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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2024, n. 25281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25281 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AU NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFl:DO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2023, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 15-7-2022 che aveva condannato alle pene di legge AL DI perché ritenuto colpevole di ricettazione di due frese da asfalto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Luca Bosisio, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione posto che era stata violata la regola del ragionevole dubbio e non si era tenuto conto dei diversi elementi di inattendibilità della dichiarazione del teste AN, unico ad avere riferito di avere ricevuto i macchinari dall'imputato e da altro soggetto;
peraltro, i giudici di appello, non avevano risposto alle osservazioni riguardanti le criticità del racconto del teste AN, segnalate nell'appello e costituite da otto diversi quesiti così che la motivazione doveva ritenersi meramente apparente perché limitata a riportare un Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 25281 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 16/05/2024 materiale probatorio asseritamente autoevidente;
- violazione di legge quanto alla riconosciuta recidiva posto che, i precedenti richiamati dalla corte di appello, riguardavano o reati contravvenzionali ovvero delitti per i quali era maturato l'effetto estintivo a seguito di affidamento in prova ovvero patteggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi o non deducibili nel giudizio di legittimità ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, va ricordato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, clesumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Inoltre, proprio con riferimento alla regola dettata dall'art. 533 c:od.proc.pen. che il primo motivo assume essere stata violata, si è stabilito come in sede cli legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 - 01). E si è anche affermato come in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, (dep. 08/02/2024 ) Rv. 285801 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo poiché, la corte di appello, con le compiute ed approfondite argomentazioni esposte alle pagine 5-8 della motivazione, ha proprio sottolineato tutti gli elementi per ritenere pienamente attendibile la dichiarazione del AN ed individuare così il AL come uno dei due soggetti che aveva consegnato al predetto teste le apparecchiature successivamente risultate furtive. z IL CONSIGL ìstE EST. DEPOSITATd gna 5 .2.0 Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2. Il secondo motivo è avanzato per motivi manifestamente irfondati. Corretta appare, infatti, la decisione del giudice di appello a fronte delle numerose iscrizioni (oltre 20) contenute nel certificato del casellario giudiziale posto che, al momento di consumazione dei fatti per cui è processo contestati tra il 2018 ed il 2020, il AL aveva già riportato varie condanne per fatti delittuosi per i quali era stato applicato al più l'indulto che come noto non estingue il reato;
al proposito infatti va richiamato l'orientamento secondo cui l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 - 01). Inoltre, va altresì evidenziato che l'effetto estintivo eccepito dalla difesa in relazione alle sentenze di patteggiamento di cui ai punti 7-9-22 del certificato prodotto non è maturato per ripetuta consumazione di nuovi reati nel quinquennio e ciò ai sensi della disciplina dettata dall'art. 445 comma secondo cod.proc.pen. Infine, l'imputato ; risultava al momento della consumazione dei fatti anche condannato dalla corte di appello di Brescia per ulteria -i fatti illeciti indicati alle iscrizioni 11-13-21 del certificato per le quali alcun effetto estintivo risulta neppure dedotto. Ne consegue pertanto che in alcun vizio sono incorsi i giudici di merito nel riconoscere la recidiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFl:DO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2023, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 15-7-2022 che aveva condannato alle pene di legge AL DI perché ritenuto colpevole di ricettazione di due frese da asfalto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Luca Bosisio, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione posto che era stata violata la regola del ragionevole dubbio e non si era tenuto conto dei diversi elementi di inattendibilità della dichiarazione del teste AN, unico ad avere riferito di avere ricevuto i macchinari dall'imputato e da altro soggetto;
peraltro, i giudici di appello, non avevano risposto alle osservazioni riguardanti le criticità del racconto del teste AN, segnalate nell'appello e costituite da otto diversi quesiti così che la motivazione doveva ritenersi meramente apparente perché limitata a riportare un Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 25281 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 16/05/2024 materiale probatorio asseritamente autoevidente;
- violazione di legge quanto alla riconosciuta recidiva posto che, i precedenti richiamati dalla corte di appello, riguardavano o reati contravvenzionali ovvero delitti per i quali era maturato l'effetto estintivo a seguito di affidamento in prova ovvero patteggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi o non deducibili nel giudizio di legittimità ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, va ricordato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, clesumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Inoltre, proprio con riferimento alla regola dettata dall'art. 533 c:od.proc.pen. che il primo motivo assume essere stata violata, si è stabilito come in sede cli legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 - 01). E si è anche affermato come in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, (dep. 08/02/2024 ) Rv. 285801 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo poiché, la corte di appello, con le compiute ed approfondite argomentazioni esposte alle pagine 5-8 della motivazione, ha proprio sottolineato tutti gli elementi per ritenere pienamente attendibile la dichiarazione del AN ed individuare così il AL come uno dei due soggetti che aveva consegnato al predetto teste le apparecchiature successivamente risultate furtive. z IL CONSIGL ìstE EST. DEPOSITATd gna 5 .2.0 Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2. Il secondo motivo è avanzato per motivi manifestamente irfondati. Corretta appare, infatti, la decisione del giudice di appello a fronte delle numerose iscrizioni (oltre 20) contenute nel certificato del casellario giudiziale posto che, al momento di consumazione dei fatti per cui è processo contestati tra il 2018 ed il 2020, il AL aveva già riportato varie condanne per fatti delittuosi per i quali era stato applicato al più l'indulto che come noto non estingue il reato;
al proposito infatti va richiamato l'orientamento secondo cui l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 - 01). Inoltre, va altresì evidenziato che l'effetto estintivo eccepito dalla difesa in relazione alle sentenze di patteggiamento di cui ai punti 7-9-22 del certificato prodotto non è maturato per ripetuta consumazione di nuovi reati nel quinquennio e ciò ai sensi della disciplina dettata dall'art. 445 comma secondo cod.proc.pen. Infine, l'imputato ; risultava al momento della consumazione dei fatti anche condannato dalla corte di appello di Brescia per ulteria -i fatti illeciti indicati alle iscrizioni 11-13-21 del certificato per le quali alcun effetto estintivo risulta neppure dedotto. Ne consegue pertanto che in alcun vizio sono incorsi i giudici di merito nel riconoscere la recidiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2024