Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare telematica dell'11.2.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2642/2024 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Antonio Scarpato;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, come in atti conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda in data 7.7.2022 per il riconoscimento dell'assegno sociale e che, l' aveva CP_1
respinto la domanda sul presupposto dell'assenza dello stato di bisogno, chiedeva all'adito Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all'assegno sociale fin dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al pagamento Controparte_2
delle relative somme, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Regolarmente citato, l' resisteva alla domanda della quale CP_1
chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
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Italia, che compiano 67 anni ed in possesso di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.
Più specificamente, giova ricordare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale che la legge n. 335\1995 ha istituito in luogo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n.
153\1969. Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto.
L'istante, incontestati il requisito anagrafico, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia, non supera i limiti di reddito previsti dalla legge per i soggetti coniugati, come si evince dal
730 del coniuge depositato dall' per un reddito annuo di CP_1
euro 7.493,85.
Infine, non convince la tesi sostenuta dalla difesa dell' CP_1
secondo cui la concessione in comodato d'uso gratuito al figlio di un immobile di proprietà determinerebbe l'assenza dello stato di bisogno, trattandosi di situazione auto procurata.
Al riguardo va richiamata, su fattispecie assimilabile, la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite
2 massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. (cfr. Cass. 14513/2020)
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale dal 1° agosto 2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 7.7.2022) e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento delle somme corrispondenti, tenuto conto del CP_1
reddito coniugale, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal
121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo , da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dal 1° agosto 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1
somme corrispondenti, tenuto conto del reddito coniugale, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (presentata in data 7.7.2022).
3 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 1600,00 oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 24.3.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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