Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., non opera quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Gip. (In motivazione, la Corte ha precisato che i vizi della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di appello sono censurabili nei limiti previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Minorata difesa e truffa online (Cass. 40045/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2023
Anche nelle cd. truffe online può sussistere l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, abbia approfittato: in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Ciò peraltro non comporta affatto la generalizzazione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 9203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9203 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
09203-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2318/2016 - Presidente - FRANCO FIANDANESE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - AN PRESTIPINO N.40159/2016 - GIOVANNA VERGA ANDREA PELLEGRINO CE TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA cui ricorso proposto da: CO US nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] RD NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] SOCIETA' AGRICOLA ALLEVATORI SRL avverso l'ordinanza del 14/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere AN PRESTIPINO;
sentite le conclusioni del PG dr. NC SALZANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle esigenze cautelari, nei confronti di CO IU, EL FR, EL NO, GU FR, CO IU, CO NO IL, CE AO, ER NT, RA RN GU e nei confronti della soc. Agirocola Allevatori s.r.l., con il rigetto nel resto dei ricorsi;
sentiti gli avv.ti Aldo Morlino in proprio e quale sostituto processuale dell'avv. Ludovico Laviani Mancinelli, in difesa dei EL e di CU NT cl 69; GI Di PI in difesa di CU NT cl. 77 e CU DA;
FR ZI in difesa di CU AT, CU SI e della S.A.D.A. s.r.l.; FR AM in difesa di GU FR;
FR AO GA in difesa dei CO;
LO DO in difesa di CE AO;
NT FR ZO in difesa di ER NT;
UA CC in difesa dello RA;
che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza dell'8 agosto 2016, il Gip del tribunale di Potenza rigettava la richiesta di : misure cautelari personali formulata dal PM in sede nei confronti di CU NT cl. 77, CU NT cl. 69, CU DA, CU SI, CO IU, EL FR, EL NO CO IU, CO NO, GU FR, CE AO, ER NT e RA RN GU, indagati, tutti, a vario titolo per numerosi fatti di reato contestati ai sensi all'art. 260 D.L.vo 3 aprile 2006 nr. 152 in collegamento con l'abusivo esercizio di un impianto di biogas gestito dalla Società Agricola Allevatori s.r.l. (d'ora in avanti SADA), amministrata, formalmente o di fatto, da CU DA, CU NT cl. 77 e CU AT;
e inoltre CU AT, CU NT (cl. 1977), CU DA, CU NT (cl. 1969) e CU SI, del reato di associazione per delinquere, finalizzata all'illecita gestione di rifiuti, e alla consumazione di truffe per conseguire indebite sovvenzioni pubbliche in relazione alla stessa attività (capo 1 dell'incolpazione provvisoria); CU NT cl. 77, CU NT cl. 69, CU DA e CU AT del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. in relazione all'effettivo conseguimento di erogazioni pubbliche per complessivi € 109.804,83, inducendo l'ente erogatore in errore con una serie di falsi documenti e di false dichiarazioni, oggetto di distinte contestazioni (non rilevanti ai fini cautelari); CU NT cl. 77, CU DA, CU AT, CU SI dei reati in materia di gestione di rifiuti, delle contravvenzioni edilizie, della contravvenzione di cui all'art. 658 cod. pen. e degli illeciti amministrativi per ciascuno di essi indicati ai capi 4,5, 6, 7, 8, 16, 20, 21 e 22 dell'incolpazione provvisoria.
2. Il PM aveva formulato le proprie richieste cautelari personali in relazione ai reati di cui all'art. 260 D.L.vo 152/2006, e in relazione ai reati di associazione per delinquere e truffa, per i quali il GIP riteneva però insussistente la gravità indiziaria.
3.Quanto alle concorrenti richieste di sequestro preventivo del PM, il GIP le rigettava per la parte relativa ai reati oggetto della valutazione dell'insussistenza della gravità indiziaria;
disponeva, però, il sequestro preventivo dell'impianto a biomasse gestito dalla SADA s.r.l. in relazione ai reati ambientali e in materia di rifiuti esclusi dalle richieste cautelari del requirente.
4. Come si è anticipato, i fatti di reato erano stati contestati in relazione alla gestione di una centrale a biomasse per una capacità di 350 KW, realizzata nel territorio del Comune di Picerno dalla Società Agricola di Allevatori srl., divenuta oggetto dell'attenzione degli investigatori per il sospetto che l'impianto venisse gestito con modalità illecite con la sistematica violazione della normativa sui rifiuti.
4.1. In particolare, l'impianto era stato oggetto di due determine dirigenziali della Regione Basilicata;
la prima, la nr. 43 del 26.1.2012, prevedeva l'utilizzo, nell'impianto di biogas, esclusivamente di biomasse aziendali (cioè prodotte dalla stessa SADA), al fine, si legge nel'ordinanza del gip a pag. 21, "di non incrementare il transito in loco di mezzi pesanti su un tratto di strada non idoneo"; la seconda, la nr. 63 dell'11.5.2012, autorizzava le emissioni atmosferiche ai sensi dell'art. 269 D.L.vo 152/2006. Il gip riteneva, in dichiarata coerenza con la testuale denominazione di "parere" della prima determina, che essa avesse un valore esclusivamente endoprocedimentale e che per verificare i reali termini dell'abilitazione dell'impianto, si dovesse far capo esclusivamente alla seconda, ritenuta estesa a qualunque biomassa, di provenienza anche extraziendale.
4.1.1. Indipendentemente dalla decisa affermazione che difettasse, nella specie, l'abusività dell'attività dell'impianto (pag. 20 dell'ordinanza), il Gip rilevava che non sarebbe stato possibile comunque ravvisare la sussistenza delle'elemento psicologico nelle condotte di reato comprese nelle richieste cautelari;
al riguardo, nell'ordinanza si ripercorrono le travagliate vicende amministrative e giudiziarie che avevano interessato l'impianto di biogas, il cui esercizio tra l'altro era stato dapprima sospeso per poi essere nuovamente consentito;
si analizza il testo di numerose intercettazioni telefoniche, per dedurne una serie di perplessità sulla congruenza del loro contenuto con le ipotesi accusatorie;
si sottolinea che tutti i conferimenti di biomasse da parte delle aziende terze erano regolarmente documentati, con la conseguente conclusione della buona fede di tutti gli indagati.
5. Decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Potenza, in parziale accoglimento dell'impugnazione, applicava nei confronti di CU AT, CU NT (cl. 1977), CU DA, CU NT (cl. 1969) e CU SI, la misura degli arresti domiciliari;
nei confronti di CO IU, EL FR, EL NO CO 1 IU, CO NO, GU FR, CE AO, ER NT e RA RN GU, la misura del divieto di dimora nelle località per ciascuno di essi indicate;
disponeva nei confronti di CU AT, CU DA, e CU NT e nei confronti della società Agricola srl il sequestro diretto e per equivalente fino alla concorrenza della complessiva somma di € 109.804,83, dei beni mobili ed immobili, dei conti correnti e delle partecipazioni societarie formalmente o di fatto riferibili agli stessi indagati, per intero o pro quota, da individuarsi a cura del PM anche in fase di esecuzione.
6. Nel provvedimento impugnato si procede dalla ricognizione dei contenuti normativi di interesse, sottolineandosi che ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 3.3.2011 n. 28, sono previste alcune precise condizioni per l'accesso dei produttori di energie rinnovabili agli incentivi disposti dalla stessa legge (in pratica il pagamento delle'energia prodotta a tariffe agevolate), una di carattere generale, e cioè che i rifiuti o i sottoprodotti per l'alimentazione degli impianti debbano essere reperiti attraverso la filiera "corta", cioè nel raggio di 70 km dall'ubicazione dell'impianto, l'altro riguardante gli impianti a servizio di un'azienda agricola, che debbono utilizzare solo biomasse provenienti dall'attività aziendale. Nell'ordinanza sono indicate (pag. 52), le falsità contenute nelle schede di caratterizzazione, in numerose relazioni tecniche, e nella descrizione del processo di trattamento, prodotte dagli indagati nel corso della procedura abilitativa all'esercizio dell'impianto al fine di simulare una situazione aziendale non corrispondente al vero come presupposto per l'alimentazione "autarchica" della centrale. In particolare, sarebbe emerso dagli accertamenti di polizia giudiziaria che la SADA disponeva di poco più di una decina di capi di suini, non dei 10500 dichiarati, e che alimentava in realtà l'impianto con scarti provenienti da aziende terze ubicate peraltro ad oltre 70 km di distanza.
6.1. Il tribunale passa poi all'esame del materiale intercettativo e dei controlli di polizia che dimostrerebbero comunque l'illecito trattamento come "rifiuti" degli scarti di aziende terze affluiti all'impianto, rilevando le "corrispettive" responsabilità tanto dei gestori dell'impianto (responsabilità per questo versante allargate oltre che al legale rappresentante della SADA, CU DA, anche agli altri CU, come compartecipi della di fatto della gestione, e al CU, e all'CO, per quanto formalmente il primo fosse un semplice dipendente della SADA, e il secondo un autotrasportatore di fiducia dei CU); che dei conferitori degli scarti, anche in questo caso allargando il quadro delle responsabilità soggettive oltre l'ambito "ufficiale" delle responsabilità gestionali all'interno delle ditte conferenti (come, ad es., nel caso del ER).. 7. Hanno proposto ricorso per cassazione personalmente o per mezzo dei propri difensori, tutti gli indagati interessati dalle misure cautelari, deducendo motivi per ciascuno di essi di seguito indicati:
1. RA Bern GU: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 260 D.L.vo 152/2006 in relazione all'art. 184 bis stesso D.L.vo.Carenza di gravità indiziaria per assenza del dolo. Carenza di motivazione in merito alla valenza a discarico della produzione documentale. Sarebbe anzitutto da ritenere legittimo l'impiego di sottoprodotti per l'alimentazione del generatore della SADA anche se provenienti da aziende terze. Peraltro, con specifico riferimento al pastazzo di agrumi, la sua classificazione come sottoprodotto sarebbe ormai sancita dalla Legge 98/2013, che sancirebbe la definitiva esclusione della sostanza dalla disciplina sui rifiuti. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'illiceità del conferimento della sostanza al digestore. Il contrario risulterebbe anzi documentalmente, avendo la ON JU stipulato con la soc. CO LU, in data 10 giugno 2015, un contratto denominato espressamente "contratto di fornitura di sottoprodotti di origine vegetale da impiegare nel processo di digestione aerobica per il recupero energetico del biogas". I documenti di trasporto che accompagnavano il prodotto al generatore, quindi non potrebbero considerarsi falsi. La mancata considerazione di questo dato documentale avrebbe poi fuorviato il significato attribuito dal Tribunale ad alcun conversazioni intercettate. Il Tribunale non avrebbe inoltre considerato che nelle condotte in contestazione mancherebbe del tutto il requisito dell'ingiusto profitto richiesto dalla norma incriminatrice, attesi gli irrisori compensi pattuiti per la cessione del "pastazzo" alla CO LU. b) difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato, al riguardo, i positivi profili personali del ricorrente, e la circostanza che l'impianto SADA è ormai da tempo sottoposto a sequestro. Non solo, ma la ditta ON JU avrebbe contattato, per la vendita del prodotto, un'altra centrale di biogas, 2 regolarmente autorizzata, ad ulteriore riprova dell'assenza di ogni pericolo di reiterazione dei reati.
2. ER NT: a) difetto di motivazione ex art. 606 lett. E) in relazione alla valutazione dell'ammissibilità dell'appello del PM. II PM non avrebbe fra l'altro interloquito, sotto il profilo della gravità indiziaria, sull'argomento dell'errore scusabile addotto dal gip. L'affermazione che si tratterrebbe di questioni in fatto e in diritto in gran parte comuni, non sarebbe affatto sufficiente. In punto di esigenze cautelari, la "richiesta" del PM era assolutamente generica. b) violazione di legge e difetto di motivazione sulla gravità indiziaria;
mancata valutazione di prove favorevoli, travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Dopo avere ricordato le argomentazioni del Tribunale specificamente riguardanti il ricorrente (pagg. 31 e ss), la difesa stigmatizza anzitutto il ricorso al "notorio", da parte dei giudici del riesame, in ordine alle modalità di trattamento del pastazzo di kiwi ai fini del suo successivo uso per l'alimentazione animale, e la conseguente deduzione del mancato rispetto della condizione prevista dall'art. 184 bis D. L. vo 152/2006. Più a monte, peraltro, la tipologia degli scarti forniti da ON JU non sarebbe stata, in realtà, mai accertata, dovendosi comunque escludere che la frutta trasformata comprendesse il Kiwi. Quanto ai documenti di trasporto che il tribunale ritiene (secondo la difesa erroneamente) falsificati, non sarebbero in alcun modo indicati, dal giudice del riesame, i dati di prova che dimostrerebbero il coinvolgimento del ER nella loro formazione, che sarebbe anzi positivamente escluso anche in ragione del suo ruolo concreto all'interno della soc. ON, come da visura camerale trascritta in ricorso. A titolo esemplificativo, nel ricorso è trascritto uno di questi DDT. L'affermazione della falsità dei documenti è contestata dalla difesa sulla base del contenuto del contratto di fornitura stipulato dall'impresa CO LU, amministrata da NT CU cl. '77, e la ON JU, che comproverebbe la trasparente destinazione finale del prodotto all'alimentazione della centrale a biomasse dei CU. Destinazione del tutto legittima, secondo la difesa, perché si sarebbe trattato di sottoprodotti sottratti alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Il Tribunale avrebbe ignorato, su questo come su altri aspetti significativi della vicenda processuale, il contenuto delle memorie difensive depositate ne I corso del procedimento di riesame. Alle pagg. 13 e SS. del ricorso, è trascritto integralmente il contenuto dell'intercettazione telefonica del 18/10/2015 tra il ER e CU NT;
secondo la difesa, il Tribunale avrebbe inoltre trascurato di considerare le specifiche obiezioni difensive sull'effettività della vendita del prodotto alla CO LU desumibile dalla conversazione. d) La motivazione sarebbe del tutto carente anche in ordine all'elemento psicologico del reato contestato al ricorrente. In ricorso (pagg. 30 e ss.), si contesta la congruenza, rispetto ai a parametri legislativi, dei criteri seguiti dal Tribunale per la classificazione come rifiuti degli scarti di origine animale (siero) o vegetale (pastazzo di agrumi, vinacce, grano alluvionato) forniti dalla ON alla CO LU. In sostanza, il Tribunale avrebbe ritenuto la qualificazione di rifiuti, e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ragione della destinazione degli scarti ad un impianto progettato per essere alimentato soltanto da scarti aziendali. e) La difesa contesta al riguardo l'affermazione del Tribunale secondo cui sul conferitore "esterno" di rifiuti graverebbe, un onere di accertamento dell'idoneità dell'impianto di trasformazione di biomasse, e ricorda le vicende amministrative che avevano interessato l'impianto, il cui esercizio era stato sospeso con ordinanza sindacale del 24/04/2015, poi però revocata con provvedimento del 25/05/2015. f) Quanto alle esigenza cautelari, la difesa deduce che il Tribunale avrebbe in sostanza surrettiziamente riferito al ricorrente valutazioni in realtà appropriate ad altri indagati, come, tra le altre, quella relativa alla spasmodica ricerca del conseguimento di ingiusti profitti con la movimentazione di enormi quantità di rifiuti. Il pericolo di reiterazione dei reati sarebbe escluso, peraltro, da un'altra circostanza non considerata dal Tribunale, cioè la cessazione dei rapporti tra la JU e la CO LU, sostituita da altra impresa esercente la trasformazione di biomasse, in regola con tutte le prescrizioni normative di settore. 3 GU FR: a) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell'ammissibilità dell'appello del PM. Il motivo è incentrato sulla genericità della richiesta di applicazione di misure cautelari personali da parte del PM, richiesta secondo la difesa priva di concrete indicazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di un soggetto, come il ricorrente, asseritamente coinvolto nei fatti come semplice magazziniere della Coop. Apofruit., 3 b) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità, nella specie, delle ipotesi di reato previste dal D.L.vo 152 2006. Il Tribunale avrebbe errato nel definire "rifiuto", anziché "sottoprodotto", lo scarto di "pastazzo di agrumi" conferito dalla Apofruit alla CO LU. Partendo dalla nozione di rifiuto accolta dall'art. 183 co 1 D.L.vo cit., come di "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", la difesa rileva che l'art. 185, nel testo modificato dall'art. 13 D.L.vo 3.12.2010 nr. 205, esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto "il materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" . In senso analogo si porrebbe l'art. 41 quater L.
9.8.2013 n. 98, che si riferisce tra l'altro specificamente al pastazzo di agrumi;
ma anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 61849 del 6 luglio 2012, che alla tab. 1A prevede espressamente il pastazzo di agrumi tra i sottoprodotti della trasformazione della frutta utilizzabili negli impianti a biomasse o a biogas "ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto". Al riguardo, la difesa rileva ulteriormente che sarebbe solamente assertiva l'affermazione del Tribunale secondo cui l'abusiva alimentazione del digestore con scarti non autorizzati, in quanto tali estranei alla dieta dell'impianto, potrebbe produrre un negativo impatto ambientale, con ricadute sulla salute umana. In ricorso (pag. 14 e ss.), è analizzata la conversazione telefonica intercettata il 3.12.2015 nel corso della quale il ricorrente, parlando con CU NT cl. '77, accenna al prodotto agrumicolo, in termini tali, secondo la difesa, da rivelare il convincimento degli interlocutori sull'innocuità della sua destinazione all'impianto a biogas. Peraltro, che non si trattasse di avviare rifiuti allo smaltimento, lo dimostrerebbe il regolamento contrattuale dei costi, accollati alla CO LU. Ciò comporterebbe l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui dovrebbe escludersi che il "pastazzo"conferito all'impianto costituisse sottoprodotto, ostandovi la previsione dell'art. 184 bis 1 comma lett. B) D.L.vo 152 2006. c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 256 e 260 D.L.vo 152 2006, 42 e 43 cod. pen. e difetto di motivazione sulla rilevanza penale delle condotte contestate anche sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo dei reati. La difesa parte dall'analisi dell'ART. 260 intitolato attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che al comma 1, che qui rileva, punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. d) Secondo la difesa gli elementi strutturali della norma non potrebbero affatto ritenersi sussistenti nel caso di specie, dal momento che i conferimenti della Apofruit si limitarono a due sole consegne di clementine e arance, peraltro per un prezzo del tutto irrisorio, difettando quindi tanto il requisito dell'ingiusto profitto che quello dell'abitualità della condotta illecita. In ogni caso, la difesa ribadisce l'assenza di poteri decisionali del ricorrente e deduce, a sostegno della dedotta illogicità della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato da parte del Tribunale, anche le travagliate vicende amministrative che avevano interessato l'impianto di trasformazione di biomasse dei CU. In subordine, la difesa sostiene che la norma incriminatrice applicabile alla condotta del GU sarebbe da individuare nella contravvenzione di cui all'art. 256 D.L.vo 152 2006, che punisce con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda, variabili in ragione della natura dei rifiuti chiunque effettua una attività di raccc'ta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, potendo al più addebitarsi al ricorrente l'omesso controllo del regime autorizzativo dell'impianto a biomasse dei CU. e) In punto di esigenze cautelari, la difesa rileva che la lapidaria motivazione del tribunale si sostanzierebbe nella solo assertiva considerazione secondo cui la misura in concreto disposta si renderebbe necessaria al fine di evitare la prosecuzione del proprio lavoro alle dipendenze della Apofruit, in quanto in tesi propizia alla consumazione di ulteriori reati della stessa specie. Sarebbe del pari censurabile, per la sua genericità e assertività, la valutazione del Tribunale secondo cui neppure l'avvenuto sequestro dell'impianto dei CU escluderebbe il pericolo di recidiva, dal momento che il ricorrente potrebbe realizzare le identiche condotte di reato "in luoghi e con modalità diverse da quelle attuali"; la realtà "processuale", rassegnerebbe invece 4 l'indissolubile connessione delle condotte di reato alle attività dei CU nel settore della trasformazione delle biomasse in energia.
4. EL FR e EL NO: a. violazione dell'art. 260 D.L.vo 152 2006 e difetto di motivazione sulla sussistenza degli estremi del reato. Il requisito "quantitativo" prescritto dalla norma incriminatrice sarebbe stato illegittimamente affermato dal Tribunale con riferimento alla raccolta complessiva di rifiuti operata dai CU per l'alimentazione del loro impianto, e sarebbe peraltro soltanto assertiva la valutazione della sistematicità della destinazione del siero conferito dai ricorrenti ad uso energetico, e non anche all'alimentazione degli animali dell'allevamento di suini della CO LU;
mancherebbe comunque nella condotta dei ricorrenti il requisito dell'abitualità, poiché in concreto risulterebbe dall' intercettazione del 30.12.2015, che i conferimenti di siero furono eccezionali ed occasionali, non potendosi tener conto dei progetti di futuri "scarichi" emergenti dalle conversazioni. Infine, il Tribunale non avrebbe motivato sul requisito dell'ingiusto profitto, che i termini degli accordi contrattuali tra i ricorrenti e il CU escluderebbero. b) Ma il Tribunale avrebbe errato anche nel considerare come rifiuti i quantitativi di siero conferiti ai CU. Si sarebbe trattato di scarti mai abbandonati, ma fin dall'origine destinati al riutilizzo, e per giunta non al riutilizzo energetico, come opina il Tribunale, ma all'alimentazione animale, come sarebbe dimostrato anche dallo scarico degli scarti presso la porcilaia gestita dall'azienda CO LU. In ogni caso, non potrebbe escludersi la qualificazione di "sottoprodotto" degli scarti sulla base di un assertivo giudizio prognostico sul negativo impatto ambientale dell'immissione del siero nel ciclo produttivo dell'impianto di trasformazione delle biomasse, in assenza di un qualunque supporto scientifico o empirico dell'affermazione. c) Del tutto carente sarebbe anche la motivazione del Tribunale sulle presunte esigenze cautelari, limitata alla valutazione che "nulla esclude infatti che condotte analoghe a quelle per cui si procede possano essere realizzate in luoghi e con modalità diverse da quelle attuali". Le lacune di un simile ragionamento tanto più andrebbero apprezzate, considerando che quella operata dai giudici del riesame è la prima valutazione del periculum libertatis, avendo in precedenza il gip escluso a monte la gravità indiziaria, senza quindi soffermarsi in alcun modo su aspetti social preventivi. Ma il Tribunale non avrebbe neanche considerato la possibilità di misure alternative al divieto di dimora, come, ad es. le misura interdittive previste dall'art. 290 cod. proc. Pen.
5. CU NT (cl. 69) a) Erronea applicazione dell'art. cod. proc. Pen. con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152 2006. La motivazione del tribunale sarebbe affetta da un vizio di fondo, consistente nell'avere qualificato come rifiuti i liquami prodotti dall'azienda suinicola del ricorrente non in virtù della loro natura intrinseca, ma per la successiva utilizzazione nell'impianto della SADA. Mancherebbe inoltre, nella condotta del ricorrente, il requisito dell'ingiusto profitto che concorre a strutturare la fattispecie incriminatrice, dal momento che il ricorrente, nell'esercizio della sua attività di allevatore, del tutto distinta dall'attività della SADA, aveva già ottenuto l'autorizzazione alla ferti-irrigazione del liquame aziendale mediante il medesimo meccanismo di pompaggio e scarico utilizzato per far confluire i liquami aziendali al digestore SADA, con i medesimi costi ed oneri aziendali. Più in generale, l'affermazione della gravità indiziaria sarebbe incomprensibile, considerando che il Tribunale non si sarebbe impegnato nell'analisi della sussistenza, nella specie, degli elementi costitutivi del reato. b). In punto di esigenze cautelari, il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con particolare riguardo alla dedotta enunciazione "collettiva" del periculum libertatis, valutato nei confronti del ricorrente senza l'autonoma considerazione della sua specifica posizione, accomunata senz'altro a quella degli altri CU nonostante la diversità dei rispettivi interessi aziendali. Anche la prognosi del pericolo di recidiva sarebbe affetta da tale inaccettabilità "promiscuità" di argomentazioni, come sarebbe evidente, tra l'altro, dall'inciso che sottolinea l'attitudine dimostrata "dai" CU a formare e fase uso di documenti falsi, condotta in nessun modo riferibile al ricorrente sulla base dei dati di prova analizzati dal Tribunale.
6. CU DA e CU NT cl. 77, con ricorsi separati ma con motivi largamente sovrapponibili: a) omessa motivazione sull'eccezione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata nell'interesse del ricorrente. In sostanza, secondo la difesa le modalità con cui sarebbe stata 5 realizzata la “remotizzazione" dell'ascolto delle conversazioni intercettate, avrebbero di fatto comportato il trasferimento dell'intero ciclo di registrazione e di ascolto presso gli impianti situati all'interno degli uffici della. guardia di Finanza, relegando il server della procura ad una sorta di mero "ponte" di trasmissione. Tanto si evincerebbe sia dal decreto di intercettazione del PM del 24.9.2015, che dal verbale delle operazioni. b) di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152 2006. La difesa rileva anzitutto che nel caso di specie non occorreva affatto l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 co 3 D.L.vo n. 387 2003, la cui necessità era stata esclusa dalla stessa Regione Basilicata con nota prot. N. 0113861/19 del 13.7.2006. Le considerazioni della difesa si soffermano, quindi, sul dato, sottolineato dal Tribunale, della presunta illegittimità dell'approvvigionamento esterno degli scarti destinati all'impianto di biogas, in contrasto con la determina dirigenziale nr. 43 del 26.1.2012 che aveva espresso favorevole sulla non assoggettabilità dell'impianto alla verifica di impatto ambientale (VIA) con la prescrizione che esso fosse alimentato con l'utilizzo esclusivo di biomasse aziendali. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti, che la determina era stata annullata dal TAR con sentenza del 18 Novembre 2015, e non potrebbe quindi tenersene conto. Ancora, la difesa contesta le valutazioni del Tribunale sul presunto superamento del limite di potenza compatibile con l'esonero dalla VIA, con ampio richiamo alle normative regionali e statali di settore, ma anche alla citata sentenza del TAR, integralmente trascritta per la parte di interesse. c) Sarebbe, ancora, erronea in diritto la qualificazione di rifiuti affermata dal tribunale con riferirnento agli scarti conferiti all'impianto dalle aziende coinvolte nel procedimento, in ragione, non della loro natura intrinseca, ma dell'illegalità del loro riutilizzo in un impianto non a norma. Secondo la difesa, anche alla luce delle previsioni della tabella 1° del decreto del ministero dello Sviluppo del 6.7.2012, le norme di riferimento per le qualificazioni rilevanti in tema di gestione dei rifiuti, sarebbero quelle degli artt. 183, e 184 bis D.L.vo 152 2006, dalle quali si desumerebbe che gli scarti conferiti all'impianto sarebbero da qualificare come sottoprodotti sottratti alla disciplina della parte quarta del citato D.L.vo d) Difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di traffico illecito di rifiuti. La complessità della normativa di settore, e la tormentata successione degli atti amministrativi relativi all'impianto, escluderebbero comunque l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152 2006. e) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'imputazione ex art. 640 bis cod. pen.; erronea applicazione degli artt. 7 e 8 DM Ministero Sviluppo del 6.7.2012 e dell'art. 24 D.lgs 28 2011. La difesa ricorda che l'imputazione è nata dall'accesso della SADA ai meccanismi di incentivazione degli impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili previsti dall'art. 24 DLgs 28/2011 e si impegna in un'accurata analisi delle norme di riferimento per concludere che risulterebbe evidente che "la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE alla SADA sia stata valutata ed erogata anche e soprattutto sulla scorta di quanto comunicato da quest'ultima al gestore, con ultima comunicazione in Marzo 20105, ossia in epoca precedente al provvedimento di accoglimento nonché alla stipula del contratto, venendo così meno ogni ingannevole dichiarazione". Nelle valutazioni del caso inciderebbe a favore del ricorrente anche il disposto dell'art. 42 D.lgs 28 2011, che regola il sistema di controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni. f). Infine, anche in punto di esigenze cautelari la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe assolutamente carente. Le valutazioni del Tribunale sarebbero infatti meramente congetturali ed ipotetiche, in contrasto con gli stringenti criteri di valutazione imposti dall'attuale formulazione dell'art. 274 cod. proc. Pen. come modificato dalla L. 47/2015; in particolare, il Tribunale non avrebbe motivato sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, riferendo il rischio ad una mera potenzialità di reiterazione di reati della stessa specie e avrebbe illogicamente svalutato la circostanza che l'impianto di trasformazione di biomasse gestito dai CU è stato posto sotto sequestro, non potendo ammettersi l'agevole realizzazione di altri impianti per mezzo dei quali sarebbe possibile la continuazione dell'attività di illecita gestione di rifiuti. In sostanza, i giudici del riesame avrebbero finito con l'ancorare il giudizio di pericolosità al solo fatto storico del reato già commesso, con una prognosi contraddittoriamente rivolta al passato. Analoghe considerazioni varrebbero anche per il pericolo di inquinamento probatorio ipotizzato dal tribunale in riferimento alla rilevata attitudine dei CU di fare uso di documenti falsi. In questo caso, la concretezza e l'attualità del pericolo sarebbero escluse dalle attività di indagine mirate all'acquisizione di ogni 6 documento o elemento utile attraverso perquisizioni e sequestri;
la difesa, cita al riguardo Cass. Sez. III 15.3.2016 nr 10784 e sez. VI n. 5533 del 10.2.2016, dove l'affermazione che il pericolo di inquinamento probatorio debba essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite. g. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt. 640 bis e 640 quater cod. pen., come ovvia conseguenza logica della dedotta assenza di gravità indiziaria per tutti i reati in contestazione.
7. CO IU a) Nullità del procedimento di riesame nei confronti del ricorrente per mancata notifica dell'avviso dell'udienza del 13.9.2016 al difensore di fiducia;
a sostegno dell'eccezione di nullità è citata in ricorso Cass. Sez. un. 26.3.2015 nr. 24630. b) Difetto di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione tanto della gravità indiziaria che delle esigenze cautelari. La condotta del ricorrente non potrebbe essere valutata in riferimento all'attività dei CU, lecita o meno che fosse;
i sottoprodotti di origine vegetale sarebbero stati legittimante trasportati, in quanto rifiuti non pericolosi;
il ricorrente non poteva sapere se i CU fossero in regola con l'attività di trasformazione di biomasse, e la buona fede del ricorrente sarebbe dimostrata anche dall'emissione di regolari fatture per il trasporto, mentre le intercettazioni non si ricaverebbero in realtà indicazioni contrarie. c. violazione di legge e difetto di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari;
il tribunale non avrebbe considerato l'impossibilità di reiterazione dei reati dipendente dal sequestro dell'impianto dei CU;
mentre il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe escluso dai risultati delle indagini fin qui svolte.
8. CE AO a) Erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. Pen. in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152 2006. Alla stregua di un primo rilievo difensivo, la misura cautelare sarebbe stata applicata per un fatto diverso da quello contestato, perché il Tribunale avrebbe considerato una destinazione soltanto parziale del siero conferito dall'azienda del CE alla SADA all'alimentazione dell'impianto biomasse, mentre l'accusa ipotizzava l'esclusiva destinazione degli scarti all'impianto. In ogni caso, sarebbe illogica la valutazione della gravità indiziaria considerando che l'attività di vendita del prodotto sarebbe perfettamente lecita, mentre la consapevolezza del ricorrente della sua successiva destinazione all'alimentazione del generatore non potrebbe trarsi dalla conversazione tra lo stesso ricorrente e CU AT dell'8.3.2016, che rivelerebbe, al più, un'istigazione a delinquere non accolta. Il tribunale avrebbe inoltre erroneamente considerato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, difettando nella condotta del CE sia il requisito dell'abitualità che della gestione di un ingente quantitativo di rifiuti, che, infine, del perseguimento di un ingiusto profitto. b) Difetto di motivazione sulle esigenze cautelari. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente rispetto al requisito della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Inoltre, dal momento che l'ordinanza impugnata si pone come provvedimento genetico originario della misura cautelare, esso avrebbe dovuto contenere un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari mentre la motivazione si risolverebbe in semplice parafrasi dell'impugnazione del pubblico ministero.
8. CU AT e SI CU a) Violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152 2006. La difesa contesta, anzitutto la conclusione del tribunale circa l'illegittimità dell'esercizio dell'impianto derivante dall'utilizzazione di scarti di aziende terze. La difesa rileva che la capacità di generazione dell'impianto è compatibile con la procedura semplificata di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. 380 2001; e aggiunge che solo questo sarebbe il requisito dell'esonero dalla VIA, non essendo prevista dalla normativa di settore la provenienza esclusiva delle biomasse dall'attività aziendale. Sotto altro profilo, sarebbe erronea in diritto l'affermazione del Tribunale secondo cui il presunto utilizzo illegale del digestore refluirebbe sulla qualificazione degli scarti impiegati per la sua alimentazione, riconducendoli alla categoria dei rifiuti anziché a quella dei sottoprodotti. Il materiale impiegato risponderebbe comunque ai requisiti previsti dall'art. 183 comma 1 letta g) del citato D.L.vo, soddisfacendo le condizioni e i criteri di classificazione come sottoprodotto di cui al successivo art. 184 bis, commi 1 e 2. Non sarebbe poi provata, e 7 sarebbe comunque illogica, la destinazione all'alimentazione di suini di enormi quantitativi di siero proveniente da caseifici compiacenti, la cui immissione nel ciclo produttivo del generatore ne avrebbe compromesso la funzionalità. Al riguardo, la difesa cita l'allegata relazione di parte del prof. Ragazzoni e le attestazioni contenute nel verbale della G.d.F. del 25.8.2016. b) difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152 2006. I giudici del riesame avrebbero infatti illogicamente trascurato la complessità delle vicende amministrative che avevano interessato l'impianto; e avrebbe trascurato che la SADA aveva pur sempre comunicato all'Ufficio Compatibilità ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata, con nota del 24.4.2015, che le biomasse impegnate nell'impianto sarebbero state acquisite anche presso terzi. Non solo, ma obbedendo ad evidenti ragioni di trasparenza, CU NT, a seguito delle contestazioni dell'ufficio antifrode, aveva modificato la prassi delle triangolazioni in virtù della quale le biomasse destinate all'impianto viaggiavano con documenti di trasporto intestati alla CO LU anziché alla SADA;
infine, l'autorizzazione regionale agli scarichi atmosferici del 15.5.2012, prevedeva espressamente l'utilizzo di biomasse esterne. c) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. In sintesi, le argomentazioni del Tribunale sarebbero viziate da un'erronea lettura dell'art. 24 D.L.vo nr. 28 2011, che secondo la difesa non subordinerebbe gli incentivi al requisito della filiera corta o a quello della esclusiva provenienza aziendale delle biomasse, che costituirebbero, piuttosto, soltanto criteri per l'individuazione della tariffa (agevolata) applicabile. Nella specie, la tariffa applicata alla SADA sarebbe stata determinata sulla base di una corretta rappresentazione delle modalità operative dell'impianto, previamente comunicate al G.S.E. nel Marzo del 2015. d) Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari. Le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza del periculum libertatis, sarebbero soltanto apodittiche e assertive essendo mancata la necessaria indagine sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva nei termini stringenti imposti dalla recente novellazione dell'art. 274 cod. proc. Pen., ed essendo peraltro le conclusioni del tribunale in aperto contrasto logico con l'avvenuta sottrazione dell'impianto alla disponibilità degli indagati. Tanto più tali considerazioni varrebbero Riguardo alla posizione di SI CU, protagonista minore della vicenda processuale, rispetto al quale il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato l'episodio dell'incendio di una roulotte, avulso dal contesto dei fatti di truffa e di illecita gestione dei rifiuti. Altrettanto apoditticamente sarebbe stato affermato dal Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio. Le carenze motivazionali del provvedimento impugnato si rifletterebbero anche sulla concreta scelta della misura, non essendo dato comprendere la ragione del diverso trattamento riservato agli indagati sottoposti al divieto di dimora. Ancora, il provvedimento impugnato, in quanto originariamente genetico della misura cautelare, difetterebbe del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, essendo appiattito sulle indicazione dell'appello del PM. e) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione del sequestro preventivo, questione direttamente collegata alle valutazioni difensive sull'inesistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen.
9. CO IU e CO NO IL a) Violazione di legge ex art. 606 lett. C) doc. proc. Pen., in relazione agli artt. 310 e 581 cod. proc. Pen., per la mancata declaratoria dell'inammissibilità dell'appello del PM. La difesa rileva che l'impugnazione del requirente indugiava sulle posizioni dei CU e del CU, senza in alcun modo interloquire su quelle degli altri indagati, nemmeno il nome dei CO comparendo nel contesto dello svolgimento argomentativo dei motivi di appello. A sostegno delle proprie deduzioni sul punto, la difesa cita Cass. Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013 Cc. (dep. 07/01/2014) Rv. 257772 Imputato: Clema, secondo cui l'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante). 8 b) Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. Pen., risultando il vizio sia dal testo del provvedimento impugnato che dagli atti specificamente indicati in ricorso (intercettazioni delle ore 16,30,03 del 16.12.2015 e delle ore 12.18.42 del 22.12.20105; annotazioni di PG del 14 e del 22.Gennaio 2015 e DDT allegati;
esiti della perquisizione eseguita il 25.8.2016. Nel ricorso si premette il riferimento alle pagine dell'ordinanza del riesame in cui è affrontata la posizione dei due CO. Il Tribunale (pagg. da 40 a 43), ricorda il contenuto della conversazione (RIT 432/2015 n. 5925) intercettata tra CO IU e CU NT, nel corso della quale il primo si rivolgeva al suo interlocutore dicendosi interessato a ricevere il loro servizio, espressione ritenuta dai giudici territoriali indicativa della reale natura dei rapporti tra le parti, non riconducibile allo schema della vendita, che nella specie avrebbe avuto ad oggetto un quantitativo di pastazzo di agrumi. La conclusione del tribunale è che i due CO avessero piuttosto la volontà di disfarsi del prodotto, avviandolo allo smaltimento attraverso l'impianto dei CU, ciò che consentiva di qualificare l'oggetto della trattativa come rifiuto. Tali conclusioni sarebbero autorizzate, secondo il tribunale, anche dagli esiti dei servizi di osservazione predisposti dagli inquirenti sui movimenti di merce dalla SU alle aziende gestite dai CU. A seguito di un controllo era infatti emerso che un carico di pastazzo di agrumi proveniente dalla SU, trasportato con un mezzo utilizzato dai CU, era accompagnato da un DDT recante la dicitura "per uso energetico", per quanto risultasse destinato alla CO LU (e non alla SADA, società che gestiva l'impianto di biogas). Se ne poteva dedurre, secondo il Tribunale, che i due CO erano ben consapevoli di smaltire irregolarmente rifiuti, fatti passare come sottoprodotti con un documento di viaggio falso, per evitare i maggiori costi necessari per la gestione legale dei rifiuti. Al riguardo si rileva in ricorso: -che le conversazioni intercettate dimostrerebbero in realtà la conclusione di un contratto di vendita, tra l'altro per il riferimento degli interlocutori al prezzo del prodotto (ma quanto riportato a pag. 12 del ricorso sembrerebbe smentirlo); -che l'affermazione della falsità dei DDT che accompagnavano i trasporti, è smentita dal tenore letterale dei documenti, recanti la corretta indicazione della natura del carico e la sua destinazione ad uso energetico, ma anche dai documenti fiscali emessi dai ricorrenti a seguito dell'operazione, acquisiti per mezzo della perquisizione del 25.8.2016; c) violazione di legge per inosservanza dell'art. 273 cod. proc. Pen., per il reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152/2006, e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riguardo alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria sotto il profilo della ritenuta sussistenza del dolo generico dei ricorrenti, in quanto consapevoli di concorrere nella gestione abusiva di sostanze conosciute come rifiuti. L'effettiva qualità di sottoprodotto del pastazzo di agrumi risulterebbe dalle annotazioni di pg del 21 e del 22 gennaio 2016 e dalle conversazioni intercettate;
se ne ricaverebbe, infatti, in sostanza, che le caratteristiche del prodotto venivano considerate in conformità alla loro natura originaria e alla provenienza agricola. Non solo, ma il pastazzo di agrumi non costituirebbe rifiuto, per espressa disposizione legislativa, nemmeno quando destinato ad uso energetico, tanto essendo previsto, in particolare, dall'art. 41 quater D.L. 21.6.2013 nr. 69, convertito in L.
9.8.2013 n. 98, che rinvia alla successiva emanazione di un decreto la legittimazione della produzione, commercializzazione e dell'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Del tutto illogicamente il Tribunale avrebbe inoltre affermato la consapevolezza da parte dei ricorrenti, dell'esercizio abusivo del digestore dei CU. I ricorrenti ricordano in proposito l'argomentata tesi contraria del Gip, il tenore dell'autorizzazione agli scarichi atmosferici, e la stessa complessità della normativa di riferimento. Né potrebbe ritenersi decisiva la triangolazione dei rapporti tra la SU, la CO LU e la SADA, mentre l'utilizzazione del DDT anziché del formulario dei rifiuti sarebbe del tutto legittima, considerata la natura di sottoprodotto del carico. d) Violazione di legge in punto di valutazione delle esigenze cautelari, e difetto di motivazione ancho in relazione all'omesso esame della memoria depositata dalla difesa all'udienza del 13.9.2016, con la quale si sottolineava, tra l'altro, come fattore ostativo all'applicazione di misure cautelari personali, il presumibile contenimento della pena che potrebbe essere determinata all'esito del giudizio entro i limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Peraltro, il Tribunale avrebbe in sostanza "esteso" ai ricorrenti le valutazioni sulla gravità dei fatti e sulla reiterazione dei reati formulate nei confronti dei CU. 9 Anche il giudizio prognostico sul pericolo di recidiva sarebbe stato formulato dal Tribunale in termini illogici e soltanto assertivi, in contrasto con la penetrante indagine richiesta sulla concretezza e attualità del pericolo, soprattutto a seguito della novità introdotte in tema di applicazione di misure cautelari, dalla Legge 47/2015. Non risponderebbe infine ai criteri di adeguatezza e proporzionalità che devono presiedere all'applicazione di ogni misura cautelare, la scelta della misura del divieto di soggiorno eccessiva rispetto alle concrete esigenze social preventive ravvisabili nel caso di specie, e ingiustamente penalizzante per il sacrificio degli interessi di lavoro dei ricorrenti. 10) SADA s.r.l.: vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 bis cod. proc. Pen. e 322 ter 640 bis cod. pen., con riferimento alla conferma del sequestro preventivo eseguito nei confronti della stessa società. Il Tribunale non avrebbe in realtà individuato alcuna concreta indicazione di prova circa gli artifici e raggiri che sarebbero stati posti in essere dagli amministratori della società per ottenere l'accesso al regime delle incentivazioni previsto per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Tanto risulterebbe anche dal tenore del contratto stipulato dalla SADA con il GSE e dal contenuto dell'autorizzazione all'emissione di scarichi atmosferici rilasciata dalla Regione Basilicata con determina dirigenziale nr. 630/20102, desumendosene, in sostanza, secondo la difesa, il superamento della limitazione agli scarti della produzione aziendale delle biomasse utilizzabili per l'alimentazione del digestore;
tanto sarebbe desumibile anche dall'art. 8 del DM 6.7.20102, e inoltre, dalla circostanza che le modalità di alimentazione dell'impianto erano state portate a conoscenza del GSE. Infine, le valutazioni del tribunale sarebbero fondate su un'errata lettura dell'art. 24 D. L.vo 2011 nr. 28, che non subordinerebbe affatto gli incentivi alla produzione "autoctona" delle biomasse o alla filiera corta, elementi semmai rilevanti solo ai fini della concreta determinazione della tariffa applicabile. Mancherebbe comunque nel provvedimento, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari prescritto per qualunque provvedimento originariamente genetico di una misura cautelare. Considerato in diritto 1. Va anzitutto rilevata la manifesta infondatezza delle censure difensive dirette ad insidiare l'atto propulsivo del procedimento di riesame e le valutazione del Tribunale della Libertà sulla sua ammissibilità. Il Gip aveva rigettato in toto l'impostazione accusatoria rispetto ai reati interessati dalle richieste cautelari del requirente, escludendo in radice la gravità indiziaria. Il Pm ha dedotto, con l'atto di appello, l'erronea valutazione dei termini del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto di biogas, deducendo in sostanza una questione in diritto alla risoluzione della quale si lega, in definitiva, almeno in parte, anche la valutazione dell'elemento soggettivo dei reati, richiedendosi l'indagine sull'effettiva complessità dei contesti normativi di riferimento e sulla effettiva ripercussione delle vicende amministrative e giudiziarie che hanno interessato l'impianto di biogas, sulla buona fede degli indagati. In questa ottica, non può tacersi che il PM ha anche contestato, in sostanza, la tranquillante spiegazione offerta dal gip del contenuto delle conversazioni intercettate, ciò che riverbera, intuitivamente, sulla valutazione degli aspetti soggettivi dei reati. Ciò senza dire che le deduzioni difensive sul punto appaiono esse stesse genericamente argomentate, non soffermandosi in nessun modo sui contenuti letterali dell'appello e sugli incisi dai quali dovrebbe desumersi l'assoluta genericità dell'impugnazione cautelare rispetto al costrutto motivazionale dell'ordinanza di rigetto del gip.
1.1. Nelle censure difensive compare anche la deduzione della carente motivazione dell'originaria richiesta cautelare del PM, ma va al riguardo ricordato che non è nulla né inesistente la richiesta del P.M. affetta da vizi motivazionali o, corredata da motivazione meramente apparente, poiché tali irregolarità sono testualmente previste dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., come causa di nullità, non di inesistenza, ed esclusivamente in riferimento a provvedimenti del giudice (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36422 del 30/04/2014 Cc. (dep. 29/08/2014) Rv. 259937; vedi anche, Cass. N. 34201 del 2009 Rv. 244905, dovendosi peraltro anche a questo riguardo ripetere il rilievo della sostanziale assertività delle deduzioni difensive.
1.1.1. In punto di esigenze cautelari, poi, le deduzioni difensive anche sotto questo profilo intese a denunciare l'inammissibilità dell'appello, si rivelano assai poco perspicue, dal momento che il profilo della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria ha precluso, com'è ovvio, nelle 10 valutazioni del Gip, qualunque approfondimento del periculum libertatis (nel senso che non possa ritenersi l'inammissibilità dell'appello del PM rispetto agli aspetti della richiesta cautelare per i quali sia mancata qualsiasi valutazione da parte del G.I.P., cfr. Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013 Cc. (dep. 07/01/2014) Rv. 257772). In definitiva, per aprire la strada alla valutazione delle esigenze cautelari, il PM non poteva e non doveva fare altro, nella specie, molto più che riproporre il pregiudiziale tema della gravità indiziaria.
2. Poco più che "accademici" sono i rilievi difensivi sul difetto di autonoma valutazione dei presupposti per l'adozione di misure cautelari da parte dello steso Tribunale del riesame. Va rilevato, in fatto, che l'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata ha una sua evidente organicità, contenendo una rielaborazione sistematica di tutti i temi dell'accusa, e già per ciò stesso sfuggirebbe alle censure difensive di acritico appiattimento sulle'originaria richiesta cautelare del PM, non potendosi certo equiparare l'autonoma valutazione alla valutazione critica o (almeno parzialmente) difforme. Senza dire che le difese non si preoccupano nemmeno di mettere a confronto i dati testuali dei due atti per dedurre specifiche sovrapposizioni nel loro complesso significative del carattere "servile" dell'ordinanza di riesame.
2.1. Ma è vero anche e soprattutto, che i giudici territoriali effettuano un approfondito esame di tutti gli aspetti della vicenda processuale, con un'analisi meditata dei contesti normativi di riferimento e delle risultanze istruttorie, talché anche sotto il profilo "contenutistico" le censure difensive si rivelano alquanto avventurose (Nel senso che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28979 del 11/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267350).
2.2. Peraltro, le superiori considerazioni partono dall'ipotesi di lavoro della difesa dell'applicabilità al Tribunale del riesame, quando sia ad esso riferibile l'originaria adozione del provvedimento cautelare, della disposizione dell'art. 292 cod. pen. nel nuovo testo introdotto dalla L. 47/2015, che però ha carattere eccezionale. Nella vicenda processuale che origina da un provvedimento di rigetto, da parte del Gip, della richiesta cautelare del PM., e si conclude con l'accoglimento della richiesta in sede di riesame, il requisito dell' "autonoma valutazione" mantiene il suo punto di riferimento e la sua ("autonoma") rilevanza processuale solo nel provvedimento del gip;
una "successione" di autonome valutazioni non è prevista. Rispetto all'ordinanza del Tribunale del riesame può porsi soltanto il problema dei vizi della motivazione censurabili ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. Pen., nel confronto diretto con il provvedimento impugnato mediato dalle ragioni e dall'ambito devolutivo dell'impugnazione.
3. Infondata è anche la questione preliminare dell'inefficacia delle misure cautelari personali disposte dal Tribunale a causa del mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Sul punto, la più recente, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50768 del 12/11/2014) si è venuta orientando nel senso che qualora il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del G.I.P., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa. Il mancato richiamo dell'art. 294 cod. proc. Pen. nell'art. 310, assume quindi un preciso significato di coerente scelta sistematica del legislatore, non potendo essere valutato alla stregua di un silenzio "omissivo". 11 4. Chiude il quadro delle questioni pregiudiziali "generali", potenzialmente suscettibili, cioè, di riverberare a favore di tutti i ricorrenti, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa di CU DA, che pretende di trarre tale conseguenza dal contenuto del decreto del PM del 24 settembre 2015 e, soprattutto, dal verbale di avvio delle operazioni, nella parte in cui vi si legge che "l'ascolto e la registrazione delle conversazioni saranno eseguite, mediante remotizzazione, presso la saletta di intercettazione di questo nucleo di P.T." E' evidente, peraltro, che si tratta soltanto di modalità espressive alquanto sommarie, che non possono revocare in dubbio l'indicazione (di cui nemmeno la difesa si spinge ad affermare esplicitamente la falsità) desumibile dai passaggi precedenti, dell'ubicazione delle apparecchiature di registrazione all'interno dei locali della Procura della Repubblica. Con tale indicazione è poi pienamente coerente la precisazione della tecnica della "remotizzazione", che non avrebbe altrimenti alcun senso. Se così è, va anzitutto ribadita l'esclusione di tale tecnica dalle garanzie previste dall'art. 268 comma 3 codice procedura penale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 36359 del 26/06/2008 Cc. (dep. 23/09/2008) Rv. 240395, dove la formulazione del principio secondo cui condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria). Tanto deve poi ribadirsi anche quando le apparecchiature installate presso i locali della Procura siano noleggiate, come nella specie, presso terzi, nemmeno in questo caso richiedendosi che il decreto che dispone l'esecuzione delle intercettazioni sia motivato dalla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e con riferimento alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264517). Del tutto incontrollabile, processualmente, e in definitiva alquanto vaga, si rivela poi l'ipotesi difensiva che il server della Procura abbia avuto, nella specie, soltanto una funzione di "ponte" (il che, a quel che pare di capire, dovrebbe comportare l'irrilevanza della sua ubicazione nei locali della Procura).
5. Infondata, infine, è la questione preliminare riguardante specificamente l'CO, in riferimento alla presunta nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza davanti al Tribunale dl Riesame al difensore di fiducia. Dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita alla Corte per la natura della questione, risulta, infatti, che in margine al procedimento camerale originato dall'appello cautelare del PM, vi fu una successione di difensori di fiducia, al primo dei quali era stato già notificato l'avviso, non essendo l'adempimento necessitato anche in favore del secondo, nelle more della celebrazione dell'udienza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600, imputato: Maritan, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria).
6. Venendo ai temi più propri alla valutazione della gravità indiziaria, l'indagine sulla tenuta del provvedimento impugnato rispetto alle censure difensive, deve partire dalla ricostruzione dei dati normativi di riferimento in materia di gestione dei rifiuti (o comunque di smaltimento di scarti produttivi, trattandosi, come si vedrà, di aspetti strettamente collegati). Al fine di evitare inutili ripetizioni, in ragione della frequente sovrapponibilità di molte censure difensive, l'approfondimento di questi temi varrà come cornice generale di valutazione dei motivi di ricorso, salve le necessarie precisazioni di dettaglio sulle singole posizioni.
6.1. Deve anzitutto condividersi il rilievo attribuito dai giudici del riesame al "parere" rilasciato per l'esonero dell'impianto a biomasse gestito dalla SADA dalla verifica di impatto ambientale, con determina dirigenziale 75AB 2012/D0043 del 26.1.2012. Il gip assume, in sostanza, che detto atto amministrativo, costituendo esercizio di funzione consultiva, avrebbe valore "endoprocedimentale", e che bisognerebbe quindi far capo, per le valutazioni del caso, alla determina 75AB 20102/D00630 dell'11.5.2012, con cui la SADA era stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.L.vo 152/2006, ma l'assunto deve ritenersi palesemente erroneo. Il "parere" di cui alla determina del 26.1.2012, ricalca nei contenuti l'art. 20 comma 5 D.L.vo 152/2006 secondo cui "se il progetto non ha impatti negativi e 12 significativi sull'ambiente, l'autorità' competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni." Alla determina in questione fa capo, quindi, direttamente l'assetto degli interessi coinvolti nella specifica vicenda amministrativa, trattandosi, nella sostanza, di un atto di amministrazione attiva, com'è reso ancora più evidente, nella specie, dalla prescrizione, incontestabilmente "provvedimentale" della provenienza "autoctona" delle biomasse destinate ad alimentare il generatore. Del resto, nella stessa sentenza del TAR Basilicata del 18 Novembre 2015, più volte citata dalle difese, che decise sul ricorso proposto da un comitato cittadino contro gli atti amministrativi riguardanti l'impianto, la determina 43/2012 viene espressamente qualificata (punto 5.2.1.) come "provvedimento" (regionale).
6.1.1. Quanto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prevista dall'art. 269 D.L.vo 152/2006, essa fu strumentale alla operatività dell'esonero dalla VIA e all'avvio dell'attività del generatore, e non viceversa, avendo il Gip capovolto il rapporto tra i due provvedimenti. Peraltro, la sentenza del T.A.R. Basilicata del 18 Nov. 2015, non solo qualifica espressamente come "provvedimento" la determina D0043 del 26.1.2012, ma ricorda (punto 5.1.1.) che essa aveva fatto obbligo alla SADA di acquisire, "propedeuticamente all'installazione dell'impianto", l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 d.lgs. n. 152 2006 6.1.2. Quello che gip non ha colto, e che invece viene adeguatamente valorizzato, in sostanza dal Tribunale, è che la verifica di impatto ambientale prevista dalla L. 152/2006 ha un contenuto diverso e più ampio rispetto alla considerazione dei problemi di inquinamento atmosferico, investendo tutte le condizioni di "vivibilità" di un determinato contesto territoriale, con riguardo ad ogni possibile "ricaduta" delle attività regolamentate sulle infrastrutture, sui servizi, sui collegamenti stradali ecc... Che non si tratti di questione marginale, lo dimostra peraltro una specifica indicazione della normativa di settore (art. 24, lett h) DPR 28 2011), ricordata dal Tribunale, che regola gli incentivi all'esercizio di impianti di biogas anche sulla base della provenienza delle biomasse, bioliquidi e biogas da "filiere corte", fattore ritenuto, tra gli altri considerati nella norma, propizio all'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti.
6.1.2.1. E rispetto a tale diverso e più ampio contenuto del "parere" ex art. 20 co 5 D.L.vo 152/2006, non è prevista alcuna istanza amministrativa sovra ordinata all'autorità che lo rilascia, alle cui determinazioni fa quindi direttamente capo l'assetto degli interessi sotto questo profilo coinvolti nella procedura di verifica di impatto ambientale (o di esclusione della verifica di impatto ambientale). Ciò trova puntuale corrispondenza nelle prescrizioni limitative "direttamente" adottate con la determina 43/2012, che, come si è più volte ricordato, fanno riferimento, nell'imporre l'utilizzo esclusivo di biomasse aziendali, all'esigenza di evitare il sovraccarico di una rete viaria locale ritenuta insufficiente (motivazione che, peraltro, porterebbe persino ad escludere, come si vedrà più avanti, la stessa intrinseca rilevanza, nel caso di specie, tanto in chiave accusatoria che difensiva, della teorica ammissibilità di apporti esterni in rapporto alle caratteristiche tecniche dell'impianto; il superamento dei limiti di potenza è escluso, invece, dalla ricognizione della normativa di settore, dovendo essere valorizzata la legislazione regionale relativa ad impianti di co-generazione (L.R. Basilicata, 19 gennaio 2010 nr. 1) che fissa limiti ben superiori ai 200 Kw, pacificamente rispettati nella specie;
cfr. la citata sentenza del TAR Basilicata, punto 3.1.).
7. E' anche sulla base delle precedenti considerazioni che si può quindi passare all'esame di una delle centrali questioni difensive, quella relativa alla distinzione tra "rifiuti" e "sottoprodotti", la seconda categoria merceologica, che secondo le difese dovrebbe ravvisarsi nella specie, in relazione alle biomasse "esterne" apportate all'impianto, essendo esclusa dalla normativa, anche penale, sui rifiuti.
7.1. Il tribunale ha ritenuto, al riguardo, che nessuno degli scarti aziendali provenienti da aziende terze soddisfacesse i requisiti previsti dall'art. 184 bis D.L.vo 152/2006 a norma del quale è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: "a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integ. ante, e il cui scopo primario. non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
13 d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. La norma precisa al comma 2 che sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria".
7.1.1. Risulta evidente da tali proposizioni normative come il criterio della classificazione di uno scarto aziendale come rifiuto o come sottoprodotto, non sia legato all'intrinseca natura dello scarto, dovendosi quindi condividere i più ampi criteri di valutazione adottati dal Tribunale.
7.1.2. Il primo dei requisiti da garantire per la classificazione di una sostanza come sottoprodotto, è la certezza del riutilizzo (art. 184 bis comma 1 lett. B); si tratta di un concetto fondamentale per dimostrare che la sostanza in gioco non ha a che vedere con il concetto di rifiuto. Ciò significa che un materiale che si gestisce come sottoprodotto non deve mai ricadere nella nozione di rifiuto durante le diverse fasi gestionali, e che non debbono essere individuabili comportamenti di incuria o trascuratezza, predicabili quali sinonimi di abbandono e quindi di volontà di disfarsi della sostanza piuttosto che di riutilizzarla in un diverso ciclo produttivo. In altre parole, quali che siano le prospettive di riutilizzo di una sostanza, esse devono essere valutate secondo l'effettiva destinazione che i! produttore vi imprima, di modo che una stessa sostanza può rientrare, a seconda delle particolarità del caso concreto, nell'una o nell'altra categoria. Ciò è di tutta evidenza anche sul piano della logica comune, ed ha uno specifico rilievo con riguardo alle deduzioni difensive sui recenti indirizzi normativi in materia di classificazione del pastazzo di agrumi.
7.1.2.1. I difensori degli indagati responsabili di questi specifici apporti di biomasse, si riferiscono, in particolare, all'Art. 41-quater D.L.21 giugno 2013, n. 69, che detta la disciplina dell'utilizzo del pastazzo stabilendo che "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione".
7.1.2.2. Ebbene, non solo il decreto attuativo non risulta che fosse stato adottato all'epoca dei fatti, né che sia stato ancora adottato, il che rende non attuale la riclassificazione normativa del pastazzo, ma nessun decreto attuativo potrebbe stabilire, ad es., che possano o debbano essere considerati "sottoprodotti" quintali o tonnellate di pastazzo abbandonati su un litorale (il che probabilmente spiega il ritardo nella emanazione del decreto, essendo più che problematica l'apparente assolutezza della direttiva dell'art. 41 quater cit.). Ne consegue che correttamente il Tribunale rileva che il dato normativo in questione, già proposto alla sua attenzione dai difensori, non è affatto decisivo (pagg. 30 e 31 dell'ordinanza).
8. Contrariamente a quanto più volte ribadito dalle difese, nelle valutazioni del caso ha indubbia rilevanza inoltre, come, ancora una volta, rileva il Tribunale, l'individuazione del sito dello smaltimento dei rifiuti. Ed invero, ai sensi della lett. D) dell'art. 184 bis comma 1, cit., l'ulteriore utilizzo deve essere "legale", espressione che la norma usa con riferimento alla necessità che il "ricircolo" della sostanza non abbia impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
è ovvio poi che nell'ampia previsione della norma sia coinvolto qualunque profilo di impatto ambientale, compresi quelli connessi all'efficienza delle tecniche di smaltimento e alla conformità a legge degli impianti e dei siti che operano in questo delicato settore. L'accento esclusivo che alcune difese hanno ritenuto di porre sulle esigenze di salute umara, o sull'assenza del requisito della "pericolosità" nelle sostanze utilizzate nell'impianto di biogas, è quindi improprio;
lo smaltimento di rifiuti può avere anche diverse e più ampie ricadute ambientali di segno negativo. 14 8.1. Non è nemmeno condivisibile la nozione ristretta che alcune difese (vedi ad es., i ricorsi del CE e del GU) propongono riguardo al requisito dell'ingiusto profitto che concorre a definire i termini della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 260 D.L.vo 152/2006. Il profitto non va, infatti, valutato, con esclusivo riferimento a valori patrimoniali "attivi", esclusi, nella specie, secondo le tesi difensive, dall'assoluta modestia del prezzo dei prodotti conferiti all'impianto di biogas, potendo consistere, data l'ampiezza della previsione normativa, anche nella semplice riduzione dei costi. aziendali (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016 ) Rv. 267845). Proprio a tale aspetto del vantaggio economico dell'illecita gestione dei rifiuti si riferisce il Tribunale, in conformità, del resto, alle specifiche indicazioni desumibili al riguardo dalle imputazioni ex art. 260 D.L.vo 152/2006 che identificano, testualmente, l'ingiusto profitto "nel risparmio di spesa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi". Quanto al gruppo dei CU, il profitto dagli stessi conseguito è più volte sottolineato dal Tribunale;
l'approvvigionamento di rifiuti da aziende terze consentì il funzionamento di un impianto che non avrebbe potuto disporre di fonti di alimentazione proprie dell'azienda che lo gestiva, secondo le fraudolente indicazioni del progetto iniziale e, indirettamente, favorì l' abusivo accesso della SADA alle tariffe agevolate. Che l'impianto sia stato effettivamente attivato, non interferisce poi affatto con le precedenti valutazioni, ai fini dell'identificazione dell'ingiusto profitto.
8.1.1. Nello stesso ambito degli interessi tutelati dall'art. 184 bis cit., si inserisce l'art. 188 D.L.vo 152/2006, che impone al conferitore di accertarsi se lo smaltimento avvenga in modo lecito, controllando anche i titoli abilitativi dell'impianto prescelto. Secondo Cass. Pen. sez. 3, 15 aprile 2014, n. 19884, puntualmente citata dal Tribunale, l'adempimento di tali obblighi di controllo è anzi di importanza tanto centrale da determinare la responsabilità del conferitore per i reato di illecita gestione dei rifiuti quante volte egli abbia omesso la verifica della regolarità dell'impianto (d'altra parte, il mancato controllo del titolo abilitativo comporta l'accettazione del rischio dell'esercizio abusivo dell'attività, con le inevitabili ricadute sulla valutazione dell'elemento psicologico) 8.1.2.Non può escludersi, peraltro, che le valutazioni del caso comportino un grado più o meno intenso di difficoltà in ragione della caratteristiche del sito di smaltimento, e delle concrete prescrizioni del titolo abilitativo;
né potrebbe escludersi una valutazione differenziata delle posizioni dei soggetti conferitori rispetto ai gestori del sito di smaltimento, per la ragione che solo a questi ultimi fa capo la piena consapevolezza di tutti i passaggi amministrativi occorsi per la sua attivazione.
8.1.3. Nella specie, però, la limitazione all'utilizzazione dell'impianto di biogas nella determina 43/2012, era legata ad un dato di valutazione di assolutamente agevole "lettura" e di incontrovertibile interpretazione;
il sovraccarico "stradale". Sotto questo profilo, si deve dissentire dall'importanza attribuita dalle difese (e prima ancora dal gip) alla vera o presunta complessità della normativa di riferimento per le valutazioni del caso;
c'era un provvedimento ricalcato sull'art. 20 co 5 D.L.vo 152/2006 che imponeva precisi e chiari limiti all'attività dell'impianto di biogas;
la centralità di tale provvedimento discende dalla normativa di riferimento ed è stata riconosciuta anche dal giudice amministrativo (la sentenza del T.A.R. Basilicata del 18 Nov. 2015, già. ricordata, menziona la prescrizione limitativa dell'utilizzo di biomasse aziendali per esigenze legate al sistema viario locale come una premessa di fatto non contestata, derivandone peraltro conseguenze favorevoli ai gestori dell'impianto; punti 5.2. e 5.2.1. della sentenza); nessuno degli interessati (e degli indagati), avrebbe potuto prescindere realmente in buona fede dal concreto contenuto del titolo abilitativo;
a nessuno di loro competeva l'esegesi sistematica della complessiva (e, si può concedere, complessa), normativa di settore, una volta che il "sistema" aveva prodotto specifici atti amministrativi intesi a regolare l'attività dell'impianto, ai quali soltanto si doveva quindi far capo per le valutazioni del caso.
9. Quanto alle valutazioni del Tribunale sui problemi di "digestione" dell'impianto, che sarebbero derivati dall'immissione di biomasse provenienti da aziende terze, essa soffre effettivamente, nelle valutazioni del provvedimento impugnato, di un approccio "tecnico" alla questione meramente ipotetico;
ed erra peraltro, il Tribunale, come si è detto, riguardo alla valutazione del superamento dei limiti di potenza previsti anch'essi per l'esonero dalla V.I.A. Ma questo nulla toglie alla piena operatività dei limiti imposti dal titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, non potendo prescindersi dal collegamento dell'autorizzazione alle emissioni atmosferiche con la DD 43 del 26 gennaio 2012, contenente la prescrizione dell'esclusiva 15 utilizzazione di scarti aziendali. Decisamente paradossale è, al riguardo, l'argomento speso dalle difese di CU DA e CU NT secondo cui essendo stata la determina 43/2012 annullata dalla sentenza del TAR del 18 novembre 2015 (in particolare per la mancata indicazione, nel progetto dell'impianto, di un corretto sistema di drenaggio per la captazione del percolato derivante dalle biomasse), di essa non potrebbe tenersi conto nelle valutazioni del caso. L'annullamento della determina in sede di giustizia amministrativa, nulla toglie al rilievo penale delle condotte in contestazione, ovviamente non esaminate dal TAR sotto questo specifico profilo, e semmai priva radicalmente l'esercizio dell'impianto di un essenziale presupposto abilitativo, posto che il giudice amministrativo ribadisce al riguardo (vedi punto 7.1. della sentenza), che l'autorizzazione alle emissioni atmosferiche di cui alla determina 63/2012, al pari della nota comunale pure ricordata, "assumono a presupposto rilascio del ripetuto provvedimento regionale nr 43/2012, testé annullato". 10. a ulteriormente osservato che le illegittime modalità di utilizzazione dell'impianto di biogas, come bene nota il Tribunale, furono precedute, già a livello progettuale, da una falsa rappresentazione della realtà da parte dei gestori della SADA, essendo emerso dalle indagini (vedi pagg. 24 e ss. del provvedimento impugnato;
vedi, anche pagg. 5 e 6, dove il riferimento ai puntuali accertamenti di p.g.), che la società non poteva disporre del numero di suini dichiarato come fonte dei liquami da utilizzare per l'alimentazione dell'impianto, dato, questo, non superato dalle contestazioni difensive, che non fanno riferimento a contrarie risultanze inequivocabilmente accertate sulla base di accertamenti di polizia giudiziaria in loco (a pag. 53 del provvedimento si legge che rispetto al numero di 10500 suini dichiarato nella descrizione del processo di trattamento del 24 ottobre 2014, fu accertata dai verbalizzanti la presenza, nelle stalle della CO LU, di appena 12 capi, e si appurò che la SADA, da parte sua, non aveva mai allevato suini). 10.1. Bene rilevano, ancora, i giudici territoriali che le comunicazioni "unilaterali" della SADA alla Regione Basilicata, ad impianto ormai avviato, non potrebbero certo modificare i termini dei precedenti atti amministrativi e ampliare i limiti di utilizzazione della centrale. La comunicazione del 24 aprile 2015 (all. 9 del ricorso di CU NT), con cui la SADA informava la Regione circa le modalità operative dell'impianto, precisando che le biomasse impegnate nell'alimentazione della centrale "in parte preponderante sono prodotte in azienda, ed ir. misura minoritaria saranno acquistate presso terzi, sotto la responsabilità diretta dell'azienda", non può quindi essere invocata dalla difesa come indicazione della legittimità dell'utilizzazione di scarti di aziende terze. dovendosi ulteriormente rilevare come anche quella comunicazione finisca anzi con l'essere rilevante sotto i profili sanzionatori dell'art. 23 d.lgs. 28 2011, alla stregua del quale non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. L'informazione" non contiene oltretutto alcun riferimento alla DD 43 del 26 gennaio 2012, essendovi citata soltanto la determina D63 dell'11.5.2012, complementare, però alla prima, e inserita nella cornice generale della verifica di impatto ambientale dell'impianto, che fu sottratto, nella specie, alla procedura ordinaria proprio in virtù della limitazione degli apporti "energetici" alle biomasse aziendali. 10.2. Le circostanze sottolineate al punto precedente interpellano senz'altro le responsabilità dei gestori dell'impianto di biogas, cioè il gruppo dei CU, di cui il Tribunale, senza alcuna sbavatura logica, sottolinea la stretta "interconnessione", risultante da plurime risultanze istruttorie (ovvio il coinvolgimento di CU DA, legale rappresentante della SADA;
ma nella gestione dell'impianto risultano coinvolti anche CU AT e CU NT cl. 69, tra l'altro entrambi attivi nei rapporti con i conferitori di sostanze all'impianto, e CU NT cl. 77, particolarmente impegnato nei rapporti con le autorità amministrative preposte alla cura degli interressi ambientali;
vedi pagg. 15 e 16 dell'ordinanza); interpellano, però, anche le responsabilità (non importa se "attive" o semplicemente "omissive") dei conferitori rispetto all'avvio dei prodotti all'impianto della SADA, comunque non autorizzato a smaltirli in ragione del criterio della "provenienza", indipendentemente dalla loro teorica classificazione. 10.2.1. Si vedrà, subito, peraltro, nell'analisi della posizione delle ditte impegnate nell'avvio di scarti aziendali all'impianto, che nella specie l'"illegalità" dei conferimenti di sostanze destinate ad alimentare il generatore non dipendeva soltanto dai limiti dell'autorizzazione al suo esercizio, ma anche dalla natura degli scarti, non classificabili come "sottoprodotti", come 16 hanno tentato di sostenere tutti gli indagati, ma come veri e propri rifiuti, con la conseguente elusione, attraverso la diversa qualificazione formalmente operata nei documenti di trasporto o nei contratti di "vendita" dei prodotti, delle più severe norme dirette a regolare il trattamento dei rifiuti. 11. Le valutazioni del giudice territoriale, tanto nei confronti dei gestori dell'impianto, che nei confronti dei "conferitori" dei prodotti impiegati per la sua alimentazione, non si fermano infatti al dato formale dei contenuti del titolo abilitativo, investendo anche l'analisi della classificazione degli scarti delle aziende terze avviati al digestore, con la coerente conclusione della esclusione della loro natura di sottoprodotto, e della loro classificazione, piuttosto, come "rifiuti". E proprio sotto quest'ultimo profilo il Tribunale ha ritenuto correttamente coinvolto nei fatti anche SI CU, nonostante la sua modesta qualifica di operaio alle dipendenze della SADA, ma non, come sostiene la difesa, in ragione della esclusiva valorizzazione del coinvolgimento dello stesso ricorrente nell'episodio da cui originò a suo carico la distinta imputazione ex art. 256 bis D.L.vo 152 2006 (si tratta dell'incendio appiccato a rifiuti speciali pericolosi contestato al capo 4) dell'incolpazione provvisoria) ma rilevando (pagg. 27 e 28), la sua attiva e costante partecipazione agli scarichi delle sostanze di volta in volta trasportate all'impianto SADA dagli autoarticolati utilizzati dalle ditte conferenti e apprezzando semmai l'episodio dell'incendio come concorrente indicazione della generale disponibilità del SI ad "assecondare" il datore di lavoro nella realizzazione di fatti lesivi di interessi ambientali (ricorda, infatti, il Tribunale, che l'incendio era stato preceduto da una telefonata del 3 gennaio 2016 tra DA CU e il SI nel corso della quale il primo chiedeva al SI se avesse risolto "il problema del biogas", e il secondo accennava all'incendio, rivendicando la sua piena "disponibilità" (io notte e giorno sono sempre pronto....). 11.1. Il Tribunale procede dalla considerazione dall'incipit delle indagini, cioè il controllo, in data 15 luglio 2015, di un autocarro condotto da tale ON NT RE, che viaggiava con un documento di trasporto emesso dalla ON JU, controllo in occasione del quale emersero tentativi di depistaggio rispetto alla reale destinazione del carico, ed un sistema di controlli presso l'impianto SADA contro non gradite attenzioni di terzi. Ma è soprattutto attraverso l'analisi del materiale intercettativo che il Tribunale giunge alla corretta conclusione che gli scarti di aziende terze affluiti alla centrale di biogas non potessero essere considerati sottoprodotti ma rifiuti, in quanto privi dei requisiti fissati dall'art. 184 bis D.L.vo 152 2006, e oggetto, in realtà, di operazioni di smaltimento più o mene estemporanee ed illegali. 12. Per l'CO, autista di fiducia dei CU, il ER e il RA, rispettivamente, dirigente e impiegato della ON JU, i giudici territoriali sottolineano, oltre alle circostanze del controllo stradale del 15 luglio 2012, le conversazioni telefoniche riportate alle pagg. 34 e ss..; in quella del 5 ottobre 2015, l'CO, interloquendo con CU DA, accenna all'indicazione fornitagli in precedenza dal ER di "sei o sette campane piene", con chiara allusione alla necessità di "smaltimento" di materiale precariamente accumulato;
e nel successivo colloquio NT CU, parla chiaramente con il ER delle necessità di "smaltimento" della ditta ON, e del "servizio" che il gruppo CU aveva offerto e poteva ancora offrire agli interessati per soddisfare tali esigenze;
nell'intreccio delle conversazioni risulta coinvolto anche lo RA, rivelatosi a conoscenza dello smaltimento. Non solo, ma il materiale effettivamente avviato all'impianto di biogas risulta in realtà diretto alla CO LU nei documenti di trasporto consegnati agli autotrasportatori. Il Gip, aveva al riguardo spiegato queste triangolazioni con ragioni diverse da quelle ipotizzate dall'accusa, ma è chiaro che la circostanza va letta, come ha correttamente fatto il Tribunale, nel quadro di un complessivo contesto di prova all'interno del quale vanno lette in modo radicalmente diverso dalle valutazioni del gip, riprese dalle difese, e confutate dal Tribunale, le vicende amministrative relative all'attivazione dell'impianto. E si è detto che le capacità di autonoma produzione di scarti aziendali capaci di alimentare l'impianto si era rivelata inesistente, in riferimento alle attività gestite dai CU. Il protagonismo dell'CO e del ER va poi ben oltre il ruolo che la difesa vorrebbe ritagliare sulle loro mansioni "formalmente" subordinate rispetto ai centri decisionali di riferimento. 12.1. Tanto riguardo allo RA che riguardo al ER, le difese, a sostegno della deduzione della regolarità dei rapporti tra la ON JU e la SADA, hanno trascritto il contratto stipulato il 10 giugno 2015 dalla ON con la "CO LU", che controllava la SADA, per la "fornitura di sottoprodotti di origine vegetale da impiegare nel processo di produzione 17 anaerobica per il recupero energetico di biogas", ma il documento prova, insieme, troppo e troppo poco. Troppo poco, perché il Tribunale non nega affatto l'esistenza di documenti contrattuali in margine ai conferimenti alla SADA di prodotti provenienti da aziende terze, ma ne rileva, in sostanza, sulla base di una lettura delle risultanze istruttorie non censurabile sotto il profilo logico giuridico, il carattere simulato, in ragione della necessità di assicurare una parvenza di legalità e di "copertura negoziale" a traffici illeciti di rifiuti, o comunque indifferente, rispetto ai reali termini della questione della natura delle sostanze conferite all'impianto ; troppo, perché nel contratto è contenuto l'esplicito riferimento alla DD nr 75AB.2012/D00043 del 26 gennaio 2012, che escludeva l'apporto all'impianto di prodotti provenienti da aziende terze. In ogni caso, come si è accennato, la forma contrattuale dei rapporti tra la SADA e i suoi fornitori conta ben poco;
conta, piuttosto, che le sostanze avviate al digestore non potessero essere qualificate come sottoprodotto. 13. Quanto a La UA FR, qualificato nell'ordinanza "rappresentante" della Aprofuit Italia, i giudici territoriali, commentando le conversazioni citate a pag. 37 del provvedimento, rilevano più che significative espressioni degli interlocutori incompatibili con l'originaria destinazione al reimpiego come sottoprodotti degli scarti della Aprofuit affluenti al generatore. In particolare, CU NT rappresenta al La Guarda la necessità di attribuire agli scarti un costo anche simbolico "per evitare che diventi un rifiuto...." "...Lei in fattura può mettere pure un sottoprodotto vegetale...". La difesa attribuisce al ricorrente la qualifica di semplice magazziniere, in contrasto con quanto diversamente accertato nel corso delle indagini, ma il coinvolgimento nei fatti del GU non dipende necessariamente dalla titolarità di responsabilità gestionali all'interno della soc. Apofruit, mentre le conversazioni intercettate sono correttamente valutate dal Tribunale come indice della sua consapevolezza della illiceità dello smaltimento dei prodotti della società. La conversazioni sono poi interpretate altrettanto logicamente dal Tribunale come evocative di un contesto di rapporti continuativi tra la Apofruit e la SADA. Non solo, ma il Tribunale sottolinea adeguatamente le più che significative circostanze del coinvolgimento, nei rapporti Apofruit - SADA, di un'azienda agricola di Scanzano. In particolare, a pag. 15 i giudici territoriali commentano la conversazione del 18 Dicembre 2015, nel corso della quale la segretaria della ditta di Scanzano rappresenta l'urgenza di "smaltire" un quantitativo di prodotto caduto da un mezzo di trasporto ("siccome il un autista ha fatto cadere una pedana"); e riceve dal suo interlocutore, CU DA, suggerimento di avviare il prodotto alla ON JU, prima della definitiva destinazione al digestore. Nemmeno le difese tentano l'impossibile impresa di qualificare quella sostanza come "sottoprodotto", preferendo ignorare del tutto la conversazione, che fornisce una ulteriore conferma della irregolarità della gestione del digestore e lascia peraltro intravedere inquietanti retroscena nei rapporti tra la ON e i CU. E' vero, poi, che non può condividersi l'affermazione del Tribunale circa la sicura ricaduta negativa del funzionamento dell'impianto sulla salute umana, ma gli interessi ambientali protetti dalla normativa sui rifiuti sono più ampi, bastando al riguardo rinviare a quanto si è detto sopra (punto 5.1.2.). 14. La natura degli scarti provenienti dalla SU è analizzata dal Tribunale alle pagg. 41 e ss;
Il tribunale ricorda la conversazione tra CO IU e CU DA (RIT 432/15 n. 5295), in cui si fa riferimento all'ipotesi di "coprire" il trasporto di scarti della SU con un contratto di vendita ("un contrattino"), chiaramente simulato nella rappresentazione del suo carattere "opzionale” da parte degli interlocutori (" se vogliamo fare un contrattino, insomma, qualcosa, mi dica lei perché per me è lo stesso"; e ricorda il controllo stradale effettuato su un automezzo carico di scarti della SU, apparentemente indirizzati alla CO LU, per quanto i DDT recassero la dicitura "per uso energetico"; aggiunge anche uno specifico riferimento a CU NO, come alter ego di IU nei contatti con il CU. La difesa insiste sulla corretta qualificazione di sottoprodotto del pastazzo di agrumi conferito alla SADA, e sulla regolarità della documentazione contrattuale dei trasporti, ma a prescindere dalle considerazioni generali già svolte sulla effettiva rilevanza della questione, essendo implicato nella vicenda processuale non solo un problema di "classificazione, ma anche di "provenienza" delle sostanze avviate al digestore dei CU, i contenuti delle conversazioni analizzate dal Tribunale dimostrano che il prodotto non era stato originariamente destinato ad un reimpiego produttivo, potendosene conseguentemente desumere che gli scarti della produzione principale della SU erano stati in realtà "stoccati" come rifiuti prima di essere avviati al digestore. Per il resto, la risposta a tutti i motivi di ricorso si trova nelle considerazioni già svolte ai numeri da 1 a 10.1. delle generali considerazioni in diritto. 18 15. I rapporti tra i CU e i EL sono esaminati alle pagg. 43 e ss. Dalle conversazioni citate nell'ordinanza il Tribunale ricava correttamente la conclusione di una sorta di "inversione" dei ruoli tra i gestori dell'impianto e i produttori degli scarti destinati alla sua alimentazione. E' infatti il CU DA che rivela di avere urgente bisogno di approvvigionarsi presso i EL per "aumentare la temperatura dei digestori" (però non ti nego che...che quantitativo hai NO?"), il che, a parti rovesciate, esclude in effetti che si trattasse di un reimpiego del prodotto programmato dai EL fin dall'origine del ciclo produttivo che quegli scarti aveva generato. Il contenuto delle telefonate intercettate lascia poi intendere in effetti, l'abitualità dei conferimenti illeciti del "siero" avviato dall'azienda dei EL al digestore, di cui i CU si approvvigionavano "alla bisogna". 15.1. Né vale per la difesa invocare (peraltro nei termini di un'alternativa lettura di merito delle risultanze istruttorie), la presunta regolarità dei rapporti contrattuali tra i EL e la CO LU, e la asserita, legittima, destinazione dei prodotti alla porcilaia della società CO LU. La copertura contrattuale sarebbe già di per sé inidonea a "giustificare" l'improvvisazione" degli apporti al digestore provenienti dall'azienda dei ricorrenti, mentre la destinazione dei prodotti indicata dalla difesa è smentita dal chiaro contenuto delle conversazioni analizzate dal tribunale e dovrebbe oltretutto fare i conti con la sostanziale inesistenza di un'apprezzabile attività di allevamento di suini da parte della CO LU. 16. Infine, l'estemporaneità dell'impiego dei prodotti avviati al generatore domina anche nelle conversazioni tra CU AT e CE AO ("oggi non venite perché non basta il siero per riempire la cisterna"; e quanto alla giustificazione "negoziale" dell'apporto degli scarti, compare il consueto riferimento degli interlocutori ad "arrangiamenti contrattuali ad hoc"; "sono fesserie" risponde il CU alla richiesta di precisazioni sul punto del CE;
"poi sempre appariamo qualcosa..."). I contesti comunicativi (vedi, tra l'altro, l' espressione "oggi non venite"), dimostrano peraltro una consuetudine di rapporti che attinge il livello della gravità indiziaria anche in ordine alla necessaria abitualità delle condotte illecite. 15.2. Quanto al rilievo difensivo relativo alla presunta violazione del principio di correlazione, è vero che il principio trova applicazione anche in tema di riesame di misure cautelari, ma esso può ritenersi violato solo quando il Tribunale della Libertà formuli le proprie valutazioni in base a dati di fatto del tutto diversi da quelli posti a fondamento della misura cautelare, sostituendosi al potere di impulso spettante esclusivamente al pubblico ministero (ex plurimis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47443 del 17/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260829). Nel caso di specie, i rapporti tra la CO LU e l'azienda del CE costituiscono un dato di fatto pacificamente acquisito alle indagini, e peraltro sono non illogicamente ricondotti dal Tribunale, di là dalle apparenze contrattuali, alla fornitura di sostanze all'impianto di biogas e non al "problematico" allevamento di suini della CO LU. 17. Non si prestano alle censure difensive nemmeno le valutazioni del tribunale sulla sussistenza della gravità indiziaria, nei confronti di CU NT, CU DA e CU AT, anche in ordine al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. Si possono richiamare, al riguardo le considerazioni svolte ai punti 71.2. e 7.1.2.1. sulla falsa rappresentazione delle potenzialità di approvvigionamento "autoctono" dell'impianto della SADA indotta nelle competenti autorità amministrative dai CU nella fase dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del digestore. I passaggi amministrativi e la documentazione di supporto alla richiesta di autorizzazione sono puntualmente esaminati alle pagg. 52 e ss. dell'ordinanza impugnata, con considerazioni non insidiate dalle censure difensive. Merita un qualche approfondimento solo la questione della rilevanza della “filiera corta", che il Tribunale mostra di considerare come requisito invariabilmente necessario per l'accesso alle tariffe agevolate. 17.1. Al precedente punto 5.1.2. si è già analizzato il testo dell'art. 24 del DPR 28 2011 sotto il profilo della sua rilevanza nella definizione dell'ambito degli interessi ambientali coinvolti nella procedura V.I.A. Ai fini della valutazione della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 640 bis, cod. pen. la norma rileva inoltre specificamente come termine di riferimento per l'accesso agli incentivi, stabilendo, in particolare, per quel che qui interessa: alla lettera g), che per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, e alla lettera h), che per i biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle 19 1 8 attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
17.1.1. Conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, provenienza e tracciabilità hanno quindi indubbia rilevanza nella valutazione del diritto agli incentivi. Si può però in effetti dubitare che la filiera corta sia requisito invariabilmente richiesto allo scopo, potendo la norma lasciare spazio all'interpretazione secondo cui le previsioni sub i e ii siano in realtà autonome, e alternative tra loro rispetto alla definizione dei requisiti per l'ammissione alle tariffe agevolate (e in questo ordine di considerazioni, potrebbe assumere rilievo la circostanza che il digestore SADA fosse in effetti un impianto di cogenerazione). Altro è, però, che la filiera corta corrisponda ad un'opzione produttiva maggiormente ecosostenibile, altro è che sia imposta, come nella specie, a tutela di specifici interessi ambientali. Sotto questo profilo, la falsa rappi esentazione della derivazione dei prodotti da una filiera corta, quando essa sia prescritta nella considerazione delle condizioni oggettive della viabilità locale, non può che paralizzare il diritto agli incentivi, sia per la diversa incidenza, in questo caso, della provenienza "geografica" dei prodotti, che per quanto disposto dall'art. 23 comma 3 DPR 28 2011, a tenore del quale non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. 17.1.2 Le deduzioni difensive sull'assenza dell'ingiusto profitto, in ragione dell'effettivo funzionamento dell'impianto, sono poi del tutto fuorvianti, considerando che la contestazione fa riferimento all'indebito vantaggio conseguito dai ricorrenti grazie all'accesso alle tariffe agevolate, e che il vantaggio è esattamente commisurato alla differenza tra queste ultime e le tariffe ordinarie. 19. Conseguente alle valutazioni di cui al punto precedente è il superamento dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato anche in ordine al sequestro preventivo disposto in relazione alle somme corrispondenti all'indebito conseguimento degli incentivi. Si tratta, infatti, come correttamente rileva il Tribunale, di profitto del reato, come tale soggetto a confisca obbligatoria ex art. 640 quater cod. pen., e tanto basta a giustificare il sequestro, tanto nei confronti di CU NT DA e AT, che della soc. SADA, che ha anch'essa ricevuto diretto vantaggio dalle agevolazioni in stretta dipendenza con l'operato dei sui gestori (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47684 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014) Rv. 261242 Dove l'affermazione che il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è soltanto quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria;
il principio è ribadito in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, da Cass Sez. 4, Sentenza n. 51806 del 18/11/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261571). Si deve soltanto aggiungere, quanto all'autonomo (ma "dipendente") ricorso della SADA, che è del tutto erronea la deduzione difensiva sull'effetto di "neutralizzazione" dei limiti imposti all'esercizio dell'impianto dalla determina nr. 43 del 26 gennaio 2012, ad opera della successiva autorizzazione agli scarichi atmosferici. Sul punto, basta rinviare a quanto si è ampiamente detto ai punti 6, 6.1., 6.1.1., 6.1.2, 6.1.2.1. 20. I ricorsi colgono invece nel segno in punto di esigenze cautelari, risultando le relative valutazioni del Tribunale ancorate più alla "storicità" dei fatti, e alla loro oggettiva gravità, legata, tra l'altro, alla ritenuta "professionalità" delle condotte illecite, ma secondo una prospettiva di valutazione, declinata, per dir così, "al passato", che ad una reale prognosi di reiterazione secondo i criteri di attualità e concretezza che oggi con maggiore pregnanza si impongono all'interprete a seguito delle recenti modifiche normative. E' vero che la stessa graduazione delle misure smentisce le censure difensive dirette a stigmatizzare l'indebita estensione ai "conferitori", dei profili di interesse economico rilevati a carico dei gestori dell'impianto, ma la questione nodale è, nei confronti di tutti i ricorrenti, da una parte la 20 concentrazione del periculum libertatis su un ambito molto limitato di condotte di reato (quelle in qualche modo incidenti su interessi "ambientali"), dall'altra la centralità che assume, in questo ambito, rispetto al pericolo di recidiva, in ragione delle particolari modalità delle condotte, il necessario riferimento ad attività diffuse sul territorio per la gestione di rifiuti. Al riguardo, occorre considerare che l'impianto di biogas della SADA è sotto sequestro fin dal provvedimento del gip riformato dal Tribunale, e che esso costitui uno strumento essenziale per la consumazione dei reati contestati ai ricorrenti, non risultando indagate, dal Tribunale, alternative possibili sul territorio tali da consentire con sufficiente grado di probabilità, in funzione di concrete modalità di gestione o di sospette cointeressenze personali, il ripetersi di analoghi tentativi di aggirare la normativa sui rifiuti. 20.1. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, deve rilevarsi che nessuno degli indagati è stato finora sottoposto a misure cautelari e che trascorso circa un anno e mezzo dal controllo stradale del 15 luglio 2015 che diede avvio alle indagini e che avrebbe già potuto suggerire agli interessati la manipolazione delle prove. Lo stesso sequestro della SADA, subito disposto in relazione al reato di cui all'art. 256 bis D.L.v.o. 152/2006, ha costituito una "primigenia" garanzia di conservazione dei documenti sociali, mentre non si vede, sotto altro profilo, come le misure cautelari applicate nei confronti dei titolari delle ditte conferenti le sostanze destinate al digestore potrebbero scongiurare, dato il loro carattere non restrittivo, il pericolo di interventi manipolativi degli interessati su fonti documentali o dichiarative. La valutazione del Tribunale sul pericolo di inquinamento delle prove appare quindi alquanto astratta. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi, per nuova valutazione sul punto. I ricorsi vanno nel resto rigettati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame delle misure cautelari. Rigetta, nel resto, i ricorsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16/12/2016. franco fandary Il consigliere relatore Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL MADI CA H Cancelliere E R CANCELLIERE D I E N O I Claudia Planelli Z Oper 21