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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2064/2019, posta in decisione in data 27.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
BELICE (AG) in data 15/03/1942, (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], C.F._2 [...]
(C.F. ), nata negli STATI UNITI Parte_3 C.F._3
D'AMERICA in data 03/09/1965, con il patrocinio dell'Avv. FICANI
BALDASSARE e dell'Avv. VENZA GIUSEPPE ) PIAZZA C.F._4
GIUSEPPE RUSSO N°14 91028 PARTANNA;
Parte_4
( ) VIA GIORGIO LA PIRA, 4 92019
[...] C.F._5
SCIACCA; e con elezione di domicilio in via VIA CAPPUCCINI , 154/B 92019
1 SCIACCA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI LEGAMI ROSARIO e con P.IVA_1
elezione di domicilio in via . . presso il medesimo difensore
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_2
giudiziario.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 144/2014, emesso il 25.5.2014, su ricorso della
[...]
(per la Controparte_1 ON
), veniva ingiunto a ,
[...] Parte_2 Parte_5 Pt_1
, (fideiussori) e (debitrice principale),
[...] Parte_3 Controparte_2 il pagamento di € 137.274,44 oltre interessi.
Con diversi atti di citazione ritualmente notificati veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2014, dagli ingiunti che allo scopo convenivano in giudizio e per essa Controparte_4
la avanti al Tribunale di Sciacca. Specificamente: Controparte_1
chiedeva chiamare in causa l Parte_2 Controparte_5
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...]
organizzata; eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale a favore del foro erariale o a favore del foro speciale Legge 575/1965, il difetto di legittimazione attiva della il proprio difetto di legittimazione passiva per essere Controparte_1 stata la soggetta a confisca, la decadenza e l'inefficacia della CP_2
2 fideiussione sempre per effetto della detta confisca, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della Legge 575/1965 essendo stati i contratti sottoscritti, in data
22.9.2011, quando già la società era stata confiscata, nullità del decreto ingiuntivo per violazione del principio dell'ultra petitum, avendo la Banca ingiunto la somma di €
68.341,85 a carico della mentre la somma di € 137.274,44 nei Controparte_2
confronti dei fideiussori. Nel merito, la stessa contestava di non avere mai ricevuto gli estratti conto, le condizioni di contratto, il documento di sintesi, ha contestato che l'istituto non avesse fornito valida prova del proprio diritto di credito, essendosi limitata a depositare la certificazione ex art. 50 T.U.B. e non le condizioni generali relative al conto 01/01/126, né gli estratti conto ed i riassunti scalari relativi ai conti
01/01/126, 01/01/726, e i contratti di apertura di credito n. 000023255/001,
000023255/002 e 001127/012, né tantomeno della revoca degli affidamenti, ha contestato la capitalizzazione trimestrale ed il saggio di interessi ultra legale, la
Commissione di AS scoperto, la clausola di valuta in accredito ed in addebito, la nullità delle spese e commissioni non previste contrattualmente, il superamento del tasso soglia.
contestava l'esistenza stessa del credito, la violazione dell'art. Parte_5
1375 c.c. e 2 cost. con riferimento all'art. 1936, 1° c., 1937 c.c. e 1956 c.c., violazione degli artt. 42 e 54 del Dlgs, l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto fideiussorio, l'importo del credito e chiedeva chiamare in garanzia l'amministratore giudiziario.
eccepiva l'incompetenza funzionale, la mancanza dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 50 TUB, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della Legge 575/1965, il difetto di legittimazione attiva, la nullità e/o inefficacia dei contratti stipulati in data
22.9.2011, la nullità, decadenza e/o inefficacia della fideiussione, ha contestato che l'istituto non avesse fornito valida prova del proprio diritto di credito, essendosi limitata a depositare la certificazione ex art. 50 T.U.B. e non le condizioni generali relative al conto 01/01/126, né gli estratti conto ed i riassunti scalari relativi ai conti
01/01/126, 01/01/726, e i contratti di apertura di credito n. 000023255/001,
000023255/002 e 001127/012, né tantomeno della revoca degli affidamenti, la capitalizzazione trimestrale ed il saggio di interessi ultra legali, la Commissione di
3 AS scoperto, la clausola di valuta in accredito ed in addebito, la nullità delle spese e commissioni non previste contrattualmente, il superamento del tasso soglia.
contestava il decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità e/o improponibilità della pretesa azionata,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
eccepiva il difetto di competenza del Giudice adito, il Parte_3
difetto di legittimazione passiva, la violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede, l'eccessivo ammontare del credito vantato.
In ognuna delle diverse opposizioni si costituiva la contestando ogni CP_3
avversa deduzione e chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Essendo stati riuniti i diversi procedimenti, veniva disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria e dichiarata improcedibile l'opposizione proposta da
[...]
per non avere introdotto la mediazione. La causa proseguiva nei confronti Pt_5
degli altri opponenti ed istruita attraverso apposita CTU tecnica-contabile.
Con sentenza n. 129 del 25.3.2019, il Tribunale, in accoglimento parziale delle pretese attoree, revocava il decreto ingiuntivo n. 144/2014, riconosceva un credito della nei confronti della di € 43.840,83 per Controparte_1 Controparte_2
il c.c. 01/01/00126 e condannava e Parte_2 Parte_3 Pt_1
a pagare, in solido, nella qualità di fideiussori, alla
[...] Controparte_1
nella qualità di procuratore di
[...] Controparte_6
, la somma di € 43.840,33 per il conto corrente n.01/01/00126 e di
[...]
€ 62.134,55 per il conto corrente n. 01/01/00726, oltre interessi convenzionale di mora dal 21.9.2011 e fino al soddisfo.
In motivazione, il Giudice di prime cure, prima di vagliare l'opposizione, ricostruiva i rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti del giudizio ed esaminava le eccezioni preliminari, in particolare: in merito alla decadenza di parte opposta, rilevava che dalla tardiva costituzione conseguiva l'improponibilità di domanda riconvenzionale ed eccezioni in senso stretto, che nel caso di specie non erano state formulate;
quanto al difetto di competenza, deduceva che il decreto di sequestro nei confronti della società correntista era del 23.12.2009 ma che il codice Antimafia,
4 ossia il D.lgs. n. 159/2011, era entrato in vigore il 13.10.2011 per cui non poteva applicarsi il richiamato art. 39; ancora, rigettava il difetto di legittimazione attiva della essendo stata prodotta la Gazzetta Ufficiale del Controparte_1
25.7.2013 dalla quale risultava la cessione dei crediti da parte della
[...]
alla Controparte_7 CP_3 ON [...]
. Accoglieva, invece, la doglianza formulata dalla società e, CP_3 CP_2 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 144/2014, avendo ad oggetto la medesima somma ingiunta con decreto n. 255/2013.
Nel merito, il Tribunale dichiarava pienamente valida la fideiussione rilasciata dagli opponenti e accertava l'adempimento degli obblighi informativi in capo alla
Banca, considerando peraltro che gli stessi non avevano in alcun modo dimostrato il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita. Quanto alla ricostruzione dei rapporti dare e avere tra le parti, il Giudice recepiva interamente le conclusioni del CTU e, in particolare, rideterminava il saldo del conto corrente n.
00126 (con una differenza a favore del correntista pari ad € 22.136,68), applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo la CMS, e rideterminava il saldo del conto corrente n. 00726 espungendo la CMS (con una differenza a favore del correntista pari ad € 1.329,40).
Avverso la suddetta sentenza, proponevano , Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione del 25.10.2019. Si costituiva ritualmente Parte_3 [...]
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
In data 27.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
In primo luogo, devono essere vagliate le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti, con i primi tre motivi di appello, già peraltro proposte in primo grado negli stessi termini.
Con il primo motivo, relativo all'eccepito difetto di legittimazione passiva degli appellanti fideiussori, deve rilevarsi che correttamente il Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni, considerando che l'Amministrazione Giudiziaria non determina la cessazione dell'attività di impresa. Contrariamente all'assunto degli appellanti, la confisca della società debitrice principale non immuta la sua natura, che sempre
5 società commerciale di capitali esercente attività di impresa rimane, né consta che l'attività di impresa sia stata soppressa o sia cessata.
Con il secondo motivo, gli appellanti sostanzialmente deducono il difetto di legittimazione attiva della contestando, più specificamente, Controparte_1
l'omessa prova della qualità di BCC Gestione Cediti di procuratrice con rappresentanza della e la qualità di quest'ultima di cessionaria da ON
. Controparte_7
Ebbene, risulta dalla produzione versata dalla appellata sin dal primo grado, riassuntivamente, che (parte attiva sia dei conti Controparte_8
correnti che dei contratti di fideiussione) ha ceduto con atto del 28.6.2013 a
[...]
tutte le proprie attività e passività Controparte_9 ON
costituenti azienda bancaria, giusta l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in n. 87 del 25.7.2013.
ha ceduto al Controparte_10
Fondo Temporaneo Credito cooperativo ( in bocco i propri crediti e attività CP_11
inerenti l'azienda bancaria, con contratto di cessione del 29.11.2016, giusta la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 17.12.2016.
Il FTCC con procura del 1.°2.2017 conferisce a l'attività, Controparte_1
dettagliatamente descritta, di gestione e recupero crediti nei confronti di tutti i soggetti a qualsiasi titolo obbligati nei confronti dello stesso Fondo, ivi compresi i fideiussori.
Sia pure attraverso il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo (costituito a mente della L. 49/2016 che prevede che, durante la fase di costituzione del Gruppo Contr Bancario Cooperativo e sino alla data di adesione allo stesso, le aderiscano ad un Fondo temporaneo, con l'obiettivo di favorire processi di consolidamento e di concentrazione), la successione di questi atti come brevemente riassunta (si rinvia per i dettagli alla produzione di primo e secondo grado di appare Controparte_1
sufficiente sia per chiarire la legittimazione sostanziale della e per ON
Contr Contr essa di (di seguito ), sia per chiarire la posizione di Controparte_1
di procuratrice speciale.
6 E' appena il caso di notare che involgendo queste eccezioni i profili della legitimatio ad causam e ad processum, non vi sono preclusioni per le produzioni documentali, trattandosi di questioni comunque rilevabili d'ufficio.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia escluso che Contr la , costituitasi tardivamente, sia incorsa in decadenze, in quanto l'opposta non ha proposto domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto. Sul punto, va solo Contr brevemente osservato che ha dedotto e fatto valere clausole contrattuali, contenute nei contratti (come osserva del resto la parte appellante nel formulare il Contr motivo); in tal modo, non ha introdotto eccezioni in senso stretto, men che meno domande riconvenzionali, ma mere difese fondate sui contratti di fideiussione, posti a fondamento delle domande. Sicché anche questo motivo resta privo di fondamento.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha dichiarato la nullità, sollevata solo con le comparse conclusionali, delle fideiussioni in quanto contenenti clausole predisposte secondo lo schema ABI e come tali nulle poiché restrittive della concorrenza. Sul punto, deve rilevarsi, intanto, che secondo i consolidati principi enunciati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali,
“nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
26242).
7 La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nel corso delle comparse conclusionali in primo grado, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi - ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'Associazione Bancaria che avrebbero dovuto concorrere a formare CP_12
oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dall'appellante.
A ciò si aggiunge che, segnatamente, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003; il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre le fideiussioni prestate risale al 2006.
Sicché, restava onere a carico degli appellanti (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte, nuovamente in modo costante, ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema
ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti
e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza
8 da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n.
1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dall'appellante.
Ne consegue che non può dirsi 'pacifica' la questione in ordine alla nullità della fideiussione per cui è causa, così dovendosi rigettare anche questo motivo.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha accolto l'eccezione di liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Sostengono, infatti, che la Banca fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita e che, in ogni caso, il rapporto di conto corrente veniva successivamente intrattenuto con l'Amministrazione Giudiziaria e che, pertanto, i fideiussori non potevano essere edotti circa il mutamento delle condizioni.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
(a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005, n. 10870).” (Cass. civ., sez. III,
3/11/2021, n. 31313; v. anche Cass. civ., sez. III, 13/03/2024, n. 6685).
I fideiussori hanno dedotto, a sostegno dell'eccezione di liberazione, che la banca avrebbe continuato a concedere credito alla correntista omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle condizioni economiche della e alla sua Controparte_2
capacità di onorare i propri debiti. Tali allegazioni in punto di fatto, neppure del tutto coincidenti con i presupposti elencati dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, nulla attestano riguardo alla conoscenza in capo alla banca del deterioramento delle condizioni economiche della correntista né alla concessione di credito pur a fronte di tale sopravvenienza.
9 Ora, l'art. 1956 c.c. dispone al 1° comma: “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ebbene, premesso che la norma richiede un aggravamento significativo e notevole delle condizioni della società va osservato che non si riscontra, nel periodo tra susseguente la stipula delle fideiussioni aggravamenti tali da rendere il soddisfacimento del credito più difficile;
peraltro, contrariamente a quanto previsto dai contratti di fideiussione (art. 5) non consta che i fideiussori si siano tenuti al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita né che abbiano chiesto alla banca informazioni sull'entità o altri profili dell'esposizione tempo per tempo.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c., rigetto corroborato dalla circostanza che nessuna prova era stata fornita circa una eventuale richiesta di informazioni da parte dei fideiussori. A ciò si aggiunga che la correttamente evidenzia la circostanza che l'Amministrazione CP_3
Giudiziaria non determina il venir meno della titolarità. Ciò rileva, a fortiori, ai fini della asserita mancata conoscenza, se si considera che era legato alla Parte_1
(come e emerge dai provvedimenti di sequestro e confisca) sicché, Controparte_2
quanto meno, da ciò consegue l'impossibilità di una loro condizione soggettiva di mancata conoscenza delle condizioni economiche della società.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, avendo accertato la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche, a cui si faceva riferimento nel contratto, non ha dichiarato la nullità dell'intero contratto. Inoltre, sostengono che da tale mancanza di forma scritta deriverebbe la nullità delle collegate aperture di credito in conto corrente. Anche tali doglianze sono infondate.
Va preliminarmente osservato che sono stati prodotti sia i contratti di conto corrente che i contratti di accensione delle fideiussioni oggetto posti a fondamento delle domande.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche nei contratti di conto corrente non
10 comporta l'invalidità dell'intero contratto né dei rapporti creditori derivanti dalle aperture di credito bancarie, accesi con separati contratti, contenenti le condizioni economiche del credito concesso. Correttamente, il Giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha provveduto ad applicare il tasso ex art. 117 TUB per il periodo – dal 01.04.2004 e fino al 21.09.2011 – in cui risultava mancante la pattuizione espressa. Mentre per il periodo successivo, stante l'espressa previsione convenzionale, ha applicato il tasso contrattualmente previsto. Parimenti, è priva di fondamento la censura circa la nullità della collegata apertura di credito, in quanto il consulente ha rilevato che proprio con i contratti di apertura di credito del
22.9.2011 sono state regolarmente pattuite tutte le condizioni economiche dei rapporti tra le parti. Correttamente poi il C.T.U. ha interamente espunto dal computo delle somme dovute la commissione di massimo scoperto, laddove ha ravvisato la nullità della pattuizione in difetto di previsione nei contratti delle condizioni per la sua applicazione (base di calcolo, tempi) (cfr. ex multis. Cass. 20.6.2022 n. 19825).
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_2 Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_13
avverso la sentenza n. 129/2019 pronunziata in data 25.3.2019 dal Tribunale di
[...]
Sciacca;
11 2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in Controparte_13
complessivi € 9.991,00 oltre accessori;
3) visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2064/2019, posta in decisione in data 27.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
BELICE (AG) in data 15/03/1942, (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], C.F._2 [...]
(C.F. ), nata negli STATI UNITI Parte_3 C.F._3
D'AMERICA in data 03/09/1965, con il patrocinio dell'Avv. FICANI
BALDASSARE e dell'Avv. VENZA GIUSEPPE ) PIAZZA C.F._4
GIUSEPPE RUSSO N°14 91028 PARTANNA;
Parte_4
( ) VIA GIORGIO LA PIRA, 4 92019
[...] C.F._5
SCIACCA; e con elezione di domicilio in via VIA CAPPUCCINI , 154/B 92019
1 SCIACCA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI LEGAMI ROSARIO e con P.IVA_1
elezione di domicilio in via . . presso il medesimo difensore
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_2
giudiziario.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 144/2014, emesso il 25.5.2014, su ricorso della
[...]
(per la Controparte_1 ON
), veniva ingiunto a ,
[...] Parte_2 Parte_5 Pt_1
, (fideiussori) e (debitrice principale),
[...] Parte_3 Controparte_2 il pagamento di € 137.274,44 oltre interessi.
Con diversi atti di citazione ritualmente notificati veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2014, dagli ingiunti che allo scopo convenivano in giudizio e per essa Controparte_4
la avanti al Tribunale di Sciacca. Specificamente: Controparte_1
chiedeva chiamare in causa l Parte_2 Controparte_5
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...]
organizzata; eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale a favore del foro erariale o a favore del foro speciale Legge 575/1965, il difetto di legittimazione attiva della il proprio difetto di legittimazione passiva per essere Controparte_1 stata la soggetta a confisca, la decadenza e l'inefficacia della CP_2
2 fideiussione sempre per effetto della detta confisca, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della Legge 575/1965 essendo stati i contratti sottoscritti, in data
22.9.2011, quando già la società era stata confiscata, nullità del decreto ingiuntivo per violazione del principio dell'ultra petitum, avendo la Banca ingiunto la somma di €
68.341,85 a carico della mentre la somma di € 137.274,44 nei Controparte_2
confronti dei fideiussori. Nel merito, la stessa contestava di non avere mai ricevuto gli estratti conto, le condizioni di contratto, il documento di sintesi, ha contestato che l'istituto non avesse fornito valida prova del proprio diritto di credito, essendosi limitata a depositare la certificazione ex art. 50 T.U.B. e non le condizioni generali relative al conto 01/01/126, né gli estratti conto ed i riassunti scalari relativi ai conti
01/01/126, 01/01/726, e i contratti di apertura di credito n. 000023255/001,
000023255/002 e 001127/012, né tantomeno della revoca degli affidamenti, ha contestato la capitalizzazione trimestrale ed il saggio di interessi ultra legale, la
Commissione di AS scoperto, la clausola di valuta in accredito ed in addebito, la nullità delle spese e commissioni non previste contrattualmente, il superamento del tasso soglia.
contestava l'esistenza stessa del credito, la violazione dell'art. Parte_5
1375 c.c. e 2 cost. con riferimento all'art. 1936, 1° c., 1937 c.c. e 1956 c.c., violazione degli artt. 42 e 54 del Dlgs, l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto fideiussorio, l'importo del credito e chiedeva chiamare in garanzia l'amministratore giudiziario.
eccepiva l'incompetenza funzionale, la mancanza dei requisiti di Parte_1 cui all'art. 50 TUB, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva, la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della Legge 575/1965, il difetto di legittimazione attiva, la nullità e/o inefficacia dei contratti stipulati in data
22.9.2011, la nullità, decadenza e/o inefficacia della fideiussione, ha contestato che l'istituto non avesse fornito valida prova del proprio diritto di credito, essendosi limitata a depositare la certificazione ex art. 50 T.U.B. e non le condizioni generali relative al conto 01/01/126, né gli estratti conto ed i riassunti scalari relativi ai conti
01/01/126, 01/01/726, e i contratti di apertura di credito n. 000023255/001,
000023255/002 e 001127/012, né tantomeno della revoca degli affidamenti, la capitalizzazione trimestrale ed il saggio di interessi ultra legali, la Commissione di
3 AS scoperto, la clausola di valuta in accredito ed in addebito, la nullità delle spese e commissioni non previste contrattualmente, il superamento del tasso soglia.
contestava il decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità e/o improponibilità della pretesa azionata,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
eccepiva il difetto di competenza del Giudice adito, il Parte_3
difetto di legittimazione passiva, la violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede, l'eccessivo ammontare del credito vantato.
In ognuna delle diverse opposizioni si costituiva la contestando ogni CP_3
avversa deduzione e chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Essendo stati riuniti i diversi procedimenti, veniva disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria e dichiarata improcedibile l'opposizione proposta da
[...]
per non avere introdotto la mediazione. La causa proseguiva nei confronti Pt_5
degli altri opponenti ed istruita attraverso apposita CTU tecnica-contabile.
Con sentenza n. 129 del 25.3.2019, il Tribunale, in accoglimento parziale delle pretese attoree, revocava il decreto ingiuntivo n. 144/2014, riconosceva un credito della nei confronti della di € 43.840,83 per Controparte_1 Controparte_2
il c.c. 01/01/00126 e condannava e Parte_2 Parte_3 Pt_1
a pagare, in solido, nella qualità di fideiussori, alla
[...] Controparte_1
nella qualità di procuratore di
[...] Controparte_6
, la somma di € 43.840,33 per il conto corrente n.01/01/00126 e di
[...]
€ 62.134,55 per il conto corrente n. 01/01/00726, oltre interessi convenzionale di mora dal 21.9.2011 e fino al soddisfo.
In motivazione, il Giudice di prime cure, prima di vagliare l'opposizione, ricostruiva i rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti del giudizio ed esaminava le eccezioni preliminari, in particolare: in merito alla decadenza di parte opposta, rilevava che dalla tardiva costituzione conseguiva l'improponibilità di domanda riconvenzionale ed eccezioni in senso stretto, che nel caso di specie non erano state formulate;
quanto al difetto di competenza, deduceva che il decreto di sequestro nei confronti della società correntista era del 23.12.2009 ma che il codice Antimafia,
4 ossia il D.lgs. n. 159/2011, era entrato in vigore il 13.10.2011 per cui non poteva applicarsi il richiamato art. 39; ancora, rigettava il difetto di legittimazione attiva della essendo stata prodotta la Gazzetta Ufficiale del Controparte_1
25.7.2013 dalla quale risultava la cessione dei crediti da parte della
[...]
alla Controparte_7 CP_3 ON [...]
. Accoglieva, invece, la doglianza formulata dalla società e, CP_3 CP_2 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 144/2014, avendo ad oggetto la medesima somma ingiunta con decreto n. 255/2013.
Nel merito, il Tribunale dichiarava pienamente valida la fideiussione rilasciata dagli opponenti e accertava l'adempimento degli obblighi informativi in capo alla
Banca, considerando peraltro che gli stessi non avevano in alcun modo dimostrato il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita. Quanto alla ricostruzione dei rapporti dare e avere tra le parti, il Giudice recepiva interamente le conclusioni del CTU e, in particolare, rideterminava il saldo del conto corrente n.
00126 (con una differenza a favore del correntista pari ad € 22.136,68), applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB ed espungendo la CMS, e rideterminava il saldo del conto corrente n. 00726 espungendo la CMS (con una differenza a favore del correntista pari ad € 1.329,40).
Avverso la suddetta sentenza, proponevano , Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione del 25.10.2019. Si costituiva ritualmente Parte_3 [...]
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
In data 27.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
In primo luogo, devono essere vagliate le eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti, con i primi tre motivi di appello, già peraltro proposte in primo grado negli stessi termini.
Con il primo motivo, relativo all'eccepito difetto di legittimazione passiva degli appellanti fideiussori, deve rilevarsi che correttamente il Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni, considerando che l'Amministrazione Giudiziaria non determina la cessazione dell'attività di impresa. Contrariamente all'assunto degli appellanti, la confisca della società debitrice principale non immuta la sua natura, che sempre
5 società commerciale di capitali esercente attività di impresa rimane, né consta che l'attività di impresa sia stata soppressa o sia cessata.
Con il secondo motivo, gli appellanti sostanzialmente deducono il difetto di legittimazione attiva della contestando, più specificamente, Controparte_1
l'omessa prova della qualità di BCC Gestione Cediti di procuratrice con rappresentanza della e la qualità di quest'ultima di cessionaria da ON
. Controparte_7
Ebbene, risulta dalla produzione versata dalla appellata sin dal primo grado, riassuntivamente, che (parte attiva sia dei conti Controparte_8
correnti che dei contratti di fideiussione) ha ceduto con atto del 28.6.2013 a
[...]
tutte le proprie attività e passività Controparte_9 ON
costituenti azienda bancaria, giusta l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in n. 87 del 25.7.2013.
ha ceduto al Controparte_10
Fondo Temporaneo Credito cooperativo ( in bocco i propri crediti e attività CP_11
inerenti l'azienda bancaria, con contratto di cessione del 29.11.2016, giusta la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 17.12.2016.
Il FTCC con procura del 1.°2.2017 conferisce a l'attività, Controparte_1
dettagliatamente descritta, di gestione e recupero crediti nei confronti di tutti i soggetti a qualsiasi titolo obbligati nei confronti dello stesso Fondo, ivi compresi i fideiussori.
Sia pure attraverso il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo (costituito a mente della L. 49/2016 che prevede che, durante la fase di costituzione del Gruppo Contr Bancario Cooperativo e sino alla data di adesione allo stesso, le aderiscano ad un Fondo temporaneo, con l'obiettivo di favorire processi di consolidamento e di concentrazione), la successione di questi atti come brevemente riassunta (si rinvia per i dettagli alla produzione di primo e secondo grado di appare Controparte_1
sufficiente sia per chiarire la legittimazione sostanziale della e per ON
Contr Contr essa di (di seguito ), sia per chiarire la posizione di Controparte_1
di procuratrice speciale.
6 E' appena il caso di notare che involgendo queste eccezioni i profili della legitimatio ad causam e ad processum, non vi sono preclusioni per le produzioni documentali, trattandosi di questioni comunque rilevabili d'ufficio.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia escluso che Contr la , costituitasi tardivamente, sia incorsa in decadenze, in quanto l'opposta non ha proposto domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto. Sul punto, va solo Contr brevemente osservato che ha dedotto e fatto valere clausole contrattuali, contenute nei contratti (come osserva del resto la parte appellante nel formulare il Contr motivo); in tal modo, non ha introdotto eccezioni in senso stretto, men che meno domande riconvenzionali, ma mere difese fondate sui contratti di fideiussione, posti a fondamento delle domande. Sicché anche questo motivo resta privo di fondamento.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha dichiarato la nullità, sollevata solo con le comparse conclusionali, delle fideiussioni in quanto contenenti clausole predisposte secondo lo schema ABI e come tali nulle poiché restrittive della concorrenza. Sul punto, deve rilevarsi, intanto, che secondo i consolidati principi enunciati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali,
“nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
26242).
7 La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nel corso delle comparse conclusionali in primo grado, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi - ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'Associazione Bancaria che avrebbero dovuto concorrere a formare CP_12
oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dall'appellante.
A ciò si aggiunge che, segnatamente, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003; il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre le fideiussioni prestate risale al 2006.
Sicché, restava onere a carico degli appellanti (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte, nuovamente in modo costante, ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema
ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti
e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza
8 da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n.
1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dall'appellante.
Ne consegue che non può dirsi 'pacifica' la questione in ordine alla nullità della fideiussione per cui è causa, così dovendosi rigettare anche questo motivo.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha accolto l'eccezione di liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Sostengono, infatti, che la Banca fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita e che, in ogni caso, il rapporto di conto corrente veniva successivamente intrattenuto con l'Amministrazione Giudiziaria e che, pertanto, i fideiussori non potevano essere edotti circa il mutamento delle condizioni.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
(a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005, n. 10870).” (Cass. civ., sez. III,
3/11/2021, n. 31313; v. anche Cass. civ., sez. III, 13/03/2024, n. 6685).
I fideiussori hanno dedotto, a sostegno dell'eccezione di liberazione, che la banca avrebbe continuato a concedere credito alla correntista omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle condizioni economiche della e alla sua Controparte_2
capacità di onorare i propri debiti. Tali allegazioni in punto di fatto, neppure del tutto coincidenti con i presupposti elencati dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore, nulla attestano riguardo alla conoscenza in capo alla banca del deterioramento delle condizioni economiche della correntista né alla concessione di credito pur a fronte di tale sopravvenienza.
9 Ora, l'art. 1956 c.c. dispone al 1° comma: “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ebbene, premesso che la norma richiede un aggravamento significativo e notevole delle condizioni della società va osservato che non si riscontra, nel periodo tra susseguente la stipula delle fideiussioni aggravamenti tali da rendere il soddisfacimento del credito più difficile;
peraltro, contrariamente a quanto previsto dai contratti di fideiussione (art. 5) non consta che i fideiussori si siano tenuti al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita né che abbiano chiesto alla banca informazioni sull'entità o altri profili dell'esposizione tempo per tempo.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c., rigetto corroborato dalla circostanza che nessuna prova era stata fornita circa una eventuale richiesta di informazioni da parte dei fideiussori. A ciò si aggiunga che la correttamente evidenzia la circostanza che l'Amministrazione CP_3
Giudiziaria non determina il venir meno della titolarità. Ciò rileva, a fortiori, ai fini della asserita mancata conoscenza, se si considera che era legato alla Parte_1
(come e emerge dai provvedimenti di sequestro e confisca) sicché, Controparte_2
quanto meno, da ciò consegue l'impossibilità di una loro condizione soggettiva di mancata conoscenza delle condizioni economiche della società.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, avendo accertato la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche, a cui si faceva riferimento nel contratto, non ha dichiarato la nullità dell'intero contratto. Inoltre, sostengono che da tale mancanza di forma scritta deriverebbe la nullità delle collegate aperture di credito in conto corrente. Anche tali doglianze sono infondate.
Va preliminarmente osservato che sono stati prodotti sia i contratti di conto corrente che i contratti di accensione delle fideiussioni oggetto posti a fondamento delle domande.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche nei contratti di conto corrente non
10 comporta l'invalidità dell'intero contratto né dei rapporti creditori derivanti dalle aperture di credito bancarie, accesi con separati contratti, contenenti le condizioni economiche del credito concesso. Correttamente, il Giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha provveduto ad applicare il tasso ex art. 117 TUB per il periodo – dal 01.04.2004 e fino al 21.09.2011 – in cui risultava mancante la pattuizione espressa. Mentre per il periodo successivo, stante l'espressa previsione convenzionale, ha applicato il tasso contrattualmente previsto. Parimenti, è priva di fondamento la censura circa la nullità della collegata apertura di credito, in quanto il consulente ha rilevato che proprio con i contratti di apertura di credito del
22.9.2011 sono state regolarmente pattuite tutte le condizioni economiche dei rapporti tra le parti. Correttamente poi il C.T.U. ha interamente espunto dal computo delle somme dovute la commissione di massimo scoperto, laddove ha ravvisato la nullità della pattuizione in difetto di previsione nei contratti delle condizioni per la sua applicazione (base di calcolo, tempi) (cfr. ex multis. Cass. 20.6.2022 n. 19825).
Conclusivamente, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_2 Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_13
avverso la sentenza n. 129/2019 pronunziata in data 25.3.2019 dal Tribunale di
[...]
Sciacca;
11 2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in Controparte_13
complessivi € 9.991,00 oltre accessori;
3) visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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