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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1923/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1923/2025 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 5.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.3.2002, ivi residente in [...],
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Nicola De Vito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (l'8.7.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 28.6.2025, le parti sopraindicate concordemente domandavano l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione della loro relazione sentimentale, inerente all'esercizio della
1 Per_ responsabilità genitoriale sui figli minori (nato a [...] il [...]), e (nato a [...]
Siracusa il 24.4.2025).
La regolamentazione riportata in seno al ricorso congiunto prevede quanto segue:
“- i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
- i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minori tutti i giorni dalla casa familiare a scuola e li andrà
a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle
16 alle 20,00 circa, nonché, a settimane alterne, e a partire dal momento in cui ciascuno dei figli avrà compiuto i 3 anni di età potrà pernottare con gli stessi il sabato sera per riconsegnarli alla madre la domenica dalle ore 18,00;
c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
e) le vacanze estive dei minori dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti.
In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza.
E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
- Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme:
- il sig. alla sig.ra , a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma Parte_1 Pt_2 di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, ossia € 250,00 a figlio, entro il giorno 1 di ogni mese,
2 da rivalutarsi secondo gli indici Istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es. Carta Postepay et similia);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00, ossia €
100,00 per figlio) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari ad € 400,00;
- Inoltre, viene disposto a carico del padre il versamento del 50% delle spese mediche relative alla salute dei figli, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione degli stessi, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
II - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant'altro necessario ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
IV - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
- I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
3 - I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto”.
All'udienza del 4.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e il
Giudice relatore con provvedimento emesso il 5.11.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito, il Collegio rileva che l'accordo concluso dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo raggiunto dalle parti e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, qui da intendersi trascritte;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 10.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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