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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GUERCIO GIOVANNI
nei confronti
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/10/2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto:
1) -stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “VITTORIA” con quello di “OSCAR”;
2) - autorizzare sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n.2): - dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024”.
*** ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ata a Grosseto, il 23/01/2006, ha Parte_1 rassegnato le conclusioni sopra trascritte, volte in particolare a sentire ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e ad ottenere l'autorizzazione (o in subordine una dichiarazione di nulla osta) all'effettuazione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto in data 28/07/2025, il quale ha apposto il proprio visto in data 04/08/2025, nulla opponendo alla richiesta del ricorrente.
All'udienza dell'01/10/2025, la parte, personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo;
il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
*** ***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti. È documentale, infatti, che la parte ricorrente ha già da tempo preso contatti con il SAIFIP - Azienda Ospedaliera
“San Camillo-Forlanini” di Roma (Centro di eccellenza per tutto il centro-sud
Italia, all'uopo istituito con legge regionale del 1990 ed operativo dal 1992 proprio nella materia della disforia di genere), nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa Responsabile del servizio, i Per_1 quali hanno redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico- sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Da tale relazione emerge in particolare che (doc. 3, allegato ricorso): Ancora la relazione rileva che:
All'udienza di comparizione si è avuta conferma, poi, di come la parte ricorrente abbia già assunto l'aspetto esteriore maschile, coerentemente con il trattamento ormonale virilizzante in atto sin dall'01/02/2024, così come certificato dal doc. 4, allegato al ricorso.
In ragione della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rilasciate in udienza non può dubitarsi che la parte ricorrente sia assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione.
Ciò è ulteriormente e fattualmente confermato dal significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale ottenuto dal ricorrente grazie al percorso di affermazione di genere e riscontrato nella sopra citata relazione (doc. 3), nella quale si dà atto, infatti, che parte ricorrente vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
Essendo dunque pienamente dimostrato che on solo Parte_1 presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che, per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d. lgs. 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra.
In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio
(peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla
Corte costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento.
In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, a manifestato sia al Parte_1
Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo (che, come visto, chiarisce che “la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con Incongruenza di Genere”) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla deve disporsi sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
ORDINA, ai sensi dell'art. 31 comma 5, D. Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Scansano, di rettificare l'atto di nascita di
[...] nata a [...], il [...], con sostituzione dell'indicazione Parte_1 del sesso da “femminile” a “maschile” e con sostituzione del prenome da
“ ” a “ ; Pt_1 Pt_2
DICHIARA CHE NULLA osta a che la parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, senza necessità di ulteriore autorizzazione giudiziale;
MANDA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scansano per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Grosseto, in data 20/11/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GUERCIO GIOVANNI
nei confronti
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/10/2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto:
1) -stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “VITTORIA” con quello di “OSCAR”;
2) - autorizzare sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n.2): - dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024”.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ata a Grosseto, il 23/01/2006, ha Parte_1 rassegnato le conclusioni sopra trascritte, volte in particolare a sentire ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e ad ottenere l'autorizzazione (o in subordine una dichiarazione di nulla osta) all'effettuazione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto in data 28/07/2025, il quale ha apposto il proprio visto in data 04/08/2025, nulla opponendo alla richiesta del ricorrente.
All'udienza dell'01/10/2025, la parte, personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo;
il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
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La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti. È documentale, infatti, che la parte ricorrente ha già da tempo preso contatti con il SAIFIP - Azienda Ospedaliera
“San Camillo-Forlanini” di Roma (Centro di eccellenza per tutto il centro-sud
Italia, all'uopo istituito con legge regionale del 1990 ed operativo dal 1992 proprio nella materia della disforia di genere), nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa Responsabile del servizio, i Per_1 quali hanno redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico- sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Da tale relazione emerge in particolare che (doc. 3, allegato ricorso): Ancora la relazione rileva che:
All'udienza di comparizione si è avuta conferma, poi, di come la parte ricorrente abbia già assunto l'aspetto esteriore maschile, coerentemente con il trattamento ormonale virilizzante in atto sin dall'01/02/2024, così come certificato dal doc. 4, allegato al ricorso.
In ragione della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rilasciate in udienza non può dubitarsi che la parte ricorrente sia assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione.
Ciò è ulteriormente e fattualmente confermato dal significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale ottenuto dal ricorrente grazie al percorso di affermazione di genere e riscontrato nella sopra citata relazione (doc. 3), nella quale si dà atto, infatti, che parte ricorrente vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
Essendo dunque pienamente dimostrato che on solo Parte_1 presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che, per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d. lgs. 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra.
In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio
(peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla
Corte costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento.
In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, a manifestato sia al Parte_1
Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo (che, come visto, chiarisce che “la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con Incongruenza di Genere”) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla deve disporsi sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
ORDINA, ai sensi dell'art. 31 comma 5, D. Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del comune di Scansano, di rettificare l'atto di nascita di
[...] nata a [...], il [...], con sostituzione dell'indicazione Parte_1 del sesso da “femminile” a “maschile” e con sostituzione del prenome da
“ ” a “ ; Pt_1 Pt_2
DICHIARA CHE NULLA osta a che la parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, senza necessità di ulteriore autorizzazione giudiziale;
MANDA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scansano per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Grosseto, in data 20/11/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti