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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 2641/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
QU LL ed elettivamente domiciliato in Montemiletto, al viale Degli
Astronauti snc, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( , ed in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona , rapp.ta e difesa come in atti e che in Controparte_3
Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_2
La domanda va rigettata.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui il ricorrente è affetto consiste in: scapolo-omerale bilaterale in comorbidità con tendinopatia della cuffia dei rotatori.
Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari allo #07# % (sette per cento), ossia quanto già riconosciuto in sede amministrativa.
1 La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Segue il rigetto della domanda.
3) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art.152 Disp.Att. c.p.c.
4) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 2641/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico di CP_2
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 2641/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
QU LL ed elettivamente domiciliato in Montemiletto, al viale Degli
Astronauti snc, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( , ed in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona , rapp.ta e difesa come in atti e che in Controparte_3
Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_2
La domanda va rigettata.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui il ricorrente è affetto consiste in: scapolo-omerale bilaterale in comorbidità con tendinopatia della cuffia dei rotatori.
Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari allo #07# % (sette per cento), ossia quanto già riconosciuto in sede amministrativa.
1 La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Segue il rigetto della domanda.
3) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art.152 Disp.Att. c.p.c.
4) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 2641/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico di CP_2
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2