TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3361/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Izzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montoro
(AV), alla via Prato n. 20, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Preziosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Matteotti n. 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la C.D.E. di Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2022, CP_1
notificato in data 22.06.2022, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento di €
9.779,50, oltre interessi moratori e spese di procedura. L'opposta precisava che tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento di n. 6 fatture,
allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, relative all'esecuzione di un contratto di trasporto merce in favore dell'opponente.
L'opponente eccepiva l'assenza di prova della stipula di un contratto di trasporto tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 23.12.2022 il Giudice, in accoglimento dell'istanza di provvisoria esecutività, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed interrogatorio formale;
indi, all'udienza del 30.09.2025, il Giudice,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve premettersi che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 127/2022; Cass. civ., sez. II,
sent. n. 2554/20023).
In punto di fatto, nel caso in esame, l'attento esame della documentazione prodotta dalle parti non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, consistente nella stipula, tra le parti, di un contratto avente ad oggetto il trasporto, in favore dell'opponente, della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (fusti di polietilene).
Invero, l'opponente ha contestato che tali fatture riguardino un'attività di trasporto commissionata ed eseguita in suo favore. Ha, poi, evidenziato che le fatture medesime, pur se intestate all'opponente, indicano un luogo di consegna diverso da quello della sede dell'opponente (Via Della Libertà n. 42 Solofra), e cioè la sede di una diversa conceria (Conceria San Giuliano) posta ad un diverso indirizzo (Via Carpisano Solofra).
Tali eccezioni risultano confermate dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta ed, in particolare, dalle fatture e dai documenti di trasporto in atti (cfr. documenti allegati ai n.ri 2, 3, 4 e 5 al fascicolo dell'opposta). Tale
documentazione dimostra, infatti, che la merce è stata consegnata presso la sede di una diversa conceria.
L'opposta non ha chiarito le ragioni di questa evidente discrasia tra l'indicazione del nominativo della committente ed il luogo di consegna della merce.
Poi, l'opposta non ha mai precisato che il titolo del credito non è un contratto di trasporto, ma un contratto di fornitura.
Tale omissione è grave, perché nelle fatture si legge l'indicazione di un diversa impresa di trasporti, tale Corriere Bertini Trasporti SRL.
Infine, non sono emersi elementi per affermare, in assenza di specifiche allegazioni, che la società opponente sia l'effettiva destinataria delle consegne della merce di cui alle fatture.
A fronte di tali lacunose risultanze processuali, l'opposta non ha prodotto documentazione idonea a chiarire quali fossero i reali rapporti intercorrenti tra le parti, nonché a provare l'esistenza del contratto di trasporto e/o di forniture. Inspiegabilmente l'opposta ha rinunciato all'escussione del testimone nonostante l'ammissione della prova per testi richiesta dalla stessa opposta.
Va, pertanto, applicato il consolidato principio di diritto secondo cui le fatture non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore. La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 299/2016).
Deve, poi, aggiungersi che neppure risulta che l'opposta abbia mai formulato all'opponente richieste di pagamento prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, alcun rilievo in senso contrario alle conclusioni raggiunte può
essere attribuito all'estratto conto prodotto dall'opposta, trattandosi di un mero riepilogo interno di fatture, privo di documentazione giustificativa e/o di registro di fatture certificato da pubblico ufficiale.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 2.685,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Izzo, antistatario.
Così deciso in Avellino, il 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3361/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Izzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montoro
(AV), alla via Prato n. 20, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Preziosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Matteotti n. 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la C.D.E. di Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2022, CP_1
notificato in data 22.06.2022, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento di €
9.779,50, oltre interessi moratori e spese di procedura. L'opposta precisava che tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento di n. 6 fatture,
allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, relative all'esecuzione di un contratto di trasporto merce in favore dell'opponente.
L'opponente eccepiva l'assenza di prova della stipula di un contratto di trasporto tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 23.12.2022 il Giudice, in accoglimento dell'istanza di provvisoria esecutività, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed interrogatorio formale;
indi, all'udienza del 30.09.2025, il Giudice,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve premettersi che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 127/2022; Cass. civ., sez. II,
sent. n. 2554/20023).
In punto di fatto, nel caso in esame, l'attento esame della documentazione prodotta dalle parti non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, consistente nella stipula, tra le parti, di un contratto avente ad oggetto il trasporto, in favore dell'opponente, della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (fusti di polietilene).
Invero, l'opponente ha contestato che tali fatture riguardino un'attività di trasporto commissionata ed eseguita in suo favore. Ha, poi, evidenziato che le fatture medesime, pur se intestate all'opponente, indicano un luogo di consegna diverso da quello della sede dell'opponente (Via Della Libertà n. 42 Solofra), e cioè la sede di una diversa conceria (Conceria San Giuliano) posta ad un diverso indirizzo (Via Carpisano Solofra).
Tali eccezioni risultano confermate dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta ed, in particolare, dalle fatture e dai documenti di trasporto in atti (cfr. documenti allegati ai n.ri 2, 3, 4 e 5 al fascicolo dell'opposta). Tale
documentazione dimostra, infatti, che la merce è stata consegnata presso la sede di una diversa conceria.
L'opposta non ha chiarito le ragioni di questa evidente discrasia tra l'indicazione del nominativo della committente ed il luogo di consegna della merce.
Poi, l'opposta non ha mai precisato che il titolo del credito non è un contratto di trasporto, ma un contratto di fornitura.
Tale omissione è grave, perché nelle fatture si legge l'indicazione di un diversa impresa di trasporti, tale Corriere Bertini Trasporti SRL.
Infine, non sono emersi elementi per affermare, in assenza di specifiche allegazioni, che la società opponente sia l'effettiva destinataria delle consegne della merce di cui alle fatture.
A fronte di tali lacunose risultanze processuali, l'opposta non ha prodotto documentazione idonea a chiarire quali fossero i reali rapporti intercorrenti tra le parti, nonché a provare l'esistenza del contratto di trasporto e/o di forniture. Inspiegabilmente l'opposta ha rinunciato all'escussione del testimone nonostante l'ammissione della prova per testi richiesta dalla stessa opposta.
Va, pertanto, applicato il consolidato principio di diritto secondo cui le fatture non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore. La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 299/2016).
Deve, poi, aggiungersi che neppure risulta che l'opposta abbia mai formulato all'opponente richieste di pagamento prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, alcun rilievo in senso contrario alle conclusioni raggiunte può
essere attribuito all'estratto conto prodotto dall'opposta, trattandosi di un mero riepilogo interno di fatture, privo di documentazione giustificativa e/o di registro di fatture certificato da pubblico ufficiale.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 2.685,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Izzo, antistatario.
Così deciso in Avellino, il 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli