Articolo 69 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 68Articolo 70
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27 marzo 1968
Art. 69. Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma Al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte le disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro, sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, continuano ad aver vigore le attuali norme relative agli organi di vigilanza e di tutela, alle modalita' di esercizio del controllo e agli atti sottoposti al controllo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968