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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 2353/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 449/2020 pubblicata il 26.2.2020, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA ), di seguito anche " Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, già rappresentata e difesa, in virtù di procura Pt_1 Parte_2 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv.
GIOVANNI CASTELLUCCIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo studio, sito in Avellino al Corso Europa n. 72;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(c.f. ); P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresentante, (c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da P.IVA_4 ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti FRANCESCO DE
1 BEAUMONT (c.f. ) e MARIA LUDOVICA DE BEAUMONT (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Avellino alla C.F._3 via Matteotti n. 38;
APPELLATO
E
, già , già Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, n.q. di , in persona del suo legale
[...] Controparte_6 rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata P.IVA_5 su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
RAFFAELE MASTROBERTI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio, sito in Napoli al Corso Novara, n. 53;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante p.t., (c.f. ; P.IVA_6
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.6.2011, la premesso di essere Parte_2 tesoriere dell' e di aver erroneamente eseguito due volte l'ordinativo di pagamento Parte_3
Parte n. 250 dell'11.2.2008 per l'importo di € 23.432,48, emesso dall' in favore del
[...]
e per esso in favore dell' (a cui materialmente erano Controparte_2 Controparte_8 stati destinati i bonifici eseguiti in data 14.4.2008 e 23.4.2008); premesso, altresì, che l' CP_4 aveva rifiutato la restituzione dell'importo del secondo pagamento, indebitamente versato, assumendo che le somme incassate dalla erano state utilizzate per estinguere debiti Pt_1 pregressi che il Centro aveva nei confronti dell' riportati nelle cartelle esattoriali CP_1 analiticamente indicate, adiva il Tribunale di Avellino per ottenere l'accertamento della duplicazione del pagamento del predetto importo e la condanna dell' alla restituzione, oltre CP_1 interessi dalla data del pagamento.
Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che la CP_1 fattispecie non ricadeva nell'indebito oggettivo, bensì nella diversa ipotesi di indebito soggettivo, che l'errore del solvens non poteva ritenersi scusabile e che, comunque, le somme erano dovute dal Centro all' , per cui non vi era nessun indebito oggettivo. Chiedeva, quindi, oltre al rigetto CP_1 della domanda, di essere autorizzata a chiamare il giudizio l' e che il Controparte_9
2 giudice ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
CP_7
A seguito di tali difese, la Banca attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
. Controparte_2
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti invocati dalle parti originarie, il
Tribunale di Avellino, con sentenza n. 449/2020, pronunciando sulla domanda di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proposta da dichiarava la sua Parte_4
“incompetenza per materia per l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria basato sulle cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada”, essendo competente il Giudice di Pace e dichiarava la propria
“incompetenza per valore per l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria basato sulle cartelle di pagamento relative al credito di € 225,62 per canone acqua dovuti al CP_10
, essendo anch'essa di competenza di altro Giudice di Pace.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (d'ora innanzi solo Parte_2
), lamentando l'abnormità e nullità della sentenza impugnata, in quanto evidentemente Pt_1 riferita a persone e fatti diversi da quelli del giudizio per cui è causa. Riportando, quindi, integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio depositato in primo grado ed evocando in giudizio tutte le parti processuali, chiedeva a questa Corte di “1) accogliere l'appello come proposto…e, per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza della sentenza e rimettere le parti innanzi al Tribunale di Avellino per il prosieguo del giudizio;
…in via ulteriormente gradata, accertata la duplicazione del pagamento di € 23.427,48 avvenuta in data 23/04/2008, condannare
l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di € 23.427,48 oltre interessi dal 23/04/2008; in Controparte_11 subordine condannare l' e la , in solido tra loro, o la sola , al CP_1 CP_7 CP_7 pagamento, in favore della della somma di € 23.427,48 Controparte_11 oltre interessi dal 23/04/2008; in via ancora più gradata condannare il Controparte_2
[... al pagamento, in favore della della somma di € Controparte_11
23.427,48 oltre interessi dal 23/04/2008; condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa depositata il 15.9.2020 si è costituito in giudizio il Controparte_2
(d'ora innanzi solo ”) senza spiegare difese e senza nulla dedurre in ordine al merito della CP_2 causa e alle domande della Pt_1
Con comparsa depositata il 12.10.2020 si è costituita in giudizio anche l' Controparte_3
, la quale ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,
[...]
3 invocando la sua qualifica di concessionaria del credito e ribadendo, sul punto, le difese già CP_1 svolte in primo grado, per cui “nel caso di ripetizione di indebito proposta nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, qualora l'attore abbia nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale che aveva già assolto, legittimato passivo è, in qualità di effettivo accipiens l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione”. Nel merito, ha eccepito che in ogni caso il credito fatto valere dalla non rientrava né nella categoria Pt_1 dell'indebito oggettivo, trattandosi di somme effettivamente dovute dal Centro all' , né in CP_1 quella dell'indebito soggettivo, “avendo la effettuato entrambi i pagamenti nella piena Pt_1 consapevolezza di non essere la parte debitrice e di adempiere un pagamento per conto del
, con la conseguenza che, qualificandosi come pagamento di Controparte_2 debito altrui ex art. 1180 c.c. ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione, esso non genera il diritto alla ripetizione, ma solo quello a subentrare nei diritti del creditore nei confronti dell'originario debitore.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello, eseguita via PEC in data 2.7.2020, nessuno si
è costituito per l' e per la per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1 CP_7
All'udienza del 29.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, vista l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata
, va dato atto che la nozione di legittimazione passiva non può ritenersi Controparte_3 correttamente invocata, atteso che nei confronti dell' la notifica dell'appello Controparte_3 deve ritenersi avvenuta solo in quanto litisconsorte processuale necessario, per aver partecipato al giudizio di primo grado, atteso che nessuna domanda è stata formulata dalla nei suoi Pt_1 confronti sia nel presente grado di giudizio che in primo grado, né essa è stata prospettata dalla come il soggetto tenuto alla restituzione di quanto erroneamente pagato. Già nel primo Pt_1 grado, infatti, l' è stata evocata in giudizio direttamente dall' per essere Controparte_3 CP_1
“manlevata delle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale, denegato, accoglimento delle domande attoree” formulate nei suoi confronti (cfr. conclusioni dell' nella propria comparsa CP_1 conclusionale depositata in primo grado) e la Banca non aveva esteso nei suoi confronti le sue domande, avendo chiesto alla luce delle difese spiegate dall' solo l'autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa del Centro.
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente rilevato dall'appellante e sostanzialmente implicitamente ammesso anche dalle appellate costituite, che si sono limitate a spiegare difese nel merito della causa senza nulla
4 dedurre sulla portata della sentenza impugnata, la sentenza pronunciata dal primo giudice attiene a fattispecie diversa da quella sottoposta al suo esame, in quanto riferita, sia nella motivazione che nel dispositivo, a dispetto della corretta intestazione, a persone e fatti del tutto diversi da quelli sottoposti al suo esame.
Essa va, quindi, certamente riformata, in quanto affetta da inesistenza giuridica o nullità insanabile (cfr. Cass., 9965/2024, la quale, in fattispecie identica a quella in esame, ha affermato che “Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo”; in senso analogo tra le tante Cass., 40883/2021).
Contrariamente a quanto invocato dall'appellante, tuttavia, l'abnormità della sentenza, da cui deriva certamente la sua nullità insanabile, non consente la rimessione al primo giudice, non rientrando in nessuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 354 e 161, secondo comma, c.p.c., e impone alla Corte adita l'onere di decidere sulla domanda originariamente proposta dall'odierna appellante.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito succintamente indicate.
Va, innanzitutto, dichiarata la duplicazione del pagamento di € 23.432,48, effettuato due volte
(una prima in data 14.4.2008 e una seconda in data 23.4.2008) dalla (in qualità di Tesoriera Pt_1
Parte dell' in favore del Centro Fisiokinesiterapico, con materiale esecuzione del pagamento a mani dell' , a sua volta agente per la riscossione dei crediti . Controparte_3 CP_1
Tale circostanza, oltre a risultare dagli ordinativi di pagamento depositati dalla non è Pt_1 stata neppure contestata dall' , la quale, costituendosi, non ha negato di aver Controparte_3 ricevuto due volte il pagamento del medesimo importo e per la medesima causale (adempimento dell'ordine di servizio n. 250 del 2008), ma ha esclusivamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che tenuto alla restituzione era solo l'Ente impositore a cui favore il pagamento era stato girato.
Dai dispositivi di bonifico e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (allegata alla produzione dell'appellante) risulta anche che entrambi i pagamenti sono stati eseguiti sulla base Parte dell'ordinativo di pagamento n. 250 dell'11.2.2008, emesso dall' a seguito del decreto di assegnazione dell'importo di € 23.432,48 (emesso presumibilmente - in mancanza del deposito degli atti relativi al pignoramento - in favore dell' quale creditore del ) nel corso di CP_1 CP_2
5 Parte una procedura di pignoramento presso terzi in danno della medesima a sua volta debitrice del stesso. CP_2
Ve, quindi, escluso che tra l' e il vi sia stata una cessione CP_4 Controparte_2 del credito, come erroneamente dedotto dalla banca nel proprio atto di appello e “atecnicamente” risultante dalle copie dei bonifici, atteso che dalla corrispondenza in atti e dalle difese dell' emerge in modo chiaro che essa ha provveduto a riscuotere le somme Controparte_3
CP_ assegnate in sede di pignoramento presso terzi per conto dell' creditore procedente nei Parte confronti del Centro (debitore principale) e dell' (terzo pignorato). L , quindi, ha CP_4
CP_ riscosso i pagamenti effettuati dalla per conto dell' e non quale cessionaria dei crediti Pt_1 del Centro;
i pagamenti, pertanto, devono ritenersi effettuati in favore dell' Controparte_12 che di fatto li ha ricevuti, quale beneficiario dell'ordine di assegnazione in sede esecutiva.
Va, quindi, dichiarato, viste anche le difese svolte dall'appellata sul Controparte_3 punto, che il secondo pagamento del medesimo importo, avvenuto in esecuzione dell'unico Part ordinativo di pagamento fatto dall' alla Banca sulla base dell'ordine di assegnazione, costituisce un indebito oggettivo, ossia un pagamento erroneamente eseguito dalla Banca non Parte quale mandataria del , bensì quale Tesoriera dell' sul presupposto che vi fosse ancora CP_2 un debito di quest'ultima. Ciò implica che le eventuali posizioni debitorie del Centro verso l' o verso l' (a cui favore entrambi i pagamenti sono stati accreditati) Controparte_3 CP_1 sono del tutto irrilevanti, dovendosi ritenere “non dovuto” ogni pagamento effettuato dal debitore
(o, come nella specie, dal suo delegato per tale attività) sine causa.
Ai fini di valutare la natura indebita del pagamento eseguito, infatti, deve aversi riguardo alla posizione del solvens e non quella dell'accipiens (cfr. sul punto Cass., 19703/2009, secondo la quale: “L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'"accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'"accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione”; in anni risalenti per la rilevanza della posizione del solvens già Cass.,
1573/1971). Parte Orbene, nel caso di specie, l'unico debito dell' (terzo pignorato quale debitor debitoris) nei confronti del Centro (originario debitore) era quello di € 23.432,48, così come deve ritenersi
6 essere stato attestato nella dichiarazione del terzo pignorato e trasfuso nel decreto di assegnazione del G.E.
Una volta estinto tale debito con l'esecuzione del primo pagamento, quindi, il secondo pagamento, a prescindere da ogni valutazione circa l'errore o la colpa del solvens, non trova più nessuna giustificazione causale e, non avendo ragion d'essere neppure in base ad altri debiti del solvens stesso nei confronti dell'accipiens o di terzi, per mancanza (seppure sopravvenuta) del rapporto che si intendeva estinguere, integra certamente un indebito oggettivo (cfr. Cass. n.
26691/2006).
Diversa dal caso in esame è, invece, l'ipotesi dell'indebito soggettivo a latere solventis, disciplinata dall'art. 2036 c.c., in cui il rapporto specifico che si è inteso estinguere esiste, seppure tra soggetti diversi ed è stato adempiuto dal solvens nell'erronea convinzione di esserne il titolare passivo. CP_ In applicazione dei principi esposti, l' va, quindi, condannato a restituire alla Banca appellante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'importo indebitamente percepito di € 23.432,48.
Su tale importo andranno applicati gli interessi al tasso legale dalla data della domanda CP_ giudiziale (9.6.2011), attesa la buona fede dell' che può presumersi sia dalla riscossione delle somme non direttamente ma tramite l'Agenzia , sia dalla molteplicità di crediti CP_3 vantati nei confronti del Centro.
Stanti le ragioni della pronuncia, la posizione debitoria comunque rivestita dal
[...]
nei confronti dell' , nonché il contenuto della comparsa difensiva Controparte_2 CP_1 depositata nel presente giudizio di appello, ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il e tutte le altre parti CP_2 processuali.
Eccezionali ragioni sussistono anche per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l' e la considerato che la prima è stata chiamata in causa Controparte_3 Pt_1 dall' e che la appellante, comunque vittoriosa, non ha formulato nei suoi confronti CP_1 Pt_1 nessuna domanda.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l' e la appellante seguono, invece, CP_1 Pt_1 la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
Così come seguono la soccombenza e vanno liquidate con gli stessi criteri appena enunciati le spese di lite tra l' e l' per il primo grado di giudizio. Le spese di lite tra CP_1 Controparte_3 le stesse parti relative al presente giudizio di appello, invece, vanno interamente compensate,
7 CP_ stante la mancata riproposizione delle domande da parte dell' nei confronti dell CP_3
che si è costituita sebbene nessuna domanda fosse stata proposta nei suoi confronti.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
(già avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 449/2020, pubblicata Parte_2 in data 26.2.2020, nei confronti dell' , della dell' e CP_1 CP_7 Controparte_3 del in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la nullità insanabile della sentenza impugnata e accerta che il pagamento di € Parte 23.432,48 è stato eseguito dall'appellante (tesoriera dell' , in favore dell' CP_3
(mandataria per la riscossione dei crediti ), due volte e, per l'effetto, dichiara non
[...] CP_1 dovuto il pagamento del predetto importo eseguito in data 23.4.2008 e condanna l' alla CP_1 restituzione, in favore della della somma di € 23.432,48, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda giudiziale (9.6.2011) al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento, in favore della delle spese di lite di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 195,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali e, per il presente grado di giudizio, in € 382,00 per spese ed € 1.984,00, per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) condanna l' al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1 Controparte_3 di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; compensa interamente le spese tra le suddette parti per il presente grado di giudizio;
4) compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra l'
[...]
e la Controparte_3 Parte_1
5) compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra il
[...]
e le altre parti processuali. Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 2353/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 449/2020 pubblicata il 26.2.2020, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA ), di seguito anche " Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, già rappresentata e difesa, in virtù di procura Pt_1 Parte_2 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv.
GIOVANNI CASTELLUCCIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo studio, sito in Avellino al Corso Europa n. 72;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(c.f. ); P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresentante, (c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da P.IVA_4 ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti FRANCESCO DE
1 BEAUMONT (c.f. ) e MARIA LUDOVICA DE BEAUMONT (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Avellino alla C.F._3 via Matteotti n. 38;
APPELLATO
E
, già , già Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, n.q. di , in persona del suo legale
[...] Controparte_6 rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata P.IVA_5 su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
RAFFAELE MASTROBERTI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio, sito in Napoli al Corso Novara, n. 53;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante p.t., (c.f. ; P.IVA_6
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.6.2011, la premesso di essere Parte_2 tesoriere dell' e di aver erroneamente eseguito due volte l'ordinativo di pagamento Parte_3
Parte n. 250 dell'11.2.2008 per l'importo di € 23.432,48, emesso dall' in favore del
[...]
e per esso in favore dell' (a cui materialmente erano Controparte_2 Controparte_8 stati destinati i bonifici eseguiti in data 14.4.2008 e 23.4.2008); premesso, altresì, che l' CP_4 aveva rifiutato la restituzione dell'importo del secondo pagamento, indebitamente versato, assumendo che le somme incassate dalla erano state utilizzate per estinguere debiti Pt_1 pregressi che il Centro aveva nei confronti dell' riportati nelle cartelle esattoriali CP_1 analiticamente indicate, adiva il Tribunale di Avellino per ottenere l'accertamento della duplicazione del pagamento del predetto importo e la condanna dell' alla restituzione, oltre CP_1 interessi dalla data del pagamento.
Costituendosi in giudizio l' eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che la CP_1 fattispecie non ricadeva nell'indebito oggettivo, bensì nella diversa ipotesi di indebito soggettivo, che l'errore del solvens non poteva ritenersi scusabile e che, comunque, le somme erano dovute dal Centro all' , per cui non vi era nessun indebito oggettivo. Chiedeva, quindi, oltre al rigetto CP_1 della domanda, di essere autorizzata a chiamare il giudizio l' e che il Controparte_9
2 giudice ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
CP_7
A seguito di tali difese, la Banca attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
. Controparte_2
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti invocati dalle parti originarie, il
Tribunale di Avellino, con sentenza n. 449/2020, pronunciando sulla domanda di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proposta da dichiarava la sua Parte_4
“incompetenza per materia per l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria basato sulle cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada”, essendo competente il Giudice di Pace e dichiarava la propria
“incompetenza per valore per l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria basato sulle cartelle di pagamento relative al credito di € 225,62 per canone acqua dovuti al CP_10
, essendo anch'essa di competenza di altro Giudice di Pace.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (d'ora innanzi solo Parte_2
), lamentando l'abnormità e nullità della sentenza impugnata, in quanto evidentemente Pt_1 riferita a persone e fatti diversi da quelli del giudizio per cui è causa. Riportando, quindi, integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio depositato in primo grado ed evocando in giudizio tutte le parti processuali, chiedeva a questa Corte di “1) accogliere l'appello come proposto…e, per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza della sentenza e rimettere le parti innanzi al Tribunale di Avellino per il prosieguo del giudizio;
…in via ulteriormente gradata, accertata la duplicazione del pagamento di € 23.427,48 avvenuta in data 23/04/2008, condannare
l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di € 23.427,48 oltre interessi dal 23/04/2008; in Controparte_11 subordine condannare l' e la , in solido tra loro, o la sola , al CP_1 CP_7 CP_7 pagamento, in favore della della somma di € 23.427,48 Controparte_11 oltre interessi dal 23/04/2008; in via ancora più gradata condannare il Controparte_2
[... al pagamento, in favore della della somma di € Controparte_11
23.427,48 oltre interessi dal 23/04/2008; condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa depositata il 15.9.2020 si è costituito in giudizio il Controparte_2
(d'ora innanzi solo ”) senza spiegare difese e senza nulla dedurre in ordine al merito della CP_2 causa e alle domande della Pt_1
Con comparsa depositata il 12.10.2020 si è costituita in giudizio anche l' Controparte_3
, la quale ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva,
[...]
3 invocando la sua qualifica di concessionaria del credito e ribadendo, sul punto, le difese già CP_1 svolte in primo grado, per cui “nel caso di ripetizione di indebito proposta nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, qualora l'attore abbia nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale che aveva già assolto, legittimato passivo è, in qualità di effettivo accipiens l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione”. Nel merito, ha eccepito che in ogni caso il credito fatto valere dalla non rientrava né nella categoria Pt_1 dell'indebito oggettivo, trattandosi di somme effettivamente dovute dal Centro all' , né in CP_1 quella dell'indebito soggettivo, “avendo la effettuato entrambi i pagamenti nella piena Pt_1 consapevolezza di non essere la parte debitrice e di adempiere un pagamento per conto del
, con la conseguenza che, qualificandosi come pagamento di Controparte_2 debito altrui ex art. 1180 c.c. ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione, esso non genera il diritto alla ripetizione, ma solo quello a subentrare nei diritti del creditore nei confronti dell'originario debitore.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello, eseguita via PEC in data 2.7.2020, nessuno si
è costituito per l' e per la per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1 CP_7
All'udienza del 29.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, vista l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellata
, va dato atto che la nozione di legittimazione passiva non può ritenersi Controparte_3 correttamente invocata, atteso che nei confronti dell' la notifica dell'appello Controparte_3 deve ritenersi avvenuta solo in quanto litisconsorte processuale necessario, per aver partecipato al giudizio di primo grado, atteso che nessuna domanda è stata formulata dalla nei suoi Pt_1 confronti sia nel presente grado di giudizio che in primo grado, né essa è stata prospettata dalla come il soggetto tenuto alla restituzione di quanto erroneamente pagato. Già nel primo Pt_1 grado, infatti, l' è stata evocata in giudizio direttamente dall' per essere Controparte_3 CP_1
“manlevata delle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale, denegato, accoglimento delle domande attoree” formulate nei suoi confronti (cfr. conclusioni dell' nella propria comparsa CP_1 conclusionale depositata in primo grado) e la Banca non aveva esteso nei suoi confronti le sue domande, avendo chiesto alla luce delle difese spiegate dall' solo l'autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa del Centro.
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente rilevato dall'appellante e sostanzialmente implicitamente ammesso anche dalle appellate costituite, che si sono limitate a spiegare difese nel merito della causa senza nulla
4 dedurre sulla portata della sentenza impugnata, la sentenza pronunciata dal primo giudice attiene a fattispecie diversa da quella sottoposta al suo esame, in quanto riferita, sia nella motivazione che nel dispositivo, a dispetto della corretta intestazione, a persone e fatti del tutto diversi da quelli sottoposti al suo esame.
Essa va, quindi, certamente riformata, in quanto affetta da inesistenza giuridica o nullità insanabile (cfr. Cass., 9965/2024, la quale, in fattispecie identica a quella in esame, ha affermato che “Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo”; in senso analogo tra le tante Cass., 40883/2021).
Contrariamente a quanto invocato dall'appellante, tuttavia, l'abnormità della sentenza, da cui deriva certamente la sua nullità insanabile, non consente la rimessione al primo giudice, non rientrando in nessuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 354 e 161, secondo comma, c.p.c., e impone alla Corte adita l'onere di decidere sulla domanda originariamente proposta dall'odierna appellante.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito succintamente indicate.
Va, innanzitutto, dichiarata la duplicazione del pagamento di € 23.432,48, effettuato due volte
(una prima in data 14.4.2008 e una seconda in data 23.4.2008) dalla (in qualità di Tesoriera Pt_1
Parte dell' in favore del Centro Fisiokinesiterapico, con materiale esecuzione del pagamento a mani dell' , a sua volta agente per la riscossione dei crediti . Controparte_3 CP_1
Tale circostanza, oltre a risultare dagli ordinativi di pagamento depositati dalla non è Pt_1 stata neppure contestata dall' , la quale, costituendosi, non ha negato di aver Controparte_3 ricevuto due volte il pagamento del medesimo importo e per la medesima causale (adempimento dell'ordine di servizio n. 250 del 2008), ma ha esclusivamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che tenuto alla restituzione era solo l'Ente impositore a cui favore il pagamento era stato girato.
Dai dispositivi di bonifico e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (allegata alla produzione dell'appellante) risulta anche che entrambi i pagamenti sono stati eseguiti sulla base Parte dell'ordinativo di pagamento n. 250 dell'11.2.2008, emesso dall' a seguito del decreto di assegnazione dell'importo di € 23.432,48 (emesso presumibilmente - in mancanza del deposito degli atti relativi al pignoramento - in favore dell' quale creditore del ) nel corso di CP_1 CP_2
5 Parte una procedura di pignoramento presso terzi in danno della medesima a sua volta debitrice del stesso. CP_2
Ve, quindi, escluso che tra l' e il vi sia stata una cessione CP_4 Controparte_2 del credito, come erroneamente dedotto dalla banca nel proprio atto di appello e “atecnicamente” risultante dalle copie dei bonifici, atteso che dalla corrispondenza in atti e dalle difese dell' emerge in modo chiaro che essa ha provveduto a riscuotere le somme Controparte_3
CP_ assegnate in sede di pignoramento presso terzi per conto dell' creditore procedente nei Parte confronti del Centro (debitore principale) e dell' (terzo pignorato). L , quindi, ha CP_4
CP_ riscosso i pagamenti effettuati dalla per conto dell' e non quale cessionaria dei crediti Pt_1 del Centro;
i pagamenti, pertanto, devono ritenersi effettuati in favore dell' Controparte_12 che di fatto li ha ricevuti, quale beneficiario dell'ordine di assegnazione in sede esecutiva.
Va, quindi, dichiarato, viste anche le difese svolte dall'appellata sul Controparte_3 punto, che il secondo pagamento del medesimo importo, avvenuto in esecuzione dell'unico Part ordinativo di pagamento fatto dall' alla Banca sulla base dell'ordine di assegnazione, costituisce un indebito oggettivo, ossia un pagamento erroneamente eseguito dalla Banca non Parte quale mandataria del , bensì quale Tesoriera dell' sul presupposto che vi fosse ancora CP_2 un debito di quest'ultima. Ciò implica che le eventuali posizioni debitorie del Centro verso l' o verso l' (a cui favore entrambi i pagamenti sono stati accreditati) Controparte_3 CP_1 sono del tutto irrilevanti, dovendosi ritenere “non dovuto” ogni pagamento effettuato dal debitore
(o, come nella specie, dal suo delegato per tale attività) sine causa.
Ai fini di valutare la natura indebita del pagamento eseguito, infatti, deve aversi riguardo alla posizione del solvens e non quella dell'accipiens (cfr. sul punto Cass., 19703/2009, secondo la quale: “L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'"accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'"accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione”; in anni risalenti per la rilevanza della posizione del solvens già Cass.,
1573/1971). Parte Orbene, nel caso di specie, l'unico debito dell' (terzo pignorato quale debitor debitoris) nei confronti del Centro (originario debitore) era quello di € 23.432,48, così come deve ritenersi
6 essere stato attestato nella dichiarazione del terzo pignorato e trasfuso nel decreto di assegnazione del G.E.
Una volta estinto tale debito con l'esecuzione del primo pagamento, quindi, il secondo pagamento, a prescindere da ogni valutazione circa l'errore o la colpa del solvens, non trova più nessuna giustificazione causale e, non avendo ragion d'essere neppure in base ad altri debiti del solvens stesso nei confronti dell'accipiens o di terzi, per mancanza (seppure sopravvenuta) del rapporto che si intendeva estinguere, integra certamente un indebito oggettivo (cfr. Cass. n.
26691/2006).
Diversa dal caso in esame è, invece, l'ipotesi dell'indebito soggettivo a latere solventis, disciplinata dall'art. 2036 c.c., in cui il rapporto specifico che si è inteso estinguere esiste, seppure tra soggetti diversi ed è stato adempiuto dal solvens nell'erronea convinzione di esserne il titolare passivo. CP_ In applicazione dei principi esposti, l' va, quindi, condannato a restituire alla Banca appellante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'importo indebitamente percepito di € 23.432,48.
Su tale importo andranno applicati gli interessi al tasso legale dalla data della domanda CP_ giudiziale (9.6.2011), attesa la buona fede dell' che può presumersi sia dalla riscossione delle somme non direttamente ma tramite l'Agenzia , sia dalla molteplicità di crediti CP_3 vantati nei confronti del Centro.
Stanti le ragioni della pronuncia, la posizione debitoria comunque rivestita dal
[...]
nei confronti dell' , nonché il contenuto della comparsa difensiva Controparte_2 CP_1 depositata nel presente giudizio di appello, ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il e tutte le altre parti CP_2 processuali.
Eccezionali ragioni sussistono anche per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l' e la considerato che la prima è stata chiamata in causa Controparte_3 Pt_1 dall' e che la appellante, comunque vittoriosa, non ha formulato nei suoi confronti CP_1 Pt_1 nessuna domanda.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l' e la appellante seguono, invece, CP_1 Pt_1 la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.
Così come seguono la soccombenza e vanno liquidate con gli stessi criteri appena enunciati le spese di lite tra l' e l' per il primo grado di giudizio. Le spese di lite tra CP_1 Controparte_3 le stesse parti relative al presente giudizio di appello, invece, vanno interamente compensate,
7 CP_ stante la mancata riproposizione delle domande da parte dell' nei confronti dell CP_3
che si è costituita sebbene nessuna domanda fosse stata proposta nei suoi confronti.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
(già avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 449/2020, pubblicata Parte_2 in data 26.2.2020, nei confronti dell' , della dell' e CP_1 CP_7 Controparte_3 del in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la nullità insanabile della sentenza impugnata e accerta che il pagamento di € Parte 23.432,48 è stato eseguito dall'appellante (tesoriera dell' , in favore dell' CP_3
(mandataria per la riscossione dei crediti ), due volte e, per l'effetto, dichiara non
[...] CP_1 dovuto il pagamento del predetto importo eseguito in data 23.4.2008 e condanna l' alla CP_1 restituzione, in favore della della somma di € 23.432,48, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda giudiziale (9.6.2011) al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento, in favore della delle spese di lite di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 195,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali e, per il presente grado di giudizio, in € 382,00 per spese ed € 1.984,00, per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) condanna l' al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1 Controparte_3 di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; compensa interamente le spese tra le suddette parti per il presente grado di giudizio;
4) compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra l'
[...]
e la Controparte_3 Parte_1
5) compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra il
[...]
e le altre parti processuali. Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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