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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1353/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
BA SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4801/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Lavaredo 30100 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4273/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 2 e pubblicata il 26/06/2017
Atti impositivi:
- CONTESTO n. 16961 RU DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI RILEVANDO CHE E' STATA DEPOSITATA COPIA DELL
ORDINANZA COME COMUNICATA DALLA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA ALL AVVOCATURA E RIMESSA DALLA STESSA ALL'UFFICIO.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza n.35544/2024 pubblicata il 20-12-2024, la Corte di Cassazione Sez. Trib. aveva annullato con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania n. 6926/07/2018 depositata in data 18/07/2018, con la quale era stato respinto l'appello della Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della C.T.P di Caserta nr.
4273/02/17, depositata in data 26.06.17, con la quale era stato annullato l'atto Atto di Contestazioni di
Sanzioni Amministrative, contesto n. 288/2016, Port. 16961/RU del 02.09.2016, emesso nei confronti della società Resistente_1 Srl in liquidazione
Con atto notificato il 17-6-2025 l'Agenzia delle Dogane di Caserta aveva riassunto il giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
La parte resistente Resistente_1 Srl in liquidazione non si era costituita
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio ricorrente ch si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'atto di riassunzione deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art.63 D.L.vo 546/92, la riassunzione del giudizio si propone con le forme del ricorso;
in allegato all'atto di riassunzione o al momento della costituzione va depositata, a pena di inammissibilità, copia autentica della sentenza (rectius: ordinanza) della Cassazione (art.63 co.3 u.p.).
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n.546 del 1992 alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità (tra le tante, recentissimamente,
Ordinanza n.3250 dell'11-2-2020; rv.656965).
In senso conforme si è affermato che nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di cassazione prevista dall'art. 63 del d. lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio (Sez.5, Ordinanza n.32976 del 20-12-2018; rv.652147).
Nel caso di specie, agli atti non risulta depositata alcuna copia autentica della ordinanza della Suprema
Corte che aveva annullato la sentenza della C.T.R. Campania, rinvenendosi solo una copia recante la dicitura
“copia comunicata ai soli fini dell'art.133 c.p.c.”, priva dell'autenticazione del cancelliere della Corte di
Cassazione. L'inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il presente giudizio di rinvio. Nulla per spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
BA SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4801/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Lavaredo 30100 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4273/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 2 e pubblicata il 26/06/2017
Atti impositivi:
- CONTESTO n. 16961 RU DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI RILEVANDO CHE E' STATA DEPOSITATA COPIA DELL
ORDINANZA COME COMUNICATA DALLA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA ALL AVVOCATURA E RIMESSA DALLA STESSA ALL'UFFICIO.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza n.35544/2024 pubblicata il 20-12-2024, la Corte di Cassazione Sez. Trib. aveva annullato con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania n. 6926/07/2018 depositata in data 18/07/2018, con la quale era stato respinto l'appello della Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della C.T.P di Caserta nr.
4273/02/17, depositata in data 26.06.17, con la quale era stato annullato l'atto Atto di Contestazioni di
Sanzioni Amministrative, contesto n. 288/2016, Port. 16961/RU del 02.09.2016, emesso nei confronti della società Resistente_1 Srl in liquidazione
Con atto notificato il 17-6-2025 l'Agenzia delle Dogane di Caserta aveva riassunto il giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
La parte resistente Resistente_1 Srl in liquidazione non si era costituita
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio ricorrente ch si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'atto di riassunzione deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art.63 D.L.vo 546/92, la riassunzione del giudizio si propone con le forme del ricorso;
in allegato all'atto di riassunzione o al momento della costituzione va depositata, a pena di inammissibilità, copia autentica della sentenza (rectius: ordinanza) della Cassazione (art.63 co.3 u.p.).
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n.546 del 1992 alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità (tra le tante, recentissimamente,
Ordinanza n.3250 dell'11-2-2020; rv.656965).
In senso conforme si è affermato che nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di cassazione prevista dall'art. 63 del d. lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio (Sez.5, Ordinanza n.32976 del 20-12-2018; rv.652147).
Nel caso di specie, agli atti non risulta depositata alcuna copia autentica della ordinanza della Suprema
Corte che aveva annullato la sentenza della C.T.R. Campania, rinvenendosi solo una copia recante la dicitura
“copia comunicata ai soli fini dell'art.133 c.p.c.”, priva dell'autenticazione del cancelliere della Corte di
Cassazione. L'inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il presente giudizio di rinvio. Nulla per spese.