TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13291 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26472/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Alessandro Fioravanti, elettivamente domiciliato in Parte_1 Roma, via di Ripetta, n. 121
Merulana, n. 247
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Antonio di Nuzzo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 21.7.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.7.2025) con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Intimazione di Pagamento n. 09720259036402922000, limitatamente a quanto di propria giurisdizione ossia all'Avviso di Addebito n. 39720220013922850000; CP_1
- nel merito, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto di Controparte_2
e dell' di procedere in executivis per i crediti di cui all'Avviso di Addebito
[...] CP_1
n. 39720220013922850000, che nulla è dovuto in relazione al medesimo Avviso per CP_1 i motivi esposti in narrativa (mancata notifica dell'atto presupposto, intervenuta prescrizione, insussistenza del presupposto impositivo) e, per l'effetto, annullare l'Intimazione di Pagamento n. 09720259036402922000 per la parte relativa a tale Avviso di Addebito, e adottare tutti i provvedimenti consequenziali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…il competente ufficio CP_1 amministrativo, alla luce delle risultanze istruttorie, ha provveduto all'annullamento dell'AVA impugnato.” ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
”dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e tenerla, comunque, indenne dalle CP_3 conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 D. lgs. 12/1999;
- spese di lite come per legge.”.
1 Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. ha proposto dunque opposizione all'intimazione di pagamento ed Parte_1 all'avviso di addebito di cui alle conclusioni sopra riportate, riguardanti contributi non versati alla Gestione Commercianti, pari ad € 7.030,47, per gli anni 2015 e 2016.
3. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , quale CP_1 titolare dei crediti azionati che ha altresì notificato l'avviso di addebito, sia nei confronti dell' , che ha notificato l'atto di intimazione impugnato Controparte_2 (v. Cass., sez. 3, ord. n. 11661 del 30.4.2024; Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024).
4. L' ha dedotto e documentato il provvedimento di sgravio totale del debito in CP_1 oggetto (di data 1.9.2025). Nel corso dell'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese quanto a parte ricorrente ed all' , CP_3 La documentazione sopra richiamata in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
5. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (considerato che l'infondatezza della pretesa di cui all'AVA formato dall' ed all'intimazione notificata dall' , è stata CP_1 CP_3 riconosciuta successivamente alle notifiche del ricorso, di data 4.8.2025, come in atti), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di parte ricorrente, liquidate in € 1.864,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26472/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Alessandro Fioravanti, elettivamente domiciliato in Parte_1 Roma, via di Ripetta, n. 121
Merulana, n. 247
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_2 tempore", con l'avv.to Antonio di Nuzzo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 21.7.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.7.2025) con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Intimazione di Pagamento n. 09720259036402922000, limitatamente a quanto di propria giurisdizione ossia all'Avviso di Addebito n. 39720220013922850000; CP_1
- nel merito, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto di Controparte_2
e dell' di procedere in executivis per i crediti di cui all'Avviso di Addebito
[...] CP_1
n. 39720220013922850000, che nulla è dovuto in relazione al medesimo Avviso per CP_1 i motivi esposti in narrativa (mancata notifica dell'atto presupposto, intervenuta prescrizione, insussistenza del presupposto impositivo) e, per l'effetto, annullare l'Intimazione di Pagamento n. 09720259036402922000 per la parte relativa a tale Avviso di Addebito, e adottare tutti i provvedimenti consequenziali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…il competente ufficio CP_1 amministrativo, alla luce delle risultanze istruttorie, ha provveduto all'annullamento dell'AVA impugnato.” ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
”dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e tenerla, comunque, indenne dalle CP_3 conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 D. lgs. 12/1999;
- spese di lite come per legge.”.
1 Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. ha proposto dunque opposizione all'intimazione di pagamento ed Parte_1 all'avviso di addebito di cui alle conclusioni sopra riportate, riguardanti contributi non versati alla Gestione Commercianti, pari ad € 7.030,47, per gli anni 2015 e 2016.
3. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , quale CP_1 titolare dei crediti azionati che ha altresì notificato l'avviso di addebito, sia nei confronti dell' , che ha notificato l'atto di intimazione impugnato Controparte_2 (v. Cass., sez. 3, ord. n. 11661 del 30.4.2024; Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024).
4. L' ha dedotto e documentato il provvedimento di sgravio totale del debito in CP_1 oggetto (di data 1.9.2025). Nel corso dell'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese quanto a parte ricorrente ed all' , CP_3 La documentazione sopra richiamata in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
5. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (considerato che l'infondatezza della pretesa di cui all'AVA formato dall' ed all'intimazione notificata dall' , è stata CP_1 CP_3 riconosciuta successivamente alle notifiche del ricorso, di data 4.8.2025, come in atti), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l e l al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali di parte ricorrente, liquidate in € 1.864,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2