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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7229/2023,
TRA
[...]
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Cavalera, per procura in atti;
APPELLANTI
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, per procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 18.10.23 e Parte_1 Parte_1
impugnavano la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 6325/23, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sulla domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/04 e di ulteriore risarcimento del danno proposta dagli stessi nei confronti di . In particolare, gli appellanti CP_1
deducevano che avevano acquistato due biglietti di andata e ritorno dalla menzionata compagnia aerea per la tratta Bari – Zante rispettivamente per le date 23.7.2021, alle ore 10.40 (FR2237), e
26.7.2021, alle ore 18.10 (FR2238), per un costo totale pari a € 179,96 ma che, prima della partenza, da un lato, aveva annullato il volo di andata, costringendoli ad acquistare, al prezzo CP_1 di € 80,16, un altro volo dalla compagnia Volotea per il 22.7.2021, e, dall'altro, che durante il soggiorno in Grecia, la medesima compagnia, con sms del 23.7.2021 aveva altresì comunicato la cancellazione del volo di ritorno previsto per il 26.7.2021, senza indicare alcuna valida motivazione, costringendoli a riprogrammare la partenza, anticipandola alle ore 9.25 dello stesso 26.7.2021, con volo acquistato dalla compagnia Wizz Air, con arrivo a Roma. Al riguardo, gli appellanti precisavano che per tale ultimo volo avevano sostenuto il costo di € 358,00, nonché tutte le spese di trasferta e per il noleggio di un'autovettura per ritornare a Bari. Ebbene, e Parte_1 Parte_1
censuravano la sentenza di primo in ragione della manifesta, illogica e contraddittoria
[...]
motivazione della stessa, in quanto il Giudice di Pace di Lecce, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalla società appellata, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del Giudice Irlandese sulla base di una erronea applicazione e interpretazione del contenuto dei Regolamenti Comunitari disciplinanti la responsabilità del vettore aereo per il trasporto di persone e bagagli, nonché della Convenzione di Montreal. Nel merito, gli appellanti insistevano perché fosse accolta la domanda di risarcimento del danno, atteso che era stato adeguatamente provato in via documentale l'inadempimento di rispetto agli obblighi imposti al CP_1
vettore dal Regolamento Comunitario n. 261/04 -in specie quelli di comunicare tempestivamente la cancellazione del volo, di corrispondere la compensazione pecuniaria nei confronti dei passeggeri, nonché di prestare adeguata assistenza in ragione del disagio causato-, che aveva provocato agli appellanti danni coincidenti con le spese sostenute per l'acquisto dei nuovi biglietti presso altra compagnia aerea, per il noleggio di un'autovettura per il viaggio di ritorno Roma – Bari, nonché per pedaggi autostradali e costo di carburante, oltre che danni non patrimoniali per il disagio complessivamente subito. Alla luce di tali considerazioni, dunque, e Parte_1
concludevano chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse Parte_1
dichiarata la giurisdizione del Giudice Italiano e, nel merito, fosse condannata al CP_1
pagamento di: € 250,00 per persona a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 4 del Regolamento
CE n. 261/04; € 500,00 per persona a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi della
Convenzione di Montreal;
€ 100,00 per persona a titolo di rimborso per la mancata riprotezione e assistenza;
€ 264,34 a titolo di rimborso dei biglietti di viaggio annullati;
€ 273,62 a titolo di differenza rispetto al prezzo sostenuto per l'acquisto dei biglietti con la compagnia Wizz Air;
€ 293,28 a titolo di rimborso delle spese di noleggio auto, carburante e autostrada;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio respingendo le censure mosse alla sentenza del Giudice di CP_1
Pace ed evidenziando, in particolare, come lo stesso avesse correttamente rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, stante l'accettazione da parte degli appellanti, al momento dell'acquisto dei biglietti aerei, delle condizioni generali di trasporto, in specie quella di cui all'art.
2.4 che prevedeva l'assoggettamento delle controversie alla competenza esclusiva del
Tribunale Irlandese, in applicazione del disposto di cui all'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012.
Sotto altro profilo, contestava la fondatezza nel merito delle domande di pagamento della compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno, posto che la cancellazione del volo FR 2238 del 26.7.2021 era stata determinata da una circostanza eccezionale derivante dallo sciopero, non del personale della compagnia aerea, ma del personale e del personale dipendente della società CP_2
handling aeroportuale. Sul punto, precisava che aveva comunque comunicato la cancellazione di tale volo tre giorni prima della data di partenza, fornendo agli acquirenti tutte le forme di assistenza previste dai Regolamenti comunitari, in specie il diritto di optare per il rimborso del biglietto o per l'imbarco gratuito su un volo alternativo, a fronte del quale gli acquirenti avevano autonomamente deciso di contattare la propria agenzia di viaggio, così programmando per proprio conto il rientro in
Italia. Pertanto, la società appellata concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del giorno
11.2.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
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L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, con riferimento al primo motivo di appello, occorre rilevare come la decisione con cui il Giudice di Pace di Lecce ha declinato la giurisdizione del Giudice Italiano in favore del Giudice
Irlandese non sia condivisibile. A tale proposito, infatti, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, devono applicarsi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal. In particolare, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto. Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto online di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti, quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata
3 con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3561). Nel caso di specie, pertanto, atteso che i biglietti aerei del 26.7.2021 per la tratta Zante - Bari (FR2238), sono stati acquistati telematicamente dagli appellanti, domiciliati a
Lecce, per il tramite dell'agenzia in accoglimento del primo motivo di appello e in CP_3
riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la Giurisdizione del Giudice Italiano, avendo in tal senso e correttamente proposto il giudizio presso Parte_1 Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce.
Passando, dunque, al merito della controversia, occorre rilevare che da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti emerge con adeguata chiarezza come , con sms del 23.7.2021, abbia comunicato l'annullamento del volo CP_1
programmato per il 26.7.2021 alle ore 18.10 (FR2238) avente ad oggetto la tratta Zante – Bari in ragione dell'indizione di uno sciopero del personale e del personale dipendente della società CP_2
, invitando gli acquirenti a scegliere tra il rimborso per il prezzo del biglietto e Parte_2
l'imbarco gratuito su un volo alternativo.
Ebbene, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del Regolamento CE n.261/2004 “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati…spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:…iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.” Allo stesso modo, il co. 3 della medesima disposizione recita che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Proprio su tale aspetto, la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ha avuto modo a più riprese di precisare come la nozione di “circostanze eccezionali”, designi eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo, precisando inoltre come queste due condizioni debbano essere considerate cumulative, dovendo la loro osservanza formare oggetto di una valutazione caso per caso (cfr. Sentenze del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23, e del 7 luglio 2022, AT . Controparte_4
Al riguardo, da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni, emerge come la società appellata abbia inteso identificare la sussistenza di tali circostanze con lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo nel periodo coincidente con l'esecuzione del volo in esame, CP_2
specificando di avere avuto piena contezza del citato sciopero solo con comunicazione formale del
4 21.7.2021. Tale assunto, tuttavia, va analizzato alla luce della ricorrente distinzione, pure adottata dalla giurisprudenza continentale (cfr., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, e C- Per_1 Per_2
315/15, EU:C:2017:342, punto 26), tra eventi interni ed esterni alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all'iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei c.d. eventi esterni), l'impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. D'altro canto, occorre rilevare come tale rigore probatorio non possa tuttavia prescindere dalla concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento da parte della medesima compagnia, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera allegazione del ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato. E' infatti necessaria la prova, gravante sulla compagnia, dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della stessa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. del
10.02.2023, n. 4261).
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, occorre rilevare come , CP_1
pur in presenza di una circostanza impeditiva esterna, in quanto non inerente allo sciopero del proprio personale dipendente ma relativa al personale , non abbia in alcun modo rispettato il disposto CP_2 di cui all'art. 5, co. 1, p. iii) del Regolamento CE n. 261/2004 soprarichiamato. Ed infatti, dall'analisi della comunicazione del 23.7.2021 inviata agli appellanti, risulta in maniera del tutto evidente come la stessa si sia limitata a offrire in maniera eccessivamente generica l'alternativa tra il rimborso del biglietto e l'imbarco gratuito su un altro volo, senza, in concreto, offrire una tempestiva riprogrammazione dei voli, l'indicazione di una differente compagnia aerea, della data del viaggio e degli orari dello stesso, in maniera tale da garantire ai propri passeggeri di partire non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto originariamente. Sul punto, pertanto, non può assumere alcun rilievo la circostanza secondo cui e dinanzi a tale Parte_1 Parte_1
comunicazione, abbiano poi deciso di riprogrammare autonomamente il proprio rientro in Italia
5 secondo le proprie esigenze, avendo gli stessi peraltro anticipato di circa nove ore il ritorno programmato. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, rilevato, da un lato, che la tratta Zante –
Bari rientra nella distanza massima pari a 1500 km prevista dall'art. 7, co. 1, lett. a) del Regolamento
CE n. 261/2004 e, dall'altro, che il diritto alla compensazione pecuniaria presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo nella partenza del volo secondo le condizioni previste dall'art. 5, co. 1, del
Regolamento citato, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6446 del 12.03.2024), la domanda di pagamento formulata dagli appellanti avente ad oggetto tale compensazione può essere accolta nella misura richiesta dagli appellanti, con condanna di al pagamento nei confronti CP_1 di e della somma di € 250,00 per ciascuno, oltre Parte_1 Parte_1
interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota PEC del 30.7.2021).
Non merita invece accoglimento la domanda di pagamento della somma di € 100,00 per persona formulata dagli appellanti in virtù della mancata assistenza prestata dalla compagnia CP_1
Infatti, l'art. 9 del Regolamento CE n. 261/2004 sostanzia espressamente tale riconoscimento,
[...]
tra gli altri, nel diritto per i passeggeri ai pasti e alle bevande, alla sistemazione in albergo e al trasporto dall'aeroporto al luogo di sistemazione, circostanze, queste ultime, che non potevano verificarsi nel caso si specie, stante la scelta degli appellanti di non riprogrammare la partenza secondo le alternative fornite dalla compagnia appellata e di acquistare un volo con una differente compagnia aerea in un orario evidentemente anticipato rispetto a quello programmato con i voli della compagnia appellata.
Per quanto concerne, poi, la domanda di rimborso del costo dei biglietti di viaggio annullati sia per la tratta di andata Bari – Zante del 23.7.2021, che per il ritorno previsto per il 26.7.2021, occorre rilevare che, da un lato, non ha formato oggetto di specifiche contestazioni il costo di acquisto dei biglietti indicato dagli attori nella misura di € 179,96 -anche se poi la domanda risarcitoria è stata formulata per il maggior importo di € 264,34-, ma, d'altro canto, la compagnia aerea convenuta ha documentato di aver rimborsato il 21.6.2021, quindi in relazione al solo volo di andata, la somma di
€ 103,98, mentre non ha provato, e in realtà neppure allegato, di aver effettivamente rimborsato alcunché in relazione ai biglietti del viaggio di ritorno, cosicché sotto tale profilo la domanda può essere accolta solo limitatamente all'importo residuo di € 75,98, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota PEC del 30.7.2021).
Sotto altro profilo, volgendo l'analisi alla domanda di risarcimento del danno, occorre rilevare come la stessa sia parzialmente fondata, atteso che l'art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004 lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare rispetto al diritto alla compensazione pecuniaria.
6 Per quanto concerne, in particolare, la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il pagamento della somma aggiuntiva di € 273,62 sostenuta dagli odierni appellanti per l'acquisto di nuovi biglietti per la tratta di ritorno Zante – Bari con la compagnia Wizz Air, si deve ritenere che la stessa possa essere accolta in quanto sufficientemente documentata attraverso la ricevuta di pagamento rilasciata dalla agenzia di viaggi per il saldo di tali biglietti e le carte di imbarco del CP_3
volo.
Può, poi, parimenti essere accolta la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il rimborso delle spese di noleggio di un'autovettura, pedaggio autostradale e rifornimento di carburante, sostenute dagli odierni appellanti per ritornare a Bari a seguito della riprogrammazione del volo di ritorno da Zante, atteso che e hanno in tal senso Parte_1 Parte_1 adeguatamente documentato di aver sostenuto una costo complessivo di € 293,28, come risultante dalla fattura emessa da Locauto Rent s.p.a. e dagli scontrini Eni e Autostrade per l'Italia versati in atti.
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli stessi appellanti, occorre rilevare come la stessa non possa essere accolta, in quanto formulata in modo eccessivamente generico e in maniera tale da non far emergere alcun elemento, nemmeno indiziario, in ordine al pregiudizio subito a tale titolo, anche considerando che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato, anche nel caso di trasporto aereo, come la risarcibilità di tale pregiudizio non possa essere considerata in re ipsa (cfr., ex multis Cass. Civ. n. 20941, 31.5.2024).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, va condannata al pagamento a titolo di CP_1
risarcimento del danno nei confronti di e della Parte_1 Parte_1 complessiva somma di € 566,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi del danno (2.8.2021).
In ragione dell'accoglimento, anche se parziale, dell'appello si ritiene che le spese di lite del doppio grado di giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e, pertanto, vadano poste a carico di nell'importo liquidato in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 6325/23 emessa dal Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice Italiano sulle domande attoree;
7 2) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_1
, in solido, a titolo di compensazione pecuniaria, della somma di € 500,00, oltre interessi dal
[...]
30.7.2021;
3) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_1
, in solido, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 566,90, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal 2.8.2021;
4) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, condanna al pagamento in CP_1
favore di e in solido, delle spese di lite del primo grado Parte_1 Parte_1 di giudizio, oltre che del presente grado di appello, che liquida complessivamente in € 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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