Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 9203
CASS
Sentenza 16 dicembre 2016

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Massime1

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., non opera quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Gip. (In motivazione, la Corte ha precisato che i vizi della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di appello sono censurabili nei limiti previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Minorata difesa e truffa online (Cass. 40045/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2023

    Anche nelle cd. truffe online può sussistere l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, abbia approfittato: in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Ciò peraltro non comporta affatto la generalizzazione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 9203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9203
Data del deposito : 16 dicembre 2016

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