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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1888/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Acquaro (VV), c. da Camerino n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Silipo Cosmina (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di aver lavorato dal 13.1.2004 sino al 30.6.2019 alle dipendenze del come operaio idraulico forestale;
b) di essere da Controparte_2 sempre impiegato nella pulizia dei canali, del sottobosco, nella potatura delle aree verdi e silvicoltura e che i lavori predetti venivano eseguiti manualmente a mezzo di attrezzi agricoli;
c) che ciò ha determinato l'insorgere di malattia professionale “STC dx e sn”; d) di aver presentato regolare denuncia all' in data 4.4.2019; e) che, l' negava la tutela assicurativa CP_1 CP_1 richiesta;
e) di aver inoltrato tramite Patronato ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, e f) che la commissione medica collegiale concludeva reiterando il proprio diniego con provvedimento del 13.7.2021. Contestava, pertanto, la
1 legittimità di detto rigetto, chiedeva di accertarsi il proprio diritto a ottenere un indennizzo di capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica subita, di grado pari o superiore al 6%, a seguito della malattia professionale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) Condannare l a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex D. CP_1 lgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo, C) Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
2 6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « Nella fattispecie il periziando ha svolto per circa 15 anni la mansione di operaio idraulico forestale utilizzando quotidianamente strumenti di lavori vibranti quali appunto motosega e decespugliatore per provvedere alla pulizia delle aree a lui assegnate. I gesti di sollevamento, di presa e di flessione dei polsi che sono insiti alla mansione succitata contribuiscono alla compressione del nervo mediano della mano caratteristica di questa patologia. Il paziente a seguito di insorgenza di sintomatologia caratterizzata da parestesie alle mani ,specie in ore notturne, e algie con irradiazione all'avambraccio e deficit di forza ha effettuato l'esame neurofisiologico EMG Con agli arti superiori c/o la Struttura di Neurofisiologia Clinica dell di Vibo Valentia in data 01/02/2019 all'esito del quale è stata riscontrata una neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente al tunnel carpale più accentuata a dx. È evidente, pertanto, che la sindrome da tunnel carpale entra a pieno titolo tra le malattie professionali la cui eziologia nella fattispecie è da individuarsi nei movimenti ripetitivi con microtraumi continui effettuati dal periziando nel corso degli anni in cui ha svolto la propria mansione. Dunque, alla luce delle evidenze summenzionate viene soddisfatto il criterio eziologico o dell'idoneità lesiva considerando l'adeguatezza del fattore causale (mansione di operaio forestale) ipotizzato come responsabile del danno biologico cagionato (tunnel carpale) di cui se ne quantifica la percentuale secondo le tabelle vigenti. Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando, sig. Parte_1 nata ad [...] il [...], risulta affetto da tunnel carpale bilaterale arti superiori con postumi ormai stabilizzati e quindi a carattere permanente da valutarsi nella misura del 8% (otto percento) come contrazione dell'integrità psico-fisica. ».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8% (ottopercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale dal 4.4.2019 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
3 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 8% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale dal 4.4.2019 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore della procuratrice antistataria;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Acquaro (VV), c. da Camerino n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Silipo Cosmina (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di aver lavorato dal 13.1.2004 sino al 30.6.2019 alle dipendenze del come operaio idraulico forestale;
b) di essere da Controparte_2 sempre impiegato nella pulizia dei canali, del sottobosco, nella potatura delle aree verdi e silvicoltura e che i lavori predetti venivano eseguiti manualmente a mezzo di attrezzi agricoli;
c) che ciò ha determinato l'insorgere di malattia professionale “STC dx e sn”; d) di aver presentato regolare denuncia all' in data 4.4.2019; e) che, l' negava la tutela assicurativa CP_1 CP_1 richiesta;
e) di aver inoltrato tramite Patronato ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, e f) che la commissione medica collegiale concludeva reiterando il proprio diniego con provvedimento del 13.7.2021. Contestava, pertanto, la
1 legittimità di detto rigetto, chiedeva di accertarsi il proprio diritto a ottenere un indennizzo di capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica subita, di grado pari o superiore al 6%, a seguito della malattia professionale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) Condannare l a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex D. CP_1 lgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo, C) Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
2 6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « Nella fattispecie il periziando ha svolto per circa 15 anni la mansione di operaio idraulico forestale utilizzando quotidianamente strumenti di lavori vibranti quali appunto motosega e decespugliatore per provvedere alla pulizia delle aree a lui assegnate. I gesti di sollevamento, di presa e di flessione dei polsi che sono insiti alla mansione succitata contribuiscono alla compressione del nervo mediano della mano caratteristica di questa patologia. Il paziente a seguito di insorgenza di sintomatologia caratterizzata da parestesie alle mani ,specie in ore notturne, e algie con irradiazione all'avambraccio e deficit di forza ha effettuato l'esame neurofisiologico EMG Con agli arti superiori c/o la Struttura di Neurofisiologia Clinica dell di Vibo Valentia in data 01/02/2019 all'esito del quale è stata riscontrata una neuropatia compressiva del nervo mediano bilateralmente al tunnel carpale più accentuata a dx. È evidente, pertanto, che la sindrome da tunnel carpale entra a pieno titolo tra le malattie professionali la cui eziologia nella fattispecie è da individuarsi nei movimenti ripetitivi con microtraumi continui effettuati dal periziando nel corso degli anni in cui ha svolto la propria mansione. Dunque, alla luce delle evidenze summenzionate viene soddisfatto il criterio eziologico o dell'idoneità lesiva considerando l'adeguatezza del fattore causale (mansione di operaio forestale) ipotizzato come responsabile del danno biologico cagionato (tunnel carpale) di cui se ne quantifica la percentuale secondo le tabelle vigenti. Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando, sig. Parte_1 nata ad [...] il [...], risulta affetto da tunnel carpale bilaterale arti superiori con postumi ormai stabilizzati e quindi a carattere permanente da valutarsi nella misura del 8% (otto percento) come contrazione dell'integrità psico-fisica. ».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8% (ottopercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale dal 4.4.2019 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
3 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 8% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale dal 4.4.2019 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore della procuratrice antistataria;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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