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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. FL OV, a scioglimento della riserva assunta il 09/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SCOPELLITI CARMELO, presso il quale è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
, in persona del Sindaco pro tempore (codice Controparte_1
fiscale: ), con sede a AR Calabria, via Vittorio Emanuele II P.IVA_1
-resistente - contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
➢ Accertare e dichiarare, previa dichiarazione dell'illegittimità nell'attività esecutiva da parte del , che il Sig. è Controparte_1 Parte_1
1 titolare del diritto di proprietà su parte dello spazio di isolamento oggetto del presente procedimento: in particolare dello spazio che va dal cancello di ingresso fino al cd. corpo B nonchè la parte occupata dal corpo C per come sopra meglio descritti.
➢ accertata e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione di parte dell'immobile posta in essere da parte resistente, disporre, ai sensi dell'art. 948 c.c., sulla notorietà del fatto, che trova conferma nell'allegata documentazione anche fotografica, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel compossesso del cespite in parola di sua proprietà.
➢ Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente, come descritta nel presente ricorso, rappresenta una illegittima occupazione/usurpazione in danno del ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto e per
l'effetto ordinare la reintegra del ricorrente nel pieno esercizio del diritto di possedere il cespite sopra meglio emarginato;
e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta, ordinando per l'effetto la rimozione, a spese della resistente, del lucchetto apposto, ovvero il ripristino dello status quo ante ovvero la consegna di copia delle chiavi dell'apposto lucchetto
➢ Condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1
dal ricorrente a seguito dell'occupazione/usurpazione illegittima di parte del vano in questione da intendersi quali danni patrimoniali, per il fatto che l'Avv. è stato Pt_1
privato di uno spazio di sua proprietà rimasto non sfruttato per tanti anni per 50 mesi
(dal 07.11.2019 giorno dello spoglio) per l'importo pari ad euro 10.000,00 quale indennità di occupazione;
danno morale e/o esistenziale ed alla vita di relazione, per le sofferenze patite e lo stress in seguito alle vessazioni subite dall'Amministrazione comunale per € 5.000,00 (1/2 del danno patrimoniale) ovvero nella diversa somma ritenuta congrua e di Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
➢ Il tutto con vittoria di spese giudiziarie, competenze ed onorari rimborso forfettario per spese generali (15%) e CPA del presente giudizio
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 ha chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare, previa dichiarazione dell'illegittimità nell'attività esecutiva del
[...]
il suo diritto di proprietà sullo spazio che va dal cancello di ingresso Controparte_1
fino vano dalla superficie coperta di 7,50 mq nonché della parte occupata dalla rampa di scale scoperta a struttura mista (profilati in acciaio e muratura) che conduce direttamente solo nel suo appartamento, nell'immobile situato in via Nastari n. 42 a
AR AL (RC) per 2/3 di sua proprietà, accertata l'illegittimità dell'occupazione, di reintegrarlo nel possesso e di ordinare la cessazione della condotta del resistente, ordinando la rimozione del lucchetto o il ripristino dello status quo ante
o la consegna delle chiave del lucchetto, di condannare il resistente al risarcimento del danno per il mancato sfruttamento del bene dal 07/11/2019 per l'illegittima occupazione o usurpazione e in particolare di 10.000 € a titolo d'indennità
d'occupazione e di 5.000 € (o della diversa somma ritenuta di giustizia) in relazione al danno alla vita privata e di relazione.
All'udienza del 16/05/2024, rilevata la nullità della notificazione al convenuto, che era stata effettuata all'indirizzo PEC estratto dal Email_1
registro IPA senza dichiarare l'assenza dell'indirizzo PEC dell'amministrazione convenuta nel registro PPAA, ne è stata ordinata la rinnovazione.
All'udienza del 05/12/2024, dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice ha invitato il ricorrente a interloquire sull'eventuale sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo parte ricorrente censurato comportamenti esecutivi o attuativi del Comune di AR Calabria collegati con l'esercizio del potere amministrativo urbanistico.
All'udienza del 27/03/2025 il processo è stato rinviato al 09/10/2025, quando il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 50 del 13/09/2011 (prot. 11947, in atti) il Comune di CP_1
ingiunse a a (odierno ricorrente), a
[...] Parte_2 Parte_1
e a di demolire entro novanta giorni le opere Parte_1 Testimone_1
realizzate abusivamente nel cortile del fabbricato di loro proprietà in via Nastari, fra le quali una “tettoia con struttura portante (n. 4 pilastrini e n. 4 travicelli) in legno massello del diametro di circa 10-12 cm” (a cui si accedeva dal cancello che dava su via Nastari), un “vano della superficie coperta di mq 7,50 circa” (a cui si accedeva da due porte in alluminio, una sulla parete lato Palmi, cui si giungeva tramite l'accesso principale da via Nastari, e l'altra sulla parete lato Reggio Calabria, a cui si giungeva mediante la scala esterna fruibile dal balcone della cucina dell'appartamento del primo piano), e una “rampa [di] scale scoperta, parte (iniziale) in muratura e parte in ferro” con il balcone della cucina dell'appartamento del primo piano, e a ripristinare lo stato dei luoghi.
Secondo il ricorrente, la sentenza n. 160/2020 del Tribunale di Reggio Calabria (in atti) proverebbe che tali opere abusive sarebbero state realizzate nella parte di sua proprietà.
Tale sentenza (prodotta senza attestazione del passaggio in giudicato) aveva accertato e dichiarato la sua proprietà esclusiva sui vani a piano terra e adibiti a studio situati in via Nastari n. 38 e censiti catastalmente al fg. 19, part. 6, sub. 8, sull'appartamento sovrastante situato al primo piano censito al sub. 16 e in ragione di 2/3 al sub. 15, e sullo spazio di isolamento – porzione Nord, cui si accede sia dal cancello ubicato sulla via Nastari, che dal primo piano, percorrendo una scala in ferro che conduce al suo appartamento, nonché la proprietà per ½ sul terrazzo sovrastante tali immobili e sul cortile interno del fabbricato. Nel testamento di (in atti), infatti, Persona_1
all'odierno ricorrente venivano lasciati “i vani terra adibiti a studio” e “l'appartamento sovrastante (in parte)”.
Il 07/02/2014 il Geom. , tecnico incaricato del Comune, accertò che Persona_2
soltanto la tettoia era stata demolita, mentre, a dire del ricorrente, egli non poté demolire il vano coperto perché la sorella non aveva asportato i beni CP_2
4 mobili che vi aveva depositato, mentre ha dichiarato che i tre balconi CP_3
del palazzo della famiglia di via Nastari esistevano dal 1966, Pt_1 Persona_3
che erano “sempre esistiti”, , e , nati Controparte_4 CP_5 Testimone_2
rispettivamente nel 1945, nel 1951 e nel 1953, che essi (compreso quello antistante la cucina e la relativa scala di ferro) “esist[evan]o da quando ne [avevan]o memoria”,
, nata nel 1956, che essi “esist[evan]o da quando ne [aveva] Controparte_6
ricordo”, , nato nel 1956, che essi “esist[evan]o da quando [era] Persona_4
bambino”, che essi “[eran]o presenti […] da prima che andass[e] Persona_5
via” e che vi aveva vissuto fino al febbraio 1968” (cfr. verbali di sommarie informazioni). In ogni caso, la corte, della superficie di 78 mq, censita catastalmente al fg. 19, part. 6, venne acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, comprendendo sia i manufatti abusivi che l'area di sedime (cioè lo spazio di isolamento) degli stessi, con nota di trascrizione del 05/12/2014 (in atti), ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.P.R.
380/2001.
Successivamente, con ordinanza n. 47 del 27/07/2019 (prot. 14800) il annullò CP_1
la precedente ordinanza n. 42 del 12/07/2019 (non prodotta), che aveva disposto a sua volta l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 50/2011, confermando quest'ultima.
Secondo quanto prospettato nel ricorso, poi, il 07/11/2019 due agenti della polizia municipale ( e NO ON) si sarebbero introdotti Persona_6
nello spazio di isolamento di esclusiva proprietà di avrebbero Parte_1
sfondato la porta di accesso e le altre due presenti nel vano della superficie coperta di mq 7,50 circa e avrebbero sostituito la serratura con un catenaccio;
allorquando, l'Avv. si sarebbe affacciato dal balcone invitando a spiegargli l'accaduto, Pt_1 Per_6
questi, nonostante fosse stato ripreso con il cellulare, avrebbe affermato falsamente di aver aperto con le chiavi.
* * *
5 Preliminarmente, occorre verificare se sussista la giurisdizione ordinaria: infatti, le azioni petitorie e possessorie nei confronti della Pubblica Amministrazione e di chi agisca per conto di essa (e la conseguente domanda di risarcimento del danno) sono esperibili davanti al giudice ordinario soltanto allorché il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concretizzi e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, idonei a sottrarre al privato la proprietà o la disponibilità del bene o diretti a mutare il modo di godimento, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, nei confronti dei poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione, le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo (SS.UU. 32364/2018 sulle azioni possessorie;
cfr. anche SS.UU. 9281/2020). A livello pratico, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre guardare non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (SS.UU. 4497/2018).
Ebbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente, gli agenti della polizia municipale si sarebbero impossessati, a nome e per conto del Comune di
, dello spazio di isolamento di sua proprietà in via Nastari. Ciò sarebbe Controparte_1
avvenuto in esecuzione di un provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio del comprendente tutta la corte, della superficie di 78 mq, come risulta dalla nota CP_1
di trascrizione del 05/12/2014. Di conseguenza, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento ablatorio, quella posta in essere dalle forze dell'ordine non è stata
6 una mera attività materiale, disancorata da un atto amministrativo formale, ma, al contrario, un'attività materiale posta in essere in esecuzione di un atto amministrativo idoneo a sottrarre al privato la proprietà del bene, con la conseguenza che la posizione soggettiva del ricorrente ha natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo.
Da quanto detto segue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti del Giudice amministrativo.
Reggio Calabria, 08/11/2025
Il Giudice
FL OV
7
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. FL OV, a scioglimento della riserva assunta il 09/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SCOPELLITI CARMELO, presso il quale è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
, in persona del Sindaco pro tempore (codice Controparte_1
fiscale: ), con sede a AR Calabria, via Vittorio Emanuele II P.IVA_1
-resistente - contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
➢ Accertare e dichiarare, previa dichiarazione dell'illegittimità nell'attività esecutiva da parte del , che il Sig. è Controparte_1 Parte_1
1 titolare del diritto di proprietà su parte dello spazio di isolamento oggetto del presente procedimento: in particolare dello spazio che va dal cancello di ingresso fino al cd. corpo B nonchè la parte occupata dal corpo C per come sopra meglio descritti.
➢ accertata e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione di parte dell'immobile posta in essere da parte resistente, disporre, ai sensi dell'art. 948 c.c., sulla notorietà del fatto, che trova conferma nell'allegata documentazione anche fotografica, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel compossesso del cespite in parola di sua proprietà.
➢ Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente, come descritta nel presente ricorso, rappresenta una illegittima occupazione/usurpazione in danno del ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto e per
l'effetto ordinare la reintegra del ricorrente nel pieno esercizio del diritto di possedere il cespite sopra meglio emarginato;
e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta, ordinando per l'effetto la rimozione, a spese della resistente, del lucchetto apposto, ovvero il ripristino dello status quo ante ovvero la consegna di copia delle chiavi dell'apposto lucchetto
➢ Condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1
dal ricorrente a seguito dell'occupazione/usurpazione illegittima di parte del vano in questione da intendersi quali danni patrimoniali, per il fatto che l'Avv. è stato Pt_1
privato di uno spazio di sua proprietà rimasto non sfruttato per tanti anni per 50 mesi
(dal 07.11.2019 giorno dello spoglio) per l'importo pari ad euro 10.000,00 quale indennità di occupazione;
danno morale e/o esistenziale ed alla vita di relazione, per le sofferenze patite e lo stress in seguito alle vessazioni subite dall'Amministrazione comunale per € 5.000,00 (1/2 del danno patrimoniale) ovvero nella diversa somma ritenuta congrua e di Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
➢ Il tutto con vittoria di spese giudiziarie, competenze ed onorari rimborso forfettario per spese generali (15%) e CPA del presente giudizio
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 ha chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare, previa dichiarazione dell'illegittimità nell'attività esecutiva del
[...]
il suo diritto di proprietà sullo spazio che va dal cancello di ingresso Controparte_1
fino vano dalla superficie coperta di 7,50 mq nonché della parte occupata dalla rampa di scale scoperta a struttura mista (profilati in acciaio e muratura) che conduce direttamente solo nel suo appartamento, nell'immobile situato in via Nastari n. 42 a
AR AL (RC) per 2/3 di sua proprietà, accertata l'illegittimità dell'occupazione, di reintegrarlo nel possesso e di ordinare la cessazione della condotta del resistente, ordinando la rimozione del lucchetto o il ripristino dello status quo ante
o la consegna delle chiave del lucchetto, di condannare il resistente al risarcimento del danno per il mancato sfruttamento del bene dal 07/11/2019 per l'illegittima occupazione o usurpazione e in particolare di 10.000 € a titolo d'indennità
d'occupazione e di 5.000 € (o della diversa somma ritenuta di giustizia) in relazione al danno alla vita privata e di relazione.
All'udienza del 16/05/2024, rilevata la nullità della notificazione al convenuto, che era stata effettuata all'indirizzo PEC estratto dal Email_1
registro IPA senza dichiarare l'assenza dell'indirizzo PEC dell'amministrazione convenuta nel registro PPAA, ne è stata ordinata la rinnovazione.
All'udienza del 05/12/2024, dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice ha invitato il ricorrente a interloquire sull'eventuale sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo parte ricorrente censurato comportamenti esecutivi o attuativi del Comune di AR Calabria collegati con l'esercizio del potere amministrativo urbanistico.
All'udienza del 27/03/2025 il processo è stato rinviato al 09/10/2025, quando il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 50 del 13/09/2011 (prot. 11947, in atti) il Comune di CP_1
ingiunse a a (odierno ricorrente), a
[...] Parte_2 Parte_1
e a di demolire entro novanta giorni le opere Parte_1 Testimone_1
realizzate abusivamente nel cortile del fabbricato di loro proprietà in via Nastari, fra le quali una “tettoia con struttura portante (n. 4 pilastrini e n. 4 travicelli) in legno massello del diametro di circa 10-12 cm” (a cui si accedeva dal cancello che dava su via Nastari), un “vano della superficie coperta di mq 7,50 circa” (a cui si accedeva da due porte in alluminio, una sulla parete lato Palmi, cui si giungeva tramite l'accesso principale da via Nastari, e l'altra sulla parete lato Reggio Calabria, a cui si giungeva mediante la scala esterna fruibile dal balcone della cucina dell'appartamento del primo piano), e una “rampa [di] scale scoperta, parte (iniziale) in muratura e parte in ferro” con il balcone della cucina dell'appartamento del primo piano, e a ripristinare lo stato dei luoghi.
Secondo il ricorrente, la sentenza n. 160/2020 del Tribunale di Reggio Calabria (in atti) proverebbe che tali opere abusive sarebbero state realizzate nella parte di sua proprietà.
Tale sentenza (prodotta senza attestazione del passaggio in giudicato) aveva accertato e dichiarato la sua proprietà esclusiva sui vani a piano terra e adibiti a studio situati in via Nastari n. 38 e censiti catastalmente al fg. 19, part. 6, sub. 8, sull'appartamento sovrastante situato al primo piano censito al sub. 16 e in ragione di 2/3 al sub. 15, e sullo spazio di isolamento – porzione Nord, cui si accede sia dal cancello ubicato sulla via Nastari, che dal primo piano, percorrendo una scala in ferro che conduce al suo appartamento, nonché la proprietà per ½ sul terrazzo sovrastante tali immobili e sul cortile interno del fabbricato. Nel testamento di (in atti), infatti, Persona_1
all'odierno ricorrente venivano lasciati “i vani terra adibiti a studio” e “l'appartamento sovrastante (in parte)”.
Il 07/02/2014 il Geom. , tecnico incaricato del Comune, accertò che Persona_2
soltanto la tettoia era stata demolita, mentre, a dire del ricorrente, egli non poté demolire il vano coperto perché la sorella non aveva asportato i beni CP_2
4 mobili che vi aveva depositato, mentre ha dichiarato che i tre balconi CP_3
del palazzo della famiglia di via Nastari esistevano dal 1966, Pt_1 Persona_3
che erano “sempre esistiti”, , e , nati Controparte_4 CP_5 Testimone_2
rispettivamente nel 1945, nel 1951 e nel 1953, che essi (compreso quello antistante la cucina e la relativa scala di ferro) “esist[evan]o da quando ne [avevan]o memoria”,
, nata nel 1956, che essi “esist[evan]o da quando ne [aveva] Controparte_6
ricordo”, , nato nel 1956, che essi “esist[evan]o da quando [era] Persona_4
bambino”, che essi “[eran]o presenti […] da prima che andass[e] Persona_5
via” e che vi aveva vissuto fino al febbraio 1968” (cfr. verbali di sommarie informazioni). In ogni caso, la corte, della superficie di 78 mq, censita catastalmente al fg. 19, part. 6, venne acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, comprendendo sia i manufatti abusivi che l'area di sedime (cioè lo spazio di isolamento) degli stessi, con nota di trascrizione del 05/12/2014 (in atti), ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.P.R.
380/2001.
Successivamente, con ordinanza n. 47 del 27/07/2019 (prot. 14800) il annullò CP_1
la precedente ordinanza n. 42 del 12/07/2019 (non prodotta), che aveva disposto a sua volta l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 50/2011, confermando quest'ultima.
Secondo quanto prospettato nel ricorso, poi, il 07/11/2019 due agenti della polizia municipale ( e NO ON) si sarebbero introdotti Persona_6
nello spazio di isolamento di esclusiva proprietà di avrebbero Parte_1
sfondato la porta di accesso e le altre due presenti nel vano della superficie coperta di mq 7,50 circa e avrebbero sostituito la serratura con un catenaccio;
allorquando, l'Avv. si sarebbe affacciato dal balcone invitando a spiegargli l'accaduto, Pt_1 Per_6
questi, nonostante fosse stato ripreso con il cellulare, avrebbe affermato falsamente di aver aperto con le chiavi.
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5 Preliminarmente, occorre verificare se sussista la giurisdizione ordinaria: infatti, le azioni petitorie e possessorie nei confronti della Pubblica Amministrazione e di chi agisca per conto di essa (e la conseguente domanda di risarcimento del danno) sono esperibili davanti al giudice ordinario soltanto allorché il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concretizzi e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, idonei a sottrarre al privato la proprietà o la disponibilità del bene o diretti a mutare il modo di godimento, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, nei confronti dei poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione, le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo (SS.UU. 32364/2018 sulle azioni possessorie;
cfr. anche SS.UU. 9281/2020). A livello pratico, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre guardare non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (SS.UU. 4497/2018).
Ebbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente, gli agenti della polizia municipale si sarebbero impossessati, a nome e per conto del Comune di
, dello spazio di isolamento di sua proprietà in via Nastari. Ciò sarebbe Controparte_1
avvenuto in esecuzione di un provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio del comprendente tutta la corte, della superficie di 78 mq, come risulta dalla nota CP_1
di trascrizione del 05/12/2014. Di conseguenza, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento ablatorio, quella posta in essere dalle forze dell'ordine non è stata
6 una mera attività materiale, disancorata da un atto amministrativo formale, ma, al contrario, un'attività materiale posta in essere in esecuzione di un atto amministrativo idoneo a sottrarre al privato la proprietà del bene, con la conseguenza che la posizione soggettiva del ricorrente ha natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo.
Da quanto detto segue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti del Giudice amministrativo.
Reggio Calabria, 08/11/2025
Il Giudice
FL OV
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