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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA Parte_1 C.F._1
6, MILANO presso lo studio dell'avv. RICCARDO MARTUCCI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1
da delega in atti dagli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI, LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI e
MARTINA FERRERO ed elettivamente domiciliatA presso gli indirizzi pec dei predetti difensori:
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APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 40 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello, per i motivi esposti in narrativa riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 504/2023 pubblicata in data 23.1.2023 nel procedimento RG. 5885/20 notificata il 16.5.2023 e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione o eccezione :
A) Pregiudizialmente : disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinnanzi al Tribunale penale di Milano sez. G.I.P. (dott.ssa Fiammetta
Modica) R.G.N.R. 33714/16; R.G.G.I.P. 3502/17;
A1) in via principale : accertare e dichiarare la responsabilità di nei fatti de quibus; CP_2
A2) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della appellata ex art. 94 CP_2
TUF e ex art. 114 TUF, per i danni che la sig.ra ha subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di Pt_1
per aver confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine alla CP_2
propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio a fondamento della decisione di investimento nel 2014 in azioni della e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del CP_1 danno a favore di chi scrive di almeno € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante;
B1) in subordine sul punto: condannare al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 CP_2
e art. 185 c.p. - in favore della scrivente pari ad € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di
CTU in favore di parte scrivente;
B2) in ulteriore subordine sul punto : condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno in CP_2 favore della appellante pari ad € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU in favore di parte scrivente;
C) ove occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali, condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dalla scrivente, da CP_2
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pagina 2 di 40 Nell'istruttoria
D) solo ove ritenuto indispensabile, anche in considerazione dei valori in causa, disporre C.T.U. al fine di:
1) determinare il valore delle azioni dell'appellante alle date nelle quali queste sono state acquistate/sottoscritte, se fossero stati correttamente svalutati i crediti in sofferenza della se CP_1
l'operazione fosse stata correttamente contabilizzata come CDS, se i ricavi commissionali CP_3
fossero stati depurati dalle entrate derivanti da operazioni truffaldine a danno della propria clientela quali la vendita di diamanti da investimento, se di conseguenza l'avviamento fosse stato azzerato in quanto irragionevole, sia alla luce delle prospettive reddituali dell'istituto di credito, sia all'evidente danno reputazionale derivante dalle suesposte vicende e circostanze, e di conseguenza se fossero stati apposti fondi rischi congrui rispetto agli obblighi risarcitori nei confronti degli investitori derivanti dalle false rappresentazioni contabili a partire dal terzo trimestre 2012.
Fermo restando la verifica sulla effettiva possibilità di nel primo semestre del 2014 di esercitare CP_2
l'attività bancaria cui sarebbe stata inibita per pacifica inadeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza rispetto ai coefficienti minimi imposti dalla normativa di settore.
2) quantificare il danno subìto dalla sig.ra al momento della vendita delle azioni una volta Pt_1
determinato il loro corretto valore secondo il punto che precede;
3) determinare il danno subito dalla sig.ra da lucro cessante. Pt_1
E) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla appellata di esibire la documentazione contabile e amministrativa
(delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti deteriorati iscritti nel bilancio al 31.12.2014, sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nel bilancio al 31.12.2013;
F) in subordine sul punto, ordinare ex art. 210 c.p.c. alla appellata di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BC nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014 (doc. 12. Fasc. I grado).
Trattasi a tutti gli effetti di richiesta non esplorativa, perché indica con precisione la documentazione richiesta, i motivi della richiesta, l'impossibilità per la parte istante di disporre della suddetta documentazione che invece per il principio di vicinanza della prova è pacificamente nella disponibilità di controparte e dalla medesima agevolmente producibile, essendo ragionevolmente già su supporto pagina 3 di 40 informatico;
l'utilità della richiesta al fine di acquisire incontestabile contezza sulle ragioni delle severissime doglianze sollevate dalla BC nei confronti del management della in particolare CP_2
con le lettere riservate del 9.12.2014 e del 10.2.2015.
G) con ogni e più ampia riserva sull'applicabilità di qualsiasi diversa norma che codesta Corte nel corso del giudizio dovesse accertare essere stata violata.
H) respingere le domande, eccezioni e difese avversarie;
I) dichiarare la novità ed inammissibilità dei nuovi documenti di parte appellata da n. 83 a n. 86 e non tener conto degli stessi al fine del decidere.
L) Con vittoria di spese e onorari
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie,
Nel merito, in via principale:
1. respingere, in quanto infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella presente comparsa, l'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza n. 504/2022 emessa Parte_1
in data 23 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano, Sez. Impresa B (G.R. dott.ssa Daniela Marconi, Pres. dott.ssa Amina Simonetti, Giudice dott.ssa Alima Zana) e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
In ogni caso:
2. condannare la sig.ra a rifondere a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
è intervenuta ex art. 105 cpc nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano Parte_1
dai fondi di investimento nei confronti della dei suoi Pt_2 Controparte_1
amministratori e nonché del sindaco e della Controparte_4 CP_5 Controparte_6
distinto al n. RG 12172/2019, chiedendo il risarcimento del danno nei Controparte_7 confronti della ai sensi dell'art. 94 TUF o, comunque, dell'art. Controparte_1
2043 c.c. e 185 c.p., per la perdita della somma di € 14.517,42 nell'investimento compiuto mediante la sottoscrizione e il successivo acquisto delle azioni emesse dalla banca in occasione dell'aumento di pagina 4 di 40 capitale del 2014, indotta dalle false informazioni contenute nel relativo prospetto informativo con riferimento, in particolare,
- alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. operazione CP_3
(mancata contabilizzazione del fair value negativo di tale operazione e la sua CP_8 contabilizzazione “a saldi aperti” anziché “a saldi chiusi”) ,
- ed all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata una situazione patrimoniale dell'istituto di credito talmente critica da non consentire, già all'epoca, la prosecuzione dell'attività bancaria.
In particolare, ha dedotto: Parte_1
− di essere stata indotta dall'assoluta falsità della situazione patrimoniale e finanziaria della banca risultante dal prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2014, depositato il 6 giugno 2014, oltre che dai bilanci degli anni 2013 e 2014 e dalle relazioni trimestrali dal 30 settembre 2013 al 2014, “ ad investire- dal 20.6.2014 fino al 29.10.2014- complessivi €
14.517,42 in azioni , in realtà, già al momento dell'emissione, prive di qualsiasi valore;
CP_2
− che la banca aveva, infatti, occultato al mercato la consistenza negativa del patrimonio netto, ricorrendo ad artifici contabili per spalmare su vari esercizi (i) sia le perdite dovute all'operazione contabilizzata a “saldi aperti” in modo tale da simulare un investimento CP_3 in innocui BTP e sottacere al mercato l'investimento di tre miliardi di euro in rischiosissimi derivati, (ii) sia le perdite connesse ad un'enorme massa di crediti inesigibili mal gestiti e sottaciuti che, tra il 2014 ed il 2016, avevano richiesto rettifiche di bilancio per l'astronomica somma di 25 miliardi di euro;
− che la disastrosa situazione finanziaria della banca aveva iniziato a manifestarsi agli investitori solo dopo l'assemblea del 14 aprile 2016 allorché, a seguito delle indagini del consulente di uno dei soci, ing. era, in sostanza, emerso che la banca convenuta, per non allarmare il Per_1 mercato, aveva iscritto a bilancio, con riferimento all'operazione ed alla precedente CP_8 analoga operazione c.d. l'acquisto di cinque miliardi di BTP inesistenti celando Per_2 investimenti ingenti in prodotti derivati del tipo credit default swap, attraverso l'artificiosa contabilizzazione a “saldi aperti”, stigmatizzata dalla nella delibera dell'11 dicembre CP_9
2015 con cui aveva imposto alla banca la modalità di contabilizzazione a “saldi chiusi”;
− che con riguardo, invece, all'errata gestione dei crediti inesigibili, la Banca d'TA, già nella relazione del 12.3.2013 relativa all'esito dell'ispezione sui crediti al 30 settembre 2012, aveva pagina 5 di 40 rilevato l'insufficienza nella misura del 50% degli accantonamenti necessari a far fronte ai crediti in sofferenza con necessità di rettifiche per 4,3 miliardi di euro, mentre la BC, all'esito dell'AQR del 2014 sui crediti al 31 dicembre 2013, aveva rilevato che la misura degli accantonamenti su crediti avrebbe dovuto essere superiore del 40% con necessità di ulteriori rettifiche per 4,18 miliardi;
− che la banca convenuta era, quindi, già nell'anno 2013 sostanzialmente decotta e, solo in virtù degli artifici contabili adottati per celare le operazioni in derivati e per occultare l'ammontare dei crediti inesigibili, era riuscita a dilazionare nel tempo l'emersione delle perdite, inducendo gli ignari risparmiatori ad aderire all'aumento di capitale 2014 e ad investire nell'acquisto di azioni in realtà prive di qualsiasi valore.
La ha invocato, quindi, la responsabilità della banca emittente, ai sensi dell'art. 94 comma 8 Pt_1
TUF, per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società: (i) per la perdita dell'intera somma investita che non avrebbe mai impiegato per l'acquisto di azioni MPS, prive di valore, ove avesse conosciuto la reale situazione di decozione della banca e (ii) per la perdita della chance di investimenti alternativi che le avrebbero consentito di realizzare guadagni pari, quantomeno, al rendimento dei titoli di Stato. E ha chiesto, pertanto, la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno mediante restituzione dell'intera somma di € 14.517,42 investita per l'acquisto di azioni prive di valore oltre al lucro cessante, invocando l'applicazione del criterio di quantificazione del danno da investimento su mercato azionario viziato dalla diffusione di false informazioni che impone l'integrale rimborso all'investitore della minusvalenza, pari alla differenza tra il valore di acquisto delle azioni determinato sulla base delle false informazioni ed il valore che le azioni avrebbero avuto ove fosse stata resa nota la situazione reale.
A seguito delle contestazioni sorte fra le parti sull'ammissibilità dell'intervento ed in considerazione della diversa natura, consistenza e tipologia dell'investimento dell'interveniente rispetto a quello compiuto dai fondi investitori professionali, il giudice istruttore, ha disposto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 c.p.c., con ordinanza del 3.2.2020, la separazione della causa tra la e la Pt_1 [...]
dal giudizio principale, non ritenendo compatibile con le esigenze di ragionevole durata Controparte_1
del giudizio la trattazione nello stesso processo delle due controversie.
Nel giudizio separato si è costituita la banca convenuta, la quale ha dedotto:
− che l'attrice non era più in possesso di azioni prive di valore, acquistate al prezzo di CP_2 complessivi € 14.517,42, evidenziando che, dalla documentazione relativa alle diverse pagina 6 di 40 operazioni di investimento e disinvestimento compiute, nel periodo dal 20 giugno 2014 al 29 ottobre 2014, risultava in realtà l'avvenuta completa dismissione dei titoli acquistati nel periodo alla data del 29.10.2014 con una perdita corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita di complessivi 14.517,42.
− che nella situazione descritta doveva escludersi la riconducibilità causale della perdita subita alle carenze informative del prospetto e dei bilanci che l'hanno preceduto, avendo l'attrice dismesso i titoli almeno un anno prima del momento del disvelamento del vero in ordine all'effettiva situazione patrimoniale ed economica della banca, verificatosi, secondo la sua prospettazione, con la pubblicazione del verbale dell'assemblea del 14 aprile 2016;
− l'infondatezza delle affermazioni dell'attrice in relazione alle pretese falsità nel prospetto e nei bilanci precedenti connesse alla contabilizzazione della complessa operazione di finanza strutturata denominata correttamente eseguita a “saldi aperti”, cioè considerando in CP_8
modo disaggregato gli effetti delle sue diverse componenti negoziali, secondo una delle due modalità tecnicamente possibili prescelta all'epoca dal sistema bancario senza che ne fosse derivato alcun vulnus informativo per l'investitore rispetto alla descrizione della situazione patrimoniale ed economica della banca né alla consistenza del patrimonio di vigilanza i cui valori non avrebbero avuto a bilancio una rappresentazione apprezzabilmente diversa con l'adozione del criterio di contabilizzazione a “saldi chiusi” proprio dei derivati sintetici, imposto dalla solo con la delibera dell'11 dicembre 2015; CP_9
− che, in ogni caso, qualsiasi ipotetico vulnus informativo relativo all'operazione e CP_8
alla precedente analoga operazione sarebbe stato sanato dai nuovi componenti del Per_2 consiglio di amministrazione della banca a partire dall'anno 2013 attraverso
• il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui il cda della banca ha informato il mercato della correzione nei bilanci 2009-2011 dell'errore contabile relativo alla mancata rilevazione del fair value negativo iniziale di 308 milioni di euro nel caso di e di 429 milioni di euro nel caso di CP_8 Per_2
• le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenute nel documento congiunto Banca d'TA e VA sul CP_9 trattamento contabile delle operazioni “term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il
29 marzo 2013 che, unitamente alla relazione degli amministratori ai sensi dell' art. 125
pagina 7 di 40 Tuf relativa all'assemblea ordinaria del 29/30 aprile 2013, davano analiticamente conto degli effetti sul bilancio dell'eventuale riqualificazione delle operazioni come derivato sintetico di protezione dal rischio di default della repubblica italiana e della loro contabilizzazione a saldi chiusi;
• il comunicato stampa del 24 aprile 2013 contenente le informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 2012 imposte dalla Consob sulle operazioni Santorini e Alexandria ai sensi dell'art. 114 Tuf;
• i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo relativo del 24 aprile 2014;
• l'indicazione nel Prospetto 2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni e Per_2 CP_8
− che l'attrice non poteva, dunque, in alcun modo lamentare di non aver potuto conoscere l'impatto delle operazioni di finanza strutturata e, in particolare, dell'operazione CP_8
sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della banca nel momento in cui, a giugno
2014 e ottobre 2014, ha acquistato le azioni, dismettendole completamente il 29 ottobre 2014;
− che la conferma della completezza delle informazioni rese al mercato in relazione alle operazioni in questione è desumibile dalla reazione del mercato, rimasto impassibile, alla pubblicazione del comunicato stampa del 16 dicembre 2015 con cui la banca informava della deliberazione della dell'11 dicembre 2015 che imponeva la contabilizzazione a saldi CP_9
chiusi;
− che, con riferimento alle false comunicazioni sociali lamentate dall'attrice in relazione al trattamento contabile dei crediti deteriorati, non può ritenersi che le rettifiche apportate, in particolare, ai bilanci 2012, 2013 e 2014 a seguito dei rilievi ispettivi concernenti la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati mossi dalla Banca d'TA, all'esito dell'ispezione conclusa il 12.3.2013, e dalla BC, all'esito della revisione della qualità degli attivi dell'Asset Quality Review (AQR) condotta sui dati del bilancio al 31.12. 2013, reso noto il 9 novembre 2014, potessero automaticamente tradursi, come sostenuto dall'attrice, nella prova della falsità o della presenza di errori di contabilizzazione nei bilanci precedenti che pagina 8 di 40 avrebbero consentito alla banca di occultare agli investitori lo stato di dissesto in cui versava già dall'anno 2013;
− che le rettifiche da appostare a bilancio in relazione al portafoglio crediti costituiscono, infatti, il risultato di un procedimento soggettivo e discrezionale di valutazione da parte della che, CP_1
nel periodo in questione, si è progressivamente adeguata alla richiesta da parte delle Autorità di
Vigilanza di adozione per il futuro di policy interne ispirate a criteri automatici e vincolanti di rilevazione e classificazione dei crediti deteriorati, con utilizzo di coefficienti presuntivi basati su indicatori in precedenza scarsamente utilizzati nella prassi italiana per il calcolo delle necessarie coperture, senza che ciò potesse in alcun modo implicare la falsità dei documenti contabili pregressi mai rilevata da alcuna delle autorità intervenute;
− di essersi comunque adeguata alle esigenze di maggiori accantonamenti emerse nel contesto dell'ispezione della Banca d'TA conclusasi il 12 marzo 2013, recependole pressoché integralmente nel bilancio al 31 dicembre 2012, in considerazione del quadro congiunturale sfavorevole che aveva reso opportuno adottare criteri valutativi più stringenti, nel contesto del più ampio processo di revisione generalizzata degli accantonamenti delle banche italiane di medio-grandi dimensioni, culminato nelle indicazioni della BC che, all'esito dell'Asset
Quality Review (AQR) del dicembre 2014, aveva segnalato a tutte le banche sottoposte a verifica la necessità di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali anche ai fini della redazione dei propri bilanci futuri;
− che l'impostazione della questione nei predetti termini aveva trovato conferma nell'esito degli accertamenti affidati dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello ai consulenti e Per_3 nell'ambito del procedimento penale che avevano escluso l'esistenza di false Per_4
comunicazioni sociali relativamente al trattamento contabile dei crediti deteriorati nei bilanci della Banca nel periodo dal 31 marzo 2012 al 6 agosto 2015;
− che, in ogni caso anche con riferimento ai rischi connessi al trattamento contabile dei crediti deteriorati e all'eventualità dell'adozione di ulteriori rettifiche in relazione all'esito dell'AQR ancora in corso il Prospetto 2014 conteneva informazioni puntuali e complete tali da consentire all'investitore la valutazione dello specifico rischio connesso alla lievitazione del peso dei crediti deteriorati in misura superiore alle attese e con incidenza percentuale maggiore rispetto al sistema bancario italiano;
pagina 9 di 40 − che non poteva ravvisarsi il nesso causale tra la perdita di parte della somma investita nell'acquisto delle azioni subita dall'attrice e le carenze informative denunciate nonché
l'esistenza e consistenza del danno lamentato sulla base dei criteri invocati.
Nella prima memoria di trattazione depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha descritto il complesso delle operazioni di investimento in azioni compiute e, smentendo la CP_2 ricostruzione contenuta nell'atto introduttivo, ha dedotto:
− di aver acquistato in data 20 giugno 2014 nr. 650 diritti di opzione al prezzo unitario di
19,6631319 euro per un controvalore di 12.781,04 euro che aveva esercitato integralmente per sottoscrivere nr. 27.820 azioni al prezzo unitario di un euro, con un investimento complessivo in aumento di capitale pari ad € 40.601,04, per un prezzo di carico unitario per azione di 1,459 euro;
− di aver ceduto il 4 settembre 2014, il 16 settembre 2014 e il 9 ottobre 2014, complessivamente
18.479 azioni, ricavando € 32.057,29 e restando in possesso di nr.
9.341 azioni, delusa dal progressivo calo della quotazione del titolo;
− di aver successivamente riacquistato, il 10 ottobre 2014 e il 22 ottobre 2014, nr.
9.155 azioni per un esborso di euro 8.688,36 incrementando il pacchetto azionario sino a 18.496 azioni;
− e, quindi, di aver rivenduto il 27 ottobre 2014 e il 29 ottobre 2014 l'intero pacchetto azionario residuo ricavando la somma di € 14.897,90, subito dopo il comunicato della BC relativo ai risultati del Comprehensive assessment e ai dati dell'AQR, resi pubblici il 26 ottobre 2014, da ritenersi a tutti gli effetti la data di disvelamento del vero, poiché ufficializzava che le informazioni rese dalla solo pochi mesi prima non erano veritiere;
CP_2
− che la perdita complessiva sofferta sull'investimento in azioni ammontante ad € CP_2
14.517,42, pari alla differenza tra il prezzo complessivamente sborsato per l'acquisto e la somma complessivamente ricavata dalle vendite, costituisce il danno risarcibile causalmente riconducibile all'effetto decettivo delle falsità del prospetto dell'aumento di capitale 2014 e delle comunicazioni sociali già descritte nell'atto introduttivo oltre che alla totale inefficienza della struttura operativa della banca e alle modalità operative del tutto illecite che ne connotavano la gestione desumibili (i) dall'accertamento di pratiche commerciali scorrette in relazione all'induzione della clientela all'investimento in diamanti a prezzi di molto superiori al loro effettivo valore (ii) dalla predisposizione di un piano industriale 2013-2017 del tutto irragionevole e (iii) dall'organizzazione aziendale non compliant.
pagina 10 di 40 La banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni tardivamente introdotte dall'attrice con la prima memoria sostenendo l'estraneità delle censure relative alle carenze di carattere gestorio alla fattispecie di responsabilità da falso in prospetto e ribadendo l'inconfigurabilità, al solo esame della scansione temporale degli investimenti e disinvestimenti compiuti dall'attrice, di un danno da alterazione informativa.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 504/23 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa ha:
1) rigettato tutte le domande proposte dall'attrice;
2) condannato l'attrice al pagamento a favore della banca convenuta delle spese processuali, liquidate in € 7617 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− il tenore dell'atto introduttivo del giudizio che, come atto di intervento volontario autonomo effettuato in un giudizio in corso tra altre parti costituisce l'unica fonte a cui attingere per l'individuazione dell'azione proposta, è sufficientemente chiaro nel porre a fondamento dell'azione risarcitoria relativa alla perdita subita sull'investimento compiuto, la responsabilità per falso in prospetto, ai sensi dell'art. 94 TUF, riferita al Prospetto dell'aumento di capitale
2014 ed al bilancio su cui si fonda relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in particolare, per l'occultamento delle perdite attuato attraverso a) l'erronea contabilizzazione delle operazioni di finanza strutturata, in particolare di quella denominata CP_8
b) la sottovalutazione del volume dei crediti deteriorati e degli accantonamenti di copertura necessari evidenziata dalle ispezioni delle autorità di vigilanza;
− nell'ambito dell'azione di responsabilità da falso in prospetto proposta verso la società emittente dei titoli acquistati in occasione dell'aumento di capitale 2014, sono completamente estranei al perimetro della causa petendi i fatti, essenzialmente configuranti condotte di malagestio dell'organo amministrativo della banca, peraltro, tardivamente dedotti dall'attrice nella prima memoria di trattazione, attinenti alle pratiche commerciali scorrette nella collocazione presso la clientela di investimenti in diamanti, alla predisposizione di un piano industriale 2013-2017 del tutto irragionevole, all'organizzazione aziendale non compliant e alla pagina 11 di 40 gestione inadeguata e clientelare del portafoglio crediti. Si tratta, infatti, di censure di carattere gestorio che, per quanto, possano aver inciso sulla consistenza del patrimonio sociale determinando il ribasso del valore delle azioni nel periodo in cui l'attrice le ha avute in portafoglio, non hanno nulla a che vedere con l'invocata responsabilità da induzione all'investimento mediante falso in prospetto e provocano nella sfera del socio un pregiudizio riflesso della compromissione del patrimonio sociale, notoriamente non risarcibile;
− quanto alla natura e scansione temporale dell'investimento dell'attrice in azioni la CP_2 prospettazione iniziale dell'atto introduttivo secondo cui la sarebbe stata indotta dalle Pt_1 false comunicazioni sociali “ ad investire- dal 20.6.2014 fino al 29.10.2014- complessivi €
14.517,42 in azioni ad oggi ed al momento dell'emissione prive di qualsiasi valore, è CP_2
smentita dalla stessa documentazione delle movimentazioni ad esso allegata da cui si evince, invece, che l'attrice ha in realtà compiuto due cicli successivi di acquisti l'uno in occasione dell'aumento di capitale 2014 e l'altro qualche mese dopo, intervallati da rivendite sul mercato al prezzo corrente e conclusi con la dismissione del pacchetto residuo il 29.10.2014 e una perdita di complessivi € 14.517,42 ( v. doc. 2 di parte attrice). L'attrice, quindi, con diversi acquisti ha investito in azioni la somma di € 49.289,4 ricavando dalla loro rivendita la CP_2 somma di € 34.771,98, con una perdita di € 14.517,42 corrispondente alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno. In estrema sintesi l'attrice, lungi dall'aver investito la somma di cui pretende il rimborso in azioni prive di valore ancora in suo possesso al momento CP_2
della richiesta risarcitoria, risulta aver subito la perdita di parte della somma investita per effetto del ribasso sul mercato del valore del titolo acquistato e, quindi, per effetto di quella che, a meno della comprovata incidenza sulla quotazione del disvelamento del vero in ordine alle pretese false rappresentazioni contabili prospettate, costituisce la realizzazione del rischio tipico connesso all'investimento in azioni quotate in borsa;
− ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità da falso in prospetto della banca emittente, rilevano solo le informazioni decettive eventualmente contenute, in ordine alla contabilizzazione dell'operazione ed al trattamento contabile dei crediti deteriorati, CP_8 nel Prospetto dell'aumento di capitale 2014, nel bilancio al 31.12.2013 approvato il 24.4.2014 e nelle relazioni trimestrali successive sino al 30 settembre 2014, uniche comunicazioni sociali che, per ovvie ragioni temporali, possono aver influenzato le scelte di investimento compiute dall'attrice tra il 20 giugno ed il 29 ottobre 2014;
pagina 12 di 40 − nel periodo in cui l'attrice ha investito e disinvestito in azioni il mercato aveva avuto CP_2
completa chiara ed analitica informazione su ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione del rischio connesso all'operazione e alle questioni irrisolte sulla modalità corretta della CP_8
sua contabilizzazione in bilancio attraverso il comunicato stampa del 6 febbraio 2013, le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenuti nel documento congiunto Banca d'TA e VA sul trattamento contabile CP_9 delle operazioni “term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il 29 marzo 2013,il comunicato stampa del 24 aprile 2013, i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo del 24 aprile 2014, l'indicazione nel Prospetto
2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni e Per_2 CP_8
− il complesso delle informazioni offerte al mercato sull'operazione era, quindi, tale CP_8 da consentire all'investitore accorto di orientare le proprie decisioni di investimento soppesando il rischio ad essa specificamente connesso;
− con riferimento alle falsità denunciate in relazione al trattamento contabile dell'operazione la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è, quindi, priva di qualsiasi fondamento;
CP_8
− del resto la stessa attrice nel brusco mutamento della linea difensiva seguito alla pronuncia il
6.5.2022 da parte della Corte d'Appello di Milano della sentenza n. 3340/2022 che ha assolto gli imputati dai reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato contestati in relazione alla contabilizzazione dell'operazione ha ammesso in comparsa CP_8 conclusionale la sostanziale irrilevanza delle complesse questioni sollevate “su due operazioni in derivati di qualche centinaio di milione di euro” che sarebbero state ad arte “enfatizzate” dai componenti del consiglio di amministrazione che nel 2012 avevano sostituito coloro che l'avevano ideate, allo scopo di “ distrarre” l'operatore finanziario dalle mancate rettifiche miliardarie sui crediti deteriorati (v. comparsa conclusionale dell'attrice a pag. 10 e 11);
− anche le censure mosse dall'attrice in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione, in particolare nei bilanci 2012 e
2013, dell'ammontare dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti, comunicata solo dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale 2014, con la pubblicazione degli accertamenti compiuti pagina 13 di 40 dalle autorità di vigilanza, ed in particolare dalla BC all'esito dell'Asset Quality Review, sono prive di fondamento, in quanto nel momento in cui l'attrice ha acquistato le azioni di il CP_2
mercato era adeguatamente informato del rischio in questione anche con riferimento al fatto che le rettifiche necessarie all'esito dell'AQR potessero essere di entità tale da minare il requisito minimo di patrimonializzazione della banca;
− in ogni caso, le imponenti falsità dei bilanci 2012 e 2013 in ordine al trattamento contabile dei crediti deteriorati che l'attrice suggestivamente deduce attraverso la proiezione retrospettiva statistica delle rettifiche apportate dalla banca all'esito delle diverse verifiche delle autorità di vigilanza succedutesi sino al 2017, sono frutto di un'impostazione metodologica non corretta che conduce a risultati scientificamente discutibili e giuridicamente privi di fondamento;
− l'approccio fondato sulla proiezione retrospettiva degli esiti dei rilievi sui crediti deteriorati mossi dalle autorità di vigilanza, assunto dall'attrice per inferire la falsità delle relative appostazioni nei bilanci 2012 e 2013 non è metodologicamente condivisibile;
− a prescindere dal fatto che siano rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva. Del resto la BC all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la CP_9
ha ritenuto di impugnarli di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema CP_9
bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio
2014 di sono state determinate da “una revisione delle metodologie e dei parametri per CP_2
pagina 14 di 40 la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della Banca” (v. doc. 32 di parte convenuta a pag. 44);
− procedendo all'analisi, in particolare, delle falsità dedotte con riferimento al bilancio 2012
l'infondatezza della prospettazione dell'attrice emerge dalla stessa relazione ispettiva della
Banca d'TA del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 92,6% delle rettifiche prospettate ( v. doc. 4 di parte attrice a pag. 19);
− con riguardo al trattamento contabile dei crediti deteriorati nel bilancio al 31 dicembre 2013, le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio;
− al riguardo non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla questione nella sentenza (v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82), non potendo trarsi CP_10 diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al Persona_5
documento n. 61. La perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza ma non pare tenere in adeguata considerazione che, Persona_6
come già sottolineato, anche la declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8;
pagina 15 di 40 − il fatto, poi, che vi fosse effettivamente un monte di crediti deteriorati paragonabile a quello risultante dalla successiva applicazione dei meccanismi automatici e vincolati e che, quindi, vi fossero state valutazioni discrezionali erronee significative, andrebbe accertato con l'esame delle singole esposizioni in ottica ex ante e cioè, sulla base delle sole condizioni e circostanze di fatto note al redattore del bilancio, valutate con i criteri di classificazione e stima dettati dalla policy interna e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza all'epoca vigenti. Accertamento senza dubbio oltremodo complesso ed impegnativo che nessuna delle consulenze e perizie effettuate in sede penale allegate alle difese conclusive delle parti ha compiuto e che, ai fini della decisione della presente controversia, non è necessario né rilevante posto che all'epoca in cui l'attrice ha investito e disinvestito sul titolo come già detto, era perfettamente noto CP_2 al mercato il rischio di ribasso connesso alla necessità, all'esito dell'AQR della BC in corso, di rettifiche anche rilevanti delle poste di bilancio relative agli accantonamenti a copertura dei crediti deteriorati e tanto basta ad escludere la configurabilità della invocata responsabilità da alterazione informativa;
− in conclusione la domanda dell'attrice è priva di fondamento e deve essere respinta perché nel breve lasso di tempo in cui ha investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione CP_2 dell'aumento di capitale 2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che l'avrebbero indotta a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo “ assorbito” il rischio nella quotazione di borsa del titolo.
− la perdita subita dall'attrice non è, quindi, causalmente connessa alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio;
− né una volta appurato che l'emittente ha compiutamente e chiaramente informato il mercato dell'esistenza di rischi in ordine alle operazioni in derivati ed alla consistenza del volume dei crediti deteriorati in corso di accertamento, l'attrice può lamentare quale danno da investimento disinformato quello derivante dall'oscillazione del prezzo di mercato del titolo connessa alla concretizzazione dei rischi in questione e al detrimento patrimoniale dell'emittente che ne dovesse essere derivato, trattandosi di pregiudizio riflesso non risarcibile di cui ha assunto consapevolmente il rischio al momento dell'assunzione della qualità di socia.
pagina 16 di 40 Giudizio d'appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA AFFERMATO CHE "L'INFONDATEZZA DELLA
PROSPETTAZIONE DELL'ATTRICE EMERGE DALLA STESSA RELAZIONE ISPETTIVA
DELLA BANCA D'ITALIA DEL 12 MARZO 2013" (VIOLAZIONE ART. 2423 C.C. E
SEGUENTI; ART. 114 TUF)
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che "l'infondatezza della prospettazione dell'attrice emerge dalla stessa relazione ispettiva della Banca d'TA del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 96,2% delle rettifiche prospettate"
(sent. imp. p. 40) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti;
art. 114 TUF).
L'Appellante sostiene che avrebbe recepito solo una parte delle maggiori svalutazioni a CP_2 suo giudizio “implicite” nel rapporto ispettivo in questione, ritenendo che l'ammontare di maggiori svalutazioni indicato dalla Banca d'TA all'esito dell'ispezione del 2012-2013 dovesse essere esteso anche ai crediti non oggetto di ispezione, e formula una serie di censure attinenti al merito gestorio .
2. SECONDO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NEL FAVORE MANIFESTATO PER LA PERIZIA TASCA-CASTELLI
OMETTENDO DI RILEVARNE GLI INESCUSABILI ERRORI METODOLOGICI E LA
CONSEGUENTE IRRILEVANZA PROBATORIA (MOTIVAZIONE APPARENTE;
VIOLAZIONE ART. 132 C.P.C.)
Riguarda l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha deciso di non discostarsi dalle risultanze della perizia "non potendosi trarre diverse conclusioni all'esito della Perizia Persona_7
(sent. imp. p. 41), “omettendo di rilevarne gli inescusabili errori Persona_8
metodologici e la conseguente irrilevanza probatoria (motivazione apparente;
violazione art. 132 c.p.c.)”.
pagina 17 di 40 Secondo l'appellante la sentenza appellata ha omesso qualsiasi motivazione, limitandosi ad una motivazione apparente, mediante il rimando alla sentenza "Alken", del proprio aprioristico favore alla Perizia Persona_7
3. TERZO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA QUANDO AFFERMA CHE L'ASSUNTO DAL QUALE MUOVE L'ATTRICE
SI FONDA SULLA PROSPETTAZIONE DI UN IMPATTO RETROSPETTIVO DEGLI
ACCERTAMENTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA IN ORDINE ALLA
CONSISTENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI BILANCI DEGLI ANNI PRECEDENTI
(MOTIVAZIONE APPARENTE;
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C.; VIOLAZIONE
DELL'ART. 2423 E SS. C.C.)
Riguarda l'erroneità dell'affermazione secondo la quale "l'assunto da cui muove l'attrice si fonda sulla prospettazione di un impatto retrospettivo degli accertamenti delle autorità di vigilanza in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati sui bilanci degli anni precedenti"
(sent. imp. p. 32) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti).
Secondo l'appellante, sotto tale profilo la sentenza si manifesta assolutamente illogica e priva di motivazione (art. 132 c.p.c.) in quanto si limita ad un mero richiamo alla sentenza "Alken".
4. QUARTO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO CONGRUA
L'INFORMATIVA CONTENUTA NEL PROSPETTO INFORMATIVO PER L'AUMENTO
DI CAPITALE 2014 IN RELAZIONE ALLA ENTITÀ DEI CREDITI DETERIORATI
(MOTIVAZIONE APPARENTE (VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. E ART. 94 TUF)
Riguarda l'erroneità della sentenza in cui ha ritenuto che il Prospetto informativo dell' CP_11
2014 rispettasse il disposto dell'art. 94 TUF (motivazione apparente;
violazione art. 132 c.p.c.; violazione art. 94 TUF).
L'appellante sostiene che:
− il prospetto ex art. 94 TUF pubblicato tra il 6 e il 12 giugno 2014 consisteva di 534 pagine (513 nel testo base e 21 nei due supplementi);
− la prima pagina del Prospetto (doc. 26) rinviava ovviamente al successivo capitolo 4 dedicato ad illustrare i "Fattori di rischio" dell'investimento. Tale capitolo si sviluppava per un totale di 76 pagine (da pag. 99 a pag. 175). In particolare identificava CP_2
ben quarantotto diversi tipi di rischio - quasi si trattasse di un manuale destinato a pagina 18 di 40 studenti universitari - che comprendevano praticamente ogni area di potenziale criticità connessa allo svolgimento dell'attività bancaria: dal rischio liquidità, al risk management, al rischio operativo;
− di tali 76 pagine complessive, al tema "Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito" (da pag. 108 a pag. 113) erano dedicate appena 5 pagine e sei righe, dense di banalità;
− alla già richiamata ispezione di Banca d'TA erano dedicate appena sei righe (di seguito trascritte "Si segnala, inoltre, che dal mese di novembre 2012 al mese di marzo
2013, si è svolto un accertamento ispettivo di Banca d'TA mirato a valutare
l'adeguatezza delle rettifiche di valore sui Crediti Deteriorati (sofferenze, incagli e ristrutturati). Gli esiti degli accertamenti, consegnati ufficialmente al Gruppo in data 4 giugno 2013, hanno portato alla modifica degli accantonamenti su crediti - già recepiti nel Bilancio 2012 - portando il valore complessivo delle rettifiche nette dei crediti verso la clientela per l'esercizio a Euro 2,656 miliardi.");
− pertanto affermare che l'investitore accorto fosse stato allertato sullo stato comatoso della è falso e contraddittorio. Falso perché le conclusioni dell'ispezione di CP_2
Banca d'TA - della quale nel Prospetto 2014 non si fa parola - erano in realtà di inaudita severità per (doc.
4. p 19). Contraddittorio perché in tutte le successive CP_2
comunicazioni ha costantemente affermato che la BC non aveva alcun potere CP_2
di imporre rettifiche ai crediti iscritti in bilancio, che il suo era un esercizio puramente prudenziale, e che i quasi otto miliardi di rettifiche iscritte nel bilancio al 31.12.2014 erano solo dovute ad una modifica dei criteri di valutazione interni della CP_1
− che la sentenza appellata ha, infine, errato nel ritenere esaustivo il Prospetto
Informativo per l'aumento di capitale 2014, in quanto contrariamente a quanto
(affermato in sentenza, nel 2014 non intervenne nessuna modifica sui criteri di valutazione dei crediti e tanto meno sarebbe mai potuta intervenire ad opera della BC per la semplice ed assorbente ragione che il Regolamento (UE) N. 1024/2013 del
Consiglio Europeo del 15.10.2013 che ha attribuito alla Banca Centrale Europea a partire dal 4.11.2014 compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, stabilisce espressamente che "nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da modificare il quadro di
pagina 19 di 40 regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti del diritto dell'Unione e nazionale". Infatti la BC non aveva alcun potere in materia contabile e quindi nessun potere di introdurre "un cambio sostanziale della metodologia relativa alla classificazione ed alla valutazione dei crediti […] in discontinuità con la prassi italiana e le policy delle banche italiane" (doc. 58, p. 70);
− l'informazione del Prospetto informativo dell'aumento di capitale 2014 si rivela, quindi, del tutto ambigua, anodina, superficiale, manipolativa e strutturalmente falsa;
− il mercato non è stato affatto informato in modo appropriato del rischio rappresentato dal credito deteriorato della CP_1
− avrebbe dovuto informare gli investitori nel Prospetto informativo 2014 non del CP_2
"rischio" rappresentato dai crediti deteriorati, perché questo rischio ben prima della presentazione del Prospetto il 6.6.2014 si era già verificato, ma dell'ammontare dei crediti deteriorati al 31.12.2013;
− la violazione dell'art. 94 TUF è documentalmente provata dalla mera omissione nel
Prospetto di aumento capitale delle informazioni che: (i) l'esito dell'ispezione della
Banca d'TA del 2021/2013 consegnato alla nel giugno 2013 riguardasse solo CP_2
un sesto dell'ammontare dei crediti deteriorati;
(ii) su tale porzione fossero state richieste rettifiche aggiuntive pari a oltre il 50% di quanto accantonato;
(iii) sulla restante porzione dei 5/6 del portafoglio la avesse deciso di non effettuare CP_2
alcuna rettifica aggiuntiva;
(iv) l'ispezione avesse accertato che seguiva prassi CP_12
valutative non prudenti, si avvaleva di perizie datate e premiava i propri funzionari per non rilevare le necessarie rettifiche sui crediti deteriorati, prova la violazione dell'art. 94 TUF.
5. QUINTO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - OMISSIONE DI
PRONUNCIA NELLA PARTE IN CUI NON HA VALUTATO LA DOMANDA DI
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA EX ART. 94 TUF MA SOLO COME "CARENZE
INFORMATIVE" (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART. 94 TUF)
Riguarda l'omessa pronuncia nella parte in cui non ha valutato la domanda di responsabilità della banca ex art. 94 TUF ma solo come "carenze informative" (violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 94 TUF)
pagina 20 di 40 Sostiene l'appellante che la responsabilità dell'appellata da Controparte_13
[... capitale 2014 si fonda, infatti, sull'art. 94 TUF laddove questo sanziona la condotta dell'emittente che rediga un Prospetto carente sotto il profilo della veridicità e della CP_13
completezza salvo che l'emittente fornisca la prova di avere adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. La norma realizza pertanto un'inversione dell'onere probatorio a favore e non contro l'investitore, presumendo l'idoneità del mendace o incompleto a Controparte_13
influenzare e/o ad alterare la scelta di investimento e sancisce, quindi, una presunzione di colpa dell'emittente il cui superamento potrà avvenire esclusivamente assolvendo l'onere dettagliato da Cass. 2654/19.
Secondo l'appellante, la banca non ha affatto fornito la prova liberatoria ex art. 94, co. 8 TUF, non avendo dimostrato di aver adottato "ogni diligenza" tesa ad assicurare la corrispondenza dei fatti propalati alla verità e soprattutto che abbia adottato ogni cautela affinché gli stessi "non presentassero omissioni tali da alterarne il senso". Al contrario mentre sin da marzo 2014 iniziava a contabilizzare i crediti deteriorati seguendo l'AQR - i cui esiti erano quindi certi ed ineluttabili - non ne faceva alcuna menzione nel Prospetto informativo nel quale invece tali effetti erano presentati come meramente potenziali ed ipotetici. Il "senso" della comunicazione offerta in sede di Prospetto informativo 2014 è stato quindi completamente alterato e travisato.
In replica alle deduzioni contenute nella sentenza circa la assunta sufficienza del Prospetto informativo 2014, l'appellante ritiene opportuno sottolineare come fino all'aumento di capitale
2014 è stata sempre sanzionata da in tutte le operazioni di aumento di capitale CP_2 CP_9
condotte dal 2008, nonché per altre operazioni di offerta titoli anche non azionari sub specie di aperta violazione del ricordato art. 94 co. 2 TUF.
6. SESTO MOTIVO D'APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO IL "PIANO
INDUSTRIALE" 2013-2017 UN PURO FATTO GESTORIO. (VIOLAZIONE DEGLI CP_2
ART. 94 E 114 TUF).
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Piano industriale 2013-
2017 allegato al Prospetto informativo per l'aumento di capitale 2014 fosse un insindacabile
"fatto gestorio", e non invece un documento di imprescindibile valenza informativa anche pagina 21 di 40 perché i capitali raccolti con l'aumento erano finalizzati alla sua realizzazione (violazione dell'art. 94 e dell'art. 114 TUF)
Sostiene l'appellante che:
− Borsa TAna nel proprio sito istituzionale ben chiarisce che "Il piano industriale consente all'impresa la necessaria visibilità per attirare risorse finanziarie, indispensabili alla realizzazione delle azioni pianificate: il documento infatti costituisce uno degli elementi chiave valutati dagli investitori per decidere se impegnare i loro capitale in un'azienda". Affermazione di indiscutibile ovvietà per qualsiasi investitore ma che conferma l'errore commesso da chi considera il Piano industriale un fatto di pura gestione;
− l'appellata attribuisce l'azzeramento dell'avviamento nel bilancio al 31.12.2014 al perdurare della situazione economica negativa, ma contrariamente a tale affermazione dopo un biennio di decrescita, nel corso del 2014 il PIL italiano invertì la direzione di marcia e torno positivo. E quindi nessuna motivazione tecnica sussiste in relazione a tale azzeramento se non l'emersione di una quantità impressionante di posizioni deteriorate che, da un lato, attestavano la pessima operatività dell'istituto e, dall'altro, ne pregiudicavano seriamente le prospettive di redditività. il Piano Industriale 2013-2017 è posto a base nel Prospetto informativo 2014. Tanto che in tale documento viene citato in infinite occasioni (doc. 26, p. 41; p. 43; p. 49; p. 99; p. 100; p. 102; p. 101; p. 186; p.
188; p. 190; p. 196; p. 240; p. 307; p. 308; p. 309; p. 317; p. 318; p. 390; p. 449) nonché allegato a tale Prospetto informativo (ivi, p. 457) proprio perché il denaro raccolto con l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere utilizzato espressamente per la attuazione del Piano Industriale (e non certo al ripianamento delle perdite pregresse da crediti deteriorati sottaciuti al mercato come dimostrato dalla Perizia;
Persona_8
− nei fatti l'evoluzione della Banca ha evidenziato, invece, come il Piano Industriale di
2013-2017 - alla base del Prospetto informativo di aumento di capitale 2014 ed a CP_2
questo allegato - risultasse del tutto irragionevole.
7. SETTIMO MOTIVO DI APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI AFFERMA CHE LE CENSURE MOSSE
DALL'ATTRICE IN ORDINE ALLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NELLA
COLLOCAZIONE PRESSO LA CLIENTELA DI INVESTIMENTI IN DIAMANTI, E
pagina 22 di 40 ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE NON COMPLIANT AVESSERO CARATTERE
GESTORIO (VIOLAZIONE ART. 2423 E SS. C.C., ART. 94 E 114 TUF).
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che le censure mosse dall'attrice in ordine alle pratiche commerciali scorrette nella collocazione presso la clientela di diamanti da investimento e all'organizzazione aziendale non compliant avessero carattere esclusivamente gestorio (sent. imp. p. 15) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti;
violazione dell'art. 94 e dell'art. 114 TUF).
Secondo l'appellante che la sentenza impugnata assume - genericamente - che le pratiche scorrette nelle quali è incorsa la appellata (contratti di fideiussione violativi della normativa antitrust;
collocamento di diamanti da investimento a prezzi incongrui;
iscrizione di un avviamento fondato su di un piano industriale irragionevole in palese violazione dello IAS 36) costituiscono questioni gestorie che non avrebbero potuto influire sul prezzo dei titoli inopinatamente acquistati dalla Si tratta - secondo l'appellante - di assunto infondato Pt_1
atteso che, a livello contabile, tali violazioni inficiavano la correttezza del Piano Industriale e, quindi, l'avviamento iscritto in bilancio, e incidevano sul valore effettivo delle azioni al momento dell'acquisto, che la S.C. indica a riferimento per la corretta quantificazione del danno.
8. OTTAVO MOTIVO D'APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE
HA RITENUTO SUFFICIENTI AL 2013 LE INFORMAZIONI DIFFUSE AL MERCATO
DA SULL'OPERAZIONE "ALEXANDRIA" TALI DA ESCLUDERE QUALSIASI CP_2
OPACITÀ INFORMATIVA MENTRE SOLO NEL 2015 LA CONSOB SI È
DEFINITIVAMENTE PRONUNCIATA (VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. E
DELL'ART. 94 TUF)
Tratta dei vizi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficienti le informazioni diffuse al mercato al 6.2.2013 e al 24.3.2013 sulla mancata contabilizzazione del fair value negativo dell'operazione " e la sua contabilizzazione "a saldi aperti" anziché "a CP_8
saldi chiusi", come invece poi imposto dalla l'11.12.2015 (violazione art. 132 c.p.c. e CP_9
dell'art. 94 TUF ).
Secondo l'appellante appare del tutto contraddittoria la sentenza impugnata secondo la quale l'investitore avrebbe dovuto avvedersi già al 6.2.2013 del primo ordine di falsità inerente alla pagina 23 di 40 mancata iscrizione del fair value negativo dell'operazione o al 24.3.2013 del CP_8
secondo di tali ordini di falsità relativo alla erronea contabilizzazione come Titoli di Stato e non, invece, di derivati creditizi, in quanto risulta che la stessa ha ritenuto CP_9
indispensabile imporre la corretta contabilizzazione l'11.12.2015, facendo così chiarezza sull'intera operazione.
9. NONO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO NON
SUSSISTENTE IL NESSO DI CAUSALITÀ (VIOLAZIONE DELL'ART. 94 DELL'ART. 114
TUF E DELL'ART. 2043 C.C.)
Tratta della erroneità della sentenza quando afferma che le censure mosse dall'attrice in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione dei crediti deteriorati siano prive di fondamento (violazione dell' art. 94 e dell'art. 114 TUF).
L'appellante ritiene errate le seguenti affermazioni del Tribunale: “In conclusione la domanda dell'attrice è priva di fondamento e deve essere respinta perché nel breve lasso di tempo in cui ha investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione dell'aumento di capitale CP_2
2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che
l'avrebbero indotta a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo il rischio nella quotazione di borsa del titolo.
384. La perdita subita dall'attrice non è, quindi, causalmente connessa alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio."
10. DECIMO MOTIVO D'APPELLO – CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA ABNORME
QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PARI AL VALORE DELLA CONTROVERSIA
(VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C.)
Tratta, infine, della erroneità della sentenza nella parte in cui ha “condannato la sig. ad Pt_1
un importo del tutto abnorme (e punitivo) di spese legali nonostante la richiesta di rinvio a giudizio dei vertici apicali della per falso in bilancio 2013 e falso in prospetto 2014, CP_2
circostanza che di per se stessa ne ampiamente giustifica l'avvio dell'azione risarcitoria.
(violazione art. 132 c.p.c.)”.
pagina 24 di 40 Sostiene l'appellante che con la sentenza impugnata il Tribunale ha condannato (art. 91 c.p.c.) la anche alle spese di causa secondo i massimi di tariffa, arrivando quindi con accessori Pt_1
e ritenuta d'acconto ad un importo complessivo di € 11.114,11, al quale devono sommarsi le spese di iscrizione al ruolo oltre alla liquidanda tassa di registro sulla sentenza, a fronte di appena € 14.517,42 di petitum. Il Tribunale ha motivato sul punto con la pretesa complessità della questione, ma tale motivazione risulta - secondo l'appellante - del tutto insufficiente, atteso “che il giudice ex professo si è richiamato a propria precedente giurisprudenza (c.d. sentenza ) e quindi tale assunta complessità era già tutta assorbita dal passivo richiamo a CP_10
tale sentenza, oltre che alle difese di parte appellata pedissequamente seguite dal Tribunale. Né maggior spessore motivazionale può trovare il richiamo alla numerosità dei documenti asseritamente esaminati dal Tribunale, atteso che la sentenza ne richiama appena nove”.
Precisa, infine, l'appellante che da ultimo è stata ritenuta abnorme una condanna alle spese per importo superiore all'oggetto della domanda (Corte App. Firenze sez. lav. 3.5.2013 CP_14
e che, se le spese devono essere commisurate al petitum (Cass. 5.11.2011, n. 226), di
[...] fronte ad un petitum di € 14.517,42 una condanna alle spese superiore a complessivi €
11.600,00 risulta davvero eccessivo.
In ordine alla quantificazione del danno asseritamente subito, l'appellante ha precisato che:
− in principalità, il danno sofferto è da quantificarsi in 14.517 euro;
− in primo subordine, ove si escludano le perdite sofferte sulle azioni cedute nel mese di settembre 2014 pari a euro 3.629,824 ritenendole dovute all'andamento di mercato e quindi non ricollegabili alle false informazioni il cui disvelamento è successivo alla cessione, la perdita sofferta sarebbe da ritenersi pari a 10.888 euro;
− in secondo subordine, la sig.ra ha diritto al risarcimento in relazione alle perdite sofferte Pt_1
relative alle 18.496 azioni che possedeva al momento del disvelamento del vero. Il complessivo costo di acquisto delle suddette 18.496 azioni era pari a 22.320,80 euro così determinato:
13.632,44 euro relativo alle nr.
9.341 azioni sottoscritte in aumento di capitale, 8.688,36 euro relativo alle 9.155 azioni acquistate sul mercato borsistico. Di conseguenza il danno risarcibile risulta, in questa ipotesi, di Euro 7.422,90 pari alla differenza tra il suddetto ammontare di
22.320,80 euro e l'importo di 14.897,90 euro ricavato con le cessioni del 27 e del 29 ottobre;
− in terzo subordine, ove si decida di limitare il risarcimento alle sole azioni acquistate il 10 e il
22 ottobre (subito prima dell'esito dell'AQR) e vendute i successivi 27 e 29 ottobre (subito pagina 25 di 40 dopo), caso di scuola per l'applicazione del criterio della quantificazione del danno in caso di omissione di informazioni noto come event study, la perdita ingiustamente sofferta risulterebbe comunque pari a 1.363 euro (8.687- 7.324);
− in estremo subordine, l'appellante si rimette alla Corte sulla scelta di un diverso criterio rispetto a quelli summenzionati che risponda al principio di equità ex art. 1226 c. c. 116;
− qualora mai, dovessero poi sussistere dubbi sul danno come sopra quantificato la Corte potrà disporre apposita CTU secondo quanto già richiesto nel procedimento a quo.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Parte appellante all'udienza dell'8.11.2023 e, poi, nella propria comparsa conclusionale, ha chiesto la sospensione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sul presupposto della pendenza di un procedimento penale avanti il Tribunale penale di Milano instaurato nei confronti (tra gli altri) degli ex vertici della , , e Parte_3 Controparte_4 CP_15 CP_16
e della banca stessa quale responsabile civile per i reati di falsità di bilanci (art. 2622 c.c.);
[...]
falsità di prospetti informativi (art. 173 bis TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) in relazione a: il bilancio al 31.12.2013, il bilancio al 31.12.2014, l'aumento di capitale 2014; l'aumento di capitale 2015; la relazione semestrale al 30.6.2015, nonché il bilancio al 31.12.2015 e la relazione semestrale al 30.6.2016.
Sussistono, secondo l'appellante gli estremi per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. dovendo il
Tribunale penale nel procedimento dedotto "risolvere una controversia (art. 75 c.p.p.), dalla cui definizione dipende la decisione della controversia" e sussistendo un “evidente rischio di contrasto di giudicati, in relazione alla domanda principale della appellante”.
L'appellata si è opposta all'accoglimento di tale istanza, deducendo che
− la costituzione di parte civile della nel predetto procedimento penale è inammissibile in Pt_1
quanto, essendo stata svolta dopo la pubblicazione della sentenza civile di primo grado
(pubblicata in data 23 gennaio 2023), si pone in violazione dell'art. 75 c.p.p.;
− il GUP presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Fiammetta Modica, con ordinanza depositata in data 22 aprile 2024 ha, infatti, escluso la costituzione di parte civile della sig.ra “per Pt_1 improcedibilità della domanda già avanzata in sede civile, nell'ambito di giudizio nel quale è intervenuta sentenza di merito ex art. 75 c.p.p.” (doc. 96, pp. 17 ss. e p. 42).;
− conseguentemente, non vi è alcuna pregiudizialità tale da giustificare l'avversaria richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c..
pagina 26 di 40 All'udienza del 6.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c., non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il presente giudizio e il procedimento penale n.
33714/16 R.G..N.R. pendente avanti il Tribunale di Milano, in relazione al quale l'odierna appellante non riveste neppure la qualità di parte processuale.
Come noto, la sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa (Cass. 21396/12; Cass. 25272/10, in cui si legge: «L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio
(civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti»; Cass.
511/2013; Cass. 39/2013).
Ciò posto, ritiene la Corte che l'istanza in questione non possa essere accolta in quanto nessuna pronuncia, pregiudicante in senso stretto, rispetto alla posizione soggettiva dell'odierna appellante è destinata ad essere adottata nel processo penale pendente, sicché tra le due cause può solo ravvisarsi un collegamento per coincidenza di riscontri fattuali e questioni giuridiche da risolvere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'impugnazione vada rigettata sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
pagina 27 di 40 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
Come si è detto, la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento della asserita responsabilità della banca per danno da investimento. In particolare, ha lamentato un danno da Parte_1
investimento, deducendo che avrebbe comunicato al mercato, Controparte_1 mediante il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2014 (e i bilanci 2013 e 2014) false informazioni, determinando in tal modo scelte di investimento non consapevoli, con riferimento:
1. alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. CP_3
operazione CP_8
2. all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata, secondo la prospettazione attorea, una situazione patrimoniale dell'istituto di credito talmente critica da non consentire, già all'epoca, la prosecuzione dell'attività bancaria.
Quanto alla seconda falsità dedotta, la ad avviso dell'odierna parte appellante, non avrebbe CP_1
correttamente rappresentato nei bilanci 2013 e 2014 i dati relativi ai crediti deteriorati con conseguente riversamento di tali dato nel prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale
2014. Tale falsità si desume, secondo parte attrice, dal fatto che la banca, a seguito delle attività ispettive cui era stata sottoposta - quella compiuta da Banca d'TA tra il novembre 2012 e il marzo
2013 e quella condotta nel corso del 2013 dalla BC nel contesto del c.d. “Asset Quality Review” (cd.
AQR) - aveva provveduto, in aderenza alle indicazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza, ad incrementare gli accantonamenti sui crediti iscritti in bilancio.
Pertanto, ritiene la Corte che sia dirimente accertare se le diverse valutazioni sui crediti deteriorati successivamente operate dalla debbano ritenersi legate a errori contabili, come sostenuto dagli CP_1
attori, o se siano dovute ai nuovi sistemi di rilevazione indicati dalla BC Asset Quality Review, come ritenuto dalla Banca.
Ebbene, come messo in luce anche da numerosi precedenti della giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi sulle medesime questioni, la necessità di apportare correzioni ai bilanci per rettificare i crediti deteriorati è sorta a seguito dell'introduzione, da parte dell'organo di vigilanza comunitario, di pagina 28 di 40 criteri di valutazione più stringenti dei NPL, in forza dei quali tutti gli enti creditizi sono stati invitati ad avere un approccio più prudenziale per il futuro.
In particolare, l'esito dell'Asset Quality Review ha determinato la necessità per tutte le banche sottoposte a detto esame di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali rispetto a quelle pregresse, senza, tuttavia, impattare sui bilanci pregressi imponendone la revisione.
In altri termini, l'impostazione del controllo di vigilanza si è fondato su verifiche a campione e sull'utilizzo di dati anche successivi rispetto al momento di redazione dei bilanci, ed è stata improntata ad un'ottica di maggiore restrizione e rigore rispetto a quanto fatto in precedenza dagli istituti bancari.
Tale conclusione risulta ulteriormente confermata dalla circostanza per cui sia la Banca d'TA sia la
BC si sono limitate, in un'ottica prudenziale, ad invitare a stanziare a conto economico nei CP_2 bilanci futuri ulteriori accantonamenti, escludendo l'esistenza nei bilanci esaminati di falsi contabili, tanto è vero che le Autorità di Vigilanza non hanno irrogato a alcun tipo di sanzione, come si CP_2
evince, peraltro, dalle affermazioni rese dal Presidente della nella lettera inviata CP_9 Persona_9
alla Guardia di IN (cfr. doc. 73 parte appellata).
In pratica, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “a prescindere dal fatto che siano rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione
e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
Del resto la BC all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la ha ritenuto di impugnarli CP_9
di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la CP_9
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio 2014 di sono state determinate da “una revisione CP_2
pagina 29 di 40 delle metodologie e dei parametri per la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della Banca” (v. doc. 32 di parte convenuta a pag. 44)”.
Per quanto riguarda le plurime consulenze e perizie che sono state svolte nell'ambito di diversi procedimenti giudiziari in relazione ai medesimi fatti, occorre rilevare che vi è un contrasto tra le valutazioni dei vari periti: le relazioni peritali e Per_10 Persona_8 Persona_11
affermano l'esistenza di falsificazioni di bilancio riferite ai documenti contabili oggetto del presente giudizio, mentre le perizie e giungono a conclusioni opposte. Persona_7 Persona_12
Ciò posto, occorre, innanzitutto, osservare che il contrasto esistente tra le valutazioni tecniche effettuate dai diversi periti, da un lato, rende evidente la discrezionalità dell'operatore al momento della individuazione e classificazione delle posizioni di NPL, dall'altro, palesa la necessità di far riferimento ai dati oggettivi rappresentati dagli esiti delle predette valutazioni operate dagli organi di vigilanza.
In secondo luogo, occorre rilevare che risultano maggiormente suscettibili di positivo apprezzamento
(come, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria) le risultanze della perizia
[...]
la quale ha sottolineato la natura sostanzialmente prudenziale del Comprehensive Assessment, Per_6
evidenziando come un risultato diverso tra la valutazione di un credito del team AQR e la valutazione dello stesso credito da parte della Banca non abbia come conseguenza l'ipotesi che la Banca stia infrangendo le regole contabili e le procedure interne.
Il Collegio ritiene, inoltre, condivisibili le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n.
3161/23 per cui “l'impostazione metodologica della perizia “deve ritenersi erronea Persona_8
perché non considera in maniera corretta la distinzione tra cambiamenti nelle stime contabili ed errori contabili e interpreta in modo impreciso la definizione di errore nel bilancio” (pag. 6 doc. A£ BMPS).
La perizia , infatti, qualifica i rilievi - mossi dalla Banca d'TA e dalla BC a fini Per_5
esclusivamente prudenziali - quali errori contabili, con un automatismo che la Corte, per le ragioni ampiamente evidenziate in precedenza, non ritiene convincente”.
Risulta, pertanto, corretta la sentenza di prime cure laddove ha rilevato che “le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio.
pagina 30 di 40 Al riguardo il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla CP_1 questione nella sentenza ( v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82), non potendo trarsi diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al documento Persona_5
n. 61.
La perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza
[...]
ma non pare tenere in adeguata considerazione che, come già sottolineato, anche la Per_6
declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8”.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve, quindi, escludersi la sussistenza delle falsità e illiceità allegate dall'odierna parte attrice appellante con riferimento ai crediti deteriorati e ai relativi accantonamenti.
Passando all'esame delle censure sollevate in relazione alla portata decettiva della asserita erronea contabilizzazione della c.d. operazione " , parte attrice appellante ha dedotto due ordini di CP_8 falsità: l'omessa rilevazione di un fair value negativo iniziale e la contabilizzazione "a saldi aperti" piuttosto che "a saldi chiusi".
Ebbene, anche in questo caso ritiene la Corte che sia dirimente accertare, innanzitutto, la correttezza o meno dell'operato degli amministratori di rispetto alla quale è sufficiente richiamare le CP_2
valutazioni espresse da questa Corte con la citata sentenza del 9.11.2023 n. 3162, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi.
In particolare, ritiene la Corte che siano condivisibili e dirimenti le seguenti considerazioni contenute nella predetta sentenza:
− l'operazione “Alexandria” presenta plurimi elementi di differenziazione rispetto a un derivato creditizio standard per le seguenti ragioni:
pagina 31 di 40 a. era caratterizzata dalla separata negoziabilità giuridica dei singoli elementi contrattuali di cui era composta e dalla non contestualità delle operazioni di acquisto dei titoli e di stipulazione dei repo; non presentava una completa corrispondenza tra i flussi generati dai singoli strumenti e quelli di un CDS;
aveva un differente business purpose, non integralmente riconducibile alla mera vendita di protezione sul “rischio TA” (come correttamente rilevato da nella Nota integrativa al Bilancio 2012 - doc. 47 CP_2
; Pt_1
b. l'operazione ” comprendeva anche: (i) la linea di credito, cd. “repo facility”, CP_8
che esponeva la a un rischio di liquidità ben superiore a quello eventualmente CP_1
generato dalla semplice vendita di protezione tramite un credit default swap e, al contempo, forniva a una copertura dal rischio cd. di “jump to default”, cioè dal CP_3
rischio di improvvisa insolvenza dello Stato italiano (con conseguente insolvenza di
, che è estranea ai meccanismi dei derivati creditizi (cfr. doc. 38 ; (ii) CP_2 CP_2
l'Asset swap, che prevedeva l'obbligo di in caso di default dell'TA, di liquidare CP_2
a tutti i flussi di cassa futuri dovuti in base agli indici contrattuali, esponendo CP_3
così la anche ad un elevato rischio di tasso di interesse, anch'esso estraneo alla CP_1
operatività di un credit default swap (cfr. doc. 38 ; CP_2
c. presentava le caratteristiche proprie di un term structured repo (che viene generalmente rilevato in bilancio a “saldi aperti”) e, segnatamente: (i) la presenza di derivato di copertura del rischio di tasso di interesse (interest rate swap); (ii) l'inserimento della linea di liquidità e (iii) la previsione della clausola cheapest to delivery option;
d. la contabilizzazione aggregata, secondo gli indicatori forniti dallo IAS 39 IG B.6, presuppone la ricorrenza di quattro circostanze che devono ricorrere congiuntamente: (i) che le transazioni siano state sottoscritte contemporaneamente e siano tra di loro correlate;
(ii) che abbiano la stessa controparte;
(iii) che si riferiscano allo stesso rischio;
(iv) che non sussista alcuna esigenza economica evidente o finalità commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni. Nell'operazione “Alexandria” non è ravvisabile la presenza del primo, del terzo e del quarto, indicatore. Quanto al primo indicatore (contestualità delle transazioni), i contratti stipulati nell'ambito dell'operazione - ancorché legati da un unico accordo negoziale, il CP_8
Mandate Agreement - sono tra di loro temporalmente separati. Più specificamente,
pagina 32 di 40 l'acquisto dei titoli BTP2034 è stato antecedente alla data di stipula del repo, intervenuta il 23 settembre 2009. Segnatamente, la ha proceduto a quaranta acquisti a termine CP_1
di BTP, aventi scadenza il 10 agosto 2034, nell'intervallo di tempo tra il 3 agosto 2009 ed il 18 settembre 2009, tutti aventi come settlement date il 28 settembre 2009. Con riferimento al terzo indicatore (identità del rischio), seppure il rischio comune per le controparti era quello di credito collegato alla Repubblica italiana, a ciò deve aggiungersi il rischio di tasso connesso all'acquisto del BTP2034 finanziato in repo, che ha inteso coprire con la stipula dell'IRS. Relativamente al quarto indicatore, CP_2 vanno condivise le valutazioni dei giudici penali secondo cui nell'operazione
“Alexandria” ricorreva “un business purpose sostanziale non perseguibile attraverso una singola operazione di credit default swap.” (Sentenza, pag. 1222). Ciò in quanto le finalità economiche perseguite dal management del Gruppo MPS nella realizzazione dell'operazione “ erano duplici: da un lato, remunerare per la CP_8 CP_3
sostituzione delle notes attraverso le condizioni del repo e della repo facility;
CP_8
dall'altro, comunemente ed in linea con le strategie di banking book cristallizzate nella delibera del C.d.A. del 14 maggio 2019, l'esigenza di diversificare il profilo di rischio degli investimenti pregressi, aderendo a forme di investimento in titoli di Stato più congeniali alla strategia di lungo termine fatta propria dalla Banca senese e adottata nel delineato contesto di grave crisi dei mercati finanziari, che imponeva di limitare la volatilità a livello di conto economico.
Il Collegio ritiene, pertanto, di condividere le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella su citata sentenza laddove ha evidenziato che “alla luce delle peculiari caratteristiche dell'operazione
“ ”, non completamente sovrapponibili a quelle di un derivato di credito sintetico, e della CP_8 normativa contabile vigente all'epoca dei fatti in tema di contabilizzazione a “saldi chiusi”, la Corte ritiene corretto – perché aderente ai criteri normativamente fissati – il modello contabile “a saldi aperti” adottato da con riferimento all'operazione oggetto del giudizio: di qui l'impossibilità di CP_2 ritenere integrato l'elemento oggettivo dell'illecito, da intendersi quale erroneità materiale del metodo di contabilizzazione”.
Si tratta, peraltro, della medesima conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello – Seconda sezione penale nelle sentenze n. 3340/2022 (divenuta irrevocabile) e n. 9014/2023 (contro la quale pende ricorso per cassazione), pronunciate sui medesimi fatti oggetto del presente procedimento, con le quali i pagina 33 di 40 giudici penali hanno assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste” ritenendo che l'operazione non sia assimilabile ad un CDS e che, conseguentemente, sia pienamente CP_8 legittima la scelta di contabilizzarla “a saldi aperti”.
Parimenti condivisibili risultano le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n.
3162/23 in ordine alla non ravvisabilità del requisito soggettivo della colpa, ulteriore elemento costitutivo della dedotta responsabilità della banca. In particolare, la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata esclusa sulla base delle seguenti ragioni:
− è pacifico che, all'epoca delle evenienze per cui è causa, vigesse uno stato di profonda incertezza circa la disciplina applicabile ad un'operazione complessa e articolata quale l'operazione “ . Nel panorama dei principi contabili internazionali di riferimento CP_8 non vi era, infatti, una disciplina specifica per le operazioni del tipo “long term structured repo”, caratterizzate dall'esistenza di più transazioni formalmente e giuridicamente autonome le une dalle altre;
− l'ambiguità del quadro normativo di riferimento e la conseguente incertezza interpretativa avevano, peraltro, condotto le Autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali, nonché tutti i soggetti che si erano espressi sulla questione, a sostenere la “non censurabilità” della modalità di contabilizzazione adottata da In particolare, con il Documento congiunto di Banca CP_2
d'TA-Consob-IVASS dell'8 marzo 2013 (doc.29, fascicolo primo grado e Virmont), le CP_10
Autorità di vigilanza - richiamato lo IAS 39 IG B.6, che presuppone, ai fini della contabilizzazione aggregata quale derivato, la ricorrenza congiunta dei quattro indicatori già precedentemente menzionati (id est: i. contestualità temporale delle operazioni;
ii. identità della controparte;
iii. identità del rischio e iv. business purpose sostanziale non perseguibile attraverso una singola operazione di credit default swap) - hanno osservato che la peculiare complessità dell'operazione rendeva “non agevole verificare univocamente gli CP_8 indicatori sopra elencati e, quindi, la sostanza economica dell'operazione e la connessa modalità di contabilizzazione in conformità ai principi IAS / IFRS”, concludendo, pertanto, nell'incertezza, per la “non censurabilità” della modalità di contabilizzazione adottata da CP_2
(cfr. doc. 9 ; CP_2
− - che si era occupata della revisione dei bilanci di per le annualità dal 2008 al CP_17 CP_2
2010 - aveva sempre validato la contabilizzazione dell'operazione e così pure CP_8
pagina 34 di 40 Ernst & Young, subentrata a nel ruolo di revisore dei bilanci 2011 e 2012 di (cfr. CP_17 CP_2
doc. 15 e 16 ; CP_2
Contr
− nominata consulente del nuovo management di nel parere tecnico del febbraio CP_2
2013 (cfr. doc. 7 , aveva fornito dettagliate spiegazioni sulle motivazioni per le quali CP_2 dovesse ritenersi corretta la contabilizzazione dell'operazione a “saldi aperti” (cfr. CP_8
doc. 7 ; CP_2
Non può, pertanto, che ribadirsi la conclusione alla quale questa Corte è pervenuta nella citata sentenza n. 3162/23, laddove ha affermato che “l'assenza nel sistema dei principi contabili internazionali di una disciplina specifica relativa al trattamento di operazioni quali l'operazione “Alexandria”, l'assenza di indicazioni univoche da parte delle Autorità contabili internazionali interpellate sul punto ed il consolidarsi, in un contesto storico di crescente diffusione sul mercato nazionale e internazionale delle operazioni di long term structured repo, di una prassi di mercato orientata nel senso della loro contabilizzazione a “saldi aperti”, impediscono a questa Corte di ravvisare, nella condotta di CP_2 un qualsivoglia profilo di colpevolezza, necessario, al pari dell'elemento oggettivo - comunque insussistente - ai fini di una condanna risarcitoria”.
Giova, peraltro, osservare, ad abundatiam, che - come già evidenziato da questa Corte nella suddetta sentenza - sembrerebbe emergere una sostanziale equivalenza, sotto il profilo dell'idoneità informativa, tra la contabilizzazione a “saldi aperti” e quella a “saldi chiusi”, sia con riferimento alla situazione patrimoniale, sia con riferimento alla misura degli utili realizzati. Per_1 Invero, i dott.ri e hanno precisato che “la contabilizzazione a saldi aperti di una Per_14
transazione strutturata può risultare più esplicita di quella a saldi chiusi, in quanto dà conto separatamente delle diverse componenti e non soltanto della “somma algebrica” dei relativi effetti.”
(cfr. doc. 38 fascicolo primo grado . CP_2
Invero, anche il (organismo competente per l'emanazione dei principi contabili statunitensi), nel Pt_4
giugno 2014, modificando le disposizioni precedentemente vigenti, ha statuito che per le operazioni di long term structured repo con approvvigionamento diretto dei titoli (quali, appunto, l'operazione
) debba farsi ricorso al metodo dei “saldi aperti”, in quanto “la contabilizzazione separata CP_8 riflette più accuratamente gli economics degli accordi ed è coerente con il modo in cui un'entità gestisce i vari rischi derivanti dalle attività di investimento” (cfr. p. 45, doc.9 fascicolo di primo grado
. CP_2
pagina 35 di 40 Si tratta, peraltro, anche in questo caso, della medesima conclusione cui è pervenuta la Corte di
Appello – seconda sezione penale nella sentenza n. 3340/22 (divenuta irrevocabile) laddove ha affermato che “L'istruttoria dibattimentale ha fornito validi elementi per sostenere che la contabilizzazione a saldi aperti offrisse una maggiore qualità informativa. Tale affermazione trova conforto nelle valutazioni di consulente di e Persona_15 Persona_16 Controparte_7
e di e , consulenti di Ivor Scott Dunbar, , Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20
Deutsche Bank AGLondon Branch e Deutsche Persona_21 Persona_22 Persona_23
Bank G. Valutazioni condivisibili perché convergenti, pur nella non piena sovrapponibilità delle operazioni e e perché non validamente smentite, nello specifico, dai portatori di CP_8 Per_2
sapere scientifico incaricati dal Pubblico Ministero. Con riferimento all'operazione , CP_8 [...] si è così espresso: "…se si legge lo stato patrimoniale, con l'esposizione a saldi aperti si vede Per_15 nell'attivo, tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, l'investimento in BTP ,e nel passivo, il debito per il finanziamento di quell'investimento. Inoltre, nella nota integrativa, che è parte del bilancio, vi è la composizione per emittenti delle attività disponibili per la vendita e quindi si può leggere la misura dell'investimento in titoli di stato. In questo modo il rischio emittente (il default dello stato italiano) e il rischio di liquidità, cioè della necessità di finanziare l'investimento, sono rappresentati con chiarezza”. Viceversa, "Nel caso dell'esposizione a saldi chiudi si osserverebbe
l'iscrizione del fair value del CDS alla data di riferimento del bilancio tra le attività o le passività finanziarie dì negoziazione in relazione al valore positivo o negativo dello strumento e in nota integrativa si leggerebbe l'esistenza di derivati creditizi ma non della tipologia di rischio sottostante
(non sarebbe perciò noto il rischio di default dello stato italiano) perché la descrizione avviene distinguendo sulla base del rischio di controparte (banche e clientela)" (cfr. Relazione di consulenza tecnica nell'interesse di e del 7 febbraio 2019, pagg. 70-71). Persona_16 Controparte_7
[…] Ulteriore riscontro di come la contabilizzazione a saldi aperti costituisse quella maggiormente idonea ad offrire una migliore rappresentazione della sostanza economica dell'operazione e dei complessivi rischi da essa generati [si rinviene] nella mutata disciplina americana in tema di contabilizzazione dei long structured repo con provvista diretta” (cfr. doc. 62 fascicolo primo grado
. CP_2
Non può, pertanto, che ribadirsi, anche a tal proposito, la conclusione alla quale questa Corte è pervenuta nella citata sentenza n. 3162/23, secondo cui “Se, dunque, il metodo di contabilizzazione adottato dalla Banca non ha determinato alcun vulnus informativo per i lettori del bilancio, deve
pagina 36 di 40 conseguentemente escludersi la configurabilità del nesso di causalità prospettato dalle parti attrici in primo grado. Ed invero, se i due alternativi modelli di contabilizzazione offrivano, di fatto, le medesime informazioni al mercato, viene meno l'assunto per cui se avesse contabilizzato CP_2
l'operazione “ ” a “saldi chiusi” piuttosto che a “saldi aperti”, i pretesi danneggiati non si CP_8
Cont sarebbero determinati all'investimento” (cfr. doc. 92 ).
Quanto alla dedotta omessa rilevazione di un fair value negativo iniziale, ritiene la Corte di dover dare ancora una volta continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 3162/23, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 29017/21: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, “La correttezza dell'operato degli amministratori di si conferma anche con riferimento a questa censura. infatti - a fronte CP_2 CP_2 del corrispettivo pagato “a pronti” da per la cessione dei BPT (tema, questo, su cui si tornerà CP_3
più dettagliatamente nel prosieguo) - ha trattato l'operazione come un finanziamento e, conseguentemente, ha contabilizzato il contratto in bilancio valorizzandolo al corrispettivo (e non al fair value), iscrivendo tra le passività un debito finanziario verso la banca giapponese per
l'ammontare di 3.110,5 milioni di euro.
L'esame della questione relativa all'omessa rilevazione a bilancio del fair value dell'operazione
“ ” impone necessariamente il confronto con il quadro normativo di riferimento, da CP_8
individuarsi nel principio contabile IAS 39 che, in termini generali, detta le regole per rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie.
Quanto alla misurazione iniziale, il paragrafo 43 dello IAS 39 prevede che “quando un'attività o passività è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie”.
Lo stesso IAS 39, tuttavia, contempla un'ulteriore previsione, di segno evidentemente contrario, cristallizzata nel paragrafo 29, del quale ha fatto applicazione nell'iscrivere la passività CP_2
pagina 37 di 40 finanziaria al corrispettivo. La norma in questione così recita: "Se un trasferimento non comporta un'eliminazione perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a riconoscere l'attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto”.
Orbene, in ordine al rapporto intercorrente tra la previsione contenuta nel paragrafo 29 e quella di cui al paragrafo 43 dello IAS 39, questa Corte ritiene di aderire all'interpretazione, invero maggioritaria, secondo cui la prima costituisca norma speciale rispetto alla seconda e, come tale, su di essa prevalente.
A suffragio di tale interpretazione, depongono le condivisibili argomentazioni della Corte d'Appello penale di Milano che, nella sentenza n. 3340/2022, facendo proprie le tesi dei diversi consulenti interpellati e della stessa Banca d'TA, ha affermato che: “Il paragrafo 29 dello IAS 39 non si pone affatto in contrasto con l'orientamento generale del § 43 dello IAS 39, in ragione della circostanza che la passività finanziaria contabilizzata non costituisce, in realtà, una vera e propria passività, bensì rappresenta, e ciò costituisce il presupposto della norma speciale, l'impegno di riacquisto a termine, quale contropartita dell'incasso relativo alla cessione di titoli a pronti. Dunque, diversamente dalle passività, che devono essere contabilizzate al fair value, nel caso di specie non si è in presenza di una passività vera e propria, ma di una sorta di rettifica di una voce dell'attivo - le disponibilità liquide incassate per la vendita dei titoli - che, come tale, dovrà essere contabilizzata ai sensi della norma speciale dettata per la contabilizzazione di tali particolari poste contabili, ovverosia il§ 29 dello IAS
39" (cfr. pag. 1270 Sentenza App. pen. Milano).
Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere che la condotta di presenti profili di illiceità. CP_2
La infatti, non ha omesso l'esposizione in bilancio di un fatto materiale rilevante (id est: la CP_1 passività finanziaria scaturita dall'operazione “ ”) ma, semplicemente, ha ritenuto di CP_8
rilevarla al costo, anziché al fair value, sfruttando una facoltà concessa, ed anzi imposta, secondo la tesi della specialità, dal paragrafo 29 dello IAS 39.
Parimenti corretto deve ritenersi l'operato di laddove ha iscritto i BTP2034 nell'attivo dello CP_2
stato patrimoniale del proprio bilancio al 31 dicembre 2009.
CP_1 Ed invero, diversamente da quanto sostenuto da e Virmont – secondo cui avrebbe CP_2
ingannevolmente rappresentato in bilancio titoli di Stato italiano invero mai acquistati – lo scambio dei BTP2034 è stato effettivo, in quanto avvenuto “allo scoperto” e regolato “per compensazione”:
pagina 38 di 40 ha acquistato i titoli da in Asset Swap e li ha riottenuti dalla stessa CP_2 CP_3 CP_3
controparte ai sensi di un collegato contratto di Repo avente la medesima scadenza.
In estrema sintesi, con i contratti di Asset Swap e Repo, e avevano assunto speculari e CP_2 CP_3 reciproche posizioni di credito e debito dei medesimi beni fungibili, di talché l'adempimento delle relative prestazioni (rispettivamente, consegna dei titoli e consegna del denaro) è avvenuto attraverso il legittimo meccanismo della compensazione e, dunque, senza scambio fisico dei titoli. La circostanza per cui non vi sia stata una movimentazione fisica degli strumenti, dunque, è del tutto irrilevante ai fini dell'effettività della transazione, come d'altronde dimostrato dal fatto - pacifico - per cui ha CP_2
effettivamente acquisito la proprietà dei titoli, esponendosi, di conseguenza, ai rischi e ai benefici connessi all'investimento (e cioè, rispettivamente, al rischio di default della Repubblica italiana e al beneficio dell'incasso delle cedole dei BTP).
Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte d'Appello penale che, nella già citata sentenza
n. 3340/2022, ha escluso che l'assenza di uno scambio fisico dei titoli potesse considerarsi sinonimo di una compravendita fittizia, affermando espressamente che “la vendita dei BTP 2034, avvenuta allo scoperto (da cui l'irrilevanza del mancato acquisto da parte di e regolata mediante CP_3
compensazione, non è stata fittizia, ma reale e produttiva di effetti: la proprietà del titoli BTP 2034 è stata trasferita a che ne ha acquisito i rischi e i benefici, sulla base della sottoscrizione dei CP_2
contratti e a prescindere dal possesso fisico dei titoli, da cui la correttezza dell'iscrizione a bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale, senza che, peraltro, sulla banca gravasse alcun onere di informazione sulle modalità di approvvigionamento dei titoli acquistati.” (Sentenza pagg. 1199-
1200)”.
Risultano, infine, infondate le censure svolte dalla avverso la liquidazione delle spese Pt_1
processuali operata dalla sentenza appellata.
Il giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 7.617,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Il Tribunale ha, pertanto, applicato ai fini della liquidazione delle spese, i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - 26.001) previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.
Ritiene la Corte che la complessità delle questioni trattate, comprovata dalla copiosità delle difese svolte, dall'ingente quantità di documenti prodotti e - in particolare - dalla corposità degli atti difensivi di entrambe le parti, giustifica l'applicazione dei predetti parametri.
pagina 39 di 40 L'appello proposto va, quindi, rigettato in quanto infondato.
Quanto, poi, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'ingente impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti (come già in precedenza esplicitato), nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 5.201- € 26.000).
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 504/23 del Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
liquidate in euro 8.715,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella Controparte_1
misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 7.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA Parte_1 C.F._1
6, MILANO presso lo studio dell'avv. RICCARDO MARTUCCI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1
da delega in atti dagli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI, LAZARE DAVID VITTONE TASSINARI e
MARTINA FERRERO ed elettivamente domiciliatA presso gli indirizzi pec dei predetti difensori:
Email_1
Email_2
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APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 40 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello, per i motivi esposti in narrativa riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 504/2023 pubblicata in data 23.1.2023 nel procedimento RG. 5885/20 notificata il 16.5.2023 e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione o eccezione :
A) Pregiudizialmente : disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinnanzi al Tribunale penale di Milano sez. G.I.P. (dott.ssa Fiammetta
Modica) R.G.N.R. 33714/16; R.G.G.I.P. 3502/17;
A1) in via principale : accertare e dichiarare la responsabilità di nei fatti de quibus; CP_2
A2) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della appellata ex art. 94 CP_2
TUF e ex art. 114 TUF, per i danni che la sig.ra ha subito, a seguito dell'acquisto delle azioni di Pt_1
per aver confidato nella veridicità delle informazioni dalla medesima diffuse in ordine alla CP_2
propria situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria e organizzativa a mezzo, tra l'altro di un falso prospetto informativo e di false informazioni finanziarie e di bilancio a fondamento della decisione di investimento nel 2014 in azioni della e condannarla al pagamento a titolo di risarcimento del CP_1 danno a favore di chi scrive di almeno € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante;
B1) in subordine sul punto: condannare al risarcimento del danno – ove occorrendo ex art. 2043 CP_2
e art. 185 c.p. - in favore della scrivente pari ad € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di
CTU in favore di parte scrivente;
B2) in ulteriore subordine sul punto : condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno in CP_2 favore della appellante pari ad € 14.517,42 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero della diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta anche ex art. 1226 c.c. di giustizia, oltre al lucro cessante, importi che saranno determinati, ove occorrente, anche a mezzo di CTU in favore di parte scrivente;
C) ove occorrendo, previo accertamento incidentale del reato di false comunicazioni sociali, condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dalla scrivente, da CP_2
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pagina 2 di 40 Nell'istruttoria
D) solo ove ritenuto indispensabile, anche in considerazione dei valori in causa, disporre C.T.U. al fine di:
1) determinare il valore delle azioni dell'appellante alle date nelle quali queste sono state acquistate/sottoscritte, se fossero stati correttamente svalutati i crediti in sofferenza della se CP_1
l'operazione fosse stata correttamente contabilizzata come CDS, se i ricavi commissionali CP_3
fossero stati depurati dalle entrate derivanti da operazioni truffaldine a danno della propria clientela quali la vendita di diamanti da investimento, se di conseguenza l'avviamento fosse stato azzerato in quanto irragionevole, sia alla luce delle prospettive reddituali dell'istituto di credito, sia all'evidente danno reputazionale derivante dalle suesposte vicende e circostanze, e di conseguenza se fossero stati apposti fondi rischi congrui rispetto agli obblighi risarcitori nei confronti degli investitori derivanti dalle false rappresentazioni contabili a partire dal terzo trimestre 2012.
Fermo restando la verifica sulla effettiva possibilità di nel primo semestre del 2014 di esercitare CP_2
l'attività bancaria cui sarebbe stata inibita per pacifica inadeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza rispetto ai coefficienti minimi imposti dalla normativa di settore.
2) quantificare il danno subìto dalla sig.ra al momento della vendita delle azioni una volta Pt_1
determinato il loro corretto valore secondo il punto che precede;
3) determinare il danno subito dalla sig.ra da lucro cessante. Pt_1
E) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla appellata di esibire la documentazione contabile e amministrativa
(delibere di affidamento, rinnovo degli affidamenti, ammontare utilizzato, sconfinamenti, iniziative a recupero degli scoperti, garanzie ottenute a supporto degli affidamenti) relativa ai crediti deteriorati iscritti nel bilancio al 31.12.2014, sì da verificare se le corrispondenti posizioni creditorie fossero state correttamente contabilizzate nel bilancio al 31.12.2013;
F) in subordine sul punto, ordinare ex art. 210 c.p.c. alla appellata di produrre documentazione contabile e amministrativa, relativa ai soli crediti deteriorati oggetto dell'Asset Quality Review effettuato dalla BC nel corso del 2014 sui dati iscritti nel bilancio al 31.12.2013, le cui risultanze furono rese note al mercato il 26.10.2014 (doc. 12. Fasc. I grado).
Trattasi a tutti gli effetti di richiesta non esplorativa, perché indica con precisione la documentazione richiesta, i motivi della richiesta, l'impossibilità per la parte istante di disporre della suddetta documentazione che invece per il principio di vicinanza della prova è pacificamente nella disponibilità di controparte e dalla medesima agevolmente producibile, essendo ragionevolmente già su supporto pagina 3 di 40 informatico;
l'utilità della richiesta al fine di acquisire incontestabile contezza sulle ragioni delle severissime doglianze sollevate dalla BC nei confronti del management della in particolare CP_2
con le lettere riservate del 9.12.2014 e del 10.2.2015.
G) con ogni e più ampia riserva sull'applicabilità di qualsiasi diversa norma che codesta Corte nel corso del giudizio dovesse accertare essere stata violata.
H) respingere le domande, eccezioni e difese avversarie;
I) dichiarare la novità ed inammissibilità dei nuovi documenti di parte appellata da n. 83 a n. 86 e non tener conto degli stessi al fine del decidere.
L) Con vittoria di spese e onorari
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie,
Nel merito, in via principale:
1. respingere, in quanto infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella presente comparsa, l'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza n. 504/2022 emessa Parte_1
in data 23 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano, Sez. Impresa B (G.R. dott.ssa Daniela Marconi, Pres. dott.ssa Amina Simonetti, Giudice dott.ssa Alima Zana) e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;
In ogni caso:
2. condannare la sig.ra a rifondere a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
è intervenuta ex art. 105 cpc nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano Parte_1
dai fondi di investimento nei confronti della dei suoi Pt_2 Controparte_1
amministratori e nonché del sindaco e della Controparte_4 CP_5 Controparte_6
distinto al n. RG 12172/2019, chiedendo il risarcimento del danno nei Controparte_7 confronti della ai sensi dell'art. 94 TUF o, comunque, dell'art. Controparte_1
2043 c.c. e 185 c.p., per la perdita della somma di € 14.517,42 nell'investimento compiuto mediante la sottoscrizione e il successivo acquisto delle azioni emesse dalla banca in occasione dell'aumento di pagina 4 di 40 capitale del 2014, indotta dalle false informazioni contenute nel relativo prospetto informativo con riferimento, in particolare,
- alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. operazione CP_3
(mancata contabilizzazione del fair value negativo di tale operazione e la sua CP_8 contabilizzazione “a saldi aperti” anziché “a saldi chiusi”) ,
- ed all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata una situazione patrimoniale dell'istituto di credito talmente critica da non consentire, già all'epoca, la prosecuzione dell'attività bancaria.
In particolare, ha dedotto: Parte_1
− di essere stata indotta dall'assoluta falsità della situazione patrimoniale e finanziaria della banca risultante dal prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2014, depositato il 6 giugno 2014, oltre che dai bilanci degli anni 2013 e 2014 e dalle relazioni trimestrali dal 30 settembre 2013 al 2014, “ ad investire- dal 20.6.2014 fino al 29.10.2014- complessivi €
14.517,42 in azioni , in realtà, già al momento dell'emissione, prive di qualsiasi valore;
CP_2
− che la banca aveva, infatti, occultato al mercato la consistenza negativa del patrimonio netto, ricorrendo ad artifici contabili per spalmare su vari esercizi (i) sia le perdite dovute all'operazione contabilizzata a “saldi aperti” in modo tale da simulare un investimento CP_3 in innocui BTP e sottacere al mercato l'investimento di tre miliardi di euro in rischiosissimi derivati, (ii) sia le perdite connesse ad un'enorme massa di crediti inesigibili mal gestiti e sottaciuti che, tra il 2014 ed il 2016, avevano richiesto rettifiche di bilancio per l'astronomica somma di 25 miliardi di euro;
− che la disastrosa situazione finanziaria della banca aveva iniziato a manifestarsi agli investitori solo dopo l'assemblea del 14 aprile 2016 allorché, a seguito delle indagini del consulente di uno dei soci, ing. era, in sostanza, emerso che la banca convenuta, per non allarmare il Per_1 mercato, aveva iscritto a bilancio, con riferimento all'operazione ed alla precedente CP_8 analoga operazione c.d. l'acquisto di cinque miliardi di BTP inesistenti celando Per_2 investimenti ingenti in prodotti derivati del tipo credit default swap, attraverso l'artificiosa contabilizzazione a “saldi aperti”, stigmatizzata dalla nella delibera dell'11 dicembre CP_9
2015 con cui aveva imposto alla banca la modalità di contabilizzazione a “saldi chiusi”;
− che con riguardo, invece, all'errata gestione dei crediti inesigibili, la Banca d'TA, già nella relazione del 12.3.2013 relativa all'esito dell'ispezione sui crediti al 30 settembre 2012, aveva pagina 5 di 40 rilevato l'insufficienza nella misura del 50% degli accantonamenti necessari a far fronte ai crediti in sofferenza con necessità di rettifiche per 4,3 miliardi di euro, mentre la BC, all'esito dell'AQR del 2014 sui crediti al 31 dicembre 2013, aveva rilevato che la misura degli accantonamenti su crediti avrebbe dovuto essere superiore del 40% con necessità di ulteriori rettifiche per 4,18 miliardi;
− che la banca convenuta era, quindi, già nell'anno 2013 sostanzialmente decotta e, solo in virtù degli artifici contabili adottati per celare le operazioni in derivati e per occultare l'ammontare dei crediti inesigibili, era riuscita a dilazionare nel tempo l'emersione delle perdite, inducendo gli ignari risparmiatori ad aderire all'aumento di capitale 2014 e ad investire nell'acquisto di azioni in realtà prive di qualsiasi valore.
La ha invocato, quindi, la responsabilità della banca emittente, ai sensi dell'art. 94 comma 8 Pt_1
TUF, per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società: (i) per la perdita dell'intera somma investita che non avrebbe mai impiegato per l'acquisto di azioni MPS, prive di valore, ove avesse conosciuto la reale situazione di decozione della banca e (ii) per la perdita della chance di investimenti alternativi che le avrebbero consentito di realizzare guadagni pari, quantomeno, al rendimento dei titoli di Stato. E ha chiesto, pertanto, la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno mediante restituzione dell'intera somma di € 14.517,42 investita per l'acquisto di azioni prive di valore oltre al lucro cessante, invocando l'applicazione del criterio di quantificazione del danno da investimento su mercato azionario viziato dalla diffusione di false informazioni che impone l'integrale rimborso all'investitore della minusvalenza, pari alla differenza tra il valore di acquisto delle azioni determinato sulla base delle false informazioni ed il valore che le azioni avrebbero avuto ove fosse stata resa nota la situazione reale.
A seguito delle contestazioni sorte fra le parti sull'ammissibilità dell'intervento ed in considerazione della diversa natura, consistenza e tipologia dell'investimento dell'interveniente rispetto a quello compiuto dai fondi investitori professionali, il giudice istruttore, ha disposto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 c.p.c., con ordinanza del 3.2.2020, la separazione della causa tra la e la Pt_1 [...]
dal giudizio principale, non ritenendo compatibile con le esigenze di ragionevole durata Controparte_1
del giudizio la trattazione nello stesso processo delle due controversie.
Nel giudizio separato si è costituita la banca convenuta, la quale ha dedotto:
− che l'attrice non era più in possesso di azioni prive di valore, acquistate al prezzo di CP_2 complessivi € 14.517,42, evidenziando che, dalla documentazione relativa alle diverse pagina 6 di 40 operazioni di investimento e disinvestimento compiute, nel periodo dal 20 giugno 2014 al 29 ottobre 2014, risultava in realtà l'avvenuta completa dismissione dei titoli acquistati nel periodo alla data del 29.10.2014 con una perdita corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita di complessivi 14.517,42.
− che nella situazione descritta doveva escludersi la riconducibilità causale della perdita subita alle carenze informative del prospetto e dei bilanci che l'hanno preceduto, avendo l'attrice dismesso i titoli almeno un anno prima del momento del disvelamento del vero in ordine all'effettiva situazione patrimoniale ed economica della banca, verificatosi, secondo la sua prospettazione, con la pubblicazione del verbale dell'assemblea del 14 aprile 2016;
− l'infondatezza delle affermazioni dell'attrice in relazione alle pretese falsità nel prospetto e nei bilanci precedenti connesse alla contabilizzazione della complessa operazione di finanza strutturata denominata correttamente eseguita a “saldi aperti”, cioè considerando in CP_8
modo disaggregato gli effetti delle sue diverse componenti negoziali, secondo una delle due modalità tecnicamente possibili prescelta all'epoca dal sistema bancario senza che ne fosse derivato alcun vulnus informativo per l'investitore rispetto alla descrizione della situazione patrimoniale ed economica della banca né alla consistenza del patrimonio di vigilanza i cui valori non avrebbero avuto a bilancio una rappresentazione apprezzabilmente diversa con l'adozione del criterio di contabilizzazione a “saldi chiusi” proprio dei derivati sintetici, imposto dalla solo con la delibera dell'11 dicembre 2015; CP_9
− che, in ogni caso, qualsiasi ipotetico vulnus informativo relativo all'operazione e CP_8
alla precedente analoga operazione sarebbe stato sanato dai nuovi componenti del Per_2 consiglio di amministrazione della banca a partire dall'anno 2013 attraverso
• il comunicato stampa del 6 febbraio 2013 con cui il cda della banca ha informato il mercato della correzione nei bilanci 2009-2011 dell'errore contabile relativo alla mancata rilevazione del fair value negativo iniziale di 308 milioni di euro nel caso di e di 429 milioni di euro nel caso di CP_8 Per_2
• le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenute nel documento congiunto Banca d'TA e VA sul CP_9 trattamento contabile delle operazioni “term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il
29 marzo 2013 che, unitamente alla relazione degli amministratori ai sensi dell' art. 125
pagina 7 di 40 Tuf relativa all'assemblea ordinaria del 29/30 aprile 2013, davano analiticamente conto degli effetti sul bilancio dell'eventuale riqualificazione delle operazioni come derivato sintetico di protezione dal rischio di default della repubblica italiana e della loro contabilizzazione a saldi chiusi;
• il comunicato stampa del 24 aprile 2013 contenente le informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 2012 imposte dalla Consob sulle operazioni Santorini e Alexandria ai sensi dell'art. 114 Tuf;
• i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo relativo del 24 aprile 2014;
• l'indicazione nel Prospetto 2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni e Per_2 CP_8
− che l'attrice non poteva, dunque, in alcun modo lamentare di non aver potuto conoscere l'impatto delle operazioni di finanza strutturata e, in particolare, dell'operazione CP_8
sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della banca nel momento in cui, a giugno
2014 e ottobre 2014, ha acquistato le azioni, dismettendole completamente il 29 ottobre 2014;
− che la conferma della completezza delle informazioni rese al mercato in relazione alle operazioni in questione è desumibile dalla reazione del mercato, rimasto impassibile, alla pubblicazione del comunicato stampa del 16 dicembre 2015 con cui la banca informava della deliberazione della dell'11 dicembre 2015 che imponeva la contabilizzazione a saldi CP_9
chiusi;
− che, con riferimento alle false comunicazioni sociali lamentate dall'attrice in relazione al trattamento contabile dei crediti deteriorati, non può ritenersi che le rettifiche apportate, in particolare, ai bilanci 2012, 2013 e 2014 a seguito dei rilievi ispettivi concernenti la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati mossi dalla Banca d'TA, all'esito dell'ispezione conclusa il 12.3.2013, e dalla BC, all'esito della revisione della qualità degli attivi dell'Asset Quality Review (AQR) condotta sui dati del bilancio al 31.12. 2013, reso noto il 9 novembre 2014, potessero automaticamente tradursi, come sostenuto dall'attrice, nella prova della falsità o della presenza di errori di contabilizzazione nei bilanci precedenti che pagina 8 di 40 avrebbero consentito alla banca di occultare agli investitori lo stato di dissesto in cui versava già dall'anno 2013;
− che le rettifiche da appostare a bilancio in relazione al portafoglio crediti costituiscono, infatti, il risultato di un procedimento soggettivo e discrezionale di valutazione da parte della che, CP_1
nel periodo in questione, si è progressivamente adeguata alla richiesta da parte delle Autorità di
Vigilanza di adozione per il futuro di policy interne ispirate a criteri automatici e vincolanti di rilevazione e classificazione dei crediti deteriorati, con utilizzo di coefficienti presuntivi basati su indicatori in precedenza scarsamente utilizzati nella prassi italiana per il calcolo delle necessarie coperture, senza che ciò potesse in alcun modo implicare la falsità dei documenti contabili pregressi mai rilevata da alcuna delle autorità intervenute;
− di essersi comunque adeguata alle esigenze di maggiori accantonamenti emerse nel contesto dell'ispezione della Banca d'TA conclusasi il 12 marzo 2013, recependole pressoché integralmente nel bilancio al 31 dicembre 2012, in considerazione del quadro congiunturale sfavorevole che aveva reso opportuno adottare criteri valutativi più stringenti, nel contesto del più ampio processo di revisione generalizzata degli accantonamenti delle banche italiane di medio-grandi dimensioni, culminato nelle indicazioni della BC che, all'esito dell'Asset
Quality Review (AQR) del dicembre 2014, aveva segnalato a tutte le banche sottoposte a verifica la necessità di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali anche ai fini della redazione dei propri bilanci futuri;
− che l'impostazione della questione nei predetti termini aveva trovato conferma nell'esito degli accertamenti affidati dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello ai consulenti e Per_3 nell'ambito del procedimento penale che avevano escluso l'esistenza di false Per_4
comunicazioni sociali relativamente al trattamento contabile dei crediti deteriorati nei bilanci della Banca nel periodo dal 31 marzo 2012 al 6 agosto 2015;
− che, in ogni caso anche con riferimento ai rischi connessi al trattamento contabile dei crediti deteriorati e all'eventualità dell'adozione di ulteriori rettifiche in relazione all'esito dell'AQR ancora in corso il Prospetto 2014 conteneva informazioni puntuali e complete tali da consentire all'investitore la valutazione dello specifico rischio connesso alla lievitazione del peso dei crediti deteriorati in misura superiore alle attese e con incidenza percentuale maggiore rispetto al sistema bancario italiano;
pagina 9 di 40 − che non poteva ravvisarsi il nesso causale tra la perdita di parte della somma investita nell'acquisto delle azioni subita dall'attrice e le carenze informative denunciate nonché
l'esistenza e consistenza del danno lamentato sulla base dei criteri invocati.
Nella prima memoria di trattazione depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha descritto il complesso delle operazioni di investimento in azioni compiute e, smentendo la CP_2 ricostruzione contenuta nell'atto introduttivo, ha dedotto:
− di aver acquistato in data 20 giugno 2014 nr. 650 diritti di opzione al prezzo unitario di
19,6631319 euro per un controvalore di 12.781,04 euro che aveva esercitato integralmente per sottoscrivere nr. 27.820 azioni al prezzo unitario di un euro, con un investimento complessivo in aumento di capitale pari ad € 40.601,04, per un prezzo di carico unitario per azione di 1,459 euro;
− di aver ceduto il 4 settembre 2014, il 16 settembre 2014 e il 9 ottobre 2014, complessivamente
18.479 azioni, ricavando € 32.057,29 e restando in possesso di nr.
9.341 azioni, delusa dal progressivo calo della quotazione del titolo;
− di aver successivamente riacquistato, il 10 ottobre 2014 e il 22 ottobre 2014, nr.
9.155 azioni per un esborso di euro 8.688,36 incrementando il pacchetto azionario sino a 18.496 azioni;
− e, quindi, di aver rivenduto il 27 ottobre 2014 e il 29 ottobre 2014 l'intero pacchetto azionario residuo ricavando la somma di € 14.897,90, subito dopo il comunicato della BC relativo ai risultati del Comprehensive assessment e ai dati dell'AQR, resi pubblici il 26 ottobre 2014, da ritenersi a tutti gli effetti la data di disvelamento del vero, poiché ufficializzava che le informazioni rese dalla solo pochi mesi prima non erano veritiere;
CP_2
− che la perdita complessiva sofferta sull'investimento in azioni ammontante ad € CP_2
14.517,42, pari alla differenza tra il prezzo complessivamente sborsato per l'acquisto e la somma complessivamente ricavata dalle vendite, costituisce il danno risarcibile causalmente riconducibile all'effetto decettivo delle falsità del prospetto dell'aumento di capitale 2014 e delle comunicazioni sociali già descritte nell'atto introduttivo oltre che alla totale inefficienza della struttura operativa della banca e alle modalità operative del tutto illecite che ne connotavano la gestione desumibili (i) dall'accertamento di pratiche commerciali scorrette in relazione all'induzione della clientela all'investimento in diamanti a prezzi di molto superiori al loro effettivo valore (ii) dalla predisposizione di un piano industriale 2013-2017 del tutto irragionevole e (iii) dall'organizzazione aziendale non compliant.
pagina 10 di 40 La banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni tardivamente introdotte dall'attrice con la prima memoria sostenendo l'estraneità delle censure relative alle carenze di carattere gestorio alla fattispecie di responsabilità da falso in prospetto e ribadendo l'inconfigurabilità, al solo esame della scansione temporale degli investimenti e disinvestimenti compiuti dall'attrice, di un danno da alterazione informativa.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 504/23 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa ha:
1) rigettato tutte le domande proposte dall'attrice;
2) condannato l'attrice al pagamento a favore della banca convenuta delle spese processuali, liquidate in € 7617 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− il tenore dell'atto introduttivo del giudizio che, come atto di intervento volontario autonomo effettuato in un giudizio in corso tra altre parti costituisce l'unica fonte a cui attingere per l'individuazione dell'azione proposta, è sufficientemente chiaro nel porre a fondamento dell'azione risarcitoria relativa alla perdita subita sull'investimento compiuto, la responsabilità per falso in prospetto, ai sensi dell'art. 94 TUF, riferita al Prospetto dell'aumento di capitale
2014 ed al bilancio su cui si fonda relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in particolare, per l'occultamento delle perdite attuato attraverso a) l'erronea contabilizzazione delle operazioni di finanza strutturata, in particolare di quella denominata CP_8
b) la sottovalutazione del volume dei crediti deteriorati e degli accantonamenti di copertura necessari evidenziata dalle ispezioni delle autorità di vigilanza;
− nell'ambito dell'azione di responsabilità da falso in prospetto proposta verso la società emittente dei titoli acquistati in occasione dell'aumento di capitale 2014, sono completamente estranei al perimetro della causa petendi i fatti, essenzialmente configuranti condotte di malagestio dell'organo amministrativo della banca, peraltro, tardivamente dedotti dall'attrice nella prima memoria di trattazione, attinenti alle pratiche commerciali scorrette nella collocazione presso la clientela di investimenti in diamanti, alla predisposizione di un piano industriale 2013-2017 del tutto irragionevole, all'organizzazione aziendale non compliant e alla pagina 11 di 40 gestione inadeguata e clientelare del portafoglio crediti. Si tratta, infatti, di censure di carattere gestorio che, per quanto, possano aver inciso sulla consistenza del patrimonio sociale determinando il ribasso del valore delle azioni nel periodo in cui l'attrice le ha avute in portafoglio, non hanno nulla a che vedere con l'invocata responsabilità da induzione all'investimento mediante falso in prospetto e provocano nella sfera del socio un pregiudizio riflesso della compromissione del patrimonio sociale, notoriamente non risarcibile;
− quanto alla natura e scansione temporale dell'investimento dell'attrice in azioni la CP_2 prospettazione iniziale dell'atto introduttivo secondo cui la sarebbe stata indotta dalle Pt_1 false comunicazioni sociali “ ad investire- dal 20.6.2014 fino al 29.10.2014- complessivi €
14.517,42 in azioni ad oggi ed al momento dell'emissione prive di qualsiasi valore, è CP_2
smentita dalla stessa documentazione delle movimentazioni ad esso allegata da cui si evince, invece, che l'attrice ha in realtà compiuto due cicli successivi di acquisti l'uno in occasione dell'aumento di capitale 2014 e l'altro qualche mese dopo, intervallati da rivendite sul mercato al prezzo corrente e conclusi con la dismissione del pacchetto residuo il 29.10.2014 e una perdita di complessivi € 14.517,42 ( v. doc. 2 di parte attrice). L'attrice, quindi, con diversi acquisti ha investito in azioni la somma di € 49.289,4 ricavando dalla loro rivendita la CP_2 somma di € 34.771,98, con una perdita di € 14.517,42 corrispondente alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno. In estrema sintesi l'attrice, lungi dall'aver investito la somma di cui pretende il rimborso in azioni prive di valore ancora in suo possesso al momento CP_2
della richiesta risarcitoria, risulta aver subito la perdita di parte della somma investita per effetto del ribasso sul mercato del valore del titolo acquistato e, quindi, per effetto di quella che, a meno della comprovata incidenza sulla quotazione del disvelamento del vero in ordine alle pretese false rappresentazioni contabili prospettate, costituisce la realizzazione del rischio tipico connesso all'investimento in azioni quotate in borsa;
− ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità da falso in prospetto della banca emittente, rilevano solo le informazioni decettive eventualmente contenute, in ordine alla contabilizzazione dell'operazione ed al trattamento contabile dei crediti deteriorati, CP_8 nel Prospetto dell'aumento di capitale 2014, nel bilancio al 31.12.2013 approvato il 24.4.2014 e nelle relazioni trimestrali successive sino al 30 settembre 2014, uniche comunicazioni sociali che, per ovvie ragioni temporali, possono aver influenzato le scelte di investimento compiute dall'attrice tra il 20 giugno ed il 29 ottobre 2014;
pagina 12 di 40 − nel periodo in cui l'attrice ha investito e disinvestito in azioni il mercato aveva avuto CP_2
completa chiara ed analitica informazione su ogni aspetto rilevante ai fini della valutazione del rischio connesso all'operazione e alle questioni irrisolte sulla modalità corretta della CP_8
sua contabilizzazione in bilancio attraverso il comunicato stampa del 6 febbraio 2013, le informazioni contenute nei c.d. Prospetti pro forma redatti in esecuzione delle indicazioni contenuti nel documento congiunto Banca d'TA e VA sul trattamento contabile CP_9 delle operazioni “term structured repo” dell'8 marzo 2013, allegati ai bilanci a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 approvato il 29 marzo 2013,il comunicato stampa del 24 aprile 2013, i Prospetti pro-forma contenuti nel bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2013 ed il comunicato stampa integrativo del 24 aprile 2014, l'indicazione nel Prospetto
2014 di uno specifico fattore di rischio denominato “Rischi connessi alle operazioni di term structured repo” ripreso anche nella Nota di Sintesi, espressamente dedicato alla questione del trattamento contabile delle operazioni e Per_2 CP_8
− il complesso delle informazioni offerte al mercato sull'operazione era, quindi, tale CP_8 da consentire all'investitore accorto di orientare le proprie decisioni di investimento soppesando il rischio ad essa specificamente connesso;
− con riferimento alle falsità denunciate in relazione al trattamento contabile dell'operazione la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è, quindi, priva di qualsiasi fondamento;
CP_8
− del resto la stessa attrice nel brusco mutamento della linea difensiva seguito alla pronuncia il
6.5.2022 da parte della Corte d'Appello di Milano della sentenza n. 3340/2022 che ha assolto gli imputati dai reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato contestati in relazione alla contabilizzazione dell'operazione ha ammesso in comparsa CP_8 conclusionale la sostanziale irrilevanza delle complesse questioni sollevate “su due operazioni in derivati di qualche centinaio di milione di euro” che sarebbero state ad arte “enfatizzate” dai componenti del consiglio di amministrazione che nel 2012 avevano sostituito coloro che l'avevano ideate, allo scopo di “ distrarre” l'operatore finanziario dalle mancate rettifiche miliardarie sui crediti deteriorati (v. comparsa conclusionale dell'attrice a pag. 10 e 11);
− anche le censure mosse dall'attrice in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione, in particolare nei bilanci 2012 e
2013, dell'ammontare dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti, comunicata solo dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale 2014, con la pubblicazione degli accertamenti compiuti pagina 13 di 40 dalle autorità di vigilanza, ed in particolare dalla BC all'esito dell'Asset Quality Review, sono prive di fondamento, in quanto nel momento in cui l'attrice ha acquistato le azioni di il CP_2
mercato era adeguatamente informato del rischio in questione anche con riferimento al fatto che le rettifiche necessarie all'esito dell'AQR potessero essere di entità tale da minare il requisito minimo di patrimonializzazione della banca;
− in ogni caso, le imponenti falsità dei bilanci 2012 e 2013 in ordine al trattamento contabile dei crediti deteriorati che l'attrice suggestivamente deduce attraverso la proiezione retrospettiva statistica delle rettifiche apportate dalla banca all'esito delle diverse verifiche delle autorità di vigilanza succedutesi sino al 2017, sono frutto di un'impostazione metodologica non corretta che conduce a risultati scientificamente discutibili e giuridicamente privi di fondamento;
− l'approccio fondato sulla proiezione retrospettiva degli esiti dei rilievi sui crediti deteriorati mossi dalle autorità di vigilanza, assunto dall'attrice per inferire la falsità delle relative appostazioni nei bilanci 2012 e 2013 non è metodologicamente condivisibile;
− a prescindere dal fatto che siano rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva. Del resto la BC all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la CP_9
ha ritenuto di impugnarli di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema CP_9
bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio
2014 di sono state determinate da “una revisione delle metodologie e dei parametri per CP_2
pagina 14 di 40 la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della Banca” (v. doc. 32 di parte convenuta a pag. 44);
− procedendo all'analisi, in particolare, delle falsità dedotte con riferimento al bilancio 2012
l'infondatezza della prospettazione dell'attrice emerge dalla stessa relazione ispettiva della
Banca d'TA del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 92,6% delle rettifiche prospettate ( v. doc. 4 di parte attrice a pag. 19);
− con riguardo al trattamento contabile dei crediti deteriorati nel bilancio al 31 dicembre 2013, le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio;
− al riguardo non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla questione nella sentenza (v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82), non potendo trarsi CP_10 diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al Persona_5
documento n. 61. La perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza ma non pare tenere in adeguata considerazione che, Persona_6
come già sottolineato, anche la declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8;
pagina 15 di 40 − il fatto, poi, che vi fosse effettivamente un monte di crediti deteriorati paragonabile a quello risultante dalla successiva applicazione dei meccanismi automatici e vincolati e che, quindi, vi fossero state valutazioni discrezionali erronee significative, andrebbe accertato con l'esame delle singole esposizioni in ottica ex ante e cioè, sulla base delle sole condizioni e circostanze di fatto note al redattore del bilancio, valutate con i criteri di classificazione e stima dettati dalla policy interna e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza all'epoca vigenti. Accertamento senza dubbio oltremodo complesso ed impegnativo che nessuna delle consulenze e perizie effettuate in sede penale allegate alle difese conclusive delle parti ha compiuto e che, ai fini della decisione della presente controversia, non è necessario né rilevante posto che all'epoca in cui l'attrice ha investito e disinvestito sul titolo come già detto, era perfettamente noto CP_2 al mercato il rischio di ribasso connesso alla necessità, all'esito dell'AQR della BC in corso, di rettifiche anche rilevanti delle poste di bilancio relative agli accantonamenti a copertura dei crediti deteriorati e tanto basta ad escludere la configurabilità della invocata responsabilità da alterazione informativa;
− in conclusione la domanda dell'attrice è priva di fondamento e deve essere respinta perché nel breve lasso di tempo in cui ha investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione CP_2 dell'aumento di capitale 2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che l'avrebbero indotta a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo “ assorbito” il rischio nella quotazione di borsa del titolo.
− la perdita subita dall'attrice non è, quindi, causalmente connessa alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio;
− né una volta appurato che l'emittente ha compiutamente e chiaramente informato il mercato dell'esistenza di rischi in ordine alle operazioni in derivati ed alla consistenza del volume dei crediti deteriorati in corso di accertamento, l'attrice può lamentare quale danno da investimento disinformato quello derivante dall'oscillazione del prezzo di mercato del titolo connessa alla concretizzazione dei rischi in questione e al detrimento patrimoniale dell'emittente che ne dovesse essere derivato, trattandosi di pregiudizio riflesso non risarcibile di cui ha assunto consapevolmente il rischio al momento dell'assunzione della qualità di socia.
pagina 16 di 40 Giudizio d'appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA AFFERMATO CHE "L'INFONDATEZZA DELLA
PROSPETTAZIONE DELL'ATTRICE EMERGE DALLA STESSA RELAZIONE ISPETTIVA
DELLA BANCA D'ITALIA DEL 12 MARZO 2013" (VIOLAZIONE ART. 2423 C.C. E
SEGUENTI; ART. 114 TUF)
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che "l'infondatezza della prospettazione dell'attrice emerge dalla stessa relazione ispettiva della Banca d'TA del 12 marzo 2013 secondo cui la banca convenuta aveva già proceduto a recepire pressoché integralmente nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 le valutazioni ispettive sui crediti deteriorati provvedendo all'iscrizione a bilancio del 96,2% delle rettifiche prospettate"
(sent. imp. p. 40) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti;
art. 114 TUF).
L'Appellante sostiene che avrebbe recepito solo una parte delle maggiori svalutazioni a CP_2 suo giudizio “implicite” nel rapporto ispettivo in questione, ritenendo che l'ammontare di maggiori svalutazioni indicato dalla Banca d'TA all'esito dell'ispezione del 2012-2013 dovesse essere esteso anche ai crediti non oggetto di ispezione, e formula una serie di censure attinenti al merito gestorio .
2. SECONDO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NEL FAVORE MANIFESTATO PER LA PERIZIA TASCA-CASTELLI
OMETTENDO DI RILEVARNE GLI INESCUSABILI ERRORI METODOLOGICI E LA
CONSEGUENTE IRRILEVANZA PROBATORIA (MOTIVAZIONE APPARENTE;
VIOLAZIONE ART. 132 C.P.C.)
Riguarda l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha deciso di non discostarsi dalle risultanze della perizia "non potendosi trarre diverse conclusioni all'esito della Perizia Persona_7
(sent. imp. p. 41), “omettendo di rilevarne gli inescusabili errori Persona_8
metodologici e la conseguente irrilevanza probatoria (motivazione apparente;
violazione art. 132 c.p.c.)”.
pagina 17 di 40 Secondo l'appellante la sentenza appellata ha omesso qualsiasi motivazione, limitandosi ad una motivazione apparente, mediante il rimando alla sentenza "Alken", del proprio aprioristico favore alla Perizia Persona_7
3. TERZO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA QUANDO AFFERMA CHE L'ASSUNTO DAL QUALE MUOVE L'ATTRICE
SI FONDA SULLA PROSPETTAZIONE DI UN IMPATTO RETROSPETTIVO DEGLI
ACCERTAMENTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA IN ORDINE ALLA
CONSISTENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI BILANCI DEGLI ANNI PRECEDENTI
(MOTIVAZIONE APPARENTE;
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C.; VIOLAZIONE
DELL'ART. 2423 E SS. C.C.)
Riguarda l'erroneità dell'affermazione secondo la quale "l'assunto da cui muove l'attrice si fonda sulla prospettazione di un impatto retrospettivo degli accertamenti delle autorità di vigilanza in ordine alla consistenza dei crediti deteriorati sui bilanci degli anni precedenti"
(sent. imp. p. 32) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti).
Secondo l'appellante, sotto tale profilo la sentenza si manifesta assolutamente illogica e priva di motivazione (art. 132 c.p.c.) in quanto si limita ad un mero richiamo alla sentenza "Alken".
4. QUARTO MOTIVO DI APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO CONGRUA
L'INFORMATIVA CONTENUTA NEL PROSPETTO INFORMATIVO PER L'AUMENTO
DI CAPITALE 2014 IN RELAZIONE ALLA ENTITÀ DEI CREDITI DETERIORATI
(MOTIVAZIONE APPARENTE (VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. E ART. 94 TUF)
Riguarda l'erroneità della sentenza in cui ha ritenuto che il Prospetto informativo dell' CP_11
2014 rispettasse il disposto dell'art. 94 TUF (motivazione apparente;
violazione art. 132 c.p.c.; violazione art. 94 TUF).
L'appellante sostiene che:
− il prospetto ex art. 94 TUF pubblicato tra il 6 e il 12 giugno 2014 consisteva di 534 pagine (513 nel testo base e 21 nei due supplementi);
− la prima pagina del Prospetto (doc. 26) rinviava ovviamente al successivo capitolo 4 dedicato ad illustrare i "Fattori di rischio" dell'investimento. Tale capitolo si sviluppava per un totale di 76 pagine (da pag. 99 a pag. 175). In particolare identificava CP_2
ben quarantotto diversi tipi di rischio - quasi si trattasse di un manuale destinato a pagina 18 di 40 studenti universitari - che comprendevano praticamente ogni area di potenziale criticità connessa allo svolgimento dell'attività bancaria: dal rischio liquidità, al risk management, al rischio operativo;
− di tali 76 pagine complessive, al tema "Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito" (da pag. 108 a pag. 113) erano dedicate appena 5 pagine e sei righe, dense di banalità;
− alla già richiamata ispezione di Banca d'TA erano dedicate appena sei righe (di seguito trascritte "Si segnala, inoltre, che dal mese di novembre 2012 al mese di marzo
2013, si è svolto un accertamento ispettivo di Banca d'TA mirato a valutare
l'adeguatezza delle rettifiche di valore sui Crediti Deteriorati (sofferenze, incagli e ristrutturati). Gli esiti degli accertamenti, consegnati ufficialmente al Gruppo in data 4 giugno 2013, hanno portato alla modifica degli accantonamenti su crediti - già recepiti nel Bilancio 2012 - portando il valore complessivo delle rettifiche nette dei crediti verso la clientela per l'esercizio a Euro 2,656 miliardi.");
− pertanto affermare che l'investitore accorto fosse stato allertato sullo stato comatoso della è falso e contraddittorio. Falso perché le conclusioni dell'ispezione di CP_2
Banca d'TA - della quale nel Prospetto 2014 non si fa parola - erano in realtà di inaudita severità per (doc.
4. p 19). Contraddittorio perché in tutte le successive CP_2
comunicazioni ha costantemente affermato che la BC non aveva alcun potere CP_2
di imporre rettifiche ai crediti iscritti in bilancio, che il suo era un esercizio puramente prudenziale, e che i quasi otto miliardi di rettifiche iscritte nel bilancio al 31.12.2014 erano solo dovute ad una modifica dei criteri di valutazione interni della CP_1
− che la sentenza appellata ha, infine, errato nel ritenere esaustivo il Prospetto
Informativo per l'aumento di capitale 2014, in quanto contrariamente a quanto
(affermato in sentenza, nel 2014 non intervenne nessuna modifica sui criteri di valutazione dei crediti e tanto meno sarebbe mai potuta intervenire ad opera della BC per la semplice ed assorbente ragione che il Regolamento (UE) N. 1024/2013 del
Consiglio Europeo del 15.10.2013 che ha attribuito alla Banca Centrale Europea a partire dal 4.11.2014 compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, stabilisce espressamente che "nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da modificare il quadro di
pagina 19 di 40 regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti del diritto dell'Unione e nazionale". Infatti la BC non aveva alcun potere in materia contabile e quindi nessun potere di introdurre "un cambio sostanziale della metodologia relativa alla classificazione ed alla valutazione dei crediti […] in discontinuità con la prassi italiana e le policy delle banche italiane" (doc. 58, p. 70);
− l'informazione del Prospetto informativo dell'aumento di capitale 2014 si rivela, quindi, del tutto ambigua, anodina, superficiale, manipolativa e strutturalmente falsa;
− il mercato non è stato affatto informato in modo appropriato del rischio rappresentato dal credito deteriorato della CP_1
− avrebbe dovuto informare gli investitori nel Prospetto informativo 2014 non del CP_2
"rischio" rappresentato dai crediti deteriorati, perché questo rischio ben prima della presentazione del Prospetto il 6.6.2014 si era già verificato, ma dell'ammontare dei crediti deteriorati al 31.12.2013;
− la violazione dell'art. 94 TUF è documentalmente provata dalla mera omissione nel
Prospetto di aumento capitale delle informazioni che: (i) l'esito dell'ispezione della
Banca d'TA del 2021/2013 consegnato alla nel giugno 2013 riguardasse solo CP_2
un sesto dell'ammontare dei crediti deteriorati;
(ii) su tale porzione fossero state richieste rettifiche aggiuntive pari a oltre il 50% di quanto accantonato;
(iii) sulla restante porzione dei 5/6 del portafoglio la avesse deciso di non effettuare CP_2
alcuna rettifica aggiuntiva;
(iv) l'ispezione avesse accertato che seguiva prassi CP_12
valutative non prudenti, si avvaleva di perizie datate e premiava i propri funzionari per non rilevare le necessarie rettifiche sui crediti deteriorati, prova la violazione dell'art. 94 TUF.
5. QUINTO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - OMISSIONE DI
PRONUNCIA NELLA PARTE IN CUI NON HA VALUTATO LA DOMANDA DI
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA EX ART. 94 TUF MA SOLO COME "CARENZE
INFORMATIVE" (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DELL'ART. 94 TUF)
Riguarda l'omessa pronuncia nella parte in cui non ha valutato la domanda di responsabilità della banca ex art. 94 TUF ma solo come "carenze informative" (violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 94 TUF)
pagina 20 di 40 Sostiene l'appellante che la responsabilità dell'appellata da Controparte_13
[... capitale 2014 si fonda, infatti, sull'art. 94 TUF laddove questo sanziona la condotta dell'emittente che rediga un Prospetto carente sotto il profilo della veridicità e della CP_13
completezza salvo che l'emittente fornisca la prova di avere adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. La norma realizza pertanto un'inversione dell'onere probatorio a favore e non contro l'investitore, presumendo l'idoneità del mendace o incompleto a Controparte_13
influenzare e/o ad alterare la scelta di investimento e sancisce, quindi, una presunzione di colpa dell'emittente il cui superamento potrà avvenire esclusivamente assolvendo l'onere dettagliato da Cass. 2654/19.
Secondo l'appellante, la banca non ha affatto fornito la prova liberatoria ex art. 94, co. 8 TUF, non avendo dimostrato di aver adottato "ogni diligenza" tesa ad assicurare la corrispondenza dei fatti propalati alla verità e soprattutto che abbia adottato ogni cautela affinché gli stessi "non presentassero omissioni tali da alterarne il senso". Al contrario mentre sin da marzo 2014 iniziava a contabilizzare i crediti deteriorati seguendo l'AQR - i cui esiti erano quindi certi ed ineluttabili - non ne faceva alcuna menzione nel Prospetto informativo nel quale invece tali effetti erano presentati come meramente potenziali ed ipotetici. Il "senso" della comunicazione offerta in sede di Prospetto informativo 2014 è stato quindi completamente alterato e travisato.
In replica alle deduzioni contenute nella sentenza circa la assunta sufficienza del Prospetto informativo 2014, l'appellante ritiene opportuno sottolineare come fino all'aumento di capitale
2014 è stata sempre sanzionata da in tutte le operazioni di aumento di capitale CP_2 CP_9
condotte dal 2008, nonché per altre operazioni di offerta titoli anche non azionari sub specie di aperta violazione del ricordato art. 94 co. 2 TUF.
6. SESTO MOTIVO D'APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO IL "PIANO
INDUSTRIALE" 2013-2017 UN PURO FATTO GESTORIO. (VIOLAZIONE DEGLI CP_2
ART. 94 E 114 TUF).
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Piano industriale 2013-
2017 allegato al Prospetto informativo per l'aumento di capitale 2014 fosse un insindacabile
"fatto gestorio", e non invece un documento di imprescindibile valenza informativa anche pagina 21 di 40 perché i capitali raccolti con l'aumento erano finalizzati alla sua realizzazione (violazione dell'art. 94 e dell'art. 114 TUF)
Sostiene l'appellante che:
− Borsa TAna nel proprio sito istituzionale ben chiarisce che "Il piano industriale consente all'impresa la necessaria visibilità per attirare risorse finanziarie, indispensabili alla realizzazione delle azioni pianificate: il documento infatti costituisce uno degli elementi chiave valutati dagli investitori per decidere se impegnare i loro capitale in un'azienda". Affermazione di indiscutibile ovvietà per qualsiasi investitore ma che conferma l'errore commesso da chi considera il Piano industriale un fatto di pura gestione;
− l'appellata attribuisce l'azzeramento dell'avviamento nel bilancio al 31.12.2014 al perdurare della situazione economica negativa, ma contrariamente a tale affermazione dopo un biennio di decrescita, nel corso del 2014 il PIL italiano invertì la direzione di marcia e torno positivo. E quindi nessuna motivazione tecnica sussiste in relazione a tale azzeramento se non l'emersione di una quantità impressionante di posizioni deteriorate che, da un lato, attestavano la pessima operatività dell'istituto e, dall'altro, ne pregiudicavano seriamente le prospettive di redditività. il Piano Industriale 2013-2017 è posto a base nel Prospetto informativo 2014. Tanto che in tale documento viene citato in infinite occasioni (doc. 26, p. 41; p. 43; p. 49; p. 99; p. 100; p. 102; p. 101; p. 186; p.
188; p. 190; p. 196; p. 240; p. 307; p. 308; p. 309; p. 317; p. 318; p. 390; p. 449) nonché allegato a tale Prospetto informativo (ivi, p. 457) proprio perché il denaro raccolto con l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere utilizzato espressamente per la attuazione del Piano Industriale (e non certo al ripianamento delle perdite pregresse da crediti deteriorati sottaciuti al mercato come dimostrato dalla Perizia;
Persona_8
− nei fatti l'evoluzione della Banca ha evidenziato, invece, come il Piano Industriale di
2013-2017 - alla base del Prospetto informativo di aumento di capitale 2014 ed a CP_2
questo allegato - risultasse del tutto irragionevole.
7. SETTIMO MOTIVO DI APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI AFFERMA CHE LE CENSURE MOSSE
DALL'ATTRICE IN ORDINE ALLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NELLA
COLLOCAZIONE PRESSO LA CLIENTELA DI INVESTIMENTI IN DIAMANTI, E
pagina 22 di 40 ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE NON COMPLIANT AVESSERO CARATTERE
GESTORIO (VIOLAZIONE ART. 2423 E SS. C.C., ART. 94 E 114 TUF).
Tratta della erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che le censure mosse dall'attrice in ordine alle pratiche commerciali scorrette nella collocazione presso la clientela di diamanti da investimento e all'organizzazione aziendale non compliant avessero carattere esclusivamente gestorio (sent. imp. p. 15) (violazione art. 2423 c.c. e seguenti;
violazione dell'art. 94 e dell'art. 114 TUF).
Secondo l'appellante che la sentenza impugnata assume - genericamente - che le pratiche scorrette nelle quali è incorsa la appellata (contratti di fideiussione violativi della normativa antitrust;
collocamento di diamanti da investimento a prezzi incongrui;
iscrizione di un avviamento fondato su di un piano industriale irragionevole in palese violazione dello IAS 36) costituiscono questioni gestorie che non avrebbero potuto influire sul prezzo dei titoli inopinatamente acquistati dalla Si tratta - secondo l'appellante - di assunto infondato Pt_1
atteso che, a livello contabile, tali violazioni inficiavano la correttezza del Piano Industriale e, quindi, l'avviamento iscritto in bilancio, e incidevano sul valore effettivo delle azioni al momento dell'acquisto, che la S.C. indica a riferimento per la corretta quantificazione del danno.
8. OTTAVO MOTIVO D'APPELLO (primo capo della sentenza) - ERRONEITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE
HA RITENUTO SUFFICIENTI AL 2013 LE INFORMAZIONI DIFFUSE AL MERCATO
DA SULL'OPERAZIONE "ALEXANDRIA" TALI DA ESCLUDERE QUALSIASI CP_2
OPACITÀ INFORMATIVA MENTRE SOLO NEL 2015 LA CONSOB SI È
DEFINITIVAMENTE PRONUNCIATA (VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. E
DELL'ART. 94 TUF)
Tratta dei vizi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficienti le informazioni diffuse al mercato al 6.2.2013 e al 24.3.2013 sulla mancata contabilizzazione del fair value negativo dell'operazione " e la sua contabilizzazione "a saldi aperti" anziché "a CP_8
saldi chiusi", come invece poi imposto dalla l'11.12.2015 (violazione art. 132 c.p.c. e CP_9
dell'art. 94 TUF ).
Secondo l'appellante appare del tutto contraddittoria la sentenza impugnata secondo la quale l'investitore avrebbe dovuto avvedersi già al 6.2.2013 del primo ordine di falsità inerente alla pagina 23 di 40 mancata iscrizione del fair value negativo dell'operazione o al 24.3.2013 del CP_8
secondo di tali ordini di falsità relativo alla erronea contabilizzazione come Titoli di Stato e non, invece, di derivati creditizi, in quanto risulta che la stessa ha ritenuto CP_9
indispensabile imporre la corretta contabilizzazione l'11.12.2015, facendo così chiarezza sull'intera operazione.
9. NONO MOTIVO D'APPELLO (secondo capo della sentenza) - ERRONEITÀ NELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO NON
SUSSISTENTE IL NESSO DI CAUSALITÀ (VIOLAZIONE DELL'ART. 94 DELL'ART. 114
TUF E DELL'ART. 2043 C.C.)
Tratta della erroneità della sentenza quando afferma che le censure mosse dall'attrice in ordine all'influenza decettiva sulle sue decisioni di investimento della non corretta e veritiera rappresentazione dei crediti deteriorati siano prive di fondamento (violazione dell' art. 94 e dell'art. 114 TUF).
L'appellante ritiene errate le seguenti affermazioni del Tribunale: “In conclusione la domanda dell'attrice è priva di fondamento e deve essere respinta perché nel breve lasso di tempo in cui ha investito e disinvestito nell'acquisto di azioni in occasione dell'aumento di capitale CP_2
2014 e successivamente nel mese di ottobre dello stesso anno, le carenze informative che
l'avrebbero indotta a confidare in una situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente più promettente erano già state colmate e le circostanze denunciate già ben note al mercato che ne aveva da tempo
384. La perdita subita dall'attrice non è, quindi, causalmente connessa alle carenze informative denunciate ma presumibilmente riconducibile all'oscillazione del valore delle azioni propria dei titoli quotati in borsa di cui l'investitore assume specificamente il rischio."
10. DECIMO MOTIVO D'APPELLO – CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA ABNORME
QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PARI AL VALORE DELLA CONTROVERSIA
(VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C.)
Tratta, infine, della erroneità della sentenza nella parte in cui ha “condannato la sig. ad Pt_1
un importo del tutto abnorme (e punitivo) di spese legali nonostante la richiesta di rinvio a giudizio dei vertici apicali della per falso in bilancio 2013 e falso in prospetto 2014, CP_2
circostanza che di per se stessa ne ampiamente giustifica l'avvio dell'azione risarcitoria.
(violazione art. 132 c.p.c.)”.
pagina 24 di 40 Sostiene l'appellante che con la sentenza impugnata il Tribunale ha condannato (art. 91 c.p.c.) la anche alle spese di causa secondo i massimi di tariffa, arrivando quindi con accessori Pt_1
e ritenuta d'acconto ad un importo complessivo di € 11.114,11, al quale devono sommarsi le spese di iscrizione al ruolo oltre alla liquidanda tassa di registro sulla sentenza, a fronte di appena € 14.517,42 di petitum. Il Tribunale ha motivato sul punto con la pretesa complessità della questione, ma tale motivazione risulta - secondo l'appellante - del tutto insufficiente, atteso “che il giudice ex professo si è richiamato a propria precedente giurisprudenza (c.d. sentenza ) e quindi tale assunta complessità era già tutta assorbita dal passivo richiamo a CP_10
tale sentenza, oltre che alle difese di parte appellata pedissequamente seguite dal Tribunale. Né maggior spessore motivazionale può trovare il richiamo alla numerosità dei documenti asseritamente esaminati dal Tribunale, atteso che la sentenza ne richiama appena nove”.
Precisa, infine, l'appellante che da ultimo è stata ritenuta abnorme una condanna alle spese per importo superiore all'oggetto della domanda (Corte App. Firenze sez. lav. 3.5.2013 CP_14
e che, se le spese devono essere commisurate al petitum (Cass. 5.11.2011, n. 226), di
[...] fronte ad un petitum di € 14.517,42 una condanna alle spese superiore a complessivi €
11.600,00 risulta davvero eccessivo.
In ordine alla quantificazione del danno asseritamente subito, l'appellante ha precisato che:
− in principalità, il danno sofferto è da quantificarsi in 14.517 euro;
− in primo subordine, ove si escludano le perdite sofferte sulle azioni cedute nel mese di settembre 2014 pari a euro 3.629,824 ritenendole dovute all'andamento di mercato e quindi non ricollegabili alle false informazioni il cui disvelamento è successivo alla cessione, la perdita sofferta sarebbe da ritenersi pari a 10.888 euro;
− in secondo subordine, la sig.ra ha diritto al risarcimento in relazione alle perdite sofferte Pt_1
relative alle 18.496 azioni che possedeva al momento del disvelamento del vero. Il complessivo costo di acquisto delle suddette 18.496 azioni era pari a 22.320,80 euro così determinato:
13.632,44 euro relativo alle nr.
9.341 azioni sottoscritte in aumento di capitale, 8.688,36 euro relativo alle 9.155 azioni acquistate sul mercato borsistico. Di conseguenza il danno risarcibile risulta, in questa ipotesi, di Euro 7.422,90 pari alla differenza tra il suddetto ammontare di
22.320,80 euro e l'importo di 14.897,90 euro ricavato con le cessioni del 27 e del 29 ottobre;
− in terzo subordine, ove si decida di limitare il risarcimento alle sole azioni acquistate il 10 e il
22 ottobre (subito prima dell'esito dell'AQR) e vendute i successivi 27 e 29 ottobre (subito pagina 25 di 40 dopo), caso di scuola per l'applicazione del criterio della quantificazione del danno in caso di omissione di informazioni noto come event study, la perdita ingiustamente sofferta risulterebbe comunque pari a 1.363 euro (8.687- 7.324);
− in estremo subordine, l'appellante si rimette alla Corte sulla scelta di un diverso criterio rispetto a quelli summenzionati che risponda al principio di equità ex art. 1226 c. c. 116;
− qualora mai, dovessero poi sussistere dubbi sul danno come sopra quantificato la Corte potrà disporre apposita CTU secondo quanto già richiesto nel procedimento a quo.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Parte appellante all'udienza dell'8.11.2023 e, poi, nella propria comparsa conclusionale, ha chiesto la sospensione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sul presupposto della pendenza di un procedimento penale avanti il Tribunale penale di Milano instaurato nei confronti (tra gli altri) degli ex vertici della , , e Parte_3 Controparte_4 CP_15 CP_16
e della banca stessa quale responsabile civile per i reati di falsità di bilanci (art. 2622 c.c.);
[...]
falsità di prospetti informativi (art. 173 bis TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) in relazione a: il bilancio al 31.12.2013, il bilancio al 31.12.2014, l'aumento di capitale 2014; l'aumento di capitale 2015; la relazione semestrale al 30.6.2015, nonché il bilancio al 31.12.2015 e la relazione semestrale al 30.6.2016.
Sussistono, secondo l'appellante gli estremi per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. dovendo il
Tribunale penale nel procedimento dedotto "risolvere una controversia (art. 75 c.p.p.), dalla cui definizione dipende la decisione della controversia" e sussistendo un “evidente rischio di contrasto di giudicati, in relazione alla domanda principale della appellante”.
L'appellata si è opposta all'accoglimento di tale istanza, deducendo che
− la costituzione di parte civile della nel predetto procedimento penale è inammissibile in Pt_1
quanto, essendo stata svolta dopo la pubblicazione della sentenza civile di primo grado
(pubblicata in data 23 gennaio 2023), si pone in violazione dell'art. 75 c.p.p.;
− il GUP presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Fiammetta Modica, con ordinanza depositata in data 22 aprile 2024 ha, infatti, escluso la costituzione di parte civile della sig.ra “per Pt_1 improcedibilità della domanda già avanzata in sede civile, nell'ambito di giudizio nel quale è intervenuta sentenza di merito ex art. 75 c.p.p.” (doc. 96, pp. 17 ss. e p. 42).;
− conseguentemente, non vi è alcuna pregiudizialità tale da giustificare l'avversaria richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c..
pagina 26 di 40 All'udienza del 6.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c., non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il presente giudizio e il procedimento penale n.
33714/16 R.G..N.R. pendente avanti il Tribunale di Milano, in relazione al quale l'odierna appellante non riveste neppure la qualità di parte processuale.
Come noto, la sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa (Cass. 21396/12; Cass. 25272/10, in cui si legge: «L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio
(civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti»; Cass.
511/2013; Cass. 39/2013).
Ciò posto, ritiene la Corte che l'istanza in questione non possa essere accolta in quanto nessuna pronuncia, pregiudicante in senso stretto, rispetto alla posizione soggettiva dell'odierna appellante è destinata ad essere adottata nel processo penale pendente, sicché tra le due cause può solo ravvisarsi un collegamento per coincidenza di riscontri fattuali e questioni giuridiche da risolvere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'impugnazione vada rigettata sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
pagina 27 di 40 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
Come si è detto, la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento della asserita responsabilità della banca per danno da investimento. In particolare, ha lamentato un danno da Parte_1
investimento, deducendo che avrebbe comunicato al mercato, Controparte_1 mediante il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2014 (e i bilanci 2013 e 2014) false informazioni, determinando in tal modo scelte di investimento non consapevoli, con riferimento:
1. alla contabilizzazione ingannevole dell'operazione in derivati conclusa con c.d. CP_3
operazione CP_8
2. all'alterazione della consistenza dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti con cui era stata celata, secondo la prospettazione attorea, una situazione patrimoniale dell'istituto di credito talmente critica da non consentire, già all'epoca, la prosecuzione dell'attività bancaria.
Quanto alla seconda falsità dedotta, la ad avviso dell'odierna parte appellante, non avrebbe CP_1
correttamente rappresentato nei bilanci 2013 e 2014 i dati relativi ai crediti deteriorati con conseguente riversamento di tali dato nel prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale
2014. Tale falsità si desume, secondo parte attrice, dal fatto che la banca, a seguito delle attività ispettive cui era stata sottoposta - quella compiuta da Banca d'TA tra il novembre 2012 e il marzo
2013 e quella condotta nel corso del 2013 dalla BC nel contesto del c.d. “Asset Quality Review” (cd.
AQR) - aveva provveduto, in aderenza alle indicazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza, ad incrementare gli accantonamenti sui crediti iscritti in bilancio.
Pertanto, ritiene la Corte che sia dirimente accertare se le diverse valutazioni sui crediti deteriorati successivamente operate dalla debbano ritenersi legate a errori contabili, come sostenuto dagli CP_1
attori, o se siano dovute ai nuovi sistemi di rilevazione indicati dalla BC Asset Quality Review, come ritenuto dalla Banca.
Ebbene, come messo in luce anche da numerosi precedenti della giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi sulle medesime questioni, la necessità di apportare correzioni ai bilanci per rettificare i crediti deteriorati è sorta a seguito dell'introduzione, da parte dell'organo di vigilanza comunitario, di pagina 28 di 40 criteri di valutazione più stringenti dei NPL, in forza dei quali tutti gli enti creditizi sono stati invitati ad avere un approccio più prudenziale per il futuro.
In particolare, l'esito dell'Asset Quality Review ha determinato la necessità per tutte le banche sottoposte a detto esame di adottare valutazioni dei crediti maggiormente prudenziali rispetto a quelle pregresse, senza, tuttavia, impattare sui bilanci pregressi imponendone la revisione.
In altri termini, l'impostazione del controllo di vigilanza si è fondato su verifiche a campione e sull'utilizzo di dati anche successivi rispetto al momento di redazione dei bilanci, ed è stata improntata ad un'ottica di maggiore restrizione e rigore rispetto a quanto fatto in precedenza dagli istituti bancari.
Tale conclusione risulta ulteriormente confermata dalla circostanza per cui sia la Banca d'TA sia la
BC si sono limitate, in un'ottica prudenziale, ad invitare a stanziare a conto economico nei CP_2 bilanci futuri ulteriori accantonamenti, escludendo l'esistenza nei bilanci esaminati di falsi contabili, tanto è vero che le Autorità di Vigilanza non hanno irrogato a alcun tipo di sanzione, come si CP_2
evince, peraltro, dalle affermazioni rese dal Presidente della nella lettera inviata CP_9 Persona_9
alla Guardia di IN (cfr. doc. 73 parte appellata).
In pratica, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “a prescindere dal fatto che siano rimasti immutati i principi contabili generali di riferimento e la normativa regolamentare, la metodologia applicata nel corso dell'AQR prevedeva, innegabilmente, una diversa declinazione in concreto dei criteri di supporto all' ineludibile discrezionalità dell'operatore nella cernita, rilevazione
e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della classificazione del credito nella categoria dei crediti deteriorati e nella determinazione dell'ammontare degli accantonamenti di copertura da iscrivere a bilancio;
e si tratta di una diversa declinazione in concreto dei criteri di classificazione e valutazione atta a determinare quel “cambiamento nelle stime contabili” che sulla base del principio IAS 8 determina la necessità di rettifica del bilancio dell'epoca in cui si verifica, distinguendosi dall'errore contabile, derivante dalla mancata o non corretta utilizzazione del sistema di informazioni disponibili all'atto della formazione del bilancio che ne imporrebbe, invece, la correzione retroattiva.
Del resto la BC all'esito dell'AQR 2014 non ha rilevato la necessità di correzione di errori contabili pregressi relativi ai crediti deteriorati nei bilanci precedenti né la ha ritenuto di impugnarli CP_9
di nullità sotto questo profilo, valutando le rettifiche sui crediti deteriorati come dovute al mutamento dei parametri di stima. Lo stesso direttore generale della chiamato a deporre avanti la CP_9
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha, infatti, riconosciuto che le rettifiche su crediti apportate nel bilancio 2014 di sono state determinate da “una revisione CP_2
pagina 29 di 40 delle metodologie e dei parametri per la classificazione e valutazione dell'intero portafoglio creditizio della Banca” (v. doc. 32 di parte convenuta a pag. 44)”.
Per quanto riguarda le plurime consulenze e perizie che sono state svolte nell'ambito di diversi procedimenti giudiziari in relazione ai medesimi fatti, occorre rilevare che vi è un contrasto tra le valutazioni dei vari periti: le relazioni peritali e Per_10 Persona_8 Persona_11
affermano l'esistenza di falsificazioni di bilancio riferite ai documenti contabili oggetto del presente giudizio, mentre le perizie e giungono a conclusioni opposte. Persona_7 Persona_12
Ciò posto, occorre, innanzitutto, osservare che il contrasto esistente tra le valutazioni tecniche effettuate dai diversi periti, da un lato, rende evidente la discrezionalità dell'operatore al momento della individuazione e classificazione delle posizioni di NPL, dall'altro, palesa la necessità di far riferimento ai dati oggettivi rappresentati dagli esiti delle predette valutazioni operate dagli organi di vigilanza.
In secondo luogo, occorre rilevare che risultano maggiormente suscettibili di positivo apprezzamento
(come, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria) le risultanze della perizia
[...]
la quale ha sottolineato la natura sostanzialmente prudenziale del Comprehensive Assessment, Per_6
evidenziando come un risultato diverso tra la valutazione di un credito del team AQR e la valutazione dello stesso credito da parte della Banca non abbia come conseguenza l'ipotesi che la Banca stia infrangendo le regole contabili e le procedure interne.
Il Collegio ritiene, inoltre, condivisibili le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n.
3161/23 per cui “l'impostazione metodologica della perizia “deve ritenersi erronea Persona_8
perché non considera in maniera corretta la distinzione tra cambiamenti nelle stime contabili ed errori contabili e interpreta in modo impreciso la definizione di errore nel bilancio” (pag. 6 doc. A£ BMPS).
La perizia , infatti, qualifica i rilievi - mossi dalla Banca d'TA e dalla BC a fini Per_5
esclusivamente prudenziali - quali errori contabili, con un automatismo che la Corte, per le ragioni ampiamente evidenziate in precedenza, non ritiene convincente”.
Risulta, pertanto, corretta la sentenza di prime cure laddove ha rilevato che “le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dai diversi collegi peritali che in sede penale sono stati incaricati di verificarne la correttezza sono già di per sé emblematiche dell'incidenza della discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sottese alla rilevazione e classificazione del portafoglio dei crediti c.d. deteriorati, ai fini della determinazione dell'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni da operare in bilancio.
pagina 30 di 40 Al riguardo il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già assunto sulla CP_1 questione nella sentenza ( v. Tribunale di Milano 7.7.2021 n. 5963 a pag. 82), non potendo trarsi diverse conclusioni all'esito della perizia prodotta da parte attrice al documento Persona_5
n. 61.
La perizia in questione, muove da un assunto diametralmente opposto a quello della consulenza
[...]
ma non pare tenere in adeguata considerazione che, come già sottolineato, anche la Per_6
declinazione concreta dei principi generali di contabilizzazione rimasti invariati, modificata progressivamente dalla banca per adeguarsi alle sollecitazioni degli organi di vigilanza ha inciso ex post sull'individuazione dell'entità dei crediti deteriorati o meglio sulla qualificazione e trattamento dei crediti come tali;
in particolare l'introduzione di criteri improntati a meccanismi vincolanti ed automatici di svalutazione dei crediti e delle loro garanzie in sostituzione delle precedenti valutazioni discrezionali ha indotto una modificazione tale del sistema di rilievo da aver inciso senza dubbio nella rilevazione dei crediti deteriorati a prescindere dal fatto che fossero corrette o meno le precedenti valutazioni discrezionali. Si tratta di un meccanismo che in sé per sé non conduce alla correzione retrospettiva di errori contabili contenuti in bilanci pregressi ma piuttosto alla rettifica dovuta a modificazioni dei criteri di valutazione secondo le diverse previsioni del principio IAS n. 8”.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve, quindi, escludersi la sussistenza delle falsità e illiceità allegate dall'odierna parte attrice appellante con riferimento ai crediti deteriorati e ai relativi accantonamenti.
Passando all'esame delle censure sollevate in relazione alla portata decettiva della asserita erronea contabilizzazione della c.d. operazione " , parte attrice appellante ha dedotto due ordini di CP_8 falsità: l'omessa rilevazione di un fair value negativo iniziale e la contabilizzazione "a saldi aperti" piuttosto che "a saldi chiusi".
Ebbene, anche in questo caso ritiene la Corte che sia dirimente accertare, innanzitutto, la correttezza o meno dell'operato degli amministratori di rispetto alla quale è sufficiente richiamare le CP_2
valutazioni espresse da questa Corte con la citata sentenza del 9.11.2023 n. 3162, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi.
In particolare, ritiene la Corte che siano condivisibili e dirimenti le seguenti considerazioni contenute nella predetta sentenza:
− l'operazione “Alexandria” presenta plurimi elementi di differenziazione rispetto a un derivato creditizio standard per le seguenti ragioni:
pagina 31 di 40 a. era caratterizzata dalla separata negoziabilità giuridica dei singoli elementi contrattuali di cui era composta e dalla non contestualità delle operazioni di acquisto dei titoli e di stipulazione dei repo; non presentava una completa corrispondenza tra i flussi generati dai singoli strumenti e quelli di un CDS;
aveva un differente business purpose, non integralmente riconducibile alla mera vendita di protezione sul “rischio TA” (come correttamente rilevato da nella Nota integrativa al Bilancio 2012 - doc. 47 CP_2
; Pt_1
b. l'operazione ” comprendeva anche: (i) la linea di credito, cd. “repo facility”, CP_8
che esponeva la a un rischio di liquidità ben superiore a quello eventualmente CP_1
generato dalla semplice vendita di protezione tramite un credit default swap e, al contempo, forniva a una copertura dal rischio cd. di “jump to default”, cioè dal CP_3
rischio di improvvisa insolvenza dello Stato italiano (con conseguente insolvenza di
, che è estranea ai meccanismi dei derivati creditizi (cfr. doc. 38 ; (ii) CP_2 CP_2
l'Asset swap, che prevedeva l'obbligo di in caso di default dell'TA, di liquidare CP_2
a tutti i flussi di cassa futuri dovuti in base agli indici contrattuali, esponendo CP_3
così la anche ad un elevato rischio di tasso di interesse, anch'esso estraneo alla CP_1
operatività di un credit default swap (cfr. doc. 38 ; CP_2
c. presentava le caratteristiche proprie di un term structured repo (che viene generalmente rilevato in bilancio a “saldi aperti”) e, segnatamente: (i) la presenza di derivato di copertura del rischio di tasso di interesse (interest rate swap); (ii) l'inserimento della linea di liquidità e (iii) la previsione della clausola cheapest to delivery option;
d. la contabilizzazione aggregata, secondo gli indicatori forniti dallo IAS 39 IG B.6, presuppone la ricorrenza di quattro circostanze che devono ricorrere congiuntamente: (i) che le transazioni siano state sottoscritte contemporaneamente e siano tra di loro correlate;
(ii) che abbiano la stessa controparte;
(iii) che si riferiscano allo stesso rischio;
(iv) che non sussista alcuna esigenza economica evidente o finalità commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni. Nell'operazione “Alexandria” non è ravvisabile la presenza del primo, del terzo e del quarto, indicatore. Quanto al primo indicatore (contestualità delle transazioni), i contratti stipulati nell'ambito dell'operazione - ancorché legati da un unico accordo negoziale, il CP_8
Mandate Agreement - sono tra di loro temporalmente separati. Più specificamente,
pagina 32 di 40 l'acquisto dei titoli BTP2034 è stato antecedente alla data di stipula del repo, intervenuta il 23 settembre 2009. Segnatamente, la ha proceduto a quaranta acquisti a termine CP_1
di BTP, aventi scadenza il 10 agosto 2034, nell'intervallo di tempo tra il 3 agosto 2009 ed il 18 settembre 2009, tutti aventi come settlement date il 28 settembre 2009. Con riferimento al terzo indicatore (identità del rischio), seppure il rischio comune per le controparti era quello di credito collegato alla Repubblica italiana, a ciò deve aggiungersi il rischio di tasso connesso all'acquisto del BTP2034 finanziato in repo, che ha inteso coprire con la stipula dell'IRS. Relativamente al quarto indicatore, CP_2 vanno condivise le valutazioni dei giudici penali secondo cui nell'operazione
“Alexandria” ricorreva “un business purpose sostanziale non perseguibile attraverso una singola operazione di credit default swap.” (Sentenza, pag. 1222). Ciò in quanto le finalità economiche perseguite dal management del Gruppo MPS nella realizzazione dell'operazione “ erano duplici: da un lato, remunerare per la CP_8 CP_3
sostituzione delle notes attraverso le condizioni del repo e della repo facility;
CP_8
dall'altro, comunemente ed in linea con le strategie di banking book cristallizzate nella delibera del C.d.A. del 14 maggio 2019, l'esigenza di diversificare il profilo di rischio degli investimenti pregressi, aderendo a forme di investimento in titoli di Stato più congeniali alla strategia di lungo termine fatta propria dalla Banca senese e adottata nel delineato contesto di grave crisi dei mercati finanziari, che imponeva di limitare la volatilità a livello di conto economico.
Il Collegio ritiene, pertanto, di condividere le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella su citata sentenza laddove ha evidenziato che “alla luce delle peculiari caratteristiche dell'operazione
“ ”, non completamente sovrapponibili a quelle di un derivato di credito sintetico, e della CP_8 normativa contabile vigente all'epoca dei fatti in tema di contabilizzazione a “saldi chiusi”, la Corte ritiene corretto – perché aderente ai criteri normativamente fissati – il modello contabile “a saldi aperti” adottato da con riferimento all'operazione oggetto del giudizio: di qui l'impossibilità di CP_2 ritenere integrato l'elemento oggettivo dell'illecito, da intendersi quale erroneità materiale del metodo di contabilizzazione”.
Si tratta, peraltro, della medesima conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello – Seconda sezione penale nelle sentenze n. 3340/2022 (divenuta irrevocabile) e n. 9014/2023 (contro la quale pende ricorso per cassazione), pronunciate sui medesimi fatti oggetto del presente procedimento, con le quali i pagina 33 di 40 giudici penali hanno assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste” ritenendo che l'operazione non sia assimilabile ad un CDS e che, conseguentemente, sia pienamente CP_8 legittima la scelta di contabilizzarla “a saldi aperti”.
Parimenti condivisibili risultano le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n.
3162/23 in ordine alla non ravvisabilità del requisito soggettivo della colpa, ulteriore elemento costitutivo della dedotta responsabilità della banca. In particolare, la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata esclusa sulla base delle seguenti ragioni:
− è pacifico che, all'epoca delle evenienze per cui è causa, vigesse uno stato di profonda incertezza circa la disciplina applicabile ad un'operazione complessa e articolata quale l'operazione “ . Nel panorama dei principi contabili internazionali di riferimento CP_8 non vi era, infatti, una disciplina specifica per le operazioni del tipo “long term structured repo”, caratterizzate dall'esistenza di più transazioni formalmente e giuridicamente autonome le une dalle altre;
− l'ambiguità del quadro normativo di riferimento e la conseguente incertezza interpretativa avevano, peraltro, condotto le Autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali, nonché tutti i soggetti che si erano espressi sulla questione, a sostenere la “non censurabilità” della modalità di contabilizzazione adottata da In particolare, con il Documento congiunto di Banca CP_2
d'TA-Consob-IVASS dell'8 marzo 2013 (doc.29, fascicolo primo grado e Virmont), le CP_10
Autorità di vigilanza - richiamato lo IAS 39 IG B.6, che presuppone, ai fini della contabilizzazione aggregata quale derivato, la ricorrenza congiunta dei quattro indicatori già precedentemente menzionati (id est: i. contestualità temporale delle operazioni;
ii. identità della controparte;
iii. identità del rischio e iv. business purpose sostanziale non perseguibile attraverso una singola operazione di credit default swap) - hanno osservato che la peculiare complessità dell'operazione rendeva “non agevole verificare univocamente gli CP_8 indicatori sopra elencati e, quindi, la sostanza economica dell'operazione e la connessa modalità di contabilizzazione in conformità ai principi IAS / IFRS”, concludendo, pertanto, nell'incertezza, per la “non censurabilità” della modalità di contabilizzazione adottata da CP_2
(cfr. doc. 9 ; CP_2
− - che si era occupata della revisione dei bilanci di per le annualità dal 2008 al CP_17 CP_2
2010 - aveva sempre validato la contabilizzazione dell'operazione e così pure CP_8
pagina 34 di 40 Ernst & Young, subentrata a nel ruolo di revisore dei bilanci 2011 e 2012 di (cfr. CP_17 CP_2
doc. 15 e 16 ; CP_2
Contr
− nominata consulente del nuovo management di nel parere tecnico del febbraio CP_2
2013 (cfr. doc. 7 , aveva fornito dettagliate spiegazioni sulle motivazioni per le quali CP_2 dovesse ritenersi corretta la contabilizzazione dell'operazione a “saldi aperti” (cfr. CP_8
doc. 7 ; CP_2
Non può, pertanto, che ribadirsi la conclusione alla quale questa Corte è pervenuta nella citata sentenza n. 3162/23, laddove ha affermato che “l'assenza nel sistema dei principi contabili internazionali di una disciplina specifica relativa al trattamento di operazioni quali l'operazione “Alexandria”, l'assenza di indicazioni univoche da parte delle Autorità contabili internazionali interpellate sul punto ed il consolidarsi, in un contesto storico di crescente diffusione sul mercato nazionale e internazionale delle operazioni di long term structured repo, di una prassi di mercato orientata nel senso della loro contabilizzazione a “saldi aperti”, impediscono a questa Corte di ravvisare, nella condotta di CP_2 un qualsivoglia profilo di colpevolezza, necessario, al pari dell'elemento oggettivo - comunque insussistente - ai fini di una condanna risarcitoria”.
Giova, peraltro, osservare, ad abundatiam, che - come già evidenziato da questa Corte nella suddetta sentenza - sembrerebbe emergere una sostanziale equivalenza, sotto il profilo dell'idoneità informativa, tra la contabilizzazione a “saldi aperti” e quella a “saldi chiusi”, sia con riferimento alla situazione patrimoniale, sia con riferimento alla misura degli utili realizzati. Per_1 Invero, i dott.ri e hanno precisato che “la contabilizzazione a saldi aperti di una Per_14
transazione strutturata può risultare più esplicita di quella a saldi chiusi, in quanto dà conto separatamente delle diverse componenti e non soltanto della “somma algebrica” dei relativi effetti.”
(cfr. doc. 38 fascicolo primo grado . CP_2
Invero, anche il (organismo competente per l'emanazione dei principi contabili statunitensi), nel Pt_4
giugno 2014, modificando le disposizioni precedentemente vigenti, ha statuito che per le operazioni di long term structured repo con approvvigionamento diretto dei titoli (quali, appunto, l'operazione
) debba farsi ricorso al metodo dei “saldi aperti”, in quanto “la contabilizzazione separata CP_8 riflette più accuratamente gli economics degli accordi ed è coerente con il modo in cui un'entità gestisce i vari rischi derivanti dalle attività di investimento” (cfr. p. 45, doc.9 fascicolo di primo grado
. CP_2
pagina 35 di 40 Si tratta, peraltro, anche in questo caso, della medesima conclusione cui è pervenuta la Corte di
Appello – seconda sezione penale nella sentenza n. 3340/22 (divenuta irrevocabile) laddove ha affermato che “L'istruttoria dibattimentale ha fornito validi elementi per sostenere che la contabilizzazione a saldi aperti offrisse una maggiore qualità informativa. Tale affermazione trova conforto nelle valutazioni di consulente di e Persona_15 Persona_16 Controparte_7
e di e , consulenti di Ivor Scott Dunbar, , Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20
Deutsche Bank AGLondon Branch e Deutsche Persona_21 Persona_22 Persona_23
Bank G. Valutazioni condivisibili perché convergenti, pur nella non piena sovrapponibilità delle operazioni e e perché non validamente smentite, nello specifico, dai portatori di CP_8 Per_2
sapere scientifico incaricati dal Pubblico Ministero. Con riferimento all'operazione , CP_8 [...] si è così espresso: "…se si legge lo stato patrimoniale, con l'esposizione a saldi aperti si vede Per_15 nell'attivo, tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, l'investimento in BTP ,e nel passivo, il debito per il finanziamento di quell'investimento. Inoltre, nella nota integrativa, che è parte del bilancio, vi è la composizione per emittenti delle attività disponibili per la vendita e quindi si può leggere la misura dell'investimento in titoli di stato. In questo modo il rischio emittente (il default dello stato italiano) e il rischio di liquidità, cioè della necessità di finanziare l'investimento, sono rappresentati con chiarezza”. Viceversa, "Nel caso dell'esposizione a saldi chiudi si osserverebbe
l'iscrizione del fair value del CDS alla data di riferimento del bilancio tra le attività o le passività finanziarie dì negoziazione in relazione al valore positivo o negativo dello strumento e in nota integrativa si leggerebbe l'esistenza di derivati creditizi ma non della tipologia di rischio sottostante
(non sarebbe perciò noto il rischio di default dello stato italiano) perché la descrizione avviene distinguendo sulla base del rischio di controparte (banche e clientela)" (cfr. Relazione di consulenza tecnica nell'interesse di e del 7 febbraio 2019, pagg. 70-71). Persona_16 Controparte_7
[…] Ulteriore riscontro di come la contabilizzazione a saldi aperti costituisse quella maggiormente idonea ad offrire una migliore rappresentazione della sostanza economica dell'operazione e dei complessivi rischi da essa generati [si rinviene] nella mutata disciplina americana in tema di contabilizzazione dei long structured repo con provvista diretta” (cfr. doc. 62 fascicolo primo grado
. CP_2
Non può, pertanto, che ribadirsi, anche a tal proposito, la conclusione alla quale questa Corte è pervenuta nella citata sentenza n. 3162/23, secondo cui “Se, dunque, il metodo di contabilizzazione adottato dalla Banca non ha determinato alcun vulnus informativo per i lettori del bilancio, deve
pagina 36 di 40 conseguentemente escludersi la configurabilità del nesso di causalità prospettato dalle parti attrici in primo grado. Ed invero, se i due alternativi modelli di contabilizzazione offrivano, di fatto, le medesime informazioni al mercato, viene meno l'assunto per cui se avesse contabilizzato CP_2
l'operazione “ ” a “saldi chiusi” piuttosto che a “saldi aperti”, i pretesi danneggiati non si CP_8
Cont sarebbero determinati all'investimento” (cfr. doc. 92 ).
Quanto alla dedotta omessa rilevazione di un fair value negativo iniziale, ritiene la Corte di dover dare ancora una volta continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 3162/23, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 29017/21: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, “La correttezza dell'operato degli amministratori di si conferma anche con riferimento a questa censura. infatti - a fronte CP_2 CP_2 del corrispettivo pagato “a pronti” da per la cessione dei BPT (tema, questo, su cui si tornerà CP_3
più dettagliatamente nel prosieguo) - ha trattato l'operazione come un finanziamento e, conseguentemente, ha contabilizzato il contratto in bilancio valorizzandolo al corrispettivo (e non al fair value), iscrivendo tra le passività un debito finanziario verso la banca giapponese per
l'ammontare di 3.110,5 milioni di euro.
L'esame della questione relativa all'omessa rilevazione a bilancio del fair value dell'operazione
“ ” impone necessariamente il confronto con il quadro normativo di riferimento, da CP_8
individuarsi nel principio contabile IAS 39 che, in termini generali, detta le regole per rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie.
Quanto alla misurazione iniziale, il paragrafo 43 dello IAS 39 prevede che “quando un'attività o passività è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie”.
Lo stesso IAS 39, tuttavia, contempla un'ulteriore previsione, di segno evidentemente contrario, cristallizzata nel paragrafo 29, del quale ha fatto applicazione nell'iscrivere la passività CP_2
pagina 37 di 40 finanziaria al corrispettivo. La norma in questione così recita: "Se un trasferimento non comporta un'eliminazione perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a riconoscere l'attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto”.
Orbene, in ordine al rapporto intercorrente tra la previsione contenuta nel paragrafo 29 e quella di cui al paragrafo 43 dello IAS 39, questa Corte ritiene di aderire all'interpretazione, invero maggioritaria, secondo cui la prima costituisca norma speciale rispetto alla seconda e, come tale, su di essa prevalente.
A suffragio di tale interpretazione, depongono le condivisibili argomentazioni della Corte d'Appello penale di Milano che, nella sentenza n. 3340/2022, facendo proprie le tesi dei diversi consulenti interpellati e della stessa Banca d'TA, ha affermato che: “Il paragrafo 29 dello IAS 39 non si pone affatto in contrasto con l'orientamento generale del § 43 dello IAS 39, in ragione della circostanza che la passività finanziaria contabilizzata non costituisce, in realtà, una vera e propria passività, bensì rappresenta, e ciò costituisce il presupposto della norma speciale, l'impegno di riacquisto a termine, quale contropartita dell'incasso relativo alla cessione di titoli a pronti. Dunque, diversamente dalle passività, che devono essere contabilizzate al fair value, nel caso di specie non si è in presenza di una passività vera e propria, ma di una sorta di rettifica di una voce dell'attivo - le disponibilità liquide incassate per la vendita dei titoli - che, come tale, dovrà essere contabilizzata ai sensi della norma speciale dettata per la contabilizzazione di tali particolari poste contabili, ovverosia il§ 29 dello IAS
39" (cfr. pag. 1270 Sentenza App. pen. Milano).
Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere che la condotta di presenti profili di illiceità. CP_2
La infatti, non ha omesso l'esposizione in bilancio di un fatto materiale rilevante (id est: la CP_1 passività finanziaria scaturita dall'operazione “ ”) ma, semplicemente, ha ritenuto di CP_8
rilevarla al costo, anziché al fair value, sfruttando una facoltà concessa, ed anzi imposta, secondo la tesi della specialità, dal paragrafo 29 dello IAS 39.
Parimenti corretto deve ritenersi l'operato di laddove ha iscritto i BTP2034 nell'attivo dello CP_2
stato patrimoniale del proprio bilancio al 31 dicembre 2009.
CP_1 Ed invero, diversamente da quanto sostenuto da e Virmont – secondo cui avrebbe CP_2
ingannevolmente rappresentato in bilancio titoli di Stato italiano invero mai acquistati – lo scambio dei BTP2034 è stato effettivo, in quanto avvenuto “allo scoperto” e regolato “per compensazione”:
pagina 38 di 40 ha acquistato i titoli da in Asset Swap e li ha riottenuti dalla stessa CP_2 CP_3 CP_3
controparte ai sensi di un collegato contratto di Repo avente la medesima scadenza.
In estrema sintesi, con i contratti di Asset Swap e Repo, e avevano assunto speculari e CP_2 CP_3 reciproche posizioni di credito e debito dei medesimi beni fungibili, di talché l'adempimento delle relative prestazioni (rispettivamente, consegna dei titoli e consegna del denaro) è avvenuto attraverso il legittimo meccanismo della compensazione e, dunque, senza scambio fisico dei titoli. La circostanza per cui non vi sia stata una movimentazione fisica degli strumenti, dunque, è del tutto irrilevante ai fini dell'effettività della transazione, come d'altronde dimostrato dal fatto - pacifico - per cui ha CP_2
effettivamente acquisito la proprietà dei titoli, esponendosi, di conseguenza, ai rischi e ai benefici connessi all'investimento (e cioè, rispettivamente, al rischio di default della Repubblica italiana e al beneficio dell'incasso delle cedole dei BTP).
Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte d'Appello penale che, nella già citata sentenza
n. 3340/2022, ha escluso che l'assenza di uno scambio fisico dei titoli potesse considerarsi sinonimo di una compravendita fittizia, affermando espressamente che “la vendita dei BTP 2034, avvenuta allo scoperto (da cui l'irrilevanza del mancato acquisto da parte di e regolata mediante CP_3
compensazione, non è stata fittizia, ma reale e produttiva di effetti: la proprietà del titoli BTP 2034 è stata trasferita a che ne ha acquisito i rischi e i benefici, sulla base della sottoscrizione dei CP_2
contratti e a prescindere dal possesso fisico dei titoli, da cui la correttezza dell'iscrizione a bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale, senza che, peraltro, sulla banca gravasse alcun onere di informazione sulle modalità di approvvigionamento dei titoli acquistati.” (Sentenza pagg. 1199-
1200)”.
Risultano, infine, infondate le censure svolte dalla avverso la liquidazione delle spese Pt_1
processuali operata dalla sentenza appellata.
Il giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 7.617,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Il Tribunale ha, pertanto, applicato ai fini della liquidazione delle spese, i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - 26.001) previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.
Ritiene la Corte che la complessità delle questioni trattate, comprovata dalla copiosità delle difese svolte, dall'ingente quantità di documenti prodotti e - in particolare - dalla corposità degli atti difensivi di entrambe le parti, giustifica l'applicazione dei predetti parametri.
pagina 39 di 40 L'appello proposto va, quindi, rigettato in quanto infondato.
Quanto, poi, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'ingente impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti (come già in precedenza esplicitato), nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 5.201- € 26.000).
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 504/23 del Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
liquidate in euro 8.715,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella Controparte_1
misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 7.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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