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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3649/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CURRERI FRANCESCA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida in misura pari al 79%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è Parte_1 invalida in misura pari al 79%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3649/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to CURRERI FRANCESCA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida in misura pari al 79%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è Parte_1 invalida in misura pari al 79%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate