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 5, 6 e 9 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 1004 sub.1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 1004, sub 4, a), b) e c);
c) fabbricato di cui al F. 93, mappale n. 217;
4) assegna a i seguenti immobili in Sabaudia, via Sant'Andrea al civico Controparte_22
n.° 30 e 30/A, meglio descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 7, 8 e 10 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1007 sub.1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1007 sub. 2, a), b) e c);
c) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1016;
5) assegna a i seguenti immobili in Sabaudia, via Colle Piuccio n.° 25, meglio CP_1
descritti nella relazione peritale in atti e nelle schede n. 11 e 12 ad essa allegate;
a) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1006 sub 1;
b) fabbricato di cui al F. 93, mappale 1006 sub 4; quanto alla divisione dei terreni (cfr. tavola finale allegata alla relazione peritale in atti):
1) dispone lo scioglimento dell'area di corte dell'ex podere ONC N. 2068 (part. 1005) tra Pt_6
e in conformità alla seconda ipotesi divisionale prospettata dal
[...] Parte_7
CTU nella relazione peritale in atti, ed alla scheda n.
1-A allegata alla relazione peritale;
2) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite Parte_6
in Catasto al foglio 93:
- part. 1005 per m² 2571;
- part. 177 di m² 38.115;
- part. 179 di m² 2.034;
- part. 190 di m² 7.857;
- part. 176 di m² 3.712;
- particella 169 di m² 6.996;
- part. 186 di m² 140;
pagina 28 di 31 3) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Parte_7
Sabaudia, censite in Catasto al foglio 93:
- part. 1005 per m² 1843,21;
- part. 192 di m² 3,00;
- part. 193 di m² 2.472;
- part. 181 di m² 220;
- part. 182 di m² 1.743;
- part. 61 di m² 6.300;
- part. 204 di m² 100;
- part. 48 di m² 1.520;
- part. 49 di m² 1.910;
- part. 194 di m² 36.998;
- part. 168 di m² 6.186;
4) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in Parte_8
Catasto al foglio 93:
- part. n. 195 di m² 2.800,00;
- part. 175 di m² 240;
- part. 187 di m² 210;
- part. 25 di m² 290;
- part. 26 di m² 450;
5) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in CP_1
Catasto al foglio 93:
- part. n. 1006 di m² 5.331,00 ;
- part. 174 di m² 1.679;
- part. 1.018 (A-B-C) di m² 49.080;
- part. 167 di m² 6.846;
- part. n° 34 di m² 290;
6) assegna a le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite Parte_5
in Catasto al foglio 93:
- part. n. 1007 di m² 3.890,00;
- part. 165 di m²48.191;
pagina 29 di 31 - part. 184 di m² 1.090;
- part. 56 di m² 5.050;
- part. 1016 di m² 1.190;
- part. 171 di m² 6.466;
- part. 189 di m² 670;
7) assegna a , , e pro indiviso tra loro, Parte_2 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
le seguenti particelle di terreno, site nel Comune di Sabaudia, censite in Catasto al foglio 93:
- part. n. 1004 di m² 3.275,00;
- part. 217 di m² 450;
- part. 58 di m² 3.240;
- part. 185 di m² 110;
- part. 166 di m² 23.229;
- part. 196 di m² 20.395;
- part. 170 di m² 6.996;
- part. 188 di m² 140;
- dispone che , e in solido tra loro, Parte_2 Parte_3 Pt_9 Pt_4 Pt_1
versino a favore degli altri condividenti i seguenti conguagli:
A) € 18.710,44 a favore di;
Parte_6
B) € 9.470,39 a favore di;
Parte_7
C) € 11.925,88 a favore di;
Parte_8
D) € 21.539,49 a favore di;
CP_1
D) € 13.661,89 a favore di;
Controparte_22
- dispone la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in conformità al tracciato di cui alla tavola B allegata alla relazione peritale depositata dal CTU arch. Per_15
in data 13.10.2019;
- dispone l'esecuzione, a cura e spese delle parti, degli adempimenti necessari per il frazionamento degli immobili;
- ordina ai creditori ipotecari di cancellare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, le ipoteche gravanti sugli immobili assegnati a Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Controparte_22 Parte_2 Parte_3 Parte_9
pagina 30 di 31 e e di trasferirle, nello stesso ordine e grado, sui beni immobili Parte_4 Parte_1
assegnati a e sul conguaglio a quest'ultimo dovuto;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, su istanza delle parti interessate, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1006 Sub. 1; Sub . 4, Cat. D/10.
A ciò si aggiunge il terreno Agricolo di m² 277.480 ( - m² 750 della part. 203, e compreso le
Superfici dei D/10 (1004+1005+1006+1007), ed il terreno Agricolo di m² 35.680,00 (di natura paludoso, non coltivabile tutto l'anno), per un totale di 313.090 mq di terreni (312.410 escludendo i 750 mq della part. 203, non appartenente alle odierne parti in causa).
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto che le parti hanno adeguatamente comprovato la sussistenza della contitolarità dei beni oggetto della domanda di divisione, emergente dalla produzione dei titoli di provenienza degli immobili e dalla documentazione ipotecaria e catastale depositata nel corso del giudizio. Ritiene quindi il Giudicante che la domanda di scioglimento della comunione debba essere accolta nei limiti di seguito precisati.