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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1707/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_1 ELISA e dell'avv. SANTI ANDREA ( ) SANT'ORSOLA N. 36 MODENA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RIGHI ELISA
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA ENRICO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47122 FORLI'presso il difensore avv. CANEPA ENRICO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI VALENTINA Controparte_3 P.IVA_3
e dell'avv. SELLETTI SONIA ( C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC C.F._2 ; , elettivamente domiciliato in C/O Email_1 INDIRIZZO TELEMATICO PEC Email_2 il difensore avv. ASTOLFI VALENTINA
[...] MARIO ARGAZZI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI C.F._3 AMOROTTI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI N. 51 41121 MODENApresso il difensore avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per la : Controparte_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 16, punto 2, di polizza;
in subordine, anche ammessa l'operatività della garanzia assicurativa, rigettare la domanda di manleva per assenza dell'evento di sinistro, non risultando emanata a carico del Dr. RG alcuna condanna risarcitoria passata in giudicato. In ulteriore subordine, limitare la condanna in manleva al solo importo della provvisionale penale, nei limiti di cui al punto successivo, esclusa in ogni caso ogni condanna della Compagnia al pagamento di ipotetici importi risarcitori futuri;
in estremo subordine, limitare l'indennizzo assicurativo alla quota parte di responsabilità del Dr. RG, da determinarsi nella misura del 40%, fermo comunque il massimale di polizza di euro 1 milione;
con vittoria di spese ed onorari>>.
Per l'RG:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di ragione e gli incombenti di rito,
Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza nr. 9458/2023 emessa dal Tribunale di Modena il 22/09/2023, rep. 3019/2023 del 25/09/2023 a definizione del procedimento ivi rubricato al nr. 3911/2021 R.G..
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per la CP_3
<voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale:
- respingere l'impugnazione promossa da , confermando per l'effetto Controparte_1 l'ordinanza del Tribunale di Modena 9458/2023. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del terso motivo di appello nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con il dott. RG e/o dell' Controparte_3 [...]
, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando Controparte_4 l'eventuale condanna di alla quota di sua propria competenza e, per l'effetto, condannare il dott. CP_3 RG e/o dell' a rimborsare qualsivoglia somma che Controparte_4 [...] fosse tenuta a corrispondere in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto CP_3 a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_3 dichiarare il dott. RG e/o dell' tenute a manlevare e tenere CP_4 Controparte_4 indenne la predetta da quanto dovesse essere obbligata a pagare in conseguenza di sue CP_3 pagina 2 di 15 accertate responsabilità per la prestazione medica resa al sig. e, per l'effetto, condannarli al CP_5 pagamento di quanto eventualmente dovuto da in relazione ai fatti di causa>> CP_3
Per la CP_2
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, contrariis rejectis, a conferma dell'impugnata < i>
ordinanza pronunciata in data 22/09/2023 dal Tribunale di Modena e notificata in data 25/10/2023, così provvedere:
NEL MERITO:
Confermare l'ordinanza pronunciata in data 22/09/2023 dal Tribunale di Modena e notificata in data 25/10/2023 e, pertanto, rigettare le richieste dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le motivazioni esposte in atti.
Con vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e CPA come per legge>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)RG IO, chirurgo ortopedico operante, quale libero professionista, presso la casa di cura
[...]
depositava ricorso ex art. 702-bis cpc dinanzi il Tribunale di Modena chiedendo Controparte_3 accertarsi l'operatività della polizza professionale n. 130/10/2054 stipulata con l'
[...] con riguardo alla responsabilità civile conseguente agli errori terapeutico-diagnostici Controparte_1 contestatigli, in sede penale, in relazione al decesso del paziente;
il ricorrente chiedeva Persona_1 condannarsi quindi la compagnia a indennizzarlo della provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi euro 330.000,00 liquidata dal Tribunale penale di GG IL, delle spese legali liquidate in favore delle parti civili e delle spese sostenute per la sua difesa, oltre a «tutte quelle ulteriori somme che in futuro sarà tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro de quo».
Si costituiva eccependo la prescrizione e l'inoperatività della garanzia ai sensi Controparte_1 dell'a art. 16 c3 n.2) del contratto;
in subordine, inopponibile l'accertamento penale, reso inter alios e non ancora passato in giudicato, posto che la polizza assicurava solo la quota di responsabilità dell'assicurato, chiedeva accertarsi l'eventuale responsabilità dell'assicurato, ma anche della
[...]
e dell' , essendo stato il visitato Controparte_3 Controparte_6 CP_5 presso il PS dell'Ospedale Civile di Pesaro qualche settimana prima del decesso.
La e l' che la veniva autorizzata a chiamare Controparte_3 CP_2 Controparte_1 in causa, si costituivano lamentando la carenza di legittimazione attiva della compagnia e, in ogni caso, la propria estraneità al sinistro;
in via subordinata, la proponeva domanda di manleva CP_3 nei confronti degli altri responsabili del decesso del CP_5
pagina 3 di 15 La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale che ravvisava la concorrente responsabilità dell'RG e dell' in misura, rispettivamente, dell'80% e del CP_2
20%.
Con ordinanza del 22.9.2023 il Tribunale di Modena, accertate le responsabilità dell'RG e della come da CTU, accoglieva la domanda del ricorrente condannando la compagnia a CP_2 tenerlo indenne , nei limitidell'80%, «di tutte le somme che lo stesso è tenuto a pagare in virtù della sentenza penale n. 76/2019 del Tribunale di GG IL … oltre alle spese legali del proprio difensore, nonché di tutte quelle ulteriori che in futuro sarà tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro de quo, nei limiti del massimale di polizza e con applicazione della franchigia pattuita».
Avverso tale ordinanza l' proponeva tre motivi di appello lamentando Controparte_1
<violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cc, con conseguente violazione dell'art. 1372 cc, nel capo in cui il Tribunale è pervenuto a disapplicare l'art. 16 punto 2 di polizza», «violazione dell'art. 2909 cc e degli artt. 24 e 111 costituzione nel capo in cui il Tribunale ha condannato la compagnia a tenere indenne l'assicurato per l'importo della semplice condanna provvisionale e di ogni importo futuro connesso al sinistro de quo», e «violazione degli artt. 1299 e 2055 cc nel capo della sentenza che ha proceduto alla graduazione delle colpe senza tenere conto della quota imputabile
a . CP_3
Si costituivano, resistendo all'appello, l'RG, l' e la la quale CP_2 CP_3 riproponeva in subordine la domanda di manleva verso i corresponsabili.
Con ordinanza del 19.12.2023 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 cpc limitatamente alla condanna della a tenere indenne l'RG delle somme cui questi sarà eventualmente Parte_1 condannato a pagare in futuro ai danneggiati in relazione al sinistro oggetto di causa.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza dell'8.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) E' fondato il terzo motivo di appello, da trattare preliminarmente poiché l'invocata corresponsabilità della casa di cura è uno dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 16 c2 CGA posto a fondamento del primo motivo di appello.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'RG condannando la compagnia a tenerlo indenne di quanto da lui dovuto a titolo di risarcimento danni nei limiti dell'80%, avendo in tale percentuale accertato la colpa del sanitario, stante, per il restante 20%, la responsabilità dei sanitari del PS della CP_2
pagina 4 di 15 In primo grado la aveva domandato accertarsi la concorrente responsabilità, Controparte_1 nella causazione del decesso del non solo della ma anche della al CP_5 CP_2 CP_3 fine di procedere alla graduazione interna delle colpe con l'RG e quindi limitare la condanna in manleva della compagnia alla sola quota di danno personalmente e direttamente riferibile all'assicurato, secondo la relativa previsione di polizza.
Premesso che non vi è appello incidentale da parte dell'RG sull'operare la garanzia assicurativa, in caso di responsabilità solidale, solo nei limiti della sua quota di corresponsabilità, contrariamente a quanto dedotto dalla sussiste in tutta evidenza l'interesse della compagnia CP_3 all'accertamento della responsabilità anche della casa di cura, ed ottenere così una ulteriore riduzione della quota di responsabilità dell'assicurato, e quindi del proprio obbligo indennitario, in aggiunta alla riduzione del 20% ottenuta per effetto del riconoscimento della responsabilità, in tale misura, della
CP_2
Tale interesse sussiste indipendentemente dall'affermazione del Tribunale per la quale le domande dell' verso la e la sarebbero inaccoglibili per Parte_1 CP_7 CP_2
<carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto>>.
La chiamata in causa dei corresponsabili è stata evidentemente autorizzata dal GI poiché, dovendo accertarsi le loro eventuali quote di corresponsabilità per stabilire quella dell'RG, la causa era loro comune.
Né vi è ragione di valutare se il giudicato circa la graduazione delle responsabilità compiuta in questo giudizio operi, fra le parti che vi hanno partecipato, a tutti gli effetti, come di norma, oppure no;
in ogni caso il giudice non ha il potere di pronunciarsi a priori sugli effetti del proprio giudicato, i quali dipendono solo dalla legge e dovranno essere valutati dal giudice dinanzi al quale la relativa questione eventualmente si ponga.
Orbene, dalla CTU svolta in primo grado è emerso che è deceduto per cause cardiache, Persona_1 accertate autopticamente e individuabili in un'ipossiemia del miocardio con secondarie aritmie, a loro volta conseguenza diretta di una prolungata e importante anemia post operatoria in paziente con importanti co-morbilità; escluso ogni profilo di colpa in merito agli interventi chirurgici ortopedici posti in essere dall'RG presso l'anemia post-operatoria era sicuramente suscettibile CP_3 di correzione, con effetti preventivi o risolutivi sulla condizione ipossica del miocardio, mediante di supporto internistico e cardiologico.
pagina 5 di 15 Responsabili del decesso, per errore prognostico-terapeutico, sono risultati sia il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino, che aveva dimesso il il 14.3.2011 con valori di emoglobina che CP_5 necessitavano l'invio del paziente presso una struttura ospedaliera in grado di gestire la situazione clinica in essere, che l'RG, il quale, alla visita di controllo specialistico in data 28.3.2011, avrebbe dovuto anch'egli indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera in grado di gestire la situazione.
I CTU hanno quantificato le corresponsabilità nelle misure già indicate, in ragione della prossimità della condotte al decesso e della conseguente diversa rilevanza causale.
Su tale riparto non vi è appello della CP_3
La nonostante abbia nella comparsa di risposta confutato l'affermazione della propria CP_2 responsabilità, ha concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata.
In ogni caso, si rileva che l'attribuzione della responsabilità anche alla è del tutto CP_2 condivisibile, considerato che la condotta colposa imputata all'RG è esattamente la stessa di quella tenuta dai sanitari del PS di Urbino qualche settimana prima, quando le condizioni del CP_5 apparivano, per le stesse cause, già assolutamente critiche. Nella comparsa di risposta la CP_2 si è limitata a riportare le osservazioni dei propri CTP secondo i quali << I valori di emoglobina riscontrati nel all'epoca dell'accesso in Pronto Soccorso (14.03.2011) non costituivano CP_5 indicazione assoluta alla trasfusione, né le linee guida citate (nella bozza della consulenza) individuavano nel ricovero di un paziente in condizioni di stabilità clinica emodinamica, quale era il
un'opzione terapeutica di carattere mandatorio. Un ricovero in ambiente protetto a due giorni CP_5 di distanza dalla dimissione ospedaliera (12.03.2011) non avrebbe potuto contribuire ad evitare il decesso del paziente proprio perché non vi erano i presupposti per poter effettuare un ricovero>>.
A tali osservazioni avevano compiutamente e condivisibilmente già risposto i CTU, con dettagliati richiami di letteratura, osservavano che il calo di emoglobina rispettivamente di 0.8 g/dL (ore 8.03 del
14.3.2011 Hb 7.2 g/dL) e di 0.4 d/dL (PS ore 13.08 del 14.3.2011 Hb 7.6 g/dL) aveva portato i valori della stessa al di sotto del range trasfusionale per una anemizzazione post-chirurgica in un paziente che, seppur asintomatico (o paucisintomatico, avendo aumentata la frequenza cardiaca), era affetto da comorbidità. Obesità, diabete e ipertensione rappresentano, infatti, fattori di rischio cardiovascolare tali da indicare come atteggiamento prudenziale esigibile la correzione dell'anemia ovvero il monitoraggio in ambiente protetto (ospedale) pur in condizioni di “stabilità emodinamica”. L'attuazione di uno specifico intervento avrebbe corretto l'anemizzazione e positivamente inciso sulle condizioni cliniche del paziente. pagina 6 di 15 L lamenta che il Tribunale non abbia accertato la corresponsabilità della Controparte_1 [...] alla luce del principio ripetutamente affermato dalla S.C. a partire dalla pronuncia n. CP_3
28987/19, per il quale, nel regime anteriore alla L.24/17, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 c2 e 2055 c 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Osserva la Corte che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertamento della corresponsabilità anche della CP_3
Alla luce del principio sopra riportato (ribadito, fra le altre, da Cass. 86642/24, 34516/23, 29001/21), che ha trovato recente conferma anche in relazione alla domanda di accertamento della corresponsabilità della struttura sanitaria proposta dall'assicuratore del medico (v. Cass. 28642/24), in mancanza di allegazione e prova, da parte della in ordine all'assorbente responsabilità CP_3 del medico perché straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed integrante una oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 c2 e 2055 c3 c.c. così che, in accoglimento del motivo di gravame la quota di responsabilità per la quale la compagnia deve tenere indenne l'RG, va limitata al 40%, essendo il restante 40% da imputarsi alla CP_3
La sostiene che detto principio non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie CP_3 perché la responsabilità dell'RG è stata individuata in relazione non agli interventi chirurgici effettuati all'interno della casa di cura, ma solo alla visita di controllo del 28.3.2011.
Tale deduzione va disattesa per la considerazione che, come riportato anche nella CTU, anche tale visita di controllo avvenne all'interno di CP_3
E' poi pacifico, e comprovato dal contratto depositato quale doc. 2 dalla stessa casa di cura, che fra quest'ultima e l'RG vi fosse un contratto di collaborazione professionale e non una mera locazione dei locali della struttura.
In accoglimento del motivo di gravame la quota di responsabilità per la quale la compagnia deve tenere indenne l'RG va limitata al 40%, essendo il restante 40% da imputarsi alla CP_3
pagina 7 di 15 3)Pur accertata la corresponsabilità della va dichiarato inammissibile ex art. 100 cpc CP_3
l'appello incidentale subordinato con il quale la casa di cura ha riproposto la domanda di manleva nei confronti dei coobbligati.
La difetta di un interesse concreto ed attuale alla richiesta condanna atteso che non CP_3 risulta che ad essa sia stata mai neppure rivolta una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dei danneggiati.
Accertate in questo giudizio le quote di corresponsabilità, non può pronunciarsi ora una condanna in futuro, la sussistenza dei cui presupposti è, al momento, del tutto aleatoria.
4)Non riproposta l'eccezione di prescrizione, con il primo motivo di appello la compagnia ribadisce che, per essersi il sinistro verificato in conseguenza di errori che l'assicurato avrebbe compiuto mentre lavorava all'interno di una struttura sanitaria corresponsabile del sinistro e perfettamente solvibile, la copertura assicurativa non sarebbe operante stante la previsione di cui all'art. 16 n. 2 delle CGA, a norma della quale <Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, Casa di
Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presenta garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente>>; tale previsione sarebbe stata disattesa dal primo giudice che la aveva male interpretata, chiarissimo essendo invece il suo tenore letterale.
Il Tribunale, richiamato il <principio di buona fede, da valutarsi avendo specifico riguardo alla causa concreta del negozio stipulato>>, ha osservato che <<…nell'assicurazione della responsabilità civile…il “rischio” oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato….Pertanto, un'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre, per definizione, il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo mentre un'assicurazione della responsabilità civile della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi, e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se dunque due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione né un'assicurazione plurima né una copertura a secondo rischio come ritenuto da parte convenuta.
Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza, ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso da quello a cui è esposta la scultura -
pagina 8 di 15 tali rischi infatti minacciano, come visto, patrimoni diversi- un'assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire la responsabilità del medico>>.
Posto che non è contestato che l'RG fosse un libero professionista, non dipendente ma collaboratore della casa di cura, che al sinistro fosse temporalmente applicabile la polizza da lui prodotta, e che non esistessero altre polizze, stipulate dallo stesso medico o, per conto di questi, dalla che ne assicurassero la responsabilità civile, l' sostiene che, CP_3 Parte_1 essendo stata la prestazione svolta in una struttura sanitaria, secondo la riportata previsione contrattuale la garanzia sarebbe stata operante solo <a secondo rischio>> per il caso di insufficienza del massimale stipulato dalla struttura sanitaria, di mancanza di assicurazione della struttura sanitaria o di insolvenza di quest'ultima.
Il motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Corretto è, innanzitutto, il rilievo del primo giudice per il quale l'assicurazione della responsabilità civile del medico non può diventare a <secondo rischio>>, come pretende l' , Controparte_1 per effetto dell'esistenza/inesistenza di una assicurazione della responsabilità civile che assicura un altro soggetto -in tesi la casa di cura- ed ha quindi un oggetto diverso, ossia il patrimonio della casa di cura.
Che in caso di altra polizza da chiunque contratta, e dunque anche dalla casa di cura, che coprisse la responsabilità civile del medico, la polizza della operasse (in questo caso, Controparte_1 propriamente) a secondo rischio, è circostanza già prevista dall'art. 2 delle CGA.
Si tratta quindi di interpretare, al di là dei termini usati, la previsione negoziale dell'art. 16 n.2) CGA ed eventualmente di vagliarne la validità.
Orbene, tale clausola ha dato luogo ad un intenso contenzioso fra l' e i medici Controparte_1 assicurati: come dimostrato dalla relativa produzione dell'RG, l' è intervenuta con il CP_8 provvedimento datato 29.5.2015 ponendo il divieto di commercializzazione della polizza di responsabilità civile professionale del medico, poi rimosso in seguito ad adeguamento da parte della compagnia.
La S.C. ha in più occasioni qualificato la clausola in rilievo come “singolare” ed “inusitata”, attuando essa, secondo la sua formulazione letterale, la copertura non della responsabilità del medico verso i terzi, ma il rischio di insolvenza della struttura sanitaria rispetto all'azione di regresso proposta dall'assicurato che avesse risarcito integralmente il terzo, concretizzandosi in <un'assicurazione del credito>> piuttosto che in un'assicurazione di responsabilità civile (Cass. 8824/2024, 25772/2023). pagina 9 di 15 Non di meno la S.C. ha ritenuto che, secondo il suo tenore letterale, la clausola prevede che se la struttura sanitaria non ha assicurato la responsabilità civile del medico ed è solvibile, la polizza non opera.
Nelle richiamate pronunce la S.C. ha rilevato che nei giudizi oggetto del suo vaglio mai proposte o sollevate>> dall'assicurato <prima del maturare delle preclusioni processuali, questioni concernenti l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative>> e che pertanto <ogni questione al riguardo è dunque preclusa nel presente giudizio>>.
Orbene, questo Collegio, condivisa l'osservazione della Corte di Cassazione secondo cui la clausola, come interpretata dalla compagnia, sembra configurare prima facie un'assicurazione del credito relativo al regresso, più che un'assicurazione di responsabilità civile, evidenzia che, a differenza di quanto accaduto nelle controversie esaminate dalla S.C., nella causa qui in decisione l'RG ha ampiamente e tempestivamente contestato, nella memoria difensiva successiva alla costituzione in primo grado della compagnia, l'eccezione di inoperatività della polizza in relazione all'art. 16 n.2), deducendo che egli aveva << legittimamente confidato nella sussistenza di copertura ed ha provveduto
a corrispondere i relativi premi che sono stati quantificati unilateralmente dall'assicurazione in rapporto al rischio più elevato, corrispondente al contratto di collaborazione e non in rapporto al minor rischio, corrispondente ad un contratto di lavoro (para) subordinato. Escludere pertanto la copertura assicurativa …. si risolverebbe …in una locupletazione ingiustificata da parte dell'assicurazione che avrebbe chiaramente ricevuto premi più elevati rapportati a una assicurazione libero professionale “a primo rischio” e poi, solo dopo il verificarsi del sinistro, eccepirebbe il beneficio della copertura di lavoratore dipendente “a secondo rischio”>>.
Come si è detto, l'RG aveva anche prodotto prova del provvedimento adottato dall' che nel CP_8
2015 (dunque successivamente ai fatti di causa) vietò alla di commercializzare Parte_1 le polizze che, come quella oggetto di causa, contenevano la previsione di cui all'art. 16, avendo rinvenuto una serie di criticità con riferimento all'offerta e all'esecuzione di detti contratti in relazione al difetto di chiarezza dei medesimi e in ordine proprio alla pretesa operatività a secondo rischio per i medici che operino all'interno di una struttura sanitaria.
Inoltre, e non da ultimo, deve essere qui valorizzato l'art. 2 della polizza – clausola che i motivi di ricorso non avevano rimesso all'esame della Suprema Corte nelle cause di recente definite con le sentenze sopra esaminate– avente ad oggetto “Altre assicurazioni”, il quale prevede che <in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell' , Parte_2 la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per pagina 10 di 15 l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni>>.
In termini positivi, a mente dell'art. 2, la polizza stipulata dall'RG opera a primo rischio, dato che, come si è detto, la sua responsabilità professionale non è coperta da alcun'altra polizza.
Orbene, ritenere che, per effetto dell'art. 16 n.2), la copertura a primo rischio sia limitata alle sole attività svolte al di fuori di qualsiasi struttura sanitaria, e alle prestazioni svolte presso le strutture sanitarie insolventi, sarebbe in aperto contrasto con l'art. 2 laddove prevede che la polizza è a secondo rischio solo nel caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, ipotesi che qui non si configurano.
Come dedotto dall'RG, una simile interpretazione dell'art. 16 n.2) finirebbe per svuotare praticamente del tutto la funzione del contratto di assicurazione da lui stipulato, contratto che risulterebbe del tutto inadeguato alle esigenze assicurative da lui espressamente manifestate al momento della stipula, essendo precisata nel frontespizio della polizza l'attività specialistica di chirurgo dell'assicurando, esercitata quale libero professionista all'interno di una struttura privata accreditata.
Ad aderire alla tesi dell'appellante, la polizza non realizzerebbe la causa concreta del contratto stipulato con l'RG. Infatti, lungi dal voler sindacare l'adeguatezza economica del negozio, è la causa del contratto che con tale interpretazione risulterebbe frustrata giacché la clausola di cui all'art. 16 n.2), se interpretata nel senso indicato dall'appellante, renderebbe in sostanza insignificante – e comunque del tutto inesistente nel caso di specie, attesa la solvibilità di – il trasferimento del rischio, CP_3 pur a fronte del pagamento del premio, tenuto conto delle specifiche esigenze di copertura manifestate dall'RG; sotto questo profilo, occorre tenere ben conto che, data la specializzazione del medico espressamente indicata nella polizza, al momento della stipula era chiaro che la sua attività si sarebbe potuta svolgere esclusivamente all'interno di una struttura sanitaria, talché, praticamente, stante anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale posto dall'appellante a fondamento del terzo motivo di appello, quasi mai si sarebbe mai potuto configurare un sinistro che non coinvolgesse anche una struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità.
Questa Corte (come altri giudici di merito) si è già espressa nel senso che l'unica interpretazione della previsione, che ne assicuri la coerenza rispetto alla causa concreta e all'oggetto del contratto -nel rispetto dei criteri ermeneutici della interpretazione complessiva delle clausole del contratto (art. 1363 cc), dell'interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto tenuto conto pagina 11 di 15 dell'interesse dei contraenti (art. 1369 cc), di quella più ragionevole per la conservazione del contratto tenuto conto della sua causa in concreto (art. 1367 cc), nonché della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cc) e, non da meno, della interpretazione contro il predisponente (art. 1370)- sia che, poiché l'art. 16 n.1), limita l'oggetto dell'assicurazione alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale, è alla luce di tale previsione che va letta la successiva clausola n.2 volta a mitigare gli effetti pregiudizievoli per l'assicurato che dalla n.1 derivano, così che, in deroga a quanto indicato al n.1, la garanzia sarà operante anche, in aggiunta, per la quota di responsabilità solidale della struttura sanitaria, nel caso o di insufficienza del massimale di cui la struttura gode, o di mancanza di assicurazione, o di insolvenza della struttura, ipotesi nelle quali il sanitario, tenuto in solido per l'intero verso il danneggiato, avrebbe difficoltà di recupero di quanto versato oltre la sua quota di responsabilità.
In alternativa a tale ricostruzione interpretativa, deve concludersi per la vessatorietà della clausola ex art. 1341 cc, poiché la previsione in esame comporta non una delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma una riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore, come tale vessatoria e quindi, nel caso di specie, inefficace per mancanza di specifica approvazione per iscritto (questione di solo diritto, che non richiede la previa sottoposizione alle parti:
Cass. 822/24).
Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass. 15598/19, 8235/10), attengono all'oggetto del contratto, e non rilevano ex art. 1341 cc, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito e, inerendo a luogo, tempo, cose o parti del corpo umano contemplati nella comune volontà negoziale quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno, delimitano e definiscono il rischio garantito. Sono, invece, da considerare limitative della responsabilità e dunque vessatorie le clausole che operano una volta che si siano realizzate tutte le condizioni volute dalla legge e dal contratto per la liquidazione e il concreto pagamento dell'indennizzo, consentendo tuttavia che l'assicuratore vada esente dall'obbligazione in ragione di circostanze che non riguardando il danno, essendo ad esso esterne ed estranee, come appunto
è, nel caso di specie, l'insolvenza della casa di cura in cui il medico opera, eventualità inserita nel contratto in modo artificioso ed eccentrico (o “singolare” ed “inusitato”, secondo le espressioni della
S.C.), frutto di imposizione da parte del contraente forte che aveva predisposto il contratto.
5)Con il secondo motivo di appello, la compagnia si duole che il Tribunale la abbia condannata a tenere indenne l'assicurato dal pagamento tanto della provvisionale penale, quanto di tutte le somme che in futuro questi sarà tenuto a versare in conseguenza del sinistro oggetto di causa pagina 12 di 15 Il motivo è fondato laddove riguarda la condanna della compagnia pronunciata dal primo giudice in futuro.
Per quanto il Tribunale abbia affermato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che esclude la possibilità di estendere l'efficacia del giudicato di condanna dell'assicurato al suo assicuratore rimesto estraneo al giudizio, tuttavia, la condanna della a tenere indenne l'RG in Controparte_1 relazione a qualunque somma da lui dovuta in conseguenza del sinistro, senza dunque la necessità di ulteriori accertamenti da compiersi nel contraddittorio con la compagnia, vuol dire esattamente dare per presupposta l'operatività della efficacia riflessa dei futuri giudicati che interverranno fra danneggiati e danneggiante-assicurato.
E' a tal proposito sufficiente richiamare l'insegnamento della S.C. per il quale è inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente (v. fra le tante Cass. 12969/22).
Il motivo è invece infondato con riguardo alla provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata dal
Tribunale penale.
Premesso che nessuna previsione di polizza esclude l'operatività della garanzia in caso di condanna del danneggiato non definitiva o in forza di provvisionale liquidata dal giudice penale, osserva la Corte che a nulla rileva che il giudizio penale non sia stato ancora definito con sentenza irrevocabile, prendendo il relativo giudizio di appello: in caso di riforma incidente sulle obbligazioni risarcitorie dell'RG, così come accade in ogni caso di riforma di sentenza civile di condanna provvisoriamente esecutiva,
l'eventuale obbligo restitutorio dei danneggiati si configurerà nei confronti di chi abbia effettuato il versamento, e dunque tanto il medico quanto il suo assicuratore.
Inoltre, la condanna della compagnia a tenere indenne l'RG quanto al pagamento delle provvisionali penali non fonda affatto sulla efficacia riflessa della pronuncia penale.
Non avendo la compagnia partecipato al giudizio penale quale responsabile civile, la condanna risarcitoria, anche irrevocabile, che sarà eventualmente pronunciata in via definitiva dal giudice penale pagina 13 di 15 (come anche, sul quantum, dal giudice civile) non sarà mai opponibile all'assicuratore dell'imputato.
Ciò non toglie che l'assicurato, qualora la sua responsabilità civile sia stata accertata in un giudizio cui l'assicuratore è rimasto estraneo, debba esser tenuto indenne dalla compagnia se, in altro giudizio che si svolga nel contraddittorio con l'assicuratore, si accertino i presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo.
Nel caso di specie, la responsabilità dell'RG è stata affermata in questo giudizio, nel contraddittorio con la compagnia, non sulla base di una efficacia riflessa della pronuncia penale, ma in esito ad autonoma attività istruttoria che ha portato all'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato.
Le somme liquidate dal giudice penale quali provvisionali (euro 150.000,00 per la moglie della vittima, euro 80.000,00 per ciascuno per i figli, ed euro 20.000,00 per il fratello) appaiono poi senz'altro inferiori al risarcimento spettante anche solo per la perdita del rapporto parentale in base alle tabelle tanto del Tribunale di Roma quanto del Tribunale di Milano, e sul punto non vi è impugnazione.
6)Valutato l'esito complessivo della lite, l'appellante, del tutto prevalentemente soccombente nei confronti dell'RG, va condannata a rifondere all'assicurato le spese di entrambi i gradi (scaglione euro 52.000-260.000) tenuto conto della somma dovuta dalla compagnia (40% di euro 330.000,00 oltre alle spese legali e di difesa).
Tali spese vanno liquidate, per il primo grado, come da come da ordinanza impugnata tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate, e le spese del presente giudizio, come in dispositivo.
La soccombenza reciproca fra la (quanto alla domanda di manleva) e la CP_3 CP_2
(quanto alla dedotta mancanza di responsabilità) giustifica la compensazione delle spese del grado fra tali parti.
Si osserva poi che non è stata proposta dall' né dall'RG alcuna censura Controparte_1 idonea ad incidere sulla posizione della citata ex art. 332 cpc. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti di , della e dell' CP_9 Controparte_3 Controparte_6
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 22.9.2023, in parziale riforma della decisione
[...] impugnata, accertata nel 40% la responsabilità diretta dell'RG nel sinistro di cui è causa, condanna la compagnia appellante a tenerlo indenne nei limiti della predetta percentuale delle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere in esecuzione della sentenza del Tribunale Penale di GG IL n.
pagina 14 di 15 76/19 e delle spese legali del proprio difensore nei limiti del massimale di polizza e con applicazione della franchigia pattuita;
dichiara inammissibile la domanda dell'RG di condanna in futuro della alla Controparte_1 garanzia per tutte le ulteriori somme che sarà tenuto a versare per lo stesso sinistro;
rigetta nel resto l'appello principale;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'RG CP_3
e della CP_2
Condanna la a rifondere all'RG le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, come da provvedimento impugnato, e per il presente giudizio in euro 14.000,00 per compensi, oltra al 50% dei compensi per rimborso spese Generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese di lite del grado quanto agli altri rapporti processuali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di ulteriore CP_3 importo pari al contributo unificato se dovuto per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1707/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_1 ELISA e dell'avv. SANTI ANDREA ( ) SANT'ORSOLA N. 36 MODENA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RIGHI ELISA
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA ENRICO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47122 FORLI'presso il difensore avv. CANEPA ENRICO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI VALENTINA Controparte_3 P.IVA_3
e dell'avv. SELLETTI SONIA ( C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC C.F._2 ; , elettivamente domiciliato in C/O Email_1 INDIRIZZO TELEMATICO PEC Email_2 il difensore avv. ASTOLFI VALENTINA
[...] MARIO ARGAZZI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI C.F._3 AMOROTTI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI N. 51 41121 MODENApresso il difensore avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per la : Controparte_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 16, punto 2, di polizza;
in subordine, anche ammessa l'operatività della garanzia assicurativa, rigettare la domanda di manleva per assenza dell'evento di sinistro, non risultando emanata a carico del Dr. RG alcuna condanna risarcitoria passata in giudicato. In ulteriore subordine, limitare la condanna in manleva al solo importo della provvisionale penale, nei limiti di cui al punto successivo, esclusa in ogni caso ogni condanna della Compagnia al pagamento di ipotetici importi risarcitori futuri;
in estremo subordine, limitare l'indennizzo assicurativo alla quota parte di responsabilità del Dr. RG, da determinarsi nella misura del 40%, fermo comunque il massimale di polizza di euro 1 milione;
con vittoria di spese ed onorari>>.
Per l'RG:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di ragione e gli incombenti di rito,
Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza nr. 9458/2023 emessa dal Tribunale di Modena il 22/09/2023, rep. 3019/2023 del 25/09/2023 a definizione del procedimento ivi rubricato al nr. 3911/2021 R.G..
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per la CP_3
<voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale:
- respingere l'impugnazione promossa da , confermando per l'effetto Controparte_1 l'ordinanza del Tribunale di Modena 9458/2023. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del terso motivo di appello nella non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con il dott. RG e/o dell' Controparte_3 [...]
, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando Controparte_4 l'eventuale condanna di alla quota di sua propria competenza e, per l'effetto, condannare il dott. CP_3 RG e/o dell' a rimborsare qualsivoglia somma che Controparte_4 [...] fosse tenuta a corrispondere in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto CP_3 a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_3 dichiarare il dott. RG e/o dell' tenute a manlevare e tenere CP_4 Controparte_4 indenne la predetta da quanto dovesse essere obbligata a pagare in conseguenza di sue CP_3 pagina 2 di 15 accertate responsabilità per la prestazione medica resa al sig. e, per l'effetto, condannarli al CP_5 pagamento di quanto eventualmente dovuto da in relazione ai fatti di causa>> CP_3
Per la CP_2
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, contrariis rejectis, a conferma dell'impugnata < i>
ordinanza pronunciata in data 22/09/2023 dal Tribunale di Modena e notificata in data 25/10/2023, così provvedere:
NEL MERITO:
Confermare l'ordinanza pronunciata in data 22/09/2023 dal Tribunale di Modena e notificata in data 25/10/2023 e, pertanto, rigettare le richieste dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le motivazioni esposte in atti.
Con vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e CPA come per legge>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)RG IO, chirurgo ortopedico operante, quale libero professionista, presso la casa di cura
[...]
depositava ricorso ex art. 702-bis cpc dinanzi il Tribunale di Modena chiedendo Controparte_3 accertarsi l'operatività della polizza professionale n. 130/10/2054 stipulata con l'
[...] con riguardo alla responsabilità civile conseguente agli errori terapeutico-diagnostici Controparte_1 contestatigli, in sede penale, in relazione al decesso del paziente;
il ricorrente chiedeva Persona_1 condannarsi quindi la compagnia a indennizzarlo della provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi euro 330.000,00 liquidata dal Tribunale penale di GG IL, delle spese legali liquidate in favore delle parti civili e delle spese sostenute per la sua difesa, oltre a «tutte quelle ulteriori somme che in futuro sarà tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro de quo».
Si costituiva eccependo la prescrizione e l'inoperatività della garanzia ai sensi Controparte_1 dell'a art. 16 c3 n.2) del contratto;
in subordine, inopponibile l'accertamento penale, reso inter alios e non ancora passato in giudicato, posto che la polizza assicurava solo la quota di responsabilità dell'assicurato, chiedeva accertarsi l'eventuale responsabilità dell'assicurato, ma anche della
[...]
e dell' , essendo stato il visitato Controparte_3 Controparte_6 CP_5 presso il PS dell'Ospedale Civile di Pesaro qualche settimana prima del decesso.
La e l' che la veniva autorizzata a chiamare Controparte_3 CP_2 Controparte_1 in causa, si costituivano lamentando la carenza di legittimazione attiva della compagnia e, in ogni caso, la propria estraneità al sinistro;
in via subordinata, la proponeva domanda di manleva CP_3 nei confronti degli altri responsabili del decesso del CP_5
pagina 3 di 15 La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale che ravvisava la concorrente responsabilità dell'RG e dell' in misura, rispettivamente, dell'80% e del CP_2
20%.
Con ordinanza del 22.9.2023 il Tribunale di Modena, accertate le responsabilità dell'RG e della come da CTU, accoglieva la domanda del ricorrente condannando la compagnia a CP_2 tenerlo indenne , nei limitidell'80%, «di tutte le somme che lo stesso è tenuto a pagare in virtù della sentenza penale n. 76/2019 del Tribunale di GG IL … oltre alle spese legali del proprio difensore, nonché di tutte quelle ulteriori che in futuro sarà tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro de quo, nei limiti del massimale di polizza e con applicazione della franchigia pattuita».
Avverso tale ordinanza l' proponeva tre motivi di appello lamentando Controparte_1
<violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cc, con conseguente violazione dell'art. 1372 cc, nel capo in cui il Tribunale è pervenuto a disapplicare l'art. 16 punto 2 di polizza», «violazione dell'art. 2909 cc e degli artt. 24 e 111 costituzione nel capo in cui il Tribunale ha condannato la compagnia a tenere indenne l'assicurato per l'importo della semplice condanna provvisionale e di ogni importo futuro connesso al sinistro de quo», e «violazione degli artt. 1299 e 2055 cc nel capo della sentenza che ha proceduto alla graduazione delle colpe senza tenere conto della quota imputabile
a . CP_3
Si costituivano, resistendo all'appello, l'RG, l' e la la quale CP_2 CP_3 riproponeva in subordine la domanda di manleva verso i corresponsabili.
Con ordinanza del 19.12.2023 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 cpc limitatamente alla condanna della a tenere indenne l'RG delle somme cui questi sarà eventualmente Parte_1 condannato a pagare in futuro ai danneggiati in relazione al sinistro oggetto di causa.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza dell'8.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) E' fondato il terzo motivo di appello, da trattare preliminarmente poiché l'invocata corresponsabilità della casa di cura è uno dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 16 c2 CGA posto a fondamento del primo motivo di appello.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'RG condannando la compagnia a tenerlo indenne di quanto da lui dovuto a titolo di risarcimento danni nei limiti dell'80%, avendo in tale percentuale accertato la colpa del sanitario, stante, per il restante 20%, la responsabilità dei sanitari del PS della CP_2
pagina 4 di 15 In primo grado la aveva domandato accertarsi la concorrente responsabilità, Controparte_1 nella causazione del decesso del non solo della ma anche della al CP_5 CP_2 CP_3 fine di procedere alla graduazione interna delle colpe con l'RG e quindi limitare la condanna in manleva della compagnia alla sola quota di danno personalmente e direttamente riferibile all'assicurato, secondo la relativa previsione di polizza.
Premesso che non vi è appello incidentale da parte dell'RG sull'operare la garanzia assicurativa, in caso di responsabilità solidale, solo nei limiti della sua quota di corresponsabilità, contrariamente a quanto dedotto dalla sussiste in tutta evidenza l'interesse della compagnia CP_3 all'accertamento della responsabilità anche della casa di cura, ed ottenere così una ulteriore riduzione della quota di responsabilità dell'assicurato, e quindi del proprio obbligo indennitario, in aggiunta alla riduzione del 20% ottenuta per effetto del riconoscimento della responsabilità, in tale misura, della
CP_2
Tale interesse sussiste indipendentemente dall'affermazione del Tribunale per la quale le domande dell' verso la e la sarebbero inaccoglibili per Parte_1 CP_7 CP_2
<carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto>>.
La chiamata in causa dei corresponsabili è stata evidentemente autorizzata dal GI poiché, dovendo accertarsi le loro eventuali quote di corresponsabilità per stabilire quella dell'RG, la causa era loro comune.
Né vi è ragione di valutare se il giudicato circa la graduazione delle responsabilità compiuta in questo giudizio operi, fra le parti che vi hanno partecipato, a tutti gli effetti, come di norma, oppure no;
in ogni caso il giudice non ha il potere di pronunciarsi a priori sugli effetti del proprio giudicato, i quali dipendono solo dalla legge e dovranno essere valutati dal giudice dinanzi al quale la relativa questione eventualmente si ponga.
Orbene, dalla CTU svolta in primo grado è emerso che è deceduto per cause cardiache, Persona_1 accertate autopticamente e individuabili in un'ipossiemia del miocardio con secondarie aritmie, a loro volta conseguenza diretta di una prolungata e importante anemia post operatoria in paziente con importanti co-morbilità; escluso ogni profilo di colpa in merito agli interventi chirurgici ortopedici posti in essere dall'RG presso l'anemia post-operatoria era sicuramente suscettibile CP_3 di correzione, con effetti preventivi o risolutivi sulla condizione ipossica del miocardio, mediante di supporto internistico e cardiologico.
pagina 5 di 15 Responsabili del decesso, per errore prognostico-terapeutico, sono risultati sia il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino, che aveva dimesso il il 14.3.2011 con valori di emoglobina che CP_5 necessitavano l'invio del paziente presso una struttura ospedaliera in grado di gestire la situazione clinica in essere, che l'RG, il quale, alla visita di controllo specialistico in data 28.3.2011, avrebbe dovuto anch'egli indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera in grado di gestire la situazione.
I CTU hanno quantificato le corresponsabilità nelle misure già indicate, in ragione della prossimità della condotte al decesso e della conseguente diversa rilevanza causale.
Su tale riparto non vi è appello della CP_3
La nonostante abbia nella comparsa di risposta confutato l'affermazione della propria CP_2 responsabilità, ha concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata.
In ogni caso, si rileva che l'attribuzione della responsabilità anche alla è del tutto CP_2 condivisibile, considerato che la condotta colposa imputata all'RG è esattamente la stessa di quella tenuta dai sanitari del PS di Urbino qualche settimana prima, quando le condizioni del CP_5 apparivano, per le stesse cause, già assolutamente critiche. Nella comparsa di risposta la CP_2 si è limitata a riportare le osservazioni dei propri CTP secondo i quali << I valori di emoglobina riscontrati nel all'epoca dell'accesso in Pronto Soccorso (14.03.2011) non costituivano CP_5 indicazione assoluta alla trasfusione, né le linee guida citate (nella bozza della consulenza) individuavano nel ricovero di un paziente in condizioni di stabilità clinica emodinamica, quale era il
un'opzione terapeutica di carattere mandatorio. Un ricovero in ambiente protetto a due giorni CP_5 di distanza dalla dimissione ospedaliera (12.03.2011) non avrebbe potuto contribuire ad evitare il decesso del paziente proprio perché non vi erano i presupposti per poter effettuare un ricovero>>.
A tali osservazioni avevano compiutamente e condivisibilmente già risposto i CTU, con dettagliati richiami di letteratura, osservavano che il calo di emoglobina rispettivamente di 0.8 g/dL (ore 8.03 del
14.3.2011 Hb 7.2 g/dL) e di 0.4 d/dL (PS ore 13.08 del 14.3.2011 Hb 7.6 g/dL) aveva portato i valori della stessa al di sotto del range trasfusionale per una anemizzazione post-chirurgica in un paziente che, seppur asintomatico (o paucisintomatico, avendo aumentata la frequenza cardiaca), era affetto da comorbidità. Obesità, diabete e ipertensione rappresentano, infatti, fattori di rischio cardiovascolare tali da indicare come atteggiamento prudenziale esigibile la correzione dell'anemia ovvero il monitoraggio in ambiente protetto (ospedale) pur in condizioni di “stabilità emodinamica”. L'attuazione di uno specifico intervento avrebbe corretto l'anemizzazione e positivamente inciso sulle condizioni cliniche del paziente. pagina 6 di 15 L lamenta che il Tribunale non abbia accertato la corresponsabilità della Controparte_1 [...] alla luce del principio ripetutamente affermato dalla S.C. a partire dalla pronuncia n. CP_3
28987/19, per il quale, nel regime anteriore alla L.24/17, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 c2 e 2055 c 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Osserva la Corte che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertamento della corresponsabilità anche della CP_3
Alla luce del principio sopra riportato (ribadito, fra le altre, da Cass. 86642/24, 34516/23, 29001/21), che ha trovato recente conferma anche in relazione alla domanda di accertamento della corresponsabilità della struttura sanitaria proposta dall'assicuratore del medico (v. Cass. 28642/24), in mancanza di allegazione e prova, da parte della in ordine all'assorbente responsabilità CP_3 del medico perché straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed integrante una oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 c2 e 2055 c3 c.c. così che, in accoglimento del motivo di gravame la quota di responsabilità per la quale la compagnia deve tenere indenne l'RG, va limitata al 40%, essendo il restante 40% da imputarsi alla CP_3
La sostiene che detto principio non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie CP_3 perché la responsabilità dell'RG è stata individuata in relazione non agli interventi chirurgici effettuati all'interno della casa di cura, ma solo alla visita di controllo del 28.3.2011.
Tale deduzione va disattesa per la considerazione che, come riportato anche nella CTU, anche tale visita di controllo avvenne all'interno di CP_3
E' poi pacifico, e comprovato dal contratto depositato quale doc. 2 dalla stessa casa di cura, che fra quest'ultima e l'RG vi fosse un contratto di collaborazione professionale e non una mera locazione dei locali della struttura.
In accoglimento del motivo di gravame la quota di responsabilità per la quale la compagnia deve tenere indenne l'RG va limitata al 40%, essendo il restante 40% da imputarsi alla CP_3
pagina 7 di 15 3)Pur accertata la corresponsabilità della va dichiarato inammissibile ex art. 100 cpc CP_3
l'appello incidentale subordinato con il quale la casa di cura ha riproposto la domanda di manleva nei confronti dei coobbligati.
La difetta di un interesse concreto ed attuale alla richiesta condanna atteso che non CP_3 risulta che ad essa sia stata mai neppure rivolta una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dei danneggiati.
Accertate in questo giudizio le quote di corresponsabilità, non può pronunciarsi ora una condanna in futuro, la sussistenza dei cui presupposti è, al momento, del tutto aleatoria.
4)Non riproposta l'eccezione di prescrizione, con il primo motivo di appello la compagnia ribadisce che, per essersi il sinistro verificato in conseguenza di errori che l'assicurato avrebbe compiuto mentre lavorava all'interno di una struttura sanitaria corresponsabile del sinistro e perfettamente solvibile, la copertura assicurativa non sarebbe operante stante la previsione di cui all'art. 16 n. 2 delle CGA, a norma della quale <Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, Casa di
Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presenta garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente>>; tale previsione sarebbe stata disattesa dal primo giudice che la aveva male interpretata, chiarissimo essendo invece il suo tenore letterale.
Il Tribunale, richiamato il <principio di buona fede, da valutarsi avendo specifico riguardo alla causa concreta del negozio stipulato>>, ha osservato che <<…nell'assicurazione della responsabilità civile…il “rischio” oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato….Pertanto, un'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre, per definizione, il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo mentre un'assicurazione della responsabilità civile della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi, e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se dunque due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione né un'assicurazione plurima né una copertura a secondo rischio come ritenuto da parte convenuta.
Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza, ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso da quello a cui è esposta la scultura -
pagina 8 di 15 tali rischi infatti minacciano, come visto, patrimoni diversi- un'assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire la responsabilità del medico>>.
Posto che non è contestato che l'RG fosse un libero professionista, non dipendente ma collaboratore della casa di cura, che al sinistro fosse temporalmente applicabile la polizza da lui prodotta, e che non esistessero altre polizze, stipulate dallo stesso medico o, per conto di questi, dalla che ne assicurassero la responsabilità civile, l' sostiene che, CP_3 Parte_1 essendo stata la prestazione svolta in una struttura sanitaria, secondo la riportata previsione contrattuale la garanzia sarebbe stata operante solo <a secondo rischio>> per il caso di insufficienza del massimale stipulato dalla struttura sanitaria, di mancanza di assicurazione della struttura sanitaria o di insolvenza di quest'ultima.
Il motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Corretto è, innanzitutto, il rilievo del primo giudice per il quale l'assicurazione della responsabilità civile del medico non può diventare a <secondo rischio>>, come pretende l' , Controparte_1 per effetto dell'esistenza/inesistenza di una assicurazione della responsabilità civile che assicura un altro soggetto -in tesi la casa di cura- ed ha quindi un oggetto diverso, ossia il patrimonio della casa di cura.
Che in caso di altra polizza da chiunque contratta, e dunque anche dalla casa di cura, che coprisse la responsabilità civile del medico, la polizza della operasse (in questo caso, Controparte_1 propriamente) a secondo rischio, è circostanza già prevista dall'art. 2 delle CGA.
Si tratta quindi di interpretare, al di là dei termini usati, la previsione negoziale dell'art. 16 n.2) CGA ed eventualmente di vagliarne la validità.
Orbene, tale clausola ha dato luogo ad un intenso contenzioso fra l' e i medici Controparte_1 assicurati: come dimostrato dalla relativa produzione dell'RG, l' è intervenuta con il CP_8 provvedimento datato 29.5.2015 ponendo il divieto di commercializzazione della polizza di responsabilità civile professionale del medico, poi rimosso in seguito ad adeguamento da parte della compagnia.
La S.C. ha in più occasioni qualificato la clausola in rilievo come “singolare” ed “inusitata”, attuando essa, secondo la sua formulazione letterale, la copertura non della responsabilità del medico verso i terzi, ma il rischio di insolvenza della struttura sanitaria rispetto all'azione di regresso proposta dall'assicurato che avesse risarcito integralmente il terzo, concretizzandosi in <un'assicurazione del credito>> piuttosto che in un'assicurazione di responsabilità civile (Cass. 8824/2024, 25772/2023). pagina 9 di 15 Non di meno la S.C. ha ritenuto che, secondo il suo tenore letterale, la clausola prevede che se la struttura sanitaria non ha assicurato la responsabilità civile del medico ed è solvibile, la polizza non opera.
Nelle richiamate pronunce la S.C. ha rilevato che nei giudizi oggetto del suo vaglio mai proposte o sollevate>> dall'assicurato <prima del maturare delle preclusioni processuali, questioni concernenti l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative>> e che pertanto <ogni questione al riguardo è dunque preclusa nel presente giudizio>>.
Orbene, questo Collegio, condivisa l'osservazione della Corte di Cassazione secondo cui la clausola, come interpretata dalla compagnia, sembra configurare prima facie un'assicurazione del credito relativo al regresso, più che un'assicurazione di responsabilità civile, evidenzia che, a differenza di quanto accaduto nelle controversie esaminate dalla S.C., nella causa qui in decisione l'RG ha ampiamente e tempestivamente contestato, nella memoria difensiva successiva alla costituzione in primo grado della compagnia, l'eccezione di inoperatività della polizza in relazione all'art. 16 n.2), deducendo che egli aveva << legittimamente confidato nella sussistenza di copertura ed ha provveduto
a corrispondere i relativi premi che sono stati quantificati unilateralmente dall'assicurazione in rapporto al rischio più elevato, corrispondente al contratto di collaborazione e non in rapporto al minor rischio, corrispondente ad un contratto di lavoro (para) subordinato. Escludere pertanto la copertura assicurativa …. si risolverebbe …in una locupletazione ingiustificata da parte dell'assicurazione che avrebbe chiaramente ricevuto premi più elevati rapportati a una assicurazione libero professionale “a primo rischio” e poi, solo dopo il verificarsi del sinistro, eccepirebbe il beneficio della copertura di lavoratore dipendente “a secondo rischio”>>.
Come si è detto, l'RG aveva anche prodotto prova del provvedimento adottato dall' che nel CP_8
2015 (dunque successivamente ai fatti di causa) vietò alla di commercializzare Parte_1 le polizze che, come quella oggetto di causa, contenevano la previsione di cui all'art. 16, avendo rinvenuto una serie di criticità con riferimento all'offerta e all'esecuzione di detti contratti in relazione al difetto di chiarezza dei medesimi e in ordine proprio alla pretesa operatività a secondo rischio per i medici che operino all'interno di una struttura sanitaria.
Inoltre, e non da ultimo, deve essere qui valorizzato l'art. 2 della polizza – clausola che i motivi di ricorso non avevano rimesso all'esame della Suprema Corte nelle cause di recente definite con le sentenze sopra esaminate– avente ad oggetto “Altre assicurazioni”, il quale prevede che <in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell' , Parte_2 la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per pagina 10 di 15 l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni>>.
In termini positivi, a mente dell'art. 2, la polizza stipulata dall'RG opera a primo rischio, dato che, come si è detto, la sua responsabilità professionale non è coperta da alcun'altra polizza.
Orbene, ritenere che, per effetto dell'art. 16 n.2), la copertura a primo rischio sia limitata alle sole attività svolte al di fuori di qualsiasi struttura sanitaria, e alle prestazioni svolte presso le strutture sanitarie insolventi, sarebbe in aperto contrasto con l'art. 2 laddove prevede che la polizza è a secondo rischio solo nel caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, ipotesi che qui non si configurano.
Come dedotto dall'RG, una simile interpretazione dell'art. 16 n.2) finirebbe per svuotare praticamente del tutto la funzione del contratto di assicurazione da lui stipulato, contratto che risulterebbe del tutto inadeguato alle esigenze assicurative da lui espressamente manifestate al momento della stipula, essendo precisata nel frontespizio della polizza l'attività specialistica di chirurgo dell'assicurando, esercitata quale libero professionista all'interno di una struttura privata accreditata.
Ad aderire alla tesi dell'appellante, la polizza non realizzerebbe la causa concreta del contratto stipulato con l'RG. Infatti, lungi dal voler sindacare l'adeguatezza economica del negozio, è la causa del contratto che con tale interpretazione risulterebbe frustrata giacché la clausola di cui all'art. 16 n.2), se interpretata nel senso indicato dall'appellante, renderebbe in sostanza insignificante – e comunque del tutto inesistente nel caso di specie, attesa la solvibilità di – il trasferimento del rischio, CP_3 pur a fronte del pagamento del premio, tenuto conto delle specifiche esigenze di copertura manifestate dall'RG; sotto questo profilo, occorre tenere ben conto che, data la specializzazione del medico espressamente indicata nella polizza, al momento della stipula era chiaro che la sua attività si sarebbe potuta svolgere esclusivamente all'interno di una struttura sanitaria, talché, praticamente, stante anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale posto dall'appellante a fondamento del terzo motivo di appello, quasi mai si sarebbe mai potuto configurare un sinistro che non coinvolgesse anche una struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità.
Questa Corte (come altri giudici di merito) si è già espressa nel senso che l'unica interpretazione della previsione, che ne assicuri la coerenza rispetto alla causa concreta e all'oggetto del contratto -nel rispetto dei criteri ermeneutici della interpretazione complessiva delle clausole del contratto (art. 1363 cc), dell'interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto tenuto conto pagina 11 di 15 dell'interesse dei contraenti (art. 1369 cc), di quella più ragionevole per la conservazione del contratto tenuto conto della sua causa in concreto (art. 1367 cc), nonché della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cc) e, non da meno, della interpretazione contro il predisponente (art. 1370)- sia che, poiché l'art. 16 n.1), limita l'oggetto dell'assicurazione alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale, è alla luce di tale previsione che va letta la successiva clausola n.2 volta a mitigare gli effetti pregiudizievoli per l'assicurato che dalla n.1 derivano, così che, in deroga a quanto indicato al n.1, la garanzia sarà operante anche, in aggiunta, per la quota di responsabilità solidale della struttura sanitaria, nel caso o di insufficienza del massimale di cui la struttura gode, o di mancanza di assicurazione, o di insolvenza della struttura, ipotesi nelle quali il sanitario, tenuto in solido per l'intero verso il danneggiato, avrebbe difficoltà di recupero di quanto versato oltre la sua quota di responsabilità.
In alternativa a tale ricostruzione interpretativa, deve concludersi per la vessatorietà della clausola ex art. 1341 cc, poiché la previsione in esame comporta non una delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma una riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore, come tale vessatoria e quindi, nel caso di specie, inefficace per mancanza di specifica approvazione per iscritto (questione di solo diritto, che non richiede la previa sottoposizione alle parti:
Cass. 822/24).
Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass. 15598/19, 8235/10), attengono all'oggetto del contratto, e non rilevano ex art. 1341 cc, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito e, inerendo a luogo, tempo, cose o parti del corpo umano contemplati nella comune volontà negoziale quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno, delimitano e definiscono il rischio garantito. Sono, invece, da considerare limitative della responsabilità e dunque vessatorie le clausole che operano una volta che si siano realizzate tutte le condizioni volute dalla legge e dal contratto per la liquidazione e il concreto pagamento dell'indennizzo, consentendo tuttavia che l'assicuratore vada esente dall'obbligazione in ragione di circostanze che non riguardando il danno, essendo ad esso esterne ed estranee, come appunto
è, nel caso di specie, l'insolvenza della casa di cura in cui il medico opera, eventualità inserita nel contratto in modo artificioso ed eccentrico (o “singolare” ed “inusitato”, secondo le espressioni della
S.C.), frutto di imposizione da parte del contraente forte che aveva predisposto il contratto.
5)Con il secondo motivo di appello, la compagnia si duole che il Tribunale la abbia condannata a tenere indenne l'assicurato dal pagamento tanto della provvisionale penale, quanto di tutte le somme che in futuro questi sarà tenuto a versare in conseguenza del sinistro oggetto di causa pagina 12 di 15 Il motivo è fondato laddove riguarda la condanna della compagnia pronunciata dal primo giudice in futuro.
Per quanto il Tribunale abbia affermato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che esclude la possibilità di estendere l'efficacia del giudicato di condanna dell'assicurato al suo assicuratore rimesto estraneo al giudizio, tuttavia, la condanna della a tenere indenne l'RG in Controparte_1 relazione a qualunque somma da lui dovuta in conseguenza del sinistro, senza dunque la necessità di ulteriori accertamenti da compiersi nel contraddittorio con la compagnia, vuol dire esattamente dare per presupposta l'operatività della efficacia riflessa dei futuri giudicati che interverranno fra danneggiati e danneggiante-assicurato.
E' a tal proposito sufficiente richiamare l'insegnamento della S.C. per il quale è inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente (v. fra le tante Cass. 12969/22).
Il motivo è invece infondato con riguardo alla provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata dal
Tribunale penale.
Premesso che nessuna previsione di polizza esclude l'operatività della garanzia in caso di condanna del danneggiato non definitiva o in forza di provvisionale liquidata dal giudice penale, osserva la Corte che a nulla rileva che il giudizio penale non sia stato ancora definito con sentenza irrevocabile, prendendo il relativo giudizio di appello: in caso di riforma incidente sulle obbligazioni risarcitorie dell'RG, così come accade in ogni caso di riforma di sentenza civile di condanna provvisoriamente esecutiva,
l'eventuale obbligo restitutorio dei danneggiati si configurerà nei confronti di chi abbia effettuato il versamento, e dunque tanto il medico quanto il suo assicuratore.
Inoltre, la condanna della compagnia a tenere indenne l'RG quanto al pagamento delle provvisionali penali non fonda affatto sulla efficacia riflessa della pronuncia penale.
Non avendo la compagnia partecipato al giudizio penale quale responsabile civile, la condanna risarcitoria, anche irrevocabile, che sarà eventualmente pronunciata in via definitiva dal giudice penale pagina 13 di 15 (come anche, sul quantum, dal giudice civile) non sarà mai opponibile all'assicuratore dell'imputato.
Ciò non toglie che l'assicurato, qualora la sua responsabilità civile sia stata accertata in un giudizio cui l'assicuratore è rimasto estraneo, debba esser tenuto indenne dalla compagnia se, in altro giudizio che si svolga nel contraddittorio con l'assicuratore, si accertino i presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo.
Nel caso di specie, la responsabilità dell'RG è stata affermata in questo giudizio, nel contraddittorio con la compagnia, non sulla base di una efficacia riflessa della pronuncia penale, ma in esito ad autonoma attività istruttoria che ha portato all'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato.
Le somme liquidate dal giudice penale quali provvisionali (euro 150.000,00 per la moglie della vittima, euro 80.000,00 per ciascuno per i figli, ed euro 20.000,00 per il fratello) appaiono poi senz'altro inferiori al risarcimento spettante anche solo per la perdita del rapporto parentale in base alle tabelle tanto del Tribunale di Roma quanto del Tribunale di Milano, e sul punto non vi è impugnazione.
6)Valutato l'esito complessivo della lite, l'appellante, del tutto prevalentemente soccombente nei confronti dell'RG, va condannata a rifondere all'assicurato le spese di entrambi i gradi (scaglione euro 52.000-260.000) tenuto conto della somma dovuta dalla compagnia (40% di euro 330.000,00 oltre alle spese legali e di difesa).
Tali spese vanno liquidate, per il primo grado, come da come da ordinanza impugnata tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate, e le spese del presente giudizio, come in dispositivo.
La soccombenza reciproca fra la (quanto alla domanda di manleva) e la CP_3 CP_2
(quanto alla dedotta mancanza di responsabilità) giustifica la compensazione delle spese del grado fra tali parti.
Si osserva poi che non è stata proposta dall' né dall'RG alcuna censura Controparte_1 idonea ad incidere sulla posizione della citata ex art. 332 cpc. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Controparte_1 confronti di , della e dell' CP_9 Controparte_3 Controparte_6
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 22.9.2023, in parziale riforma della decisione
[...] impugnata, accertata nel 40% la responsabilità diretta dell'RG nel sinistro di cui è causa, condanna la compagnia appellante a tenerlo indenne nei limiti della predetta percentuale delle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere in esecuzione della sentenza del Tribunale Penale di GG IL n.
pagina 14 di 15 76/19 e delle spese legali del proprio difensore nei limiti del massimale di polizza e con applicazione della franchigia pattuita;
dichiara inammissibile la domanda dell'RG di condanna in futuro della alla Controparte_1 garanzia per tutte le ulteriori somme che sarà tenuto a versare per lo stesso sinistro;
rigetta nel resto l'appello principale;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti dell'RG CP_3
e della CP_2
Condanna la a rifondere all'RG le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, come da provvedimento impugnato, e per il presente giudizio in euro 14.000,00 per compensi, oltra al 50% dei compensi per rimborso spese Generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese di lite del grado quanto agli altri rapporti processuali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di ulteriore CP_3 importo pari al contributo unificato se dovuto per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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