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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa ARistella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 791/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 797/2024 del 14.03.2024
TRA
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1
, al Corso Giannone n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelusi, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Rodi Garganico al Corso Controparte_1
Maddalena della Libera n. 36 presso lo studio dell'avv. Angela Masi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato -
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
- Appellate contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.01.2021 , in qualità di Controparte_1 erede di conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Persona_1
in persona del Sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ 1. accertare e dichiarare, in via definitiva, che l'evento di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del 2. conseguenzialmente, condannare il Parte_1 [...]
[...
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro € 77238,11 in CP_4 favore dell'attore o di altra somma minore e/o maggiore da accertarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo;
3. condannare, sempre in conseguenza, il in persona del Sindaco pro tempore, ad eseguire Parte_1 tutte le opere necessarie alla risoluzione definitiva della problematica riscontrata, così come individuate dal
Consulente tecnico di Ufficio nel proprio elaborato peritale;
4. emanare ogni altro provvedimento in favore dell'attore, anche in tema di esecuzione di ogni altra opera atta ad ovviare all'irreparabile pregiudizio in danno dell'attore;
5. ancora in conseguenza, condannare il convenuto in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, al rimborso, in favore del Signor nella sua qualità, delle spese della CP_1
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata nella fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo, ogni onere incluso, così come liquidate dal Tribunale di Foggia;
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge, anche all'esito dell'avversa condotta processuale.
6. condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
7. munire la profferenda sentenza di clausola esecutiva come per legge.”
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in qualità di erede di Persona_1
deceduta in data 18 agosto 2020, era proprietario di un appezzamento di terreno, sito in
[...] territorio di , in località Isola di Capojale, censito nel C.T. di al Parte_1 Parte_1 foglio 1 p.lla 490, dell'estensione di circa 185 mq., costituito dall'area di sedime del sovrastante fabbricato e dalla relativa area di pertinenza;
- a seguito dei lavori appaltati dal
[...]
per la realizzazione di una condotta fognaria l'immobile era interessato da Parte_1 continui allagamenti, causati dalla modifica del decorso dell'acqua e dalla distruzione della preesistente vasca per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane;
-con ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposto al Tribunale Civile di Foggia, la aveva Per_1 chiesto la nomina di un CTU che accertasse tutti i danni arrecati all'immobile, alla strada ed all'area di pertinenza di sua proprietà, a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione della condotta fognaria, ed individuasse tutte le opere necessarie per riportare i luoghi allo stato quo CP_ ante;
- - il CTU nominato aveva individuato gravi responsabilità dell' convenuto nella determinazione dei danni occorsi all'immobile, quantificando i danni e i lavori necessari a ripristinare lo stato anteriore dei luoghi in complessivi € 62.238,11; - il Parte_1
, non costituitosi nel procedimento di ATP, era rimasto indifferente agli inviti bonari
[...] inoltratigli, con conseguente danno anche da mancato utilizzo dell'immobile.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta con richiesta di chiamata di terzo in causa, il chiedeva preliminarmente di essere chiamare in causa la CO Parte_1
TÀ OO, la Co.Ge.AR RL e lo rispettivamente appaltatrice, Controparte_3 subappaltatrice e direttrice dei lavori, al fine di essere manlevato in caso di condanna;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
2 Ritualmente chiamate in causa, la CO TÀ OO, la Co.Ge.AR RL (nei cui confronti l'attore successivamente rinunciava alla domanda di manleva) e lo Controparte_3 rimanevano contumaci.
Istruita la causa con l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, con sentenza n. 797/2024 del 14.03.2024 il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Dichiara la contumacia delle terze chiamate in causa;
2) Accerta e dichiara che la responsabilità dei danni all'immobile dell'attore è da ascriversi alla responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, Parte_1 condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
62.238,11, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU sino ad oggi, a titolo di risarcimento dei danni subiti ed interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo;
3) Condanna, altresì, il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi oggetto di causa Pt_1 mediante realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. nella propria relazione;
4) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della CO TÀ OO e dello Parte_1
5) Dichiara rinunciata la domanda di manleva nei confronti della Co.Ge.AR. Controparte_3
S.r.l.; 6) Condanna il a rifondere le spese di lite di questo procedimento in Parte_1 favore di qui liquidate, ex officio, in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) Pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP svolto ante causam, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico del convenuto, con il Pt_1 conseguente diritto dello di ripetere dal predetto le somme eventualmente già versate o che saranno CP_1 versate al CTU in forza del decreto di liquidazione.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello il , in persona del Sindaco p.t., formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: ”1 ) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone il fumus boni iuris ed i presupposti di legge che legittimano l'adozione di tale provvedimento;
2 ) in via principale, nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata nr. 797/2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Foggia, Prima Sezione Civile, Giudice monocratico, Dr.ssa Giulia BUSTI, nell'ambito del giudizio nr. 432/2021 R.G., depositata in Cancelleria e pubblicata in data 14.03.2024,
Repert. N. 935/2024 del 14.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano : “ 1 ) in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda;
2 ) in via subordinata, sempre preliminarmente, autorizzare la richiesta chiamata in causa dei terzi, con spostamento della prima udienza e fissazione di una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 3 ) ancora in via subordinata, rigettare, comunque,
l'avversa domanda, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
4 ) condannare
l'attore al pagamento delle spese di causa;
5 ) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_ accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare la manleva dell' convenuto da parte
3 delle società chiamate in causa, non solo in riferimento ad un eventuale risarcimento dei danni, ma anche in relazione alle eventuali spese di soccombenza e di costituzione in giudizio dell'Ente, e conseguentemente disattendere tutte le istanze, richieste ed eccezioni sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello;
” 3 ) in via principale, condannare il sig. al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 oltre oneri accessori come per legge.”
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 con conferma della sentenza gravata.
La CO TÀ OO e lo non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 20.11.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1° ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c…
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CO TÀ OO, in persona del legale rappresentante p.t., e dello in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, ed in particolare quella di difetto di legittimazione passiva dell'attore, avendo egli allegato di essere proprietario del bene danneggiato in seguito all'apertura della successione ereditaria della defunta madre, nel merito ha accolto la domanda osservando che: - l'attore ha documentato la qualità di proprietario del terreno, di cui ha allegato il danneggiamento, producendo sia la certificazione catastale, dalla quale risulta essere unico titolare dei beni oggetto di causa, sia l'atto di compravendita in forza del quale la de cuius –sua dante causa è divenuta a sua volta proprietaria del terreno;
- dall'atto di compravendita può evincersi anche che la stradina oggetto degli allagamenti appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla che, comunque, se pure così non Pt_2 Per_1 fosse, vi sarebbe in favore dell'immobile dello una servitù di passaggio sulla stradina;
- il CP_1
CTU, incaricato nel procedimento di ATP, la cui relazione risulta scevra da vizi logico - scientifici, ha accertato l'esistenza dei danni lamentati dall'attore, la loro derivazione causale dai lavori di installazione di tubazione interrata, individuando il quale unico soggetto tenuto al Pt_1 risarcimento, quale responsabile dei lavori comunali, e stimando l'ammontare dei danni in complessivi € 62.238,11; - oltre alla domanda risarcitoria, di condanna al pagamento della predetta somma, va accolta anche la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, con condanna del convenuto a realizzare i lavori indicati dal C.T.U. nella propria relazione. Ha invece Pt_1 rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti delle terze chiamate, non Pt_1 avendo l'ente fornito la prova del titolo contrattuale posto a fondamento della stessa, in mancanza del testo contrattuale e di tutte le ulteriori previsioni contrattuali di tempi e modi di esercizio dell'accordato diritto e non potendo operare, nei confronti delle parti contumaci, il principio di non contestazione.
4 III. Motivi di appello
1. “Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 100, 115, 194,
62 e 157 c.p.c. “
L'appellante censura la sentenza per avere il giudice di primo grado accolto la domanda, ritenendo provata dallo la sua legittimazione attiva e, perciò, la sua qualità di proprietario, CP_1 producendo in giudizio sia la certificazione catastale, dalla quale risulta essere unico titolare dei beni oggetto di causa, sia l'atto di compravendita, in forza del quale la sua dante causa, Per_1 era divenuta proprietaria del terreno, già di proprietà dell' deduce che, al contrario, Pt_3 proprio in virtù della predetta documentazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda, atteso che dalla stessa si evince che lo è proprietario del terreno, ma non CP_1 dell'immobile (fabbricato) e della “stradina trasversale condominiale, privata“. In particolare, con riferimento al fabbricato, osserva che il difetto di legittimazione attiva dello si evince CP_1 dall'atto di compravendita del 14.01.2010, che all'art. 2 prevede espressamente che “ la Regione
PUGLIA vende e trasferisce la piena proprietà del seguente immobile alla signora Persona_1
la quale accetta e acquista : - l'appezzamento di terreno, descritto nella premessa, sito in territorio
[...] di alla località Isola di Capojale, esteso complessivamente circa metri quadrati Parte_1 centottantacinque ( Mq. 185 ), comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza……..e censito nel C.T. di al foglio 1, particella n. 490, are 1.85, ente Parte_1 urbano“, e all'art. 3 che: “…La parte acquirente dichiara che detto fabbricato è stato edificato nell'anno
1976, in assenza di concessione edilizia…..“.
Sostiene inoltre l'ente appellante che, con riferimento alla cd. stradina“, il Giudice ha erroneamente ritenuto che dall' “atto di compravendita, può evincersi anche che la stradina oggetto degli allagamenti appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla “, ove si Pt_2 Per_1 consideri che, in realtà, nell'atto di compravendita non vi è alcun riferimento alla predetta stradina, sicchè il primo giudice, anche con riferimento a quest'ultima, avrebbe dovuto rigettare la domanda per difetto di legittimazione attiva dello CP_1
Sotto altro profilo, deduce l'appellante che lo non ha dimostrato, come era suo onere ai CP_1 sensi dell'art. 2697 c.c., di essere proprietario, oltre che del terreno, anche del fabbricato e della stradina, non costituendo la visura catastale certificazione idonea a soddisfare tale onere probatorio. Inoltre, le conclusioni alle quali è giunto il CTU nell'elaborato peritale, riguardo alla proprietà della stradina, sarebbero frutto di presunzioni, non suffragate da elementi obiettivi (“il
CTU ritiene, a suo parere, che la stradina appartiene all'appezzamento di terreno di proprietà della solo perché nell'atto pubblico tra i vari confinanti non è indicato l' ); la CTU, Per_1 Pt_2 erroneamente posta dal Tribunale a fondamento della decisione, sul punto sarebbe affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, per la violazione delle regole sulle acquisizioni documentali, nonché per lo sconfinamento dell'accertamento oltre i limiti di legge.
2. “Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 cod. civ.”
5 L'appellante impugna la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che “unico responsabile chiamato al risarcimento dei predetti è il quale responsabile dei lavori comunali di Parte_1 installazione di tubazione interrata “, nonostante nell'elaborato peritale, pure posto dal primo
Giudice a fondamento della decisione, il CTU, ing. , avesse specificato che i danni erano Per_2 stati “ causati dalla risalita di umidità per il fango riversato dalla Ditta controllata dal Parte_1
……. Nella rottura della vasca di raccolta acque piovane, per consentire il passaggio della tubazione
[...] installata dalla Ditta comandata dal Comune di “; trattandosi quindi di danni Parte_1 derivanti da attività posta in essere dalla società appaltatrice ed esecutrice dei lavori, il primo
Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda così come proposta, per difetto di legittimazione passiva del , e/o eventualmente dichiarare la responsabilità della Parte_1 ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori ex art. 2043 c.c..
Lamenta inoltre che il primo Giudice ha ritenuto responsabile il senza tener conto Pt_1 dell'incidenza causale della condotta colposa e negligente del danneggiato, ex art. 1227 c.c., nella produzione dell'evento dannoso, e tanto a causa della natura totalmente abusiva degli immobili danneggiati, realizzati in assenza di ius aedificandi;
il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza e, perciò, avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea.
3. Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione dell'art 2043 cod. civ.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo Giudice ha determinato i danni patiti dallo limitandosi semplicemente ad accogliere integralmente la stima effettuata dal CTU CP_1 nella sua relazione peritale;
osserva che i danni, così come quantificati dal CTU, non si riferiscono solo all'appezzamento di terreno, ma anche al fabbricato, alla recinzione, alla stradina, ecc. e, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda o, comunque, decurtare dalla somma complessiva determinata dal CTU, di € 62.238,11, tutti quegli importi relativi ai danni subiti dai beni, non ricompresi nell'atto di compravendita (c.d. Stradina) e/o realizzati in assenza di ius aedificandi (fabbricato, recinzione, vasca interrata). Deduce che, nel caso di specie, essendo stati gli immobili realizzati in assenza di concessione edilizia e, quindi, abusivi, non sussiste alcun danno risarcibile, e ciò in quanto il danno non può essere considerato ingiusto, non rappresentando dei beni la cui proprietà è tutelata dall'ordinamento giuridico.
Censura inoltre la sentenza per avere, erroneamente, accolto anche la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, condannando il convenuto a realizzare i lavori indicati dal C.T.U. nella propria Pt_1 relazione.
Osserva, a tal fine, che il C.T.U. nell'elaborato peritale, dopo aver indicato i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, li ha quantificati, allegando un computo metrico, in complessivi
€ 62.238,11, somma comprensiva anche di tutte le spese per gli oneri accessori (progettazione, direzione lavori ecc. ): il primo giudice ha pertanto errato laddove ha condannato il sia Pt_1 al risarcimento per equivalente e, dunque al pagamento integrale della predetta somma (pari al costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato quo ante dei luoghi), sia al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale.
6 Tale duplice condanna risarcitoria comporta una ingiusta locupletazione, a vantaggio dello del tutto errata ed ingiusta. CP_1
Il primo Giudice avrebbe dovuto, invece, condannare il o al Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento per equivalente.
4. Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 2697 c.c..
L'appellante lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal
[...]
, per non aver il medesimo assolto all'onere probatorio a suo carico e, più Parte_1 precisamente, per non aver fornito la prova del titolo contrattuale dedotto a fondamento della richiesta di manleva;
deduce che, se il Giudice avesse proceduto ad un attento esame delle risultanze istruttorie e della documentazione allegata, avrebbe ritenuto fornita la prova dell'esistenza del contratto di appalto, ove si consideri che a “lavori appaltati” facevano riferimento sia parte attrice, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nel successivo atto di citazione, sia il CTU nell'elaborato peritale, e che i dati del contratto di appalto erano desumibili dal cartello di cantiere, apposto dalla stessa società appaltatrice dei lavori (come da fotografia in atti); il primo Giudice avrebbe quindi dovuto ritenere acquisita la prova della stipula del contratto di appalto e, conseguentemente, ritenere valida e fondata la domanda di manleva.
IV. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
In tema di ”legitimatio ad causam”, colui che promuove un'azione (o vi resiste) in giudizio nella asserita qualità di erede di un soggetto deceduto, originario titolare del diritto controverso, è tenuto ad allegare e provare la propria legittimazione a subentrare nella medesima posizione giuridica del “de cuius”; ai sensi dell'art. 2697 c.c., egli deve pertanto fornire la prova della propria qualità di erede.
Con riferimento alla delazione dell'eredità, tale onere probatorio può ritenersi adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali sia desumibile il rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Quanto, invece, alla accettazione dell'eredità, essa può essere espressa o tacita, ai sensi degli artt.
474 ss. c.c.; l'art. 476 c.c. stabilisce che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'esperimento di azioni giudiziarie dirette alla rivendica, alla difesa o al recupero di beni ereditari integra un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, costituendo pertanto accettazione tacita (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27 giugno 2005, n. 13738; conforme Corte d'Appello di Campobasso, sent. 20 gennaio 2023, n. 21).
Nel caso in esame, lo che dallo stato di famiglia versato in atti risulta essere figlio di CP_1
ha agito in giudizio in qualità di suo erede, promuovendo, a seguito Persona_1 del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il relativo giudizio di merito.
Tale condotta processuale, in quanto volta a far valere diritti già facenti capo alla de cuius e non
7 riconducibile a meri atti conservativi, denota una volontà inequivoca di subentrare nella posizione giuridica della defunta.
Ne consegue che, anche in assenza di una formale dichiarazione di accettazione, deve ritenersi che lo abbia accettato tacitamente l'eredità della con piena legittimazione ad CP_1 Per_1 agire uti heres nei giudizi promossi.
La circostanza che, poi, il giudizio sia stato proposto dal solo e non anche dalla sorella, CP_1 non è preclusiva, atteso che, trattandosi di azione personale, anche uno solo degli eredi può agire per ottenere il risarcimento dei danni.
La legittimazione attiva (rectius titolarità attiva) dell'odierno appellato risulta pertanto sufficientemente provata, con riferimento al terreno oggetto del contratto di compravendita del
14.01.2010, intercorso tra e la , oltre che del fabbricato Persona_1 CP_6 realizzato sulla detta area di sedime.
Lo non ha, invece, assolto all'onere probatorio, a suo carico gravante, con riferimento alla CP_1 titolarità della c.d. stradina.
Nel predetto atto di compravendita, infatti, non viene menzionata la c.d. stradina, ma esclusivamente l'appezzamento di terreno sito in territorio di alla località Isola Parte_1 di Capojale, dell'estensione di 185 mq. Circa, comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza, censito nel C.T. di al foglio 1, particella n. 490, Parte_1 are 1.85, ente urbano, né l'appellato ha fornito in altro modo la prova della titolarità della c.d. stradina.
Peraltro, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, la stessa dante causa dello CP_1
aveva escluso di essere la proprietaria della stradina che, da lei stessa, Persona_1 veniva definita condominiale, e nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si legge che lo è proprietario di un appezzamento di terreno, in territorio di CP_1 Pt_1
in località Isola di Capojale, esteso complessivamente mq.185, costituito dall'area di sedime del
[...] sovrastante fabbricato e dalla relativa area di pertinenza, censito nel C.T. di al foglio 1, Parte_1 particella n. 490, senza alcun riferimento alla proprietà della stradina;
anzi, nello stesso atto si legge che “per accedere al predetto fondo si percorre la strada comunale, denominata via Isole Eolie e, quindi una stradina trasversale condominiale, privata, protetta da cancello di ferro”.
Ai fini dell'accertamento della proprietà della stradina, alcuna rilevanza possono rivestire le conclusioni, fondate su mere deduzioni, supposizioni e presunzioni, alle quali è pervenuto il
C.T.U., ing. (La ”stradina” di che trattasi è stata, a mio parere, erroneamente dichiarata Per_2
“condominiale” dal CTP di parte ricorrente, ing. ): dalla mera circostanza che il Persona_3 notaio, nell'atto di compravendita del 14.01.2010, non avesse indicato la venditrice tra i Pt_2 confinanti del terreno oggetto di compravendita da parte della essendosi limitato ad Per_1 indicare “salvo altri”), non può valere, per ciò solo a comprovare la proprietà della stradina in capo alla Non costituisce elemento univoco ed idoneo, né criterio oggettivo, per Per_1 dedurre che la stradina appartiene all'appezzamento di terreno ceduto alla ancor più Per_1
8 ove si consideri che la predetta stradina è ubicata all'esterno della recinzione del terreno acquistato dalla dante causa dello CP_1
Alla luce delle emergenze processuali, e gravando sull'attore l'onere della prova della titolarità dei beni in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento dei danni (non essendo invece il Pt_1 appellante onerato della prova negativa), deve concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla , non è stato Pt_2 Per_1 dimostrato che la stradina, attraverso la quale lo accede al proprio immobile, sia di sua CP_1 proprietà.
In ogni caso, il primo giudice ha poi evidenziato che, anche ove la stradina non appartenesse allo il danno andrebbe risarcito comunque allo quale proprietario del fondo dominante CP_1 CP_1 che ha più interesse alla riparazione della “stradina” di accesso alla propria abitazione.
A seguito della C.T.U. espletata nel procedimento per ATP, il CTU ha accertato il nesso causale tra i danni lamentati dalla ricorrente (deterioramento delle superfici delle murature interne, deterioramento del muretto di recinzione e dei relativi pilastri del cancello, rottura della vasca di raccolta delle acque piovane) e i lavori posti in essere dal per la Parte_1 realizzazione di una condotta fognaria, quantificandoli in complessivi € 62.238,11. Sulla base di quanto accertato e quantificato dal CTU, il primo Giudice ha ritenuto unico responsabile, tenuto al risarcimento dei danni, il , condannandolo non solo alla riduzione Parte_1 in pristino dello stato dei luoghi, ma anche al pagamento della detta somma.
Senonchè, nella quantificazione dei danni risarcibili in favore dell'attore, odierno appellante, il primo giudice non ha tenuto in alcun conto della circostanza, tempestivamente eccepita dal convenuto, che quanto costruito dalla ul terreno acquistato dall' era Pt_1 Per_1 Pt_2 totalmente abusivo, in quanto privo di alcun titolo abilitativo e permesso di costruire.
Nell'atto di compravendita del 14.01.2010, intercorso tra la e CP_6 Persona_1
vedova all'art. 2 si dà atto che “la vende e trasferisce la piena proprietà
[...] CP_1 CP_6 del seguente immobile alla ignora la quale accetta e acquista: - l'appezzamento Persona_1 di terreno, descritto nella premessa, sito in territorio di alla località Isola di Capojale, Parte_1 esteso complessivamente circa metri quadrati centottantacinque ( Mq. 185 ), comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza……..e censito nel C.T. di Parte_1 al foglio 1, particella n. 490, are 1.85, ente urbano “ e, al successivo art. 3, che “ la vendita prevista dal presente atto interviene ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 13 e 16 della L.R. n. 20/99 e riguarda il terreno costituito solo dall'area di sedime del fabbricato ivi realizzato e della relativa area di pertinenza. La parte acquirente dichiara che detto fabbricato è stato edificato nell'anno 1976, in assenza di concessione edilizia e precisa che in ordine allo stesso fabbricato ella ha presentato al Comune di apposita istanza Parte_1 rivolta ad ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazioni e proroghe…)
Dallo stesso atto di compravendita emerge, per stessa ammissione dell'acquirente, che l'immobile danneggiato risulta totalmente abusivo, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio
9 abilitativo, né l'odierno appellato ha dato atto, e dimostrato, pure nel presente giudizio, di aver ottenuto la concessione in sanatoria, pur avendo provveduto al versamento della relativa oblazione, che non prova certo che sia intervenuta la sanatoria. Tale circostanza esclude che lo possa vantare un interesse giuridicamente protetto e tutelabile alla conservazione e CP_1 all'integrità del bene, allo stato del tutto incommerciabile.
“È principio di carattere generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica che espropriativa, quello per cui l'agente non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è risarcibile il danno patito dal proprietario di una costruzione abusiva che all'epoca del verificarsi dell'evento dannoso risulti ancora carente di opere di completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge e quindi non suscettibile di sanatoria. (Nella specie nel corso della realizzazione di una strada comunale si era verificato un movimento franoso che aveva danneggiato un edificio abusivo. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha escluso che il proprietario di tale edificio avesse titolo a ottenere un risarcimento atteso che il danno lamentato, ancor prima che ingiusto era inesistente, tenuto presente che un bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato)” (cfr. Cass. III, 21.2.2011
n. 4206).
Dunque la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il danno subito da un immobile costruito abusivamente "ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non
è suscettibile di essere scambiato sul mercato" (Cass. Civ. n. 20849/2013, Cass. civile sez. III, 21/04/2016
n. 8038, oltre alla richiamata Cass. Civ. n. 4206/2011).
La S.C. richiama principi in tema di espropriazione per pubblica utilità secondo i quali gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che, alla data dell'evento ablativo, non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria1. In tali casi, nell'operare la liquidazione dell'indennizzo, non si applica il criterio del valore venale complessivo del bene e del suolo su cui tale bene insiste, ma si valuta la sola area;
mentre se trattasi di porzione non autonoma, inserita in fabbricato per il resto munito dei prescritti provvedimenti autorizzatori, il suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui è inglobata, sì da evitare che l'abusività possa concorrere ad accrescere il valore del fondo (Cass. n. 19305/2014; Cass. Civ. n.
25523/2006; Cass. n. 2612/2006).
Dalla abusività dell'immobile consegue l'impossibilità di riconoscere alcuna tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che il presupposto dell'illecito civile richiede l'esistenza di un danno ingiusto, ossia lesivo di un bene tutelato dall'ordinamento.
10 Alcun risarcimento può pertanto essere riconosciuto allo con riferimento ai danni subiti CP_1 dal fabbricato, attesa l'assenza di concessione edilizia, come pure alcun risarcimento può essere riconosciuto per i danni subiti dalla vasca di raccolta delle acque piovane e dalla recinzione, per la quale non risulta prodotta alcuna comunicazione e/o autorizzazione edilizia.
Fondata è anche la censura con la quale l'appellante deduce che il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere sia la domanda di ripristino dello stato dei luoghi che quella di risarcimento per equivalente, proposta dall'attore.
Dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio emerge che il CTU, nella quantificazione dei danni, stimati in complessivi € 62.238,11, come da computo metrico estimativo allegato alla relazione, ha già incluso tra le voci risarcitorie anche il costo dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
ne deriva che la condanna del al risarcimento dei danni, mediante Pt_1 pagamento dell'importo totale quantificato dal CTU in € 62.238,11, sia all'esecuzione dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, comporterebbe una duplice attribuzione patrimoniale in favore dell'odierno appellato, per i medesimi pregiudizi e le stesse voci di danno.
Premesso che nessun risarcimento compete allo per le ragioni sopra illustrate, per i danni CP_1 alle strutture abusivamente realizzate, ritiene la Corte che all'appellato può essere accordata adeguata tutela mediante la eliminazione dei danni consistiti nella occupazione della superficie del giardino di pertinenza del fabbricato e della parte della superficie della stradina che gli conduce alla sua proprietà.
Dunque, la tutela risarcitoria può essere accordata mediante condanna del Parte_1
all'esecuzione dei lavori di riduzione in ripristino dei luoghi con riferimento sia al terreno
[...]
e, più precisamente, allo spazio antistante il fabbricato, sia alla stradina che, sebbene non di proprietà dello serve per accedere al suo fondo e che è stata resa impraticabile a seguito CP_1 dei lavori fatti eseguire dall'appellante.
D'altro canto, ai fini di una eventuale, alternativa, condanna risarcitoria per equivalente, il computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio non consente di identificare in modo chiaro e analitico le voci di danno e, pertanto, di scorporare quelle relative alle solo opere che il
è tenuto ad eseguire. Pt_1
Priva di pregio è la doglianza dell'appellante sia in merito alla declaratoria della sua esclusiva responsabilità in relazione ai danni accertati, sia con riferimento al rigetto della domanda di manleva.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, il si è limitato a chiedere di chiamare in causa le imprese, appaltatrice, Pt_1 Parte_1 subappaltatrice e direttore dei lavori, al fine di esercitare nei loro confronti domanda di manleva, mentre non ha contestato la propria diretta responsabilità, in qualità di committente, per i danni derivati dall'esecuzione delle opere da parte delle appaltatrici.
Quanto invece alla domanda di manleva, come correttamente osservato dal primo Giudice “in mancanza del testo contrattuale nonché di tutte le ulteriori previsioni contrattuali di tempi e modi di
11 esercizio dell'accordato diritto nonché alla luce della mancata costituzione delle società, il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal convenuto nei confronti delle predette risulti infondata e vada Pt_1 rigettata”.
Il non ha prodotto né il contratto, né altra documentazione idonea Parte_1
a dimostrare l'esistenza delle condizioni contrattuali, necessarie non solo al fine di comprovare il diritto alla manleva, ma anche l'eventuale presenza di clausole relative alla responsabilità per i danni cagionati a terzi ed all'eventuale ripartizione di responsabilità tra committente ed appaltatore;
spetta infatti a chi agisce in manleva l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del contratto ma anche il contenuto e la portata delle clausole contrattuali.
A tal fine, nessun rilievo assume la circostanza che, sia negli atti di causa, sia nell'elaborato peritale, si faccia riferimento a lavori appaltati;
né può essere sufficiente, come pretende l'appellante, la fotografia del cartello di cantiere, dal quale si evincono i dati relativi al contratto di appalto (progetto esecutivo, direzione lavori, impresa esecutrice..); la mera esistenza di un contratto di appalto, infatti, non comporta automaticamente la fondatezza della domanda di manleva, dovendosi necessariamente valutare le condizioni contrattuali, ancor più ove si consideri che, nel caso di specie, una delle parti contrattuali è un ente pubblico.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea e la fondatezza del gravame, per quanto di ragione, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 2/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare il alla rifusione, in favore dell'appellato, dei residui 1/3 Parte_1 delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, e nella contumacia della , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t. e dello in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 14.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
12 1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma dei capi sub 2) e 3) della sentenza appellata, condanna il al ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente al Parte_1 terreno oggetto del contratto di compravendita del 14.01.2010 e alla stradina di accesso al predetto terreno, mediante realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. ing. nella propria Per_2 relazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3.compensa per 2/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, del restante terzo, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, nella somma (già ridotta) di € 1.269,67, e per il presente grado nella somma (già ridotta) di € 1.655,33, il tutto oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. CP_7
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa ARistella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma 9, vieta che, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si tenga in considerazione la presenza sul suolo di una costruzione "eseguita in difetto o in contrasto con la licenza edilizia
o sulla base di una licenza successivamente annullata...".
In caso contrario, si consentirebbe al proprietario di trarre beneficio dalla sua illecita attività: invece precluso sotto ogni possibile profilo dalla L. n. 47 del 1985, che, tra l'altro, ha stabilito la nullità radicale ed insanabile di tutti gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento (o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali) relativamente ad immobili edificati senza il rilascio della concessione (successiva licenza) (Cass. Civ., Sez. 1, 14 dicembre 2007, n. 26260).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa ARistella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 791/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 797/2024 del 14.03.2024
TRA
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1
, al Corso Giannone n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Pelusi, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Rodi Garganico al Corso Controparte_1
Maddalena della Libera n. 36 presso lo studio dell'avv. Angela Masi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato -
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
- Appellate contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.01.2021 , in qualità di Controparte_1 erede di conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Persona_1
in persona del Sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ 1. accertare e dichiarare, in via definitiva, che l'evento di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del 2. conseguenzialmente, condannare il Parte_1 [...]
[...
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro € 77238,11 in CP_4 favore dell'attore o di altra somma minore e/o maggiore da accertarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo;
3. condannare, sempre in conseguenza, il in persona del Sindaco pro tempore, ad eseguire Parte_1 tutte le opere necessarie alla risoluzione definitiva della problematica riscontrata, così come individuate dal
Consulente tecnico di Ufficio nel proprio elaborato peritale;
4. emanare ogni altro provvedimento in favore dell'attore, anche in tema di esecuzione di ogni altra opera atta ad ovviare all'irreparabile pregiudizio in danno dell'attore;
5. ancora in conseguenza, condannare il convenuto in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, al rimborso, in favore del Signor nella sua qualità, delle spese della CP_1
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata nella fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo, ogni onere incluso, così come liquidate dal Tribunale di Foggia;
Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge, anche all'esito dell'avversa condotta processuale.
6. condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
7. munire la profferenda sentenza di clausola esecutiva come per legge.”
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in qualità di erede di Persona_1
deceduta in data 18 agosto 2020, era proprietario di un appezzamento di terreno, sito in
[...] territorio di , in località Isola di Capojale, censito nel C.T. di al Parte_1 Parte_1 foglio 1 p.lla 490, dell'estensione di circa 185 mq., costituito dall'area di sedime del sovrastante fabbricato e dalla relativa area di pertinenza;
- a seguito dei lavori appaltati dal
[...]
per la realizzazione di una condotta fognaria l'immobile era interessato da Parte_1 continui allagamenti, causati dalla modifica del decorso dell'acqua e dalla distruzione della preesistente vasca per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane;
-con ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposto al Tribunale Civile di Foggia, la aveva Per_1 chiesto la nomina di un CTU che accertasse tutti i danni arrecati all'immobile, alla strada ed all'area di pertinenza di sua proprietà, a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione della condotta fognaria, ed individuasse tutte le opere necessarie per riportare i luoghi allo stato quo CP_ ante;
- - il CTU nominato aveva individuato gravi responsabilità dell' convenuto nella determinazione dei danni occorsi all'immobile, quantificando i danni e i lavori necessari a ripristinare lo stato anteriore dei luoghi in complessivi € 62.238,11; - il Parte_1
, non costituitosi nel procedimento di ATP, era rimasto indifferente agli inviti bonari
[...] inoltratigli, con conseguente danno anche da mancato utilizzo dell'immobile.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta con richiesta di chiamata di terzo in causa, il chiedeva preliminarmente di essere chiamare in causa la CO Parte_1
TÀ OO, la Co.Ge.AR RL e lo rispettivamente appaltatrice, Controparte_3 subappaltatrice e direttrice dei lavori, al fine di essere manlevato in caso di condanna;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
2 Ritualmente chiamate in causa, la CO TÀ OO, la Co.Ge.AR RL (nei cui confronti l'attore successivamente rinunciava alla domanda di manleva) e lo Controparte_3 rimanevano contumaci.
Istruita la causa con l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, con sentenza n. 797/2024 del 14.03.2024 il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Dichiara la contumacia delle terze chiamate in causa;
2) Accerta e dichiara che la responsabilità dei danni all'immobile dell'attore è da ascriversi alla responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, Parte_1 condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
62.238,11, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU sino ad oggi, a titolo di risarcimento dei danni subiti ed interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo;
3) Condanna, altresì, il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi oggetto di causa Pt_1 mediante realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. nella propria relazione;
4) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della CO TÀ OO e dello Parte_1
5) Dichiara rinunciata la domanda di manleva nei confronti della Co.Ge.AR. Controparte_3
S.r.l.; 6) Condanna il a rifondere le spese di lite di questo procedimento in Parte_1 favore di qui liquidate, ex officio, in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) Pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP svolto ante causam, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico del convenuto, con il Pt_1 conseguente diritto dello di ripetere dal predetto le somme eventualmente già versate o che saranno CP_1 versate al CTU in forza del decreto di liquidazione.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello il , in persona del Sindaco p.t., formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: ”1 ) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone il fumus boni iuris ed i presupposti di legge che legittimano l'adozione di tale provvedimento;
2 ) in via principale, nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata nr. 797/2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Foggia, Prima Sezione Civile, Giudice monocratico, Dr.ssa Giulia BUSTI, nell'ambito del giudizio nr. 432/2021 R.G., depositata in Cancelleria e pubblicata in data 14.03.2024,
Repert. N. 935/2024 del 14.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano : “ 1 ) in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda;
2 ) in via subordinata, sempre preliminarmente, autorizzare la richiesta chiamata in causa dei terzi, con spostamento della prima udienza e fissazione di una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 3 ) ancora in via subordinata, rigettare, comunque,
l'avversa domanda, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
4 ) condannare
l'attore al pagamento delle spese di causa;
5 ) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_ accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare la manleva dell' convenuto da parte
3 delle società chiamate in causa, non solo in riferimento ad un eventuale risarcimento dei danni, ma anche in relazione alle eventuali spese di soccombenza e di costituzione in giudizio dell'Ente, e conseguentemente disattendere tutte le istanze, richieste ed eccezioni sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello;
” 3 ) in via principale, condannare il sig. al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 oltre oneri accessori come per legge.”
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 con conferma della sentenza gravata.
La CO TÀ OO e lo non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 20.11.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1° ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c…
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CO TÀ OO, in persona del legale rappresentante p.t., e dello in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, ed in particolare quella di difetto di legittimazione passiva dell'attore, avendo egli allegato di essere proprietario del bene danneggiato in seguito all'apertura della successione ereditaria della defunta madre, nel merito ha accolto la domanda osservando che: - l'attore ha documentato la qualità di proprietario del terreno, di cui ha allegato il danneggiamento, producendo sia la certificazione catastale, dalla quale risulta essere unico titolare dei beni oggetto di causa, sia l'atto di compravendita in forza del quale la de cuius –sua dante causa è divenuta a sua volta proprietaria del terreno;
- dall'atto di compravendita può evincersi anche che la stradina oggetto degli allagamenti appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla che, comunque, se pure così non Pt_2 Per_1 fosse, vi sarebbe in favore dell'immobile dello una servitù di passaggio sulla stradina;
- il CP_1
CTU, incaricato nel procedimento di ATP, la cui relazione risulta scevra da vizi logico - scientifici, ha accertato l'esistenza dei danni lamentati dall'attore, la loro derivazione causale dai lavori di installazione di tubazione interrata, individuando il quale unico soggetto tenuto al Pt_1 risarcimento, quale responsabile dei lavori comunali, e stimando l'ammontare dei danni in complessivi € 62.238,11; - oltre alla domanda risarcitoria, di condanna al pagamento della predetta somma, va accolta anche la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, con condanna del convenuto a realizzare i lavori indicati dal C.T.U. nella propria relazione. Ha invece Pt_1 rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti delle terze chiamate, non Pt_1 avendo l'ente fornito la prova del titolo contrattuale posto a fondamento della stessa, in mancanza del testo contrattuale e di tutte le ulteriori previsioni contrattuali di tempi e modi di esercizio dell'accordato diritto e non potendo operare, nei confronti delle parti contumaci, il principio di non contestazione.
4 III. Motivi di appello
1. “Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 100, 115, 194,
62 e 157 c.p.c. “
L'appellante censura la sentenza per avere il giudice di primo grado accolto la domanda, ritenendo provata dallo la sua legittimazione attiva e, perciò, la sua qualità di proprietario, CP_1 producendo in giudizio sia la certificazione catastale, dalla quale risulta essere unico titolare dei beni oggetto di causa, sia l'atto di compravendita, in forza del quale la sua dante causa, Per_1 era divenuta proprietaria del terreno, già di proprietà dell' deduce che, al contrario, Pt_3 proprio in virtù della predetta documentazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda, atteso che dalla stessa si evince che lo è proprietario del terreno, ma non CP_1 dell'immobile (fabbricato) e della “stradina trasversale condominiale, privata“. In particolare, con riferimento al fabbricato, osserva che il difetto di legittimazione attiva dello si evince CP_1 dall'atto di compravendita del 14.01.2010, che all'art. 2 prevede espressamente che “ la Regione
PUGLIA vende e trasferisce la piena proprietà del seguente immobile alla signora Persona_1
la quale accetta e acquista : - l'appezzamento di terreno, descritto nella premessa, sito in territorio
[...] di alla località Isola di Capojale, esteso complessivamente circa metri quadrati Parte_1 centottantacinque ( Mq. 185 ), comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza……..e censito nel C.T. di al foglio 1, particella n. 490, are 1.85, ente Parte_1 urbano“, e all'art. 3 che: “…La parte acquirente dichiara che detto fabbricato è stato edificato nell'anno
1976, in assenza di concessione edilizia…..“.
Sostiene inoltre l'ente appellante che, con riferimento alla cd. stradina“, il Giudice ha erroneamente ritenuto che dall' “atto di compravendita, può evincersi anche che la stradina oggetto degli allagamenti appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla “, ove si Pt_2 Per_1 consideri che, in realtà, nell'atto di compravendita non vi è alcun riferimento alla predetta stradina, sicchè il primo giudice, anche con riferimento a quest'ultima, avrebbe dovuto rigettare la domanda per difetto di legittimazione attiva dello CP_1
Sotto altro profilo, deduce l'appellante che lo non ha dimostrato, come era suo onere ai CP_1 sensi dell'art. 2697 c.c., di essere proprietario, oltre che del terreno, anche del fabbricato e della stradina, non costituendo la visura catastale certificazione idonea a soddisfare tale onere probatorio. Inoltre, le conclusioni alle quali è giunto il CTU nell'elaborato peritale, riguardo alla proprietà della stradina, sarebbero frutto di presunzioni, non suffragate da elementi obiettivi (“il
CTU ritiene, a suo parere, che la stradina appartiene all'appezzamento di terreno di proprietà della solo perché nell'atto pubblico tra i vari confinanti non è indicato l' ); la CTU, Per_1 Pt_2 erroneamente posta dal Tribunale a fondamento della decisione, sul punto sarebbe affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, per la violazione delle regole sulle acquisizioni documentali, nonché per lo sconfinamento dell'accertamento oltre i limiti di legge.
2. “Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 cod. civ.”
5 L'appellante impugna la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che “unico responsabile chiamato al risarcimento dei predetti è il quale responsabile dei lavori comunali di Parte_1 installazione di tubazione interrata “, nonostante nell'elaborato peritale, pure posto dal primo
Giudice a fondamento della decisione, il CTU, ing. , avesse specificato che i danni erano Per_2 stati “ causati dalla risalita di umidità per il fango riversato dalla Ditta controllata dal Parte_1
……. Nella rottura della vasca di raccolta acque piovane, per consentire il passaggio della tubazione
[...] installata dalla Ditta comandata dal Comune di “; trattandosi quindi di danni Parte_1 derivanti da attività posta in essere dalla società appaltatrice ed esecutrice dei lavori, il primo
Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda così come proposta, per difetto di legittimazione passiva del , e/o eventualmente dichiarare la responsabilità della Parte_1 ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori ex art. 2043 c.c..
Lamenta inoltre che il primo Giudice ha ritenuto responsabile il senza tener conto Pt_1 dell'incidenza causale della condotta colposa e negligente del danneggiato, ex art. 1227 c.c., nella produzione dell'evento dannoso, e tanto a causa della natura totalmente abusiva degli immobili danneggiati, realizzati in assenza di ius aedificandi;
il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza e, perciò, avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea.
3. Violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione dell'art 2043 cod. civ.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo Giudice ha determinato i danni patiti dallo limitandosi semplicemente ad accogliere integralmente la stima effettuata dal CTU CP_1 nella sua relazione peritale;
osserva che i danni, così come quantificati dal CTU, non si riferiscono solo all'appezzamento di terreno, ma anche al fabbricato, alla recinzione, alla stradina, ecc. e, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda o, comunque, decurtare dalla somma complessiva determinata dal CTU, di € 62.238,11, tutti quegli importi relativi ai danni subiti dai beni, non ricompresi nell'atto di compravendita (c.d. Stradina) e/o realizzati in assenza di ius aedificandi (fabbricato, recinzione, vasca interrata). Deduce che, nel caso di specie, essendo stati gli immobili realizzati in assenza di concessione edilizia e, quindi, abusivi, non sussiste alcun danno risarcibile, e ciò in quanto il danno non può essere considerato ingiusto, non rappresentando dei beni la cui proprietà è tutelata dall'ordinamento giuridico.
Censura inoltre la sentenza per avere, erroneamente, accolto anche la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, condannando il convenuto a realizzare i lavori indicati dal C.T.U. nella propria Pt_1 relazione.
Osserva, a tal fine, che il C.T.U. nell'elaborato peritale, dopo aver indicato i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, li ha quantificati, allegando un computo metrico, in complessivi
€ 62.238,11, somma comprensiva anche di tutte le spese per gli oneri accessori (progettazione, direzione lavori ecc. ): il primo giudice ha pertanto errato laddove ha condannato il sia Pt_1 al risarcimento per equivalente e, dunque al pagamento integrale della predetta somma (pari al costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato quo ante dei luoghi), sia al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale.
6 Tale duplice condanna risarcitoria comporta una ingiusta locupletazione, a vantaggio dello del tutto errata ed ingiusta. CP_1
Il primo Giudice avrebbe dovuto, invece, condannare il o al Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento per equivalente.
4. Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell'art. 2697 c.c..
L'appellante lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal
[...]
, per non aver il medesimo assolto all'onere probatorio a suo carico e, più Parte_1 precisamente, per non aver fornito la prova del titolo contrattuale dedotto a fondamento della richiesta di manleva;
deduce che, se il Giudice avesse proceduto ad un attento esame delle risultanze istruttorie e della documentazione allegata, avrebbe ritenuto fornita la prova dell'esistenza del contratto di appalto, ove si consideri che a “lavori appaltati” facevano riferimento sia parte attrice, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nel successivo atto di citazione, sia il CTU nell'elaborato peritale, e che i dati del contratto di appalto erano desumibili dal cartello di cantiere, apposto dalla stessa società appaltatrice dei lavori (come da fotografia in atti); il primo Giudice avrebbe quindi dovuto ritenere acquisita la prova della stipula del contratto di appalto e, conseguentemente, ritenere valida e fondata la domanda di manleva.
IV. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
In tema di ”legitimatio ad causam”, colui che promuove un'azione (o vi resiste) in giudizio nella asserita qualità di erede di un soggetto deceduto, originario titolare del diritto controverso, è tenuto ad allegare e provare la propria legittimazione a subentrare nella medesima posizione giuridica del “de cuius”; ai sensi dell'art. 2697 c.c., egli deve pertanto fornire la prova della propria qualità di erede.
Con riferimento alla delazione dell'eredità, tale onere probatorio può ritenersi adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali sia desumibile il rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Quanto, invece, alla accettazione dell'eredità, essa può essere espressa o tacita, ai sensi degli artt.
474 ss. c.c.; l'art. 476 c.c. stabilisce che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'esperimento di azioni giudiziarie dirette alla rivendica, alla difesa o al recupero di beni ereditari integra un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, costituendo pertanto accettazione tacita (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27 giugno 2005, n. 13738; conforme Corte d'Appello di Campobasso, sent. 20 gennaio 2023, n. 21).
Nel caso in esame, lo che dallo stato di famiglia versato in atti risulta essere figlio di CP_1
ha agito in giudizio in qualità di suo erede, promuovendo, a seguito Persona_1 del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il relativo giudizio di merito.
Tale condotta processuale, in quanto volta a far valere diritti già facenti capo alla de cuius e non
7 riconducibile a meri atti conservativi, denota una volontà inequivoca di subentrare nella posizione giuridica della defunta.
Ne consegue che, anche in assenza di una formale dichiarazione di accettazione, deve ritenersi che lo abbia accettato tacitamente l'eredità della con piena legittimazione ad CP_1 Per_1 agire uti heres nei giudizi promossi.
La circostanza che, poi, il giudizio sia stato proposto dal solo e non anche dalla sorella, CP_1 non è preclusiva, atteso che, trattandosi di azione personale, anche uno solo degli eredi può agire per ottenere il risarcimento dei danni.
La legittimazione attiva (rectius titolarità attiva) dell'odierno appellato risulta pertanto sufficientemente provata, con riferimento al terreno oggetto del contratto di compravendita del
14.01.2010, intercorso tra e la , oltre che del fabbricato Persona_1 CP_6 realizzato sulla detta area di sedime.
Lo non ha, invece, assolto all'onere probatorio, a suo carico gravante, con riferimento alla CP_1 titolarità della c.d. stradina.
Nel predetto atto di compravendita, infatti, non viene menzionata la c.d. stradina, ma esclusivamente l'appezzamento di terreno sito in territorio di alla località Isola Parte_1 di Capojale, dell'estensione di 185 mq. Circa, comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza, censito nel C.T. di al foglio 1, particella n. 490, Parte_1 are 1.85, ente urbano, né l'appellato ha fornito in altro modo la prova della titolarità della c.d. stradina.
Peraltro, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, la stessa dante causa dello CP_1
aveva escluso di essere la proprietaria della stradina che, da lei stessa, Persona_1 veniva definita condominiale, e nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si legge che lo è proprietario di un appezzamento di terreno, in territorio di CP_1 Pt_1
in località Isola di Capojale, esteso complessivamente mq.185, costituito dall'area di sedime del
[...] sovrastante fabbricato e dalla relativa area di pertinenza, censito nel C.T. di al foglio 1, Parte_1 particella n. 490, senza alcun riferimento alla proprietà della stradina;
anzi, nello stesso atto si legge che “per accedere al predetto fondo si percorre la strada comunale, denominata via Isole Eolie e, quindi una stradina trasversale condominiale, privata, protetta da cancello di ferro”.
Ai fini dell'accertamento della proprietà della stradina, alcuna rilevanza possono rivestire le conclusioni, fondate su mere deduzioni, supposizioni e presunzioni, alle quali è pervenuto il
C.T.U., ing. (La ”stradina” di che trattasi è stata, a mio parere, erroneamente dichiarata Per_2
“condominiale” dal CTP di parte ricorrente, ing. ): dalla mera circostanza che il Persona_3 notaio, nell'atto di compravendita del 14.01.2010, non avesse indicato la venditrice tra i Pt_2 confinanti del terreno oggetto di compravendita da parte della essendosi limitato ad Per_1 indicare “salvo altri”), non può valere, per ciò solo a comprovare la proprietà della stradina in capo alla Non costituisce elemento univoco ed idoneo, né criterio oggettivo, per Per_1 dedurre che la stradina appartiene all'appezzamento di terreno ceduto alla ancor più Per_1
8 ove si consideri che la predetta stradina è ubicata all'esterno della recinzione del terreno acquistato dalla dante causa dello CP_1
Alla luce delle emergenze processuali, e gravando sull'attore l'onere della prova della titolarità dei beni in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento dei danni (non essendo invece il Pt_1 appellante onerato della prova negativa), deve concludersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (appartiene all'appezzamento di terreno ceduto dall' alla , non è stato Pt_2 Per_1 dimostrato che la stradina, attraverso la quale lo accede al proprio immobile, sia di sua CP_1 proprietà.
In ogni caso, il primo giudice ha poi evidenziato che, anche ove la stradina non appartenesse allo il danno andrebbe risarcito comunque allo quale proprietario del fondo dominante CP_1 CP_1 che ha più interesse alla riparazione della “stradina” di accesso alla propria abitazione.
A seguito della C.T.U. espletata nel procedimento per ATP, il CTU ha accertato il nesso causale tra i danni lamentati dalla ricorrente (deterioramento delle superfici delle murature interne, deterioramento del muretto di recinzione e dei relativi pilastri del cancello, rottura della vasca di raccolta delle acque piovane) e i lavori posti in essere dal per la Parte_1 realizzazione di una condotta fognaria, quantificandoli in complessivi € 62.238,11. Sulla base di quanto accertato e quantificato dal CTU, il primo Giudice ha ritenuto unico responsabile, tenuto al risarcimento dei danni, il , condannandolo non solo alla riduzione Parte_1 in pristino dello stato dei luoghi, ma anche al pagamento della detta somma.
Senonchè, nella quantificazione dei danni risarcibili in favore dell'attore, odierno appellante, il primo giudice non ha tenuto in alcun conto della circostanza, tempestivamente eccepita dal convenuto, che quanto costruito dalla ul terreno acquistato dall' era Pt_1 Per_1 Pt_2 totalmente abusivo, in quanto privo di alcun titolo abilitativo e permesso di costruire.
Nell'atto di compravendita del 14.01.2010, intercorso tra la e CP_6 Persona_1
vedova all'art. 2 si dà atto che “la vende e trasferisce la piena proprietà
[...] CP_1 CP_6 del seguente immobile alla ignora la quale accetta e acquista: - l'appezzamento Persona_1 di terreno, descritto nella premessa, sito in territorio di alla località Isola di Capojale, Parte_1 esteso complessivamente circa metri quadrati centottantacinque ( Mq. 185 ), comprensivo della sola area di sedime del sovrastante fabbricato e relativa area di pertinenza……..e censito nel C.T. di Parte_1 al foglio 1, particella n. 490, are 1.85, ente urbano “ e, al successivo art. 3, che “ la vendita prevista dal presente atto interviene ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 13 e 16 della L.R. n. 20/99 e riguarda il terreno costituito solo dall'area di sedime del fabbricato ivi realizzato e della relativa area di pertinenza. La parte acquirente dichiara che detto fabbricato è stato edificato nell'anno 1976, in assenza di concessione edilizia e precisa che in ordine allo stesso fabbricato ella ha presentato al Comune di apposita istanza Parte_1 rivolta ad ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazioni e proroghe…)
Dallo stesso atto di compravendita emerge, per stessa ammissione dell'acquirente, che l'immobile danneggiato risulta totalmente abusivo, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio
9 abilitativo, né l'odierno appellato ha dato atto, e dimostrato, pure nel presente giudizio, di aver ottenuto la concessione in sanatoria, pur avendo provveduto al versamento della relativa oblazione, che non prova certo che sia intervenuta la sanatoria. Tale circostanza esclude che lo possa vantare un interesse giuridicamente protetto e tutelabile alla conservazione e CP_1 all'integrità del bene, allo stato del tutto incommerciabile.
“È principio di carattere generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica che espropriativa, quello per cui l'agente non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è risarcibile il danno patito dal proprietario di una costruzione abusiva che all'epoca del verificarsi dell'evento dannoso risulti ancora carente di opere di completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge e quindi non suscettibile di sanatoria. (Nella specie nel corso della realizzazione di una strada comunale si era verificato un movimento franoso che aveva danneggiato un edificio abusivo. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha escluso che il proprietario di tale edificio avesse titolo a ottenere un risarcimento atteso che il danno lamentato, ancor prima che ingiusto era inesistente, tenuto presente che un bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato)” (cfr. Cass. III, 21.2.2011
n. 4206).
Dunque la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che il danno subito da un immobile costruito abusivamente "ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non
è suscettibile di essere scambiato sul mercato" (Cass. Civ. n. 20849/2013, Cass. civile sez. III, 21/04/2016
n. 8038, oltre alla richiamata Cass. Civ. n. 4206/2011).
La S.C. richiama principi in tema di espropriazione per pubblica utilità secondo i quali gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che, alla data dell'evento ablativo, non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria1. In tali casi, nell'operare la liquidazione dell'indennizzo, non si applica il criterio del valore venale complessivo del bene e del suolo su cui tale bene insiste, ma si valuta la sola area;
mentre se trattasi di porzione non autonoma, inserita in fabbricato per il resto munito dei prescritti provvedimenti autorizzatori, il suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui è inglobata, sì da evitare che l'abusività possa concorrere ad accrescere il valore del fondo (Cass. n. 19305/2014; Cass. Civ. n.
25523/2006; Cass. n. 2612/2006).
Dalla abusività dell'immobile consegue l'impossibilità di riconoscere alcuna tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che il presupposto dell'illecito civile richiede l'esistenza di un danno ingiusto, ossia lesivo di un bene tutelato dall'ordinamento.
10 Alcun risarcimento può pertanto essere riconosciuto allo con riferimento ai danni subiti CP_1 dal fabbricato, attesa l'assenza di concessione edilizia, come pure alcun risarcimento può essere riconosciuto per i danni subiti dalla vasca di raccolta delle acque piovane e dalla recinzione, per la quale non risulta prodotta alcuna comunicazione e/o autorizzazione edilizia.
Fondata è anche la censura con la quale l'appellante deduce che il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere sia la domanda di ripristino dello stato dei luoghi che quella di risarcimento per equivalente, proposta dall'attore.
Dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio emerge che il CTU, nella quantificazione dei danni, stimati in complessivi € 62.238,11, come da computo metrico estimativo allegato alla relazione, ha già incluso tra le voci risarcitorie anche il costo dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
ne deriva che la condanna del al risarcimento dei danni, mediante Pt_1 pagamento dell'importo totale quantificato dal CTU in € 62.238,11, sia all'esecuzione dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, comporterebbe una duplice attribuzione patrimoniale in favore dell'odierno appellato, per i medesimi pregiudizi e le stesse voci di danno.
Premesso che nessun risarcimento compete allo per le ragioni sopra illustrate, per i danni CP_1 alle strutture abusivamente realizzate, ritiene la Corte che all'appellato può essere accordata adeguata tutela mediante la eliminazione dei danni consistiti nella occupazione della superficie del giardino di pertinenza del fabbricato e della parte della superficie della stradina che gli conduce alla sua proprietà.
Dunque, la tutela risarcitoria può essere accordata mediante condanna del Parte_1
all'esecuzione dei lavori di riduzione in ripristino dei luoghi con riferimento sia al terreno
[...]
e, più precisamente, allo spazio antistante il fabbricato, sia alla stradina che, sebbene non di proprietà dello serve per accedere al suo fondo e che è stata resa impraticabile a seguito CP_1 dei lavori fatti eseguire dall'appellante.
D'altro canto, ai fini di una eventuale, alternativa, condanna risarcitoria per equivalente, il computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio non consente di identificare in modo chiaro e analitico le voci di danno e, pertanto, di scorporare quelle relative alle solo opere che il
è tenuto ad eseguire. Pt_1
Priva di pregio è la doglianza dell'appellante sia in merito alla declaratoria della sua esclusiva responsabilità in relazione ai danni accertati, sia con riferimento al rigetto della domanda di manleva.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, il si è limitato a chiedere di chiamare in causa le imprese, appaltatrice, Pt_1 Parte_1 subappaltatrice e direttore dei lavori, al fine di esercitare nei loro confronti domanda di manleva, mentre non ha contestato la propria diretta responsabilità, in qualità di committente, per i danni derivati dall'esecuzione delle opere da parte delle appaltatrici.
Quanto invece alla domanda di manleva, come correttamente osservato dal primo Giudice “in mancanza del testo contrattuale nonché di tutte le ulteriori previsioni contrattuali di tempi e modi di
11 esercizio dell'accordato diritto nonché alla luce della mancata costituzione delle società, il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal convenuto nei confronti delle predette risulti infondata e vada Pt_1 rigettata”.
Il non ha prodotto né il contratto, né altra documentazione idonea Parte_1
a dimostrare l'esistenza delle condizioni contrattuali, necessarie non solo al fine di comprovare il diritto alla manleva, ma anche l'eventuale presenza di clausole relative alla responsabilità per i danni cagionati a terzi ed all'eventuale ripartizione di responsabilità tra committente ed appaltatore;
spetta infatti a chi agisce in manleva l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del contratto ma anche il contenuto e la portata delle clausole contrattuali.
A tal fine, nessun rilievo assume la circostanza che, sia negli atti di causa, sia nell'elaborato peritale, si faccia riferimento a lavori appaltati;
né può essere sufficiente, come pretende l'appellante, la fotografia del cartello di cantiere, dal quale si evincono i dati relativi al contratto di appalto (progetto esecutivo, direzione lavori, impresa esecutrice..); la mera esistenza di un contratto di appalto, infatti, non comporta automaticamente la fondatezza della domanda di manleva, dovendosi necessariamente valutare le condizioni contrattuali, ancor più ove si consideri che, nel caso di specie, una delle parti contrattuali è un ente pubblico.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea e la fondatezza del gravame, per quanto di ragione, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 2/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare il alla rifusione, in favore dell'appellato, dei residui 1/3 Parte_1 delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, e nella contumacia della , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t. e dello in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 14.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
12 1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma dei capi sub 2) e 3) della sentenza appellata, condanna il al ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente al Parte_1 terreno oggetto del contratto di compravendita del 14.01.2010 e alla stradina di accesso al predetto terreno, mediante realizzazione dei lavori indicati dal C.T.U. ing. nella propria Per_2 relazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3.compensa per 2/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, del restante terzo, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, nella somma (già ridotta) di € 1.269,67, e per il presente grado nella somma (già ridotta) di € 1.655,33, il tutto oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. CP_7
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa ARistella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma 9, vieta che, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si tenga in considerazione la presenza sul suolo di una costruzione "eseguita in difetto o in contrasto con la licenza edilizia
o sulla base di una licenza successivamente annullata...".
In caso contrario, si consentirebbe al proprietario di trarre beneficio dalla sua illecita attività: invece precluso sotto ogni possibile profilo dalla L. n. 47 del 1985, che, tra l'altro, ha stabilito la nullità radicale ed insanabile di tutti gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento (o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali) relativamente ad immobili edificati senza il rilascio della concessione (successiva licenza) (Cass. Civ., Sez. 1, 14 dicembre 2007, n. 26260).