Sentenza 25 agosto 2009
Massime • 1
La domanda cautelare, necessaria anche per il ripristino della custodia carceraria a norma dell'art. 307 cod. proc. pen., deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere sulla domanda stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2009, n. 34201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34201 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/08/2009
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 69
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 025997/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV IA N. IL 01/02/1973;
2) OV AN N. IL 27/04/1970;
avverso ORDINANZA del 18/06/2009 TRIBUNALE di LECCO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Nunzio Wladimiro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Anetrini Mauro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Il GIP del Tribunale di Milano, con ordinanza depositata in data 28.11.2006, applicava nei confronti di OV IL la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (fino a tutto l'anno 1992) e per il reato di cui all'art.416 c.p. (per il periodo successivo) e nei confronti di OV
IA per il solo reato di cui all'art. 416 c.p. (ritenendo la partecipazione del predetto all'associazione in epoca successiva al 1993).
Con ordinanza in data 11.3.2007 il GIP medesimo ordinava la scarcerazione, per decorrenza dei termini di fase, di OV IL (in relazione al solo reato di cui all'art. 416 c.p.) e di OV IA.
Con sentenza del 19.3.2009 il Tribunale di Lecco dichiarava OV IL e OV IA colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis, così come contestato al capo a) del decreto che disponeva il giudizio (per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso di origine calabrese nota come Ndrangheta, in particolare di un'articolazione lombarda della stessa dal 1993 al 2006 e per OV IL anche da epoca precedente) e condannava il primo alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed il secondo alla pena di anni sette di reclusione.
A seguito di richiesta del P.M. del 30.4.2009 di applicazione e/o ripristino della misura della custodia cautelare in carcere il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 18 giugno 2009, applicava la misura nei confronti di OV IL e OV IA in ordine al reato di cui all'art. 416 bis in relazione al periodo temporale sopra indicato.
Riteneva il Tribunale che si vertesse in ipotesi di applicazione di nuova misura ex art. 273 c.p.p. stante la diversa qualificazione giuridica del fatto-reato ritenuta dal Tribunale di Lecco rispetto a quella ritenuta originariamente dal GIP, sulla base peraltro di elementi di prova (e non di indizi di colpevolezza) non portati all'attenzione del GIP in relazione soprattutto al metodo mafioso dell'associazione.
Quanto al fumus commissi delicti il Tribunale richiamava la sentenza di condanna ed in ordine alle esigenze cautelari (stante il titolo del reato) trovava applicazione il disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Rilevava, in ogni caso, il Tribunale che, anche a voler ritenere (stante l'unicità del fatto reato) applicabile l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) andava ripristinata la misura cautelare,
sussistendo il pericolo concreto di fuga (in relazione all'entità della pena inflitta ed ai forti legami con la criminalità organizzata calabrese, molti esponenti della quale avevano vissuto l'esperienza della latitanza).
2) Propone ricorso per cassazione il difensore di OV IL e OV IA. Dopo aver riepilogato l'iter cautelare della vicenda, come riassunto nella parte introduttiva dell'ordinanza impugnata, deduce che il P.M. non formula affatto una richiesta in termini alternativi. Peraltro lo stesso Tribunale anche se in modo confuso ritiene che il provvedimento coercitivo presenti carattere di novità.
Per OV IL, però, non si verte (contrariamente a quanto ritiene il Tribunale) in tema di applicazione di una nuova ordinanza cautelare (nei suoi confronti risultava già disposta dal GIP la misura cautelare in relazione all'art. 416 bis e tale misura era ancora in vigore). Il reato associativo è reato permanente e l'imputazione è rimasta unica (anche dopo la diversa qualificazione giuridica di parte della condotta), per cui si è in presenza di un bis in idem cautelare in relazione allo stesso fatto e quindi la carenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e ss. c.p.p.. Per quanto riguarda OV IA la rivalutazione operata dal Tribunale sullo stesso fatto esclude che possa parlarsi di novità della misura (il GIP aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 c.p. in parziale dissenso dalla richiesta del P.M. e gran parte delle condotte, commesse tutte prima della emissione dell'ordinanza del GIP, erano state già esaminate dal medesimo GIP;
la diversità sottolineata dal Tribunale riguarda non il dato ontologico ma quello probatorio).
La diversa qualificazione giuridica rileva ai fini della corretta applicazione dei principi di cui all'art. 297 c.p.p. in tema di individuazione del momento di decorrenza della misura;
ma l'art. 297 c.p.p. esclude che si possa parlare di "nuova misura".
Quanto al richiamo dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), per giustificare il ripristino della misura il Tribunale fa riferimento alla entità della pena inflitta, senza tener conto peraltro della custodia cautelare già sofferta. Il vizio di interpretazione ed applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2 risulta evidente dal momento che la norma prevede che il rischio di fuga sia esaminato sulla base di elementi concreti e non sulla base della mera entità della pena inflitta (tra l'altro non certa, stante la possibile riforma a seguito di gravame).
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) A norma dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) "la custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è tuttavia ripristinata" .. "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. b". 3.1.1) Come dà atto il Tribunale, il OV IL era stato scarcerato, per decorrenza termini, in relazione al reato associativo commesso a partire dal 1993, per cui in relazione a detta condotta si trovava a piede libero (lo stato di detenzione riguardava la condotta associativa commessa fino a tutto l'anno 1992). OV IA era stato scarcerato, per decorrenza termini, in relazione al reato associativo così come ipotizzato nei suoi confronti. 3.1.2) Quanto alla necessità della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha richiamato l'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo cui quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ...è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, rilevando da un lato che gli indizi di colpevolezza si evincevano dalla pronuncia di condanna fondata su prove assunte nel contraddittorio tra le parti, e dall'altro, che non risultavano elementi tali da superare la presunzione in questione.
3.1.3) Correttamente poi il Tribunale ha motivato specificamente in ordine al pericolo di fuga. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta... sulla base della sola presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilite dall'art. 275 c.p.p., comma 3..." (cfr. Cass. pen. sez. un. n. 34537 del 24.9.2001). Il Tribunale ha ritenuto, con argomentazioni non censurabili in questa sede di legittimità, la sussistenza di detto pericolo. Va ricordato in proposito (relativamente ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti de libertate) che la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
3.1.4) La motivazione del Tribunale in relazione al pericolo di fuga risulta corretta in fatto ed in diritto.
Con la sentenza delle sezioni unite (n. 34537/2001) in precedenza richiamata veniva evidenziato anche che, ai fini del ripristino della custodia cautelare, non fosse sufficiente il riferimento alla sola gravità della pena inflitta con la sentenza "che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga". La giurisprudenza successiva si è mossa lungo le linee tracciate dalle sezioni unite, evidenziando che "è legittimo il ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., condannato in primo grado ad una lunga pena detentiva, atteso che il pericolo di fuga è reso ancor più rilevante dall'appartenenza già accertata in giudizio, dell'interessato ad una organizzazione criminale che può aiutarlo a sottrarsi alla condanna" (Cass. sez. 2 n. 19464 del 6.6.2006) e che "l'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna, anche se non costituisce prova del pericolo di fuga, fornisce indizio che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l'alta probabilità che l'evento paventato possa concretamente verificarsi" (Cass. sez. 1^ n. 22188 del 10.6.2005) e che "ancorché l'elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'esclusivo parametro di riferimento l'entità della pena inflitta ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tener conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna;
a tal fine, riveste significativo rilievo l'apprezzamento che il prevenuto - ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione, espressione di piena adesione a detto sodalizio - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza, che cosa nostra non fa mancare ai suoi adepti e quindi sottrarsi all'esecuzione della pena" (Cass. sez. 5 n. 23119 del 17.5.2004). Dal provvedimento impugnato risulta che OV IL, riconosciuto recidivo, e OV IA sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione e di anni 7 di reclusione perché riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso di origine calabrese nota come Ndrangheta, in particolare di un'articolazione lombarda della stessa). Sicché, ineccepibilmente, il Tribunale ha ritenuto che, in relazione all'entità delle pene applicate agli imputati, all'inserimento degli stessi in detta associazione criminale "fortemente radicata nel territorio lombardo e calabrese", ai collegamenti e forti legami con la criminalità organizzata calabrese (molti suoi componenti hanno vissuto l'esperienza della latitanza), ai progetti di eventuale latitanza ipotizzati da alcuni dei coimputati (come emergeva da una conversazione tra presenti intercettata), sussistesse concreto il pericolo di sottrazione degli imputati all'esecuzione della sentenza di condanna.
Le censure dei ricorrenti attengono a valutazioni di fatto sul pericolo di fuga o sono, comunque, non rilevanti in relazione alla custodia cautelare già sofferta (peraltro neppure significativa tenuto conto che la scarcerazione per decorrenza termini avvenne dopo pochi mesi, in particolare per OV IA) ed alla eventualità della riforma della sentenza in sede di appello. Quanto alla incertezza ed ambiguità della richiesta del P.M., non c'è dubbio che "anche per il ripristino della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. opera il principio della domanda cautelare, per cui è da escludere la possibilità di adozione di misure che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero, a carico del quale non è previsto un obbligo di specifica e puntuale motivazione, bensì un obbligo di allegazione degli atti su cui la richiesta si fonda, mentre al giudice, una volta che la richiesta, sia pure in maniera generica o implicita, sia stata formulata, incombe l'obbligo di adeguata motivazione sulla scorta degli atti trasmessi dal P.M." (Cass. sez. 1^ n. 460 del 18.2.1999). 3.2) La misura cautelare deve quindi ritenersi legittimamente applicata ex art. 307 c.p.p., comma 2. In tal senso va "delimitata" e "circoscritta" la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il che rende superfluo l'esame delle doglianze relative alla configurabilità come "nuova" della misura applicata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009